Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4568/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVLE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4568/2022 del Ruolo Generale Affari contenziosi, e vertente
TRA
Parte_1
C.F. in persona dell'amm.re p.t., rapp.to e difeso
[...] P.IVA_1 dall'avv. Antonio Magliocca
- OPPONENTE
E
C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Paolo Russo
- OPPOSTO –
Oggetto: opposizione a D.I. n. 244/2022 dell'11.01.2022.
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI
Come dai verbali in atti che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con ricorso in opposizione al d.i. n. 244/2022 emesso dal Tribunale di Napoli
l'11.01.2022 il in epigrafe esponeva: che l'opposto –già Parte_1 amministratore del gli aveva notificato, in data 11.01.2022, il Parte_1 decreto suindicato per la somma di € 8.016,00 oltre interessi ed accessori per il mancato pagamento del compenso relativo agli anni 2019-2020 e I semestre
2021; Che le somme richieste non erano dovute non essendo il credito fondato su prova scritta non avendo presentato il conto di gestione relativo agli CP_1 esercizi di amministrazione indicati, eccezion fatta per il consuntivo relativo all'anno 2016 approvato dall'assemblea in data 19.10.2017; che da tale data l'amministratore uscente non ha più presentato il conto di gestione, tanto che nell'assembla del 21.06.2021 veniva posto al punto 1) dell'odg “consuntivi di gestione ordinaria 2017 – 2018 – 2019 – 2020, provvedimenti” che il consesso assembleare non approvava;
proponeva, altresì, domanda riconvenzionale, a causa della grave negligenza dell'opposto ex art. 1130 c.c., chiedendo la restituzione dei compensi relativi agli anni 2017 e 2018 per € 6.412,18.
Ciò premesso chiedeva che fosse annullato/revocato il decreto opposto e che fosse accertato che nulla doveva. In via riconvenzionale chiedeva che controparte fosse condannata alla restituzione, in suo favore, della somma di €
6.412,18 oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva l'opposto il quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'opposizione per mancato esperimento della mediazione sulla domanda riconvenzionale, chiedendo che le avverse domande ed eccezioni fossero rigettate con vittoria di spese e risarcimento del danno ex art.96 cpc.
Nel corso dell'istruttoria sono stati prodotti documenti e depositate memorie istruttorie. Infine, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in
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decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, va respinta in quanto tardiva l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata mediazione da parte dell'opposto formulata dall'opponente solo nelle memorie 183 VI cpc.
L'opposizione proposta è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
quale amministratore uscente del Condominio indicato in CP_1 epigrafe, ha richiesto il pagamento dei compensi non pagati relativi alle annualità
2019, 2020 e I semestre 2021.
E' incontestato tra le parti che abbia svolto la funzione di CP_1 amministratore del convenuto dall'anno 2013 sino alla sua revoca Parte_1 avvenuta in data 21.06.2021.
Va da subito rilevato che nella specie manca la prova del corretto adempimento degli obblighi di rendiconto per gli esercizi di amministrazione anni 2019, 2020 e
I semestre 2021 atteso che il compenso per l'attività gestoria è comunque una spesa che necessita di preventiva deliberazione e approvazione dell'assemblea quale voce del relativo bilancio.
Non v'è prova documentale in atti che dimostri che il abbia CP_1 annualmente predisposto il bilancio ed il relativo piano di riparto, né che lo abbia comunicato ai condomini e convocato la relativa assemblea per la sua approvazione, così come richiesto dall'art. 1130 n.10 c.c. e la cui inottemperanza
è causa di revoca automatica dell'amministratore, in quanto ritenuta ex lege
“grave inadempienza” ai sensi dell'art.1129 comma 12, n. 1 c.c..
Invero, sul punto l'opposto non ha fornito la prova che le convocazioni per l'approvazione dei rendiconti relativi agli anni 2019-2020 e I semestre 2021 siano state regolarmente comunicate e ricevute dai condomini, nè di alcun verbale della relativa assemblea, magari andata deserta.
E' pur vero che è che a fronte della sua inadempienza per violazione di quanto prescritto al comma 12 n. 1 dell'art.1129 c.c., i condomini avrebbero potuto chiedere la revoca dell'amministratore ed invece sono rimasti inerti per ben 4
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anni. Così come in caso di mancata convocazione dell'assemblea, ben potevano i condomini convocarla autonomamente, ai sensi dell'art.66 disp. att. c.c.
Tuttavia, è incontestabile che il non ha adempiuto diligentemente il CP_1 contratto di mandato, sicchè non ha alcun titolo a causa del suo inadempimento per chiedere il pagamento del compenso per gli anni sopra indicati anche qualora detto compenso fosse stato indicato in modo certo nel verbale di nomina ex art.1129 co.14 c.c.
Inoltre, l'opposto ha prodotto tre parcelle pro forma per compensi professionali riferite al periodo 2019-2020 e I semestre 2021, le quali essendo atti unilaterali provenienti dallo stesso non provano alcunchè. CP_1
In proposito, si ricorda l'indirizzo consolidato indicato dalla Suprema Corte, a cui questo giudice aderisce pienamente condividendone la motivazione, secondo cui “il contratto tipico di amministrazione di condominio è comunque riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso (v. Cass. Sez.
Un. 29/10/2004, n. 20957) e il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (Sez. 2, Sentenza n. 1429 del 08/03/1979; Sez. 3, Sentenza n. 3596 del 28/04/1990); proprio le specifiche norme dettate in materia di condominio, poi, prevedono che l'assemblea sia esclusivamente competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché in mancanza di un rendiconto approvato il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (Sez. 2,
Sentenza n. 14197 del 2011; Sez. 2 - , Ordinanza n. 7874 del 19/03/2021,
Ordinanza n.17713 del 21.6.2023).
Ne consegue che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
La domanda riconvenzionale proposta dal Condominio a causa della grave negligenza dell'opposto ex art. 1130 c.c. diretta ad ottenere la restituzione dei compensi relativi agli anni 2017 e 2018 per € 6.412,18, deve essere respinta per mancata prova del relativo pagamento-prelievo dell'importo in questione.
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Innanzitutto, va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata tempestivamente da per mancata mediazione sulla domanda CP_1 riconvenzionale, atteso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 3452 depositata il 7 febbraio 2024 hanno escluso l'obbligo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 sulle domande riconvenzionali.
La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente benchè procedibile, tuttavia, va respinta in quanto, come eccepito dal già nella comparsa di CP_1 costituzione depositata in data 08.09.2022, il non ha provato che la Parte_1 somma di euro 6.412,80 di cui ne chiede la restituzione sia stata effettivamente prelevata dall'ex amministratore dai conti di gestione o sia stata in altro modo corrisposta dal , venendo meno all'onere di cui è gravato (art. 2697 Parte_1 cc).
L'esito della lite giustifica la compensazione al 30% delle spese di lite;
il restante
70% segue la soccombenza di parte opposta e viene liquidato come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività processuale resasi necessaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – sezione 6^ Civile - decidendo sulle domande come in epigrafe proposte e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3) condanna l'opposto al pagamento del 70% delle spese processuali in favore dell'opponente, che si liquidano in complessivi € 1.778,00 oltre € 250,00 per spese vive, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione all'avv. Antonio Magliocca per aver fatto dichiarazione di anticipo.
Napoli, oggi 24 gennaio 2025.
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Il G.O.P.
(dott.ssa Rita Nissim)
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