Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/06/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
RGV. n. 140 /2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg. Magistrati: Dott.ssa Enrica De Sire Presidente Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. R.V.G n. 140/2025 avente ad oggetto “Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) ” promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e C.F. Parte_2 C.F._2 rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. COSTABILE CARMELA e dall'Avv. IANNONE MAURO presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrenti nonché il PM in sede parte necessaria
-------------------------------
In primo luogo, va precisato come, in seguito alle modifiche di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 473bis n. 47 c.p.c. (separazione; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
di modifica delle relative condizioni), tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio (procedimento a domanda congiunta di regolamentazione delle questioni relative ai figli nati fuori dal matrimonio), si applica la disposizione di cui all'art. 473bis n. 51 c.p.c. che, anche in modalità telematica, consente congiuntamente di ricorrere al Tribunale per la regolamentazione delle questioni concernenti
il procedimento, peraltro, si conclude con sentenza.
Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti con il quale chiedono regolamentarsi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. le questioni concerni l'affido, il mantenimento ed il diritto di visita del genitore non domiciliatario, relative al figlio minore, nato il [...] a [...],
[...]
prevedendo che: Persona_1
“- 1) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre con la quale abiterà in Mercato S. ER (SA), Via Barile fraz. Curteri n. 1;
2) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio la somma di € 250,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) Ogni decisione sulla scelta e sulla sede degli istituti scolastici per l'istruzione del minore e per eventuali attività extra scolastiche vanno prese di comune accordo e le relative spese documentate saranno a carico di entrambi i genitori al 50%;
4) La IG.ra comunicherà tempestivamente al eventuali insorte Parte_2 Parte_1 malattie o problemi di salute del minore, con informativa del nominativo e numero telefonico del medico curante e/o specialista, previa comunicazione ai predetti professionisti, ai sensi della legge sulla privacy e trattamento dati personali, della sua qualità di genitore esercente la comune potestà sul minore;
5) Le spese straordinarie, extra assegno relative al figlio, saranno a carico di ciascun genitore al 50% e nello specifico: Le spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo ma in ogni caso informativa urgente al padre: a) visite specialistiche prescritte a carattere d'urgenza dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Le spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
e) occhiali prescritti dallo specialista;
Le spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo ma in ogni caso preventiva informativa al padre: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Le spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi universitari e post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola;
Le spese per attività extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) corsi di lingue;
d) corsi di musica e strumenti musicali;
e) attività sportive;
f) spese per attività ludiche e ricreative;
g) baby sitter;
h) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
i) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni). 6) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita i tempi di permanenza del figlio minore presso il padre saranno stabiliti di comune accordo tra i genitori e, in mancanza di accordo il IG.
potrà vedere e tenere con se il figlio, senza pernottamento essendo ancora Parte_1 piccolo e fino al compimento dell'età di 3 anni, secondo le seguenti modalità: a settimane alternate il lunedì- mercoledì e venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 20:00 e il martedì - giovedì e sabato sempre dalle ore 18.00 alle ore 20:00; durante le vacanze natalizie ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Natale e con la madre il giorno di capodanno;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Le parti sin da ora esprimono il reciproco consenso al rilascio in favore per il minore di documenti di riconoscimento (passaporto, carta di identità) validi per l'espatrio. I ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi del figlio Persona_1
Nonché alle ulteriori condizioni integrative, di seguito riportate:
“- la IGnora s'impegna a comunicare tempestivamente al eventuali Per_1 Parte_1 insorte problematiche di salute del minore e quando lo stesso viene portato dal medico;
Per_1
- la IGnora s'impegna a comunicare tempestivamente, al eventuali Per_1 Parte_1 impedimenti di essa ella gestione del piccolo (come ad esempio accompagnare il Per_1 Per_1 minore al nido, andarlo a prendere o qualunque altra incombenza necessaria per il minore) al fine di permettere al di collaborare, quando non è fuori per lavoro. Parte_1
- la IGnora 'impegna a concordare con il le attività extra scolastiche del Per_1 Parte_1 piccolo ” Per_1
considerato che le previsioni di cui all'accordo, congiuntamente IGlato ab initio e contenente i patti come sopra esposti, non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare, garantendo, peraltro, al minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, possono essere senz'altro poste alla base del presente decisum;
ritenuto, alla luce dell'intervenuto accordo, manifestatamente superfluo l'ascolto del minore, oltre che pregiudizievole ed in contrasto con il suo interesse, alla luce della sua tenera età;
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis n. 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra costituito, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
dispone in conformità dell'accordo, raggiunto e sottoscritto da e Parte_1
n relazione alle condizioni sopra riportate, tutte richiamate per relationem e Parte_2 da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Nocera Inferiore, il 05.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire