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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 4406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4406 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3189/2024
Promossa da
Parte 1 (c.f. C.F. 1 1) rappresentato e difeso dall'avvocato ELEONORA
BE GI, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, corso delle Province, 43
-ricorrente-
Contro
CP 1 (c.f. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona_1 di Roma
Controparte_2 (c.f. P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIETTA PLATANIA, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, corso Italia, 302
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 26/3/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento il 10/2/2024, e avverso iln. 29320239019653292, notificata dall' Controparte_2
sottostante avviso di addebito n. 59320160001635074, avente ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive relativi al periodo "dal 01/2015 al 12/2015", dell'importo complessivo di 953,41. In via preliminare, eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto, rilevando di non aver mai ricevuto valida notifica di detto atto. Osservava al riguardo che l'omessa notifica costituisse vizio procedurale implicante la nullità dell'intimazione di pagamento, e ciò in quanto la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva fosse assicurata dal rispetto di una sequenza ordinata di atti, con le relative notificazioni, allo scopo di portare la pretesa stessa nella sfera di conoscibilità del destinatario, in modo da garantirgli un efficace esercizio del diritto di difesa. Insisteva pertanto nella nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica dell'atto sottostante.
Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione, essendo decorso nella specie il termine di cinque anni previsto per tutte le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dall'art. 3, comma
9, della legge n. 335/1995. Evidenziava che la notifica dell'intimazione impugnata avesse avuto luogo in data 10/2/2024, decorso il termine di cinque anni dal momento in cui fosse sorto l'obbligo di versamento dei contributi relativi all'anno 2015, con la conseguenza che il diritto di credito dell'ente previdenziale dovesse ritenersi prescritto. Eccepiva anche la prescrizione successiva all'ipotetica notifica dell'avviso di addebito in data 13/5/2016, come indicata nell'atto impugnato, e ciò in assenza di altri atti interruttivi, con conseguente prescrizione dell'azione esercitata dall' CP_1. Evidenziava
l'applicazione anche in tal caso del termine di prescrizione quinquennale, come affermato dalla
Suprema Corte (stante l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. solo in presenza di titolo giudiziale divenuto definitivo), ed insisteva nella compiuta prescrizione della pretesa creditoria al momento della ricezione dell'atto impugnato.
Rilevava infine l'intervenuta prescrizione delle somme aggiuntive, quali sanzioni irrogate per l'omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali. Osservava che le somme aggiuntive, in quanto aventi la stessa natura giuridica dell'obbligazione contributiva, fossero assoggettate al medesimo regime prescrizionale.
Chiedeva dunque che fosse accertata la prescrizione del diritto di procedere alla riscossione e, per l'effetto, che fossero annullati gli atti impugnati, con la condanna alle spese.
Fissata l'udienza di discussione ed instauratosi il contraddittorio, con memoria dell'11/6/2024 si costituiva in giudizio l'CP_1. L'ente esponeva che il ricorrente fosse stato iscritto alla gestione commercianti dal 03/2013 al 31/12/2015 e che l'avviso di addebito, notificato il 13/5/2016, fosse relativo a contributi fissi, anno 2015, rata II. Eccepiva innanzitutto l'inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica dell'avviso di addebito nella data risultante dalla documentazione allegata. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, inerente a vizi formali e di notifica, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. Eccepiva
ancora la tardività ed inammissibilità delle contestazioni di merito e, con riferimento all'eccezione di prescrizione, deduceva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica dell'avviso di addebito a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori;
quanto all'eccezione di prescrizione successiva, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., chiedeva che, all'eventuale accoglimento della stessa, dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva in forza del titolo e non anche l'annullamento dello stesso. Osservava, ancora, che il termine di prescrizione fosse rimasto sospeso in forza di quanto disposto dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici, che richiamava. Concludeva
pertanto osservando che, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, salvi ulteriori
,la prescrizione non fosse maturata anche atti interruttivi posti in essere dall' Controparte_3
a causa della suddetta sospensione. Chiedeva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ordinata all' CP_4 la produzione in giudizio ex art. 421 c.p.c. degli atti esecutivi compiuti successivamente all'iscrizione a ruolo e, in
subordine, che l' CP_1 fosse ammesso a produrre la documentazione trasmessa dal concessionario. ,eccependo il proprio difetto di Si costituiva in giudizio anche l' Controparte_2
legittimazione passiva con riguardo alla censura di omessa notifica dell'avviso di addebito,
affermando di essere legittimato passivo solo nei giudizi aventi ad oggetto atti direttamente riferibili al concessionario o inficiati da errori allo stesso imputabili. Rilevava che, anche nelle questioni inerenti al merito, unico legittimato passivo fosse l'ente impositore, con la conseguenza che sussistesse solo in capo all' CP_1 l'onere di replicare alle eccezioni di merito sollevate in ricorso.
Chiedeva pertanto la declaratoria di illegittimità della domanda formulata nei confronti dell' [...]
Controparte_3 con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite. Chiedeva inoltre che, "
nell'ipotesi di accoglimento della domanda, l' CP_4 fosse manlevata e garantita dall'ente impositore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole del giudizio, ivi compresa quella relativa alla condanna alle spese.
Quanto all'eccepita prescrizione, evidenziava la notifica in data 13/5/2016 dell'avviso di addebito,
come evincibile dall'estratto di ruolo, nonchè la successiva notifica da parte dell' CP_4 di atti interruttivi notificati nelle date del 26/1/2017 e del 17/7/2023. Rilevava pertanto il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione sia per l'esistenza dei suddetti atti interruttivi sia per l'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da Covid-
19.
Evidenziava, inoltre, la legittimità del procedimento esattoriale anche sotto il profilo formale, attesa la conformità degli atti opposti alle norme ministeriali. Chiedeva pertanto, in via preliminare, la declaratoria di difetto di legittimazione dell' CP_4 e la sua estromissione dal giudizio;
nel merito, il rigetto del ricorso siccome infondato;
e, nell'ipotesi di accoglimento dello stesso, la declaratoria di mancata responsabilità dell' con ogni conseguenza anche in ordine alle Controparte_3 "
spese.
L'opponente depositava note di trattazione e note conclusive, con le quali contestava i rilievi di parte resistente, chiedendo l'accoglimento del ricorso. In primo luogo, evidenziava l'ammissibilità
dell'opposizione da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto l'azione proposta fosse tesa a contestare l'iscrizione a ruolo per sopravvenuta prescrizione delle somme richieste. Evidenziava inoltre la regolare instaurazione del contraddittorio e contestava la documentazione prodotta dall' CP_4 in quanto inidonea a provare l'effettiva notifica dei dedotti atti interruttivi. Insisteva pertanto nel decorso della prescrizione, attesa l'assenza di validi atti interruttivi e l'inapplicabilità della normativa relativa alla sospensione.
Anche l' CP_4 depositava note di trattazione, con le quali evidenziava il mancato decorso del termine di prescrizione, alla luce della documentazione versata in atti e dell'intervenuta sospensione dei termini disposta ex lege. Insisteva pertanto nell'efficacia e validità del credito portato dall'intimazione opposta e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione e la condanna alle spese.
Da ultimo, con ordinanza del 22/1/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 10 dicembre 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal "deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********* **********
Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito e, unitamente ad essa, l'eccezione sollevata dall' CP_1 di inammissibilità dell'opposizione, la quale va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass.
8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass. 3404/2004).
Occorre pertanto verificare l'effettiva notifica dell'avviso di addebito e la regolarità della stessa, sulla scorta della documentazione versata in atti dall'ente previdenziale. Ed infatti, l'CP_1 ha prodotto il referto di notifica del suddetto atto dal quale si evince che la notifica è stata ritualmente e validamente eseguita. Più precisamente, in relazione all'avviso di addebito opposto n. 59320160001635074000, l'ente previdenziale ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna relativa alla notifica eseguita a mezzo posta elettronica certificata, dalla quale si evince che detto atto è stato notificato nella data del
13/5/2016.
In merito all'idoneità della suddetta documentazione ai fini della prova della notifica eseguita a mezzo pec, si osserva quanto segue.
I requisiti di validità e probatori della notifica via pec delle cartelle di pagamento seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2015 e s.m., rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, secondo il quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335
c.c., si presume conosciuto dal destinatario (Cass. 25819/2017).
Ciò posto, poiché la notifica via pec eseguita nella specie rispecchia i principi previsti dalla normativa suindicata, va dichiarata la sua legittimità.
E' infatti agli atti la ricevuta di avvenuta consegna in formato xml, recante l'indicazione dell'oggetto
(Avvisi Di addebito-Commercianti), la data e l'ora di trasmissione del messaggio, la provenienza da parte t) e l'indirizzo del ricorrentedell' CP_1 Email_1 Email_2 ); il messaggio risulta regolarmente consegnato nella casella di destinazione.
Tale documentazione deve ritenersi sufficiente a provare la notifica dell'avviso di addebito, gravando su parte ricorrente -a fronte della documentazione relativa all'invio di pec e alla ricezione nella data di consegna allegata in atti- quanto meno allegare specificamente alla notifica di quale altro atto,
ricevuto dall' CP_1, dovrebbe riferirsi la relativa ricevuta di avvenuta consegna.
Non diversamente da quanto afferma la consolidata giurisprudenza con riferimento alla posta raccomandata, opera anche in riferimento alle notifiche telematiche una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, salva la prova a carico del destinatario di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (Cass.
n. 10630/2015; Trib. Firenze, sent. 684/2019; Trib. Lav. Catania, sent. n. 4557/2020 del 04.12.2020).
Or, si osserva che le ricevute di avvenuta consegna dell'atto sono trasmesse dal gestore di posta elettronica in forza del disposto dall'art. 6, comma 3, del citato D.P.R. n. 68 del 2005 (Regolamento
recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3), secondo cui "la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo,
leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione".
La prova della notifica via pec è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria, come chiarito dalla
S.C. di Cassazione con la sentenza n. 15035/2016.
Si osserva, inoltre, che la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'inesistenza della notificazione è
configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto,
esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. sez.
un., 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917). In definitiva, l'avviso di addebito opposto, per come documentato dall'ente resistente, è stato regolarmente notificato nella data suindicata.
Deve infatti ritenersi idonea la documentazione prodotta a fornire prova della rituale notifica via pec del suddetto atto, con la conseguenza che non può trovare accoglimento la doglianza inerente l'inesistenza della notifica dello stesso;
doglianza che, in ogni caso, in quanto integrante un'opposizione agli atti esecutivi, si sarebbe dovuta far valere nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta nella data suindicata, laddove il ricorso è stato depositato solo il
26/3/2024.
Orbene, tenuto conto della suindicata data di notificazione dell'avviso di addebito, il merito della pretesa contributiva -e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica di detto atto- non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, "deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica dell'atto in esame e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo
(rappresentata dall'eccezione di prescrizione) così come la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (costituita dall'eccezione di omessa notifica del suddetto atto).
Passando ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Al riguardo si osserva che trova applicazione anche in questo caso il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, legge 335/1995; in ordine all'applicabilità dello stesso, si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui "la scadenza del termine pacificamente perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24,
comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)" (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Ciò detto, venendo alla verifica della prescrizione successiva con riferimento ai crediti in oggetto,
occorre rilevare che l' ha prodotto documentazione comprovanteControparte_2
la sussistenza e la notifica di successivi atti interruttivi.
Risulta infatti prodotto il preavviso di fermo amministrativo n. 29380201600029190000, riguardante fra i vari atti esattoriali anche l'avviso di addebito opposto, nonché l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica di detto atto;
da questo documento si evince che la notifica ha avuto luogo il 26/1/2017 mediante consegna al destinatario stesso.
L CP_4 ha inoltre prodotto l'intimazione di pagamento n. 29320229016575017000 recante, fra gli atti sottostanti, anche l'avviso di addebito in esame. Detto atto risulta corredato da relata di notifica e da documentazione attestante la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 17/7/2023.
Con riferimento a tale tipo di notifica (alla quale si ricorre in caso di irreperibilità relativa del destinatario e di assenza delle persone di cui all'art. 139 c.p.c.), la Corte Costituzionale nella sentenza n. 3/2010 ha dichiarato parzialmente illegittimo il suddetto art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario dell'atto, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza,
ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla relativa spedizione (detto assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8433 del 31/3/2017; ed anche:
Cass. 14316/2011).
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata si evince che la notifica dell'intimazione di pagamento si è perfezionata per compiuta giacenza, decorsi dieci dalla spedizione della raccomandata informativa al destinatario sicchè, considerata la data di spedizione del 7/7/2023, detta notifica deve ritenersi perfezionata nella suddetta data del 17/7/2023.
Ed ancora, risulta versata in atti l'intimazione di pagamento impugnata n. 29320239019653292000 e la relata di notifica di detto atto, dalla quale si evince che la notifica è stata eseguita il 10/2/2024
mediante consegna al destinatario personalmente.
Ciò posto, si osserva che il compimento dei riferiti atti interruttivi non ha impedito il maturarsi nella specie della prescrizione.
L'opposizione deve infatti essere accolta in quanto, considerata la data di notifica dell'avviso di addebito n. 59320160001635074000 (13/5/2016) e la data di notifica del preavviso di fermo amministrativo (26/1/2017), fra detta ultima data e la data di notifica della prima intimazione di pagamento n. 29320229016575017000 (17/7/2023), è decorso il termine quinquennale di prescrizione, e ciò pur tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale richiamata dagli enti resistenti, per complessivi 311 giorni.
Ne discende che i crediti di cui all'avviso di addebito devono ritenersi prescritti con la conseguenza che, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa all'avviso di addebito indicato.
In definitiva, il ricorso deve trovare accoglimento sulla base della maturata prescrizione successiva. Le spese di lite seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell' CP_1, quale ente impositore, e compensate nei confronti dell' Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Relativamente ai crediti portati dall'avviso di addebito opposto n. 59320160001635074000, dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi;
in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei suddetti crediti e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla parte relativa all'avviso di addebito suindicato;
Condanna l'CP_1 al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 884,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, e che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Compensa le spese nei confronti dell' Controparte_2
Così deciso in Catania il 10 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3189/2024
Promossa da
Parte 1 (c.f. C.F. 1 1) rappresentato e difeso dall'avvocato ELEONORA
BE GI, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, corso delle Province, 43
-ricorrente-
Contro
CP 1 (c.f. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona_1 di Roma
Controparte_2 (c.f. P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIETTA PLATANIA, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, corso Italia, 302
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 26/3/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento il 10/2/2024, e avverso iln. 29320239019653292, notificata dall' Controparte_2
sottostante avviso di addebito n. 59320160001635074, avente ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive relativi al periodo "dal 01/2015 al 12/2015", dell'importo complessivo di 953,41. In via preliminare, eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto, rilevando di non aver mai ricevuto valida notifica di detto atto. Osservava al riguardo che l'omessa notifica costituisse vizio procedurale implicante la nullità dell'intimazione di pagamento, e ciò in quanto la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva fosse assicurata dal rispetto di una sequenza ordinata di atti, con le relative notificazioni, allo scopo di portare la pretesa stessa nella sfera di conoscibilità del destinatario, in modo da garantirgli un efficace esercizio del diritto di difesa. Insisteva pertanto nella nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica dell'atto sottostante.
Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione, essendo decorso nella specie il termine di cinque anni previsto per tutte le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dall'art. 3, comma
9, della legge n. 335/1995. Evidenziava che la notifica dell'intimazione impugnata avesse avuto luogo in data 10/2/2024, decorso il termine di cinque anni dal momento in cui fosse sorto l'obbligo di versamento dei contributi relativi all'anno 2015, con la conseguenza che il diritto di credito dell'ente previdenziale dovesse ritenersi prescritto. Eccepiva anche la prescrizione successiva all'ipotetica notifica dell'avviso di addebito in data 13/5/2016, come indicata nell'atto impugnato, e ciò in assenza di altri atti interruttivi, con conseguente prescrizione dell'azione esercitata dall' CP_1. Evidenziava
l'applicazione anche in tal caso del termine di prescrizione quinquennale, come affermato dalla
Suprema Corte (stante l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. solo in presenza di titolo giudiziale divenuto definitivo), ed insisteva nella compiuta prescrizione della pretesa creditoria al momento della ricezione dell'atto impugnato.
Rilevava infine l'intervenuta prescrizione delle somme aggiuntive, quali sanzioni irrogate per l'omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali. Osservava che le somme aggiuntive, in quanto aventi la stessa natura giuridica dell'obbligazione contributiva, fossero assoggettate al medesimo regime prescrizionale.
Chiedeva dunque che fosse accertata la prescrizione del diritto di procedere alla riscossione e, per l'effetto, che fossero annullati gli atti impugnati, con la condanna alle spese.
Fissata l'udienza di discussione ed instauratosi il contraddittorio, con memoria dell'11/6/2024 si costituiva in giudizio l'CP_1. L'ente esponeva che il ricorrente fosse stato iscritto alla gestione commercianti dal 03/2013 al 31/12/2015 e che l'avviso di addebito, notificato il 13/5/2016, fosse relativo a contributi fissi, anno 2015, rata II. Eccepiva innanzitutto l'inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica dell'avviso di addebito nella data risultante dalla documentazione allegata. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, inerente a vizi formali e di notifica, in quanto proposta oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. Eccepiva
ancora la tardività ed inammissibilità delle contestazioni di merito e, con riferimento all'eccezione di prescrizione, deduceva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica dell'avviso di addebito a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori;
quanto all'eccezione di prescrizione successiva, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., chiedeva che, all'eventuale accoglimento della stessa, dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva in forza del titolo e non anche l'annullamento dello stesso. Osservava, ancora, che il termine di prescrizione fosse rimasto sospeso in forza di quanto disposto dalla normativa emergenziale emanata per gli eventi pandemici, che richiamava. Concludeva
pertanto osservando che, avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, salvi ulteriori
,la prescrizione non fosse maturata anche atti interruttivi posti in essere dall' Controparte_3
a causa della suddetta sospensione. Chiedeva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria, chiedeva che fosse ordinata all' CP_4 la produzione in giudizio ex art. 421 c.p.c. degli atti esecutivi compiuti successivamente all'iscrizione a ruolo e, in
subordine, che l' CP_1 fosse ammesso a produrre la documentazione trasmessa dal concessionario. ,eccependo il proprio difetto di Si costituiva in giudizio anche l' Controparte_2
legittimazione passiva con riguardo alla censura di omessa notifica dell'avviso di addebito,
affermando di essere legittimato passivo solo nei giudizi aventi ad oggetto atti direttamente riferibili al concessionario o inficiati da errori allo stesso imputabili. Rilevava che, anche nelle questioni inerenti al merito, unico legittimato passivo fosse l'ente impositore, con la conseguenza che sussistesse solo in capo all' CP_1 l'onere di replicare alle eccezioni di merito sollevate in ricorso.
Chiedeva pertanto la declaratoria di illegittimità della domanda formulata nei confronti dell' [...]
Controparte_3 con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite. Chiedeva inoltre che, "
nell'ipotesi di accoglimento della domanda, l' CP_4 fosse manlevata e garantita dall'ente impositore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole del giudizio, ivi compresa quella relativa alla condanna alle spese.
Quanto all'eccepita prescrizione, evidenziava la notifica in data 13/5/2016 dell'avviso di addebito,
come evincibile dall'estratto di ruolo, nonchè la successiva notifica da parte dell' CP_4 di atti interruttivi notificati nelle date del 26/1/2017 e del 17/7/2023. Rilevava pertanto il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione sia per l'esistenza dei suddetti atti interruttivi sia per l'intervenuta sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da Covid-
19.
Evidenziava, inoltre, la legittimità del procedimento esattoriale anche sotto il profilo formale, attesa la conformità degli atti opposti alle norme ministeriali. Chiedeva pertanto, in via preliminare, la declaratoria di difetto di legittimazione dell' CP_4 e la sua estromissione dal giudizio;
nel merito, il rigetto del ricorso siccome infondato;
e, nell'ipotesi di accoglimento dello stesso, la declaratoria di mancata responsabilità dell' con ogni conseguenza anche in ordine alle Controparte_3 "
spese.
L'opponente depositava note di trattazione e note conclusive, con le quali contestava i rilievi di parte resistente, chiedendo l'accoglimento del ricorso. In primo luogo, evidenziava l'ammissibilità
dell'opposizione da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto l'azione proposta fosse tesa a contestare l'iscrizione a ruolo per sopravvenuta prescrizione delle somme richieste. Evidenziava inoltre la regolare instaurazione del contraddittorio e contestava la documentazione prodotta dall' CP_4 in quanto inidonea a provare l'effettiva notifica dei dedotti atti interruttivi. Insisteva pertanto nel decorso della prescrizione, attesa l'assenza di validi atti interruttivi e l'inapplicabilità della normativa relativa alla sospensione.
Anche l' CP_4 depositava note di trattazione, con le quali evidenziava il mancato decorso del termine di prescrizione, alla luce della documentazione versata in atti e dell'intervenuta sospensione dei termini disposta ex lege. Insisteva pertanto nell'efficacia e validità del credito portato dall'intimazione opposta e chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione e la condanna alle spese.
Da ultimo, con ordinanza del 22/1/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 10 dicembre 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal "deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********* **********
Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito e, unitamente ad essa, l'eccezione sollevata dall' CP_1 di inammissibilità dell'opposizione, la quale va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass.
8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass. 3404/2004).
Occorre pertanto verificare l'effettiva notifica dell'avviso di addebito e la regolarità della stessa, sulla scorta della documentazione versata in atti dall'ente previdenziale. Ed infatti, l'CP_1 ha prodotto il referto di notifica del suddetto atto dal quale si evince che la notifica è stata ritualmente e validamente eseguita. Più precisamente, in relazione all'avviso di addebito opposto n. 59320160001635074000, l'ente previdenziale ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna relativa alla notifica eseguita a mezzo posta elettronica certificata, dalla quale si evince che detto atto è stato notificato nella data del
13/5/2016.
In merito all'idoneità della suddetta documentazione ai fini della prova della notifica eseguita a mezzo pec, si osserva quanto segue.
I requisiti di validità e probatori della notifica via pec delle cartelle di pagamento seguono le regole poste in via generale per l'utilizzo della pec dal D.P.R. n. 68 del 2015 e s.m., rette da un criterio di equiparazione alla posta ordinaria, secondo il quale la ricevuta, generata dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell'atto all'indirizzo pec del destinatario svolge una funzione equipollente all'avviso di ricevimento postale, con la conseguenza che in sua presenza l'atto, ai sensi dell'art. 1335
c.c., si presume conosciuto dal destinatario (Cass. 25819/2017).
Ciò posto, poiché la notifica via pec eseguita nella specie rispecchia i principi previsti dalla normativa suindicata, va dichiarata la sua legittimità.
E' infatti agli atti la ricevuta di avvenuta consegna in formato xml, recante l'indicazione dell'oggetto
(Avvisi Di addebito-Commercianti), la data e l'ora di trasmissione del messaggio, la provenienza da parte t) e l'indirizzo del ricorrentedell' CP_1 Email_1 Email_2 ); il messaggio risulta regolarmente consegnato nella casella di destinazione.
Tale documentazione deve ritenersi sufficiente a provare la notifica dell'avviso di addebito, gravando su parte ricorrente -a fronte della documentazione relativa all'invio di pec e alla ricezione nella data di consegna allegata in atti- quanto meno allegare specificamente alla notifica di quale altro atto,
ricevuto dall' CP_1, dovrebbe riferirsi la relativa ricevuta di avvenuta consegna.
Non diversamente da quanto afferma la consolidata giurisprudenza con riferimento alla posta raccomandata, opera anche in riferimento alle notifiche telematiche una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, salva la prova a carico del destinatario di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (Cass.
n. 10630/2015; Trib. Firenze, sent. 684/2019; Trib. Lav. Catania, sent. n. 4557/2020 del 04.12.2020).
Or, si osserva che le ricevute di avvenuta consegna dell'atto sono trasmesse dal gestore di posta elettronica in forza del disposto dall'art. 6, comma 3, del citato D.P.R. n. 68 del 2005 (Regolamento
recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3), secondo cui "la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo,
leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione".
La prova della notifica via pec è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria, come chiarito dalla
S.C. di Cassazione con la sentenza n. 15035/2016.
Si osserva, inoltre, che la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'inesistenza della notificazione è
configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto,
esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. sez.
un., 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917). In definitiva, l'avviso di addebito opposto, per come documentato dall'ente resistente, è stato regolarmente notificato nella data suindicata.
Deve infatti ritenersi idonea la documentazione prodotta a fornire prova della rituale notifica via pec del suddetto atto, con la conseguenza che non può trovare accoglimento la doglianza inerente l'inesistenza della notifica dello stesso;
doglianza che, in ogni caso, in quanto integrante un'opposizione agli atti esecutivi, si sarebbe dovuta far valere nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuta nella data suindicata, laddove il ricorso è stato depositato solo il
26/3/2024.
Orbene, tenuto conto della suindicata data di notificazione dell'avviso di addebito, il merito della pretesa contributiva -e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica di detto atto- non è più contestabile.
Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, "deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica dell'atto in esame e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo
(rappresentata dall'eccezione di prescrizione) così come la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (costituita dall'eccezione di omessa notifica del suddetto atto).
Passando ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Al riguardo si osserva che trova applicazione anche in questo caso il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, legge 335/1995; in ordine all'applicabilità dello stesso, si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui "la scadenza del termine pacificamente perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24,
comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)" (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Ciò detto, venendo alla verifica della prescrizione successiva con riferimento ai crediti in oggetto,
occorre rilevare che l' ha prodotto documentazione comprovanteControparte_2
la sussistenza e la notifica di successivi atti interruttivi.
Risulta infatti prodotto il preavviso di fermo amministrativo n. 29380201600029190000, riguardante fra i vari atti esattoriali anche l'avviso di addebito opposto, nonché l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica di detto atto;
da questo documento si evince che la notifica ha avuto luogo il 26/1/2017 mediante consegna al destinatario stesso.
L CP_4 ha inoltre prodotto l'intimazione di pagamento n. 29320229016575017000 recante, fra gli atti sottostanti, anche l'avviso di addebito in esame. Detto atto risulta corredato da relata di notifica e da documentazione attestante la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 17/7/2023.
Con riferimento a tale tipo di notifica (alla quale si ricorre in caso di irreperibilità relativa del destinatario e di assenza delle persone di cui all'art. 139 c.p.c.), la Corte Costituzionale nella sentenza n. 3/2010 ha dichiarato parzialmente illegittimo il suddetto art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario dell'atto, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza,
ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla relativa spedizione (detto assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8433 del 31/3/2017; ed anche:
Cass. 14316/2011).
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata si evince che la notifica dell'intimazione di pagamento si è perfezionata per compiuta giacenza, decorsi dieci dalla spedizione della raccomandata informativa al destinatario sicchè, considerata la data di spedizione del 7/7/2023, detta notifica deve ritenersi perfezionata nella suddetta data del 17/7/2023.
Ed ancora, risulta versata in atti l'intimazione di pagamento impugnata n. 29320239019653292000 e la relata di notifica di detto atto, dalla quale si evince che la notifica è stata eseguita il 10/2/2024
mediante consegna al destinatario personalmente.
Ciò posto, si osserva che il compimento dei riferiti atti interruttivi non ha impedito il maturarsi nella specie della prescrizione.
L'opposizione deve infatti essere accolta in quanto, considerata la data di notifica dell'avviso di addebito n. 59320160001635074000 (13/5/2016) e la data di notifica del preavviso di fermo amministrativo (26/1/2017), fra detta ultima data e la data di notifica della prima intimazione di pagamento n. 29320229016575017000 (17/7/2023), è decorso il termine quinquennale di prescrizione, e ciò pur tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale richiamata dagli enti resistenti, per complessivi 311 giorni.
Ne discende che i crediti di cui all'avviso di addebito devono ritenersi prescritti con la conseguenza che, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa all'avviso di addebito indicato.
In definitiva, il ricorso deve trovare accoglimento sulla base della maturata prescrizione successiva. Le spese di lite seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell' CP_1, quale ente impositore, e compensate nei confronti dell' Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Relativamente ai crediti portati dall'avviso di addebito opposto n. 59320160001635074000, dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi;
in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei suddetti crediti e, per l'effetto, l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla parte relativa all'avviso di addebito suindicato;
Condanna l'CP_1 al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 884,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, e che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Compensa le spese nei confronti dell' Controparte_2
Così deciso in Catania il 10 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio