Sentenza 22 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2002, n. 9144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9144 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NO E 9 144 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU EMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 278/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.22.24805 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 25/03/02 Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
MANFREDI DOMENICA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE САВІВВО, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del 2002 ricorso;
resistente con mandato 1294 -1- avversO la sentenza n. 316/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 01/10/99 - R.G.N. 1662/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bologna, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha condannato il Ministero dell'Interno a corrispondere all'odierna intimata, sui ratei arretrati della prestazione assistenziale attribuita alla intimata medesima, invalida civile, gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo al sorgere del diritto alla prestazione medesima, anziché dalla scadenza del diverso termine di 180 giorni, previsto per il pagamento delle provvidenze economiche dal d.p.r. n.698 del 1994. Il Tribunale ha osservato che secondo la regola generale posta dall'art.7 della legge n.533 del 1973 la mora dell'ente (previdenziale o assistenziale) obbligato ad erogare la prestazione si determina con l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla data di da parte dell'avente diritto e che presentazione della domanda amministrativa l'anzidetta disposizione di legge non può ritenersi derogata da una normativa di rango inferiore, qual è quella, di natura regolamentare, contenuta nel d.p.r. n.698/94, il quale, tra l'altro, si limita a prevedere il termine di 180 giorni ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo, ma senza stabilire specificamente un termine per la costituzione in mora dell'amministrazione. Il Ministero dell'Interno ricorre per la cassazione della sentenza con un unico motivo. L'intimata ha depositato la procura speciale al proprio difensore. Motivi della decisione Con l'unico motivo il Ministero dell'Interno deduce violazione dell'art.1224, primo comma, cod.civ., dell'art.29 c.p.c. e dell'art. 3, comma 1, 4, comma 1, e 5, comma 2, d.p.r. 21 settembre 1994 n.698 (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Tesi del ricorrente ( il quale espressamente dichiara di prestare adesione all'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, che qualifica come moratori gli interessi nascenti dall'obbligazione pecuniaria assistenziale) è che per la determinazione del momento della costituzione in 3 -e, quindi, per la fissazione del dies a quo di decorrenza mora dell'Amministrazione degli accessori del credito - occorre tener conto non già del lo "spatium deliberandi” di centoventi giorni dalla presentazione della istanza amministrativa (in applicazione analogica dell'art.7 della legge n.533 del 1973), bensì degli specifici termini fissati dalle disposizioni del d.p.r. n.698/94, rispettivamente, per la visita di accertamento sanitario e per l'espletamento e la conclusione del procedimento di concessione dei benefici economici (nove mesi per la prima fase amministrativa e centottanta giorni per la seconda, incrementati dell'eventuale periodo di sospensione nel caso di richiesta all'interessato di produrre ulteriore documentazione, nonché del tempo per la trasmissione dei documenti dalle commissioni mediche alle Prefetture). Ne discende che, ove il procedimento di accertamento dei requisiti sanitari sia definito entro i termini fissati dall'art.3, comma 1, del regolamento, gli interessi decorreranno dalla scadenza del termine stabilito nel successivo art.4, comma 1, mentre, nelle altre ipotesi, occorrerà avere riguardo alla scadenza del termine complessivo che si desume dal disposto del ripetuto art.3, comma 1. Il ricorso non è fondato. La Corte si è già pronunciata sulla questione con numerose conformi decisioni (vedi Cass. 17 febbraio 2001 n.2374, 6 marzo 2001 n.3244, 6 aprile 2001 n.5201), alla motivazione delle quali si rinvia, enunciando il seguente principio di diritto "In tema di prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la tardiva erogazione delle provvidenze economiche agli aventi diritto, nel regime del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (vigente anteriormente alla disciplina di cui all'art. 130, comma terzo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha disposto l'accentramento delle relative operazioni presso le Regioni o presso l'INPS, ribadendo peraltro il principio della separazione dei procedimenti amministrativi di accertamento sanitario e di concessione dei benefici economici agli invalidi), comporta l'obbligo della corresponsione degli 4 interessi legali, in relazione alla cui decorrenza deve, in chiave di interpretazione adeguatrice, ritenersi operante il criterio dei centoventi giorni dalla domanda amministrativa, dettato in via generale dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973 per i crediti verso gli enti pubblici. Ed infatti, l'applicazione della norma specifica dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale prevede che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria - ma la disposizione è applicabile altresì alle prestazioni erogate dal Ministero dell'Interno - sono tenuti a corrispondere gli interessi sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, comporterebbe, nel caso delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili in relazione alla cui - erogazione, nel procedimento disciplinato dal citato d.P.R. n. 698 del 1994, lo "spatium deliberandi" consta di una doppia fase di nove mesi per l'accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni mediche U.S.L., e di sei mesi per la concessione del beneficio da parte del Ministero dell'Interno (oltre a due mesi di eventuale sospensione per ciascuna delle due fasi), cui va aggiunto il tempo, non regolato da un limite massimo, perché la domanda dell'interessato ed il verbale di accertamento sanitario siano trasmessi dalle commissioni mediche alle prefetture un vizio di incostituzionalità' per scostamento dal criterio di bilanciamento (indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 1991 in tema di interessi sui crediti previdenziali) delle esigenze degli enti previdenziali - e, deve aggiungersi, a svolgere l'attività amministrativa necessaria per erogare la prestazione, assistenziali - con il diritto del creditore a vedersi riconosciuti interessi (e rivalutazione monetaria) in termini analoghi a quelli previsti per i crediti di lavoro”. A tale consolidato indirizzo il Collegio ritiene di uniformarsi, atteso che i rilievi svolti dalla difesa del Ministero ricorrente non si discostano da quelli già esaminati e disattesi 5 dalle pronunce emesse sull'argomento, con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi per le spese del presente giudizio, poiché l'intimata ha depositato la sola procura speciale e non ha partecipato all'udienza di discussione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese Così deciso in Roma il 25 marzo 2002 Cortiвите миссийвит ри ный проле Il Presidente Il Cons. estensore Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggl GIU 200222 IL CANCELLIEREPh de 196