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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/07/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 957/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 957/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.BLOISE CLAUDIO
PARTE RICORRENTE contro
nato in [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. BLOISE Controparte_1
CLAUDIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di scioglimento del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 20/5/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 24/10/2017, che dalla unione non erano nati figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“la condizione economica e patrimoniale di entrambi i coniugi e l'assenza di prole non
impone alcuna pronuncia in merito essendo gli stessi indipendenti economicamente.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
08/11/1964 e nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 10 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 957/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.BLOISE CLAUDIO
PARTE RICORRENTE contro
nato in [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. BLOISE Controparte_1
CLAUDIO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di scioglimento del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 20/5/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 24/10/2017, che dalla unione non erano nati figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“la condizione economica e patrimoniale di entrambi i coniugi e l'assenza di prole non
impone alcuna pronuncia in merito essendo gli stessi indipendenti economicamente.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
08/11/1964 e nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 10 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento