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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2783/2016 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2783 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016, riservata in decisione all'udienza del 23.05.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
• , C.F. , nella qualità di figlia del defunto Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] e deceduto a Reggio Persona_1
Calabria il 14 agosto 2012, , C.F. Parte_2 C.F._2 genero di entrambi in proprio e quali genitori esercenti la Persona_1 responsabilità genitoriale di (nipote), nato a [...] Persona_2
Calabria il 13 agosto 2003, e (nipote), nata a [...] Parte_3
Porto Salvo il 2 gennaio 1999, C.F. , nonché quali tutori C.F._3 di , nata a [...] il [...], “in quanto nipote Persona_3 in forza di provvedimento del tribunale di Reggio Calabria”, , C.F. Parte_4
, (nipote), nata ad [...] il 19 gennaio C.F._4 CP_1
1937, (moglie), nata ad [...] il [...], Controparte_2
(figlia), nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
figlia, , nato a [...] il 12 C.F._5 Controparte_4 ottobre 1979, C.F. , nipote; , nata a C.F._6 Controparte_5
Melito Porto Salvo il 17 agosto 1983, C.F. (nipote), C.F._7
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_6
, (nipote), , nata a [...] in C.F._8 Controparte_7 data 11 novembre 1968, (figlia), , nato a [...] il Controparte_8
1 26 dicembre 1973, figlio, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale di , nata a [...] il [...], di Persona_4 Persona_5
nato a [...] il [...], e di , nato a
[...] Controparte_9
Grosseto il 27 novembre 2012, tutti NI del defunto, , nato a CP_10
Melito Porto Salvo il 22 febbraio 1985, nipote, , nata a [...] Controparte_11
Porto Salvo il 21 marzo 1983, nipote, in quanto figli di (cl. Persona_6
1965), figlio deceduto del defunto , Persona_1 Parte_5 nata a [...] in data [...], quale moglie del menzionato
nata a [...], C.F. Persona_6 Parte_6
(nipote), , nata a [...] CodiceFiscale_9 Controparte_12 il 18 dicembre 1992, C.F. , (nipote), tutti elettivamente C.F._10 domiciliati in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco F. Falcone n. 1, presso lo studio dell'avv. Sonia Crucitti dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, in sostituzione di quello precedentemente designato, depositata sul canale telematico in data 8 gennaio 2020, unitamente, quanto ad all'avv. Raffaella Romeo, giusta Parte_1 procura stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 01.02.2017;
-Attori-
CONTRO
• (P.IVA Controparte_13
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Reggio Calabria, Via Prolungamento Aschenez, n. 64, presso lo studio dell'avv. Aldo Labate che la rappresenta e difende, giusta procura stesa a margine alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta – E
• , C.F. , , C.F. Controparte_14 C.F._11 Controparte_15
, C.F. , C.F._12 Controparte_16 C.F._13
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Controparte_17 C.F._14
Reggio Calabria, via F. Valentino n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonino Aloi che li rappresenta e difende giusta procura apposta su fogli separati allegati alle comparse di intervento adesivo ex art. 105 c.p.c. depositata in data 24 maggio 2017;
, C.F. , , C.F. Controparte_6 C.F._15 Parte_7
, C.F. , C.F._16 Parte_8 C.F._17
, C.F. , C.F. Controparte_4 C.F._18 Parte_9
, , C.F. , C.F._19 Parte_10 C.F._20
, C.F. , tutti elettivamente domiciliati in Parte_11 C.F._21
2 Reggio Calabria, via F. Valentino n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonino Aloi che li rappresenta e difende giusta procura apposta su fogli separati allegati alle comparse di intervento adesivo ex art. 105 c.p.c. depositata il 12 marzo 2018;
, C.F. elettivamente domiciliato in Parte_12 C.F._22
Reggio Calabria, via F. Valentino n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonino Aloi dal quale è rappresentato e difeso giusta procura apposta su foglio separato allegato alla comparsa di intervento adesivo ex art. 105 c.p.c. depositata il 29 novembre 2019;
-Intervenienti –
• (C.F. , (C.F. Controparte_18 C.F._23 CP_19
) e (C.F. ), C.F._24 Controparte_20 C.F._25 tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco F. Falcone n. 1, presso lo studio dell'avv. Sonia Crucitti dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura stesa in calce alla comparsa di intervento adesivo
- Intervenienti –
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione, depositato il 20.07.2016, gli attori sopra indicati citavano al giudizio del Tribunale di Reggio Calabria l'
[...] esponendo che: in data 12.06.2012, il loro Controparte_21 congiunto, veniva ricoverato presso l'U.O. di Cardiologia della Persona_1 struttura sanitaria convenuta “per infarto miocardico acuto a sede anteriore” ed ivi sottoposto ad angioplastica coronarica con impianto di stent metallico sulla coronaria discendente anteriore;
veniva, successivamente, dimesso “con prescrizione di doppia anti aggregazione mediante cardio aspirina e ticagrelor per 12 mesi, essendo soggetto ad alto rischio cardiovascolare (affetto da diabete mellito di tipo secondo, ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica, pregresso infarto miocardico acuto a sede inferiore nel 2008 sottoposto ad angioplastica coronarica con impianto di stent metallico)”; in data 19.06.1912 (così atto di citazione) - da leggersi 19.06.2012- veniva sottoposto ad altro ricovero presso la stessa struttura per lipotimia secondaria a disidratazione per alvo diarroico;
durante la degenza, in data 21.06.2012, un nuovo controllo coronografico evidenziava il buon esito della precedente angioplastica coronarica e la pervietà dello stent;
in data 22.06.2012 veniva dimesso con modificazione del dosaggio dei farmaci cardiaci e del diuretico, mantenendo la doppia aggregazione;
seguiva un breve periodo di benessere, finché, in data 14.07.2012, veniva effettuato un nuovo accesso presso il Pronto Soccorso della struttura convenuta per rettorragia;
veniva, quindi, ricoverato sino al 17.07.2012 presso l' di CP_22 osservazione breve intensiva;
ivi i sanitari, sulla base della sola rettorragia e prima di
3 effettuare esami, ritenevano di sospendere la doppia terapia antiaggregante procedendo con una terapia anti aguzzante;
il 17.07.2012 veniva eseguita la rettosigmoidocolonscopia che rivelava la “presenza di grossa neoformazione setosante, plurilobata che interessa l'intera circonferenza del lume colico”, derivante dalla rettorragia;
il paziente veniva trasferito presso il reparto di medicina del medesimo nosocomio per la prosecuzione dell'iter diagnostico terapeutico;
in data 21.07.2012, veniva effettuato esame ecografico dell'addome che mostrava la formazione ovaliforme di circa 70 mm;
il predetto referto veniva integrato mediante tac, in data 26.07.2012, da cui risultava una formazione ovale solida e disomogenea con diametri di circa 8x5 cm a livello del colon;
veniva, a questo punto, formulata una diagnosi di neoplasia del colon destro;
i sanitari chiedevano, quindi, una consulenza chirurgica con successivo trasferimento, in data 27.07.2012, presso l'U.O. CP_23 dove, il 02.08.2012, veniva sottoposto ad intervento
[...] Persona_1 chirurgico di emicolectomia destra;
sopraggiunta ischemia cardiaca, il paziente, il 06.08.2012, veniva trasferito presso l'unità coronarica del medesimo ospedale;
i sanitari, senza effettuare esame coronografico, inserivano in terapia il plavix privo di dose da carico;
in data 11.08.2012 veniva nuovamente trasferito presso il reparto di chirurgia;
due giorni dopo sopraggiungeva un improvviso malore con arresto cardiocircolatorio e/o uno stato di semi incoscienza con ipertensione grave e successivo arresto;
ricoverato presso il reparto di rianimazione in stato di coma, a seguito di due episodi di fibrillazione ventricolare intervenuti tra il 13.08.2012 e il 14.08.2012, moriva alle ore 07:39. Deducevano che: giusta le considerazioni del proprio perito, il quadro di ischemia cardiaca era sopraggiunto come complicanza dell'intervento di emicolectomia destra, complicanza che si sarebbe potuta evitare con il rispetto, da parte dei sanitari, delle linee guida vigenti nel management dei pazienti portatori di stent coronarico da sottoporre a chirurgia;
il decesso del congiunto era, dunque, ascrivibile a responsabilità dei sanitari della struttura convenuta che avevano deciso di interrompere la terapia con gli anti aggreganti, riconducendo a tale causa l'infarto acuto del miocardio verificatosi il 05.08.2012; una semplice rimozione del trombo mediante PCI, tenuto conto che non risultava possibile la somministrazione di agenti fibrinolitici, avrebbe potuto garantire la sopravvivenza del paziente;
sebbene i sanitari del reparto di cardiologia avessero scritto nella relazione di dimissioni dell'11.08.2012 “episodio di ipotensione senza angor e/o dispnea associato a rialzo degli enzimi miocardio specifici e della troponina”, era, invece, emerso dalla cartella del reparto di chirurgia generale, precisamente nel diario clinico del 5 e del 6 agosto 2012, la segnalazione da parte del medico di guardia di presenza e persistenza del dolore toracico;
infatti, i sanitari del reparto di chirurgia avevano contattato più volte in consulenza i cardiologi, proprio a causa della predetta sintomatologia, ma era stato consigliato unicamente un monitoraggio
4 elettrocardiografico e degli enzimi, essendo stato ricoverato in Utica solo il 06.08.2012; i sanitari della struttura convenuta avevano omesso i controlli e le opportune cure e terapie, oltre ad aver posto in essere scelte mediche e terapie errate e dannose;
la moglie del de cuius, a causa della perdita della persona con cui condivideva la vita, era entrata in uno stato di piena depressione e psicosi non reattiva, tanto che era stata richiesto il riconoscimento dei requisiti per l'accompagno davanti al Tribunale di Reggio Calabria sez. Lavoro;
i figli avevano perso l'affetto del padre, oltre al sostegno economico fornito dallo stesso;
il figlio era deceduto a causa del dolore per la perdita del padre e, in questa Persona_7 sede, agiva la moglie per suo conto;
e Parte_5 Parte_1
– quest'ultimo genero del de cuius e molto legato allo stesso – Parte_2 erano i tutori di figlia di che era deceduta;
ai fini Persona_3 Persona_8 del riconoscimento del pregiudizio esistenziale da lesione parentale, non era necessario che fosse accertata la lesione della integrità psicofisica (danno biologico), essendo ricollegato alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso rispetto al diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost.; i danni lamentati dovevano essere integralmente risarciti mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, avuto riguardo alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e dell'integrità della famiglia, naturale o legittima, solidale in senso etico;
in caso di morte di un congiunto l'interesse fatto valere era quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia;
il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, poteva essere riconosciuto in favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che potessero ravvisarsi duplicazioni di risarcimento;
spettava loro il riconoscimento sia del danno morale soggettivo sia del danno da perdita del rapporto parentale;
rispetto alla richiesta risarcitoria formulata dai NI, era evidente l'importanza assunta dalla figura del nonno nella realtà socio-giuridica, definendola come una figura quasi genitoriale di sostegno. Chiedevano, quindi, il riconoscimento della somma di almeno € 282.150,00 per la moglie e per ciascuno dei 6 figli;
la somma di € 150.000,00 per ciascuno del 14 NI;
€ 100.000,00 per il genero, oltre ad € 100.000,00 per il danno iure hereditatis per i figli la moglie e i NI. Concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che la condotta professionale dello staff sanitario dell'
[...]
è stata negligente, imprudente Parte_13 ed imperita;
2) accertare e dichiarare che dalla condotta negligente ed imperita dello staff sanitario è l'aggravamento delle condizioni e Parte_14 un'accelerazione dell'evoluzione della patologia E DELLA MORTE 3) accertare e dichiarare che di tale condotta deve rispondere ex art. 1228 la struttura medica dell'Azienda
5 Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria;
4) ACCERTARE E DICHIARARE CHE NT E NG è STATA L'AGONIA DEL SIG ABBRUZZESI CHE HA PRESO CONSAPEVOLEZZA DELLA SUA PERDITA DI VITA 5) ACCERTARE E DICHIARARE CONSEGUENTEMENTE CHE è ENTRATO NEL PATRIMONIO DEI SIG Abbruzzesi il risarcimento da perdita di vita (danno tanatologico) e che lo stesso spetta agli attori iure successionis 6) accertare e dichiarare conseguentemente che spettano a titolo di risarcimento di danno parentale e danno tanatologico iure succesionis le seguenti somme per 6 figli (compreso erede Parte_2 addolorata del figlio morto e per la moglie euro Persona_9 Parte_15
282.150,00 più 100.000,00 per danno iure successionis o quelle maggiori o minori somme che verranno determinate in corso di causa per i 12 NI per i 14 NI ciascuno somma di euro 150.000,00 o quella maggiore o minore somma che verrà stabilita in coso di causa per genero somma euro 100.000,00 in quanto legato affettivamente o quella maggiore o minore somma che verrà stabilita in coso di causa 4) per l'effetto, condannare la struttura dell' , in persona del Parte_13 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dal per come sopra individuati: le seguenti somme per 6 figli (compresa Parte_5
nata l'[...] a [...] moglie del figlio morto ) e
[...] Persona_9 per la moglie euro 282.150,00 più 100.000,00 per danno iure successionis o Parte_15 quelle maggiori o minori somme che verranno determinate in corso di causa per i 4 NI per i 14 NI ciascuno somma di euro 150.000,00 o quella maggiore o minore somma che verrà stabilita in coso di causa per genero somma euro 100.000,00 in quanto legato affettivamente o quella maggiore o minore somma che verrà stabilità in coso di causa I tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della messa in mora fino al soddisfo. 5) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritto ed onorari di causa, da distrarsi tutti a favore del procuratore distrattario di parte attrice. Con rigetto di tutte le richieste che verranno avanzare da controparte ed, in via subordinata, in caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessa alla prova del contrario ed alla prova contraria su tutte le circostanze di fatto che eventualmente saranno dedotte ad oggetto dei capitolati di prova formulandi a cura di controparte, con i propri testi e con gli stessi testi indicati da controparte”.
All'udienza del 10.11.2016 si costituiva, depositando la comparsa di costituzione e risposta, l' la quale, contestando Controparte_24
l'avversa domanda deduceva la completa assenza di responsabilità in capo alla struttura. Deduceva: la presenza di lacune nella ricostruzione dei fatti medici operata dagli attori;
che era un soggetto particolarmente anziano, con un Persona_1 quadro clinico complicato;
che, con il modulo di consenso informato, era stato reso edotto delle complicanze generiche che potevano derivare dall'intervento chirurgico 6 di emicolectomia destra, tenuto conto dell'età del paziente e del complessivo quadro clinico;
che dalla stessa consulenza di parte attrice era chiaramente evincibile che, dopo l'intervento, il decorso operatorio del paziente era apparso in un primo momento regolare;
che l'insorgenza di una nuova ischemia cardiaca, manifestatasi in data 05.08.2012, doveva essere qualificata come una complicazione verosimilmente in linea con quello che poteva accadere a fronte di quella tipologia di quadro clinico e delle condizioni di salute del paziente;
che dalla relazione clinica resa alla dimissione dell'11.08.2012 era evincibile un quadro completo della situazione clinica molto compromessa del paziente;
che tutte le complicazioni susseguitesi all'intervento del 02.08.2012 erano qualificabili come “complicanze generiche” ragionevolmente prevedibili in un paziente in quelle condizioni di salute e, comunque, accettate dal paziente mediante la firma del relativo consenso informato;
che i sanitari erano intervenuti nel caso di specie operando secondo i dettami della buona pratica clinica e in ossequio alle regole tecniche della migliore scienza medica;
che non sussisteva, e non era stato neppure allegato nell'atto di citazione, il nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari e il decesso del paziente. Contestava, inoltre, il quantum debeatur, rappresentando, in ordine al danno non patrimoniale, che doveva escludersi qualsivoglia riconoscimento formale del danno c.d. parentale e del danno c.d. tanatologico come categorie a sé stanti, essendo ciò escluso dalla tipicità del danno non patrimoniale ricavabile dall'art. 2059 c.c. Eccepiva, in ultimo, l'illegittimità della richiesta risarcitoria formulata dal genero e, in generale, escludeva la debenza di qualsiasi tipo di risarcimento. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: NEL MERITO: Respingere la domanda avanzata dall'attore nei confronti dei convenuti, in quanto infondata e comunque non provata;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA”.
All'udienza di prima comparizione del 10.11.2016 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice, riportandosi a tutte le difese spiegate nell'atto di citazione e contestando quelle avversarie, formulava, altresì, richiesta iure hereditatis di risarcimento del danno catastrofico, definendolo come quel danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita.
Con la seconda memoria istruttoria, parte convenuta eccepiva la tardività di tale richiesta risarcitoria non avanzata con l'atto introduttivo.
7 Con comparsa di costituzione, depositata l'01.02.2017, si costituiva l'avv. Raffaella Romeo, in aggiunta all'avv. , per il patrocinio di (cl. 1972). Parte_1
Con “comparsa di intervento adesivo”, depositata sul canale telematico il 24.05.2017, intervenivano in giudizio (cl. 1975), (cl. Controparte_14 Controparte_15
1981), (cl. 1984) e (cl. 1973), con il Controparte_16 Controparte_17 patrocinio dell'avv. Aloi, rappresentando di essere NI diretti del defunto (sic!) in quanto figli della di lui figlia (cl. Per_6 Per_1 Persona_10
1954) (sic!), e di avere sempre intrattenuto con lo stesso rapporti intensi e connotati da un grande legame affettivo. Precisavano di intervenire nel predetto giudizio per fare valere nei confronti dell' convenuta il proprio diritto al Controparte_26 risarcimento del danno alla persona come danno parentale cagionato dal comportamento negligente, imprudente ed imperito dei sanitari ivi operanti. Quantificavano la richiesta risarcitoria in € 51.727,50 ciascuno, ovvero nella misura maggiore o minore determinata in corso di causa. Chiedevano, quindi, l'accoglimento di tale domanda risarcitoria con vittoria di spese.
All'udienza del 25.05.2017, il procuratore di parte attrice si opponeva all'ingresso delle domande formulate dagli intervenienti in quanto “non legittimati ad essere soggetti attivi per mancanza dei presupposti dell'azione per assenza di concreto rapporto con il defunto secondo l'insegnamento della Cassazione”.
Con ordinanza del 09.10.2017, pronunciata fuori della superiore udienza, il Giudice
“visti gli atti ed i verbali di causa del procedimento iscritto al n. 2783/2016 R.G.; ritenuta l'opportunità di disporre una C.T.U. medico-legale, come richiesto da parte attrice;
vista l'autorizzazione del Presidente del Tribunale del 28-29.9.2017 alla nomina di un C.T.U. extradistretto;
nomina il dott. , …; - pone al C.T.U. i seguenti quesiti: 1) Persona_11 accerti la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta di sanitari nella vicenda per cui è causa e il decesso di (nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a Reggio Calabria il 14.08.2012); 2) dica se nelle operazioni relative ai ricoveri, alle diagnosi, all'intervento chirurgico ed alle cure eseguite sono state adottate tutte le precauzioni prescritte da leggi, regolamenti o discipline amministrative (comprese circolari, istruzioni e direttive) all'epoca vigenti ovvero dettate dall'ordinaria diligenza, in conformità delle metodiche medico chirurgiche stabilite dalla prassi o dalla scienza medica secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, specificando, in caso contrario, quali accorgimenti tecnici si sarebbero potuti adottare per evitare il danno;
- Riserva all'esito ogni ulteriore decisione”. Il consulente prestava giuramento all'udienza del 22.02.2018 e la causa veniva rinviata per il deposito della perizia.
8 Con “comparsa di intervento adesivo”, depositata telematicamente il 12.03.2018, intervenivano in giudizio (cl. 1986), (cl. Controparte_6 Parte_7
1978), (cl. 1980), (cl. 1972), Parte_8 Controparte_4 Parte_9
(cl. 1982), (cl. 1987) e (cl. 1988), con il
[...] Parte_10 Parte_11 patrocinio dell'avv. Aloi, rappresentando di essere NI diretti del defunto in quanto figli della di lui figlia (cl. 1954) e di Parte_16 Persona_10 avere sempre intrattenuto con lo stesso un grande legame affettivo, tenuto anche conto del particolare ceppo etnico di comune derivazione. Chiarivano di intervenire nel predetto giudizio per fare valere nei confronti dell' convenuta il Controparte_26 proprio diritto al risarcimento del danno morale e biologico da perdita di affetto, quantificabile, tenuto conto del grado di parentela e del rapporto intrattenuto in vita nella misura di € 51.727,50 ciascuno ovvero nella misura maggiore o minore determinata in corso di causa. Chiedevano, quindi, l'accoglimento di tale domanda risarcitoria con vittoria di spese.
All'udienza del 27.09.2018, le parti davano atto del mancato invio da parte del consulente della bozza dell'elaborato peritale e il Giudice assegnava nuovi termini fissando nuova udienza per il deposito dell'elaborato peritale.
In data 29.03.2019 il C.T.U. (dott. ) depositava l'elaborato peritale. Per_11
All'udienza del 04.07.2019 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con “comparsa di intervento adesivo ex art. 105 c.p.c.”, depositata il 29.11.2019, intervenivano (cl. 1952), con il patrocinio dell'avv. Aloi, Parte_12 rappresentando di essere il genero del defunto in quanto marito Parte_16 di (cl. 1954) e di avere sempre intrattenuto con lo stesso un Persona_10 grande legame affettivo, tenuto anche conto del particolare ceppo etnico di comune derivazione. Chiariva di intervenire nel predetto giudizio per fare valere nei confronti dell' convenuta il proprio diritto al risarcimento del Controparte_26 danno morale e biologico da perdita di affetto, quantificabile, tenuto conto del grado di parentela e del rapporto intrattenuto in vita nella misura di € 51.727,50 ovvero nella misura maggiore o minore determinata in corso di causa. Chiedeva, quindi, l'accoglimento di tale domanda risarcitoria con vittoria di spese.
9 Con comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata l'08.01.2020, si costituiva in giudizio l'avv. Sonia Crucitti quale nuovo difensore di tutti gli attori1, in sostituzione dell'avv. .
Con “comparse di intervento adesivo”, depositate sul canale telematico il 10.01.2020, intervenivano in giudizio (cl. 1979), (cl. 1988) e Controparte_18 CP_19
(cl. 1988), tutti con il patrocinio dell'avv. Sonia Crucitti. Controparte_20
Rappresentavano di essere tutti NI del defunto e chiedevano il Persona_1 risarcimento del danno morale e biologico da perdita di affetto quantificato in € 150.000,00 ciascuno.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 30.09.2021 “sono presenti per parte attrice l'avv.to Sonia Crucitti, nuovo procuratore alcuni attori, meglio indicati in atti l'avv.to Giovanna Cassano per delega dell'avv.to Antonino Aloi per gli intervenienti, le quali chiedono la precisazione delle conclusioni E' presente per parte convenuta l'avv.to Aldo Labate, il quale evidenzia che l'intervento, effettuato e qualificato adesivo, rappresenta un proprio diritto ed una pretesa risarcitoria autonoma che è inammissibile e difetta di legittimazione;
evidenzia anche la prescrizione del diritto rispetto all'intervento successivo all'anno 2017 (14 agosto). Osserva poi che la c.t.u. si presenta scarna, senza corretta analisi dello stato clinico del paziente;
imprecisa perché non menziona che nel 2008 il paziente diabetico aveva subito infarto miocardico e descrive solo il secondo infarto del 2012; erronea sul piano logico, metodico e di valutazione. Parte attrice si riporta ai propri atti, impugna e contesta il dedotto avversario e, quanto alle osservazioni sulla c.t.u., le stesse avrebbero dovuto essere fatte al medesimo c.t.u. nel corso delle operazioni peritali”, il Giudice riservava ogni determinazione.
Con ordinanza del 16.03.2022, resa a scioglimento della predetta riserva, questa decidente “ritenuto che, in merito alle posizioni degli intervenienti ed all'ammissibilità degli atti di intervento, si disporrà in sede di decisione;
ritenuto non necessario alcun approfondimento della C.T.U., tenuto conto che parte convenuta non ha sollevato osservazioni critiche nel corso del suo espletamento, né all'udienza successiva al suo deposito e neppure, in maniera specifica e compiuta, all'udienza del 30 settembre 2021; ritenuta la causa matura per la decisione;
” , dichiarava chiusa la fase istruttoria e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.07.2022, “E' presente per parte attrice l'Avv. Sonia Crucitti. E' presente personalmente la parte E' presente per parte convenuta l'Avv. Aldo Parte_1 Labate E' presente per parte interveniente l'Avv. Antonino Aloi Per la posizione attore di
è presente l'avv. Romeo Raffaella E' presente altresì l'avv. Giuseppina Parte_1
Iaria la quale rappresenta che il mandato difensivo le è stato revocato da parte di Parte_1
e da altri che non ricorda. Chiede, pertanto, nel caso di rimborso di spese e competenze a
[...] favore delle parti per le quali aveva curato l'attività difensiva che le sia riconosciuto il relativo compenso sino alla sostituzione della difesa da parte dell'avv. Crucitti. Le parti concordemente chiedono un rinvio della causa perché sono in atto trattative per la sua bonaria definizione”, questa Giudice, quindi, rinviava la causa per verificare la chiusura transattiva della lite.
Dopo diversi rinvii richiesti dalle parti per il raggiungimento di un accordo transattivo, all'udienza del 12.10.2023 “L'avv. Crucitti, l'avv. Romeo e l'avv. Aloi rappresentano di aver ricevuto da AMTRUST, Compagnia assicurativa dell'
[...]
convenuta, per il tramite dell'avv. Labate, “Atto di transazione e quietanza”, Parte_13 che le parti attrici ed i terzi hanno accettato e sottoscritto, trasmettendolo alla Compagnia assicurativa ed all' con il corredo documentale richiesto. Ad oggi il Parte_13 pagamento non è stato ancora eseguito, pertanto, chiedono un rinvio per la precisazione delle conclusioni. L'avv. Labate rappresenta che la documentazione trasmessa dalle controparti risulta carente, in quanto non sono stati trasmessi i certificati storici di famiglia e l'atto di notorietà, redatto dinanzi ad un pubblico ufficiale, tali da provare in modo idoneo la qualità di erede di tutte le controparti in causa. Evidenzia, altresì, che manca la trasmissione del certificato di morte del de cuius. L'avv. Crucitti, l'avv. Romeo e l'avv. Aloi evidenziano di aver già trasmesso diverse volte la superiore documentazione, oggi richiesta, anche in originale a mezzo posta sia all' sia ad AMTRUST, per come richiesto Parte_13 nell'atto di transazione. Stante la dichiarazione odierna dell'avv. Labate, provvederanno a rinnovare l'invio”, questa Giudice rinviava la causa per consentire la bonaria definizione della vertenza ovvero, in difetto, per la precisazione delle conclusioni.
Con atto del 06.02.2024, l'avv. Labate depositava documentazione rilevante ai fini del presente procedimento. Più specificamente, depositava “
1. atto di pignoramento presso terzi a firma dell'Avv. Silvia Lenzi, nell'interesse della sig.ra nella CP_27 qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori e Persona_12 Persona_5 notificato alla Compagnia Assicurativa della odierna convenuta, Controparte_28
e a , per il mancato pagamento da parte di dell'assegno
[...] CP_29 Controparte_8 di mantenimento ai figli in ragione;
2. atto di citazione datato 29 settembre 2023 a firma dell'Avv. Giuseppina Iaria con il quale questa ultima, precedente difensore degli odierni attori, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il
[...] di Reggio Calabria e i signori Controparte_30
, , Parte_1 Parte_2 Persona_2 Parte_3
11 , , Parte_4 Controparte_2 Controparte_3 CP_1 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Parte_6 Controparte_7
, , per ivi Controparte_8 CP_31 Controparte_32 Parte_5 sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) In via preliminare ed in via cautelare che il sig. Giudice voglia disporre sequestro o accantonamento della quota spettante all'avv. Iaria Giuseppina o comunque adottare ogni rimedio ai fini di una tutela dei diritti dell'attrice; 2) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che l'avv. Giuseppina Iaria ha diritto alla corresponsione dell'onorario spese e compensi per aver espletato la propria attività nella causa rg. 2873/2016 maturando ai sensi dei minimi tabellari del D.M. 44/2014, competenze professionali pari ad € 90.017,83 o quella maggiore o minore somma che verrà stabilita in corso di causa e per l'effetto condannare i convenuti, in solido al pagamento di tale somma € 90.017,83 o di quella maggiore o minore somma che verrà stabilita in corso di causa e per l'effetto condannare i convenuti oltre interessi e rivalutazione", evidenziando che sulla base di tali atti l'avv. si era qualificata creditrice dell'importo pari ad € 90.017,83 per l'attività professionale espletata e che tale circostanza non corrispondesse al vero.
All'udienza dell'08.02.2024 “E' presente per parte attrice ed interveniente l'avv.to Crucitti Sonia;
per la signora , in co-difesa, l'avv.to Romeo Raffaella;
per gli Parte_1 intervenienti difesi dall'avv.to Aloi, l'avv.to Giovanna Cassano per delega verbale dell'avv.to Aloi;
per il G.O.M. l'avv.to Aldo Labate. Le parti chiedono concordemente che venga autorizzato l'avv.to Labate a depositare la corrispondenza via pec intercorsa tra di loro e relativa alle richieste di precisazione e documentazione delle posizioni sostanziali della transazione;
chiedono, altresì, un rinvio per formalizzare, previi i chiarimenti e la documentazione necessaria, la transazione medesima”, il GI “autorizza l'avv.to Labate a depositare la corrispondenza di cui in parte motiva e fissa l'udienza del 23 maggio 2024 ore 9.00 per accertare la chiusura bonaria della lite ovvero per la decisione del contenzioso”.
All'udienza del 23.05.2024 “E' presente per parte attrice l'avv.to Raffaella Parte_1
Romeo; per gli ulteriori attori l'avv.to Sonia Crucitti, presente anche per due posizioni di intervento;
per i restanti intervenienti l'avv.to Aloi Antonino. Per parte convenuta è presente l'avv.to il quale evidenzia che le criticità già dedotte e Controparte_33 rappresentate in ordine alla posizione degli istanti e degli intervenienti non sono state superate, sicchè non si è addivenuto ad alcun accordo bonario di chiusura della lite. L'avv.to Crucitti rappresenta che era stata fornita apposita documentazione anagrafica proveniente dall'ufficio di stato civile. I procuratori chiedono di poter precisare le conclusioni e si riportano a tutte le domande, eccezioni e difese rassegnate negli atti difensivi e verbali di causa. Chiedono i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”, pertanto, questa decidente assegnava
12 la causa a sentenza riservando la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. – In premessa, e posta in generale l'inammissibilità della documentazione sopra richiamata depositata dalle parti processuali dopo i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., occorre verificare la legittimazione ad agire degli attori e degli intervenienti indicati in epigrafe, partendo proprio da questi ultimi, atteso che i loro interventi, definiti adesivi ex art. 105 c.p.c., rappresentano, per quanto tra breve si dirà, in maniera eloquente, quanto sia concreto, da un punto di vista sociale, il pericolo della proliferazione dei soggetti danneggiati di riflesso interessati a partecipare “ad ogni costo” alla causa risarcitoria, evidentemente al fine di ottenere una quota del risarcimento, assolutamente noncuranti degli oneri di allegazioni ed indifferenti a quelli probatori afferenti in primis alla loro legittimazione attiva.
2.1 – In particolare sono intervenuti, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Antonino Aloi:
- in data 24 maggio 2017, con un'unica comparsa di intervento, i signori CP_14
, classe 1975, , classe 1981, classe
[...] Controparte_15 Controparte_16
1984, , classe 1973. Si sono qualificati “NI diretti del defunto Controparte_17
in quanto figli della di lui figlia (nata ad [...] il Parte_16 Persona_10
12.09.1954)”;
- in data 12 marzo 2018, con un'unica comparsa di intervento, i signori CP_6
classe 1986, , classe 1978, classe
[...] Parte_7 Parte_8
1980, , classe 1972, , classe 1982, Controparte_4 Parte_9 Parte_10
, classe 1987, , classe 1988. Si sono qualificati “NI diretti
[...] Parte_11 del defunto in quanto figli della di lui figlia (nata ad [...]_10
Ardore il 12.09.1954)”;
- in data 29 novembre 2019, il signor , classe 1952, qualificatosi Parte_12
“genero del defunto in quanto marito di (nata ad [...]_10
Ardore il 12.09.1954)”. In data 10 gennaio 2020 sono intervenuti, attraverso la rappresentanza e difesa dell'avv.to Sonia Crucitti, con distinte comparse “di intervento adesivo”, i signori
, classe 1979, classe 1988, Controparte_18 Controparte_20 CP_19 classe 1988. Ciascuno si è qualificato, nel proprio atto di intervento, “nipote del defunto sic et simpliciter, senza null'altro aggiungere. Persona_1
2.1.1 – Ebbene deve rilevarsi che le superiori comparse di intervento sono state tutte depositate nell'incarto processuale successivamente al maturarsi delle
13 preclusioni di rito che governano il procedimento ordinario, segnatamente dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
2.1.2 – Ora, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, in caso “di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti” (si veda, da ultimo, Cass. Civ, ord. 22 agosto 2018, n. 20882). Per altro, ammettere la possibilità di tardive produzioni documentali, seppur volte a comprovare la sola legittimazione ad agire significherebbe privare la controparte di fornire prove documentali di segno contrario, tese, ad esempio, a dimostrare fatti modificativi, impeditivi od estintivi del diritto altrui, di talchè non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria (si veda, Cass. Civ. ord. n. 12463 del 2023). Del resto, “tra “le finalità dell'art. 268, comma 2, cod. proc. civ.” vi è anche quella di assicurare
“i principi, entrambi di rango costituzionale ex art. 111 Cost., del «regolare e spedito svolgimento del processo» in funzione della pronuncia di merito regolativa del rapporto controverso, e del «processo equo» tale per cui le regole che disciplinano lo svolgimento del giudizio, non soltanto non debbono risolversi in un impedimento dell'esercizio del diritto di difesa ma, specularmente, non debbono neppure tradursi in ingiustificate asimmetrie, squilibrando i poteri processuali a vantaggio o detrimento di una soltanto delle parti” (così, in motivazione, Cass. Civ., sent. 5 ottobre 2018, n. 24529).
2.1.3 – Nel caso di specie, i soggetti intervenuti non solo, con l'intervento, non hanno prodotto alcun documento, recte alcuna certificazione anagrafica attestante la qualità narrata ovverosia, per tutti quelli difesi dall'avv.to Aloi, l'essere “NI diretti del defunto in quanto figli della di lui figlia ” e Parte_16 Persona_10 marito della stessa - produzione, che, sarebbe stata, comunque, inammissibile per tardività in ossequio al principio nomofilattico sopra riportato -, ma, nel caso dei patrocinati dall'avv.to Sonia Crucitti, gli intervenienti non hanno neppure dedotto in che termini e modo sono NI “del defunto . Persona_1
2.1.4 – Ne deriva che l'intervento in giudizio dei sopracitati soggetti proposto “per far valere nei confronti dell' convenuta il loro diritto al risarcimento del Controparte_26 danno alla persona come danno parentale, causato dal comportamento negligente, imperito ed imprudente dei medici dell'azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio
14 Calabria”, va respinto perché non risulta documentata e, quindi, provata la loro legittimazione all'azione risarcitoria. E quanto sia importante detta prova, nella fattispecie, si evince viepiù ove si ponga mente alla circostanza che hanno asserito di essere NI diretti del defunto, in quanto figli della di lui discendente CP_2
ben 11 persone, e di queste alcuni si dicono nati addirittura prima del
[...] tempo naturale di gravidanza (si veda, a titolo di esempio, che Parte_8 asserisce di essere nata il [...], ed il di lei asserito fratello, CP_15 che si dice essere nato - impossibile! - il 4 gennaio 1981, ossia poco più di 4
[...] mesi dopo la nascita della sorella). E' evidente, quindi, l'estensione speculativa oltremodo ed oltre ogni misura di danneggiati di riflesso, non meglio individuati e qualificati.
2.2 – Per quanto concerne gli attori, occorre considerare le procure ad litem e la documentazione anagrafica.
2.2.1 - Hanno agito in via risarcitoria, e la qualifica risulta documentata - anche se nello stato di famiglia storico di rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Persona_1
Comune di Reggio Calabria, il cognome dei figli , e risulta Pt_1 Per_6 CP_4 indicato, evidentemente per errore materiale, con doppia “b” e finisce, per il figlio con la “e” piuttosto che con la “i”-, i seguenti asseriti danneggiati: Per_6
- la moglie del defunto classe 1937 (si veda Persona_1 CP_1 certificato di morte e certificato di famiglia storico di allegato al Persona_1 fascicolo cartaceo del primo difensore degli attori avv.to Giuseppina Iaria);
- i figli classe 1972, classe 1954, Parte_1 Controparte_2 CP_3
classe 1961, , classe 1968, , classe
[...] Controparte_7 Controparte_8
1973 (cfr. certificato di famiglia storico);
- il marito di tale , classe 1968, in proprio (si Parte_1 Parte_2 veda certificato di stato di famiglia allegato al menzionato fascicolo);
- la figlia ed il marito , quali genitori esercenti Parte_1 Parte_2 la responsabilità genitoriale dei figli classe 2003, Persona_2 [...]
classe 1999, NI del defunto (cfr. certificato di stato di famiglia); Parte_3
- la figlia ed il marito quali tutori della nipote Parte_1 Parte_2
classe 2003, (cfr. certificato di stato di famiglia e provvedimento Persona_3 del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria del 26 giugno 2012, depositato il 20 luglio 2012, di affidamento della minore agli zii materni, allegati al fascicolo menzionato);
- il nipote , classe 1990, figlio di e Parte_4 Parte_1 Parte_2
(cfr. certificato di stato di famiglia di e di famiglia storico
[...] Parte_1 di;
Persona_1
15 - i NI classe 1979, classe 1983, Controparte_4 Controparte_5 [...]
classe 1986, tutti figli di (cfr. certificato di famiglia CP_6 Controparte_3 storico di e certificato di famiglia di allegati al Persona_1 Controparte_3 menzionato fascicolo);
- il figlio quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui Controparte_8 figli classe 2009, classe 2014, e Persona_4 Persona_5 [...] classe 2012, NI del defunto (cfr. certificati di nascita allegati al CP_9 fascicolo cartaceo citato);
- la nuora classe 1961, moglie di figlio del Parte_5 Persona_7 defunto (cfr. Certificato di stato di famiglia storico di e certificato di Persona_1 stato di famiglia di nel fascicolo cartaceo citato); Persona_6
- la nipote classe 1987, figlia di (cfr. certificato di Parte_6 Controparte_7 famiglia storico di e certificato di stato della famiglia di Persona_1 CP_7 allegati al fascicolo menzionato);
[...]
- i NI , classe 1985, classe 1983, figli di CP_10 Controparte_11
classe 1956, e la nuora, classe 1961, Persona_6 Parte_5 moglie di quest'ultimo;
- la nipote classe 1992, figlia di Controparte_12 Controparte_8
2.2.2 - Rispetto all'attore va rilevato che è stata conferita Controparte_8 procura ad litem speciale mediante atto notarile del 13 luglio 2016, rep. 31375, autenticata dal notaio dott. Notaio in Massa Marittima, ma Persona_13 solo in proprio non anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, classe 2009, classe 2014 e Persona_4 Persona_5 [...] classe 2012. Ne consegue il rigetto della domanda proposta da CP_9
nella suddetta qualità per inesistenza della procura ad litem. Controparte_8
2.2.2.1 - Invero, l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della legge n. 69 del 2009, anteriore alla c.d. riforma BI (applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 ex art. 35, comma 1, del D. Lgs. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022), non consente di
“sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 37434 del 2022; cfr. altresì Cass. Civ. sent. n. 28251 del 2023).
16 2.2.2.2 – Né efficacia sanante potrebbe essere riconosciuta alla procura conferita al nuovo difensore, avv.to Sonia Crucitti, trattandosi di nomina di diverso difensore in sostituzione di quello precedentemente designato, insuscettibile di sanare la precedente inesistenza di procura e, quindi, di costituzione in giudizio.
2.2.2.4 - Per altro, rispetto a siffatta domanda, non può questa decidente non evidenziare, a conferma della proliferazione dei soggetti danneggiati di riflesso, come la domanda di risarcimento danni sia stata fatta nell'interesse di soggetti, classe 2014, e classe novembre 2012, nati Persona_5 Controparte_9 dopo la morte del defunto deceduto il 14 agosto 2012, e, quindi, Persona_1 mai conosciuto dai NI.
2.2.3 – Rispetto agli attori , classe 1985, ed , CP_10 Controparte_11 classe 1983, asseriti figli di , gli stessi non risultano nello stato di Persona_6 famiglia di questi allegato al fascicolo cartaceo dell'originario avv.to . Nel suddetto documento, rilasciato dall'Ufficio Anagrafe di Reggio Calabria, si certifica l'iscrizione nell'anagrafe “della popolazione residente” della “seguente famiglia abitante in Cda AR IN n. 25” , classe 1956, Persona_6 Parte_5 classe 1961, , classe 1979, classe 1988, Controparte_18 Controparte_20
classe 1998, classe 1999. Non Persona_14 Persona_15 figurano nel suddetto certificato gli attori ed , CP_10 Controparte_11 sicchè va respinta la loro azione risarcitoria per difetto di legittimazione ad agire.
2.2.3.1 – Nessun valore probatorio, infatti, può essere riconosciuto alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da e riferita alla CP_10 famiglia originaria, che questi dichiara composta da , classe 1956, Persona_6 deceduto il 10 aprile 2016, classe 1961, , Parte_5 Controparte_18 classe 1979, , classe 1983, classe 1988. Né Controparte_11 Controparte_20 si ritiene, alla luce della mancata presenza, non giustificata, nello stato di famiglia di
, del figlio e della presenza in esso di altri Persona_6 CP_10 soggetti ( non citati nella dichiarazione sostitutiva, di Persona_14 Per_15 riconoscere al documento un principio di prova, liberamente valutabile dal giudice. Invero, la parte avrebbe dovuto produrre un certificato di stato di famiglia storico indicativo del rapporto tra i componenti della famiglia.
2.2.4 – Per tale ultima ragione, segnatamente perché non è possibile sapere quale sia il rapporto familiare con e, quindi, con il defunto Persona_6 Persona_1 va respinta per difetto di legittimazione ad agire l'azione risarcitoria di Parte_5
Nell'atto introduttivo viene qualificata quale moglie di
[...] Per_6
17 Tuttavia, detta circostanza non è provata da un certificato di stato di famiglia Per_6 storico e quello prodotto indica solo dei componenti sulla cui relazione non vi è certezza per quanto indicato nel punto precedente.
2.2.5 – Infine va respinta per la medesima ragione l'azione risarcitoria di CP_12
classe 1992. Si è qualificata come figlia di senza ulteriori
[...] Controparte_8 precisazioni o allegazioni. Ammettendo che quest'ultimo possa corrispondere all'attore classe 1973, figlio di non risulta Controparte_8 Persona_1 depositato alcun certificato di stato di famiglia storico di classe Controparte_8
1973. Non è all'uopo sufficiente l'estratto per riassunto dell'atto di nascita di
[...] che indica semplicemente, (n.d.r. paternità) CP_12 Persona_16
ovvero il certificato di stato di famiglia rilasciato dallUufficio anagrafe del
[...]
Comune di Reggio Calabria che attesta che risulta iscritta una famiglia composta da
, classe 1972, classe 1992, e Persona_16 Controparte_12 Parte_18
classe 2015 (si vedano documenti allegati al fascicolo cartaceo attori
[...] avv.to ).
3. – Tanto posto, occorre ora procedere alla qualificazione delle domande proposte dagli attori.
3.1 - Nel caso di specie questi agiscono sia iure proprio, chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, che iure haereditatis, segnatamente al fine di ottenere il risarcimento del “danno tanatologico iure successionis” (così conclusione di cui al n. 5 atto di citazione).
3.2 – Preliminarmente, occorre rilevare che le istanze risarcitorie proposte dagli odierni attori iure proprio configurano delle domande di responsabilità risarcitoria extracontrattuale, atteso che il contratto c.d. di spedalità sul cui inadempimento gli istanti hanno fondato le suddette domande (si vedano le conclusioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'atto di citazione), riguarda unicamente il paziente e la struttura sanitaria.
3.2.1 - Invero, in merito a detta domanda la Suprema Corte di Cassazione insegna che “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi
18 siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” ( così Cass. Civ., ord. n. 21404/2021).
3.2.2- Più precisamente “Il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia "ultra partes" allorché costituisce fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione. Viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza (Cass. n. 6735 del 2002; Cass. n. 14488 del 2004; Cass. n. 10741 del 2009; Cass. n. 2354 del 2010; Cass. n. 16754 del 2012; Cass. n. 10812 del 2019; Cass. n. 14615 del 2020) oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. n. 11503 del 1993; Cass. n. 2354 del 2010; Cass. n.22837 del 2010; Cass. n. 16754 del 2012). L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre talché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati. Al di fuori di queste specifiche ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372, secondo comma, c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un "effetto protettivo" del contratto nei confronti di terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto". Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subìto in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria (cc.dd. danni mediati o riflessi), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi. Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova. La legittimazione all'azione di responsabilità contrattuale residua per i prossimi congiunti nel caso in cui facciano valere pretese risarcitorie iure hereditario, già consolidatesi nella sfera del loro dante causa quali crediti derivanti dall'inadempimento contrattuale e da questi trasmesse mortis causa ai suoi eredi.
19 Il principio secondo il quale nell'ambito delle prestazioni sanitarie il perimetro del contratto con efficacia protettiva dei terzi deve essere circoscritto alle relazioni contrattuali intercorse tra la gestante e la struttura sanitaria (o il professionista) che ne segua la gestazione e il parto, già enunciato in più risalenti decisioni di questa Corte (Cass. n. 6914 del 2012 e Cass. n. 5590 del 2015), è stato di recente reiteratamente ribadito, ora sul presupposto che solo in questa fattispecie vi sarebbe identità tra l'interesse dello stipulante e l'interesse del terzo (Cass. n. 19188 del 2020), ora sulla considerazione del carattere "relazionale" della responsabilità contrattuale (in base al quale l'estensione soggettiva dell'efficacia del contratto potrebbe ammettersi solo nei casi limite in cui i terzi siano portatori di un interesse strettamente connesso a quello «regolato già sul piano della programmazione negoziale»: Cass. n. 14258 del 2020), ora, infine, sulla base del dato sistematico desunto dalla disciplina di altre fattispecie di responsabilità civile nelle quali, come in quella sanitaria, si può determinare l'eventualità che dall'inadempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto possano derivare, in via riflessa o mediata, pregiudizi in capo a terzi estranei al rapporto contrattuale (Cass. n. 14615 del 2020); tra queste ipotesi, quella più rilevante concerne l'infortunio subìto dal lavoratore per inosservanza del dovere di sicurezza da parte del datore di lavoro (art. 2087 c.c.), in relazione alla quale non si dubita che l'azione contrattuale spetti unicamente al lavoratore infortunato, mentre i suoi congiunti, estranei al rapporto di lavoro, ove abbiano riportato iure proprio danni patrimoniali o non patrimoniali in seguito all'infortunio medesimo, sono legittimati ad agire in via extracontrattuale (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 2 del 2020)” (così parte motiva Cass. Civ. sent. n. 11320 del 2022).
3.2.3 - Deve pertanto affermarsi che, mentre il paziente, in quanto titolare del rapporto contrattuale di spedalità, è legittimato ad agire per il ristoro dei danni cagionatigli dall'inadempimento della struttura sanitaria con azione contrattuale, al contrario, fatta eccezione per il circoscritto ambito dei rapporti afferenti a prestazioni inerenti alla procreazione, la pretesa risarcitoria vantata dai congiunti per i danni da essi autonomamente subìti, in via mediata o riflessa, in conseguenza del medesimo contegno inadempiente, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ed è soggetta alla relativa disciplina. In particolare, gli attori sono tenuti a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto sarebbe conseguito e il nesso causale tra il fatto colposo e il danno.
3.3 – Per quanto concerne la domanda azionata iure haereditatis, rispetto alla quale unici legittimati sono la moglie, ed i figli del defunto, CP_1 Per_1
20 , Pt_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_7 CP_8
in via generale, la responsabilità della struttura sanitaria, è, per indirizzo
[...] consolidato, ricondotta nell'ambito della resposnabilità aquiliana.
3.3.1 – Le Seziono Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. UU. n. 577/2008 e n. 9556/2002) hanno infatti precisato che la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., e, per quanto concerne le prestazioni sanitarie che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c..
3.3.2 – Si è, in particolare, affermato che “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (così Cass. Civ. sent. n. 18610 del 22 settembre 2015; nello stesso senso, Cass. . 13066/2004 e Cass. n. 2042/2005). La Suprema Corte ha puntualizzato altresì che “L'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art.
21 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale” (così Cass. Civ. 3 febbraio 2012 n. 1620).
4. – Tanto acclarato, nel corso del processo è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio e questa decidente ritiene di condividerne le chiare conclusioni. Del resto, le stesse non sono state criticate o, comunque, sottoposte a osservazioni ad opera della struttura sanitaria convenuta né nel corso delle operazioni di consulenza, recte durante il suo espletamento, né all'udienza successiva al deposito della relazione definitiva, effettuata sul canale telematico il 29 marzo 2019, e neppure, in maniera specifica e compiuta, all'udienza del 30 settembre 2021, nel corso della quale la parte de qua, rilevando che “la c.t.u. si presenta scarna, senza corretta analisi dello stato clinico del paziente;
imprecisa perché non menziona che nel 2008 il paziente diabetico aveva subito infarto miocardico e descrive solo il secondo infarto del 2012; erronea sul piano logico, metodico e di valutazione”, non ha chiesto la convocazione a chiarimenti del consulente tecnico né il rinnovo della C.T.U. Inoltre, una volta chiusa la fase istruttoria (si veda ordinanza del 14 marzo 2022 pronunciata fuori della menzionata udienza), le parti hanno sempre, concordemente, chiesto rinvii per l'esistenza di trattative di bonario componimento ovvero per la formalizzazione delle medesime trattative (si vedano processi verbali udienza del 13 luglio 2022, del 23 marzo 2023, del 15 giugno 2023, del 12 ottobre 2023, dell'otto febbraio 2024) sino all'udienza del 23 maggio 2024, allorquando i contendenti hanno chiesto di potere precisare le conclusioni. Anche nel corso della suddetta udienza, la struttura sanitaria convenuta non ha chiesto il rinnovo della C.T.U. o la convocazione a chiarimenti del perito d'ufficio. Solo con gli ultimi scritti difensivi, segnatamente con la comparsa conclusionale e memoria di replica, l'azienda ospedaliera ha chiesto il rinnovo della C.T.U. introducendo per altro delle circostanze difensive nuove, quali ad esempio la tipologia di stent del paziente, giammai sottoposti al contraddittorio con la controparte ovvero con il C.T.U.
4.1 – Più nello specifico, il C.T.U. ha relazionato quanto segue.
“Risulta dalla documentazione sanitaria allegata in atti la presenza di una scheda di dimissione del reparto di cardiologia degli ospedali riuniti di RC da cui si evince che il sig. era rimasto ricoverato presso la loro struttura dal 12/6/12 al 18/6/12 per Per_1
Infarto acuto di sede anteriore. Nel corso del ricovero è stato trattato chirurgicamente con PCI + stent su IVA dopo diagnosi mediante coronarografia che aveva evidenziato una stenosi occlusiva del tratto prossimale dell' . Dopo l'intervento chirurgico il paziente presentava un ritmo sinusale di 65 b/m, anomalie della ripolarizzazione ventricolare, Ventricolo sn di normali dimensioni, forma e funzione di pompa. La FE (frazione di eiezione) era di 55%.
22 In sostanza il recupero era stato ottimale. Alla dimissione era stata prescritta una importante terapia farmacologica tra cui la Cardioaspirina 100 ed il QU, entrambi farmaci antiaggreganti. Dopo la dimissione il paziente presentò verosimilmente uno stato di benessere (a domicilio) fino al 14/07/2012, data in cui effettuò un accesso presso il PS dei Riuniti di Reggio Calabria per rettorragia a seguito della quale venne ricoverato presso il reparto di Osservazione Breve Intensiva. Nel corso di detto ricovero vennero sospesi sia la sia la QU e sostituiti Parte_19 con 0,6. CP_35
In data 17/07/2012 a seguito di rettoscopia venne posta diagnosi di “neoformazione stenosante plurilobata che interessa l'intera circonferenza del lume colico”. Per tale motivo il paziente veniva trasferito presso il reparto di Medicina dove veniva eseguita un esame TC (26/07/2012) che confermava la diagnosi di neoplasia per cui veniva richiesta una consulenza chirurgica ed in data 27/07/2012 il paziente veniva trasferito presso il reparto di Chirurgia D'Urgenza. In data 02/08/2012 il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico di emicolectomia destra. Dopo 3 giorni, in data 05/08/2012, il paziente veniva colpito da nuova ischemia cardiaca, evidenziatasi con dolore toracico retro sternale, alterazioni dell'ECG e degli enzimi specifici cardiaci. Per tale motivo il paziente in data 06/08/2012 veniva trasferito presso il reparto di Unità Coronarica dello stesso nosocomio. Dalla cartella dell'Unità Coronarica risulta che non veniva eseguito nuovo esame coronarografico per “in considerazione del recente intervento chirurgico, all'impossibilità di intraprendere la doppia antiaggregazione piastrinica ed alla stabilità clinica del paziente non si esegue coronarografia”. In data 11/08/2012 nuovo trasferimento in . CP_23
In seguito ad arresto cardiocircolatorio avvenuto in data 13/08/2012, il paziente veniva trasferito presso il reparto di rianimazione dove avveniva l'exitus in data 14/08/2012. Alla luce di questo iter di eventi, si può affermare che appare imprudente la sospensione del doppio antiaggregante effettuata al momento del ricovero presso il reparto di Osservazione Breve Intensiva (sostituzione con ). CP_35
Infatti la rettorragia rilevata al momento del ricovero in Pronto Soccorso non dipendeva da una emorragia bensì era conseguenza di un carcinoma colico e, soprattutto, si era in presenza di un dato strumentale (emoglobina a 13,4) che evidenziava come il sanguinamento rettale era pressocchè irrilevante ai fini della salute del paziente.
23 La terapia con e QU era stata infatti prescritta dai cardiologi che Parte_19 avevano sottoposto l' ad intervento chirurgico per IMA anteriore in data Per_1
12/06/2012. Tale terapia era da considerarsi salvavita in quanto assolutamente indicata per impedire il verificarsi di una nuova trombosi coronarica e quindi impedire la recidivazione dell'IMA. La da sola non era in grado di prevenire il rischio di trombosi. CP_35
Nel caso in specie, è stata posta diagnosi di carcinoma colico e pertanto è stato sottoposto il paziente ad una emicolectomia. Nella graduazione del rischio operatorio, tale tipo di intervento (emicolectomia) è considerato a basso rischio emorragico mentre il paziente si trovava in una condizione di alto rischio trombotico dovuto all'intervento di PCI avvenuto neanche 30 gg prima. Tali differenti condizioni di rischio (alta per trombosi e bassa per emorragia) avrebbero dovuto far adottare ai sanitari curanti un diverso approccio terapeutico, privilegiando l'attenzione della prevenzione del rischio trombotico piuttosto che quello emorragico. Si può comprendere che la rettorragia abbia potuto influenzare il giudizio ma prima di sospendere i farmaci salvavita come quelli prescritti per l'intervento appena subito, sarebbe stato più opportuno richiedere una consulenza cardiologica anziché procedere direttamente alla sospensione. Se lo avessero fatto, cioè se avessero effettuato un consulto specialistico, non v'è alcun dubbio che il parere sarebbe stato quello di continuare la terapia già impostata e non certamente di sospendere tutto sostituendo i farmaci con la seleparina che non ha proprietà antiaggreganti. Tra l'altro la sospensione dell'aspirina provoca un effetto rebound per aumento della attività del trombossano A2, aumento di fribinogeno e piastrine, con effetto peggiorativo sulla salute del paziente. In particolare nel 2012 le linee guida raccomandavano una terapia antiaggregante con Aspirina ed inibitore del recettore P2Y12 (come era stato correttamente prescritto nel caso in specie). La prematura sospensione di tale terapia si rivelava infatti un importante fattore di rischio per la ST. La ST è spesso un evento drammatico che presenta frequentemente come corrispettivo clinico un infarto miocardico acuto o la morte ed è gravato da una mortalità che varia dal 20% al 45%. Nel 2012 esisteva un solo trial randomizzato in doppio cieco che aveva valutato il ruolo protettivo e la sicurezza della somministrazione di Aspirina nella fase perioperatoria di interventi elettivi a rischio elevato ed intermedio. Tale trial era stato sospeso prematuramente per motivi etici. Ciò malgrado emergeva una incidenza significativamente più elevata di eventi cardiaci avversi maggiori (IMA, aritmie severe, arresto cardiaco, morte cardiovascolare) nei primi
24 30 giorni dopo l'intervento chirurgico nel gruppo placebo rispetto al gruppo trattato con Aspirina. Va detto inoltre che, nel caso in esame, già in data 5/8/12 si era già avuto un episodio di ipotensione con aumento degli enzimi cardiaci (IMA) ma non era stata effettuata la coronarografia ritenuta evidentemente una pratica a rischio per il paziente. La situazione si era stabilizzata fino al 13/8/12 data in cui avvenne un primo arresto cardiaco e poi, successivamente due episodi di fibrillazione ventricolare seguiti da exitus. Alla luce di ciò si ritiene di poter affermare che la sospensione del doppio antiaggregante prescritto abbia avuto un ruolo determinante nel verificarsi del secondo infarto miocardico acuto che ha avuto luogo in data 13/8/12 e che ha determinato il decesso dell' Persona_1
[...]
Tale sospensione è assolutamente sconsigliata dalle linee guida in vigore nel 2012 tranne che negli interventi a grande rischio emorragico, ove, evidentemente, prevale il rapporto costo- beneficio e, pertanto, deve essere considerata come una pratica imperita ed imprudente. Tenuto conto della concatenazione di eventi, del fatto che dopo l'IMA del giugno 2012 vi era stata una ripresa funzionale ottimale e che l'intervento di emicolectomia cui fu sottoposto l' per il CA del colon diagnosticato era perfettamente riuscito e non presentava Per_1 grandi problematiche di rischio emorragico o di particolari altre complicanze, si ritiene che sussista nesso causale e/o concausale tra la sospensione della terapia antiaggregante prescritta in data 18/6/12 alla dimissione dal reparto di cardiologia e la morte del paziente avvenuta in data 14/8/12.
Non sono pervenute dalle parti controdeduzioni per cui si considera conclusa la CTU”. 5.- Alla luce delle superiori conclusioni può riconoscersi sussistente in capo alla struttura sanitaria convenuta la responsabilità per le scelte effettuate dai sanitari della stessa, segnatamente per la scelta di sospendere prematuramente i farmaci antiaggreganti, senza una previa consulenza cardiologica, in un paziente sottoposto a stent coronarico da poco più di un mese. Può dirsi inoltre provato il nesso causale tra il predetto operato e l'aggravamento delle condizioni di salute di Persona_1
- malato oncologico ed allettato per l'intervento al colon -, precisamente l'infarto acuto del miocardio, che lo hanno condotto, poi, alla morte.
5.1- Su quest'ultimo profilo, giova rammentare che “La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra
25 responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"” (così Cass. Civ. n. 10741 2009).
5.2 – Ed invero, per “l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile” (cfr., ex multis, Cass. Civ. sent. n. 14759 del 2007).
6. – Provata l'eziologia, secondo lo “standard” di “certezza probabilistica”, tra la condotta colposa dei medici dell'azienda sanitaria convenuta e la morte del paziente, occorre considerare i danni meritevoli di risarcimento.
6.1 – Per quanto concerne quelli iure successionis, rispetto ai quali unici legittimati sono la moglie ed i figli – questi, infatti, pur non avendo acquisito formalmente la qualità di eredi, risultano comunque chiamati all'eredità sulla base delle regole che governano la successione legittima (artt. 565 e ss. c.c.): “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 16814 del 2018) -, la richiesta risarcitoria di risarcimento del danno tanatologico va respinta in quanto né adeguatamente allegata né, men che meno, sufficientemente provata.
6.1.1 – Gli anzidetti attori si sono limitati ad asserire, nell'atto di citazione, che “Il sig è morto in agonia comprendendo ciò che gli stava accadendo pertanto, Persona_1 nel suo patrimonio è entrato a far parte l'agonia il dolore la consapevolezza della perdita di vita danno tanatologico che i quanto acquisito nel patrimonio del de cuius è trasmissibile iure ereditatis”.
26 6.2 – Per quanto concerne la richiesta risarcitoria iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale, la stessa è accoglibile, avuto riguardo alla posizione della moglie e dei figli, , CP_1 Parte_1 CP_2 CP_3 CP_7
stante la possibilità di provare in via presuntiva detto tipo di danno. CP_4
6.2.1 - Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione insegna che “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel risarcire a una donna il danno non patrimoniale per la perdita del marito, non aveva tenuto conto dell'incertezza circa l'effettiva convivenza tra i coniugi, della pacifica esistenza di una relazione extraconiugale del coniuge defunto, e della circostanza che, a breve distanza di tempo dal decesso del marito, l'attrice aveva intessuto una stabile relazione sentimentale con altro uomo, dalla quale era nato un figlio)” (cfr. Cass. Civ. n. 9010/2022; si veda successiva Cass. Civ. sent. n. 25541 del 2022 “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione.”).
6.2.2 – Ne deriva che è possibile riconoscere alla moglie ed ai figli del de cuius il danno da perdita del rapporto parentale, quale pregiudizio subito dal prossimo congiunto, incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo (profilo della sofferenza interiore soggettiva) e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale (cfr. Cass. Civ. sent. n. 28989/2019; si veda anche recente Cass. Civ. ord. n. 23300 del 2024: “La lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto;
tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto
27 ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita” ).
6.2.3 – Invero, la Suprema Corte di Cassazione, già con le sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003, aveva avuto modo di chiarire che “il soggetto che chiede “iure proprio” il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela “ex” arti,. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.”. Anche nelle successive sentenze c.d. San Martino del 2008 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “la perdita del prossimo congiunto cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita del congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)”.
6.3 – Per la prova del danno in parola, si è detto che “Il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 907 del 2018).
6.3.1 - Più precisamente, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, “il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva
28 entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in parziale riforma della pronuncia di primo grado - aveva erroneamente liquidato una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale soggettivo patito dai congiunti della vittima deceduta in aggiunta ad un ulteriore importo a titolo di danno morale)” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 28989 del 2019, nonché la recentissima Cass. Civ., ord. n. 5769 del 2024 “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti
o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”.
6.4 – Per quanto concerne la liquidazione di tale tipo di danno, derivante dalla perdita del rapporto parentale, occorre fare riferimento alle Tabelle di Milano integrate a punti così come risultanti dall'aggiornamento del 2024.
6.4.1 – Come è stato recentemente precisato dalla giurisprudenza di questo Tribunale (si veda sent. n. 1596/2024 del 19 novembre 2024), “la scelta di un sistema imperniato su tabelle integrate a punti è volta, per come chiarito dalla giurisprudenza, ad assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Infatti, a differenza di quanto previsto per il danno biologico, avuto riguardo al danno da perdita del rapporto parentale è stato previsto un meccanismo che prevede l'assegnazione di un numero di punti variabile alla luce di cinque parametri: 1) età della vittima, 2) età del danneggiato, 3) convivenza, 4) numero di congiunti superstiti, 5) quantità ed intensità della relazione parentale. Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da
29 perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd. “interiori” di tale danno 8sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. La somma dei puti quantificati in applicazione dei suddetti parametri per ogni singolo caso va moltiplicato per il valore del punto quantificato in € 3.911,00 per la perdita dei genitori, figli, coniuge o affini ed in € 1.698,20 per la perdita di fratelli o NI” (vedi parte motiva della sentenza reggina citata nonché Cass. Civ. sent. n. 10579/2021).
6.4.2 – In ossequio alle superiori regole, va ribadito che, nella fattispecie, si effettuerà la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale solo avuto riguardo alla posizione della moglie del defunto, e dei figli dello CP_1 stesso, , e tenuto conto della già dichiarata Pt_1 CP_2 CP_3 CP_7 CP_4 carenza di legittimazione ad agire degli istanti CP_10 CP_11
, in uno a quella di tutti gli
[...] Parte_5 Controparte_12 intervenienti, nonché avuto riguardo all'assenza di qualsiasi allegazione (e poi di prova), concreta e specifica, necessaria a consentire il risarcimento del danno da perdita del congiunto in relazione alle posizioni del genero e Parte_2 dei NI , Persona_2 Parte_20 Parte_4
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Pt_6
non essendo gli stessi stretti congiunti.
[...]
6.4.2.1 - Invero, nell'atto di citazione si trovano o richiami giurisprudenziali e di dottrina o affermazioni generiche (quale ad esempio “il genero…era molto legato al deceduto era come suo padre ed ha sofferto per la sua perdita”, “in capo ai NI va riconosciuto il danno per la perdita della vita del nonno, stante l'importanza assunta dall'avo nella realtà socio-giuridica che corrisponde ad una figura quasi genitoriale di sostegno”) ovvero confuse e non determinate tanto da elidersi (“inoltre l'attore – quale?- ha subito un danno parentale cioè da perdita del rapporto parentale da perdita di relazione affettiva molto forte i signori attori – tutti?- hanno infatti coabitato con il
) o, comunque, non provate (“Infatti lo stesso de cuius ha passato gli ultimi Parte_21 anni della sua vita con la figlia i NI e il genero. Il tutto a causa anche delle particolari patologie della moglie del De cuius che richiedeva assistenza. Pertanto entrambi i coniugi andarono a vivere con ed i suoi familiari… i nonni per i NI svolgono un importante Pt_1 di per sé. Il sig. genero aveva imparato ad amare come un figlio il Pt_2 Parte_21 che si faceva benvolere da tutti, persona Tranquilla serena che dava conforto a tutti. La sua mancanza, pertanto, si fa sentire in capo alla famiglia attrice” – quale?-).
6.4.2.2 - Si rammenta infatti che, nella sentenza n. 21230 del 2016, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che In caso di domanda di risarcimento del danno non 30 patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-NI non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (principio ribadito nella più recente Cass. Civ. ord. 7743 del 2020).
6.4.2.3 – Il genero ed i NI sopra indicati, asseriti danneggiati, non hanno né offerto allegazioni specifiche, determinate e non confuse sul rapporto di parentela o affinità (esterno alla composizione della famiglia nucleare) né provato la condivisione di affetti e di vita improvvisamente e radicalmente recisa per effetto della morte del congiunto. Sul punto, vale la pena precisare che, una volta depositata la C.T.U., parte attrice non ha insistito sulla prova testimoniale dedotta nell'atto di citazione. Anzi, chiedendo la decisione della controversia ha implicitamente rinunciato alla stessa (si veda processo verbale dell'udienza del 4 luglio 2019 e dell'udienza del 13 gennaio 2020).
6.4.3 – Passando alla concreta liquidazione, rispetto alla moglie CP_1 vanno assegnati:
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria che aveva 77 anni alla data del decesso (lett. A della tabella integrata milanese);
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima secondaria, che aveva 75 anni all'atto del decesso (lettera B della tabella integrata, forbice tra i 71 e gli 80 anni),
- punti 16 in relazione alla lettera C della tabella in quanto non è contestato che, al momento della morte, la vittima convivesse con la moglie;
-punti 9 in considerazione della sopravvivenza di più di 3 superstiti (lettera D della tabella integrata); con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene di non riconoscere alcun punto in ragione della carenza di allegazione e di prova relativa all'intensità dei rapporti parentali;
per un totale, quindi, di punti 49, pari ad euro 191.639,00 (49 punti x euro 3.911,00 - valore punto della tabella integrata a punti 2024). Rispetto alla figlia vanno assegnati: Parte_1
31 - punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria che aveva 77 anni alla data del decesso (lett. A della tabella integrata milanese);
- punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria, che aveva 40 anni all'atto del decesso (lettera B della tabella integrata, forbice tra i 31 e i 40 anni),
- punti 0 in relazione alla lettera C della tabella in quanto non risultano allegazioni compiute, specifiche e inequivoche;
-punti 9 in considerazione della sopravvivenza di più di 3 superstiti (lettera D della tabella integrata); con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene di non riconoscere alcun punto in ragione della carenza di allegazione e di prova relativa all'intensità dei rapporti parentali;
per un totale, quindi, di punti 43, pari ad euro 168.173,00 (43 punti x euro 3.911,00 - valore punto della tabella integrata a punti 2024). Rispetto alla figlia vanno assegnati: Controparte_2
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria che aveva 77 anni alla data del decesso (lett. A della tabella integrata milanese);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria, che aveva 58 anni all'atto del decesso (lettera B della tabella integrata, forbice tra i 51 e i 60 anni),
- punti 0 in relazione alla lettera C della tabella in quanto non risultano allegazioni compiute, specifiche e inequivoche;
-punti 9 in considerazione della sopravvivenza di più di 3 superstiti (lettera D della tabella integrata); con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene di non riconoscere alcun punto in ragione della carenza di allegazione e di prova relativa all'intensità dei rapporti parentali;
per un totale, quindi, di punti 39, pari ad euro 152.529,00 (39 punti x euro 3.911,00 - valore punto della tabella integrata a punti 2024). Rispetto alla figlia vanno assegnati: Controparte_3
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria che aveva 77 anni alla data del decesso (lett. A della tabella integrata milanese);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria, che aveva 50 anni all'atto del decesso (lettera B della tabella integrata, forbice tra i 41 e i 50 anni),
- punti 0 in relazione alla lettera C della tabella in quanto non risultano allegazioni compiute, specifiche e inequivoche;
-punti 9 in considerazione della sopravvivenza di più di 3 superstiti (lettera D della tabella integrata); con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene di non riconoscere alcun punto in ragione della carenza di allegazione e di prova relativa all'intensità dei rapporti parentali;
32 per un totale, quindi, di punti 41, pari ad euro 160.351,00 (41 punti x euro 3.911,00 - valore punto della tabella integrata a punti 2024). Rispetto alla figlia vanno assegnati: Controparte_7
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria che aveva 77 anni alla data del decesso (lett. A della tabella integrata milanese);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria, che aveva 43 anni all'atto del decesso (lettera B della tabella integrata, forbice tra i 31 e i 40 anni),
- punti 0 in relazione alla lettera C della tabella in quanto non risultano allegazioni compiute, specifiche e inequivoche;
-punti 9 in considerazione della sopravvivenza di più di 3 superstiti (lettera D della tabella integrata); con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene di non riconoscere alcun punto in ragione della carenza di allegazione e di prova relativa all'intensità dei rapporti parentali;
per un totale, quindi, di punti 41, pari ad euro 160.351,00 (41 punti x euro 3.911,00 - valore punto della tabella integrata a punti 2024). Rispetto al figlio vanno assegnati: Controparte_8
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria che aveva 77 anni alla data del decesso (lett. A della tabella integrata milanese);
- punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria, che aveva 38 anni all'atto del decesso (lettera B della tabella integrata, forbice tra i 31 e i 40 anni),
- punti 0 in relazione alla lettera C della tabella in quanto non risultano allegazioni compiute, specifiche e inequivoche;
-punti 9 in considerazione della sopravvivenza di più di 3 superstiti (lettera D della tabella integrata); con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene di non riconoscere alcun punto in ragione della carenza di allegazione e di prova relativa all'intensità dei rapporti parentali;
per un totale, quindi, di punti 43, pari ad euro 168.173,00 (43 punti x euro 3.911,00 - valore punto della tabella integrata a punti 2024).
7. – Ai danneggiati risarciti spettano altresì gli interessi legali sulle sorti capitali devalutate al momento del decesso di (14 agosto 2012) e di anno in Persona_1 anno rivalutate sino alla presente decisione, secondo i criteri fissati dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione civile (si vedano Cass. Civ. SS.UU. n. 15928/2009 seguendo i principi enucleati da Cass. Civ. sent. n. 5234/2006) che ha affermato che nel risarcimento del danno illecito gli interessi (corrispondenti al lucro cessante) possono essere cumulati con la rivalutazione monetaria e vanno calcolati sul valore
33 della somma via via rivalutata (secondo gli indici Istat nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione del danno.
8. – Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti e gli intervenienti alla luce del parziale accoglimento delle domande di alcuni attori, del rigetto totale di altri nonché avuto riguardo al respingimento della domanda degli intervenienti ed al loro comportamento processuale, tenuto viepiù conto delle ragioni complessive del pronunciamento per il quale si è applicata giurisprudenza nomofilattica formatasi nel corso del processo.
8.1 – Pone definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta, in ragione della metà per parte, ma in solido avverso il C.T.U., le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo e già liquidate per anticipazione con decreto del 4 luglio 2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice istruttore dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2783/2016 R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie in parte la domanda proposta dagli attori;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara che la morte del defunto è stata Persona_1 causata dalla condotta colposa dei sanitari dell'
[...]
; Controparte_21
- e, per l'effetto, accoglie la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parente proposta da , CP_1 Parte_1 Controparte_2
, ; Controparte_3 Controparte_7 Controparte_8
- e, per l'effetto, condanna l' Controparte_13
a risarcire all'attrice la somma di euro 191.639,00 a
[...] CP_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante iure proprio per la morte del coniuge oltre interessi legali sulla sorte capitale devalutata alla Persona_1 data del 14 agosto 2012 e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione;
- e, per l'effetto, condanna l' Controparte_13
a risarcire all'attrice la somma di euro 168.173,00 a
[...] Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante iure proprio per la morte del padre oltre interessi legali sulla sorte capitale devalutata alla Persona_1 data del 14 agosto 2012 e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione;
- e, per l'effetto, condanna l' Controparte_13
a risarcire all'attrice la somma di euro
[...] Controparte_2
34 152.529,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante iure proprio per la morte del padre oltre interessi legali sulla sorte Persona_1 capitale devalutata alla data del 14 agosto 2012 e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione;
- e, per l'effetto, condanna l' Controparte_13
a risarcire all'attrice la somma di euro
[...] Controparte_3
160.351,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante iure proprio per la morte del padre oltre interessi legali sulla sorte Persona_1 capitale devalutata alla data del 14 agosto 2012 e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione;
- e, per l'effetto, condanna l' Controparte_13
a risarcire all'attrice la somma di euro
[...] Controparte_7
160.351,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante iure proprio per la morte del padre oltre interessi legali sulla sorte Persona_1 capitale devalutata alla data del 14 agosto 2012 e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione;
- e, per l'effetto, condanna l' Controparte_13
a risarcire all'attore la somma di euro
[...] Controparte_8
168.173,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante iure proprio per la morte del padre oltre interessi legali sulla sorte Persona_1 capitale devalutata alla data del 14 agosto 2012 e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni per perdita del rapporto parentale di in proprio, di e quali Parte_2 Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli e Persona_2
nonché quali tutori di di Parte_3 Persona_3 Parte_4
, di di di di
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
per quanto indicato in parte motiva;
Parte_6
- rigetta e domande risarcitorie proposte iure haereditario;
- rigetta la domanda risarcitoria spiegata da nella qualità di Controparte_8 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, Persona_4
e per inesistenza della procura ad litem; Persona_5 Controparte_9
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da , CP_10 Controparte_11
e per difetto di legittimazione ad agire;
Parte_5
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da per difetto di Controparte_12 legittimazione ad agire;
- rigetta la domanda di risarcimento danni spiegata dagli intervenienti CP_14
, classe 1975, , classe 1981, classe
[...] Controparte_15 Controparte_16
1984, , classe 1973, , classe 1986, Controparte_17 Controparte_6 Parte_22
[...]
[...] , classe 1978, classe 1980, , classe
[...] Parte_8 Controparte_4
1972, , classe 1982, , classe 1987, Parte_9 Parte_10 Parte_11
, classe 1988, , classe 1952, , classe
[...] Parte_12 Controparte_18
1979, classe 1988, classe 1988, per difetto di Controparte_20 CP_19 legittimazione attiva;
- compensa per intero tra le parti e gli intervenienti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta, in ragione della metà per parte, ma in solido avverso il C.T.U., le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo e già liquidate per anticipazione con decreto del 4 luglio 2019. Così deciso in Reggio Calabria, 25 marzo 2025
Il Giudice Istruttore
Dott.ssa Rosaria Leonello
36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'avv. Crucitti dichiara di sostituirsi quale nuovo difensore di tutti gli attori e interventori ma, in realtà, questi ultimi rimangono difesi dall'avv. Aloi sino alla fine del giudizio.
10
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2783 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016, riservata in decisione all'udienza del 23.05.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
• , C.F. , nella qualità di figlia del defunto Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] e deceduto a Reggio Persona_1
Calabria il 14 agosto 2012, , C.F. Parte_2 C.F._2 genero di entrambi in proprio e quali genitori esercenti la Persona_1 responsabilità genitoriale di (nipote), nato a [...] Persona_2
Calabria il 13 agosto 2003, e (nipote), nata a [...] Parte_3
Porto Salvo il 2 gennaio 1999, C.F. , nonché quali tutori C.F._3 di , nata a [...] il [...], “in quanto nipote Persona_3 in forza di provvedimento del tribunale di Reggio Calabria”, , C.F. Parte_4
, (nipote), nata ad [...] il 19 gennaio C.F._4 CP_1
1937, (moglie), nata ad [...] il [...], Controparte_2
(figlia), nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
figlia, , nato a [...] il 12 C.F._5 Controparte_4 ottobre 1979, C.F. , nipote; , nata a C.F._6 Controparte_5
Melito Porto Salvo il 17 agosto 1983, C.F. (nipote), C.F._7
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_6
, (nipote), , nata a [...] in C.F._8 Controparte_7 data 11 novembre 1968, (figlia), , nato a [...] il Controparte_8
1 26 dicembre 1973, figlio, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale di , nata a [...] il [...], di Persona_4 Persona_5
nato a [...] il [...], e di , nato a
[...] Controparte_9
Grosseto il 27 novembre 2012, tutti NI del defunto, , nato a CP_10
Melito Porto Salvo il 22 febbraio 1985, nipote, , nata a [...] Controparte_11
Porto Salvo il 21 marzo 1983, nipote, in quanto figli di (cl. Persona_6
1965), figlio deceduto del defunto , Persona_1 Parte_5 nata a [...] in data [...], quale moglie del menzionato
nata a [...], C.F. Persona_6 Parte_6
(nipote), , nata a [...] CodiceFiscale_9 Controparte_12 il 18 dicembre 1992, C.F. , (nipote), tutti elettivamente C.F._10 domiciliati in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco F. Falcone n. 1, presso lo studio dell'avv. Sonia Crucitti dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, in sostituzione di quello precedentemente designato, depositata sul canale telematico in data 8 gennaio 2020, unitamente, quanto ad all'avv. Raffaella Romeo, giusta Parte_1 procura stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 01.02.2017;
-Attori-
CONTRO
• (P.IVA Controparte_13
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Reggio Calabria, Via Prolungamento Aschenez, n. 64, presso lo studio dell'avv. Aldo Labate che la rappresenta e difende, giusta procura stesa a margine alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta – E
• , C.F. , , C.F. Controparte_14 C.F._11 Controparte_15
, C.F. , C.F._12 Controparte_16 C.F._13
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Controparte_17 C.F._14
Reggio Calabria, via F. Valentino n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonino Aloi che li rappresenta e difende giusta procura apposta su fogli separati allegati alle comparse di intervento adesivo ex art. 105 c.p.c. depositata in data 24 maggio 2017;
, C.F. , , C.F. Controparte_6 C.F._15 Parte_7
, C.F. , C.F._16 Parte_8 C.F._17
, C.F. , C.F. Controparte_4 C.F._18 Parte_9
, , C.F. , C.F._19 Parte_10 C.F._20
, C.F. , tutti elettivamente domiciliati in Parte_11 C.F._21
2 Reggio Calabria, via F. Valentino n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonino Aloi che li rappresenta e difende giusta procura apposta su fogli separati allegati alle comparse di intervento adesivo ex art. 105 c.p.c. depositata il 12 marzo 2018;
, C.F. elettivamente domiciliato in Parte_12 C.F._22
Reggio Calabria, via F. Valentino n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonino Aloi dal quale è rappresentato e difeso giusta procura apposta su foglio separato allegato alla comparsa di intervento adesivo ex art. 105 c.p.c. depositata il 29 novembre 2019;
-Intervenienti –
• (C.F. , (C.F. Controparte_18 C.F._23 CP_19
) e (C.F. ), C.F._24 Controparte_20 C.F._25 tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco F. Falcone n. 1, presso lo studio dell'avv. Sonia Crucitti dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura stesa in calce alla comparsa di intervento adesivo
- Intervenienti –
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione, depositato il 20.07.2016, gli attori sopra indicati citavano al giudizio del Tribunale di Reggio Calabria l'
[...] esponendo che: in data 12.06.2012, il loro Controparte_21 congiunto, veniva ricoverato presso l'U.O. di Cardiologia della Persona_1 struttura sanitaria convenuta “per infarto miocardico acuto a sede anteriore” ed ivi sottoposto ad angioplastica coronarica con impianto di stent metallico sulla coronaria discendente anteriore;
veniva, successivamente, dimesso “con prescrizione di doppia anti aggregazione mediante cardio aspirina e ticagrelor per 12 mesi, essendo soggetto ad alto rischio cardiovascolare (affetto da diabete mellito di tipo secondo, ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica, pregresso infarto miocardico acuto a sede inferiore nel 2008 sottoposto ad angioplastica coronarica con impianto di stent metallico)”; in data 19.06.1912 (così atto di citazione) - da leggersi 19.06.2012- veniva sottoposto ad altro ricovero presso la stessa struttura per lipotimia secondaria a disidratazione per alvo diarroico;
durante la degenza, in data 21.06.2012, un nuovo controllo coronografico evidenziava il buon esito della precedente angioplastica coronarica e la pervietà dello stent;
in data 22.06.2012 veniva dimesso con modificazione del dosaggio dei farmaci cardiaci e del diuretico, mantenendo la doppia aggregazione;
seguiva un breve periodo di benessere, finché, in data 14.07.2012, veniva effettuato un nuovo accesso presso il Pronto Soccorso della struttura convenuta per rettorragia;
veniva, quindi, ricoverato sino al 17.07.2012 presso l' di CP_22 osservazione breve intensiva;
ivi i sanitari, sulla base della sola rettorragia e prima di
3 effettuare esami, ritenevano di sospendere la doppia terapia antiaggregante procedendo con una terapia anti aguzzante;
il 17.07.2012 veniva eseguita la rettosigmoidocolonscopia che rivelava la “presenza di grossa neoformazione setosante, plurilobata che interessa l'intera circonferenza del lume colico”, derivante dalla rettorragia;
il paziente veniva trasferito presso il reparto di medicina del medesimo nosocomio per la prosecuzione dell'iter diagnostico terapeutico;
in data 21.07.2012, veniva effettuato esame ecografico dell'addome che mostrava la formazione ovaliforme di circa 70 mm;
il predetto referto veniva integrato mediante tac, in data 26.07.2012, da cui risultava una formazione ovale solida e disomogenea con diametri di circa 8x5 cm a livello del colon;
veniva, a questo punto, formulata una diagnosi di neoplasia del colon destro;
i sanitari chiedevano, quindi, una consulenza chirurgica con successivo trasferimento, in data 27.07.2012, presso l'U.O. CP_23 dove, il 02.08.2012, veniva sottoposto ad intervento
[...] Persona_1 chirurgico di emicolectomia destra;
sopraggiunta ischemia cardiaca, il paziente, il 06.08.2012, veniva trasferito presso l'unità coronarica del medesimo ospedale;
i sanitari, senza effettuare esame coronografico, inserivano in terapia il plavix privo di dose da carico;
in data 11.08.2012 veniva nuovamente trasferito presso il reparto di chirurgia;
due giorni dopo sopraggiungeva un improvviso malore con arresto cardiocircolatorio e/o uno stato di semi incoscienza con ipertensione grave e successivo arresto;
ricoverato presso il reparto di rianimazione in stato di coma, a seguito di due episodi di fibrillazione ventricolare intervenuti tra il 13.08.2012 e il 14.08.2012, moriva alle ore 07:39. Deducevano che: giusta le considerazioni del proprio perito, il quadro di ischemia cardiaca era sopraggiunto come complicanza dell'intervento di emicolectomia destra, complicanza che si sarebbe potuta evitare con il rispetto, da parte dei sanitari, delle linee guida vigenti nel management dei pazienti portatori di stent coronarico da sottoporre a chirurgia;
il decesso del congiunto era, dunque, ascrivibile a responsabilità dei sanitari della struttura convenuta che avevano deciso di interrompere la terapia con gli anti aggreganti, riconducendo a tale causa l'infarto acuto del miocardio verificatosi il 05.08.2012; una semplice rimozione del trombo mediante PCI, tenuto conto che non risultava possibile la somministrazione di agenti fibrinolitici, avrebbe potuto garantire la sopravvivenza del paziente;
sebbene i sanitari del reparto di cardiologia avessero scritto nella relazione di dimissioni dell'11.08.2012 “episodio di ipotensione senza angor e/o dispnea associato a rialzo degli enzimi miocardio specifici e della troponina”, era, invece, emerso dalla cartella del reparto di chirurgia generale, precisamente nel diario clinico del 5 e del 6 agosto 2012, la segnalazione da parte del medico di guardia di presenza e persistenza del dolore toracico;
infatti, i sanitari del reparto di chirurgia avevano contattato più volte in consulenza i cardiologi, proprio a causa della predetta sintomatologia, ma era stato consigliato unicamente un monitoraggio
4 elettrocardiografico e degli enzimi, essendo stato ricoverato in Utica solo il 06.08.2012; i sanitari della struttura convenuta avevano omesso i controlli e le opportune cure e terapie, oltre ad aver posto in essere scelte mediche e terapie errate e dannose;
la moglie del de cuius, a causa della perdita della persona con cui condivideva la vita, era entrata in uno stato di piena depressione e psicosi non reattiva, tanto che era stata richiesto il riconoscimento dei requisiti per l'accompagno davanti al Tribunale di Reggio Calabria sez. Lavoro;
i figli avevano perso l'affetto del padre, oltre al sostegno economico fornito dallo stesso;
il figlio era deceduto a causa del dolore per la perdita del padre e, in questa Persona_7 sede, agiva la moglie per suo conto;
e Parte_5 Parte_1
– quest'ultimo genero del de cuius e molto legato allo stesso – Parte_2 erano i tutori di figlia di che era deceduta;
ai fini Persona_3 Persona_8 del riconoscimento del pregiudizio esistenziale da lesione parentale, non era necessario che fosse accertata la lesione della integrità psicofisica (danno biologico), essendo ricollegato alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso rispetto al diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost.; i danni lamentati dovevano essere integralmente risarciti mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, avuto riguardo alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e dell'integrità della famiglia, naturale o legittima, solidale in senso etico;
in caso di morte di un congiunto l'interesse fatto valere era quello all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia;
il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, poteva essere riconosciuto in favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che potessero ravvisarsi duplicazioni di risarcimento;
spettava loro il riconoscimento sia del danno morale soggettivo sia del danno da perdita del rapporto parentale;
rispetto alla richiesta risarcitoria formulata dai NI, era evidente l'importanza assunta dalla figura del nonno nella realtà socio-giuridica, definendola come una figura quasi genitoriale di sostegno. Chiedevano, quindi, il riconoscimento della somma di almeno € 282.150,00 per la moglie e per ciascuno dei 6 figli;
la somma di € 150.000,00 per ciascuno del 14 NI;
€ 100.000,00 per il genero, oltre ad € 100.000,00 per il danno iure hereditatis per i figli la moglie e i NI. Concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che la condotta professionale dello staff sanitario dell'
[...]
è stata negligente, imprudente Parte_13 ed imperita;
2) accertare e dichiarare che dalla condotta negligente ed imperita dello staff sanitario è l'aggravamento delle condizioni e Parte_14 un'accelerazione dell'evoluzione della patologia E DELLA MORTE 3) accertare e dichiarare che di tale condotta deve rispondere ex art. 1228 la struttura medica dell'Azienda
5 Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria;
4) ACCERTARE E DICHIARARE CHE NT E NG è STATA L'AGONIA DEL SIG ABBRUZZESI CHE HA PRESO CONSAPEVOLEZZA DELLA SUA PERDITA DI VITA 5) ACCERTARE E DICHIARARE CONSEGUENTEMENTE CHE è ENTRATO NEL PATRIMONIO DEI SIG Abbruzzesi il risarcimento da perdita di vita (danno tanatologico) e che lo stesso spetta agli attori iure successionis 6) accertare e dichiarare conseguentemente che spettano a titolo di risarcimento di danno parentale e danno tanatologico iure succesionis le seguenti somme per 6 figli (compreso erede Parte_2 addolorata del figlio morto e per la moglie euro Persona_9 Parte_15
282.150,00 più 100.000,00 per danno iure successionis o quelle maggiori o minori somme che verranno determinate in corso di causa per i 12 NI per i 14 NI ciascuno somma di euro 150.000,00 o quella maggiore o minore somma che verrà stabilita in coso di causa per genero somma euro 100.000,00 in quanto legato affettivamente o quella maggiore o minore somma che verrà stabilita in coso di causa 4) per l'effetto, condannare la struttura dell' , in persona del Parte_13 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dal per come sopra individuati: le seguenti somme per 6 figli (compresa Parte_5
nata l'[...] a [...] moglie del figlio morto ) e
[...] Persona_9 per la moglie euro 282.150,00 più 100.000,00 per danno iure successionis o Parte_15 quelle maggiori o minori somme che verranno determinate in corso di causa per i 4 NI per i 14 NI ciascuno somma di euro 150.000,00 o quella maggiore o minore somma che verrà stabilita in coso di causa per genero somma euro 100.000,00 in quanto legato affettivamente o quella maggiore o minore somma che verrà stabilità in coso di causa I tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della messa in mora fino al soddisfo. 5) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritto ed onorari di causa, da distrarsi tutti a favore del procuratore distrattario di parte attrice. Con rigetto di tutte le richieste che verranno avanzare da controparte ed, in via subordinata, in caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessa alla prova del contrario ed alla prova contraria su tutte le circostanze di fatto che eventualmente saranno dedotte ad oggetto dei capitolati di prova formulandi a cura di controparte, con i propri testi e con gli stessi testi indicati da controparte”.
All'udienza del 10.11.2016 si costituiva, depositando la comparsa di costituzione e risposta, l' la quale, contestando Controparte_24
l'avversa domanda deduceva la completa assenza di responsabilità in capo alla struttura. Deduceva: la presenza di lacune nella ricostruzione dei fatti medici operata dagli attori;
che era un soggetto particolarmente anziano, con un Persona_1 quadro clinico complicato;
che, con il modulo di consenso informato, era stato reso edotto delle complicanze generiche che potevano derivare dall'intervento chirurgico 6 di emicolectomia destra, tenuto conto dell'età del paziente e del complessivo quadro clinico;
che dalla stessa consulenza di parte attrice era chiaramente evincibile che, dopo l'intervento, il decorso operatorio del paziente era apparso in un primo momento regolare;
che l'insorgenza di una nuova ischemia cardiaca, manifestatasi in data 05.08.2012, doveva essere qualificata come una complicazione verosimilmente in linea con quello che poteva accadere a fronte di quella tipologia di quadro clinico e delle condizioni di salute del paziente;
che dalla relazione clinica resa alla dimissione dell'11.08.2012 era evincibile un quadro completo della situazione clinica molto compromessa del paziente;
che tutte le complicazioni susseguitesi all'intervento del 02.08.2012 erano qualificabili come “complicanze generiche” ragionevolmente prevedibili in un paziente in quelle condizioni di salute e, comunque, accettate dal paziente mediante la firma del relativo consenso informato;
che i sanitari erano intervenuti nel caso di specie operando secondo i dettami della buona pratica clinica e in ossequio alle regole tecniche della migliore scienza medica;
che non sussisteva, e non era stato neppure allegato nell'atto di citazione, il nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari e il decesso del paziente. Contestava, inoltre, il quantum debeatur, rappresentando, in ordine al danno non patrimoniale, che doveva escludersi qualsivoglia riconoscimento formale del danno c.d. parentale e del danno c.d. tanatologico come categorie a sé stanti, essendo ciò escluso dalla tipicità del danno non patrimoniale ricavabile dall'art. 2059 c.c. Eccepiva, in ultimo, l'illegittimità della richiesta risarcitoria formulata dal genero e, in generale, escludeva la debenza di qualsiasi tipo di risarcimento. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: NEL MERITO: Respingere la domanda avanzata dall'attore nei confronti dei convenuti, in quanto infondata e comunque non provata;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA”.
All'udienza di prima comparizione del 10.11.2016 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice, riportandosi a tutte le difese spiegate nell'atto di citazione e contestando quelle avversarie, formulava, altresì, richiesta iure hereditatis di risarcimento del danno catastrofico, definendolo come quel danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita.
Con la seconda memoria istruttoria, parte convenuta eccepiva la tardività di tale richiesta risarcitoria non avanzata con l'atto introduttivo.
7 Con comparsa di costituzione, depositata l'01.02.2017, si costituiva l'avv. Raffaella Romeo, in aggiunta all'avv. , per il patrocinio di (cl. 1972). Parte_1
Con “comparsa di intervento adesivo”, depositata sul canale telematico il 24.05.2017, intervenivano in giudizio (cl. 1975), (cl. Controparte_14 Controparte_15
1981), (cl. 1984) e (cl. 1973), con il Controparte_16 Controparte_17 patrocinio dell'avv. Aloi, rappresentando di essere NI diretti del defunto (sic!) in quanto figli della di lui figlia (cl. Per_6 Per_1 Persona_10
1954) (sic!), e di avere sempre intrattenuto con lo stesso rapporti intensi e connotati da un grande legame affettivo. Precisavano di intervenire nel predetto giudizio per fare valere nei confronti dell' convenuta il proprio diritto al Controparte_26 risarcimento del danno alla persona come danno parentale cagionato dal comportamento negligente, imprudente ed imperito dei sanitari ivi operanti. Quantificavano la richiesta risarcitoria in € 51.727,50 ciascuno, ovvero nella misura maggiore o minore determinata in corso di causa. Chiedevano, quindi, l'accoglimento di tale domanda risarcitoria con vittoria di spese.
All'udienza del 25.05.2017, il procuratore di parte attrice si opponeva all'ingresso delle domande formulate dagli intervenienti in quanto “non legittimati ad essere soggetti attivi per mancanza dei presupposti dell'azione per assenza di concreto rapporto con il defunto secondo l'insegnamento della Cassazione”.
Con ordinanza del 09.10.2017, pronunciata fuori della superiore udienza, il Giudice
“visti gli atti ed i verbali di causa del procedimento iscritto al n. 2783/2016 R.G.; ritenuta l'opportunità di disporre una C.T.U. medico-legale, come richiesto da parte attrice;
vista l'autorizzazione del Presidente del Tribunale del 28-29.9.2017 alla nomina di un C.T.U. extradistretto;
nomina il dott. , …; - pone al C.T.U. i seguenti quesiti: 1) Persona_11 accerti la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta di sanitari nella vicenda per cui è causa e il decesso di (nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto a Reggio Calabria il 14.08.2012); 2) dica se nelle operazioni relative ai ricoveri, alle diagnosi, all'intervento chirurgico ed alle cure eseguite sono state adottate tutte le precauzioni prescritte da leggi, regolamenti o discipline amministrative (comprese circolari, istruzioni e direttive) all'epoca vigenti ovvero dettate dall'ordinaria diligenza, in conformità delle metodiche medico chirurgiche stabilite dalla prassi o dalla scienza medica secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca, specificando, in caso contrario, quali accorgimenti tecnici si sarebbero potuti adottare per evitare il danno;
- Riserva all'esito ogni ulteriore decisione”. Il consulente prestava giuramento all'udienza del 22.02.2018 e la causa veniva rinviata per il deposito della perizia.
8 Con “comparsa di intervento adesivo”, depositata telematicamente il 12.03.2018, intervenivano in giudizio (cl. 1986), (cl. Controparte_6 Parte_7
1978), (cl. 1980), (cl. 1972), Parte_8 Controparte_4 Parte_9
(cl. 1982), (cl. 1987) e (cl. 1988), con il
[...] Parte_10 Parte_11 patrocinio dell'avv. Aloi, rappresentando di essere NI diretti del defunto in quanto figli della di lui figlia (cl. 1954) e di Parte_16 Persona_10 avere sempre intrattenuto con lo stesso un grande legame affettivo, tenuto anche conto del particolare ceppo etnico di comune derivazione. Chiarivano di intervenire nel predetto giudizio per fare valere nei confronti dell' convenuta il Controparte_26 proprio diritto al risarcimento del danno morale e biologico da perdita di affetto, quantificabile, tenuto conto del grado di parentela e del rapporto intrattenuto in vita nella misura di € 51.727,50 ciascuno ovvero nella misura maggiore o minore determinata in corso di causa. Chiedevano, quindi, l'accoglimento di tale domanda risarcitoria con vittoria di spese.
All'udienza del 27.09.2018, le parti davano atto del mancato invio da parte del consulente della bozza dell'elaborato peritale e il Giudice assegnava nuovi termini fissando nuova udienza per il deposito dell'elaborato peritale.
In data 29.03.2019 il C.T.U. (dott. ) depositava l'elaborato peritale. Per_11
All'udienza del 04.07.2019 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con “comparsa di intervento adesivo ex art. 105 c.p.c.”, depositata il 29.11.2019, intervenivano (cl. 1952), con il patrocinio dell'avv. Aloi, Parte_12 rappresentando di essere il genero del defunto in quanto marito Parte_16 di (cl. 1954) e di avere sempre intrattenuto con lo stesso un Persona_10 grande legame affettivo, tenuto anche conto del particolare ceppo etnico di comune derivazione. Chiariva di intervenire nel predetto giudizio per fare valere nei confronti dell' convenuta il proprio diritto al risarcimento del Controparte_26 danno morale e biologico da perdita di affetto, quantificabile, tenuto conto del grado di parentela e del rapporto intrattenuto in vita nella misura di € 51.727,50 ovvero nella misura maggiore o minore determinata in corso di causa. Chiedeva, quindi, l'accoglimento di tale domanda risarcitoria con vittoria di spese.
9 Con comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata l'08.01.2020, si costituiva in giudizio l'avv. Sonia Crucitti quale nuovo difensore di tutti gli attori1, in sostituzione dell'avv. .
Con “comparse di intervento adesivo”, depositate sul canale telematico il 10.01.2020, intervenivano in giudizio (cl. 1979), (cl. 1988) e Controparte_18 CP_19
(cl. 1988), tutti con il patrocinio dell'avv. Sonia Crucitti. Controparte_20
Rappresentavano di essere tutti NI del defunto e chiedevano il Persona_1 risarcimento del danno morale e biologico da perdita di affetto quantificato in € 150.000,00 ciascuno.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 30.09.2021 “sono presenti per parte attrice l'avv.to Sonia Crucitti, nuovo procuratore alcuni attori, meglio indicati in atti l'avv.to Giovanna Cassano per delega dell'avv.to Antonino Aloi per gli intervenienti, le quali chiedono la precisazione delle conclusioni E' presente per parte convenuta l'avv.to Aldo Labate, il quale evidenzia che l'intervento, effettuato e qualificato adesivo, rappresenta un proprio diritto ed una pretesa risarcitoria autonoma che è inammissibile e difetta di legittimazione;
evidenzia anche la prescrizione del diritto rispetto all'intervento successivo all'anno 2017 (14 agosto). Osserva poi che la c.t.u. si presenta scarna, senza corretta analisi dello stato clinico del paziente;
imprecisa perché non menziona che nel 2008 il paziente diabetico aveva subito infarto miocardico e descrive solo il secondo infarto del 2012; erronea sul piano logico, metodico e di valutazione. Parte attrice si riporta ai propri atti, impugna e contesta il dedotto avversario e, quanto alle osservazioni sulla c.t.u., le stesse avrebbero dovuto essere fatte al medesimo c.t.u. nel corso delle operazioni peritali”, il Giudice riservava ogni determinazione.
Con ordinanza del 16.03.2022, resa a scioglimento della predetta riserva, questa decidente “ritenuto che, in merito alle posizioni degli intervenienti ed all'ammissibilità degli atti di intervento, si disporrà in sede di decisione;
ritenuto non necessario alcun approfondimento della C.T.U., tenuto conto che parte convenuta non ha sollevato osservazioni critiche nel corso del suo espletamento, né all'udienza successiva al suo deposito e neppure, in maniera specifica e compiuta, all'udienza del 30 settembre 2021; ritenuta la causa matura per la decisione;
” , dichiarava chiusa la fase istruttoria e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.07.2022, “E' presente per parte attrice l'Avv. Sonia Crucitti. E' presente personalmente la parte E' presente per parte convenuta l'Avv. Aldo Parte_1 Labate E' presente per parte interveniente l'Avv. Antonino Aloi Per la posizione attore di
è presente l'avv. Romeo Raffaella E' presente altresì l'avv. Giuseppina Parte_1
Iaria la quale rappresenta che il mandato difensivo le è stato revocato da parte di Parte_1
e da altri che non ricorda. Chiede, pertanto, nel caso di rimborso di spese e competenze a
[...] favore delle parti per le quali aveva curato l'attività difensiva che le sia riconosciuto il relativo compenso sino alla sostituzione della difesa da parte dell'avv. Crucitti. Le parti concordemente chiedono un rinvio della causa perché sono in atto trattative per la sua bonaria definizione”, questa Giudice, quindi, rinviava la causa per verificare la chiusura transattiva della lite.
Dopo diversi rinvii richiesti dalle parti per il raggiungimento di un accordo transattivo, all'udienza del 12.10.2023 “L'avv. Crucitti, l'avv. Romeo e l'avv. Aloi rappresentano di aver ricevuto da AMTRUST, Compagnia assicurativa dell'
[...]
convenuta, per il tramite dell'avv. Labate, “Atto di transazione e quietanza”, Parte_13 che le parti attrici ed i terzi hanno accettato e sottoscritto, trasmettendolo alla Compagnia assicurativa ed all' con il corredo documentale richiesto. Ad oggi il Parte_13 pagamento non è stato ancora eseguito, pertanto, chiedono un rinvio per la precisazione delle conclusioni. L'avv. Labate rappresenta che la documentazione trasmessa dalle controparti risulta carente, in quanto non sono stati trasmessi i certificati storici di famiglia e l'atto di notorietà, redatto dinanzi ad un pubblico ufficiale, tali da provare in modo idoneo la qualità di erede di tutte le controparti in causa. Evidenzia, altresì, che manca la trasmissione del certificato di morte del de cuius. L'avv. Crucitti, l'avv. Romeo e l'avv. Aloi evidenziano di aver già trasmesso diverse volte la superiore documentazione, oggi richiesta, anche in originale a mezzo posta sia all' sia ad AMTRUST, per come richiesto Parte_13 nell'atto di transazione. Stante la dichiarazione odierna dell'avv. Labate, provvederanno a rinnovare l'invio”, questa Giudice rinviava la causa per consentire la bonaria definizione della vertenza ovvero, in difetto, per la precisazione delle conclusioni.
Con atto del 06.02.2024, l'avv. Labate depositava documentazione rilevante ai fini del presente procedimento. Più specificamente, depositava “
1. atto di pignoramento presso terzi a firma dell'Avv. Silvia Lenzi, nell'interesse della sig.ra nella CP_27 qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori e Persona_12 Persona_5 notificato alla Compagnia Assicurativa della odierna convenuta, Controparte_28
e a , per il mancato pagamento da parte di dell'assegno
[...] CP_29 Controparte_8 di mantenimento ai figli in ragione;
2. atto di citazione datato 29 settembre 2023 a firma dell'Avv. Giuseppina Iaria con il quale questa ultima, precedente difensore degli odierni attori, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il
[...] di Reggio Calabria e i signori Controparte_30
, , Parte_1 Parte_2 Persona_2 Parte_3
11 , , Parte_4 Controparte_2 Controparte_3 CP_1 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Parte_6 Controparte_7
, , per ivi Controparte_8 CP_31 Controparte_32 Parte_5 sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) In via preliminare ed in via cautelare che il sig. Giudice voglia disporre sequestro o accantonamento della quota spettante all'avv. Iaria Giuseppina o comunque adottare ogni rimedio ai fini di una tutela dei diritti dell'attrice; 2) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che l'avv. Giuseppina Iaria ha diritto alla corresponsione dell'onorario spese e compensi per aver espletato la propria attività nella causa rg. 2873/2016 maturando ai sensi dei minimi tabellari del D.M. 44/2014, competenze professionali pari ad € 90.017,83 o quella maggiore o minore somma che verrà stabilita in corso di causa e per l'effetto condannare i convenuti, in solido al pagamento di tale somma € 90.017,83 o di quella maggiore o minore somma che verrà stabilita in corso di causa e per l'effetto condannare i convenuti oltre interessi e rivalutazione", evidenziando che sulla base di tali atti l'avv. si era qualificata creditrice dell'importo pari ad € 90.017,83 per l'attività professionale espletata e che tale circostanza non corrispondesse al vero.
All'udienza dell'08.02.2024 “E' presente per parte attrice ed interveniente l'avv.to Crucitti Sonia;
per la signora , in co-difesa, l'avv.to Romeo Raffaella;
per gli Parte_1 intervenienti difesi dall'avv.to Aloi, l'avv.to Giovanna Cassano per delega verbale dell'avv.to Aloi;
per il G.O.M. l'avv.to Aldo Labate. Le parti chiedono concordemente che venga autorizzato l'avv.to Labate a depositare la corrispondenza via pec intercorsa tra di loro e relativa alle richieste di precisazione e documentazione delle posizioni sostanziali della transazione;
chiedono, altresì, un rinvio per formalizzare, previi i chiarimenti e la documentazione necessaria, la transazione medesima”, il GI “autorizza l'avv.to Labate a depositare la corrispondenza di cui in parte motiva e fissa l'udienza del 23 maggio 2024 ore 9.00 per accertare la chiusura bonaria della lite ovvero per la decisione del contenzioso”.
All'udienza del 23.05.2024 “E' presente per parte attrice l'avv.to Raffaella Parte_1
Romeo; per gli ulteriori attori l'avv.to Sonia Crucitti, presente anche per due posizioni di intervento;
per i restanti intervenienti l'avv.to Aloi Antonino. Per parte convenuta è presente l'avv.to il quale evidenzia che le criticità già dedotte e Controparte_33 rappresentate in ordine alla posizione degli istanti e degli intervenienti non sono state superate, sicchè non si è addivenuto ad alcun accordo bonario di chiusura della lite. L'avv.to Crucitti rappresenta che era stata fornita apposita documentazione anagrafica proveniente dall'ufficio di stato civile. I procuratori chiedono di poter precisare le conclusioni e si riportano a tutte le domande, eccezioni e difese rassegnate negli atti difensivi e verbali di causa. Chiedono i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”, pertanto, questa decidente assegnava
12 la causa a sentenza riservando la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. – In premessa, e posta in generale l'inammissibilità della documentazione sopra richiamata depositata dalle parti processuali dopo i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., occorre verificare la legittimazione ad agire degli attori e degli intervenienti indicati in epigrafe, partendo proprio da questi ultimi, atteso che i loro interventi, definiti adesivi ex art. 105 c.p.c., rappresentano, per quanto tra breve si dirà, in maniera eloquente, quanto sia concreto, da un punto di vista sociale, il pericolo della proliferazione dei soggetti danneggiati di riflesso interessati a partecipare “ad ogni costo” alla causa risarcitoria, evidentemente al fine di ottenere una quota del risarcimento, assolutamente noncuranti degli oneri di allegazioni ed indifferenti a quelli probatori afferenti in primis alla loro legittimazione attiva.
2.1 – In particolare sono intervenuti, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Antonino Aloi:
- in data 24 maggio 2017, con un'unica comparsa di intervento, i signori CP_14
, classe 1975, , classe 1981, classe
[...] Controparte_15 Controparte_16
1984, , classe 1973. Si sono qualificati “NI diretti del defunto Controparte_17
in quanto figli della di lui figlia (nata ad [...] il Parte_16 Persona_10
12.09.1954)”;
- in data 12 marzo 2018, con un'unica comparsa di intervento, i signori CP_6
classe 1986, , classe 1978, classe
[...] Parte_7 Parte_8
1980, , classe 1972, , classe 1982, Controparte_4 Parte_9 Parte_10
, classe 1987, , classe 1988. Si sono qualificati “NI diretti
[...] Parte_11 del defunto in quanto figli della di lui figlia (nata ad [...]_10
Ardore il 12.09.1954)”;
- in data 29 novembre 2019, il signor , classe 1952, qualificatosi Parte_12
“genero del defunto in quanto marito di (nata ad [...]_10
Ardore il 12.09.1954)”. In data 10 gennaio 2020 sono intervenuti, attraverso la rappresentanza e difesa dell'avv.to Sonia Crucitti, con distinte comparse “di intervento adesivo”, i signori
, classe 1979, classe 1988, Controparte_18 Controparte_20 CP_19 classe 1988. Ciascuno si è qualificato, nel proprio atto di intervento, “nipote del defunto sic et simpliciter, senza null'altro aggiungere. Persona_1
2.1.1 – Ebbene deve rilevarsi che le superiori comparse di intervento sono state tutte depositate nell'incarto processuale successivamente al maturarsi delle
13 preclusioni di rito che governano il procedimento ordinario, segnatamente dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
2.1.2 – Ora, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, in caso “di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti” (si veda, da ultimo, Cass. Civ, ord. 22 agosto 2018, n. 20882). Per altro, ammettere la possibilità di tardive produzioni documentali, seppur volte a comprovare la sola legittimazione ad agire significherebbe privare la controparte di fornire prove documentali di segno contrario, tese, ad esempio, a dimostrare fatti modificativi, impeditivi od estintivi del diritto altrui, di talchè non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria (si veda, Cass. Civ. ord. n. 12463 del 2023). Del resto, “tra “le finalità dell'art. 268, comma 2, cod. proc. civ.” vi è anche quella di assicurare
“i principi, entrambi di rango costituzionale ex art. 111 Cost., del «regolare e spedito svolgimento del processo» in funzione della pronuncia di merito regolativa del rapporto controverso, e del «processo equo» tale per cui le regole che disciplinano lo svolgimento del giudizio, non soltanto non debbono risolversi in un impedimento dell'esercizio del diritto di difesa ma, specularmente, non debbono neppure tradursi in ingiustificate asimmetrie, squilibrando i poteri processuali a vantaggio o detrimento di una soltanto delle parti” (così, in motivazione, Cass. Civ., sent. 5 ottobre 2018, n. 24529).
2.1.3 – Nel caso di specie, i soggetti intervenuti non solo, con l'intervento, non hanno prodotto alcun documento, recte alcuna certificazione anagrafica attestante la qualità narrata ovverosia, per tutti quelli difesi dall'avv.to Aloi, l'essere “NI diretti del defunto in quanto figli della di lui figlia ” e Parte_16 Persona_10 marito della stessa - produzione, che, sarebbe stata, comunque, inammissibile per tardività in ossequio al principio nomofilattico sopra riportato -, ma, nel caso dei patrocinati dall'avv.to Sonia Crucitti, gli intervenienti non hanno neppure dedotto in che termini e modo sono NI “del defunto . Persona_1
2.1.4 – Ne deriva che l'intervento in giudizio dei sopracitati soggetti proposto “per far valere nei confronti dell' convenuta il loro diritto al risarcimento del Controparte_26 danno alla persona come danno parentale, causato dal comportamento negligente, imperito ed imprudente dei medici dell'azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio
14 Calabria”, va respinto perché non risulta documentata e, quindi, provata la loro legittimazione all'azione risarcitoria. E quanto sia importante detta prova, nella fattispecie, si evince viepiù ove si ponga mente alla circostanza che hanno asserito di essere NI diretti del defunto, in quanto figli della di lui discendente CP_2
ben 11 persone, e di queste alcuni si dicono nati addirittura prima del
[...] tempo naturale di gravidanza (si veda, a titolo di esempio, che Parte_8 asserisce di essere nata il [...], ed il di lei asserito fratello, CP_15 che si dice essere nato - impossibile! - il 4 gennaio 1981, ossia poco più di 4
[...] mesi dopo la nascita della sorella). E' evidente, quindi, l'estensione speculativa oltremodo ed oltre ogni misura di danneggiati di riflesso, non meglio individuati e qualificati.
2.2 – Per quanto concerne gli attori, occorre considerare le procure ad litem e la documentazione anagrafica.
2.2.1 - Hanno agito in via risarcitoria, e la qualifica risulta documentata - anche se nello stato di famiglia storico di rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Persona_1
Comune di Reggio Calabria, il cognome dei figli , e risulta Pt_1 Per_6 CP_4 indicato, evidentemente per errore materiale, con doppia “b” e finisce, per il figlio con la “e” piuttosto che con la “i”-, i seguenti asseriti danneggiati: Per_6
- la moglie del defunto classe 1937 (si veda Persona_1 CP_1 certificato di morte e certificato di famiglia storico di allegato al Persona_1 fascicolo cartaceo del primo difensore degli attori avv.to Giuseppina Iaria);
- i figli classe 1972, classe 1954, Parte_1 Controparte_2 CP_3
classe 1961, , classe 1968, , classe
[...] Controparte_7 Controparte_8
1973 (cfr. certificato di famiglia storico);
- il marito di tale , classe 1968, in proprio (si Parte_1 Parte_2 veda certificato di stato di famiglia allegato al menzionato fascicolo);
- la figlia ed il marito , quali genitori esercenti Parte_1 Parte_2 la responsabilità genitoriale dei figli classe 2003, Persona_2 [...]
classe 1999, NI del defunto (cfr. certificato di stato di famiglia); Parte_3
- la figlia ed il marito quali tutori della nipote Parte_1 Parte_2
classe 2003, (cfr. certificato di stato di famiglia e provvedimento Persona_3 del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria del 26 giugno 2012, depositato il 20 luglio 2012, di affidamento della minore agli zii materni, allegati al fascicolo menzionato);
- il nipote , classe 1990, figlio di e Parte_4 Parte_1 Parte_2
(cfr. certificato di stato di famiglia di e di famiglia storico
[...] Parte_1 di;
Persona_1
15 - i NI classe 1979, classe 1983, Controparte_4 Controparte_5 [...]
classe 1986, tutti figli di (cfr. certificato di famiglia CP_6 Controparte_3 storico di e certificato di famiglia di allegati al Persona_1 Controparte_3 menzionato fascicolo);
- il figlio quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui Controparte_8 figli classe 2009, classe 2014, e Persona_4 Persona_5 [...] classe 2012, NI del defunto (cfr. certificati di nascita allegati al CP_9 fascicolo cartaceo citato);
- la nuora classe 1961, moglie di figlio del Parte_5 Persona_7 defunto (cfr. Certificato di stato di famiglia storico di e certificato di Persona_1 stato di famiglia di nel fascicolo cartaceo citato); Persona_6
- la nipote classe 1987, figlia di (cfr. certificato di Parte_6 Controparte_7 famiglia storico di e certificato di stato della famiglia di Persona_1 CP_7 allegati al fascicolo menzionato);
[...]
- i NI , classe 1985, classe 1983, figli di CP_10 Controparte_11
classe 1956, e la nuora, classe 1961, Persona_6 Parte_5 moglie di quest'ultimo;
- la nipote classe 1992, figlia di Controparte_12 Controparte_8
2.2.2 - Rispetto all'attore va rilevato che è stata conferita Controparte_8 procura ad litem speciale mediante atto notarile del 13 luglio 2016, rep. 31375, autenticata dal notaio dott. Notaio in Massa Marittima, ma Persona_13 solo in proprio non anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, classe 2009, classe 2014 e Persona_4 Persona_5 [...] classe 2012. Ne consegue il rigetto della domanda proposta da CP_9
nella suddetta qualità per inesistenza della procura ad litem. Controparte_8
2.2.2.1 - Invero, l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della legge n. 69 del 2009, anteriore alla c.d. riforma BI (applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 ex art. 35, comma 1, del D. Lgs. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022), non consente di
“sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 37434 del 2022; cfr. altresì Cass. Civ. sent. n. 28251 del 2023).
16 2.2.2.2 – Né efficacia sanante potrebbe essere riconosciuta alla procura conferita al nuovo difensore, avv.to Sonia Crucitti, trattandosi di nomina di diverso difensore in sostituzione di quello precedentemente designato, insuscettibile di sanare la precedente inesistenza di procura e, quindi, di costituzione in giudizio.
2.2.2.4 - Per altro, rispetto a siffatta domanda, non può questa decidente non evidenziare, a conferma della proliferazione dei soggetti danneggiati di riflesso, come la domanda di risarcimento danni sia stata fatta nell'interesse di soggetti, classe 2014, e classe novembre 2012, nati Persona_5 Controparte_9 dopo la morte del defunto deceduto il 14 agosto 2012, e, quindi, Persona_1 mai conosciuto dai NI.
2.2.3 – Rispetto agli attori , classe 1985, ed , CP_10 Controparte_11 classe 1983, asseriti figli di , gli stessi non risultano nello stato di Persona_6 famiglia di questi allegato al fascicolo cartaceo dell'originario avv.to . Nel suddetto documento, rilasciato dall'Ufficio Anagrafe di Reggio Calabria, si certifica l'iscrizione nell'anagrafe “della popolazione residente” della “seguente famiglia abitante in Cda AR IN n. 25” , classe 1956, Persona_6 Parte_5 classe 1961, , classe 1979, classe 1988, Controparte_18 Controparte_20
classe 1998, classe 1999. Non Persona_14 Persona_15 figurano nel suddetto certificato gli attori ed , CP_10 Controparte_11 sicchè va respinta la loro azione risarcitoria per difetto di legittimazione ad agire.
2.2.3.1 – Nessun valore probatorio, infatti, può essere riconosciuto alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da e riferita alla CP_10 famiglia originaria, che questi dichiara composta da , classe 1956, Persona_6 deceduto il 10 aprile 2016, classe 1961, , Parte_5 Controparte_18 classe 1979, , classe 1983, classe 1988. Né Controparte_11 Controparte_20 si ritiene, alla luce della mancata presenza, non giustificata, nello stato di famiglia di
, del figlio e della presenza in esso di altri Persona_6 CP_10 soggetti ( non citati nella dichiarazione sostitutiva, di Persona_14 Per_15 riconoscere al documento un principio di prova, liberamente valutabile dal giudice. Invero, la parte avrebbe dovuto produrre un certificato di stato di famiglia storico indicativo del rapporto tra i componenti della famiglia.
2.2.4 – Per tale ultima ragione, segnatamente perché non è possibile sapere quale sia il rapporto familiare con e, quindi, con il defunto Persona_6 Persona_1 va respinta per difetto di legittimazione ad agire l'azione risarcitoria di Parte_5
Nell'atto introduttivo viene qualificata quale moglie di
[...] Per_6
17 Tuttavia, detta circostanza non è provata da un certificato di stato di famiglia Per_6 storico e quello prodotto indica solo dei componenti sulla cui relazione non vi è certezza per quanto indicato nel punto precedente.
2.2.5 – Infine va respinta per la medesima ragione l'azione risarcitoria di CP_12
classe 1992. Si è qualificata come figlia di senza ulteriori
[...] Controparte_8 precisazioni o allegazioni. Ammettendo che quest'ultimo possa corrispondere all'attore classe 1973, figlio di non risulta Controparte_8 Persona_1 depositato alcun certificato di stato di famiglia storico di classe Controparte_8
1973. Non è all'uopo sufficiente l'estratto per riassunto dell'atto di nascita di
[...] che indica semplicemente, (n.d.r. paternità) CP_12 Persona_16
ovvero il certificato di stato di famiglia rilasciato dallUufficio anagrafe del
[...]
Comune di Reggio Calabria che attesta che risulta iscritta una famiglia composta da
, classe 1972, classe 1992, e Persona_16 Controparte_12 Parte_18
classe 2015 (si vedano documenti allegati al fascicolo cartaceo attori
[...] avv.to ).
3. – Tanto posto, occorre ora procedere alla qualificazione delle domande proposte dagli attori.
3.1 - Nel caso di specie questi agiscono sia iure proprio, chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, che iure haereditatis, segnatamente al fine di ottenere il risarcimento del “danno tanatologico iure successionis” (così conclusione di cui al n. 5 atto di citazione).
3.2 – Preliminarmente, occorre rilevare che le istanze risarcitorie proposte dagli odierni attori iure proprio configurano delle domande di responsabilità risarcitoria extracontrattuale, atteso che il contratto c.d. di spedalità sul cui inadempimento gli istanti hanno fondato le suddette domande (si vedano le conclusioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'atto di citazione), riguarda unicamente il paziente e la struttura sanitaria.
3.2.1 - Invero, in merito a detta domanda la Suprema Corte di Cassazione insegna che “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi
18 siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” ( così Cass. Civ., ord. n. 21404/2021).
3.2.2- Più precisamente “Il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia "ultra partes" allorché costituisce fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione. Viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza (Cass. n. 6735 del 2002; Cass. n. 14488 del 2004; Cass. n. 10741 del 2009; Cass. n. 2354 del 2010; Cass. n. 16754 del 2012; Cass. n. 10812 del 2019; Cass. n. 14615 del 2020) oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. n. 11503 del 1993; Cass. n. 2354 del 2010; Cass. n.22837 del 2010; Cass. n. 16754 del 2012). L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre talché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati. Al di fuori di queste specifiche ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372, secondo comma, c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un "effetto protettivo" del contratto nei confronti di terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto". Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subìto in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria (cc.dd. danni mediati o riflessi), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi. Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova. La legittimazione all'azione di responsabilità contrattuale residua per i prossimi congiunti nel caso in cui facciano valere pretese risarcitorie iure hereditario, già consolidatesi nella sfera del loro dante causa quali crediti derivanti dall'inadempimento contrattuale e da questi trasmesse mortis causa ai suoi eredi.
19 Il principio secondo il quale nell'ambito delle prestazioni sanitarie il perimetro del contratto con efficacia protettiva dei terzi deve essere circoscritto alle relazioni contrattuali intercorse tra la gestante e la struttura sanitaria (o il professionista) che ne segua la gestazione e il parto, già enunciato in più risalenti decisioni di questa Corte (Cass. n. 6914 del 2012 e Cass. n. 5590 del 2015), è stato di recente reiteratamente ribadito, ora sul presupposto che solo in questa fattispecie vi sarebbe identità tra l'interesse dello stipulante e l'interesse del terzo (Cass. n. 19188 del 2020), ora sulla considerazione del carattere "relazionale" della responsabilità contrattuale (in base al quale l'estensione soggettiva dell'efficacia del contratto potrebbe ammettersi solo nei casi limite in cui i terzi siano portatori di un interesse strettamente connesso a quello «regolato già sul piano della programmazione negoziale»: Cass. n. 14258 del 2020), ora, infine, sulla base del dato sistematico desunto dalla disciplina di altre fattispecie di responsabilità civile nelle quali, come in quella sanitaria, si può determinare l'eventualità che dall'inadempimento dell'obbligazione dedotta nel contratto possano derivare, in via riflessa o mediata, pregiudizi in capo a terzi estranei al rapporto contrattuale (Cass. n. 14615 del 2020); tra queste ipotesi, quella più rilevante concerne l'infortunio subìto dal lavoratore per inosservanza del dovere di sicurezza da parte del datore di lavoro (art. 2087 c.c.), in relazione alla quale non si dubita che l'azione contrattuale spetti unicamente al lavoratore infortunato, mentre i suoi congiunti, estranei al rapporto di lavoro, ove abbiano riportato iure proprio danni patrimoniali o non patrimoniali in seguito all'infortunio medesimo, sono legittimati ad agire in via extracontrattuale (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 2 del 2020)” (così parte motiva Cass. Civ. sent. n. 11320 del 2022).
3.2.3 - Deve pertanto affermarsi che, mentre il paziente, in quanto titolare del rapporto contrattuale di spedalità, è legittimato ad agire per il ristoro dei danni cagionatigli dall'inadempimento della struttura sanitaria con azione contrattuale, al contrario, fatta eccezione per il circoscritto ambito dei rapporti afferenti a prestazioni inerenti alla procreazione, la pretesa risarcitoria vantata dai congiunti per i danni da essi autonomamente subìti, in via mediata o riflessa, in conseguenza del medesimo contegno inadempiente, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ed è soggetta alla relativa disciplina. In particolare, gli attori sono tenuti a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura, vale a dire il fatto colposo, il pregiudizio che da questo fatto sarebbe conseguito e il nesso causale tra il fatto colposo e il danno.
3.3 – Per quanto concerne la domanda azionata iure haereditatis, rispetto alla quale unici legittimati sono la moglie, ed i figli del defunto, CP_1 Per_1
20 , Pt_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_7 CP_8
in via generale, la responsabilità della struttura sanitaria, è, per indirizzo
[...] consolidato, ricondotta nell'ambito della resposnabilità aquiliana.
3.3.1 – Le Seziono Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. UU. n. 577/2008 e n. 9556/2002) hanno infatti precisato che la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., e, per quanto concerne le prestazioni sanitarie che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c..
3.3.2 – Si è, in particolare, affermato che “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (così Cass. Civ. sent. n. 18610 del 22 settembre 2015; nello stesso senso, Cass. . 13066/2004 e Cass. n. 2042/2005). La Suprema Corte ha puntualizzato altresì che “L'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art.
21 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale” (così Cass. Civ. 3 febbraio 2012 n. 1620).
4. – Tanto acclarato, nel corso del processo è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio e questa decidente ritiene di condividerne le chiare conclusioni. Del resto, le stesse non sono state criticate o, comunque, sottoposte a osservazioni ad opera della struttura sanitaria convenuta né nel corso delle operazioni di consulenza, recte durante il suo espletamento, né all'udienza successiva al deposito della relazione definitiva, effettuata sul canale telematico il 29 marzo 2019, e neppure, in maniera specifica e compiuta, all'udienza del 30 settembre 2021, nel corso della quale la parte de qua, rilevando che “la c.t.u. si presenta scarna, senza corretta analisi dello stato clinico del paziente;
imprecisa perché non menziona che nel 2008 il paziente diabetico aveva subito infarto miocardico e descrive solo il secondo infarto del 2012; erronea sul piano logico, metodico e di valutazione”, non ha chiesto la convocazione a chiarimenti del consulente tecnico né il rinnovo della C.T.U. Inoltre, una volta chiusa la fase istruttoria (si veda ordinanza del 14 marzo 2022 pronunciata fuori della menzionata udienza), le parti hanno sempre, concordemente, chiesto rinvii per l'esistenza di trattative di bonario componimento ovvero per la formalizzazione delle medesime trattative (si vedano processi verbali udienza del 13 luglio 2022, del 23 marzo 2023, del 15 giugno 2023, del 12 ottobre 2023, dell'otto febbraio 2024) sino all'udienza del 23 maggio 2024, allorquando i contendenti hanno chiesto di potere precisare le conclusioni. Anche nel corso della suddetta udienza, la struttura sanitaria convenuta non ha chiesto il rinnovo della C.T.U. o la convocazione a chiarimenti del perito d'ufficio. Solo con gli ultimi scritti difensivi, segnatamente con la comparsa conclusionale e memoria di replica, l'azienda ospedaliera ha chiesto il rinnovo della C.T.U. introducendo per altro delle circostanze difensive nuove, quali ad esempio la tipologia di stent del paziente, giammai sottoposti al contraddittorio con la controparte ovvero con il C.T.U.
4.1 – Più nello specifico, il C.T.U. ha relazionato quanto segue.
“Risulta dalla documentazione sanitaria allegata in atti la presenza di una scheda di dimissione del reparto di cardiologia degli ospedali riuniti di RC da cui si evince che il sig. era rimasto ricoverato presso la loro struttura dal 12/6/12 al 18/6/12 per Per_1
Infarto acuto di sede anteriore. Nel corso del ricovero è stato trattato chirurgicamente con PCI + stent su IVA dopo diagnosi mediante coronarografia che aveva evidenziato una stenosi occlusiva del tratto prossimale dell' . Dopo l'intervento chirurgico il paziente presentava un ritmo sinusale di 65 b/m, anomalie della ripolarizzazione ventricolare, Ventricolo sn di normali dimensioni, forma e funzione di pompa. La FE (frazione di eiezione) era di 55%.
22 In sostanza il recupero era stato ottimale. Alla dimissione era stata prescritta una importante terapia farmacologica tra cui la Cardioaspirina 100 ed il QU, entrambi farmaci antiaggreganti. Dopo la dimissione il paziente presentò verosimilmente uno stato di benessere (a domicilio) fino al 14/07/2012, data in cui effettuò un accesso presso il PS dei Riuniti di Reggio Calabria per rettorragia a seguito della quale venne ricoverato presso il reparto di Osservazione Breve Intensiva. Nel corso di detto ricovero vennero sospesi sia la sia la QU e sostituiti Parte_19 con 0,6. CP_35
In data 17/07/2012 a seguito di rettoscopia venne posta diagnosi di “neoformazione stenosante plurilobata che interessa l'intera circonferenza del lume colico”. Per tale motivo il paziente veniva trasferito presso il reparto di Medicina dove veniva eseguita un esame TC (26/07/2012) che confermava la diagnosi di neoplasia per cui veniva richiesta una consulenza chirurgica ed in data 27/07/2012 il paziente veniva trasferito presso il reparto di Chirurgia D'Urgenza. In data 02/08/2012 il paziente veniva sottoposto ad intervento chirurgico di emicolectomia destra. Dopo 3 giorni, in data 05/08/2012, il paziente veniva colpito da nuova ischemia cardiaca, evidenziatasi con dolore toracico retro sternale, alterazioni dell'ECG e degli enzimi specifici cardiaci. Per tale motivo il paziente in data 06/08/2012 veniva trasferito presso il reparto di Unità Coronarica dello stesso nosocomio. Dalla cartella dell'Unità Coronarica risulta che non veniva eseguito nuovo esame coronarografico per “in considerazione del recente intervento chirurgico, all'impossibilità di intraprendere la doppia antiaggregazione piastrinica ed alla stabilità clinica del paziente non si esegue coronarografia”. In data 11/08/2012 nuovo trasferimento in . CP_23
In seguito ad arresto cardiocircolatorio avvenuto in data 13/08/2012, il paziente veniva trasferito presso il reparto di rianimazione dove avveniva l'exitus in data 14/08/2012. Alla luce di questo iter di eventi, si può affermare che appare imprudente la sospensione del doppio antiaggregante effettuata al momento del ricovero presso il reparto di Osservazione Breve Intensiva (sostituzione con ). CP_35
Infatti la rettorragia rilevata al momento del ricovero in Pronto Soccorso non dipendeva da una emorragia bensì era conseguenza di un carcinoma colico e, soprattutto, si era in presenza di un dato strumentale (emoglobina a 13,4) che evidenziava come il sanguinamento rettale era pressocchè irrilevante ai fini della salute del paziente.
23 La terapia con e QU era stata infatti prescritta dai cardiologi che Parte_19 avevano sottoposto l' ad intervento chirurgico per IMA anteriore in data Per_1
12/06/2012. Tale terapia era da considerarsi salvavita in quanto assolutamente indicata per impedire il verificarsi di una nuova trombosi coronarica e quindi impedire la recidivazione dell'IMA. La da sola non era in grado di prevenire il rischio di trombosi. CP_35
Nel caso in specie, è stata posta diagnosi di carcinoma colico e pertanto è stato sottoposto il paziente ad una emicolectomia. Nella graduazione del rischio operatorio, tale tipo di intervento (emicolectomia) è considerato a basso rischio emorragico mentre il paziente si trovava in una condizione di alto rischio trombotico dovuto all'intervento di PCI avvenuto neanche 30 gg prima. Tali differenti condizioni di rischio (alta per trombosi e bassa per emorragia) avrebbero dovuto far adottare ai sanitari curanti un diverso approccio terapeutico, privilegiando l'attenzione della prevenzione del rischio trombotico piuttosto che quello emorragico. Si può comprendere che la rettorragia abbia potuto influenzare il giudizio ma prima di sospendere i farmaci salvavita come quelli prescritti per l'intervento appena subito, sarebbe stato più opportuno richiedere una consulenza cardiologica anziché procedere direttamente alla sospensione. Se lo avessero fatto, cioè se avessero effettuato un consulto specialistico, non v'è alcun dubbio che il parere sarebbe stato quello di continuare la terapia già impostata e non certamente di sospendere tutto sostituendo i farmaci con la seleparina che non ha proprietà antiaggreganti. Tra l'altro la sospensione dell'aspirina provoca un effetto rebound per aumento della attività del trombossano A2, aumento di fribinogeno e piastrine, con effetto peggiorativo sulla salute del paziente. In particolare nel 2012 le linee guida raccomandavano una terapia antiaggregante con Aspirina ed inibitore del recettore P2Y12 (come era stato correttamente prescritto nel caso in specie). La prematura sospensione di tale terapia si rivelava infatti un importante fattore di rischio per la ST. La ST è spesso un evento drammatico che presenta frequentemente come corrispettivo clinico un infarto miocardico acuto o la morte ed è gravato da una mortalità che varia dal 20% al 45%. Nel 2012 esisteva un solo trial randomizzato in doppio cieco che aveva valutato il ruolo protettivo e la sicurezza della somministrazione di Aspirina nella fase perioperatoria di interventi elettivi a rischio elevato ed intermedio. Tale trial era stato sospeso prematuramente per motivi etici. Ciò malgrado emergeva una incidenza significativamente più elevata di eventi cardiaci avversi maggiori (IMA, aritmie severe, arresto cardiaco, morte cardiovascolare) nei primi
24 30 giorni dopo l'intervento chirurgico nel gruppo placebo rispetto al gruppo trattato con Aspirina. Va detto inoltre che, nel caso in esame, già in data 5/8/12 si era già avuto un episodio di ipotensione con aumento degli enzimi cardiaci (IMA) ma non era stata effettuata la coronarografia ritenuta evidentemente una pratica a rischio per il paziente. La situazione si era stabilizzata fino al 13/8/12 data in cui avvenne un primo arresto cardiaco e poi, successivamente due episodi di fibrillazione ventricolare seguiti da exitus. Alla luce di ciò si ritiene di poter affermare che la sospensione del doppio antiaggregante prescritto abbia avuto un ruolo determinante nel verificarsi del secondo infarto miocardico acuto che ha avuto luogo in data 13/8/12 e che ha determinato il decesso dell' Persona_1
[...]
Tale sospensione è assolutamente sconsigliata dalle linee guida in vigore nel 2012 tranne che negli interventi a grande rischio emorragico, ove, evidentemente, prevale il rapporto costo- beneficio e, pertanto, deve essere considerata come una pratica imperita ed imprudente. Tenuto conto della concatenazione di eventi, del fatto che dopo l'IMA del giugno 2012 vi era stata una ripresa funzionale ottimale e che l'intervento di emicolectomia cui fu sottoposto l' per il CA del colon diagnosticato era perfettamente riuscito e non presentava Per_1 grandi problematiche di rischio emorragico o di particolari altre complicanze, si ritiene che sussista nesso causale e/o concausale tra la sospensione della terapia antiaggregante prescritta in data 18/6/12 alla dimissione dal reparto di cardiologia e la morte del paziente avvenuta in data 14/8/12.
Non sono pervenute dalle parti controdeduzioni per cui si considera conclusa la CTU”. 5.- Alla luce delle superiori conclusioni può riconoscersi sussistente in capo alla struttura sanitaria convenuta la responsabilità per le scelte effettuate dai sanitari della stessa, segnatamente per la scelta di sospendere prematuramente i farmaci antiaggreganti, senza una previa consulenza cardiologica, in un paziente sottoposto a stent coronarico da poco più di un mese. Può dirsi inoltre provato il nesso causale tra il predetto operato e l'aggravamento delle condizioni di salute di Persona_1
- malato oncologico ed allettato per l'intervento al colon -, precisamente l'infarto acuto del miocardio, che lo hanno condotto, poi, alla morte.
5.1- Su quest'ultimo profilo, giova rammentare che “La valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra
25 responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"” (così Cass. Civ. n. 10741 2009).
5.2 – Ed invero, per “l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile” (cfr., ex multis, Cass. Civ. sent. n. 14759 del 2007).
6. – Provata l'eziologia, secondo lo “standard” di “certezza probabilistica”, tra la condotta colposa dei medici dell'azienda sanitaria convenuta e la morte del paziente, occorre considerare i danni meritevoli di risarcimento.
6.1 – Per quanto concerne quelli iure successionis, rispetto ai quali unici legittimati sono la moglie ed i figli – questi, infatti, pur non avendo acquisito formalmente la qualità di eredi, risultano comunque chiamati all'eredità sulla base delle regole che governano la successione legittima (artt. 565 e ss. c.c.): “Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 16814 del 2018) -, la richiesta risarcitoria di risarcimento del danno tanatologico va respinta in quanto né adeguatamente allegata né, men che meno, sufficientemente provata.
6.1.1 – Gli anzidetti attori si sono limitati ad asserire, nell'atto di citazione, che “Il sig è morto in agonia comprendendo ciò che gli stava accadendo pertanto, Persona_1 nel suo patrimonio è entrato a far parte l'agonia il dolore la consapevolezza della perdita di vita danno tanatologico che i quanto acquisito nel patrimonio del de cuius è trasmissibile iure ereditatis”.
26 6.2 – Per quanto concerne la richiesta risarcitoria iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale, la stessa è accoglibile, avuto riguardo alla posizione della moglie e dei figli, , CP_1 Parte_1 CP_2 CP_3 CP_7
stante la possibilità di provare in via presuntiva detto tipo di danno. CP_4
6.2.1 - Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione insegna che “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel risarcire a una donna il danno non patrimoniale per la perdita del marito, non aveva tenuto conto dell'incertezza circa l'effettiva convivenza tra i coniugi, della pacifica esistenza di una relazione extraconiugale del coniuge defunto, e della circostanza che, a breve distanza di tempo dal decesso del marito, l'attrice aveva intessuto una stabile relazione sentimentale con altro uomo, dalla quale era nato un figlio)” (cfr. Cass. Civ. n. 9010/2022; si veda successiva Cass. Civ. sent. n. 25541 del 2022 “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione.”).
6.2.2 – Ne deriva che è possibile riconoscere alla moglie ed ai figli del de cuius il danno da perdita del rapporto parentale, quale pregiudizio subito dal prossimo congiunto, incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo (profilo della sofferenza interiore soggettiva) e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale (cfr. Cass. Civ. sent. n. 28989/2019; si veda anche recente Cass. Civ. ord. n. 23300 del 2024: “La lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto;
tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto
27 ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita” ).
6.2.3 – Invero, la Suprema Corte di Cassazione, già con le sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003, aveva avuto modo di chiarire che “il soggetto che chiede “iure proprio” il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela “ex” arti,. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.”. Anche nelle successive sentenze c.d. San Martino del 2008 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “la perdita del prossimo congiunto cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita del congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)”.
6.3 – Per la prova del danno in parola, si è detto che “Il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 907 del 2018).
6.3.1 - Più precisamente, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, “il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva
28 entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in parziale riforma della pronuncia di primo grado - aveva erroneamente liquidato una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale soggettivo patito dai congiunti della vittima deceduta in aggiunta ad un ulteriore importo a titolo di danno morale)” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 28989 del 2019, nonché la recentissima Cass. Civ., ord. n. 5769 del 2024 “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti
o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”.
6.4 – Per quanto concerne la liquidazione di tale tipo di danno, derivante dalla perdita del rapporto parentale, occorre fare riferimento alle Tabelle di Milano integrate a punti così come risultanti dall'aggiornamento del 2024.
6.4.1 – Come è stato recentemente precisato dalla giurisprudenza di questo Tribunale (si veda sent. n. 1596/2024 del 19 novembre 2024), “la scelta di un sistema imperniato su tabelle integrate a punti è volta, per come chiarito dalla giurisprudenza, ad assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Infatti, a differenza di quanto previsto per il danno biologico, avuto riguardo al danno da perdita del rapporto parentale è stato previsto un meccanismo che prevede l'assegnazione di un numero di punti variabile alla luce di cinque parametri: 1) età della vittima, 2) età del danneggiato, 3) convivenza, 4) numero di congiunti superstiti, 5) quantità ed intensità della relazione parentale. Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da
29 perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd. “interiori” di tale danno 8sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. La somma dei puti quantificati in applicazione dei suddetti parametri per ogni singolo caso va moltiplicato per il valore del punto quantificato in € 3.911,00 per la perdita dei genitori, figli, coniuge o affini ed in € 1.698,20 per la perdita di fratelli o NI” (vedi parte motiva della sentenza reggina citata nonché Cass. Civ. sent. n. 10579/2021).
6.4.2 – In ossequio alle superiori regole, va ribadito che, nella fattispecie, si effettuerà la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale solo avuto riguardo alla posizione della moglie del defunto, e dei figli dello CP_1 stesso, , e tenuto conto della già dichiarata Pt_1 CP_2 CP_3 CP_7 CP_4 carenza di legittimazione ad agire degli istanti CP_10 CP_11
, in uno a quella di tutti gli
[...] Parte_5 Controparte_12 intervenienti, nonché avuto riguardo all'assenza di qualsiasi allegazione (e poi di prova), concreta e specifica, necessaria a consentire il risarcimento del danno da perdita del congiunto in relazione alle posizioni del genero e Parte_2 dei NI , Persona_2 Parte_20 Parte_4
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Pt_6
non essendo gli stessi stretti congiunti.
[...]
6.4.2.1 - Invero, nell'atto di citazione si trovano o richiami giurisprudenziali e di dottrina o affermazioni generiche (quale ad esempio “il genero…era molto legato al deceduto era come suo padre ed ha sofferto per la sua perdita”, “in capo ai NI va riconosciuto il danno per la perdita della vita del nonno, stante l'importanza assunta dall'avo nella realtà socio-giuridica che corrisponde ad una figura quasi genitoriale di sostegno”) ovvero confuse e non determinate tanto da elidersi (“inoltre l'attore – quale?- ha subito un danno parentale cioè da perdita del rapporto parentale da perdita di relazione affettiva molto forte i signori attori – tutti?- hanno infatti coabitato con il
) o, comunque, non provate (“Infatti lo stesso de cuius ha passato gli ultimi Parte_21 anni della sua vita con la figlia i NI e il genero. Il tutto a causa anche delle particolari patologie della moglie del De cuius che richiedeva assistenza. Pertanto entrambi i coniugi andarono a vivere con ed i suoi familiari… i nonni per i NI svolgono un importante Pt_1 di per sé. Il sig. genero aveva imparato ad amare come un figlio il Pt_2 Parte_21 che si faceva benvolere da tutti, persona Tranquilla serena che dava conforto a tutti. La sua mancanza, pertanto, si fa sentire in capo alla famiglia attrice” – quale?-).
6.4.2.2 - Si rammenta infatti che, nella sentenza n. 21230 del 2016, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che In caso di domanda di risarcimento del danno non 30 patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-NI non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (principio ribadito nella più recente Cass. Civ. ord. 7743 del 2020).
6.4.2.3 – Il genero ed i NI sopra indicati, asseriti danneggiati, non hanno né offerto allegazioni specifiche, determinate e non confuse sul rapporto di parentela o affinità (esterno alla composizione della famiglia nucleare) né provato la condivisione di affetti e di vita improvvisamente e radicalmente recisa per effetto della morte del congiunto. Sul punto, vale la pena precisare che, una volta depositata la C.T.U., parte attrice non ha insistito sulla prova testimoniale dedotta nell'atto di citazione. Anzi, chiedendo la decisione della controversia ha implicitamente rinunciato alla stessa (si veda processo verbale dell'udienza del 4 luglio 2019 e dell'udienza del 13 gennaio 2020).
6.4.3 – Passando alla concreta liquidazione, rispetto alla moglie CP_1 vanno assegnati:
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria che aveva 77 anni alla data del decesso (lett. A della tabella integrata milanese);
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima secondaria, che aveva 75 anni all'atto del decesso (lettera B della tabella integrata, forbice tra i 71 e gli 80 anni),
- punti 16 in relazione alla lettera C della tabella in quanto non è contestato che, al momento della morte, la vittima convivesse con la moglie;
-punti 9 in considerazione della sopravvivenza di più di 3 superstiti (lettera D della tabella integrata); con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene di non riconoscere alcun punto in ragione della carenza di allegazione e di prova relativa all'intensità dei rapporti parentali;
per un totale, quindi, di punti 49, pari ad euro 191.639,00 (49 punti x euro 3.911,00 - valore punto della tabella integrata a punti 2024). Rispetto alla figlia vanno assegnati: Parte_1
31 - punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria che aveva 77 anni alla data del decesso (lett. A della tabella integrata milanese);
- punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria, che aveva 40 anni all'atto del decesso (lettera B della tabella integrata, forbice tra i 31 e i 40 anni),
- punti 0 in relazione alla lettera C della tabella in quanto non risultano allegazioni compiute, specifiche e inequivoche;
-punti 9 in considerazione della sopravvivenza di più di 3 superstiti (lettera D della tabella integrata); con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene di non riconoscere alcun punto in ragione della carenza di allegazione e di prova relativa all'intensità dei rapporti parentali;
per un totale, quindi, di punti 43, pari ad euro 168.173,00 (43 punti x euro 3.911,00 - valore punto della tabella integrata a punti 2024). Rispetto alla figlia vanno assegnati: Controparte_2
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria che aveva 77 anni alla data del decesso (lett. A della tabella integrata milanese);
- punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria, che aveva 58 anni all'atto del decesso (lettera B della tabella integrata, forbice tra i 51 e i 60 anni),
- punti 0 in relazione alla lettera C della tabella in quanto non risultano allegazioni compiute, specifiche e inequivoche;
-punti 9 in considerazione della sopravvivenza di più di 3 superstiti (lettera D della tabella integrata); con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene di non riconoscere alcun punto in ragione della carenza di allegazione e di prova relativa all'intensità dei rapporti parentali;
per un totale, quindi, di punti 39, pari ad euro 152.529,00 (39 punti x euro 3.911,00 - valore punto della tabella integrata a punti 2024). Rispetto alla figlia vanno assegnati: Controparte_3
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria che aveva 77 anni alla data del decesso (lett. A della tabella integrata milanese);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria, che aveva 50 anni all'atto del decesso (lettera B della tabella integrata, forbice tra i 41 e i 50 anni),
- punti 0 in relazione alla lettera C della tabella in quanto non risultano allegazioni compiute, specifiche e inequivoche;
-punti 9 in considerazione della sopravvivenza di più di 3 superstiti (lettera D della tabella integrata); con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene di non riconoscere alcun punto in ragione della carenza di allegazione e di prova relativa all'intensità dei rapporti parentali;
32 per un totale, quindi, di punti 41, pari ad euro 160.351,00 (41 punti x euro 3.911,00 - valore punto della tabella integrata a punti 2024). Rispetto alla figlia vanno assegnati: Controparte_7
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria che aveva 77 anni alla data del decesso (lett. A della tabella integrata milanese);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria, che aveva 43 anni all'atto del decesso (lettera B della tabella integrata, forbice tra i 31 e i 40 anni),
- punti 0 in relazione alla lettera C della tabella in quanto non risultano allegazioni compiute, specifiche e inequivoche;
-punti 9 in considerazione della sopravvivenza di più di 3 superstiti (lettera D della tabella integrata); con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene di non riconoscere alcun punto in ragione della carenza di allegazione e di prova relativa all'intensità dei rapporti parentali;
per un totale, quindi, di punti 41, pari ad euro 160.351,00 (41 punti x euro 3.911,00 - valore punto della tabella integrata a punti 2024). Rispetto al figlio vanno assegnati: Controparte_8
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria che aveva 77 anni alla data del decesso (lett. A della tabella integrata milanese);
- punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria, che aveva 38 anni all'atto del decesso (lettera B della tabella integrata, forbice tra i 31 e i 40 anni),
- punti 0 in relazione alla lettera C della tabella in quanto non risultano allegazioni compiute, specifiche e inequivoche;
-punti 9 in considerazione della sopravvivenza di più di 3 superstiti (lettera D della tabella integrata); con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene di non riconoscere alcun punto in ragione della carenza di allegazione e di prova relativa all'intensità dei rapporti parentali;
per un totale, quindi, di punti 43, pari ad euro 168.173,00 (43 punti x euro 3.911,00 - valore punto della tabella integrata a punti 2024).
7. – Ai danneggiati risarciti spettano altresì gli interessi legali sulle sorti capitali devalutate al momento del decesso di (14 agosto 2012) e di anno in Persona_1 anno rivalutate sino alla presente decisione, secondo i criteri fissati dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione civile (si vedano Cass. Civ. SS.UU. n. 15928/2009 seguendo i principi enucleati da Cass. Civ. sent. n. 5234/2006) che ha affermato che nel risarcimento del danno illecito gli interessi (corrispondenti al lucro cessante) possono essere cumulati con la rivalutazione monetaria e vanno calcolati sul valore
33 della somma via via rivalutata (secondo gli indici Istat nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione del danno.
8. – Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti e gli intervenienti alla luce del parziale accoglimento delle domande di alcuni attori, del rigetto totale di altri nonché avuto riguardo al respingimento della domanda degli intervenienti ed al loro comportamento processuale, tenuto viepiù conto delle ragioni complessive del pronunciamento per il quale si è applicata giurisprudenza nomofilattica formatasi nel corso del processo.
8.1 – Pone definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta, in ragione della metà per parte, ma in solido avverso il C.T.U., le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo e già liquidate per anticipazione con decreto del 4 luglio 2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice istruttore dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2783/2016 R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie in parte la domanda proposta dagli attori;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara che la morte del defunto è stata Persona_1 causata dalla condotta colposa dei sanitari dell'
[...]
; Controparte_21
- e, per l'effetto, accoglie la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parente proposta da , CP_1 Parte_1 Controparte_2
, ; Controparte_3 Controparte_7 Controparte_8
- e, per l'effetto, condanna l' Controparte_13
a risarcire all'attrice la somma di euro 191.639,00 a
[...] CP_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante iure proprio per la morte del coniuge oltre interessi legali sulla sorte capitale devalutata alla Persona_1 data del 14 agosto 2012 e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione;
- e, per l'effetto, condanna l' Controparte_13
a risarcire all'attrice la somma di euro 168.173,00 a
[...] Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante iure proprio per la morte del padre oltre interessi legali sulla sorte capitale devalutata alla Persona_1 data del 14 agosto 2012 e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione;
- e, per l'effetto, condanna l' Controparte_13
a risarcire all'attrice la somma di euro
[...] Controparte_2
34 152.529,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante iure proprio per la morte del padre oltre interessi legali sulla sorte Persona_1 capitale devalutata alla data del 14 agosto 2012 e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione;
- e, per l'effetto, condanna l' Controparte_13
a risarcire all'attrice la somma di euro
[...] Controparte_3
160.351,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante iure proprio per la morte del padre oltre interessi legali sulla sorte Persona_1 capitale devalutata alla data del 14 agosto 2012 e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione;
- e, per l'effetto, condanna l' Controparte_13
a risarcire all'attrice la somma di euro
[...] Controparte_7
160.351,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante iure proprio per la morte del padre oltre interessi legali sulla sorte Persona_1 capitale devalutata alla data del 14 agosto 2012 e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione;
- e, per l'effetto, condanna l' Controparte_13
a risarcire all'attore la somma di euro
[...] Controparte_8
168.173,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale spettante iure proprio per la morte del padre oltre interessi legali sulla sorte Persona_1 capitale devalutata alla data del 14 agosto 2012 e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni per perdita del rapporto parentale di in proprio, di e quali Parte_2 Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli e Persona_2
nonché quali tutori di di Parte_3 Persona_3 Parte_4
, di di di di
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
per quanto indicato in parte motiva;
Parte_6
- rigetta e domande risarcitorie proposte iure haereditario;
- rigetta la domanda risarcitoria spiegata da nella qualità di Controparte_8 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, Persona_4
e per inesistenza della procura ad litem; Persona_5 Controparte_9
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da , CP_10 Controparte_11
e per difetto di legittimazione ad agire;
Parte_5
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da per difetto di Controparte_12 legittimazione ad agire;
- rigetta la domanda di risarcimento danni spiegata dagli intervenienti CP_14
, classe 1975, , classe 1981, classe
[...] Controparte_15 Controparte_16
1984, , classe 1973, , classe 1986, Controparte_17 Controparte_6 Parte_22
[...]
[...] , classe 1978, classe 1980, , classe
[...] Parte_8 Controparte_4
1972, , classe 1982, , classe 1987, Parte_9 Parte_10 Parte_11
, classe 1988, , classe 1952, , classe
[...] Parte_12 Controparte_18
1979, classe 1988, classe 1988, per difetto di Controparte_20 CP_19 legittimazione attiva;
- compensa per intero tra le parti e gli intervenienti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta, in ragione della metà per parte, ma in solido avverso il C.T.U., le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo e già liquidate per anticipazione con decreto del 4 luglio 2019. Così deciso in Reggio Calabria, 25 marzo 2025
Il Giudice Istruttore
Dott.ssa Rosaria Leonello
36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'avv. Crucitti dichiara di sostituirsi quale nuovo difensore di tutti gli attori e interventori ma, in realtà, questi ultimi rimangono difesi dall'avv. Aloi sino alla fine del giudizio.
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