CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 507/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4667/2018 depositato il 15/11/2018
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Barrio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180014261406000 RADIODIFFUSIONI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19/10/2018 e depositato presso la segreteria di questa Corte in data 15/11/2018, il Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 03420180014261406000, notificata dall'Agente della Riscossione, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 2.885,22 a titolo di tassa sulle concessioni governative per apparecchiature terminali, per il servizio radiomobile per l'anno 2015.
A sostegno del ricorso, il Ricorrente_1 eccepiva, in via preliminare, il difetto di motivazione della cartella e la mancata allegazione dell'atto presupposto. Nel merito, deduceva l'illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta abrogazione della normativa di riferimento (art. 318 D.P.R. 156/1973) ad opera del D.Lgs. 259/2003 ("Codice delle comunicazioni elettroniche"), nonché l'insussistenza della soggettività passiva in capo agli enti locali, assimilabili alle Amministrazioni dello Stato esentate dal tributo. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, sia l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando distinte memorie di controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92, essendo stato il ricorso iscritto a ruolo prima del decorso del termine di 90 giorni per la mediazione. Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi al merito della pretesa, all'omessa notifica degli atti prodromici e al difetto di motivazione della cartella, asserendo che tali questioni fossero di esclusiva competenza dell'ente impositore. Nel merito, difendeva la legittimità del proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, a sua volta, sosteneva la piena legittimità della pretesa tributaria. Affermava che la cartella era stata emessa a seguito dell'avviso di accertamento n. 03493000583, regolarmente notificato al contribuente in data 06/06/2017, come risulterebbe da un'interrogazione al sistema informatico dell'Ufficio. Nel merito, argomentava sulla perdurante vigenza della tassa di concessione governativa, nonostante l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. 156/1973, in forza del combinato disposto dell'art. 3 del D.L. 151/1991 e dell'art. 3, comma 2, del D.M. 33/1990, che individua nel contratto di abbonamento telefonico il "documento sostitutivo" della licenza, quale presupposto impositivo. Contestava, infine, la possibilità di estendere ai Comuni l'esenzione prevista per le Amministrazioni statali.
All'udienza del 17.12.2025, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi. La Corte, esaurita la discussione, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall'Agente della
Riscossione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92. La costituzione in giudizio dell'Amministrazione finanziaria con l'esame nel merito della pretesa, unitamente alla circostanza che il procedimento di mediazione non avrebbe comunque potuto sortire esito positivo stante le posizioni inconciliabili delle parti, induce la Corte a ritenere superata la questione, in ossequio ai principi di economia processuale e del giusto processo. Sempre in via preliminare, va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di entrambi gli enti convenuti. Sussiste, infatti, la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, quale titolare del rapporto tributario e della pretesa impositiva e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per i vizi propri della cartella e della procedura di riscossione.
Passando al merito, la Corte ritiene assorbente e fondata l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata.
Il Comune ricorrente ha, sin dal primo atto, contestato di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento n.
03493000583, che costituisce l'atto prodromico e fondante della pretesa iscritta a ruolo. A fronte di tale specifica contestazione, gravava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire la prova della regolare notificazione di tale atto, secondo le forme previste dalla legge.
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, si è limitata ad affermare che l'atto sarebbe stato
"regolarmente notificato in data 06/06/2017, come risulta dalla interrogazione al sistema dell'ufficio". Tale affermazione, tuttavia, è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio. L'ente impositore, infatti, non ha depositato in giudizio alcun documento idoneo a comprovare l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, quale la relata di notifica redatta dall'agente notificatore o l'avviso di ricevimento della raccomandata A/R, unici documenti aventi fede privilegiata fino a querela di falso.
La mera "interrogazione al sistema dell'ufficio", citata dall'Agenzia, costituisce un atto interno all'Amministrazione, privo di qualsiasi valore probatorio nei confronti del contribuente, non potendo essa certificare l'effettiva consegna dell'atto al destinatario, né il rispetto delle formalità prescritte a pena di nullità.
La mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento, comporta che tale atto debba considerarsi, ai fini del presente giudizio, tamquam non esset, ovvero giuridicamente inesistente nei confronti del contribuente. Di conseguenza, la cartella di pagamento impugnata diviene il primo ed unico atto con cui la pretesa tributaria è stata portata a conoscenza del Ricorrente_1.
In tale ipotesi, la cartella non può limitarsi a un mero rinvio all'atto presupposto, ma deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a consentire al contribuente di comprendere appieno i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, al fine di poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione. L'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) impone, infatti, un obbligo di motivazione rafforzato per gli atti dell'amministrazione finanziaria.
La cartella di pagamento in esame, invece, si limita ad indicare la causale del debito ed a fare riferimento all'avviso di accertamento n. 03493000583, senza esplicitare l'iter logico-giuridico che ha condotto alla determinazione del tributo. Tale modalità di motivazione "per relationem" è ammissibile solo a condizione che l'atto richiamato sia stato preventivamente portato a conoscenza del destinatario o sia a questi allegato, circostanze non verificatesi nel caso di specie.
Ne deriva la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, vizio che ne determina l'illegittimità radicale.
L'accoglimento del ricorso per il vizio procedurale sopra descritto ha carattere assorbente rispetto a ogni altra censura sollevata dal ricorrente, inclusa quella relativa al merito della debenza della tassa di concessione governativa, il cui esame risulta pertanto superfluo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1,accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del Ricorrente_1, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario,ove richiesto.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4667/2018 depositato il 15/11/2018
proposto da
Ricorrente_1 - P.Iva_
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Barrio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180014261406000 RADIODIFFUSIONI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 19/10/2018 e depositato presso la segreteria di questa Corte in data 15/11/2018, il Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 03420180014261406000, notificata dall'Agente della Riscossione, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 2.885,22 a titolo di tassa sulle concessioni governative per apparecchiature terminali, per il servizio radiomobile per l'anno 2015.
A sostegno del ricorso, il Ricorrente_1 eccepiva, in via preliminare, il difetto di motivazione della cartella e la mancata allegazione dell'atto presupposto. Nel merito, deduceva l'illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta abrogazione della normativa di riferimento (art. 318 D.P.R. 156/1973) ad opera del D.Lgs. 259/2003 ("Codice delle comunicazioni elettroniche"), nonché l'insussistenza della soggettività passiva in capo agli enti locali, assimilabili alle Amministrazioni dello Stato esentate dal tributo. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, sia l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando distinte memorie di controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92, essendo stato il ricorso iscritto a ruolo prima del decorso del termine di 90 giorni per la mediazione. Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi al merito della pretesa, all'omessa notifica degli atti prodromici e al difetto di motivazione della cartella, asserendo che tali questioni fossero di esclusiva competenza dell'ente impositore. Nel merito, difendeva la legittimità del proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, a sua volta, sosteneva la piena legittimità della pretesa tributaria. Affermava che la cartella era stata emessa a seguito dell'avviso di accertamento n. 03493000583, regolarmente notificato al contribuente in data 06/06/2017, come risulterebbe da un'interrogazione al sistema informatico dell'Ufficio. Nel merito, argomentava sulla perdurante vigenza della tassa di concessione governativa, nonostante l'abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. 156/1973, in forza del combinato disposto dell'art. 3 del D.L. 151/1991 e dell'art. 3, comma 2, del D.M. 33/1990, che individua nel contratto di abbonamento telefonico il "documento sostitutivo" della licenza, quale presupposto impositivo. Contestava, infine, la possibilità di estendere ai Comuni l'esenzione prevista per le Amministrazioni statali.
All'udienza del 17.12.2025, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi. La Corte, esaurita la discussione, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall'Agente della
Riscossione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92. La costituzione in giudizio dell'Amministrazione finanziaria con l'esame nel merito della pretesa, unitamente alla circostanza che il procedimento di mediazione non avrebbe comunque potuto sortire esito positivo stante le posizioni inconciliabili delle parti, induce la Corte a ritenere superata la questione, in ossequio ai principi di economia processuale e del giusto processo. Sempre in via preliminare, va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di entrambi gli enti convenuti. Sussiste, infatti, la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, quale titolare del rapporto tributario e della pretesa impositiva e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per i vizi propri della cartella e della procedura di riscossione.
Passando al merito, la Corte ritiene assorbente e fondata l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata.
Il Comune ricorrente ha, sin dal primo atto, contestato di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento n.
03493000583, che costituisce l'atto prodromico e fondante della pretesa iscritta a ruolo. A fronte di tale specifica contestazione, gravava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire la prova della regolare notificazione di tale atto, secondo le forme previste dalla legge.
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, si è limitata ad affermare che l'atto sarebbe stato
"regolarmente notificato in data 06/06/2017, come risulta dalla interrogazione al sistema dell'ufficio". Tale affermazione, tuttavia, è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio. L'ente impositore, infatti, non ha depositato in giudizio alcun documento idoneo a comprovare l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, quale la relata di notifica redatta dall'agente notificatore o l'avviso di ricevimento della raccomandata A/R, unici documenti aventi fede privilegiata fino a querela di falso.
La mera "interrogazione al sistema dell'ufficio", citata dall'Agenzia, costituisce un atto interno all'Amministrazione, privo di qualsiasi valore probatorio nei confronti del contribuente, non potendo essa certificare l'effettiva consegna dell'atto al destinatario, né il rispetto delle formalità prescritte a pena di nullità.
La mancata prova della notifica dell'avviso di accertamento, comporta che tale atto debba considerarsi, ai fini del presente giudizio, tamquam non esset, ovvero giuridicamente inesistente nei confronti del contribuente. Di conseguenza, la cartella di pagamento impugnata diviene il primo ed unico atto con cui la pretesa tributaria è stata portata a conoscenza del Ricorrente_1.
In tale ipotesi, la cartella non può limitarsi a un mero rinvio all'atto presupposto, ma deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a consentire al contribuente di comprendere appieno i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, al fine di poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione. L'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) impone, infatti, un obbligo di motivazione rafforzato per gli atti dell'amministrazione finanziaria.
La cartella di pagamento in esame, invece, si limita ad indicare la causale del debito ed a fare riferimento all'avviso di accertamento n. 03493000583, senza esplicitare l'iter logico-giuridico che ha condotto alla determinazione del tributo. Tale modalità di motivazione "per relationem" è ammissibile solo a condizione che l'atto richiamato sia stato preventivamente portato a conoscenza del destinatario o sia a questi allegato, circostanze non verificatesi nel caso di specie.
Ne deriva la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, vizio che ne determina l'illegittimità radicale.
L'accoglimento del ricorso per il vizio procedurale sopra descritto ha carattere assorbente rispetto a ogni altra censura sollevata dal ricorrente, inclusa quella relativa al merito della debenza della tassa di concessione governativa, il cui esame risulta pertanto superfluo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1,accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del Ricorrente_1, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario,ove richiesto.