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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 25/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 530/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 25/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri è comparso, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Pieropan, in sostituzione dell'avv. Bottega, la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 530/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
Controparte_1
convenuto contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 novembre 2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro presso la cui impresa Controparte_1 individuale ha dedotto d'aver lavorato dal 05.12.2023 al 17.05.2024 con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 3.435,75, dovuta a titolo di retribuzioni non corrisposte per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2024 La parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa dal difensore di parte ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento della domanda. Così ricostruito l'iter processuale, si deve affermare che il ricorso è fondato. Per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le retribuzioni differite, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009]. Nel caso di specie parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio. È infatti provato tanto il rapporto di lavoro a partire dal 05.12.2023 [cfr. doc. 1], quanto la sua cessazione per dimissioni volontarie con decorrenza dal 18.05.2024 [cfr. doc. 2]. In ordine al credito azionato, rispetto ai mesi di marzo ed aprile, esso è documentato dal Modello Emens, da cui risulta un imponibile previdenziale, rispettivamente, di euro 1.354,00 e di euro 903,00. Quanto ai mesi di maggio e giugno 2024, il credito è documentato dalle buste paga di provenienza datoriale, laddove sono indicati gli importi di euro 1.384,95 e di euro 493,80. Considerato l'acconto che parte ricorrente ha dato atto esserle stato versato, pari ad euro 700,00, il credito residuo è di euro 3.435,75, importo coincidente con quello rivendicato nell'atto introduttivo. La parte convenuta, contumace, non ha assolto all'onere della prova d'aver versato quanto dovuto, sicché va condannata al relativo pagamento. Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della redazione dell'atto con l'inserimento di link ipertestuali d'accesso ai documenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 3.435,75oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.339,00, più 15% per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 25/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri è comparso, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Pieropan, in sostituzione dell'avv. Bottega, la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 530/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
Controparte_1
convenuto contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 novembre 2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro presso la cui impresa Controparte_1 individuale ha dedotto d'aver lavorato dal 05.12.2023 al 17.05.2024 con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 3.435,75, dovuta a titolo di retribuzioni non corrisposte per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2024 La parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa dal difensore di parte ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento della domanda. Così ricostruito l'iter processuale, si deve affermare che il ricorso è fondato. Per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le retribuzioni differite, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009]. Nel caso di specie parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio. È infatti provato tanto il rapporto di lavoro a partire dal 05.12.2023 [cfr. doc. 1], quanto la sua cessazione per dimissioni volontarie con decorrenza dal 18.05.2024 [cfr. doc. 2]. In ordine al credito azionato, rispetto ai mesi di marzo ed aprile, esso è documentato dal Modello Emens, da cui risulta un imponibile previdenziale, rispettivamente, di euro 1.354,00 e di euro 903,00. Quanto ai mesi di maggio e giugno 2024, il credito è documentato dalle buste paga di provenienza datoriale, laddove sono indicati gli importi di euro 1.384,95 e di euro 493,80. Considerato l'acconto che parte ricorrente ha dato atto esserle stato versato, pari ad euro 700,00, il credito residuo è di euro 3.435,75, importo coincidente con quello rivendicato nell'atto introduttivo. La parte convenuta, contumace, non ha assolto all'onere della prova d'aver versato quanto dovuto, sicché va condannata al relativo pagamento. Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della redazione dell'atto con l'inserimento di link ipertestuali d'accesso ai documenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 3.435,75oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 1.339,00, più 15% per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri