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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
UR CO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2972/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marcellino - Piazza Municipio N. 3 81030 San Marcellino CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Resistente_1 S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1018 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1018 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5114/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento.
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 1018 del 28.11.2024, notificato in data 11.04.2025, relativo alla Tassa sui rifiuti (TARI) degli anni 2018-2019 di importo pari ad euro 1.204,00 - Ente Impositore: Comune di San Marcellino.
Lamentava la violazione degli artt. 6 e 17 Legge n. 212/2000, D.P.R. n. 602/1973 - nullità della intimazione
- art. 2948 c.c. prescrizione della pretesa tributaria in quanto prima della notifica dell'atto impugnato alcuna comunicazione relativa al mancato pagamento della TARI degli anni 2018-2019 era pervenuta alla ricorrente.
Pertanto, il diritto a riscuotere la somma si sarebbe prescritto rispettivamente in data 01.01.2023 e
01.01.2024.
Si costituiva il Concessionario deducendo che l'avviso di accertamento esecutivo impugnato era stato preceduto dalla notifica dell'atto presupposto, ovvero l'atto n. 1182 del 12.09.2023 (TARI 2018/2019), notificato in data 09/10/2023 e 16/10/2023 e il 7/11/2023 con anche deposito di atti nella casa del Comune
a cura del Messo Notificatore.
Con memorie di replica il ricorrente contestava la regolarità delle notifiche degli atti interruttivi. All'udienza del 18.11.2025 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Ed invero come affermato nelle memorie per l'udienza, la notifica degli atti intermedi è stata eseguita presso un indirizzo, la Indirizzo_1, nel Comune di San Marcellino, laddove la ricorrente da anni risiede in Indirizzo_2
, come risulta dal certificato storico di residenza allegato. La ricorrente dimostrava come la Indirizzo_1 aveva mutato, già da anni, (ovvero dal 22.04.2021) denominazione in Indirizzo_2, circostanza attestata dai registri anagrafici comunali senza che la società notificante verificasse l'attuale indirizzo anagrafico della contribuente, circostanza che ha determinato l'invalidità della notificazione. L'errore nella notificazione da parte del notificatore comportano la nullità della notifica, poiché l'atto non è stato recapitato correttamente al destinatario. Se ciò è vero residua però la regolarità delle notifica dell'avviso di accertamento impugnato avvenuta il 28.11.2024, notificato nei termini per quanto riguarda l'annualità 2019, laddove risulta, invece, prescritta l'annualità 2018. Di qui l'accoglimento parziale del ricorso solo con riferimento all'annualità 2018.
Spese compensante in virtù dell'accoglimento parziale.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva e compensa le spese
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
UR CO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2972/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marcellino - Piazza Municipio N. 3 81030 San Marcellino CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Resistente_1 S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1018 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1018 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5114/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento.
Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento n. 1018 del 28.11.2024, notificato in data 11.04.2025, relativo alla Tassa sui rifiuti (TARI) degli anni 2018-2019 di importo pari ad euro 1.204,00 - Ente Impositore: Comune di San Marcellino.
Lamentava la violazione degli artt. 6 e 17 Legge n. 212/2000, D.P.R. n. 602/1973 - nullità della intimazione
- art. 2948 c.c. prescrizione della pretesa tributaria in quanto prima della notifica dell'atto impugnato alcuna comunicazione relativa al mancato pagamento della TARI degli anni 2018-2019 era pervenuta alla ricorrente.
Pertanto, il diritto a riscuotere la somma si sarebbe prescritto rispettivamente in data 01.01.2023 e
01.01.2024.
Si costituiva il Concessionario deducendo che l'avviso di accertamento esecutivo impugnato era stato preceduto dalla notifica dell'atto presupposto, ovvero l'atto n. 1182 del 12.09.2023 (TARI 2018/2019), notificato in data 09/10/2023 e 16/10/2023 e il 7/11/2023 con anche deposito di atti nella casa del Comune
a cura del Messo Notificatore.
Con memorie di replica il ricorrente contestava la regolarità delle notifiche degli atti interruttivi. All'udienza del 18.11.2025 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Ed invero come affermato nelle memorie per l'udienza, la notifica degli atti intermedi è stata eseguita presso un indirizzo, la Indirizzo_1, nel Comune di San Marcellino, laddove la ricorrente da anni risiede in Indirizzo_2
, come risulta dal certificato storico di residenza allegato. La ricorrente dimostrava come la Indirizzo_1 aveva mutato, già da anni, (ovvero dal 22.04.2021) denominazione in Indirizzo_2, circostanza attestata dai registri anagrafici comunali senza che la società notificante verificasse l'attuale indirizzo anagrafico della contribuente, circostanza che ha determinato l'invalidità della notificazione. L'errore nella notificazione da parte del notificatore comportano la nullità della notifica, poiché l'atto non è stato recapitato correttamente al destinatario. Se ciò è vero residua però la regolarità delle notifica dell'avviso di accertamento impugnato avvenuta il 28.11.2024, notificato nei termini per quanto riguarda l'annualità 2019, laddove risulta, invece, prescritta l'annualità 2018. Di qui l'accoglimento parziale del ricorso solo con riferimento all'annualità 2018.
Spese compensante in virtù dell'accoglimento parziale.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva e compensa le spese