Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/02/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue verbale d'udienza del 20/02/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente, ex art. 281- sexies
c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2478/2020 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di Parte_1 citazione, dall'avv. Giovanni Grattacaso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia
(SA), alla via Roma n. 60/d;
ATTRICE
E
“ , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Andrea Formica, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Milano, alla via Guastalla n. 1;
CONVENUTA
E
, con sede in Battipaglia (SA), alla via Verona n. 2/A, in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco
Anzalone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via Napoli n. 59;
TERZO CHIAMATO
E
“UnipolSai Assicurazioni s.p.a.”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.2.2025 tutte le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale, da intendersi pertanto riportate e trascritte anche in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Salerno, al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in CP_1
occasione del sinistro verificatosi in data 2.5.2019, alle ore 17:30 circa, allorquando era in procinto di entrare presso la sede di una filiale riferibile a tale banca, sita in Battipaglia (SA), alla via Piave n.
2.
Ed invero, l'odierna attrice esponeva che, in tali circostanze, rovinava a terra dopo essere inciampata in una disconnessione della pavimentazione prospiciente l'ingresso della filiale bancaria, che si presentava rialzata e con avvallamenti.
In conseguenza di tale evento dannoso, la sig.ra subiva lesioni fisiche per le quali si rendeva Pt_1 necessario il ricorso alle cure dei sanitari del P.O. di Battipaglia, che le diagnosticavano una “frattura scomposta capitello radiale destro” con successivo ricovero ospedaliero e trattamento chirurgico per la riduzione della frattura.
Rappresentando di aver dovuto successivamente osservare un periodo di inabilità temporanea e cure farmacologiche all'esito del quale le erano residuati postumi invalidanti per I.T.T., I.T.P. e un danno biologico stimato in misura non inferiore al 7-8%, l'odierna attrice rappresentava di aver infruttuosamente richiesto il risarcimento dei danni patiti alla , ritenuta Controparte_1 responsabile dell'evento dannoso ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Tanto premesso, concludeva instando perché fosse accertata e dichiarata la responsabilità ex artt.
2051 e 2043 c.c. della società convenuta nella causazione del sinistro, con conseguente condanna della stessa al risarcimento delle lesioni fisiche e del danno morale da lei patiti, quantificati nella somma di € 26.000,00, ovvero nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese di lite ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 25.5.2020 si costituiva in giudizio l' , escludendo la sussistenza dei presupposti fondanti una propria Controparte_1 responsabilità per i fatti di causa ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art 2043 c.c. Sul punto, contestava le prospettazioni di controparte e la sussistenza di un proprio dovere di custodia dell'area ove si era verificato il sinistro, essendo la stessa di proprietà del sito alla via CP_2
Piave n. 2 di Battipaglia.
Contestando l'avversa domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur, ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
All'udienza dell'8.4.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa del Condominio di via Piave n. 2 di Battipaglia richiesta dall'attrice con nota del 2.4.2021.
Sicché, con comparsa di costituzione e risposta del 17.11.2021, si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV comma Controparte_2
c.p.c.
Nel merito, contestava le prospettazioni di parte attrice e deduceva l'assenza di una propria responsabilità per i fatti di causa ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c.
Contestando l'avversa domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur, instava per la chiamata in causa in garanzia della , quale compagnia assicurativa garante per la propria Parte_2
responsabilità civile, al fine di essere manlevato dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli del giudizio, e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dal , con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta del 2.6.2022, si costituiva in giudizio la , eccependo Controparte_3 preliminarmente la nullità della citazione per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 163, IV comma c.p.c.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda di parte attrice sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur e si riportava alle difese, eccezioni e richieste formulate per conto del proprio assicurato.
Tanto premesso, concludeva instando per il rigetto della domanda attorea e perché fosse dichiarato che il sinistro oggetto di causa si era verificato per esclusiva colpa di . Parte_1
In via subordinata, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della società CP_1
” nella causazione del sinistro quale custode dei luoghi di causa e, in caso di accertata
[...]
responsabilità del proprio assicurato, instava perché fosse dichiarato il concorso di colpa di nella causazione del sinistro, con conseguente diminuzione del risarcimento Parte_1
dovuto in ragione del grado di responsabilità accertato in capo al , vinte Controparte_2
le spese di lite.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale mediante l'escussione dei testi ammessi, con ordinanza dell'1.11.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'odierna udienza, all'esito della quale le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da verbale allegato.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione
Secondo la versione dell'attrice, il sinistro per cui è causa si verificava a causa della disconnessione della pavimentazione prospiciente l'ingresso della filiale dell' sita in Controparte_1
Battipaglia (SA), alla via Piave n. 2, che veniva descritta in citazione come “sconnessa e rialzata, con avvallamenti”, a causa della quale rovinava al suolo riportando le lesioni descritte in citazione.
Sotto tale specifico profilo, quindi, instava per il risarcimento del danno invocando sia il titolo di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., che il paradigma generale della responsabilità aquiliana rappresentato dall'art. 2043 c.c.
Risultano inoltre dedotti gli specifici elementi costitutivi di entrambe le ipotesi di illecito aquiliano nel caso di specie: le conseguenze pregiudizievoli così patite da parte dell'odierna attrice erano imputabili, a dire della stessa, all'omessa custodia e manutenzione della pavimentazione prospiciente l'ingresso della predetta filiale della . Controparte_1
Va quindi rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per la genericità dell'editio actionis, come articolata per conto del e della -in cui Controparte_2 Controparte_3 veniva fusa la , originario ente assicurativo che aveva stipulato la polizza con Parte_2
il convenuto. CP_2
In tal senso, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, dovendosi invero ritenere che la domanda attorea risulti sufficientemente precisa: infatti, la descrizione della causa petendi e del petitum risulta adeguatamente dettagliata, avendo l'odierna attrice specificamente dedotto il titolo della richiesta risarcitoria, di tal guisa da consentire alla società convenuta e ai soggetti terzi chiamati in causa un'adeguata difesa in giudizio (arg., ex plurimis, da
Cass. Civ., Sez., Sez. III, 28.8.2009, n. 18783).
Per altro verso, e a tutto voler concedere, le specifiche difese dedotte, nel merito, da parte del e dell'ente assicurativo chiamati in causa depongono in termini inequivocabili in merito CP_2
al fatto che gli stessi avevano ben inteso la portata delle doglianze formulate dalle altre parti del giudizio.
Tanto premesso, occorre a questo punto soffermarsi in merito all'illecito di cui all'art. 2051 c.c.
In tal senso, fondamentale elemento costitutivo di tale specifica tipologia di illecito civile, risulta l'intrinseca potenzialità offensiva della res: ed invero, pur non essendo necessario che la cosa sia pericolosa (Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2002, n. 10641), occorre accertare che la res sia la causa diretta del danno, nel senso cioè dell'idoneità della stessa a cagionare potenzialmente la lesione pregiudizievole di una situazione giuridica subiettiva. In altre parole, è necessario che la causa diretta del danno sia la res e che la stessa non costituisca soltanto la mera occasione del sinistro, come ad esempio nel caso in cui la cosa venga utilizzata dall'azione dell'uomo per cagionare il danno, trovando in tal caso applicazione il più generale disposto di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 15.2.2000, n. 1682).
Ulteriore elemento costitutivo dell'illecito risulta la sussistenza di un potere di custodia intercorrente tra la cosa ed il soggetto chiamato a rispondere del danno da essa cagionato.
In tal senso, risulta sufficiente la concreta disponibilità del bene da parte del custode, secondo un'effettiva relazione di fatto, cui si accompagni un potere di governo della cosa, di tal guisa da legittimare un concreto dovere di controllo sulla stessa, a prescindere dal fatto che sia stata assunta una specifica obbligazione custodiale stricto sensu intesa da parte del responsabile (Cass. Civ., Sez.
III, 2.12.2021, n. 38089).
Sicché, si è avuto modo di ribadire come il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere obiettivo, essendo sufficiente, per il danneggiato, la dimostrazione di aver subito un danno eziologicamente riconducibile alla res su cui venga esercitato un concreto potere di custodia da parte del soggetto responsabile (Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018, n. 27724).
Sotto tale specifico profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che l'accertamento causale sia improntato al paradigma penalistico degli artt. 40 e 41 c.p.: in tal senso, la riconducibilità eziologica del danno-evento alla condotta oggetto di contestazione presuppone che, alla stregua della legge scientifica di copertura - ovvero di una massima di esperienza, nel caso della causalità “psichica”-,
l'evento concreto sia effettivamente ricollegabile alla condotta, secondo un elevato livello di probabilità logica.
Sicché, non rileva tanto la probabilità statistica di verificazione di quel determinato evento, date quelle specifiche condizioni di fatto, sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura: appare invece decisivo il riscontro dell'esclusione di eventuali fattori alternativi di causazione dello specifico evento concreto oggetto di contestazione.
In tal senso, tanto maggiore risulta la percentuale statistico-probabilistica di verificazione dell'evento sulla scorta dell'applicazione della legge scientifica di copertura, tanto minore risulterà lo sforzo motivazionale atto a dimostrare l'insussistenza di eventuali fattori alternativi che in concreto abbiano potuto incidere sulla verificazione dell'evento. E, inversamente, basse percentuali statistico- probabilistiche di verificazione dell'evento alla stregua dell'applicazione della legge scientifica non escludono la possibilità di ritenere accertato in concreto il nesso causale in parte qua, laddove sia opportunamente dimostrata l'esclusione di fattori concreti alternativi di causazione dell'evento, di tal guisa da far ritenere, in concreto, che l'effettiva verificazione dell'evento sia riconducibile, secondo un adeguato livello di probabilità logica, a quel concreto antecedente causale, quantunque lo stesso, in astratto, non avesse significative probabilità statistiche di cagionare quel determinato tipo di evento.
E non v'è dubbio circa il fatto che se in sede penalistica lo standard probatorio necessario per ritenere accertata la sussistenza del nesso eziologico in parte qua debba ispirarsi al principio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (Cass. Pen., SS.UU., 11.9.2002, n. 30328), diversamente dicasi per quanto concerne il paradigma probatorio proprio del giudizio civile, ispirato al criterio del “più probabile che non”.
Infine, il principio condizionalistico, alla base dell'elaborazione giuridica del nesso eziologico, deve necessariamente contemperarsi, con specifico riguardo ai decorsi causali atipici, con il paradigma della causalità adeguata, dovendosi pertanto escludere la riconducibilità eziologica di eventi del tutto avulsi dal fattore causale, secondo un giudizio di prevedibilità da formularsi ex ante, alla stregua del criterio dell'id quod plerumque accidit.
Tanto premesso, una volta accertata l'esistenza del nesso eziologico intercorrente tra il danno e la cosa in custodia, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che abbia efficacia determinante nella causazione dell'evento dannoso: in tal senso, per imprevedibilità dovrà intendersi l'oggettiva inverosimiglianza dell'evento, laddove invece l'eccezionalità attiene alla straordinarietà, sotto il profilo della verificazione statistica dell'evento, dato quel determinato antecedente causale.
Se tant'è, quindi, una volta accertati i presupposti de quibus, incomberà sul custode la prova contraria dell'inesistenza del nesso causale in parte qua, ovvero la riconducibilità dell'evento concreto ad un fatto concretamente non prevedibile, né evitabile.
Sicché, si è avuto modo di rilevare come nell'operazione di accertamento del nesso causale nell'ipotesi dell'illecito di cui all'art. 2051 c.c., occorra distinguere se il fattore causale concorrente, potenzialmente idoneo ad escludere il nesso causale, sia rappresentato dalla condotta del danneggiato oppure no.
Fermo restando che è rimesso al concreto apprezzamento giudiziale l'accertamento delle risultanze istruttorie sul punto, non v'è dubbio circa il fatto che il fattore concorrente non riconducibile alla condotta del danneggiato debba integrare il carattere di obiettiva imprevedibilità dello stesso, al fine di escludere la configurabilità dell'imputazione causale dell'evento rispetto alla cosa.
Laddove invece venga in rilievo la compresenza della condotta del danneggiato, può venire in giuoco l'applicazione del più generale disposto di cui all'art. 1227, I comma c.c., come richiamato con riferimento alla disciplina dell'illecito aquiliano dall'art. 2056 c.c. In tal senso, quindi, risulta pienamente applicabile anche nell'ipotesi di specie il paradigma generale di cui all'art. 1227, I comma c.c., che sotto il profilo processuale opera quale mera difesa in parte qua
(Cass. Civ., Sez. III, 1.2.2018, n. 2480; SS.UU., 3.6.2013, n. 13902).
E peraltro, fermo restando l'onere della prova liberatoria gravante sul custode, come già detto,
l'accertamento del nesso eziologico deve essere oggetto di valutazione officiosa del giudice, sicché, come si è avuto modo di rilevare, l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'incidenza causale del fatto del terzo ovvero del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito.
Quindi, può rilevare in tal senso il fatto colposo del danneggiato, oggetto di mera allegazione e, in caso di contestazione, di prova da parte del danneggiante.
Sotto tale specifico profilo, la condotta del danneggiato, a seconda della tipologia di incidenza in ordine alla concreta modalità di determinazione dell'evento, può assurgere a concausa idonea ad attenuare il nesso eziologico, ovvero addirittura ad interromperlo, secondo un accertamento che deve essere oggetto di autonoma e specifica valutazione da parte del giudice.
Ed infatti, al più generale dovere di custodia gravante sul danneggiante, deve necessariamente associarsi un onere di cautela in capo al danneggiato, in virtù del principio di autoresponsabilità, e, quindi, del più ampio dovere solidaristico di cui all'art. 2 Cost.
Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga a vera e propria causa esclusiva dell'evento, del quale quindi la res abbia integrato una mera occasione di concretizzazione della stessa, non può che riscontrarsi in parte qua l'interruzione del nesso eziologico, a prescindere dalla prevedibilità della condotta in questione, laddove la stessa sia stata esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Qualora invece l'apporto eziologico sia più sfumato, ma abbia comunque inciso in ordine alla verificazione dell'evento concreto, verrà senz'altro in rilievo l'applicazione dell'art. 1227, I comma c.c.
Infine, appare quindi evidente che, venendo in giuoco un'ipotesi di responsabilità obiettiva, non assurge ad elemento costitutivo dell'illecito la dimostrazione di elementi a sostegno della culpa del custode, che tutt'al più potrebbero rilevare esclusivamente sotto il profilo del rafforzamento della prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI,
17.11.2021, n. 34886). Tanto premesso, occorre rilevare come, in via del tutto assorbente, l'attrice non abbia fornito una prova adeguata in ordine all'effettiva riconducibilità eziologica del sinistro per cui è causa, alla condotta illecita contestata in capo all' , ovvero al convenuto. Controparte_4 CP_2
In line del tutto preliminare, secondo la prospettazione dell'attrice, il sinistro si verificava in data
2.5.2019, alle ore 17:30 circa, mentre “era in procinto di entrare all'interno della filiale della
[...]
ufficio di Battipaglia sito alla via Piave n. 2, ove sono ubicate le postazioni bancomat, Controparte_5
allorquando rovinava a terra dopo essere inciampata in una sconnessione del marmo di calpestio posizionato all'ingresso del predetto ufficio. L'ingresso della in questione presentava CP_6 pavimentazione sconnessa e rialzata, con avvallamenti.”
Nella memoria ex art. 183, n.1 c.p.c., depositata in data 30.6.2022, l'attrice allegava quattro reperti fotografici raffiguranti la pavimentazione prospiciente l'ingresso della filiale della Controparte_1
di via Piave n. 2, evidenziando come da tali immagini emergesse con chiarezza l'esatto punto nel quale era avvenuto il sinistro.
Occorre rilevare che le fotografie in esame raffigurano una vasta porzione di pavimentazione in marmo, a ridosso di una rampa di accesso per disabili, che sembra presentare delle crepe per una lunghezza di alcuni metri.
Occorre dunque soffermarsi in merito alle risultanze dell'istruttoria orale espletata.
Più in particolare, la teste , amica dell'attrice, dichiarava: “sono a conoscenza dei Testimone_1
fatti di causa, perché al momento del sinistro io mi trovavo in coda per accedere ai servizi del bancomat attinente alla filiale sita in Battipaglia, se ben ricordo, alla via Adige. Controparte_5
Davanti a me vi era proprio l'attrice, che ho trovato in fila. “Si trattava del 2.5.2019 se ben ricordo;
infatti, era il giorno del compleanno di mio figlio. Ricordo che era pomeriggio;
si trattava delle cinque e mezza sei. Era una bella giornata. Vi erano buone condizioni di visibilità”.
Con specifico riferimento alla dinamica del sinistro, la teste riferiva: “Ad un certo punto, quando era il turno dell'attrice, la stessa si è avviata verso il bancomat ed è inciampata. In particolare, ricordo che la superficie di calpestio era composta da un pavimento fatto di mattonelle;
non ricordo il colore.
La signora è caduta inciampando su una mattonella traballante. La mattonella era vuota sotto a mio giudizio;
ho visto il punto in cui la signora è inciampata. Non ricordo con quale piede avesse toccato questa mattonella. La mattonella si muoveva al contatto con il piede. La mattonella non mi sembra si distinguesse dal resto del pavimento. Non ricordo se quando la signora ha messo il piede sulla mattonella la stessa si fosse mossa”.
Rispetto alle fotografie depositate in giudizio da parte attrice, la teste dichiarava: “Riconosco le fotografie riportate nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. di parte attrice;
in particolare, rappresentano i luoghi di causa. I bancomat si trovano all'interno. Io mi trovavo insieme con l'attrice ad aspettare nei pressi della porta che si trova alla sinistra del punto corrispondente al portacenere che si vede nella seconda foto, alla sinistra della rampa d'accesso ivi ritratta. Non riesco ad identificare la mattonella di cui ho parlato nelle foto che mi sono mostrate dal giudice. La signora è caduta davanti alla porta della banca;
la porta non si vede nelle fotografie in atti, ma si trova pressappoco alla sinistra di questo posacenere. Non stavo guardando i piedi dell'attrice, ma posso dire che a mio giudizio la stessa è inciampata”.
Occorre quindi evidenziare che la teste non era in grado di riconoscere nelle foto prodotte Tes_1 in atti la res che avrebbe cagionato la caduta dell'attrice, e tanto perché, a suo dire, la caduta si sarebbe verificata davanti alla porta della banca, situata alla sinistra dell'area raffigurata nella fotografia n. 2 di cui alla predetta memoria istruttoria di parte attrice.
Appare dunque evidente che la versione della teste sia inconciliabile con quanto affermato nella memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. della sig.ra , e cioè che le foto prodotte in atti avrebbero Pt_1 raffigurato l'esatto punto in cui si sarebbe verificato il sinistro.
Ed invero, la pavimentazione raffigurata in tutti i reperti fotografici è situata in corrispondenza della rampa di accesso disabili, alla destra del posacenere bianco visibile nelle foto n. 1 e n. 2 preso dalla teste quale punto di riferimento per individuare la posizione della porta di ingresso della banca, situata alla sinistra di tale posacenere.
Inoltre, occorre rilevare che la teste, che pure in un primo momento dichiarava che l'attrice era caduta
“inciampando su una mattonella traballante”, in seguito precisava che al momento del sinistro non stava guardando i piedi della e, quindi, di aver solo potuto presumere che la stessa fosse Pt_1
inciampata.
L'obiettiva genericità delle dichiarazioni rese da tale teste non risultano riscontrate nemmeno sulla scorta della ricostruzione offerta da parte dell'altro teste escusso, marito Testimone_2 dell'attrice.
Questi, invero, riferiva quanto segue: “Ho assistito all'incidente per cui è causa, che si è verificato circa tre o quattro anni fa, anche se non ricordo precisamente il periodo dell'anno e se non ricordo male, l'incidente si è verificato di mattina. L'incidente si è verificato a Battipaglia in via Adige. Più in particolare, io accompagnai mia moglie per fare un prelievo in banca;
si trattava della “Banca
Intesa”.
Quanto alla dinamica della caduta, il teste dichiarava: “Io ero rimasto in auto, che era parcheggiata in uno stallo appositamente presente sul posto. Mia moglie è uscita dall'auto e si è diretta verso
l'ingresso della banca. L'ho vista cadere in quel frangente”
Dichiarava ancora il sig. “Conosco i luoghi di causa, perché sono correntista della Tes_2 medesima filiale, che frequento da trent'anni. In particolare, ricordo che la pavimentazione nei pressi dell'ingresso era di marmo listato di colore grigio-rosa, se non ricordo male. Per giungere alla porta della filiale, bisogna camminare su un gradino;
di poi, vi è un pavimento piano che conduce all'ingresso della banca che dà accesso anche ad un bancomat. Ho notato che mia moglie è inciampata;
è caduta in avanti e sono subito uscito per prestarle soccorso. Mi ha detto che era inciampata in corrispondenza di una disconnessione del pavimento. Io in effetti subito dopo ho visto la disconnessione che corrispondeva al punto in cui la signora è inciampata. Successivamente mi sono occupato di mia moglie. Ricordo che nel punto in cui mia moglie è caduta il pavimento aveva un leggero abbassamento, un dislivello di ampiezza di qualche centimetro. Ricordo che non era visibile. Sul pavimento non vi erano mattonelle”.
Sotto tale specifico profilo, occorre anzitutto evidenziare l'obiettiva genericità delle dichiarazioni rese dal teste con riguardo all'identificazione temporale dei fatti di causa: appare in tal senso singolare che il marito dell'attrice non sia stato in grado di ricordare non solo il giorno preciso ma addirittura il periodo dell'anno in cui si verificava un sinistro che aveva causato alla moglie le lesioni descritte in citazione, dovendosi rilevare anche l'errore in merito alla via dove si verificava l'evento dannoso e all'orario dello stesso, che veniva descritto in citazione come verificatosi intorno alle ore 17:30.
Deve altresì evidenziarsi la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dal sig. e quelle Tes_2
rilasciate dalla sig.ra : infatti, mentre quest'ultima affermava che l'attrice si trovava in Tes_1 fila nei pressi dell'ingresso della banca e che, solo una volta giunto il suo turno, si era incamminata verso le postazioni di prelievo situate nella filiale così cadendo al suolo, il sig. affermava di Tes_2 aver visto cadere la moglie subito dopo essere scesa dall'auto ed essersi diretta verso l'ingresso della banca.
Ancora, se la sig.ra riferiva che la sig.ra era inciampata su una mattonella Tes_1 Pt_1
sconnessa, il sig.ra riferiva che nel punto in cui la moglie era caduta era presente una Tes_2
disconnessione, descritta come un leggero dislivello della pavimentazione, e negava espressamente che sul pavimento vi fossero mattonelle.
Con specifico riferimento alle riproduzioni fotografiche prodotte da parte attrice, il sig. Tes_2 dichiarava ancora di riconoscere “i luoghi di causa nelle foto allegate alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2) c.p.c. di parte attrice. Si vede il gradino, corrispondente alla rampa, di cui ho parlato;
nonché la pavimentazione che ho descritto. La porta di ingresso si trova alla sinistra del punto di osservazione rispetto a chi ha scattato la foto n. 2; a sinistra rispetto al posacenere di colore bianco ivi raffigurato. Non riconosco nelle foto prodotte il punto preciso in cui mia moglie è caduta. Quando faccio riferimento al dislivello, intendo riferirmi a quelle disconnessioni e crepe che si vedono nelle foto nn. 3) e 4) della medesima memoria istruttoria. In particolare, rispetto alla foto quattro, il punto di ingresso è pressappoco corrispondente al punto in cui è stata scattata la foto. Preciso che quelle crepe proseguono lungo tutto il pavimento sino ad arrivare all'ingresso. Preciso che in corrispondenza della foto n. 4 non si vedono crepe, se non con riguardo al punto che viene raffigurato nella foto n. 3). Preciso però che analoghe disconnessioni si vedono anche nei pressi dell'ingresso della filiale che non è rappresentato nelle fotografie in atti.”
Anche a voler prescindere dal fatto che il teste in un primo momento dichiarava di non riconoscere nelle foto che gli venivano mostrate il punto preciso in cui la moglie era caduta, per poi sostenere che il dislivello da lui indicato quale causa dell'evento dannoso era quello raffigurato nelle foto n. 3 e n.
4, deve rilevarsi quanto segue. Infatti, il teste, dopo aver dichiarato che le crepe visibili nelle foto n.
3 e 4 proseguivano per tutto il pavimento sino ad arrivare all'ingresso della banca, precisava che in corrispondenza del punto in cui veniva scattata la foto n. 4, punto da lui indicato come prossimo all'ingresso della banca, non si vedevano crepe, per poi asserire nuovamente e in maniera confusa che: “analoghe disconnessioni si vedono anche nei pressi dell'ingresso della filiale che non è rappresentato nelle fotografie in atti”.
Occorre inoltre rilevare un ulteriore elemento a conferma dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste: il sig. infatti, dichiarava che al momento della caduta della moglie si trovava a Tes_2
circa quattro o cinque metri dal punto in cui si verificava il sinistro, pressappoco in corrispondenza della Fiat Panda raffigurata nella foto n. 4, e riferiva di aver visto la caduta direttamente e senza ostacoli visivi.
Anche in questo caso, quanto riferito dal appare incompatibile con la ricostruzione della Tes_2
dinamica del sinistro prospettata dalla teste , la quale affermava di trovarsi in fila alle Tes_1
spalle della sig.ra al momento in cui la stessa rovinava al suolo. Pt_1
Orbene, osservando la fotografia numero 4, appare di tutta evidenza che se il teste avesse Tes_2
assistito al sinistro dalla posizione in cui appare raffigurata la Fiat Panda, e se lo stesso si fosse verificato secondo le modalità descritte dalla sig.ra , il marito della danneggiata avrebbe Tes_1
dovuto trovarsi ad una distanza dal punto della caduta superiore ai quattro o cinque metri da lui descritti e avrebbe dovuto avere la visuale parzialmente ostruita dall'altra teste che si trovava alle spalle dell'attrice in attesa di entrare nella filiale della banca.
La genericità dei riscontri offerti, in uno all'obiettiva contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi, depongono in termini univoci e concordanti in ordine all'obiettiva inattendibilità delle risultanze della prova orale.
Né risulta in alcun modo meglio descritta la specifica res a causa della quale l'odierna attrice era inciampata;
risulta infine non sufficientemente provata l'effettiva riconducibilità eziologica del sinistro per cui è causa alla dinamica descritta da parte dell'odierna attrice. Tra l'altro tale incongruenza assume rilievo ancora più significativo tenuto conto del fatto che, per quanto contraddittorie, le deposizioni risultano dettagliate con riferimento alla descrizione dello stato dei luoghi e, più in generale, alle circostanze in cui si sarebbe verificato il sinistro.
Ne consegue pertanto che, in assenza di ulteriori significativi elementi di prova in merito al fatto oggetto di contestazione in questa sede, la domanda così formulata è infondata e va rigettata.
Tanto, in via del tutto assorbente rispetto alla questione attinente al riscontro della titolarità passiva del rapporto giuridico per cui è causa, tenuto conto della contestazione così specificamente sollevata da parte dell' . Va pertanto dichiarato l'assorbimento della domanda di manleva Controparte_4
formulata da parte del chiamato in causa, risultando tale domanda subordinata CP_2 all'accoglimento della richiesta risarcitoria nei confronti del (arg., ex plurimis, da Cass. CP_2
Civ., Sez. I, 14.9.2023, n. 26507).
Al rigetto della domanda attorea consegue la condanna dell'attrice al pagamento delle spese giudiziali in favore delle altre parti del giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., di valore corrispondente a quello di causa (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), tenuto conto del concreto tenore dell'oggetto del contendere e delle prospettazioni difensive delle parti, e tanto anche con riferimento alla posizione del condominio ” Controparte_2
e della , terza chiamata in causa. Va inoltre disposta, con riferimento alla Controparte_3 posizione del convenuto, la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Francesco CP_2
Anzalone; analogamente a dirsi con riguardo alla “Unipolsai Assicurazioni s.p.a.”, dovendosi disporre la distrazione in favore dell'avv. Beniamino Spirito e dell'avv. Raffaele Malinconico.
Invero, come sostenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, nel caso di chiamata in causa del terzo, le spese sostenute da quest'ultimo, che non sia rimasto soccombente, non possono gravare sul chiamante qualora questi non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato né nei confronti della controparte. In tal senso, l'attore soccombente è tenuto alla refusione delle spese di lite nei confronti del terzo chiamato, ove la chiamata si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore e risultata infondata o comunque provocata e giustificata dalla pretesa attorea (Cass. Civ.,
Sez. III, 10.6.2005, n. 12301) e ciò anche se nei confronti del chiamato non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito (Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2014, n. 2223), ovvero qualora manchi un diretto rapporto sostanziale e processuale tra il soccombente e le altre parti del giudizio, dovendo le spese essere poste a carico della parte che ha dato causa alla lite, azionando una pretesa riconosciuta poi infondata (Cass. Civ., Sez. III, 9.4.2001, n. 5262).
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, occorre senz'altro contemperare, ai fini della regolazione delle spese di lite, il più generale principio di soccombenza, con quello di causazione, nella logica di una valutazione sistematica e complessiva dei plurimi rapporti processuali innestati nel simultaneus processus. Sotto tale specifico profilo, pertanto,
e al fine di evitare un'interpretazione atomistica dei singoli rapporti processuali che refluirebbe in un'ingiustificata compressione del diritto di difesa della parte convenuta nel giudizio, soltanto nell'ipotesi in cui la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti palesemente infondata e arbitraria, e cioè radicalmente eccentrica rispetto a quel che è stato causato dall'attore del rapporto principale, le spese processuali attinenti a tali ulteriori rapporti possono addebitarsi in capo alla parte chiamante in causa (Cass. Civ., Sez. III, 6.12.2019, n. 31889).
Nel caso di specie, non v'è dubbio che la chiamata in causa del condominio ” non Controparte_2 possa ritenersi arbitraria: tenuto conto dell'obiettiva conformazione dello stato dei luoghi, nonché della sostanziale non contestazione della titolarità passiva da parte di tale ente di gestione, la chiamata in causa di tale ente deve ritenersi senz'altro direttamente riconducibile all'originaria domanda risarcitoria formulata dall'attrice, e non già ad una condotta abnorme tenuta da parte dell'
[...]
. CP_4
Analogamente a dirsi con riguardo alla chiamata in causa dell' da parte del Controparte_3
: sotto tale profilo, infatti, l'evocazione in giudizio dell'ente Controparte_2
assicurativo deve ritenersi del tutto ragionevole, tenuto conto della richiesta di manleva del condominio a propria volta chiamato in causa a seguito dell'integrazione del contraddittorio richiesta dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte all'interno del presente giudizio, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'attrice;
2) dichiara assorbita la domanda di manleva formulata da parte del condominio CP_2
”;
[...]
3) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell' Parte_1 [...]
, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese CP_1
generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del condominio Parte_1
”, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso Controparte_2
spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Francesco Anzalone;
5) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della “Unipolsai Parte_1
Assicurazioni s.p.a.”, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Beniamino Spirito e dell'avv. Raffaele Malinconico.
Così deciso in Salerno, il 20.2.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato