CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/10/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n° 115/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 7 ottobre 2025, sostituito ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 115/24 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
e residente in [...]
Mare int. 9, elettivamente domiciliata in Messina, Via Carlo Botta 5 presso lo studio dell'avv. Alessandro Barbaro (c.f. , pec C.F._2 [...]
e fax 1782218277, che la rappresenta e difende -Appellante Email_1
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), rappre-
[...] P.IVA_1 sentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, (c.f. ads
), presso il cui ufficio in Messina, Via dei Mille is. 221, é ope legis P.IVA_2 domiciliato – fax 090674168) -Appellato Email_2
E nei confronti di in persona del Presidente, c.f. Controparte_2
, con sede in Roma Via Ciro il Grande, rappresentato e difeso P.IVA_3 dall'avv. Oliviero Atzeni, c.f. , pec avv.oliviero. C.F._3 [...]
fax 090/5724777, elettivamente domiciliato presso l'ufficio Email_3 dell'Avvocatura Inps in Messina, Via Armeria 1 –Appellato
OGGETTO: abuso contratti a termine- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 211 depositata in data 5 febbraio 2024
CONCLUSIONI
Gambale: nel merito, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: a) dichiarare che, in ordine all'ingiustificata reiterazione da parte del a Controparte_3 tempo determinato, la appellante ha diritto ad un equo risarcimento del danno, rap- portato al lungo periodo di precariato ed al reiterato illegittimo comportamento del n° 115/24 R.G.L.
datore di lavoro e per l'effetto condannare il al pagamento di una inden- CP_1 nità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ul- tima retribuzione globale di fatto o in quell'altra misura che sarà ritenuta equa;
b) dichiarare che la appellante ha il diritto ad ottenere il riconoscimento alla progres- sione professionale retributiva (scatti di anzianità) a far data alla sottoscrizione del primo contratto ed al conseguente pagamento di tutte le differenze stipendiali ma- turate in ragione dell'anzianità di servizio, oltre che di tutti gli accessori di legge, compreso il versamento degli oneri contributivi e, per l'effetto, tenuto conto del relativo termine prescrizionale quinquennale, condannare il resistente al CP_1 pagamento in favore della prof.ssa di tutte le somme derivanti dagli ade- Pt_1 guamenti stipendiali successivi al quinquennio prescritto, come se quelli precedenti fossero stati corrisposti e dunque, considerata la ricostruzione di carriera della ap- pellante, a far data dal primo contratto, condannare il al pagamento di CP_1 tutti gli emolumenti ed accessori e gli oneri contributivi successivi al 29.03.2010.
c) vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi da distrarsi in favore del difensore.
: rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria CP_1 di spese e competenze.
condannare, in accoglimento del ricorso presentato da CP_2 Parte_2 CP_ le società resistenti al versamento, in favore dell' dei contributi omessi unita- CP_ mente alle sanzioni di legge entro i limiti della prescrizione e a pagare all' spese, competenze ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina depositato il 7 luglio 2015, Pt_1
docente di matematica in istituti di istruzione secondaria di secondo grado
[...] alle dipendenze del , lamentava di avere lavorato fin dal Controparte_1
1997 con contratti a termine e di essere stata assunta in ruolo soltanto a decorrere dall'1 settembre 2006. Deduceva l'abuso del tempo determinato per violazione dell'art 36 D. Lgs. 165/2001 (già art, 36 D. Lgs. 29/1993) e del T.U. 368/2001, attuativo della direttiva 1999/70/CE, e segnalando di avere prestato servizio inin- terrottamente, dal 1997 al 2006, e dunque per ben oltre tre anni, per colmare vuoti organici stabili e non per coprire esigenze temporanee su organico di fatto. Lamen- tava che in conseguenza dell'abuso ella non aveva percepito gli stipendi nei periodi intermedi fra i singoli contratti e non aveva goduto degli scatti di anzianità, oltre che della tredicesima e delle indennità sostitutive di ferie e permessi, con conse- guente decurtazione della retribuzione rispetto ai colleghi assunti a tempo indeter- minato.
Chiedeva pertanto dichiararsi nulla l'apposizione dei termini ai contratti stipulati fino al 2006 e la condanna del al risarcimento del danno in misura pari CP_1 n° 115/24 R.G.L.
alle differenze stipendiali e contributive che avrebbe maturato se il rapporto fosse stato stabile ab initio, comprese quelle dipendenti dagli scatti di anzianità, oltre all'ulteriore risarcimento in misura non inferiore a venticinque mensilità della re- tribuzione globale di fatto.
Resistendo il , anche nelle sue articolazioni regionale e provinciale, con CP_1 ordinanza del 10 marzo 2021 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei CP_ confronti dell' che si costituiva con comparsa dell'1 giugno 2021.
Con sentenza n° 211 depositata in data 5 febbraio 2024 il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso compensando le spese. ha proposto appello con ricorso depositato in data 14 marzo Parte_1 CP_ 2024. Nella resistenza del e costituitosi l' che depositava documenti, CP_1 assegnato alla termine per esaminarli, depositate note di trattazione scritta Pt_1 entro il 7 ottobre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il tribunale ha premesso che, dopo l'intervento della legge 124/1999, le sup- plenze dei docenti sono classificabili in tre categorie, e cioè quelle su organico di diritto (fino al 31 agosto), quelle su organico di fatto (fino al 30 giugno) e quelle temporanee, con durata commisurata a quella dell'esigenza da coprire.
Ha dunque ritenuto che tale sistema, in quanto lex specialis, prevalga su quello generale del T.U. 368/2001 e, ripercorso il complesso iter delle pronunce interve- nute negli anni '10 da parte sia della Corte costituzionale che della CGUE, ha ri- chiamato l'orientamento consolidato che la Corte di Cassazione, tirando le somme dell'evoluzione giurisprudenziale, ha trasfuso nelle sentenze da 22552 a 22557 del
2016, ove si riconosce tale specialità concludendo che il risarcimento per l'abuso è dato essenzialmente proprio dall'immissione in ruolo che, nel caso in esame, era avvenuta da lungo tempo. Il tribunale ha anche rilevato che la stabilizzazione costi- tuisce misura satisfattiva anche quando dipenda da meccanismi normativi diversi dal piano straordinario di copertura previsto dalla legge 107/2015.
Il primo Giudice ha dato atto che residua la possibilità di risarcimento del danno occorso al personale per abusive reiterazioni realizzatesi dopo il 10 luglio 2001, ma che si deve trattare di danni ulteriori rispetto a quelli compensati dall'immissione in ruolo, e che essi vanno allegati e provati specificamente dal docente, constatando che la non aveva adempiuto tale onere. Pt_1
Riguardo poi alle differenze retributive e contributive, il tribunale ha rilevato la prescrizione dato che il primo atto interruttivo andava individuato nella lettera di messa in mora del 29 marzo 2015, l'illecito era cessato nel 2006 e a tale materia andava applicato l'art. 2948 c.c. e dunque il termine breve quinquennale. n° 115/24 R.G.L.
2- La appellante introduce il primo motivo di appello a pag. 19 delle 27 comples- sive di cui è composto il gravame.
Sostiene che il tribunale ha errato nel ritenere non allegati né provati i danni ulte- riori, perché nel ricorso art. 414 c.p.c. si affermava che dalla reiterazione dei con- tratti a tempo determinato fosse derivato "un danno, determinato dalla disparità di trattamento subito dalla stessa, assunta con contratto a tempo determinato, rispetto agli insegnanti assunti di ruolo a tempo indeterminato relativamente al mancato ri- conoscimento, tra l'altro, degli scatti di anzianità ed al conseguente aumento di sti- pendio;
al mancato riconoscimento degli stipendi per i periodi di non vigenza dei contratti;
mancato riconoscimento delle quote di tredicesima mensilità, delle ferie non godute e non pagate ed infine per il mancato versamento delle differenze con- tributive".
In ogni caso invoca il risarcimento con esonero da prova (c.d. danno comunitario) nella misura prevista dall'art. 32 comma 5 legge 183/2010, sostenendo vi vada ap- plicato il termine di prescrizione decennale.
Il ribadisce tuttavia in questa sede che la ha ottenuto la stipula CP_1 Pt_1 del contratto a tempo indeterminato e non ha allegato alcun danno ulteriore rispetto a quelli presunti.
Con il secondo motivo la lamenta che il tribunale avrebbe dovuto pro- Pt_1 nunciarsi sugli scatti di anzianità, a lei non riconosciuti in evidente disparità di trat- tamento con quanto spettato ai suoi colleghi di ruolo. La appellante ammette tutta- via contraddittoriamente che una pronuncia esiste, perché il tribunale ha dichiarato la prescrizione del diritto.
Più perspicuamente, la appellante spiega, richiamando Cass. sez. VI-L ord.
27021/2021, che l'anzianità è in sé un mero fatto giuridico e pertanto non è soggetto a prescrizione, che può riguardare soltanto le conseguenze patrimoniali. Sostiene pertanto che, ove il docente agisca fondatamente per ottenere determinate conse- guenze dell'anzianità di servizio, la loro liquidazione andrà effettuata tenendo conto anche dell'anzianità maturata prima del termine di prescrizione. Il datore di lavoro, prosegue, "può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti rela- tivi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fatti- specie costitutiva di crediti ancora non prescritti".
Il ribatte che, in seguito alla stabilizzazione, alla è stata rico- CP_1 Pt_1 struita la carriera proprio al fine di integrare l'anzianità di servizio con il periodo pre ruolo. Deposita il provvedimento come all. 2 alla memoria di costituzione in appello.
3- Il primo motivo di appello risente innanzitutto di un errore di impostazione, perché la appellante non tiene conto del fatto che il danno comunitario è proprio n° 115/24 R.G.L.
quello che viene riconosciuto come generico ristoro in caso di mancata stabilizza- zione, e che il relativo diritto cessa se interviene l'assunzione a tempo indetermi- nato. In ogni caso, dall'esame della documentazione del fascicolo di parte di primo grado (peraltro riscontrata anche nello stato matricolare prodotto dal ) ri- CP_1 sulta che la non ha mai svolto supplenze su posti vacanti di diritto. Tutti Pt_1 gli incarichi avevano durata fino al termine delle attività scolastiche tranne quello dell'anno 2000-01 (fino alla nomina dell'avente diritto e quindi, in ogni caso, sempre non oltre il 30 giugno). Si trattava dunque di carenze nell'organico di fatto.
Le supplenze su organico di fatto rispondono ad esigenze scaturenti dalla com- plessità e flessibilità dell'organico e dell'organizzazione del lavoro, per le ragioni più disparate (es. accorpamento di classi di concorso, rimodulazione di piani di stu- dio e orari, revisione dei criteri di formazione delle classi e degli organici). Come statuito proprio nella sentenza citata dalla appellante, ai sensi CP_4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE tali esigenze possono obiet- tivamente giustificare il ricorso ad una successione di contratti a tempo determinato onde evitare che lo Stato immetta in ruolo un numero di docenti superiore a quello necessario, dato che l'accesso ai posti permanenti è riservato al personale vincitore dei concorsi. In tal caso non v'è, dunque, spazio per il profilarsi dell'abuso, a meno che il lavoratore non provi che, nella concreta attribuzione delle supplenze su va- canze di fatto, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico. La nulla di ciò ha dedotto, ma addirittura ha pro- Pt_1 vato l'esatto contrario, né emerge che ella sia stata mai assegnata per oltre tre anni alla stessa cattedra e presso lo stesso istituto.
4- Riguardo al secondo motivo, è innanzitutto corretto il principio da cui parte la appellante in tema di prescrizione. Il tribunale non poteva dichiarare sic et simpli- citer estinto il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, ma soltanto gli effetti nel periodo anteriore al quinquennio dal primo atto di costituzione in mora, pacificamente risalente al 29 marzo 2015.
Si deve pertanto entrare nel merito, partendo dal principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro all. dir. 1999/70/CE, che rende illegittima qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificabile, comprese quelle incidenti sulla retribuzione in base al calcolo dell'anzianità.
La remunerazione dell'anzianità, a partire dal CCNL 1994/1997, si basa su una progressione per classi la cui applicazione è tuttavia interdetta ai dipendenti a tempo determinato, assunti sempre col trattamento proprio della classe iniziale. Tale sistema non è coerente con la disciplina comunitaria e il personale assunto con contratto a termine ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio mediante la stessa progressione prevista per i dipendenti a tempo indeterminato (cfr. in particolare Cass. sez. lav. 22558/2016). n° 115/24 R.G.L.
L'amministrazione, sulla base dello stato matricolare prodotto in atti1 dimostra tuttavia che, a decorrere dall'1 settembre 2007, alla è stata riconosciuta Pt_1 anzianità giuridica ed economica di anni 8 e mesi quattro e, dall'1 maggio 2008, di anni 9. Considerati i periodi non lavorati (da giugno ad agosto di ogni anno, e ad- dirittura assai di più nell'anno scolastico 2000-01 in cui la copertura da parte dell'a- vente diritto avvenne a marzo) la ricostruzione appare ictu oculi corretta.
La appellante contesta l'ammissibilità del documento ora descritto in quanto pre- cedente all'introduzione del giudizio e tardivamente prodotto solo in secondo grado,
e ancora perché l'amministrazione si è costituita soltanto il 29 novembre 2024 e dunque tardivamente rispetto alla prima udienza (sostituita ex art. 127ter) del 3 di- cembre.
Il fatto dell'adempimento non è tuttavia oggetto di eccezione in senso proprio, costituendo mera difesa (fra le tante Cass. sez. II 17598/2017) e la documentazione, pur tardivamente prodotta dall'amministrazione, va acquisita in quanto assoluta- mente indispensabile alla decisione nell'ambito delle questioni legittimamente in- trodotte nel contraddittorio.
4.1- La appellante, dopo avere ottenuto un termine per l'esame di detti documenti, con le note depositate il 12 maggio 2025 ha sostenuto che, al momento dell'immis- sione in ruolo, le sarebbe spettata una retribuzione commisurata ad un'anzianità di servizio di otto anni, e pertanto di 21.205,31 euro in luogo dei 19.170,94 erogati, corrispondenti ad anzianità zero. Evidenzia che il decreto di ricostruzione della car- riera risale al 19 maggio 2010, ampiamente in ritardo rispetto all'immissione in ruolo. Le eventuali differenze retributive maturate prima del 2010 non possono tut- tavia essere reclamate perché coperte da prescrizione quinquennale.
La evidenzia poi che la produzione del Ministero ricostruisce la sua car- Pt_1 riera solo fino all'1 maggio 2008 e lamenta che, dopo tale data, non le sarebbe stato riconosciuto alcun ulteriore adeguamento, tant'è che, con pec del 21 febbraio 2025, presumibilmente a causa del contenzioso in atto, l presso il quale ella CP_5 presta servizio ha chiesto al ministero l'aggiornamento della di lei progressione in carriera a decorrere dal 2008.
Dall'esame della documentazione allegata al messaggio PEC, e in particolare dal decreto del dirigente scolastico dell' del 20 febbraio 2025 risulta tutta- CP_5 via che, dopo il 2010, alla vengono riconosciuti tutti i successivi incre- Pt_1 menti stipendiali, e che ella al 2015 entra in seconda fascia RPD (Retribuzione Pro- fessionale Docente), in concomitanza con il compimento del 15° anno di anzianità,
e nel 2019 raggiunge la successiva fascia stipendiale dovuta per il compimento del
21° anno, mentre è pacifico che ella non abbia ancora maturato l'ulteriore RPD che scatta dopo 27 anni di servizio. n° 115/24 R.G.L.
si limita a negare genericamente (pagg.
4 -5 note 12 maggio 2025) Parte_3 che la produzione dimostri che la controparte "abbia tenuto conto e… rispettato il principio di non discriminazione" perché non avrebbe confrontato la sua posizione con quella di soggetto assunto ab initio a tempo indeterminato, ammettendo peraltro
(pag. 5) che con il decreto di ricostruzione l'aggiornamento è avvenuto, e senza specificamente contestare che le progressioni stipendiali, peraltro ictu oculi con- formi a CCNL, avrebbero dovuto condurre a esiti diversi.
Ne discende che, allo stato, la materia del contendere è cessata quanto al periodo posteriore al 2010. Va tuttavia evidenziato che il decreto di inquadramento, che risale al 20 febbraio 2025, recita all'art. 1 "all'interessata viene riconosciuta la se- guente progressione…", con verbo al presente, il che fa inferire che si tratti di in- tervento in sanatoria eseguito in corso di causa. Ne discende che il è sotto CP_1 questo aspetto virtualmente soccombente.
5- In conclusione, la domanda è in parte infondata per prescrizione, relativamente ai crediti maturati fino a marzo 2010, ed in parte oggetto di cessazione della materia del contendere.
La soccombenza è dunque reciproca, effettiva quella della fino al 2010, Pt_1 virtuale quella del per il periodo successivo. La compensazione delle CP_1 spese va dunque confermata anche per questo grado, da estendere ovviamente an- CP_ che alla posizione dell'
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 14 marzo 2024 da Pt_1
contro il Ministero dell'istruzione, ufficio scolastico regionale per la Sici-
[...] lia e provinciale di Messina, e nei confronti l' Controparte_2
avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 211 depo-
[...] sitata in data 5 febbraio 2024, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta le domande della appellante limitatamente ai crediti maturati fino al 29 marzo 2010 e dichiara cessata la materia del contendere nel resto, compensando le spese anche di questo grado.
Messina 8 ottobre 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 pagg. 18-19 all. 2 alla memoria di costituzione in appello
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 7 ottobre 2025, sostituito ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 115/24 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
e residente in [...]
Mare int. 9, elettivamente domiciliata in Messina, Via Carlo Botta 5 presso lo studio dell'avv. Alessandro Barbaro (c.f. , pec C.F._2 [...]
e fax 1782218277, che la rappresenta e difende -Appellante Email_1
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), rappre-
[...] P.IVA_1 sentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, (c.f. ads
), presso il cui ufficio in Messina, Via dei Mille is. 221, é ope legis P.IVA_2 domiciliato – fax 090674168) -Appellato Email_2
E nei confronti di in persona del Presidente, c.f. Controparte_2
, con sede in Roma Via Ciro il Grande, rappresentato e difeso P.IVA_3 dall'avv. Oliviero Atzeni, c.f. , pec avv.oliviero. C.F._3 [...]
fax 090/5724777, elettivamente domiciliato presso l'ufficio Email_3 dell'Avvocatura Inps in Messina, Via Armeria 1 –Appellato
OGGETTO: abuso contratti a termine- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 211 depositata in data 5 febbraio 2024
CONCLUSIONI
Gambale: nel merito, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: a) dichiarare che, in ordine all'ingiustificata reiterazione da parte del a Controparte_3 tempo determinato, la appellante ha diritto ad un equo risarcimento del danno, rap- portato al lungo periodo di precariato ed al reiterato illegittimo comportamento del n° 115/24 R.G.L.
datore di lavoro e per l'effetto condannare il al pagamento di una inden- CP_1 nità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ul- tima retribuzione globale di fatto o in quell'altra misura che sarà ritenuta equa;
b) dichiarare che la appellante ha il diritto ad ottenere il riconoscimento alla progres- sione professionale retributiva (scatti di anzianità) a far data alla sottoscrizione del primo contratto ed al conseguente pagamento di tutte le differenze stipendiali ma- turate in ragione dell'anzianità di servizio, oltre che di tutti gli accessori di legge, compreso il versamento degli oneri contributivi e, per l'effetto, tenuto conto del relativo termine prescrizionale quinquennale, condannare il resistente al CP_1 pagamento in favore della prof.ssa di tutte le somme derivanti dagli ade- Pt_1 guamenti stipendiali successivi al quinquennio prescritto, come se quelli precedenti fossero stati corrisposti e dunque, considerata la ricostruzione di carriera della ap- pellante, a far data dal primo contratto, condannare il al pagamento di CP_1 tutti gli emolumenti ed accessori e gli oneri contributivi successivi al 29.03.2010.
c) vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi da distrarsi in favore del difensore.
: rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Con vittoria CP_1 di spese e competenze.
condannare, in accoglimento del ricorso presentato da CP_2 Parte_2 CP_ le società resistenti al versamento, in favore dell' dei contributi omessi unita- CP_ mente alle sanzioni di legge entro i limiti della prescrizione e a pagare all' spese, competenze ed onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina depositato il 7 luglio 2015, Pt_1
docente di matematica in istituti di istruzione secondaria di secondo grado
[...] alle dipendenze del , lamentava di avere lavorato fin dal Controparte_1
1997 con contratti a termine e di essere stata assunta in ruolo soltanto a decorrere dall'1 settembre 2006. Deduceva l'abuso del tempo determinato per violazione dell'art 36 D. Lgs. 165/2001 (già art, 36 D. Lgs. 29/1993) e del T.U. 368/2001, attuativo della direttiva 1999/70/CE, e segnalando di avere prestato servizio inin- terrottamente, dal 1997 al 2006, e dunque per ben oltre tre anni, per colmare vuoti organici stabili e non per coprire esigenze temporanee su organico di fatto. Lamen- tava che in conseguenza dell'abuso ella non aveva percepito gli stipendi nei periodi intermedi fra i singoli contratti e non aveva goduto degli scatti di anzianità, oltre che della tredicesima e delle indennità sostitutive di ferie e permessi, con conse- guente decurtazione della retribuzione rispetto ai colleghi assunti a tempo indeter- minato.
Chiedeva pertanto dichiararsi nulla l'apposizione dei termini ai contratti stipulati fino al 2006 e la condanna del al risarcimento del danno in misura pari CP_1 n° 115/24 R.G.L.
alle differenze stipendiali e contributive che avrebbe maturato se il rapporto fosse stato stabile ab initio, comprese quelle dipendenti dagli scatti di anzianità, oltre all'ulteriore risarcimento in misura non inferiore a venticinque mensilità della re- tribuzione globale di fatto.
Resistendo il , anche nelle sue articolazioni regionale e provinciale, con CP_1 ordinanza del 10 marzo 2021 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei CP_ confronti dell' che si costituiva con comparsa dell'1 giugno 2021.
Con sentenza n° 211 depositata in data 5 febbraio 2024 il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso compensando le spese. ha proposto appello con ricorso depositato in data 14 marzo Parte_1 CP_ 2024. Nella resistenza del e costituitosi l' che depositava documenti, CP_1 assegnato alla termine per esaminarli, depositate note di trattazione scritta Pt_1 entro il 7 ottobre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il tribunale ha premesso che, dopo l'intervento della legge 124/1999, le sup- plenze dei docenti sono classificabili in tre categorie, e cioè quelle su organico di diritto (fino al 31 agosto), quelle su organico di fatto (fino al 30 giugno) e quelle temporanee, con durata commisurata a quella dell'esigenza da coprire.
Ha dunque ritenuto che tale sistema, in quanto lex specialis, prevalga su quello generale del T.U. 368/2001 e, ripercorso il complesso iter delle pronunce interve- nute negli anni '10 da parte sia della Corte costituzionale che della CGUE, ha ri- chiamato l'orientamento consolidato che la Corte di Cassazione, tirando le somme dell'evoluzione giurisprudenziale, ha trasfuso nelle sentenze da 22552 a 22557 del
2016, ove si riconosce tale specialità concludendo che il risarcimento per l'abuso è dato essenzialmente proprio dall'immissione in ruolo che, nel caso in esame, era avvenuta da lungo tempo. Il tribunale ha anche rilevato che la stabilizzazione costi- tuisce misura satisfattiva anche quando dipenda da meccanismi normativi diversi dal piano straordinario di copertura previsto dalla legge 107/2015.
Il primo Giudice ha dato atto che residua la possibilità di risarcimento del danno occorso al personale per abusive reiterazioni realizzatesi dopo il 10 luglio 2001, ma che si deve trattare di danni ulteriori rispetto a quelli compensati dall'immissione in ruolo, e che essi vanno allegati e provati specificamente dal docente, constatando che la non aveva adempiuto tale onere. Pt_1
Riguardo poi alle differenze retributive e contributive, il tribunale ha rilevato la prescrizione dato che il primo atto interruttivo andava individuato nella lettera di messa in mora del 29 marzo 2015, l'illecito era cessato nel 2006 e a tale materia andava applicato l'art. 2948 c.c. e dunque il termine breve quinquennale. n° 115/24 R.G.L.
2- La appellante introduce il primo motivo di appello a pag. 19 delle 27 comples- sive di cui è composto il gravame.
Sostiene che il tribunale ha errato nel ritenere non allegati né provati i danni ulte- riori, perché nel ricorso art. 414 c.p.c. si affermava che dalla reiterazione dei con- tratti a tempo determinato fosse derivato "un danno, determinato dalla disparità di trattamento subito dalla stessa, assunta con contratto a tempo determinato, rispetto agli insegnanti assunti di ruolo a tempo indeterminato relativamente al mancato ri- conoscimento, tra l'altro, degli scatti di anzianità ed al conseguente aumento di sti- pendio;
al mancato riconoscimento degli stipendi per i periodi di non vigenza dei contratti;
mancato riconoscimento delle quote di tredicesima mensilità, delle ferie non godute e non pagate ed infine per il mancato versamento delle differenze con- tributive".
In ogni caso invoca il risarcimento con esonero da prova (c.d. danno comunitario) nella misura prevista dall'art. 32 comma 5 legge 183/2010, sostenendo vi vada ap- plicato il termine di prescrizione decennale.
Il ribadisce tuttavia in questa sede che la ha ottenuto la stipula CP_1 Pt_1 del contratto a tempo indeterminato e non ha allegato alcun danno ulteriore rispetto a quelli presunti.
Con il secondo motivo la lamenta che il tribunale avrebbe dovuto pro- Pt_1 nunciarsi sugli scatti di anzianità, a lei non riconosciuti in evidente disparità di trat- tamento con quanto spettato ai suoi colleghi di ruolo. La appellante ammette tutta- via contraddittoriamente che una pronuncia esiste, perché il tribunale ha dichiarato la prescrizione del diritto.
Più perspicuamente, la appellante spiega, richiamando Cass. sez. VI-L ord.
27021/2021, che l'anzianità è in sé un mero fatto giuridico e pertanto non è soggetto a prescrizione, che può riguardare soltanto le conseguenze patrimoniali. Sostiene pertanto che, ove il docente agisca fondatamente per ottenere determinate conse- guenze dell'anzianità di servizio, la loro liquidazione andrà effettuata tenendo conto anche dell'anzianità maturata prima del termine di prescrizione. Il datore di lavoro, prosegue, "può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti rela- tivi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fatti- specie costitutiva di crediti ancora non prescritti".
Il ribatte che, in seguito alla stabilizzazione, alla è stata rico- CP_1 Pt_1 struita la carriera proprio al fine di integrare l'anzianità di servizio con il periodo pre ruolo. Deposita il provvedimento come all. 2 alla memoria di costituzione in appello.
3- Il primo motivo di appello risente innanzitutto di un errore di impostazione, perché la appellante non tiene conto del fatto che il danno comunitario è proprio n° 115/24 R.G.L.
quello che viene riconosciuto come generico ristoro in caso di mancata stabilizza- zione, e che il relativo diritto cessa se interviene l'assunzione a tempo indetermi- nato. In ogni caso, dall'esame della documentazione del fascicolo di parte di primo grado (peraltro riscontrata anche nello stato matricolare prodotto dal ) ri- CP_1 sulta che la non ha mai svolto supplenze su posti vacanti di diritto. Tutti Pt_1 gli incarichi avevano durata fino al termine delle attività scolastiche tranne quello dell'anno 2000-01 (fino alla nomina dell'avente diritto e quindi, in ogni caso, sempre non oltre il 30 giugno). Si trattava dunque di carenze nell'organico di fatto.
Le supplenze su organico di fatto rispondono ad esigenze scaturenti dalla com- plessità e flessibilità dell'organico e dell'organizzazione del lavoro, per le ragioni più disparate (es. accorpamento di classi di concorso, rimodulazione di piani di stu- dio e orari, revisione dei criteri di formazione delle classi e degli organici). Come statuito proprio nella sentenza citata dalla appellante, ai sensi CP_4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE tali esigenze possono obiet- tivamente giustificare il ricorso ad una successione di contratti a tempo determinato onde evitare che lo Stato immetta in ruolo un numero di docenti superiore a quello necessario, dato che l'accesso ai posti permanenti è riservato al personale vincitore dei concorsi. In tal caso non v'è, dunque, spazio per il profilarsi dell'abuso, a meno che il lavoratore non provi che, nella concreta attribuzione delle supplenze su va- canze di fatto, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico. La nulla di ciò ha dedotto, ma addirittura ha pro- Pt_1 vato l'esatto contrario, né emerge che ella sia stata mai assegnata per oltre tre anni alla stessa cattedra e presso lo stesso istituto.
4- Riguardo al secondo motivo, è innanzitutto corretto il principio da cui parte la appellante in tema di prescrizione. Il tribunale non poteva dichiarare sic et simpli- citer estinto il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, ma soltanto gli effetti nel periodo anteriore al quinquennio dal primo atto di costituzione in mora, pacificamente risalente al 29 marzo 2015.
Si deve pertanto entrare nel merito, partendo dal principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro all. dir. 1999/70/CE, che rende illegittima qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificabile, comprese quelle incidenti sulla retribuzione in base al calcolo dell'anzianità.
La remunerazione dell'anzianità, a partire dal CCNL 1994/1997, si basa su una progressione per classi la cui applicazione è tuttavia interdetta ai dipendenti a tempo determinato, assunti sempre col trattamento proprio della classe iniziale. Tale sistema non è coerente con la disciplina comunitaria e il personale assunto con contratto a termine ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio mediante la stessa progressione prevista per i dipendenti a tempo indeterminato (cfr. in particolare Cass. sez. lav. 22558/2016). n° 115/24 R.G.L.
L'amministrazione, sulla base dello stato matricolare prodotto in atti1 dimostra tuttavia che, a decorrere dall'1 settembre 2007, alla è stata riconosciuta Pt_1 anzianità giuridica ed economica di anni 8 e mesi quattro e, dall'1 maggio 2008, di anni 9. Considerati i periodi non lavorati (da giugno ad agosto di ogni anno, e ad- dirittura assai di più nell'anno scolastico 2000-01 in cui la copertura da parte dell'a- vente diritto avvenne a marzo) la ricostruzione appare ictu oculi corretta.
La appellante contesta l'ammissibilità del documento ora descritto in quanto pre- cedente all'introduzione del giudizio e tardivamente prodotto solo in secondo grado,
e ancora perché l'amministrazione si è costituita soltanto il 29 novembre 2024 e dunque tardivamente rispetto alla prima udienza (sostituita ex art. 127ter) del 3 di- cembre.
Il fatto dell'adempimento non è tuttavia oggetto di eccezione in senso proprio, costituendo mera difesa (fra le tante Cass. sez. II 17598/2017) e la documentazione, pur tardivamente prodotta dall'amministrazione, va acquisita in quanto assoluta- mente indispensabile alla decisione nell'ambito delle questioni legittimamente in- trodotte nel contraddittorio.
4.1- La appellante, dopo avere ottenuto un termine per l'esame di detti documenti, con le note depositate il 12 maggio 2025 ha sostenuto che, al momento dell'immis- sione in ruolo, le sarebbe spettata una retribuzione commisurata ad un'anzianità di servizio di otto anni, e pertanto di 21.205,31 euro in luogo dei 19.170,94 erogati, corrispondenti ad anzianità zero. Evidenzia che il decreto di ricostruzione della car- riera risale al 19 maggio 2010, ampiamente in ritardo rispetto all'immissione in ruolo. Le eventuali differenze retributive maturate prima del 2010 non possono tut- tavia essere reclamate perché coperte da prescrizione quinquennale.
La evidenzia poi che la produzione del Ministero ricostruisce la sua car- Pt_1 riera solo fino all'1 maggio 2008 e lamenta che, dopo tale data, non le sarebbe stato riconosciuto alcun ulteriore adeguamento, tant'è che, con pec del 21 febbraio 2025, presumibilmente a causa del contenzioso in atto, l presso il quale ella CP_5 presta servizio ha chiesto al ministero l'aggiornamento della di lei progressione in carriera a decorrere dal 2008.
Dall'esame della documentazione allegata al messaggio PEC, e in particolare dal decreto del dirigente scolastico dell' del 20 febbraio 2025 risulta tutta- CP_5 via che, dopo il 2010, alla vengono riconosciuti tutti i successivi incre- Pt_1 menti stipendiali, e che ella al 2015 entra in seconda fascia RPD (Retribuzione Pro- fessionale Docente), in concomitanza con il compimento del 15° anno di anzianità,
e nel 2019 raggiunge la successiva fascia stipendiale dovuta per il compimento del
21° anno, mentre è pacifico che ella non abbia ancora maturato l'ulteriore RPD che scatta dopo 27 anni di servizio. n° 115/24 R.G.L.
si limita a negare genericamente (pagg.
4 -5 note 12 maggio 2025) Parte_3 che la produzione dimostri che la controparte "abbia tenuto conto e… rispettato il principio di non discriminazione" perché non avrebbe confrontato la sua posizione con quella di soggetto assunto ab initio a tempo indeterminato, ammettendo peraltro
(pag. 5) che con il decreto di ricostruzione l'aggiornamento è avvenuto, e senza specificamente contestare che le progressioni stipendiali, peraltro ictu oculi con- formi a CCNL, avrebbero dovuto condurre a esiti diversi.
Ne discende che, allo stato, la materia del contendere è cessata quanto al periodo posteriore al 2010. Va tuttavia evidenziato che il decreto di inquadramento, che risale al 20 febbraio 2025, recita all'art. 1 "all'interessata viene riconosciuta la se- guente progressione…", con verbo al presente, il che fa inferire che si tratti di in- tervento in sanatoria eseguito in corso di causa. Ne discende che il è sotto CP_1 questo aspetto virtualmente soccombente.
5- In conclusione, la domanda è in parte infondata per prescrizione, relativamente ai crediti maturati fino a marzo 2010, ed in parte oggetto di cessazione della materia del contendere.
La soccombenza è dunque reciproca, effettiva quella della fino al 2010, Pt_1 virtuale quella del per il periodo successivo. La compensazione delle CP_1 spese va dunque confermata anche per questo grado, da estendere ovviamente an- CP_ che alla posizione dell'
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 14 marzo 2024 da Pt_1
contro il Ministero dell'istruzione, ufficio scolastico regionale per la Sici-
[...] lia e provinciale di Messina, e nei confronti l' Controparte_2
avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 211 depo-
[...] sitata in data 5 febbraio 2024, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, rigetta le domande della appellante limitatamente ai crediti maturati fino al 29 marzo 2010 e dichiara cessata la materia del contendere nel resto, compensando le spese anche di questo grado.
Messina 8 ottobre 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 pagg. 18-19 all. 2 alla memoria di costituzione in appello