CA
Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/07/2025, n. 4600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4600 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
dott.ssa Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3093/2021 R.G., pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Elisabetta Buldo e Pasquale Basso per delega in atti appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio CP_1 C.F._2
Russo e Cesare Buongiovanni giusta procura in atti appellato Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 5493/2021 emessa in data 30.3.2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
Nel merito riformare la sentenza n. 5493/2021 emessa dal Tribunale Di Roma– X° Sez. Civile-, depositata in cancelleria in data 30.03.2021, notificata il 15.04.2021 e per l'effetto accertare e dichiarare la falsità della firma apparente della sig.ra apposta in calce alla procura ad litem in favore dell'avv. Parte_2 CP_1
posta a margine della comparsa di costituzione e risposta del 04.12.2009, con l'adozione di ogni
[...]
consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
si chiede sin da ora che sia disposta consulenza tecnica al fine di accertare la falsità della sottoscrizione della procura ad litem in favore dell'avv. posta a margine della comparsa di costituzione e risposta CP_1
del 04.12.2009, utilizzando come scrittura di comparazione il seguente documento: Carta di identità n° rilasciata dal Comune di Roma il 26.09.2012”; Numero_1
Per l'appellato: “conclude:
– in via principale, per la inammissibilità e/o il rigetto dell'appello principale e la conseguente conferma dell'appellata sentenza;
– in via subordinata, per la inammissibilità e/o il rigetto della querela di falso;
– in via incidentale, per la riforma dell'appellata sentenza nel capo 5 della motivazione e 2 del dispositivo, e per
l'effetto condannare alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio nella corretta misura Parte_1
indicata in narrativa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti di causa sono così riepilogati nella pronuncia di primo grado, che per chiarezza si ritiene opportuno testualmente richiamare. “1. Oggetto del presente procedimento è la querela di falso proposta in via principale da per Parte_1
fare accertare la falsità della sottoscrizione – la cui autografia è stata certificata dal convenuto CP_1
ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c. – con cui ha rilasciato la procura speciale alle liti posta a Parte_2
margine della comparsa di costituzione e risposta del 4.12.2009, quest'ultima relativa al giudizio n.
33233/2005 r.g.a.c.c. di questo Tribunale (al quale sono stati riuniti i giudizi nn. 48900/2005 e
53549/2005 r.g.a.c.c.).
2. I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione possono essere così sintetizzati.
2.1. L'attore ha esposto:
- di essere figlio ed erede legittimo di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 12.9.2016; Parte_2
- che a sua volta nella qualità di presunta erede di ed a seguito dell'intervenuto Parte_2 Persona_1
decesso in corso di causa di quest'ultima, era stata citata in riassunzione nei procedimenti riuniti nn. 33233/05,
48900/05 e 53549/05 r.g.a.c.c., incardinati innanzi a questo Tribunale per sentire, tra l'altro, dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto preliminare dell'11.11.2004, concluso tra , Persona_1 CP_2
, e da una parte, e la dall'altra;
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5
- che la stessa risultava essersi costituita nei predetti giudizi con comparsa di costituzione e risposta Parte_2
del 4.12.2009 e con il patrocinio dell'avv. giusta procura a margine del richiamato atto;
CP_1
- che la suindicata controversia era stata definita con la sentenza n. 22128/2013, con cui il Tribunale di Roma, riconoscendo ad la qualità di erede di , aveva accertato il grave inadempimento della Parte_2 Persona_1
stessa , nonché di , e e dichiarato risolto il Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
contratto preliminare oggetto di causa;
- che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 22.2.2016, aveva quindi chiesto al Tribunale di Controparte_5
Roma di condannare sempre nella sua qualità di erede di ed in solido con gli altri Parte_2 Persona_1
convenuti, al pagamento della complessiva somma di euro 200.000,00, quale penale prevista per l'inadempimento relativo al citato contratto;
- che, nelle more di quest'ultimo giudizio, era venuta meno motivo per cui lo stesso odierno attore si Parte_2
era a costituito quale erede della stessa;
- che, con ordinanza del 30.6.2017, il Giudice adito lo aveva quindi condannato, in solido con gli altri convenuti,
a pagare a la somma di euro 200.000,00, oltre interessi e spese di lite;
Controparte_5
- che sulla base del predetto titolo, aveva poi intrapreso nei suoi confronti un'azione esecutiva;
Controparte_5
- di avere proposto appello avverso l'ordinanza sopra menzionata, senza ottenere però la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa;
- di avere successivamente ricevuto, dall'avv. la consegna della già menzionata comparsa di CP_1
costituzione e risposta relativa al giudizio concluso con sentenza n. 22128/2013;
- che, fatta verificare tramite un perito di fiducia l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla procura speciale alle liti, era tuttavia emerso che la stessa non era riconducibile ad Parte_2
- che, attraverso la costituzione in giudizio del 4.12.2009, aveva posto in essere un atto di Parte_2
accettazione tacita dell'eredità di;
Persona_1
- che ciò aveva fatto sì che potesse agire nei confronti di e, iure successionis, dei Controparte_5 Parte_2
suoi aventi causa, così come di fatto era accaduto;
- di essere pertanto legittimato a vedere accertata la falsità della sottoscrizione con cui era stata rilasciata la più volte menzionata procura alle liti.
2.2. Il convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo di dichiarare inammissibile la avversa domanda.
Oltre a ricostruire l'intero e più articolato contenuto del giudizio richiamato da controparte, ha infatti dedotto ed eccepito:
- l'inammissibilità della querela di parte per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 22128/2013;
- la carenza di interesse ad agire, in capo all'attore, per inidoneità del denegato accoglimento della domanda ad incidere sul diverso giudizio attualmente in corso;
- la non integrità del contraddittorio, non essendo stato citato in giudizio (pur essendo litisconsorte necessario) quello che, secondo l'assunto attoreo, sarebbe stato il soggetto che intendeva avvalersi del documento falso, ossia la
Controparte_5
- l'infondatezza, in ogni caso, della querela di falso, essendo la sottoscrizione autentica”. Tanto premesso quanto alle domande e difese delle parti, il giudizio di primo grado si è concluso con la pronuncia n. 5493/21, emessa dal Tribunale di Roma in data 30 marzo 2021, con la quale
è stata dichiarata l'inammissibilità della querela di falso proposta in via principale dal signor oltre che il difetto di legittimazione passiva del convenuto avv. Pt_1 CP_1
Il Tribunale si è così espresso:
“Parte attrice, nel giustificare le ragioni della proposizione della presente querela di falso, ha speso le seguenti argomentazioni…:
“Nel caso di specie, attraverso la costituzione in giudizio del 04.12.2009, la sig.ra ha posto in Parte_2
essere un atto di accettazione tacita dell'eredità della sig.ra assumendo anche la titolarità delle Persona_1
posizioni passive ad essa collegate.
Da qui sorge il diritto di i agire nei confronti della sig.ra e iure successionis Controparte_5 Parte_2
dei suoi aventi causa, così come di fatto è accaduto.
Pertanto pienamente legittimato è il sig. a veder acclarata la falsità della sottoscrizione apposta Parte_1
sulla procura de qua in quanto attraverso l'utilizzo di tale atto unilaterale costitutivo di poteri è stata esercitata un'attività procuratoria non richiesta che ha fatto transitare la sig.ra dallo status di “chiamata Parte_2
all'eredità” a quello di “erede” con tutte le conseguenze del caso che sono poi confluite ope legis nella sfera giuridica dell'odierno attore.
Conseguentemente, lì dove venisse provata l'apocrifia della firma apposta in calce alla procura, ci troveremmo di fronte ad un'ipotesi di nullità della stessa e, ai sensi dell'art. 159 c.p.c. di tutti gli atti che ne sono dipendenti, vale a dire tanto della comparsa di costituzione e risposta, quanto del giudizio svolto e, infine, della stessa sentenza.
Ciò in quanto la falsità della procura alle liti, al pari della sua mancanza, integra una nullità insanabile che si estende e propaga all'intero giudizio, atteso che essa, impedendo la stessa riferibilità dell'atto processuale alla parte, esclude l'instaurarsi dello stesso rapporto processuale e, in definitiva, la valida costituzione del processo.
(Cfr. Cass. Civ. 19868/2015)”.
Tenendo conto di quanto prospettato in ordine agli effetti che l'accertamento della falsità avrebbe sulla sentenza emessa, si deve quindi ritenere che l'interesse, attuale e concreto, posto a fondamento della presente azione sia quello di contrastare l'efficacia probatoria dell'atto oggetto di querela (procura alle liti) in relazione alla pretesa che ne è conseguita all'esito del giudizio nel cui ambito l'atto stesso è stato utilizzato (giudizio, come già detto, concluso con la sentenza n. 22128/2013, che ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare formulata da ed a cui, nel successivo procedimento ex Controparte_5
art. 702 bis c.p.c., ha fatto seguito la condanna al pagamento della penale in favore della stessa ed a carico, fra gli altri, dell'odierno attore). Controparte_5
4.2. E' tuttavia incontestato (oltre che confermato dagli atti del successivo procedimento ex art. 702 bis c.p.c.) che la predetta sentenza sia passata in giudicato.
A prescindere dalla fondatezza o meno dell'assunto attoreo relativo alla falsità dell'atto, deve quindi essere considerata come coperta da giudicato, in forza del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, anche la questione relativa all'eventuale inesistenza della procura alle liti e della conseguente nullità della sentenza.
Come infatti ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 7186/2002 e
Cass. S.U. 20934/2011), il mancato rilascio di procura alle liti – ipotesi a cui va assimilata quella di procura con sottoscrizione falsa – determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione, non costituendone requisito essenziale. E ciò in quanto, come si evince anche dall'art. 163, secondo comma, n. 6, c.p.c., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 c.p.c., che ne producono la nullità. Motivo per cui l'atto di citazione privo della procura della parte è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata "come sentenza contenuto", per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell"actio" o dell'"exceptio nullitatis", consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza. Ne deriva pertanto che l'interesse che l'attore mira a realizzare con la proposizione della domanda, ossia quello di rimettere in discussione le pronuncia emessa a carico della propria dante causa, non è in realtà perseguibile.
Detto in altri termini, il fatto che la certezza dell'autenticità dello scritto sia consacrata in un provvedimento giurisdizionale, già divenuto cosa giudicata, priva l'odierno attore dell'interesse ad agire tramite la proposizione della querela di falso in via principale (in tema cfr. anche Cass.
19413/2017).
4.3. Da quanto precede deriva peraltro anche che l'odierno convenuto non ha legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta.
La legittimazione passiva rispetto alla querela di falso compete infatti solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento (cfr. ancora Cass.
19413/2017).
Presupposto questo che, per le ragioni già indicate, nella specie non ricorre”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello sulla base di due motivi. Parte_1
L'appellante ha in primo luogo censurato la pronuncia in relazione al rilevato difetto di interesse ad agire.
A tal fine ha sostenuto:
i)che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che si fosse formato il giudicato sulla veridicità del documento impugnato di falso, anche in virtù del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione;
il principio era infatti applicabile solo nel caso di coincidenza tra il soggetto legittimato a proporre l'impugnazione e quello legittimato a far valere la nullità, il che non poteva dirsi nella fattispecie, posto che il non avrebbe potuto impugnare la Pt_1
sentenza n. 22128/2013 del Tribunale di Roma, non essendo parte del giudizio;
ii)che in ogni caso non poteva affermarsi, secondo una lettura corretta dell'art. 220 c.p.c., che la verità del documento fosse stata accertata con sentenza passata in giudicato, in quanto il procedimento coperto da giudicato e conclusosi con la sentenza n. 22128/2013 non aveva né come petitum né come decisum l'accertamento della veridicità o meno della procura alle liti;
iii)che per l'effetto residuavano margini per la proponibilità almeno teorica di una domanda di revocazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 c.p.c. e in ogni caso per la futura proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti dell'avv. ciò che integrava l'interesse ad agire CP_1
in capo al Pt_1
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui era stata ritenuta insussistente la legittimazione passiva del in proposito ha evidenziato come, a fronte CP_1
dell'efficacia erga omnes della sentenza di accertamento del falso, la querela doveva essere proposta nei confronti di tutti i soggetti destinati a subirne gli effetti, incluso l'autore materiale della falsità.
Su tali presupposti l'appellante ha concluso, previo espletamento della c.t.u. già richiesta in primo grado, per l'accertamento della falsità della procura alle liti apparentemente rilasciata dalla madre.
si è costituito resistendo al gravame. CP_1
L'appellato ha addotto la correttezza dell'impugnata statuizione relativa all'accertamento dell'assenza dell'interesse ad agire, considerato tra l'altro che la sentenza n. 22128/2013 del
Tribunale di Roma non era più impugnabile nemmeno per revocazione.
Il a poi eccepito la novità dell'ulteriore circostanza addotta solo nel giudizio d'appello CP_1
a giustificazione dell'interesse ad agire, ovvero la dichiarata volontà di proporre un'azione di responsabilità nei suoi confronti nel caso di accertamento del falso, posto che nell'atto introduttivo del giudizio di falso l'interesse ad agire era stato ricondotto, in via esclusiva, all'auspicata volontà di appurare l'esistenza di un nullità insanabile, tale da propagarsi sul giudizio nel quale la sarebbe stata falsamente rappresentata e sulla pronuncia che lo aveva Pt_2
definito.
Contestando poi il fondamento del secondo motivo di gravame, il a concluso per il CP_1
rigetto dell'appello.
In via incidentale ha richiesto la riforma della pronuncia di liquidazione delle spese, a suo avviso riduttivamente quantificate dal Tribunale in euro 3.393,00, in luogo dell'importo di euro
13.430,00 liquidabile in applicazione del corretto scaglione (da euro 52.000,00 – 260.000,00) e con applicazione dei medi tariffari, non essendo giustificata l'applicazione di quelli minimi stante la complessità delle questioni trattate.
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, con comunicazione in data 10 marzo 2022, ha reso parere contrario all'accoglimento dell'appello principale.
A seguito di alcuni rinvii per esigenze dell'ufficio e previa nomina di un nuovo relatore, la causa
è stata trattenuta in decisione, con applicazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
L'appello principale è infondato e va pertanto rigettato.
Correttamente il Tribunale, con l'esaustiva pronuncia sopra richiamata, ha ritenuto non configurabile in capo al l'interesse ad impugnare di falso la procura alle liti rilasciata Pt_1
dalla madre nell'ambito del giudizio conclusosi con la pronuncia n. 22128/2013 del Tribunale di Roma.
Ciò in ragione del fatto che, per effetto del passaggio in giudicato di tale pronuncia, la rituale costituzione della dante causa dell'odierno appellante in tale giudizio, e dunque la validità della procura alle liti conferita al suo difensore, era stata oramai definitivamente acclarata, in quanto appunto consacrata in un provvedimento giudiziale divenuto cosa giudicata.
A conferma dell'assunto giova richiamare le considerazioni svolte dalla Cassazione in una fattispecie assimilabile a quella in oggetto.
La S.C. si è così espressa: “Come questa Corte ha avuto modo di rilevare, la querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente, considerata tale, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo: con essa si viene quindi a privare il documento impugnato e riconosciuto falso dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un futuro e distinto processo (Cass. 27 luglio
1992, n. 9013, in motivazione, in cui riecheggia l'insegnamento di Cass. 26 luglio 1963, n. 2070).
Correlativamente, l'interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, é quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (sempre Cass. 27 luglio 1992, n. 9013, in motivazione, la quale richiama, in tema, Cass. 8 febbraio 1967, n. 330).
L'interesse ad agire nella querela di falso è quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare
l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che
l'ordinamento gli attribuisce. La legittimazione ad agire e a contraddire nella querela di falso dipende, del resto, proprio dalla contrapposizione che debbono assumere i contendenti con riferimento alla questione dell'autenticità
o meno del documento. Infatti, legittimato a proporre querela di falso é chiunque abbia interesse a contrastare
l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi (Cass. 17 aprile 1997, n. 3305; Cass. 15 novembre 1971, n. 3260); la legittimazione passiva compete invece solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento: incertezza che non sussiste rispetto alla parte che ha dichiarato di non volersi giovare di esso;
si afferma, quindi, che la querela di falso debba essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che, pur volendo vantare in base ad esso, non intendono concretamente avvalersene, e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione (Cass. 8 febbraio 1967,
n. 330; cfr. pure: Cass. 7 aprile 1975, n. 1252; Cass. 26 luglio 1963, n. 2070). (…)
Infatti chi propone la querela non può aspirare a una situazione di certezza, con riferimento al tema della autenticità del documento, se quella certezza è già esistente, in quanto consacrata in un giudicato.
Deve pure escludersi che l'interesse ad agire … possa individuarsi nella futura revocazione del decreto ingiuntivo siccome pronunciato sulla base di prova riconosciuta o dichiarata falsa ex art. 395, n. 2 c.p.c. …
Occorre infatti tener conto che la revocazione …. in tanto può essere pronunciata, in quanto l'interessato riesca ad ottenere l'accertamento giudiziale della falsità del documento.
Ma se tale accertamento non può aver luogo, in quanto precluso dal giudicato, non potrà nemmeno ipotizzarsi una sentenza di revocazione che si fondi su tale accertamento: e dovrà in conseguenza negarsi che l'esperimento del detto rimedio impugnatorio possa rilevare sul piano dell'interesse ad agire….
In conclusione, l'interesse ad agire di chi propone la querela di falso va individuato nel conseguimento di una giuridica certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chi abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso;
tale interesse non può però sussistere se sul punto dell'autenticità del documento sia intervenuto, tra le parti, un accertamento definitivo coperto da giudicato. Infatti, il valore probatorio del documento è incontestabile una volta che esso sia stato positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile, o una volta che lo scritto in questione sia stato comunque posto a fondamento delle statuizioni adottate con la nominata pronuncia: ed è escluso, in conseguenza, che possa configurarsi l'interesse al conseguimento di una certezza giuridica sulla falsità o genuinità del documento impugnato per falso” (in questi termini, Cass., n. 19413/2017).
In applicazione di tali principi deve essere confermata la pronuncia che ha accertato il difetto dell'interesse ad agire in capo al Pt_1
Premesso che la sua posizione processuale discende da quella della sua dante causa a titolo universale, nella cui posizione lo stesso è subentrato iure successionis, il che vale ad elidere il fondamento della rilevata estraneità al giudizio nel quale la de cuius sarebbe stata infedelmente rappresentata, la genuinità della procura alle liti conferita dalla signora seppure Parte_2
evidentemente non costituisse l'oggetto delle domande proposte nel giudizio definito con la pronuncia n. 22128/2013, è stata in quella sede incontrovertibilmente accertata, posto che la
è stata indicata quale parte regolarmente costituita in giudizio e nei cui confronti (nella Pt_2
sua qualità di erede dell'originaria contraente ) è stata emessa la pronuncia di Persona_1
risoluzione del contratto preliminare.
Parafrasando la richiamata pronuncia della S.C., lo scritto impugnato di falso, ovvero appunto la procura alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio della è stato “posto a Pt_2
fondamento delle statuizioni adottate con la nominata pronuncia”, essendosi in altri termini inserito “come momento imprescindibile” nella “sequenza processuale” che ha poi condotto alla pronuncia della sentenza tra le parti, appunto così come ivi identificate (cfr. anche, Cass., 6.4.2018, n. 8438).
Ciò posto, considerato che, come già evidenziato dal Tribunale, l'eventuale assenza della procura
(che non costituisce requisito essenziale dell'atto di citazione, comunque idoneo a introdurre il processo e a attivare il potere-dovere del giudice di decidere) avrebbe reso la sentenza nulla ma non inesistente, con conseguente impossibilità di esperire il rimedio dell'actio nullitatis (in questo senso, Cass., ord., 17.10.2024, n. 26996; Cass., ss.uu., 12.10.2011, n. 20934), in assenza di impugnazione la decisione del Tribunale di Roma, e con essa l'accertamento della valida costituzione della quale convenuta in riassunzione e destinataria della pronuncia adottata Pt_2
a conclusione del giudizio, è divenuta irretrattabile. A tale considerazione non può che conseguire il difetto dell'interesse ad agire in capo al Pt_1
L'interesse sotteso alla proposizione della querela di falso in via principale, infatti, all'atto dell'introduzione del presente giudizio era stato ricondotto dal alla volontà di ottenere Pt_1
l'accertamento della nullità del processo nel quale la sarebbe stata falsamente Pt_2
rappresentata, e dunque della sentenza n. 22128/2013 emessa a conclusione di tale giudizio, pronuncia che era stata posta poi a fondamento della pretesa risarcitoria azionata dalla società nel successivo giudizio nei confronti della madre (nel quale era poi subentrato lo stesso CP_5
. Pt_1
L'ottenimento di tale risultato, come correttamente evidenziato dal Tribunale e desumibile dalle considerazioni che precedono, è peraltro giuridicamente impossibile, di modo che l'azione di falso non è sostenuta da un interesse giuridicamente tutelabile.
Al fine di superare tale rilievo il ha addotto, nell'ambito del presente giudizio, di avere Pt_1
interesse alla proposizione della querela di falso in ragione della proponibilità di una futura azione di revocazione o comunque di una domanda risarcitoria nei confronti dell'avv. CP_1
considerato l'accoglimento (in primo grado) della domanda di condanna al pagamento della penale proposta dalla società emessa in suo danno a seguito della morte della madre. CP_5
In pendenza del presente giudizio, a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto dal Pt_1
avverso tale pronuncia e del conseguente venire meno della condanna al pagamento della penale e dell'espropriazione ad essa conseguita, l'appellante ha ricondotto il perdurante interesse alla proposizione della querela di falso alla futura eventuale formulazione di pretese in suo danno, da parte di eventuali creditori della madre.
Tali allegazioni, con le quali l'interesse ad agire viene ricondotto a presupposti radicalmente eterogenei rispetto a quelli originariamente posti a fondamento della spiegata querela di falso in via principale, sono inammissibili.
In ogni caso, volendo diversamente opinare, le stesse non consentono di ritenere configurabile l'interesse ad agire.
Con riguardo alla ventilata proponibilità dell'azione di revocazione, ferme le sopra richiamate considerazioni della S.C. (con le quali si è evidenziato che la revocazione …. in tanto può essere pronunciata, in quanto l'interessato riesca ad ottenere l'accertamento giudiziale della falsità del documento. Ma se tale accertamento non può aver luogo, in quanto precluso dal giudicato, non potrà nemmeno ipotizzarsi una sentenza di revocazione che si fondi su tale accertamento), giova rilevare come la fattispecie qui in esame
(addotta falsità della procura alle liti) non appaia sovrapponibile all'ipotesi di cui all'art. 395, n.2,
c.p.c., non trattandosi appunto di una “prova” falsa sulla cui base il giudice abbia deciso.
In ogni caso, per quanto necessario, sarebbe ampiamente decorso il termine per la sua proponibilità, dovendo farsi decorrere la conoscenza della pretesa falsità della procura alle liti dalla data della notifica alla dell'atto introduttivo del secondo giudizio, nel cui ambito Pt_2
l'attrice espressamente richiamava la precedente sentenza n. 22128/2013 a fondamento CP_5
della domanda di riconoscimento della penale;
in quel giudizio la si è costituita, per il Pt_2
tramite del a quell'epoca suo amministratore di sostegno, con comparsa di risposta in Pt_1
data 31 maggio 2016, di modo che a quella data va ancorata la conoscenza della falsità della procura e dunque la decorrenza del termine di cui agli artt. 325-326 c.p.c.
Con riguardo alla prospettata azione risarcitoria nei confronti del legale, quand'anche si volesse presupporre che il giudicato formatosi sulla validità della procura alle liti non spieghi effetti preclusivi all'accertamento del falso a quegli effetti, in pendenza del gravame sarebbe venuto meno l'interesse prospettato dal all'atto dell'introduzione del giudizio d'appello, Pt_1
considerato il positivo esito del giudizio relativo alla penale.
Né, infine, soccorrono le considerazioni da ultimo svolte dal al fine di comprovare il Pt_1
suo perdurante interesse ad agire, ovvero la possibile futura formulazione di pretese creditorie nei suoi confronti, nella qualità di erede della madre, da parte di eventuali ignoti creditori della sua dante causa.
Come noto, “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (in questi termini, Cass., ord., 8.5.2024, n. 12532). Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere confermata la ritenuta inammissibilità della querela per difetto dell'interesse ad agire, con conseguente assorbimento del secondo motivo di gravame.
L'appello principale deve dunque essere rigettato.
Analogamente è a dirsi quanto all'appello incidentale.
Premesso che “la querela di falso proposta in via principale va considerata causa di valore indeterminabile, tenuto conto sia dello scopo di eliminare la verità del documento, sia delle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità” (così Cass., ord., 6.5.2025, n. 11875), il Tribunale, contrariamente a quanto addotto dall'appellante incidentale, ha correttamente applicato lo scaglione indeterminato medio, con esclusione della liquidazione delle spese per la fase istruttoria, che non si era tenuta.
La censura formulata con riguardo all'erronea individuazione dello scaglione va dunque disattesa.
Ciò posto, premesso che il non ha contestato la pronuncia con riguardo all'omessa CP_1
liquidazione del compenso per la fase istruttoria, la decisione di liquidare il compenso per le residue fasi sulla base del minimo previsto dalle tariffe a quella data vigenti (euro 3.393,00), appare frutto di una valutazione non censurabile, considerato che il giudizio, direttamente rimesso in decisione al fine della valutazione dell'ammissibilità della querela di falso, è stato appunto risolto in rito, senza che si sia dato corso alla sua valutazione nel merito.
La pronuncia sulle spese del grado, liquidate come in dispositivo in applicazione dello scaglione di cui in premessa e tenuto conto delle attività processuali effettivamente svolte in questa sede, segue la prevalente soccombenza del Pt_1
Agli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U. spese di giustizia, deve infine essere accertata la debenza, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 3093/2021
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
4. accerta la debenza, in capo all'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato Consigliere est.
dott.ssa Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3093/2021 R.G., pendente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Elisabetta Buldo e Pasquale Basso per delega in atti appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio CP_1 C.F._2
Russo e Cesare Buongiovanni giusta procura in atti appellato Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 5493/2021 emessa in data 30.3.2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
Nel merito riformare la sentenza n. 5493/2021 emessa dal Tribunale Di Roma– X° Sez. Civile-, depositata in cancelleria in data 30.03.2021, notificata il 15.04.2021 e per l'effetto accertare e dichiarare la falsità della firma apparente della sig.ra apposta in calce alla procura ad litem in favore dell'avv. Parte_2 CP_1
posta a margine della comparsa di costituzione e risposta del 04.12.2009, con l'adozione di ogni
[...]
consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
si chiede sin da ora che sia disposta consulenza tecnica al fine di accertare la falsità della sottoscrizione della procura ad litem in favore dell'avv. posta a margine della comparsa di costituzione e risposta CP_1
del 04.12.2009, utilizzando come scrittura di comparazione il seguente documento: Carta di identità n° rilasciata dal Comune di Roma il 26.09.2012”; Numero_1
Per l'appellato: “conclude:
– in via principale, per la inammissibilità e/o il rigetto dell'appello principale e la conseguente conferma dell'appellata sentenza;
– in via subordinata, per la inammissibilità e/o il rigetto della querela di falso;
– in via incidentale, per la riforma dell'appellata sentenza nel capo 5 della motivazione e 2 del dispositivo, e per
l'effetto condannare alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio nella corretta misura Parte_1
indicata in narrativa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti di causa sono così riepilogati nella pronuncia di primo grado, che per chiarezza si ritiene opportuno testualmente richiamare. “1. Oggetto del presente procedimento è la querela di falso proposta in via principale da per Parte_1
fare accertare la falsità della sottoscrizione – la cui autografia è stata certificata dal convenuto CP_1
ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c. – con cui ha rilasciato la procura speciale alle liti posta a Parte_2
margine della comparsa di costituzione e risposta del 4.12.2009, quest'ultima relativa al giudizio n.
33233/2005 r.g.a.c.c. di questo Tribunale (al quale sono stati riuniti i giudizi nn. 48900/2005 e
53549/2005 r.g.a.c.c.).
2. I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione possono essere così sintetizzati.
2.1. L'attore ha esposto:
- di essere figlio ed erede legittimo di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 12.9.2016; Parte_2
- che a sua volta nella qualità di presunta erede di ed a seguito dell'intervenuto Parte_2 Persona_1
decesso in corso di causa di quest'ultima, era stata citata in riassunzione nei procedimenti riuniti nn. 33233/05,
48900/05 e 53549/05 r.g.a.c.c., incardinati innanzi a questo Tribunale per sentire, tra l'altro, dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto preliminare dell'11.11.2004, concluso tra , Persona_1 CP_2
, e da una parte, e la dall'altra;
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5
- che la stessa risultava essersi costituita nei predetti giudizi con comparsa di costituzione e risposta Parte_2
del 4.12.2009 e con il patrocinio dell'avv. giusta procura a margine del richiamato atto;
CP_1
- che la suindicata controversia era stata definita con la sentenza n. 22128/2013, con cui il Tribunale di Roma, riconoscendo ad la qualità di erede di , aveva accertato il grave inadempimento della Parte_2 Persona_1
stessa , nonché di , e e dichiarato risolto il Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
contratto preliminare oggetto di causa;
- che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 22.2.2016, aveva quindi chiesto al Tribunale di Controparte_5
Roma di condannare sempre nella sua qualità di erede di ed in solido con gli altri Parte_2 Persona_1
convenuti, al pagamento della complessiva somma di euro 200.000,00, quale penale prevista per l'inadempimento relativo al citato contratto;
- che, nelle more di quest'ultimo giudizio, era venuta meno motivo per cui lo stesso odierno attore si Parte_2
era a costituito quale erede della stessa;
- che, con ordinanza del 30.6.2017, il Giudice adito lo aveva quindi condannato, in solido con gli altri convenuti,
a pagare a la somma di euro 200.000,00, oltre interessi e spese di lite;
Controparte_5
- che sulla base del predetto titolo, aveva poi intrapreso nei suoi confronti un'azione esecutiva;
Controparte_5
- di avere proposto appello avverso l'ordinanza sopra menzionata, senza ottenere però la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa;
- di avere successivamente ricevuto, dall'avv. la consegna della già menzionata comparsa di CP_1
costituzione e risposta relativa al giudizio concluso con sentenza n. 22128/2013;
- che, fatta verificare tramite un perito di fiducia l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla procura speciale alle liti, era tuttavia emerso che la stessa non era riconducibile ad Parte_2
- che, attraverso la costituzione in giudizio del 4.12.2009, aveva posto in essere un atto di Parte_2
accettazione tacita dell'eredità di;
Persona_1
- che ciò aveva fatto sì che potesse agire nei confronti di e, iure successionis, dei Controparte_5 Parte_2
suoi aventi causa, così come di fatto era accaduto;
- di essere pertanto legittimato a vedere accertata la falsità della sottoscrizione con cui era stata rilasciata la più volte menzionata procura alle liti.
2.2. Il convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo di dichiarare inammissibile la avversa domanda.
Oltre a ricostruire l'intero e più articolato contenuto del giudizio richiamato da controparte, ha infatti dedotto ed eccepito:
- l'inammissibilità della querela di parte per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 22128/2013;
- la carenza di interesse ad agire, in capo all'attore, per inidoneità del denegato accoglimento della domanda ad incidere sul diverso giudizio attualmente in corso;
- la non integrità del contraddittorio, non essendo stato citato in giudizio (pur essendo litisconsorte necessario) quello che, secondo l'assunto attoreo, sarebbe stato il soggetto che intendeva avvalersi del documento falso, ossia la
Controparte_5
- l'infondatezza, in ogni caso, della querela di falso, essendo la sottoscrizione autentica”. Tanto premesso quanto alle domande e difese delle parti, il giudizio di primo grado si è concluso con la pronuncia n. 5493/21, emessa dal Tribunale di Roma in data 30 marzo 2021, con la quale
è stata dichiarata l'inammissibilità della querela di falso proposta in via principale dal signor oltre che il difetto di legittimazione passiva del convenuto avv. Pt_1 CP_1
Il Tribunale si è così espresso:
“Parte attrice, nel giustificare le ragioni della proposizione della presente querela di falso, ha speso le seguenti argomentazioni…:
“Nel caso di specie, attraverso la costituzione in giudizio del 04.12.2009, la sig.ra ha posto in Parte_2
essere un atto di accettazione tacita dell'eredità della sig.ra assumendo anche la titolarità delle Persona_1
posizioni passive ad essa collegate.
Da qui sorge il diritto di i agire nei confronti della sig.ra e iure successionis Controparte_5 Parte_2
dei suoi aventi causa, così come di fatto è accaduto.
Pertanto pienamente legittimato è il sig. a veder acclarata la falsità della sottoscrizione apposta Parte_1
sulla procura de qua in quanto attraverso l'utilizzo di tale atto unilaterale costitutivo di poteri è stata esercitata un'attività procuratoria non richiesta che ha fatto transitare la sig.ra dallo status di “chiamata Parte_2
all'eredità” a quello di “erede” con tutte le conseguenze del caso che sono poi confluite ope legis nella sfera giuridica dell'odierno attore.
Conseguentemente, lì dove venisse provata l'apocrifia della firma apposta in calce alla procura, ci troveremmo di fronte ad un'ipotesi di nullità della stessa e, ai sensi dell'art. 159 c.p.c. di tutti gli atti che ne sono dipendenti, vale a dire tanto della comparsa di costituzione e risposta, quanto del giudizio svolto e, infine, della stessa sentenza.
Ciò in quanto la falsità della procura alle liti, al pari della sua mancanza, integra una nullità insanabile che si estende e propaga all'intero giudizio, atteso che essa, impedendo la stessa riferibilità dell'atto processuale alla parte, esclude l'instaurarsi dello stesso rapporto processuale e, in definitiva, la valida costituzione del processo.
(Cfr. Cass. Civ. 19868/2015)”.
Tenendo conto di quanto prospettato in ordine agli effetti che l'accertamento della falsità avrebbe sulla sentenza emessa, si deve quindi ritenere che l'interesse, attuale e concreto, posto a fondamento della presente azione sia quello di contrastare l'efficacia probatoria dell'atto oggetto di querela (procura alle liti) in relazione alla pretesa che ne è conseguita all'esito del giudizio nel cui ambito l'atto stesso è stato utilizzato (giudizio, come già detto, concluso con la sentenza n. 22128/2013, che ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare formulata da ed a cui, nel successivo procedimento ex Controparte_5
art. 702 bis c.p.c., ha fatto seguito la condanna al pagamento della penale in favore della stessa ed a carico, fra gli altri, dell'odierno attore). Controparte_5
4.2. E' tuttavia incontestato (oltre che confermato dagli atti del successivo procedimento ex art. 702 bis c.p.c.) che la predetta sentenza sia passata in giudicato.
A prescindere dalla fondatezza o meno dell'assunto attoreo relativo alla falsità dell'atto, deve quindi essere considerata come coperta da giudicato, in forza del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, anche la questione relativa all'eventuale inesistenza della procura alle liti e della conseguente nullità della sentenza.
Come infatti ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 7186/2002 e
Cass. S.U. 20934/2011), il mancato rilascio di procura alle liti – ipotesi a cui va assimilata quella di procura con sottoscrizione falsa – determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione, non costituendone requisito essenziale. E ciò in quanto, come si evince anche dall'art. 163, secondo comma, n. 6, c.p.c., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 c.p.c., che ne producono la nullità. Motivo per cui l'atto di citazione privo della procura della parte è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata "come sentenza contenuto", per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell"actio" o dell'"exceptio nullitatis", consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza. Ne deriva pertanto che l'interesse che l'attore mira a realizzare con la proposizione della domanda, ossia quello di rimettere in discussione le pronuncia emessa a carico della propria dante causa, non è in realtà perseguibile.
Detto in altri termini, il fatto che la certezza dell'autenticità dello scritto sia consacrata in un provvedimento giurisdizionale, già divenuto cosa giudicata, priva l'odierno attore dell'interesse ad agire tramite la proposizione della querela di falso in via principale (in tema cfr. anche Cass.
19413/2017).
4.3. Da quanto precede deriva peraltro anche che l'odierno convenuto non ha legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta.
La legittimazione passiva rispetto alla querela di falso compete infatti solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento (cfr. ancora Cass.
19413/2017).
Presupposto questo che, per le ragioni già indicate, nella specie non ricorre”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello sulla base di due motivi. Parte_1
L'appellante ha in primo luogo censurato la pronuncia in relazione al rilevato difetto di interesse ad agire.
A tal fine ha sostenuto:
i)che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che si fosse formato il giudicato sulla veridicità del documento impugnato di falso, anche in virtù del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione;
il principio era infatti applicabile solo nel caso di coincidenza tra il soggetto legittimato a proporre l'impugnazione e quello legittimato a far valere la nullità, il che non poteva dirsi nella fattispecie, posto che il non avrebbe potuto impugnare la Pt_1
sentenza n. 22128/2013 del Tribunale di Roma, non essendo parte del giudizio;
ii)che in ogni caso non poteva affermarsi, secondo una lettura corretta dell'art. 220 c.p.c., che la verità del documento fosse stata accertata con sentenza passata in giudicato, in quanto il procedimento coperto da giudicato e conclusosi con la sentenza n. 22128/2013 non aveva né come petitum né come decisum l'accertamento della veridicità o meno della procura alle liti;
iii)che per l'effetto residuavano margini per la proponibilità almeno teorica di una domanda di revocazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 c.p.c. e in ogni caso per la futura proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti dell'avv. ciò che integrava l'interesse ad agire CP_1
in capo al Pt_1
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la pronuncia nella parte in cui era stata ritenuta insussistente la legittimazione passiva del in proposito ha evidenziato come, a fronte CP_1
dell'efficacia erga omnes della sentenza di accertamento del falso, la querela doveva essere proposta nei confronti di tutti i soggetti destinati a subirne gli effetti, incluso l'autore materiale della falsità.
Su tali presupposti l'appellante ha concluso, previo espletamento della c.t.u. già richiesta in primo grado, per l'accertamento della falsità della procura alle liti apparentemente rilasciata dalla madre.
si è costituito resistendo al gravame. CP_1
L'appellato ha addotto la correttezza dell'impugnata statuizione relativa all'accertamento dell'assenza dell'interesse ad agire, considerato tra l'altro che la sentenza n. 22128/2013 del
Tribunale di Roma non era più impugnabile nemmeno per revocazione.
Il a poi eccepito la novità dell'ulteriore circostanza addotta solo nel giudizio d'appello CP_1
a giustificazione dell'interesse ad agire, ovvero la dichiarata volontà di proporre un'azione di responsabilità nei suoi confronti nel caso di accertamento del falso, posto che nell'atto introduttivo del giudizio di falso l'interesse ad agire era stato ricondotto, in via esclusiva, all'auspicata volontà di appurare l'esistenza di un nullità insanabile, tale da propagarsi sul giudizio nel quale la sarebbe stata falsamente rappresentata e sulla pronuncia che lo aveva Pt_2
definito.
Contestando poi il fondamento del secondo motivo di gravame, il a concluso per il CP_1
rigetto dell'appello.
In via incidentale ha richiesto la riforma della pronuncia di liquidazione delle spese, a suo avviso riduttivamente quantificate dal Tribunale in euro 3.393,00, in luogo dell'importo di euro
13.430,00 liquidabile in applicazione del corretto scaglione (da euro 52.000,00 – 260.000,00) e con applicazione dei medi tariffari, non essendo giustificata l'applicazione di quelli minimi stante la complessità delle questioni trattate.
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, con comunicazione in data 10 marzo 2022, ha reso parere contrario all'accoglimento dell'appello principale.
A seguito di alcuni rinvii per esigenze dell'ufficio e previa nomina di un nuovo relatore, la causa
è stata trattenuta in decisione, con applicazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
L'appello principale è infondato e va pertanto rigettato.
Correttamente il Tribunale, con l'esaustiva pronuncia sopra richiamata, ha ritenuto non configurabile in capo al l'interesse ad impugnare di falso la procura alle liti rilasciata Pt_1
dalla madre nell'ambito del giudizio conclusosi con la pronuncia n. 22128/2013 del Tribunale di Roma.
Ciò in ragione del fatto che, per effetto del passaggio in giudicato di tale pronuncia, la rituale costituzione della dante causa dell'odierno appellante in tale giudizio, e dunque la validità della procura alle liti conferita al suo difensore, era stata oramai definitivamente acclarata, in quanto appunto consacrata in un provvedimento giudiziale divenuto cosa giudicata.
A conferma dell'assunto giova richiamare le considerazioni svolte dalla Cassazione in una fattispecie assimilabile a quella in oggetto.
La S.C. si è così espressa: “Come questa Corte ha avuto modo di rilevare, la querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente, considerata tale, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo: con essa si viene quindi a privare il documento impugnato e riconosciuto falso dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un futuro e distinto processo (Cass. 27 luglio
1992, n. 9013, in motivazione, in cui riecheggia l'insegnamento di Cass. 26 luglio 1963, n. 2070).
Correlativamente, l'interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, é quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (sempre Cass. 27 luglio 1992, n. 9013, in motivazione, la quale richiama, in tema, Cass. 8 febbraio 1967, n. 330).
L'interesse ad agire nella querela di falso è quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare
l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che
l'ordinamento gli attribuisce. La legittimazione ad agire e a contraddire nella querela di falso dipende, del resto, proprio dalla contrapposizione che debbono assumere i contendenti con riferimento alla questione dell'autenticità
o meno del documento. Infatti, legittimato a proporre querela di falso é chiunque abbia interesse a contrastare
l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi (Cass. 17 aprile 1997, n. 3305; Cass. 15 novembre 1971, n. 3260); la legittimazione passiva compete invece solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento: incertezza che non sussiste rispetto alla parte che ha dichiarato di non volersi giovare di esso;
si afferma, quindi, che la querela di falso debba essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che, pur volendo vantare in base ad esso, non intendono concretamente avvalersene, e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione (Cass. 8 febbraio 1967,
n. 330; cfr. pure: Cass. 7 aprile 1975, n. 1252; Cass. 26 luglio 1963, n. 2070). (…)
Infatti chi propone la querela non può aspirare a una situazione di certezza, con riferimento al tema della autenticità del documento, se quella certezza è già esistente, in quanto consacrata in un giudicato.
Deve pure escludersi che l'interesse ad agire … possa individuarsi nella futura revocazione del decreto ingiuntivo siccome pronunciato sulla base di prova riconosciuta o dichiarata falsa ex art. 395, n. 2 c.p.c. …
Occorre infatti tener conto che la revocazione …. in tanto può essere pronunciata, in quanto l'interessato riesca ad ottenere l'accertamento giudiziale della falsità del documento.
Ma se tale accertamento non può aver luogo, in quanto precluso dal giudicato, non potrà nemmeno ipotizzarsi una sentenza di revocazione che si fondi su tale accertamento: e dovrà in conseguenza negarsi che l'esperimento del detto rimedio impugnatorio possa rilevare sul piano dell'interesse ad agire….
In conclusione, l'interesse ad agire di chi propone la querela di falso va individuato nel conseguimento di una giuridica certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chi abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso;
tale interesse non può però sussistere se sul punto dell'autenticità del documento sia intervenuto, tra le parti, un accertamento definitivo coperto da giudicato. Infatti, il valore probatorio del documento è incontestabile una volta che esso sia stato positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile, o una volta che lo scritto in questione sia stato comunque posto a fondamento delle statuizioni adottate con la nominata pronuncia: ed è escluso, in conseguenza, che possa configurarsi l'interesse al conseguimento di una certezza giuridica sulla falsità o genuinità del documento impugnato per falso” (in questi termini, Cass., n. 19413/2017).
In applicazione di tali principi deve essere confermata la pronuncia che ha accertato il difetto dell'interesse ad agire in capo al Pt_1
Premesso che la sua posizione processuale discende da quella della sua dante causa a titolo universale, nella cui posizione lo stesso è subentrato iure successionis, il che vale ad elidere il fondamento della rilevata estraneità al giudizio nel quale la de cuius sarebbe stata infedelmente rappresentata, la genuinità della procura alle liti conferita dalla signora seppure Parte_2
evidentemente non costituisse l'oggetto delle domande proposte nel giudizio definito con la pronuncia n. 22128/2013, è stata in quella sede incontrovertibilmente accertata, posto che la
è stata indicata quale parte regolarmente costituita in giudizio e nei cui confronti (nella Pt_2
sua qualità di erede dell'originaria contraente ) è stata emessa la pronuncia di Persona_1
risoluzione del contratto preliminare.
Parafrasando la richiamata pronuncia della S.C., lo scritto impugnato di falso, ovvero appunto la procura alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio della è stato “posto a Pt_2
fondamento delle statuizioni adottate con la nominata pronuncia”, essendosi in altri termini inserito “come momento imprescindibile” nella “sequenza processuale” che ha poi condotto alla pronuncia della sentenza tra le parti, appunto così come ivi identificate (cfr. anche, Cass., 6.4.2018, n. 8438).
Ciò posto, considerato che, come già evidenziato dal Tribunale, l'eventuale assenza della procura
(che non costituisce requisito essenziale dell'atto di citazione, comunque idoneo a introdurre il processo e a attivare il potere-dovere del giudice di decidere) avrebbe reso la sentenza nulla ma non inesistente, con conseguente impossibilità di esperire il rimedio dell'actio nullitatis (in questo senso, Cass., ord., 17.10.2024, n. 26996; Cass., ss.uu., 12.10.2011, n. 20934), in assenza di impugnazione la decisione del Tribunale di Roma, e con essa l'accertamento della valida costituzione della quale convenuta in riassunzione e destinataria della pronuncia adottata Pt_2
a conclusione del giudizio, è divenuta irretrattabile. A tale considerazione non può che conseguire il difetto dell'interesse ad agire in capo al Pt_1
L'interesse sotteso alla proposizione della querela di falso in via principale, infatti, all'atto dell'introduzione del presente giudizio era stato ricondotto dal alla volontà di ottenere Pt_1
l'accertamento della nullità del processo nel quale la sarebbe stata falsamente Pt_2
rappresentata, e dunque della sentenza n. 22128/2013 emessa a conclusione di tale giudizio, pronuncia che era stata posta poi a fondamento della pretesa risarcitoria azionata dalla società nel successivo giudizio nei confronti della madre (nel quale era poi subentrato lo stesso CP_5
. Pt_1
L'ottenimento di tale risultato, come correttamente evidenziato dal Tribunale e desumibile dalle considerazioni che precedono, è peraltro giuridicamente impossibile, di modo che l'azione di falso non è sostenuta da un interesse giuridicamente tutelabile.
Al fine di superare tale rilievo il ha addotto, nell'ambito del presente giudizio, di avere Pt_1
interesse alla proposizione della querela di falso in ragione della proponibilità di una futura azione di revocazione o comunque di una domanda risarcitoria nei confronti dell'avv. CP_1
considerato l'accoglimento (in primo grado) della domanda di condanna al pagamento della penale proposta dalla società emessa in suo danno a seguito della morte della madre. CP_5
In pendenza del presente giudizio, a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto dal Pt_1
avverso tale pronuncia e del conseguente venire meno della condanna al pagamento della penale e dell'espropriazione ad essa conseguita, l'appellante ha ricondotto il perdurante interesse alla proposizione della querela di falso alla futura eventuale formulazione di pretese in suo danno, da parte di eventuali creditori della madre.
Tali allegazioni, con le quali l'interesse ad agire viene ricondotto a presupposti radicalmente eterogenei rispetto a quelli originariamente posti a fondamento della spiegata querela di falso in via principale, sono inammissibili.
In ogni caso, volendo diversamente opinare, le stesse non consentono di ritenere configurabile l'interesse ad agire.
Con riguardo alla ventilata proponibilità dell'azione di revocazione, ferme le sopra richiamate considerazioni della S.C. (con le quali si è evidenziato che la revocazione …. in tanto può essere pronunciata, in quanto l'interessato riesca ad ottenere l'accertamento giudiziale della falsità del documento. Ma se tale accertamento non può aver luogo, in quanto precluso dal giudicato, non potrà nemmeno ipotizzarsi una sentenza di revocazione che si fondi su tale accertamento), giova rilevare come la fattispecie qui in esame
(addotta falsità della procura alle liti) non appaia sovrapponibile all'ipotesi di cui all'art. 395, n.2,
c.p.c., non trattandosi appunto di una “prova” falsa sulla cui base il giudice abbia deciso.
In ogni caso, per quanto necessario, sarebbe ampiamente decorso il termine per la sua proponibilità, dovendo farsi decorrere la conoscenza della pretesa falsità della procura alle liti dalla data della notifica alla dell'atto introduttivo del secondo giudizio, nel cui ambito Pt_2
l'attrice espressamente richiamava la precedente sentenza n. 22128/2013 a fondamento CP_5
della domanda di riconoscimento della penale;
in quel giudizio la si è costituita, per il Pt_2
tramite del a quell'epoca suo amministratore di sostegno, con comparsa di risposta in Pt_1
data 31 maggio 2016, di modo che a quella data va ancorata la conoscenza della falsità della procura e dunque la decorrenza del termine di cui agli artt. 325-326 c.p.c.
Con riguardo alla prospettata azione risarcitoria nei confronti del legale, quand'anche si volesse presupporre che il giudicato formatosi sulla validità della procura alle liti non spieghi effetti preclusivi all'accertamento del falso a quegli effetti, in pendenza del gravame sarebbe venuto meno l'interesse prospettato dal all'atto dell'introduzione del giudizio d'appello, Pt_1
considerato il positivo esito del giudizio relativo alla penale.
Né, infine, soccorrono le considerazioni da ultimo svolte dal al fine di comprovare il Pt_1
suo perdurante interesse ad agire, ovvero la possibile futura formulazione di pretese creditorie nei suoi confronti, nella qualità di erede della madre, da parte di eventuali ignoti creditori della sua dante causa.
Come noto, “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (in questi termini, Cass., ord., 8.5.2024, n. 12532). Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere confermata la ritenuta inammissibilità della querela per difetto dell'interesse ad agire, con conseguente assorbimento del secondo motivo di gravame.
L'appello principale deve dunque essere rigettato.
Analogamente è a dirsi quanto all'appello incidentale.
Premesso che “la querela di falso proposta in via principale va considerata causa di valore indeterminabile, tenuto conto sia dello scopo di eliminare la verità del documento, sia delle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità” (così Cass., ord., 6.5.2025, n. 11875), il Tribunale, contrariamente a quanto addotto dall'appellante incidentale, ha correttamente applicato lo scaglione indeterminato medio, con esclusione della liquidazione delle spese per la fase istruttoria, che non si era tenuta.
La censura formulata con riguardo all'erronea individuazione dello scaglione va dunque disattesa.
Ciò posto, premesso che il non ha contestato la pronuncia con riguardo all'omessa CP_1
liquidazione del compenso per la fase istruttoria, la decisione di liquidare il compenso per le residue fasi sulla base del minimo previsto dalle tariffe a quella data vigenti (euro 3.393,00), appare frutto di una valutazione non censurabile, considerato che il giudizio, direttamente rimesso in decisione al fine della valutazione dell'ammissibilità della querela di falso, è stato appunto risolto in rito, senza che si sia dato corso alla sua valutazione nel merito.
La pronuncia sulle spese del grado, liquidate come in dispositivo in applicazione dello scaglione di cui in premessa e tenuto conto delle attività processuali effettivamente svolte in questa sede, segue la prevalente soccombenza del Pt_1
Agli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U. spese di giustizia, deve infine essere accertata la debenza, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 3093/2021
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
4. accerta la debenza, in capo all'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto