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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2619/2024 RG promossa con ricorso ex art 414 cpc depositato il 16.12.2024 da
Parte_1
con avv.ti Giulia e Silvio Monticelli, come da mandato allegato al ricorso
- ricorrente -
contro
Controparte_1
con avv.to Maurizio Orione, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione
- resistente - in punto: responsabilità solidale del committente;
discussa e decisa il 3.12.2025
FATTO
Il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti di quale committente Controparte_1 responsabile in solido ex art 29 c 2 dlgs 276/2003 esponendo :
di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della di Marghera Controparte_2
(VE), Via dell'Elettricità n. 3/D, C.F. e P.IVA , nell'officina di quest'ultima in Scorzè (VE), in P.IVA_1
via Guido Rossa n. 11 dal 7 giugno 2021 al 30 giugno 2023 con mansioni di saldatore inquadrato al livello
C3 del CCNL Metalmeccanici Industriale, utilizzato continuativamente in lavori oggetto di appalto alla datrice di lavoro dalla i Marghera (VE) via dell'Elettricità n. 3/D (C.F. e P.IVA Controparte_3
), a sua volta appaltatrice, quale committente finale, da P.IVA_2 CP_1 - di essere rimasto in credito alla cessazione del rapporto di : • saldo retribuzioni luglio, agosto, novembre e dicembre 2022; • saldo retribuzioni gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno
2023; • ratei 13ma mensilità del 2023; • TFR, il tutto per complessivi euro lordi 43.284,60
Invocata la responsabilità solidale di ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 ne ha chiesto la condanna CP_1
al pagamento in ricorso di euro 43.284,60, riquantificato in corso di causa in euro 37.445,29, e ulteriormente ridotto, per effetto di recupero nell' ambito del fallimento Tecnowelds di euro 10.212,00, ad euro 27.233,29.
si è costituita dando atto dell' assoggettamento di e di CP_1 Controparte_4
alla procedura di Liquidazione Giudiziale con sentenze rispettivamente n. 68/23 e Controparte_2
60/23 del Tribunale di Venezia;
allegando la cessazione di tutti i propri rapporti di appalto con con effetto immediato alla data del 9 marzo 2023 in virtù di risoluzione Controparte_4
contrattuale per inadempimento della medesima;
eccependo la carenza di prova su CP_4
an e quantum delle pretese;
invocando l' estraneità in ogni caso alla propria responsabilità solidale ex art 29 c 2 dlgs 276/2003, da un lato, degli emolumenti maturati dal ricorrente nel periodo successivo a fine ottobre 2022 essendo in tale data intervenuta la cessazione dell' appalto dall' Controparte_5
altro comunque delle voci non aventi natura strettamente retributiva.
La causa, istruita documentalmente e con testi, all' odierna da remoto è stata discussa e all' esito trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il ricorso è parzialmente fondato
I testi hanno riferito che :
➢ , dipendente della al febbraio 2019 a settembre/ottobre Tes_1 CP_2 CP_2
2022: “ Tutti noi lavoravamo presso l' officina di Scorzè adibiti tutti a Controparte_2 fabbricazione e assemblaggio di tubazioni destinate a per le sue varie sedi (di Porto CP_1
Marghera, Riva Trigoso, Muggiano, Monfalcone e Castellamare di Stabia ecc). ra l' unica CP_1
cliente di Le mie mansioni erano di tubista Il ricorrente ha lavorato con me Controparte_2
anche lui presso l' officina di Scorzè come saldatore, è arrivato dopo di me (la data non la ricordo).
Il mio rapporto e così anche quello dei colleghi (circa totale 12-13 unità) è cessato in quanto ad un certo punto appunto verso fino ottobre 2022 l' officina è stata chiusa per le difficoltà di
[...]
he andava male: da lì non abbiamo piu' concretamente lavorato e ognuno di noi ha CP_2 preso la propria strada, il ricorrente ha avuto un periodo di malattia “ ➢ , dipendente dal settembre 2021 e febbraio 2023: “ Ho Persona_1 Controparte_2
sempre lavorato presso l' officina di Scorzè con mansioni di tubista;
lavorava anche lui lì Parte_1
con mansioni di saldatore;
abbiamo sempre lavorato solo su (la società non aveva CP_1
nessun altro cliente) per la fabbricazione di tubi che poi venivano spediti alle varie sedi CP_1 tra cui anche Porto Marghera, ma non solo. Ad un certo punto verso fine 2022 già prima CP_2
in ritardo nei pagamenti, non ci ha proprio piu' pagato, ho comunque continuato a lavorare lì con gran parte, in realtà quasi tutti i colleghi fino ad inizio febbraio 2023, poi, visto che non ero retribuito, me ne sono andato. Il collega è andato via prima di me già a fine 2022, invece nell' Tes_1 Parte_1
ultimo periodo è stato assente per malattia”.
➢ dipendente della da ottobre 2019 fino a marzo 2023: “ Ho Testimone_3 CP_2
svolto mansioni di tubista presso l' officina di Scorzè dove abbiamo avuto come attività sempre e solo, quali uniche commesse, la fabbricazione di tubazioni destinate a ha CP_1 Parte_1
lavorato lì come saldatore, arrivato dopo di me;
nell' ultimo anno del mio rapporto di lavoro non sono stato presente in servizio in quanto ho usufruito di congedo straordinario ex legge 104. Da quanto ho sentito dai colleghi l' attività è proseguita concretamente fino a febbraio 2023, per conoscenza diretta non so in quanto appunto non c'ero. Quanto alle retribuzioni io le ho percepite fino ad ottobre/novembre 2022 e poi non piu' e sto cercando di recuperare quanto spettante dall'
“
Tali deposizioni confermano che il ricorrente alle dipendenze della di Marghera Controparte_2
(VE), Via dell'Elettricità n. 3/D, C.F. e P.IVA ha prestato attività lavorativa nell'officina di P.IVA_1
quest'ultima in Scorzè (VE), in via Guido Rossa n. 11 con mansioni di saldatore utilizzato continuativamente ed esclusivamente in lavori oggetto di appalto alla datrice di lavoro dal
[...]
di Marghera (VE) via dell'Elettricità n. 3/D (C.F. e P.IVA , a sua volta CP_3 P.IVA_2
appaltatrice quale committente finale da ovvero in pratica era in realtà l' unica CP_1 CP_1
cliente di Controparte_2
Il teste ha riferito che verso fino ottobre 2022 l' officina è stata chiusa per le difficoltà di Tes_1 [...]
che andava male, mentre dalla deposizione emerge che la medesima CP_2 Tes_4 [...]
era irregolare nel pagamento delle retribuzioni già prima di tale epoca. CP_2
Alla luce di ciò la pretesa del ricorrente di percepire da tutte le retribuzioni ed i ratei di13ma CP_1
e TFR a far data dal novembre 2022 sino al giugno 2023 è destituita di fondamento perché presso lo stabilimento di Scorzè della non sono state più svolte lavorazioni in appalto a Controparte_2
committenza roprio a partire dalla fine di ottobre 2022. CP_1 Inoltre, il ricorrente da novembre 2022, già al momento della cessazione delle lavorazioni presso l'officina di Scorzè, è stato continuativamente assente siccome in congedo per malattia e, quindi, non ha comunque prestato attività lavorativa a beneficio della committente CP_1
L' indennità di malattia esorbita dalla responsabilità ex art 29 c 2 d.lgs 276/2003 avendo natura previdenziale mirante a salvaguardare il lavoratore per la perdita della retribuzione, tanto che non è nemmeno a carico del datore di lavoro, che solo la “anticipa”, bensì dell' al quale il ricorrente può rivolgersi per ottenere lo spettante a tale titolo.
Inoltre dall' importo vantato la quota parte per permessi, festività e ferie non godute è esclusa dalla copertura a carico di ex art 29 c 2d.lgs 276/2003 trattandosi di indennità non aventi natura CP_1
strettamente retributiva come da Cass . n. 31109/21 e n. 5247/2022.
In particolare secondo Cass. n. 5247 del 17 febbraio 2022, che supera Cass n. 10354 del 19 maggio
2016, in tema di responsabilità solidale del committente la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'articolo 29 comma 2 D.lgs. 176/2003 deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli elementi che il datore di lavoro risulta tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e, tra questi, non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti.
A carico di va dunque posto il pagamento unicamente : CP_1
1) delle retribuzioni di luglio e agosto 2022, nonchè per le medesime mensilità, dell' indennità di trasferta, di cui, data l' adibizione continuativamente all' officina di Scorzè, va ritenuta la fittizietà quale trasferta e l' effettiva natura invece di retribuzione, e dunque quanto a luglio 2022 di euro
2.565,03 per retribuzione + euro 167,00 per trasferta e quanto ad agosto 2022 di euro 1.539,02 per retribuzione + euro 166 per trasferta;
2) di euro 1.646,14 € per 13 ^ mensilità;
3) del tfr, pari a tot euro 6.439,42
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. condanna a corrispondere al ricorrente, a titolo di responsabilità solidale ex art 29 CP_1
comma 2 d.lgs 276/2003, dei seguenti importi, oltre accessori di legge:
➢ per le retribuzioni di luglio e agosto 2022: euro 2.565,03 + euro 167,00 + euro 1.539,02 + + euro
166 ; ➢ per 13^ mensilità: euro 1.646,14 ;
➢ per tfr euro 6.439,42;
2. condanna la medesima alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori CP_1
di legge, in complessivi euro 3.500,00 .
Così deciso in Venezia, 3.12.2025
Il Giudice