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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/11/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1838/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1838/2025 V.G., avente ad oggetto: “ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, all'esito dell'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso proposto congiuntamente, da nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Parte_2
a Nureci (OR) il 04.05.1963, entrambi elettivamente domiciliati in Isola del Liri (FR) in via
Borgonuovo n. 105, presso lo studio dell'Avv. Amleto Iafrate, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 26.11.2025;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.09.2025, i ricorrenti – premesso che in data 19.08.1989 hanno contratto matrimonio in Nureci (OR) e che dalla loro unione non sono nati figli ma è stata adottata
(nata a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente; che il Tribunale di Roma aveva omologato con decreto del 24.05.2021 la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
che i coniugi da quel momento non si sono riconciliati – hanno chiesto dichiararsi il divorzio tra le parti, prevedendo, tra le altre cose, che alcun contributo economico debba riconoscersi alle parti in quanto entrambe economicamente indipendenti. 2. All'udienza cartolare del 26.11.2025 non risultavano depositate note scritte sul fascicolo telematico, cosicché la causa veniva rimessa al collegio al fine di pronunciare l'estinzione ai sensi dell'art. 473bis.21 c.p.c.. Tuttavia, i ricorrenti, con atto depositato in data 27.11.2025, dando atto del verificarsi di un disguido nel deposito telematico delle note scritte, hanno allegato dette note unitamente alle dichiarazioni sottoscritte dalle parti con cui le stesse hanno rinunciato a comparire personalmente in udienza e hanno confermato di non volersi riconciliare.
***
3. Il Tribunale, letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto delle note depositate dalle parti, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati (come da decreto di omologa del Tribunale di Roma n. 11852 del 24.05.2021) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.08.1989 in Nureci (OR)
tra e come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2
dello Stato Civile del Comune di Nureci (OR) al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 1989 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 3.09.2025 da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nureci (OR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Cassino, il 28 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1838/2025 V.G., avente ad oggetto: “ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, all'esito dell'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso proposto congiuntamente, da nato a [...] il [...] e nata Parte_1 Parte_2
a Nureci (OR) il 04.05.1963, entrambi elettivamente domiciliati in Isola del Liri (FR) in via
Borgonuovo n. 105, presso lo studio dell'Avv. Amleto Iafrate, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 26.11.2025;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 3.09.2025, i ricorrenti – premesso che in data 19.08.1989 hanno contratto matrimonio in Nureci (OR) e che dalla loro unione non sono nati figli ma è stata adottata
(nata a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente; che il Tribunale di Roma aveva omologato con decreto del 24.05.2021 la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
che i coniugi da quel momento non si sono riconciliati – hanno chiesto dichiararsi il divorzio tra le parti, prevedendo, tra le altre cose, che alcun contributo economico debba riconoscersi alle parti in quanto entrambe economicamente indipendenti. 2. All'udienza cartolare del 26.11.2025 non risultavano depositate note scritte sul fascicolo telematico, cosicché la causa veniva rimessa al collegio al fine di pronunciare l'estinzione ai sensi dell'art. 473bis.21 c.p.c.. Tuttavia, i ricorrenti, con atto depositato in data 27.11.2025, dando atto del verificarsi di un disguido nel deposito telematico delle note scritte, hanno allegato dette note unitamente alle dichiarazioni sottoscritte dalle parti con cui le stesse hanno rinunciato a comparire personalmente in udienza e hanno confermato di non volersi riconciliare.
***
3. Il Tribunale, letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto delle note depositate dalle parti, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati (come da decreto di omologa del Tribunale di Roma n. 11852 del 24.05.2021) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.08.1989 in Nureci (OR)
tra e come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2
dello Stato Civile del Comune di Nureci (OR) al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno 1989 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 3.09.2025 da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nureci (OR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Cassino, il 28 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi