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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n.3101 del 09.11.2022
Oggetto: indennità -rendita vitalizia o equivalente CP_1
N. R.G. 182/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Baldassarre Parte_1
Appellante
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria Rosaria Papalato
Appellato
FATTO
Con ricorso del 09.12.2020, premesso di aver subito in data Parte_1
04.09.2009 un infortunio professionale per il quale l' lo aveva riconosciuto in data 2.02.2010 CP_1 affetto da “sindrome soggettiva cefalagico-vertiginosa con modici segni neurologici pregiudizievoli: disturbi della funzione gustativa” nella misura del 6% e, conseguentemente, gli aveva riconosciuto il beneficio dell'indennizzo in capitale per danno biologico, aveva rappresentato:
-di aver proposto in data 04.07.2019 istanza per il riconoscimento dell'aggravamento delle conseguenze dell'infortunio chiedendo il riconoscimento della patologia psichica (sindrome ansioso depressiva) da ricondursi nell'ambito del “disturbo post-traumatico da stress” nella misura del 18%; -che l' a seguito di accertamento medico-legale di revisione, aveva riconfermato la CP_1 percentuale del 6%; - di aver invano presentato opposizione. Aveva chiesto che il Tribunale accertasse il denunciato aggravamento e condannasse l'Istituto alla costituzione in suo favore della rendita per i postumi dell'infortunio sul lavoro. Costituitosi in giudizio, l' aveva contestato la fondatezza della domanda e ne aveva CP_1 chiesto il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, rilevato che il danno biologico quantificato risultava essere rimasto pari del 6%, ha respinto la domanda, compensando le spese di lite e ponendo quelle di CTU a carico di . CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello lamentandone Parte_1
l'erroneità per effetto dell'adesione alle inesatte conclusioni del consulente medico-legale, la carenza di motivazione e la lacunosità.
Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del ricorso in primo grado.
Costituitosi in giudizio l' ha eccepito l'infodatezza dell'appello e ne ha chiesto il CP_1 rigetto.
Disposta una nuova CTU, all'udienza di discussione del 26.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato per quanto di ragione. Il consulente tecnico d'ufficio designato in secondo grado, dott. specialista in Per_1 medicina legale, ha premesso che “A seguito di infortunio lavorativo del 4.6.2009, l' aveva CP_1 riconosciuto, a seguito di collegiale medica (2.2.10), una menomazione permanente dell'integrità psicofisica del 6%, rispetto al 3% riconosciuto in fase amministrativa, per “Sindrome soggettiva cefalgico-vertiginosa con modici segni neurologici pregiudizievoli;
disturbi della funzione gustativa”. In data 4.7.19 il presentò domanda di revisione passiva lamentando un Parte_1 aggravamento delle menomazioni riportate compresa la comparsa di una sindrome ansioso- depressiva. Sottoposto l'infortunato a visita di revisione, il 26.11.19 l' confermava il giudizio CP_1 valutativo già espresso (6%), anche a seguito di collegiale medica (10.11.20) che si concludeva in maniera discorde. Proposto ricorso giudiziario, fu nominato consulente d'ufficio il Dott.
[...] che, con visita del 11.5.22, confermò un danno biologico del 6% con diagnosi di Per_2
“Sindrome soggettiva posttraumatica con modici segni neurologici;
disturbi della funzione gustativa in esito ad ESA post-traumatica”. Sulla base dell'esame dei dati storici, clinici e diagnostici il predetto C.t.u. dott. ha Per_1 rilevato che “ … il “disturbo distimico” diagnosticato nel Marzo 2017 (come prima precisato, patologia psichiatrica di cui si chiede il riconoscimento quale aggravamento), in assenza di qualsiasi certificazione specialistica di continuità fenomenologica-patogenetica per circa otto anni, non può essere considerato aggravamento dell'infortunio lavorativo di cui è causa. Tali considerazioni medico legali risultano valide, a maggior ragione, anche se si considera la patologia “sindrome ansioso depressiva”, riportata dal neurologo a distanza di 10 anni dall'infortunio. Analogo discorso vale per l'”anosmia e ageusia post-traumatica”, per la quale non è stata posta una diagnosi strumentale-clinica ma solo un “Orientamento” sulla base di quanto riferito dal paziente;
oltre tutto la storia clinica del risulta completamente muta, Parte_1 per ben 13 anni, relativamente ad un aggravamento, anche solo riferito, dei disturbi del gusto e dell'olfatto”. Nel rispondere alle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte appellante, inoltre, il
C.t.u. dott. ha, con adeguata e approfondita motivazione, concluso che “Pur riconoscendo un Per_1 certo peggioramento dei disturbi del senso del gusto e dell'olfatto, percepiti solo “personalmente” dall'assicurato come perdita, al massimo si può riconoscere un danno biologico complessivo nella misura del 7%”.
Non vi sono quindi le condizioni oggettive per una attribuzione di valori di danno biologico maggiori del 7%.
La Corte ritiene di poter aderire alle conclusioni del menzionato consulente, essendo il suo esame privo di vizi logici e tecnici, oltre che adeguatamente approfondito e argomentato sull'inquadramento e sugli effetti reali del danno biologico da infortunio lavorativo.
In parziale riforma della sentenza impugnata all'appellante compete quindi l'indennizzo previsto dall'art. 13 d.lgs. n.38/2000 per un danno pari al 7% a decorrere dalla domanda amministrativa di aggravamento. Gli accessori ex lege spettano come stabilito in dispositivo.
Le spese processuali del doppio grado sono regolate secondo il principio di soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante attualmente costituito.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 08.04.2023 da nei Parte_1 confronti dell' , avverso la sentenza n.3101 del 09.11.2022 del Tribunale di Lecce, così
CP_1 provvede: dichiara che la malattia professionale dell'appellante, già riconosciuta dall' , ha
CP_1 determinato un danno biologico pari al 7% a decorrere dalla presentazione dell'istanza amministrativa di aggravamento;
condanna l' a corrispondere la relativa prestazione, oltre accessori per rivalutazione
CP_1 monetaria o interessi legali come per legge;
condanna l' al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in €
CP_1
1.312,00 per il primo grado e in € 1.458,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione per l'Avv. Francesco Baldassarre.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Lecce, 26.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi
n.3101 del 09.11.2022
Oggetto: indennità -rendita vitalizia o equivalente CP_1
N. R.G. 182/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Baldassarre Parte_1
Appellante
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria Rosaria Papalato
Appellato
FATTO
Con ricorso del 09.12.2020, premesso di aver subito in data Parte_1
04.09.2009 un infortunio professionale per il quale l' lo aveva riconosciuto in data 2.02.2010 CP_1 affetto da “sindrome soggettiva cefalagico-vertiginosa con modici segni neurologici pregiudizievoli: disturbi della funzione gustativa” nella misura del 6% e, conseguentemente, gli aveva riconosciuto il beneficio dell'indennizzo in capitale per danno biologico, aveva rappresentato:
-di aver proposto in data 04.07.2019 istanza per il riconoscimento dell'aggravamento delle conseguenze dell'infortunio chiedendo il riconoscimento della patologia psichica (sindrome ansioso depressiva) da ricondursi nell'ambito del “disturbo post-traumatico da stress” nella misura del 18%; -che l' a seguito di accertamento medico-legale di revisione, aveva riconfermato la CP_1 percentuale del 6%; - di aver invano presentato opposizione. Aveva chiesto che il Tribunale accertasse il denunciato aggravamento e condannasse l'Istituto alla costituzione in suo favore della rendita per i postumi dell'infortunio sul lavoro. Costituitosi in giudizio, l' aveva contestato la fondatezza della domanda e ne aveva CP_1 chiesto il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, rilevato che il danno biologico quantificato risultava essere rimasto pari del 6%, ha respinto la domanda, compensando le spese di lite e ponendo quelle di CTU a carico di . CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello lamentandone Parte_1
l'erroneità per effetto dell'adesione alle inesatte conclusioni del consulente medico-legale, la carenza di motivazione e la lacunosità.
Ha chiesto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del ricorso in primo grado.
Costituitosi in giudizio l' ha eccepito l'infodatezza dell'appello e ne ha chiesto il CP_1 rigetto.
Disposta una nuova CTU, all'udienza di discussione del 26.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato per quanto di ragione. Il consulente tecnico d'ufficio designato in secondo grado, dott. specialista in Per_1 medicina legale, ha premesso che “A seguito di infortunio lavorativo del 4.6.2009, l' aveva CP_1 riconosciuto, a seguito di collegiale medica (2.2.10), una menomazione permanente dell'integrità psicofisica del 6%, rispetto al 3% riconosciuto in fase amministrativa, per “Sindrome soggettiva cefalgico-vertiginosa con modici segni neurologici pregiudizievoli;
disturbi della funzione gustativa”. In data 4.7.19 il presentò domanda di revisione passiva lamentando un Parte_1 aggravamento delle menomazioni riportate compresa la comparsa di una sindrome ansioso- depressiva. Sottoposto l'infortunato a visita di revisione, il 26.11.19 l' confermava il giudizio CP_1 valutativo già espresso (6%), anche a seguito di collegiale medica (10.11.20) che si concludeva in maniera discorde. Proposto ricorso giudiziario, fu nominato consulente d'ufficio il Dott.
[...] che, con visita del 11.5.22, confermò un danno biologico del 6% con diagnosi di Per_2
“Sindrome soggettiva posttraumatica con modici segni neurologici;
disturbi della funzione gustativa in esito ad ESA post-traumatica”. Sulla base dell'esame dei dati storici, clinici e diagnostici il predetto C.t.u. dott. ha Per_1 rilevato che “ … il “disturbo distimico” diagnosticato nel Marzo 2017 (come prima precisato, patologia psichiatrica di cui si chiede il riconoscimento quale aggravamento), in assenza di qualsiasi certificazione specialistica di continuità fenomenologica-patogenetica per circa otto anni, non può essere considerato aggravamento dell'infortunio lavorativo di cui è causa. Tali considerazioni medico legali risultano valide, a maggior ragione, anche se si considera la patologia “sindrome ansioso depressiva”, riportata dal neurologo a distanza di 10 anni dall'infortunio. Analogo discorso vale per l'”anosmia e ageusia post-traumatica”, per la quale non è stata posta una diagnosi strumentale-clinica ma solo un “Orientamento” sulla base di quanto riferito dal paziente;
oltre tutto la storia clinica del risulta completamente muta, Parte_1 per ben 13 anni, relativamente ad un aggravamento, anche solo riferito, dei disturbi del gusto e dell'olfatto”. Nel rispondere alle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte appellante, inoltre, il
C.t.u. dott. ha, con adeguata e approfondita motivazione, concluso che “Pur riconoscendo un Per_1 certo peggioramento dei disturbi del senso del gusto e dell'olfatto, percepiti solo “personalmente” dall'assicurato come perdita, al massimo si può riconoscere un danno biologico complessivo nella misura del 7%”.
Non vi sono quindi le condizioni oggettive per una attribuzione di valori di danno biologico maggiori del 7%.
La Corte ritiene di poter aderire alle conclusioni del menzionato consulente, essendo il suo esame privo di vizi logici e tecnici, oltre che adeguatamente approfondito e argomentato sull'inquadramento e sugli effetti reali del danno biologico da infortunio lavorativo.
In parziale riforma della sentenza impugnata all'appellante compete quindi l'indennizzo previsto dall'art. 13 d.lgs. n.38/2000 per un danno pari al 7% a decorrere dalla domanda amministrativa di aggravamento. Gli accessori ex lege spettano come stabilito in dispositivo.
Le spese processuali del doppio grado sono regolate secondo il principio di soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante attualmente costituito.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 08.04.2023 da nei Parte_1 confronti dell' , avverso la sentenza n.3101 del 09.11.2022 del Tribunale di Lecce, così
CP_1 provvede: dichiara che la malattia professionale dell'appellante, già riconosciuta dall' , ha
CP_1 determinato un danno biologico pari al 7% a decorrere dalla presentazione dell'istanza amministrativa di aggravamento;
condanna l' a corrispondere la relativa prestazione, oltre accessori per rivalutazione
CP_1 monetaria o interessi legali come per legge;
condanna l' al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in €
CP_1
1.312,00 per il primo grado e in € 1.458,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione per l'Avv. Francesco Baldassarre.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Lecce, 26.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi