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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/09/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2357/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Paolo
Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della motivazione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 2357/2022 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
02.03.1970 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, via Senatore G. Maielli n. 12, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Antonuccio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
(c.f. P. IVA , con sede centrale in Roma, Via CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore,
Pagina 1 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Manlio Galeano e
Lucio Cornelio Vigilanti, giusta procura generale alle liti in atti, con i quali è elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90 (Ufficio Legale ). CP_1
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29.09.2022, la signora Parte_1
proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. OI-000258778 notificata il 02.09.2022, con cui l' aveva intimato il pagamento delle sanzioni CP_1
amministrative per omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali per i lavoratori dipendenti relativamente all'anno 2013 per un ammontare complessivo di Euro 15.506,60.
Si costituiva in giudizio l' deducendo, preliminarmente, che, quanto all'omesso CP_1 versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente e anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato (illecito criminale) ma illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000,00, questione, comunque, al vaglio della Corte costituzionale.
Nel merito chiedeva rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
Con provvedimento del 11.10.2022 veniva sospesa l'efficacia esecutiva ordinanza ingiunzione impugnata.
A seguito di numerosi rinvii per bonario componimento, ed essendo intervenutala
“rideterminazione” della sanzione originaria , all'udienza del 9.07.2024 la ricorrente dava atto dell'integrale pagamento di quanto dovuto e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. L' chiedeva breve rinvio al fine di CP_1
verificare l'avvenuto pagamento. Il giudice rinviava la causa all'udienza del
12.11.2024, ove l' chiedeva breve rinvio per i medesimi incombenti. CP_1
All'udienza del 23.09.2025 le parti, preso atto dell'avvenuto pagamento, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. Il ricorrente chiedeva la condanna alle spese processuali in virtù del principio della soccombenza virtuale,
Pagina 2 mentre l' ne chiedeva la compensazione. All'esito dell'udienza il giudice CP_1 poneva la causa in decisione.
Assorbente su ogni prospettazione, stante il provvedimento di rideterminazione della sanzione da parte dell' dell'ordinanza ingiunzione impugnata e CP_1
dell'avvenuto pagamento da parte della ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
In ordine, invece, alla richiesta di condanna al pagamento delle spese in favore della ricorrente, attesa la complessità giuridica della materia trattata, ove è intervenuta persino la Corte costituzionale in ordine alla legittimità della normativa vigente, si ritiene doversi compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Paolo
Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della motivazione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 2357/2022 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
02.03.1970 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, via Senatore G. Maielli n. 12, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Antonuccio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
(c.f. P. IVA , con sede centrale in Roma, Via CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore,
Pagina 1 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Manlio Galeano e
Lucio Cornelio Vigilanti, giusta procura generale alle liti in atti, con i quali è elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90 (Ufficio Legale ). CP_1
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29.09.2022, la signora Parte_1
proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. OI-000258778 notificata il 02.09.2022, con cui l' aveva intimato il pagamento delle sanzioni CP_1
amministrative per omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali per i lavoratori dipendenti relativamente all'anno 2013 per un ammontare complessivo di Euro 15.506,60.
Si costituiva in giudizio l' deducendo, preliminarmente, che, quanto all'omesso CP_1 versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente e anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato (illecito criminale) ma illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000,00, questione, comunque, al vaglio della Corte costituzionale.
Nel merito chiedeva rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
Con provvedimento del 11.10.2022 veniva sospesa l'efficacia esecutiva ordinanza ingiunzione impugnata.
A seguito di numerosi rinvii per bonario componimento, ed essendo intervenutala
“rideterminazione” della sanzione originaria , all'udienza del 9.07.2024 la ricorrente dava atto dell'integrale pagamento di quanto dovuto e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. L' chiedeva breve rinvio al fine di CP_1
verificare l'avvenuto pagamento. Il giudice rinviava la causa all'udienza del
12.11.2024, ove l' chiedeva breve rinvio per i medesimi incombenti. CP_1
All'udienza del 23.09.2025 le parti, preso atto dell'avvenuto pagamento, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. Il ricorrente chiedeva la condanna alle spese processuali in virtù del principio della soccombenza virtuale,
Pagina 2 mentre l' ne chiedeva la compensazione. All'esito dell'udienza il giudice CP_1 poneva la causa in decisione.
Assorbente su ogni prospettazione, stante il provvedimento di rideterminazione della sanzione da parte dell' dell'ordinanza ingiunzione impugnata e CP_1
dell'avvenuto pagamento da parte della ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
In ordine, invece, alla richiesta di condanna al pagamento delle spese in favore della ricorrente, attesa la complessità giuridica della materia trattata, ove è intervenuta persino la Corte costituzionale in ordine alla legittimità della normativa vigente, si ritiene doversi compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 23 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3