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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4430 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 649 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione mediante provvedimento ex art. 127 ter cpc del 14/05/2025, vertente
TRA
- Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Giovanni Giovannelli come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- Controparte_1
( , in persona del curatore fallimentare,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Gabrielle D'Ambrosio come da procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Cassino n. 919/2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis
r.g. n. 1 reiectis, in accoglimento dello spiegato appello e in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'opposizione a d.i. proposta dalla per l'effetto, Pt_1 dichiarare non tenuta l'opponente al pagamento della somma ingiunta con il decreto opposto. Con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello adita Voglia rigettare integralmente tutte le richieste di parte appellante, ivi comprese quelle di escussione dei testi non ammessi nel corso del primo grado del giudizio, rigettare lo spiegato appello nella sua totalita' e confermare la sentenza di primo grado oggetto del presente gravame. Con il favore delle spese del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
L'attrice ha impugnato la sentenza in epigrafe, di accoglimento soltanto parziale dell'opposizione al decreto ingiuntivo: la somma di euro 46.703,30, richiesta dalla curatela a saldo della fattura n. 766 del 30/11/2014 di euro 51.416,40,
è stata ridotta al minor importo di euro 41.416,40 (in base alla nota di credito per il danneggiamento durante l'esecuzione del contratto) ma è stata respinta l'eccezione di secondo cui i lavori subappaltati a sono stati terminati dal terzo Pt_1 CP_1
per rispettare le scadenze previste con la committente . CP_2 CP_3
L'appellante lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale (è “in contestazione l'eccepita mancata Part tempestiva esecuzione di una parte dei lavori affidati in subappalto da a CMA in bonis, nei termini non meglio precisati dall'opponente né emersi dalla documentazione in atti e nemmeno offerti di provare sulla base di prove orali tanto generiche, anche temporalmente quanto inammissibili: ritardo che secondo la prospettazione di parte opponente – fatta per la prima volta nella presente opposizione – avrebbe determinato l'affidamento di tali lavori ad una società terza, la , che secondo la prospettazione di cui all'opposizione sarebbe intervenuta CP_2
Contr nell'eseguire i lavori non potuti eseguire tempestivamente da che si era pertanto impegnata a stornare la fattura emessa, portata parzialmente nel monitorio”, v. sentenza impugnata); secondo l'attrice, infatti: a) la motivazione secondo cui le prove sono “generiche, anche temporalmente quanto inammissibili” è diversa da quella posta a fondamento dell'ordinanza in corso di causa, in base alla quale le prove stesse attengono a “circostanze da provarsi in via documentale (cap.
r.g. n. 2 dal n. 1 al n. 10 escluso n. 3 e 7) ovvero inammissibili perché poste al negativo (cap.
3 e 7)”; b) i capitoli formulati, inoltre, sono sufficientemente specifici e, corredati dalle fatture emesse dal terzo GIAR, non sono suscettibili di prova necessariamente documentale;
c) infine, è illegittimo il rigetto dell'opposizione per difetto di prova, a fronte della mancata ammissione del mezzo istruttorio.
Con il secondo motivo, l'impugnante si duole dell'errata valutazione delle risultanze documentali: la corrispondenza prodotta, secondo il giudice di primo grado, non dimostra l' (accordo per l') effettuazione delle lavorazioni mediante la sostituzione con altra impresa, poiché proviene dalla stessa debitrice e non ha contenuto inequivoco, risultando comunque non conforme alle modalità previste ex lege nel subappalto di opere pubbliche (“la documentazione prodotta dall'opponente, che corrisponde allo scambio di corrispondenza a mezzo posta elettronica, non esprime né prova il consenso espresso da CMA nello stornare la fattura emessa e nemmeno prova l'eccepito inadempimento della CMA in bonis come sostenuto dall'opponente. La mail in atti è una comunicazione che proviene Part dalla debitrice la quale - in risposta alla mail del 30\10\2014 di Testimone_1
Part della CMA di invio alla della situazione contabile da fatturare a
[...] conclusione dell'ordine inerente i lavori presso – chiede di “lasciare in CP_3 sospeso i 42 riferiti ai lavori edili perché non ancora ultimati”. (cfr. doc. fasc. 3 parte opponente). La comunicazione è dunque una richiesta unilaterale di parte Part debitrice cui la creditrice CMA non risulta aver dato seguito alcuno per cui non ha il valore enfatizzato dall'opponente di accordo derogatorio sul pagamento dei lavori eseguiti dalla CMA in subappalto né rinunzia ad esigere i compensi per il lavoro svolto. La mail ulteriore del 18\12\2014, pure valorizzata dalla debitrice ai medesimi sopra indicati fini, non è del pari prova adeguata (cfr. doc. 4 fasc. parte opponente): anche in tal caso a fronte una comunicazione del per conto Tes_1 della CMA, di ragguaglio circa la situazione contabile , la debitrice CP_4 comunica alla prima che lascerà in sospeso la tranche di € 46.307,30, chiedendo alla creditrice di emettere nota di credito o storno contrattuale. Anche in questo caso la comunicazione poco intellegibile, non può costituire prova adeguata in un
r.g. n. 3 contesto quale quello di un subappalto di opere pubbliche, commissionate da CP_3 dove l'iter relativo ad eventuali inadempienze e sostituzioni del subappaltatore deve essere formalizzato inderogabilmente attraverso documentazione specifica ed ufficiale da indirizzarsi a chi appalta i lavori, nel caso di specie tenuta CP_3 preliminarmente ad autorizzare la eventuale sostituzione previo accertamento dei requisiti di legge a tutela dei principi di trasparenza e regolarità nella destinazione di fondi pubblici. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, nell'inadempimento di obbligazioni contrattuali, come nel caso di specie, l'onere della prova circa l'eccepito presunto ritardo - che si sarebbe tradotto nel mancata esecuzione di parte dei lavori assunti a carico della CMA in bonis secondo la contestata prospettazione di parte opponente - è a carico di chi lo eccepisce configurandosi come specifica eccezione modificativa dell'originario programma contrattuale di cui l'eccipiente, ove effettivamente sussistente, avrebbe dovuto prontamente riferire ad contestando gli specifici addebiti al presunto CP_3 ritardatario. Nel caso di specie l'opponente non ha assolto tale onere né ha offerto di assolverlo avendo, per la verità, eccepito un presunto ritardo del tutto genericamente, senza nemmeno indicare i limiti temporali previsti e non rispettati da CMA” -v. sentenza); secondo l'appellante, per
contro
: a) l'assenza di riscontro a tale corrispondenza, da parte della subappaltatrice , costituisce mancata CP_5 contestazione dell' (accordo in ordine all') ultimazione dei lavori mediante la sostituzione con altra ditta;
b) il difetto di autorizzazione della committente, quale soggetto pubblico, è inoltre circostanza estranea all'oggetto del giudizio fra le parti che, non di meno, è stata posta a fondamento della decisione in assenza del previo contraddittorio.
La curatela si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini (ridotti) per le difese conclusive.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
1. Con riguardo al rigetto della prova orale, va in primo luogo constatato che, sebbene preannunciata nell'atto processuale, la richiesta di ammissione dei testi non r.g. n. 4 solo non è stata inserita nelle conclusioni dell'appello, ma non è stata neppure richiamata in sede di precisazione delle conclusioni;
l'omissione, tuttavia, non appare sintomatica della volontà di abbandonare le richieste istruttorie, altrimenti risolvendosi nella rinuncia stessa al motivo di gravame.
Tale motivo, volgendo all'esame nel merito, è infondato.
Si osserva infatti che: a) la motivazione della sentenza è integrativa ma non in contrasto con l'ordinanza istruttoria, laddove le richieste istruttorie sono state valutate come inammissibili a fronte della formulazione generica dei capitoli e della natura documentale delle circostanze oggetto di prova;
b) in disparte l'evidente genericità della formulazione, in assenza di fatti specifici temporalmente individuati
(“dite quali opere e in che tempi”, “nei tempi convenuti”; “si rivolse a che provvedesse”, “negli accordi intervenuti”, “riferite quali opere sono state eseguite”,
“ebbero una durata di circa un anno dall'inizio”, “dite quando i lavori sono stati ultimati”, ecc.), il motivo di appello si risolve nell'affermazione contraria a quella contenuta nella decisione impugnata, senza specificità di critica rispetto ai singoli capitoli di prova (inammissibilmente introdotta nelle difese conclusive); c) il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, sul presupposto del mancato assolvimento dell'onere probatorio, è illegittimo in assenza della decisione sulle richieste istruttorie ma non anche, come nella specie, a fronte del giudizio di inammissibilità della prova testimoniale e della valutazione della documentazione prodotta.
2. Riguardo a quest'ultima, si osserva che è altrettanto immune da vizi l'apprezzamento, del giudice di primo grado, in ordine all'insufficienza probatoria della corrispondenza versata in atti, la quale è di provenienza unilaterale della stessa debitrice ed è priva di contenuto univoco e specifico: come osservato nella sentenza impugnata, infatti, si tratta della mera “richiesta” di lasciare ancora “in sospeso” il pagamento di alcuni lavori ai fini dell'eventuale “storno contrattuale” (mediante generico, contraddittorio e pertanto “poco intellegibile” riferimento ad opere effettuate tramite terzi e ad altre ancora da eseguire con il proprio personale, v. doc.
4), quale proposta che, comunque, non avuto alcun seguito da parte della sub- appaltatrice CMA.
r.g. n. 5 In altri termini, non risulta provato l'“accordo derogatorio” delle obbligazioni contrattuali (quale fatto modificativo la cui prova è a carico dell'eccipiente) che d'altro canto, come pure evidenziato, mai è stato richiamato nella fase stragiudiziale dalla debitrice (in cui quest'ultima “ha sollevato unicamente richiesta di detrazione della nota di credito per € 10.000,00, riconosciuta a storno del dovuto verso la opposta per danni da questa cagionati ad un contatore”, v. sentenza impugnata).
Più in generale, l'opposizione stessa “si fonda su di una vaga eccezione di inadempimento” (v. sentenza, pag. 4), essendo “in contestazione l'eccepita mancata Part tempestiva esecuzione di una parte dei lavori affidati in subappalto da a CMA in bonis, nei termini non meglio precisati dall'opponente né emersi dalla documentazione in atti” (v. pag. 3) ed avendo l'opponente “eccepito un presunto ritardo del tutto genericamente, senza nemmeno indicare i limiti temporali previsti e non rispettati da CMA” (v. pag. 4): l'eccezione, pertanto, risulta generica (con ogni conseguente riflesso sull'onere probatorio) nell'affermare l'inadempimento della controparte (senza indicazione delle opere non eseguite e dei tempi contrattuali non rispettati), quale presupposto di un “accordo” (anch'esso privo di compiuta individuazione) in ordine allo “storno” dei lavori e della fattura di pagamento.
In tale contesto, inoltre, è quanto mai appropriato il rilievo del giudice di primo grado, secondo cui il sub-appalto riguarda “opere pubbliche, commissionate da
dove l'iter relativo ad eventuali inadempienze e sostituzioni del CP_3 subappaltatore deve essere formalizzato inderogabilmente attraverso documentazione specifica ed ufficiale da indirizzarsi a chi appalta i lavori, nel caso di specie tenuta preliminarmente ad autorizzare la eventuale sostituzione CP_3 previo accertamento dei requisiti di legge a tutela dei principi di trasparenza e regolarità nella destinazione di fondi pubblici” (v. sentenza impugnata); d'altro canto, risulta priva di ogni effetto la lagnanza circa l'assenza di contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, non avendo l'appellante in concreto prospettato le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (v. Cass. 3543/2023).
Per quanto premesso, l'appello deve essere respinto.
r.g. n. 6 Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_1
Controparte_1 contro la sentenza del Tribunale di Cassino in data 16/11/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle Parte_1 spese in favore del fallimento Controparte_1 che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 10/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7