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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/12/2024, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott. Alberto Filardo Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 755/2024 RGAC, vertente:
TRA
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Castrovillari, Via Luigi Longo n. 9, presso lo studio legale dell'avv. Angela Aversa, che lo rappresenta e difende;
Appellante.
E
, (C.F.e ), elettivamente domiciliata in Trebisacce, Parte_2 C.F._2
via Trento, 14, presso lo studio legale dell'avv. Domenica Maria Aino, che la rappresenta e difende.
Appellata. con l'intervento della P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: accogliere l'appello e conseguentemente, in accoglimento della domanda di primo grado ridurre l'importo relativo all'assegno di mantenimento ad €. 150,00 per le motivazioni innanzi esposte e come peraltro avviene già dall'emissione del primo provvedimento;
in subordine ridurre l'importo secondo quanto la Corte riterrà giusto secondo gli elementi in atti;
- con vittoria di spese e competenze di lite in favore dell'Erario. Si dichiara che la presente controversia è esente”. PER L'APPELLATA: “Voglia l'Ecc. ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, definitivamente pronunciandosi, rigettare in toto il reclamo, proposto dal Sig. e Parte_1
per cui è causa, perché inammissibile, oltre che palesemente infondato, sia in fatto che in diritto e non provato, per tutto quanto in premessa esposto e motivato e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari, n° 735/2024, pubblicata”
IL PG “Letti gli atti, si conclude per il rigetto del gravame e la conferma del provvedimento impugnato”.
FATTO E DIRITTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<
, nato fuori del matrimonio in data 4.5.2017, imponendo al Persona_1
padre di contribuire al suo mantenimento, versando alla ex Parte_1 convivente , madre del minore e con questo coabitante, l'assegno Parte_2 mensile di € 300,00 e partecipando al 50% delle spese straordinarie.
Con successivo decreto del 19/29.3.2021, questo Tribunale rigettava il ricorso del volto alla modifica delle condizioni di affido del figlio e, in particolare, alla Parte_1
riduzione dell'importo dell'assegno mensile di mantenimento.
Con ricorso depositato il 10.7.2023, ha chiesto nuovamente la Parte_1
riduzione dell' assegno di mantenimento in questione, allegando che egli svolge solo precariamente <qualche piccolo e scarso lavoro >>; che, per contro, l'ex convivente è imprenditrice;
che egli, già invalido civile, ha visto aggravare le sue condizioni di salute a cagione dell'inasprimento della patologia da cui è affetto (piastrinopenia in sindrome da anticorpi antifosfo-lipidi, sindrome apa); che l' assegno di invalidità erogatogli dall' , CP_1
pari all'importo mensile di € 313,91, non gli consente di sostenere l'esborso dell' assegno, tant'è che egli sta versando il minor importo di € 150,00 al mese (anziché € 300,00).
ha resistito alla domanda, adducendo che nessuna effettiva modifica Parte_2
delle condizioni economiche del ricorrente è sopravvenuta e che comunque egli lavora di fatto nell' azienda di famiglia.
All' udienza del 27.3.2024, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
Il PM ad oggi non ha fatto pervenire le sue conclusioni>>. Con sentenza n. 735 del 2024, emessa il 18 aprile 2024 e pubblicata il 22 aprile 2024, il
Tribunale di Castrovillari rigettava il ricorso e compensava le spese.
Il Tribunale escludeva la sussistenza di circostanze sopravvenute atte a giustificare la modifica dell'assetto cristallizzatosi con i precedenti provvedimenti.
Osservava il giudice di primo grado: - che, dalla documentazione era emerso che la CP_1
percentuale di invalidità del era rimasta invariata;
- che, contrariamente a quanto Parte_1
riferito dal circa il suo stato di disoccupazione, era emerso che egli di fatto Parte_1 collaborava nell'attività di famiglia avente ad oggetto il commercio ambulante di prodotti alimentari, come dimostravano le riproduzioni fotografiche prodotte dalla resistente;
che “la sua condizione di discreta agiatezza economica è evincibile dai capi di abbigliamento firmati e dalle vacanze (crociera in Grecia) che offre al figlio (vedi sempre foto prodotte dalla ”. Parte_2
Il giudice di prime cure osservava, infine, che “anche ove si volesse ritenere che gli agi di cui gode l'odierno ricorrente siano frutto dell'aiuto economico dei suoi genitori, questi ultimi, nel persistente inadempimento del , sarebbero sussidiariamente Parte_1
chiamati a contribuire al mantenimento del nipote (art. 316 bis CC, comma 1 secondo periodo)”.
Avvero tale decisione ha proposto appello , censurando la sentenza Parte_1
impugnata per avere il primo giudice fondato il proprio convincimento sulla immutata percentuale di invalidità, senza considerare: - che la patologia di cui egli è affetto “è diventata, dal 2021 ad oggi, di grado severo”: - che è costretto a recarsi ogni 15 giorni a
Roma per curarsi: - che la propria difesa “per la prima volta, ha fondato la propria richiesta di riduzione dell'assegno sullo stato di salute del il quale, non è in grado di poter Parte_1
espletare una continua attività lavorativa, proprio per le evidenti limitazioni fisiche, ancor più accentuate subito dopo la terapia e ciò per due volte al mese.”
Assumeva, inoltre, che del tutto erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto, solamente sulla base di fotografia senza data che egli collabori nell'attività di commercio ambulate di prodotti alimentari del proprio genitore , evidenziando che Persona_1 trattasi di foto risalente all'anno 2021, precedente all'insorgenza della patologia, per come è dato peraltro evincere “dal confronto di come sia il oggi, visibilmente dimagrito, Parte_1
e come era nel 2021 al momento della posa fotografica”. Poneva ancora in rilievo che in alcuna considerazione potevano essere tenute le fotografie che riproducevano capi di abbigliamento sia perché “ non vi è prova che gli abiti siano firmati realmente o acquistati su una bancarella”, sia perchè trattasi di foto “senza alcun riferimento temporale, non riconducibili al minore”, sia poiché nulla esclude che i capi di abbigliamento riprodotti fossero stati acquistati proprio dalla Parte_2
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio contestando punto Parte_2 per punto l'avverso gravame del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 24.10.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che la presente controversia rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 473 bis 29 c.p.c. a seguito dell'introduzione del rito
Cartabia.
Rileva, poi, il Collegio che l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta dal , formulata da deve essere disattesa, stante l'assenza di Parte_1 Parte_2
novità trattandosi di documentazione - nella specie, riproduzioni fotografiche, verbali di certificazione - già acquisita agli atti del primo grado di giudizio. CP_1
In particolare, le riproduzioni fotografiche che rappresentano il intento a Parte_1
mostrare prodotti alimentari sul luogo di esercizio dell'attività commerciale di famiglia nonché le riproduzioni fotografiche di capi di abbigliamento sono già state acquisite nel corso del primo grado e sono state oggetto di esame da parte del Tribunale di Castrovillari.
Passando, quindi, ad esaminare il merito dell'appello deve rilevarsene l'infondatezza per le ragioni di seguito precisate.
Innanzi tutto, deve osservarsi che, secondo quanto posto in rilievo dal Supremo Collegio, “il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno.
Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale” (cfr., Cass n. 18608/ 2021).
Ebbene, ritiene il Collegio che, dall'esame complessivo della vicenda, non sono emerse significative circostanze in grado di giustificare la riduzione ad euro 150,00, del contributo al mantenimento del figlio minore (anno 2017), posto a carico dell'odierno Per_1
appellate.
Invero, sebbene il abbia evidenziato il suo persistente stato di disoccupazione Parte_1
(cfr. certificato Centro per l'impiego di Corigliano Calabro), dall'esame degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di primo grado, è emersa una potenzialità economica dello stesso incompatibile con la dedotta inattività lavorativa e, comunque, con lo svolgimento di “qualche lavoretto”.
Rileva, sotto tale aspetto, la circostanza - peraltro, non specificamente contestata- che il
, per come riscontrabile dalle riproduzioni fotografiche allegate da controparte, Parte_1
abbia effettuato, nei confronti del figlio, regali che non possono certamente qualificarsi di modico valore (monopattino elettrico e quad renegade)
Assume, altresì, portata significativa la circostanza che il abbia programmato un Parte_1
viaggio in crociera con il figlio, per come è dato evincere dall'autorizzazione firmata dalla la quale esprime appunto il suo consenso alla partenza del bambino per una Parte_2
crociera con il padre dall'8 al 15 marzo 2023 (all. 11, comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio).
Sotto tale aspetto, deve evidenziarsi che non rileva se il viaggio programmato dal Parte_1
abbia o meno avuto luogo1.
Ed infatti, atteso che notoriamente i viaggi in crociera hanno costi elevati, anche l'intenzione di intraprendere un viaggio in crociera con il figlio è idonea ad integrare elemento da cui inferire una disponibilità economica del che non si concilia con Parte_1
il dichiarato stato di disoccupazione.
La circostanza che ad uno stato formale di disoccupazione non corrisponda una sostanziale assenza di attività lavorativa dell'odierno appellante costituisce peraltro circostanza evincibile dalla foto, in atti, che lo ritrae mentre mostra un prodotto alimentare, accanto al furgone attrezzato per la vendita recante il nome dell'azienda di famiglia “ Persona_1
”, munito di apposito grembiule, circostanza che esclude una sua presenza casuale
[...]
e rende invece plausibile, secondo quanto posto in rilievo dal primo giudice, una collaborazione del nell' attività di commercio ambulante di prodotti alimentari Parte_1
operante con la ditta “ ”, Persona_1
Gli elementi sino ad ora evidenziati depongono, dunque, nel senso che l'emolumento economico dichiarato dall'odierno appellante, (assegno di invalidità pari ad euro 300,00) non costituisca, al contrario dallo stesso sostenuto, l'unico mezzo del suo sostentamento.
D'altra parte, la circostanza, pure dedotta dal , afferente al peggioramento della Parte_1
patologia da cui è affetto sin dall'anno 2021 (“sindrome da anticorpo anti-fosfolipidi”, cfr. certificazione allegata in atti), non riveste circostanza decisiva ai fini di interesse, dal CP_1
momento che la revisione, rispetto al primo accertamento del 2021, in termini di patologia
“severa” non ha inciso sulla percentuale di invalidità, confermata al 75% (cfr. verbale in data 12.1.2023 della Commissione INPS per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità).
Quanto, infine, alle maggiori spese per viaggi per poter espletare le cure mediche necessarie, deve rilevarsi che dalla documentazione medica prodotta si evince che si è trattato di un circoscritto periodo temporale di cure mediche in Roma (24 aprile /7 luglio
2023).
Consegue il rigetto dell'appello con compensazione delle spese del grado in ragione della particolare natura degli interessi coinvolti.
Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
13055/2018)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 735/202 del 22.4.2024, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n.
115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
Dispone che in caso di diffusione del presente decreto siamo omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 14.11.2023
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così il nell'atto di appello su tale circostanza: <Ancora una volta ci si domanda ove si evinca Parte_1 che il ricorrente sia stato in Grecia, circostanza fantasiosa tenuto conto che non vi è prova in atti di tale viaggio>> (cfr. p. 6).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott. Alberto Filardo Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 755/2024 RGAC, vertente:
TRA
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Castrovillari, Via Luigi Longo n. 9, presso lo studio legale dell'avv. Angela Aversa, che lo rappresenta e difende;
Appellante.
E
, (C.F.e ), elettivamente domiciliata in Trebisacce, Parte_2 C.F._2
via Trento, 14, presso lo studio legale dell'avv. Domenica Maria Aino, che la rappresenta e difende.
Appellata. con l'intervento della P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: accogliere l'appello e conseguentemente, in accoglimento della domanda di primo grado ridurre l'importo relativo all'assegno di mantenimento ad €. 150,00 per le motivazioni innanzi esposte e come peraltro avviene già dall'emissione del primo provvedimento;
in subordine ridurre l'importo secondo quanto la Corte riterrà giusto secondo gli elementi in atti;
- con vittoria di spese e competenze di lite in favore dell'Erario. Si dichiara che la presente controversia è esente”. PER L'APPELLATA: “Voglia l'Ecc. ma Corte D'Appello adita, contrariis reiectis, definitivamente pronunciandosi, rigettare in toto il reclamo, proposto dal Sig. e Parte_1
per cui è causa, perché inammissibile, oltre che palesemente infondato, sia in fatto che in diritto e non provato, per tutto quanto in premessa esposto e motivato e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari, n° 735/2024, pubblicata”
IL PG “Letti gli atti, si conclude per il rigetto del gravame e la conferma del provvedimento impugnato”.
FATTO E DIRITTO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<
, nato fuori del matrimonio in data 4.5.2017, imponendo al Persona_1
padre di contribuire al suo mantenimento, versando alla ex Parte_1 convivente , madre del minore e con questo coabitante, l'assegno Parte_2 mensile di € 300,00 e partecipando al 50% delle spese straordinarie.
Con successivo decreto del 19/29.3.2021, questo Tribunale rigettava il ricorso del volto alla modifica delle condizioni di affido del figlio e, in particolare, alla Parte_1
riduzione dell'importo dell'assegno mensile di mantenimento.
Con ricorso depositato il 10.7.2023, ha chiesto nuovamente la Parte_1
riduzione dell' assegno di mantenimento in questione, allegando che egli svolge solo precariamente <qualche piccolo e scarso lavoro >>; che, per contro, l'ex convivente è imprenditrice;
che egli, già invalido civile, ha visto aggravare le sue condizioni di salute a cagione dell'inasprimento della patologia da cui è affetto (piastrinopenia in sindrome da anticorpi antifosfo-lipidi, sindrome apa); che l' assegno di invalidità erogatogli dall' , CP_1
pari all'importo mensile di € 313,91, non gli consente di sostenere l'esborso dell' assegno, tant'è che egli sta versando il minor importo di € 150,00 al mese (anziché € 300,00).
ha resistito alla domanda, adducendo che nessuna effettiva modifica Parte_2
delle condizioni economiche del ricorrente è sopravvenuta e che comunque egli lavora di fatto nell' azienda di famiglia.
All' udienza del 27.3.2024, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
Il PM ad oggi non ha fatto pervenire le sue conclusioni>>. Con sentenza n. 735 del 2024, emessa il 18 aprile 2024 e pubblicata il 22 aprile 2024, il
Tribunale di Castrovillari rigettava il ricorso e compensava le spese.
Il Tribunale escludeva la sussistenza di circostanze sopravvenute atte a giustificare la modifica dell'assetto cristallizzatosi con i precedenti provvedimenti.
Osservava il giudice di primo grado: - che, dalla documentazione era emerso che la CP_1
percentuale di invalidità del era rimasta invariata;
- che, contrariamente a quanto Parte_1
riferito dal circa il suo stato di disoccupazione, era emerso che egli di fatto Parte_1 collaborava nell'attività di famiglia avente ad oggetto il commercio ambulante di prodotti alimentari, come dimostravano le riproduzioni fotografiche prodotte dalla resistente;
che “la sua condizione di discreta agiatezza economica è evincibile dai capi di abbigliamento firmati e dalle vacanze (crociera in Grecia) che offre al figlio (vedi sempre foto prodotte dalla ”. Parte_2
Il giudice di prime cure osservava, infine, che “anche ove si volesse ritenere che gli agi di cui gode l'odierno ricorrente siano frutto dell'aiuto economico dei suoi genitori, questi ultimi, nel persistente inadempimento del , sarebbero sussidiariamente Parte_1
chiamati a contribuire al mantenimento del nipote (art. 316 bis CC, comma 1 secondo periodo)”.
Avvero tale decisione ha proposto appello , censurando la sentenza Parte_1
impugnata per avere il primo giudice fondato il proprio convincimento sulla immutata percentuale di invalidità, senza considerare: - che la patologia di cui egli è affetto “è diventata, dal 2021 ad oggi, di grado severo”: - che è costretto a recarsi ogni 15 giorni a
Roma per curarsi: - che la propria difesa “per la prima volta, ha fondato la propria richiesta di riduzione dell'assegno sullo stato di salute del il quale, non è in grado di poter Parte_1
espletare una continua attività lavorativa, proprio per le evidenti limitazioni fisiche, ancor più accentuate subito dopo la terapia e ciò per due volte al mese.”
Assumeva, inoltre, che del tutto erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto, solamente sulla base di fotografia senza data che egli collabori nell'attività di commercio ambulate di prodotti alimentari del proprio genitore , evidenziando che Persona_1 trattasi di foto risalente all'anno 2021, precedente all'insorgenza della patologia, per come è dato peraltro evincere “dal confronto di come sia il oggi, visibilmente dimagrito, Parte_1
e come era nel 2021 al momento della posa fotografica”. Poneva ancora in rilievo che in alcuna considerazione potevano essere tenute le fotografie che riproducevano capi di abbigliamento sia perché “ non vi è prova che gli abiti siano firmati realmente o acquistati su una bancarella”, sia perchè trattasi di foto “senza alcun riferimento temporale, non riconducibili al minore”, sia poiché nulla esclude che i capi di abbigliamento riprodotti fossero stati acquistati proprio dalla Parte_2
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio contestando punto Parte_2 per punto l'avverso gravame del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 24.10.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che la presente controversia rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 473 bis 29 c.p.c. a seguito dell'introduzione del rito
Cartabia.
Rileva, poi, il Collegio che l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta dal , formulata da deve essere disattesa, stante l'assenza di Parte_1 Parte_2
novità trattandosi di documentazione - nella specie, riproduzioni fotografiche, verbali di certificazione - già acquisita agli atti del primo grado di giudizio. CP_1
In particolare, le riproduzioni fotografiche che rappresentano il intento a Parte_1
mostrare prodotti alimentari sul luogo di esercizio dell'attività commerciale di famiglia nonché le riproduzioni fotografiche di capi di abbigliamento sono già state acquisite nel corso del primo grado e sono state oggetto di esame da parte del Tribunale di Castrovillari.
Passando, quindi, ad esaminare il merito dell'appello deve rilevarsene l'infondatezza per le ragioni di seguito precisate.
Innanzi tutto, deve osservarsi che, secondo quanto posto in rilievo dal Supremo Collegio, “il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno.
Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale” (cfr., Cass n. 18608/ 2021).
Ebbene, ritiene il Collegio che, dall'esame complessivo della vicenda, non sono emerse significative circostanze in grado di giustificare la riduzione ad euro 150,00, del contributo al mantenimento del figlio minore (anno 2017), posto a carico dell'odierno Per_1
appellate.
Invero, sebbene il abbia evidenziato il suo persistente stato di disoccupazione Parte_1
(cfr. certificato Centro per l'impiego di Corigliano Calabro), dall'esame degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di primo grado, è emersa una potenzialità economica dello stesso incompatibile con la dedotta inattività lavorativa e, comunque, con lo svolgimento di “qualche lavoretto”.
Rileva, sotto tale aspetto, la circostanza - peraltro, non specificamente contestata- che il
, per come riscontrabile dalle riproduzioni fotografiche allegate da controparte, Parte_1
abbia effettuato, nei confronti del figlio, regali che non possono certamente qualificarsi di modico valore (monopattino elettrico e quad renegade)
Assume, altresì, portata significativa la circostanza che il abbia programmato un Parte_1
viaggio in crociera con il figlio, per come è dato evincere dall'autorizzazione firmata dalla la quale esprime appunto il suo consenso alla partenza del bambino per una Parte_2
crociera con il padre dall'8 al 15 marzo 2023 (all. 11, comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio).
Sotto tale aspetto, deve evidenziarsi che non rileva se il viaggio programmato dal Parte_1
abbia o meno avuto luogo1.
Ed infatti, atteso che notoriamente i viaggi in crociera hanno costi elevati, anche l'intenzione di intraprendere un viaggio in crociera con il figlio è idonea ad integrare elemento da cui inferire una disponibilità economica del che non si concilia con Parte_1
il dichiarato stato di disoccupazione.
La circostanza che ad uno stato formale di disoccupazione non corrisponda una sostanziale assenza di attività lavorativa dell'odierno appellante costituisce peraltro circostanza evincibile dalla foto, in atti, che lo ritrae mentre mostra un prodotto alimentare, accanto al furgone attrezzato per la vendita recante il nome dell'azienda di famiglia “ Persona_1
”, munito di apposito grembiule, circostanza che esclude una sua presenza casuale
[...]
e rende invece plausibile, secondo quanto posto in rilievo dal primo giudice, una collaborazione del nell' attività di commercio ambulante di prodotti alimentari Parte_1
operante con la ditta “ ”, Persona_1
Gli elementi sino ad ora evidenziati depongono, dunque, nel senso che l'emolumento economico dichiarato dall'odierno appellante, (assegno di invalidità pari ad euro 300,00) non costituisca, al contrario dallo stesso sostenuto, l'unico mezzo del suo sostentamento.
D'altra parte, la circostanza, pure dedotta dal , afferente al peggioramento della Parte_1
patologia da cui è affetto sin dall'anno 2021 (“sindrome da anticorpo anti-fosfolipidi”, cfr. certificazione allegata in atti), non riveste circostanza decisiva ai fini di interesse, dal CP_1
momento che la revisione, rispetto al primo accertamento del 2021, in termini di patologia
“severa” non ha inciso sulla percentuale di invalidità, confermata al 75% (cfr. verbale in data 12.1.2023 della Commissione INPS per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità).
Quanto, infine, alle maggiori spese per viaggi per poter espletare le cure mediche necessarie, deve rilevarsi che dalla documentazione medica prodotta si evince che si è trattato di un circoscritto periodo temporale di cure mediche in Roma (24 aprile /7 luglio
2023).
Consegue il rigetto dell'appello con compensazione delle spese del grado in ragione della particolare natura degli interessi coinvolti.
Il rigetto dell'impugnazione comporta, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
13055/2018)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 735/202 del 22.4.2024, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n.
115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
Dispone che in caso di diffusione del presente decreto siamo omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 14.11.2023
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così il nell'atto di appello su tale circostanza: <Ancora una volta ci si domanda ove si evinca Parte_1 che il ricorrente sia stato in Grecia, circostanza fantasiosa tenuto conto che non vi è prova in atti di tale viaggio>> (cfr. p. 6).