Decreto cautelare 7 agosto 2013
Ordinanza cautelare 2 settembre 2013
Sentenza 23 giugno 2023
Sentenza 24 agosto 2023
Accoglimento
Sentenza 30 giugno 2025
Decreto decisorio 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/06/2025, n. 5652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5652 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 05652/2025REG.PROV.COLL.
N. 07374/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 7374 del 2023, proposto da
AG, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e AD, Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Azienda Agricola OL IO e CO, Azienda Agricola Alari SA, Azienda Agricola Polloni AR, Azienda Agricola Vagni Clemente, Azienda Agricola SI AN, Azienda Agricola IN TO, NE LB e UI Società IC Agricola, Società Agricola La Rosa di LO EL e C. S.S., CE ST e VA Società Agricola S.S., BO AN e LI Società IC Agricola, Società Agricola BO AC e C. S.S. e Agrilat Società Agricola, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato OL Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Az..agr. PL IC AN e AR Ss, Az. Agr. IC UI, RI e MI Ora Soc. Agr. IC UI e MI Ss, Az. Agr. GÒ NA, Az. Agr. Cinaglia di EL SU SE e AU Ss, Az. Agr. EL F.LL Ss, Az. Agr. AR P.G. e LG L. Ss, Az. Agr. il Monastero di CC Ora il Monastero di CC F.LL Ss, Az. Agr. SA di CI TO, RÙ EN, Az. Agr. HE Ss Ora Az. Agr. HE Soc. Agr. IC, Erede Di AN LL LL LB, Erede Di AN LL LL OL, Erede Di AN LL LL Francesca, Az. Agr. TT TE e IO Ss Ora Soc. Agricola TT TE e IO Ss, Az. Agr. ON VA e SE Ss, Az. Agr. NI LB e UR Ss, Az. Agr. ND VA, LB e TE Ss, Az. Agr. NI IG e TO Ss, Az. Agr. BoseLL AR e CO AR Ora Soc. Agr. BoseLL AR e CO AR Ss, Az. Agr. LA UE RM IA ST Ss, Az. Agr. AL OL e AN Ora Az. AL OL ed AN Ss, Az. Agr. NI VA TI, Az. Agr. CapeLL AR e DA Ora CapeLL AR e DA Ss, Di ZI UI IC AU ZI n.q. di erede, AR SI, Az. Agr. IN Ss, Az. Agr. IN di IN CO, Az. Agr. IN AN e UI Ss, Az. Agr. AR CO, Az. Agr OL DO e AR, Az. Agr. OS F.LL di AN e UI Ss Ora Soc. Agr. OS F.LL di AN & UI Ss, Az. Agr. OS CO e IO Ss, Az. Agr. DA DA ON e IO Ora DA DA ON e DA IO Ss, IE Bonfanti, Az. Agr. F.LL NT FE e SE Ora NT FE e NT SE Soc. Agr., Az. Agr. CH F.LL Ora Soc. Agr. CH FrateLL Ss, Az. Agr. PP ER e LU Ss, Az. Agr. NI di ER Attilio e F. Ss, Az. Agr. Ferrari ST, Az. Agr. NI TO, AU EL, LU Ss Ora NI TO, AU EL, LU Soc. Agr., Az. Agr. LI AC, Az. Agr. RT CO e ST Ss, Az. Agr. TT IO e AN Ss, Az. Agr. FR AR e IO Ss Ora Soc. Agr. FR Ss, Az. Agr. ZO TO e IC Ss, Az. Agr. TI EL LU e IO Ora Soc. Agr. TI di TI EL, Az. Agr. La Fenice di ZA OL D, Fora Soc. Agr. al Fenice di ZA OL, ID, IO Ss, Az. Agr. LI UI e AC ora LI UI e AC Ss, Az. Agr. MO NO, PA, AT e IC ora MO Soc. Agr. IC, Az. Agr. TT OR, SE e SE Ss, Az. Agr. IC di BO SE UI e Css Ora Soc. Agr. IC di BO SE, UI e C. Ss, Az. Agr. OR VA, Az. Agr. Pieve di ZO AR Ss Agricola, Az. Agr. Preti LU Ora Az. Agr. Preti LU Ss, Az. Agr. RA BR e C. Ss Ora RA BR e C Ss, Az. Agr. RedaeLL MA e TO, Az. Agr. ZO TT e SE Ss Ora ZO TT e US Ss Soc. Agr., AC RE, CE MarteLL, AN ER, AN LI, Az. Agr. ZO AN, Az. Agr. ZO EL e SE Ss, Az. Agr. NI LE, Az. Agr. OS IE NE e OS AR Ss Ora OS IE NE Ss, Az. Agr. RU VA ed RE Ss, Az. Agr. GE UI e OR Ora Soc. Agr. GE UI & OR Ss, Az. Agr. TI AR e AN Ora TI AR e AN Ss Soc. Agr., Az. Agr. VO UR e MA Ora VO UR e MA Ss Soc. Agr., Az. LD AN & IG LI Ora LD AN e LI, Az. Agr. EP VA e TE, Az. Agr. ON CO e LU Ora Soc. Agr. ON LU e CO Ss, Soc. Agr. ND AN e LA LO Ss, Soc. Agr. La Campagnetta di BombeLL F.LL Ss, Az. Agr. BeLLni F.LL Ss, Az. Agr. Bertuzzi F.LL Ss, Soc. Agr. GA DA e GO Ss, Soc. Agr. Buonpensiero di NI IG Ss, Soc. Agr. BU CA IA e LU, Az. Agr. PI CO e F. Ora PI DA e SA Ss, Soc. Agr. F.LL BiceLL, Soc. Agr. F.LL Tiraboschi Ss, Az. Agr. GO AN e AR Ora So. Agr. GO AN e AR Ss, Az. Agr. La Canova di GA RO e F.LL Ss, Az. Agr. Mandella Sas di DI OL CO Ora Soc. Agr. Mandella Sas di DI OL CO e C., Az. Agr. ID IN e F. Ss Ora Soc. Agr. ID AR e VA Ss, Az. Agr. NI LB e LI Ss, Az. Agr. EZ LE e TO Ss, Az. Agr. San Tommaso di VA DI, Az. Agr. OM EL e LB Ss, Az. Agr. TireLL SE e F.LL Soc. Agr., Az. Agr. TomaseLL SE e ST Ss, Az Agr. OM TO, RT e VA Ss, Az. Agr. OM MA e ST Ora OM ST, Az. Agr. TO IO LD e BE AN Ss, Az. Agr. OL IO, Az. Agr. AL Bonelvio, Az. Agr. AN IB & SE Ora AN F.LL SE e IB, Az. Agr. ET TO, NF Sora, NP AL, Az. Agr. Albergati Giovan AN e C. Ss, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio TomaseLL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Giupponi S.S. Società Agricola, RG UIno, AR e RR Società Agricola S.S., Ambrogio Riboldi, Soc. FrateLL FumagaLL FR e SE, AL AN Azienda Agricola, Az. Agr. Galia di IG Società Agricola, IN SE e TO, Rosario Carnevale, Soc. Agr. BO AC e C. S.S., Società Agricola, SI Società IC SI LO e SI IC Soc. IC, NI SE e NI UI Società IC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato AR Tapparo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Società Agricola Agri Leo di EO LB e SE ss, Azienda Agricola Alborghetti NA Virginio, Azienda Agricola AL TO e OL S.S. Società Agricola, Azienda Agricola BO IC e MA S.S., Azienda Agricola Villa IA di Merlini AN Società, Azienda Agricola Bisogno Società Agricola Sem dei F.LL Bisogno, Azienda Agricola "Cascina Pioltino" S.S., Azienda Agricola RB EL e LI S.S., Azienda Agricola TI AN, Azienda Agricola TO ST Veniero, Azienda Agricola Boiana di AV RA S.S., Azienda Agricola OL RA e F.LL IO e NO, Azienda Agricola SI LD e CO S.S., Azienda Agricola DA AN, Azienda Agricola IG Ersilio, Azienda Agricola AL SE AD VA e IO S.S., Azienda Agricola NO MA, Azienda Agricola PA NO e RI, Azienda Agricola SS di SS IAngela e TI S.S., Azienda Agricola CA ST e SE S.S., Azienda Agricola CavaLL TO e SA Società, Azienda Agricola Comune di OL AD e LI, Azienda Agricola ZA OR, Azienda Agricola Cortina di PI RE e C. S.S., Azienda Agricola TT IR e SE S.S. Società Agricola, Azienda Agricola Emisfero VA, Azienda Agricola F.LL Regazzetti AN e Assunto, Azienda Agricola PP CO AC e AU S.S. Società Agricola, Azienda Agricola DE IA Diana, Azienda Agricola FE Filippo, Azienda Agricola COni TO, Azienda Agricola GaLLna BR, Azienda Agricola GaLLna Sereno & C. S.S. Società Agricola, Azienda Agricola Gamba Evaristo, Azienda Agricola ND Aristide, Azienda Agricola GA NP e AN Società IC Agricola, Azienda Agricola SS UR DA e MA Società Agricola, Azienda Agricola GroppeLL OSnte e AN Società Agricola S.S., Azienda Agricola NE Cristian, Azienda Agricola IN AR e LI UR e PP, Azienda Agricola La Dorita di IN IC, Azienda Agricola La Motta di OM F.LL Societa' IC Agricola, Azienda Agricola La Sorgente di MO Attilio e Gp. S.S., Azienda Agricola AN Cristian, Azienda Agricola LI NA IA, Azienda Agricola OM CO, Azienda Agricola NE DA, Azienda Agricola MA FrateLL VA e TO, Azienda Agricola SO e AG S.S. Agricola, Azienda Agricola AU PA & LI Società IC, Azienda Agricola Milk Farm di UP PP, Azienda Agricola ET F.LL AN e TO S.D.F., Azienda Agricola Motta di ZI ST, Azienda Agricola AC UI DO, Azienda Agricola OR IO e NN, Padania Farm di TI G. e G. S.S. Società Agricola, Azienda Agricola PI NT e UI, Azienda Agricola IV AD ed IC, Azienda Agricola RI EL, Azienda Agricola OS IO e IN Società Agricola, Azienda Agricola UB SE e ZI IN S.S., Azienda Agricola BA FrateLL CI A. & RI C., Azienda Agricola IN AU, Azienda Agricola LD IE, Azienda Agricola RI IE, Azienda Agricola IN CO e ID S.S., Azienda Agricola BaroncheLL IO e VA S.S., Azienda Agricola Corte Ca' Nova di BO TO e SA S.S., Azienda Agricola Società Agricola Denti S.S., Azienda Agricola Società Agricola La Rosa di TT NA & C. Sas, Azienda Agricola Società Agricola Romana S.S., Azienda Agricola Società Agricola Rosa M. Vedova BerseLL di BerseLL IC e IO S.S., Azienda Agricola Tenuta Mesa S.r.l., Azienda Agricola TO SE, Azienda Agricola OL IO e CO S.S., Azienda Agricola MA AN, Azienda Agricola AG IN, Azienda Agricola ZambeLL SE e IG AL S.S. Società Agricola, Azienda Agricola NE TI e RI, Azienda Agricola ET F.LL Società IC Agricola, Azienda Agricola TT AC, Azienda Agricola Macchiagrande Società Cooperativa, Azienda Agricola SI LO e SI IC Società IC, Azienda Agricola Carnevale Rosario, Azienda Agricola CU MA ed ST AN S.S., Azienda Agricola De Bonis IC, Azienda Agricola Valotti Lorella, Azienda Agricola Galvan F.LL, Azienda Agricola BI GI e NA S.S. Società Agricola, Azienda Agricola S. VA di Festa Matteo, Azienda Agricola ZZ NF e TO Società IC Agricola Ora ZZ TO, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Ter, n. 10692 del 23 giugno 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Aziende agricole indicate in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. TO Caponigro e uditi per le parti l’avvocato dello Stato MA Di NE e gli avvocati OL Botasso, Fabrizio TomaseLL e AR Tapparo;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Una molteplicità di aziende agricole (oltre 200), con ricorso collettivo e cumulativo, hanno impugnato dinanzi al Tar per il Lazio i provvedimenti di revoca delle quote latte assegnate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 119 del 2003, introdotto dal comma 2 dell’art. 8-bis del d.l. n. 5 del 2009, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione., unitamente agli atti presupposti.
Il Tar per il Lazio, Sezione Quinta Ter, con la sentenza n. 10692 del 23 giugno 2023, disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione resistente, ha accolto il ricorso con la seguente motivazione:
“ … Questo Tribunale, con la decisione del 04 aprile 2023 n. 5690/2023, ha già avuto modo di evidenziare come anche il procedimento di revoca sia inficiato dall’erronea determinazione del computo delle quote latte, in considerazione del fatto che la richiesta di corresponsione di somme determinate è in violazione di quanto disposto dalla legislazione comunitaria a partire dallo stesso Regolamento 3950/92 laddove disponeva all’articolo 2 che “il prelievo è ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento”.
… Si consideri, inoltre, che detto provvedimento di revoca è stato disposto malgrado precedenti pronunce della Corte di Giustizia abbiano sancito (sentenze della Corte di Giustizia UE, 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e Corte di Giustizia dell’11 settembre 2019 in causa C-46/18 e 13 gennaio 2022 in causa C-377/19) che, per tutte le campagne, dal 1995/1996 al 2014/2015, lo Stato italiano ha sempre dato applicazione al regime in aperto contrasto con la normativa europea e con i principi comunitari della certezza del diritto, di uguaglianza, di non discriminazione, del legittimo affidamento e di proporzionalità (ed anche costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 Cost.), ossia sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate, anche d’ufficio, dalla P.A.
… Sempre dette pronunce hanno sancito l’illegittimità degli atti impugnati che hanno decretato la revoca delle quote per mancato pagamento, ovvero mancata rateizzazione, di prelievi che, pertanto, debbono essere dichiarati nuLL, anche d’ufficio, come già ritenuto dal Consiglio di Stato (per tutte si veda la sentenza n. 1234/2021).
… Dette pronunce non sono irrilevanti e ininfluenti nel caso di specie e, ciò, considerando che si è confermata l’illegittimità della pretesa di revocare quote a carico dei produttori italiani per mancata adesione alla rateizzazione, circostanza che comporta che tutti i prelievi imputati dall’amministrazione, devono essere dichiarati nuLL, poiché emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che devono essere disapplicate.
… Al contrario, laddove si ritenesse di prescindere dalle sopra citate pronunce l’Amministrazione potrebbe pretendere il pagamento di quanto asseritamente dovuto, sulla base di calcoli e procedure che sono stati dichiarati illegittimi.
… In conseguenza di tali decisioni l’Amministrazione dovrà rideterminarsi, con ulteriori provvedimenti, sulle quote di prelievo dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili ed individuando senz’altro il criterio da applicare in sostituzione di quello che la Corte UE ha ritenuto contrastante con la disciplina europea (Consiglio di Stato n. 8663/2022) ”.
Di talché, l’AG e l’AD hanno interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
Inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, per l’avvenuta proposizione del ricorso collettivo.
Il ricorso proposto, collettivo e cumulativo, sarebbe inammissibile in quanto 207 produttori hanno impugnato altrettanto singoli provvedimenti di revoca individuale di quota e altrettanti atti presupposti e di chiusura istruttoria.
Non vi sarebbe omogeneità delle posizioni poiché, come ammesso dallo stesso Tar, sussisterebbero posizioni debitorie e creditorie distinte e riferite alle parti, per cui le posizioni giuridiche non sarebbero omogenee, con impossibilità di essere giudicate in un’unica sentenza.
Sarebbe stato proposto un unico ricorso da parte di più soggetti avverso più atti distinti ed individuali, che sarebbero dovuti essere impugnati singolarmente, anche perché possono presentare problemi diversi di ricevibilità o ammissibilità o nuLLtà della procura ad litem.
Le revoche impugnate, peraltro, sarebbero diversamente motivate (per non avere presentato istanza di rateizzazione, per non avere sottoscritto il contratto, per non avere pagato una o più rate etc.) e sarebbero relative a periodi diversi.
Il ricorso così impostato sarebbe inoltre inammissibile perché avrebbe l’effetto di eludere 206 contributi unificati che si sarebbero dovuti versare nel caso di ricorsi distinti, laddove è stato versato un solo contributo unificato.
Sussisterebbe anche un potenziale conflitto di interesse tra i ricorrenti.
Infondatezza della dichiarata illegittimità del “regime quote latte”.
La revoca delle quote sarebbe legittima, non avendo nei termini di legge le aziende destinatarie di intimazione sottoscritto i contratti o pagato le rate scadute; né sarebbe necessaria alcuna ulteriore valutazione trattandosi di condizione ex lege.
Nessuna delle aziende ricorrenti afferma di aver pagato i prelievi o le rate scadute, continuando a contestare il regime delle quote latte nel suo insieme.
Inammissibilità delle censure introdotte in primo grado e in parte accolte dal Tar Lazio: le controparti hanno impugnato la revoca dell’atto di accertamento del prelievo supplementare (tipico provvedimento amministrativo) senza distinguere annualità ed altro.
La giurisprudenza ampiamente prevalente avrebbe evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nuLLtà.
La violazione del diritto europeo implicherebbe un vizio di illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discenderebbe un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo dinanzi al giudice amministrativo nel termine decadenziale, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’Amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
Ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere.
Le sentenze della Corte di Giustizia rilevanti avrebbero accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente non il prelievo supplementare a monte, ma i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i criteri relativi ai rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
Infondatezza dell’eccezione di prescrizione di primo grado.
Il motivo di ricorso relativo all’intervenuta prescrizione dei crediti, l’unico che, essendo un vizio proprio, potrebbe incidere sulla legittimità dell’intimazione, sarebbe infondato, an ragione dell’introduzione di iniziative giudiziarie avverso gli atti impositivi, ai sensi degli articoli 2943-2945 c.c.
Le controparti hanno analiticamente controdedotto, concludendo per il rigetto del gravame.
Le aziende rappresentate dall’avv. TomaseLL hanno anche riproposto i motivi di censura dedotti nel ricorso introduttivo ed hanno formulato istanza di rimessione di questioni all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ed alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Con nota del 9 aprile 2025, il difensore ha comunicato il decesso del sig. AN LI, una delle parti appellate, ed ha depositato il relativo certificato di decesso, chiedendo che sia dichiarata l’interruzione del giudizio.
All’udienza pubblica del 15 maggio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. In limine, il Collegio dichiara l’interruzione del giudizio con riferimento al sig. AN LI in ragione del suo decesso avvenuto in data 30 luglio 2024 (come da relativo certificato depositato il 10 aprile 2025).
Infatti, risulta integrata una fattispecie di interruzione del processo ex artt. 79, comma 2, c.p.a., 299 e ss. c.p.c. e 80, comma 3, c.p.a.;
Va da sé che l’interruzione, trattandosi di rapporti controversi scindibili, opera soltanto nei confronti della parte per la quale si è verificata la causa interruttiva, mentre non assume rilievo nei confronti delle altre parti, che non subiscono alcun pregiudizio alla tutela dei loro interessi.
3. L’appello è fondato alla luce della costante giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex multis, da ultimo, Cons. Stato, VI, 7 marzo 2025, n. 1906; Cons. Stato, VI, 5 febbraio 2025, n. 908; Cons. Stato, VI, 22 novembre 2024, n. 9352; Cons. Stato, VI, 14 maggio 2024).
In particolare, in un ricorso collettivo e cumulativo, le censure:
i) implicano ex art. 40 c.p.a. un onere di differenziazione e specificazione in funzione delle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371);
ii) sono inammissibili quando riguardano, senza adeguate specificazioni, pretesi vizi della concreta determinazione dell'importo singolarmente dovuto da ogni azienda (Cons. Stato, Sez. III, 2019, n. 1889);
iii) sono inammissibili se non è dato comprendere quali siano, nello specifico, i fatti costitutivi della pretesa avanzata da ciascuna azienda, in relazione alla situazione di ciascuna di esse o se vi sia conflitto (anche solo potenziale) fra le ragioni di tali pretese, dal momento che il gravame si risolve in una (reiterazione della) critica di sistema alla disciplina dei provvedimenti in materia di quote latte (Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3267);
iv) sono inammissibili se si sia lamentata genericamente l'illegittimità ora delle previsioni nazionali relative al recupero supplementare rispetto alla normativa comunitaria o ai principi costituzionali, ora della violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo, nonché della procedura normata dall'articolo 8-quinquies della legge 33 del 2009, ora degli errori nella determinazione dell'an e del quantum intimato, senza mai dedurre effetti specifici e diretti a loro pregiudizio correlati ai vizi dedotti, tale da non rendere possibile il riferire le censure alle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4630).
4. Gli orientamenti esposti costituiscono, peraltro, declinazione specifica di quelle che sono, in generale, nel diritto processuale amministrativo, le condizioni di ammissibilità tanto del ricorso collettivo quanto di quello cumulativo: un ricorso collettivo è, infatti, eccezionalmente proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali (Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2023, n. 2470); un ricorso cumulativo è, per altro verso, ammissibile solo ove i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e a condizione che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente (Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
Il Collegio rileva, inoltre, che questo Consiglio ha affermato il principio per il quale il ricorso introduttivo – se proposto collettivamente – deve contenere per i singoli rapporti giuridici, e con la necessaria chiarezza e precisione, tutte le indicazioni indispensabili affinché l’Amministrazione intimata possa adeguatamente difendersi innanzi al giudice, e affinché lo stesso giudice possa verificare come le sue eventuali statuizioni di accoglimento vadano ad incidere sulle posizioni individuali (Cons. Stato, VI, n. 6336 del 2022 e n. 6336 del 2022, richiamata da Cons. Stato, VI, n. 1906 del 7 marzo 2025).
I singoli rapporti giuridici tra l'AG e gli allevatori rilevano in sé e nei rapporti inter partes, quali rapporti di credito-debito del tutto autonomi da queLL intercorrenti tra l'AG stessa e gli altri allevatori.
Pur quando i provvedimenti (cartelle, intimazioni di pagamento o solleciti) siano emanati simultaneamente nei confronti di più allevatori e abbiano un contenuto identico per le singole posizioni, ogni rapporto intercorrente tra il singolo allevatore e l'AG ha una propria autonomia.
In definitiva, ogni rapporto giuridico intercorrente tra l'AG e il singolo allevatore per la sua autonomia resta di per sé insensibile alle vicende che riguardano gli altri rapporti giuridici intrattenuti dall'Amministrazione ed è suscettibile di avere evoluzioni in senso modificativo od estintivo, non rilevando le vicende modificative od estintive riguardanti altri allevatori (cfr., ex multis, da ultimo, Cons. Stato 7 marzo 2025 n. 1906).
La circostanza che l'amministrazione abbia emanato atti di contenuto identico, peraltro, non fa venire meno tale autonomia, specialmente laddove le singole posizioni giuridiche sorgono da titoli diversi e non collegati tra loro” (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9352).
5. Declinando i principi esposti al caso di specie, il ricorso, collettivo e cumulativo, deve ritenersi inammissibile in quanto sono stati posti in essere atti singoli ed individuali, aventi ciascuno un proprio presupposto, per cui sono stati fatti confluire in un unico giudizio plurimi rapporti giuridici, alla base dei quali vi erano state differenti e autonome attività istruttorie da parte dell’Amministrazione.
In sostanza si tratta di rapporti giuridici eterogenei che non possono costituire oggetto di un unico giudizio.
6. Per tutto quanto esposto, con riferimento a tutte le altre parti, ad eccezione del sig. AN LI per il quale opera una vicenda interruttiva, il ricorso in appello è fondato e va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado.
7. In esito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, non può assumere rilievo la richiesta, formulata da talune delle parti appellate, di rimessione di una questione di merito alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
8. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della natura esclusivamente processuale delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe (R.G. n. 7374 del 2023, così provvede:
- dà atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., con riferimento alla parte appellata AN LI;
- accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado con riferimento a tutte le altre parti.
Compensa le spese di lite del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
AR Montedoro, Presidente
DA Simeoli, Consigliere
TO Caponigro, Consigliere, Estensore
VA Gallone, Consigliere
CO Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO Caponigro | AR Montedoro |
IL SEGRETARIO