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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/09/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1016/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1016/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/05/1986 Con il patrocinio dell'Avv. BOMBELLI MONICA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. POLETTI SIMONA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
Avente ad oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti CONCLUSIONI
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di e , Parte_1 Controparte_1 celebrato in data 13/05/2017 in Napoli, alle seguenti condizioni:
- Affidare la figlia minore, , in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni Per_1 di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- La minore sarà collocata abitativamente in modo paritetico tra i genitori: più precisamente passerà con il padre Per_1
e con la madre i week end in via alternata dal venerdì alla domenica;
martedì e giovedì, la minore starà col padre dall'uscita da scuola fino al mattino successivo, quando la bambina verrà accompagnata a scuola;
mentre lunedì e mercoledì la bambina starà con la madre dall'uscita da scuola fino al mattino successivo. La domenica starà col genitore con cui non Per_1 trascorre il fine settimana a partire dalle ore 19.00/19.30. La figlia trascorrerà, ad anni alterni tra i genitori, dal 23 al 30 dicembre (Natale) o dal 31 dicembre (Capodanno) al 6 gennaio (il giorno di Natale pranzo con un genitore e cena con l'altro), salvi i diversi accordi tra i coniugi e tenuto conto delle esigenze della figlia minore;
per quanto riguarda le vacanze pasquali, le stesse saranno divise equamente e in via alternata (Pasqua con un genitore, Pasquetta con l'altro); le vacanze estive saranno trascorse dalla figlia con ciascun genitore per almeno 15 giorni - anche non continuativi -, pernotti inclusi, da concordarsi tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno, salvo comunicazione tempestiva di variazioni del periodo prescelto, dipendente dalle esigenze lavorative delle parti;
tali periodi, così come le rispettive località di villeggiatura, dovranno essere comunicati reciprocamente tra i coniugi entro il 15 maggio di ciascun anno;
le altre festività civili e religiose e i relativi ponti (ad esempio il ponte di Ognissanti) verranno trascorse dalla minore in modo alternato tra madre e padre seguendo modalità di volta in volta concordate tra gli stessi (con un preavviso di almeno tre giorni).
trascorrerà la Festa del Papà col papà e la Festa della Mamma con la mamma. Per_1
potrà festeggiare il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore, secondo le modalità e gli orari che saranno Per_1 di volta in volta concordati tra madre e padre;
- Darsi atto che attualmente risiede presso il padre in Bellinzago Novarese (NO) alla via Liberia Miglio, 38. Per_1
- Disporre che le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore – relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore – saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia stessa;
- Disporre che l'assegno unico venga diviso al 50% tra i coniugi.
- In considerazione della collocazione paritetica della minore, darsi atto che i coniugi parteciperanno in maniera diretta al mantenimento ordinario di;
Per_1
- Disporre che i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) relative ai figli, come di seguito specificate: I. spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II. spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il SSN;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III. spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico, e) mensa-buoni pasto;
IV. spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso): che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad esempio acquisti di inizio anno scolastico); V. spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.
- A fronte del fatto che è collocata abitativamente in via paritaria presso entrambi i genitori, gli stessi prestano sin Per_1
d'ora il consenso a che l'altro coniuge possa trasferire la propria residenza e/o domicilio, e quindi la collocazione di Per_1 nei giorni di competenza, entro 30 km da Bellinzago Novarese, dove frequenta la scuola. Le parti manifestano sin d'ora la disponibilità a rivedere gli accordi nel caso in cui si rendesse necessario.
- Darsi atto che i genitori si impegnano ad introdurre alla figlia eventuali compagni con gradualità ed informandone previamente l'altro genitore.
- Dichiararsi la perdita del cognome in capo a . Parte_1 Controparte_1
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti per l'espatrio”.
Per il P.M.
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Napoli, in data 13/05/2017 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 17, parte II, serie A, anno 2017. Dall'unione matrimoniale è nata (06/02/2019). Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 9.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza della sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli, in data 13/05/2017 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 17, parte II, serie A, anno 2017;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12/09/2025
IL PRESIDENTE REL. ED EST. dott. Andrea Ghinetti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1016/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/05/1986 Con il patrocinio dell'Avv. BOMBELLI MONICA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. POLETTI SIMONA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
Avente ad oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti CONCLUSIONI
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di e , Parte_1 Controparte_1 celebrato in data 13/05/2017 in Napoli, alle seguenti condizioni:
- Affidare la figlia minore, , in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni Per_1 di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- La minore sarà collocata abitativamente in modo paritetico tra i genitori: più precisamente passerà con il padre Per_1
e con la madre i week end in via alternata dal venerdì alla domenica;
martedì e giovedì, la minore starà col padre dall'uscita da scuola fino al mattino successivo, quando la bambina verrà accompagnata a scuola;
mentre lunedì e mercoledì la bambina starà con la madre dall'uscita da scuola fino al mattino successivo. La domenica starà col genitore con cui non Per_1 trascorre il fine settimana a partire dalle ore 19.00/19.30. La figlia trascorrerà, ad anni alterni tra i genitori, dal 23 al 30 dicembre (Natale) o dal 31 dicembre (Capodanno) al 6 gennaio (il giorno di Natale pranzo con un genitore e cena con l'altro), salvi i diversi accordi tra i coniugi e tenuto conto delle esigenze della figlia minore;
per quanto riguarda le vacanze pasquali, le stesse saranno divise equamente e in via alternata (Pasqua con un genitore, Pasquetta con l'altro); le vacanze estive saranno trascorse dalla figlia con ciascun genitore per almeno 15 giorni - anche non continuativi -, pernotti inclusi, da concordarsi tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno, salvo comunicazione tempestiva di variazioni del periodo prescelto, dipendente dalle esigenze lavorative delle parti;
tali periodi, così come le rispettive località di villeggiatura, dovranno essere comunicati reciprocamente tra i coniugi entro il 15 maggio di ciascun anno;
le altre festività civili e religiose e i relativi ponti (ad esempio il ponte di Ognissanti) verranno trascorse dalla minore in modo alternato tra madre e padre seguendo modalità di volta in volta concordate tra gli stessi (con un preavviso di almeno tre giorni).
trascorrerà la Festa del Papà col papà e la Festa della Mamma con la mamma. Per_1
potrà festeggiare il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore, secondo le modalità e gli orari che saranno Per_1 di volta in volta concordati tra madre e padre;
- Darsi atto che attualmente risiede presso il padre in Bellinzago Novarese (NO) alla via Liberia Miglio, 38. Per_1
- Disporre che le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore – relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore – saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia stessa;
- Disporre che l'assegno unico venga diviso al 50% tra i coniugi.
- In considerazione della collocazione paritetica della minore, darsi atto che i coniugi parteciperanno in maniera diretta al mantenimento ordinario di;
Per_1
- Disporre che i genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) relative ai figli, come di seguito specificate: I. spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
II. spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il SSN;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III. spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico, e) mensa-buoni pasto;
IV. spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso): che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad esempio acquisti di inizio anno scolastico); V. spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.
- A fronte del fatto che è collocata abitativamente in via paritaria presso entrambi i genitori, gli stessi prestano sin Per_1
d'ora il consenso a che l'altro coniuge possa trasferire la propria residenza e/o domicilio, e quindi la collocazione di Per_1 nei giorni di competenza, entro 30 km da Bellinzago Novarese, dove frequenta la scuola. Le parti manifestano sin d'ora la disponibilità a rivedere gli accordi nel caso in cui si rendesse necessario.
- Darsi atto che i genitori si impegnano ad introdurre alla figlia eventuali compagni con gradualità ed informandone previamente l'altro genitore.
- Dichiararsi la perdita del cognome in capo a . Parte_1 Controparte_1
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti per l'espatrio”.
Per il P.M.
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Napoli, in data 13/05/2017 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 17, parte II, serie A, anno 2017. Dall'unione matrimoniale è nata (06/02/2019). Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 9.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza della sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli, in data 13/05/2017 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 17, parte II, serie A, anno 2017;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 12/09/2025
IL PRESIDENTE REL. ED EST. dott. Andrea Ghinetti