Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02931/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01342/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 1342 del 2025, proposto da
IE Grillo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato DR Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,
Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182.
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza presentata in data 31 marzo 2023 per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato “Grillo”, della potenza di 53,97 MW, comprensivo delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nei Comuni di Mazara del Vallo (TP) e Marsala (TP), nonostante la diffida notificata in data 15 luglio 2025;
per la condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. DR MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso ritualmente depositato in data 31 luglio 2025, la NG GRILLO S.r.l. ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.:
a) l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) avviata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di impianto agrivoltaico denominato “Grillo”, della potenza di 53,97 MW, da realizzarsi nei Comuni di Mazara del Vallo (TP) e Marsala (TP);
b) la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere alla conclusione del procedimento mediante l’adozione del provvedimento di VIA richiesto e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta;
c) la condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio.
1.1 – A fondamento delle superiori richieste, la società ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto di seguito.
a) La NG GRILLO S.r.l., società operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, presentava in data 31 marzo 2023 al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Grillo”, della potenza nominale di 53,97 MW, con relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nei Comuni di Mazara del Vallo (TP) e Marsala (TP);
b) Il progetto rientrava tra quelli di competenza della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC di cui all’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, risultando incluso tra i progetti attuativi del PNIEC e del PNRR;
c) Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, verificata la completezza della documentazione prodotta, disponeva la pubblicazione del progetto sul Portale delle Valutazioni Ambientali in data 6 aprile 2023, avviando la fase di consultazione del pubblico ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006, conclusasi in data 6 maggio 2023;
d) Ciononostante, decorso integralmente il termine massimo previsto dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per la conclusione del procedimento, la Commissione Tecnica PNRR–PNIEC non provvedeva all’adozione del parere di propria competenza, né il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica concludeva il procedimento mediante l’adozione del provvedimento finale di Valutazione di Impatto Ambientale, né venivano attivati i poteri sostitutivi previsti dall’ordinamento;
e) In data 15 luglio 2025, la società ricorrente diffidava formalmente il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere alla conclusione del procedimento, senza tuttavia ottenere alcun riscontro, permanendo lo stato di inerzia amministrativa.
1.2 – Compiuta tale ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, denunciando: (i) la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, per omessa conclusione del procedimento amministrativo; (ii) la violazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, con riferimento alla mancata osservanza dei termini perentori ivi previsti per la conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e per l’attivazione dei poteri sostitutivi in caso di inerzia degli organi endoprocedimentali; (iii) la violazione dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, per mancata attivazione dei meccanismi sostitutivi e per omessa conclusione del procedimento nonostante l’inutile decorso dei termini per l’acquisizione dei pareri e dei concerti richiesti.
2 – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana il si sono costituiti in giudizio con atto di mera forma.
3 – Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4 – Tanto premesso, il ricorso avverso il silenzio–inadempimento è fondato per quanto appresso.
5 – Il presente ricorso si fonda sull’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) promosso dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di rilevante interesse pubblico.
5.1 – Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, per i progetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 2-bis, e dunque attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziati sul Fondo Complementare o inseriti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), il procedimento di VIA deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale del Ministero.
In particolare, la disposizione prevede:
a) 130 giorni per la conclusione dell’istruttoria da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e la predisposizione dello schema di provvedimento;
b) 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale da parte del Direttore Generale del MASE, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale del Ministero della Cultura, da rendersi entro 20 giorni.
Nel caso di specie, la pubblicazione della documentazione di VIA è avvenuta in data 6 aprile 2023, con la conseguenza che il termine massimo per la conclusione del procedimento risultava fissato al 14 agosto 2023. Tuttavia, a tale data, il MASE non ha adottato alcun provvedimento espresso, né ha fornito riscontro di sorta, venendo meno all’obbligo legale di conclusione del procedimento, in violazione dell’art. 2 della L. 241/1990.
Al riguardo, merita di essere posta in dovuta evidenza la gravità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione intestataria della procedura, tenuto conto che i termini procedimentali di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 non presidiano soltanto l’interesse del proponente, ma anche quello, di rilievo pubblico e generale, all’implementazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello nazionale ed europeo.
Sul punto, è utile richiamare la sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1137/2023, nella quale si afferma che: « Il silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla normativa interna ed eurounitaria », con espresso richiamo al Regolamento (UE) 2022/2577.
In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, affermando che il rispetto dei termini procedimentali in materia di impianti FER « risponde a evidenti finalità di semplificazione e accelerazione », costituendo principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia (Cons. Stato, Sez. V, n. 4473/2013).
La gravità dell’inadempimento dell’autorità procedente non risulta in alcun modo attenuata dall’eventuale inerzia dei soggetti chiamati a svolgere adempimenti istruttori o a rendere pareri endoprocedimentali nell’ambito della procedura.
A tal riguardo, la normativa vigente – in particolare l’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – pone in capo al MASE un obbligo autonomo e non eludibile di conclusione del procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o di omessa espressione del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali (cfr. C.G.A. n. 648/2022; nn. 677 e 678 del 2024).
Tale principio è stato reiteratamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 500/2024; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 588/2024; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670/2024; T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 547/2024).
5.2 – Ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., deve essere ordinato al MASE di riattivare il procedimento entro il termine di quindici (15) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, e di concluderlo, previa acquisizione dei pareri delle autorità competenti ovvero mediante esercizio dei poteri sostitutivi, entro i successivi novanta (90) giorni.
5.3 – In caso di inutile decorso di tale termine, va disposta sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta, individuato nel Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, che provvederà all’adozione dell’atto dovuto entro novanta (90) giorni dalla scadenza del termine precedente, previa istanza della parte ricorrente.
Si precisa che l’incarico di commissario ad acta ha natura di ausiliario del giudice, con conseguente obbligatorietà della funzione, non suscettibile di rifiuto per disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. L’eventuale compenso per l’attività commissariale, ove spettante, sarà posto a carico dell’Amministrazione inadempiente e determinato con successivo decreto collegiale ai sensi dell’art. 66 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
6 – Le spese di giudizio seguono la soccombenza del MASE, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c., e sono liquidate in favore della parte ricorrente, avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alla natura della controversia (art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), in complessivi €. 1.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali se dovute, nonché il rimborso del contributo unificato, se e in quanto versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo – Sezione 5a, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto,
- dichiara illegittimo il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in ordine all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla NG GRILLO S.r.l. ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006;
- ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere il procedimento di VIA entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- dispone che, in caso di inutile decorso del termine assegnato, su istanza di parte, sia nominato un Commissario ad acta ;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
DR MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR MI | NO EN |
IL SEGRETARIO