Art. 4.
I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio, espletati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 1 dicembre 1952, n. 1845 , ed anteriormente al concorso di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano effettivamente esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno due anni, anche a piu' riprese, le funzioni di coadiutore notaio a norma dell' articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sono a loro domanda nominati notai purche' non abbiano superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquantesimo anno di eta' e siano in possesso alla data predetta degli altri requisiti previsti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia per le sedi vacanti, secondo la graduatoria di cui al quarto comma del presente articolo.
Gli idonei di cui al precedente comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto il prescritto periodo di coadiutorato sono, a loro domanda, nominati notai ai sensi del presente articolo, a condizione che compiano il detto periodo nel termine di trenta mesi dalla data anzidetta.
Le domande devono pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esse devono essere presentate anche dagli idonei di cui al comma precedente, con riserva di documentare, nel termine previsto, i requisiti mancanti.
La graduatoria dei coadiutori aspiranti alla nomina e' formata tenendo conto del voto da ciascuno di essi riportato nell'esame di concorso e, a parita' di voto, del periodo di coadiutorato effettivamente svolto e degli altri requisiti generali e speciali previsti dalle vigenti leggi. Essa e' approvata dal Ministro per la grazia e giustizia ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.
L'assegnazione e' fatta tenendo conto delle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell' articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728 , utilizzando i posti disponibili o che si renderanno tali a norma dell' articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 .
I dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio, espletati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 1 dicembre 1952, n. 1845 , ed anteriormente al concorso di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano effettivamente esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno due anni, anche a piu' riprese, le funzioni di coadiutore notaio a norma dell' articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sono a loro domanda nominati notai purche' non abbiano superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquantesimo anno di eta' e siano in possesso alla data predetta degli altri requisiti previsti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia per le sedi vacanti, secondo la graduatoria di cui al quarto comma del presente articolo.
Gli idonei di cui al precedente comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto il prescritto periodo di coadiutorato sono, a loro domanda, nominati notai ai sensi del presente articolo, a condizione che compiano il detto periodo nel termine di trenta mesi dalla data anzidetta.
Le domande devono pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esse devono essere presentate anche dagli idonei di cui al comma precedente, con riserva di documentare, nel termine previsto, i requisiti mancanti.
La graduatoria dei coadiutori aspiranti alla nomina e' formata tenendo conto del voto da ciascuno di essi riportato nell'esame di concorso e, a parita' di voto, del periodo di coadiutorato effettivamente svolto e degli altri requisiti generali e speciali previsti dalle vigenti leggi. Essa e' approvata dal Ministro per la grazia e giustizia ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.
L'assegnazione e' fatta tenendo conto delle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservando le altre disposizioni contenute nell' articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728 , utilizzando i posti disponibili o che si renderanno tali a norma dell' articolo 8, primo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 .