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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/10/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA già in persona del Parte_1 Parte_2
legale rappresentante p.t., con l'avv. Claudio Coggiatti
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: inadempimento contrattuale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società già ha convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il , deducendo Controparte_1
di essersi resa cessionaria dalle società Acea ATO 2 S.p.A., ENI Gas e Luce S.p.A. e
Pagina 1 di 10 di crediti per sorte capitale pari ad euro 64.373,75, per come Controparte_2
definitivamente precisati, oltre accessori, derivanti da prestazioni effettuate dalle predette cessionarie nei confronti dell'ente locale convenuto e rimaste impagate.
2. Parte attrice ha dunque così articolato, nella memoria di cui all'att. 183, sesto comma,
n. 2, cod. proc. civ., le proprie conclusioni, cui ha fatto rimando in sede di discussione, riportandosi per il resto a quelle articolate in citazione: “a. rinuncia alla richiesta di pagamento dell'importo di € 800,00, risultato saldato;
b. precisa essere l'importo insoluto, in riferimento al quale ribadisce la richiesta di condanna dell'Ente convenuto, pari ad € 79.187,59, come di seguito dettagliato: i. € 64.373,75: sorte capitale;
ii. € 7.973,84: interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i;
iii. € 6.840,00: risarcimento costi di recupero ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n.
231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 addebitato nelle fatture (doc. n. 14) riepilogate nell'elenco che si produce (doc. n. 15), a titolo di risarcimento forfettario del danno [€ 40,00 moltiplicato per n. 171 fatture indicate nei dettagli allegati alle fatture di cui al doc. n. 14 (doc. n.
16)]; oltre: a. interessi moratori maturati e maturandi sull'importo delle fatture insolute costituenti il residuo credito in linea capitale di cui al precedente punto i), dalla data di scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura insoluta sino al saldo;
b. interessi moratori maturati sull'importo delle fatture azionate con l'atto introduttivo del giudizio che sono risultate essere state saldate dall'Ente convenuto a decorrere dal termine di pagamento di ciascuna fattura sino alla data di eseguito saldo della stessa;
c. interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori di cui ai precedenti punti a) e b);
d. interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui alla Nota Debito azionata che, alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ..”.
3. Il , benché evocato, non si è costituito in giudizio Controparte_1
ed è stato dichiarato contumace con ordinanza del 17.7.2021.
4. La causa è stata indi discussa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., con udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ..
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È in limine necessario chiarire i princìpi di distribuzione dell'onere probatorio che governano la presente controversia.
1.1. Merita rammentare, in primo luogo, il fondamentale orientamento tracciato dalla
Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 30 ottobre 2001 n. 13533, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento).” (cfr. Cass., ex multis, civ. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cass. civ. sez. II, 14 gennaio
2002, n. 341; Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007,
Pagina 3 di 10 n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo
2015, n. 1439).
1.2. I criteri probatori sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (cfr., ex aliis, Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594).
1.3. Devesi poi osservare che la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito in sede di giudizio di cognizione, nel quale, come ben noto, il credito vantato deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'attore (cfr., per tutte, ord. Cass. civ. 11/03/2011 n. 5915).
1.3.1. In particolare, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, la fattura commerciale si struttura secondo le forme di una dichiarazione, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. La giurisprudenza di legittimità e merito ha peraltro ampiamente chiarito che “Le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull' 'an' o sul 'quantum debeatur', le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità. Parimenti valore di piena prova non può essere attribuito neppure all'estratto autentico del libro i.v.a., in quanto esso svolge
"solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale", ma non ha "alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e di credito" oggetto di registrazione” (Tribunale Monza, sez. II,
04/05/2016, n. 1222; conformi, ex permultis, Cass. civ. sez. 2 10.10.2011n. 20802; Cass. civ. sez. 6 11.03.2011 n. 5915; Cass. civ. 21.10.2010 n. 21599; Cass. civ. sez. 3 3.03.2009
Pagina 4 di 10 n. 5071; Cass. civ. sez. 2 3.03.1994 n. 2108; Cass. civ. sez. 2 11.05.2007 n. 10860; Cass. civ. sez. 2 8.06.2004 n. 10830).
2. Osserva poi il Tribunale che, affermando l'odierna società attrice di essersi resa cessionaria di crediti derivanti da contratti conclusi con un ente locale, è necessario che il contratto sia stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, requisito di forma che assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass.
19410/2016; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass.
1606/2007; Cass. 22537/2007).
2.1. Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr. Cass. 22994/2015; Cass., 12323/2005).
2.2. Né a sostegno della tesi attorea può invocarsi il principio di non contestazione rispetto ai fatti costitutivi del rapporto, quale sancito dall'art. 115 cod. proc. civ. ostandovi la contumacia dell'ente convenuto (cfr. Cass. 14623/2009).
3. Inoltre, proprio con riguardo a controversia interessante l'odierna attrice e avente per oggetto allegati crediti derivanti dalla somministrazione di energia, la Suprema
Corte ha ribadito che “L'art. 191, comma 1, dispone che gli enti locali possono effettuare CP_3
spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 09/05/2019, n. 6919; Cass., sez.
3, 19/12/2019, n. 33768; Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22481), detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge
Pagina 5 di 10 comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese
e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge
(si v. al riguardo Cass., sez. U, 10/06/2005, n. 12195; Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831
e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.).
Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa Corte (tra le tante,
Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1,
18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n.
12880).” (Cass. civ. sez. III, 21/06/2024, n. 17197).
3.1. Risulta, pertanto, evidente che la previsione originariamente contenuta dell'art. 284 cit. e poi ripresa dal successivo art. 191 t.u.e.l., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico.
Pagina 6 di 10 3.2. Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1,
26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854).
3.3. Con la menzionata sentenza, la Corte regolatrice ha inoltre precisato che “A tanto consegue come l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica, nel caso di specie, non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale (Cass., sez. 1,
30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n.
10640). Né ancora assume rilievo la circostanza che la dedotta questione della nullità del rapporto non sia stata introdotta con le difese originarie, ma solo successivamente, nella fase conclusiva del giudizio, ben potendo la nullità essere rilevata anche d'ufficio.” (Cass. civ. sez. III, 21/06/2024,
n. 17197).
4. Ebbene, nel presente giudizio osserva il Tribunale che parte attrice ha omesso di depositare i titoli negoziali intercorrenti tra il convenuto e la cedente CP_1 [...]
nonché, per quanto concerne i crediti relativi alle cessioni da parte di Acea CP_2
ATO 2 S.p.A. e ENI Gas e Luce S.p.A., difetta la produzione di documentazione recante, ai sensi dell'art. 191 t.u.e.l. e in considerazione del quantum dei richiesti importi relativi agli anni in cui si allega essersi svolta la somministrazione, la rituale indicazione dell'ammontare delle spese e l'attestazione della disponibilità dei mezzi per farvi fronte
(copertura finanziaria e relativo impegno di spesa).
Pagina 7 di 10 5. Il difetto della concorrenza delle condizioni poste dall'art. 191 t.u.e.l., così come e in continuità con la previgente disciplina di cui agli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934,
n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale), preclude la valida assunzione di obbligazione di fonte negoziale da parte dell'ente locale e, simmetricamente, il sorgere del credito in capo al soggetto che assume di aver intrattenuto un rapporto negoziale con l'amministrazione.
5.1. Le domande dispiegate da parte attrice e fondate sull'inadempimento contrattuale dell'ente locale convenuto, beninteso anche per quel che concerne interessi e accessori, devono pertanto essere respinte.
6. Deve poi essere dichiarata improponibile la domanda, articolata in via subordinata da parte attrice, volta al riconoscimento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, in quanto difettante del requisito di sussidiarietà, dovendo richiamarsi il principio di legittimità secondo cui “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art.
2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.”
(Cass. civ. Sez. Un., sentenza n. 33954 del 05/12/2023, Rv. 669447 - 01).
6.1. Con peculiare riferimento alla mancanza di rituale impegno di spesa e attestazione di copertura finanziaria, merita altresì rammentare la disposizione, già menzionata, di cui all'art.191, comma 4, t.u.e.l., secondo l'orientamento lumeggiato dalla Corte di cassazione e alla cui stregua: “Il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per
l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso (ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme cd. di evidenza pubblica), risponde – ai sensi dell'art.
23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla l. n. 144 del 1989 – degli effetti di
Pagina 8 di 10 tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, essendo preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa. Né può ipotizzarsi una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., in quanto tale norma presuppone che l'attività del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione.” (cfr. Cass.
Sez. 1 -, sentenza n. 80 del 04/01/2017, Rv. 643017 - 01).
7. Conclusivamente, le domande attoree fondate sul dedotto inadempimento contrattuale del convenuto devono essere respinte in quanto infondate. CP_1
La domanda subordinata volta al riconoscimento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento deve essere dichiarata improponibile.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
8. Le spese del giudizio sono dichiarate irripetibili in ragione della contumacia di parte convenuta.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. - respinge le domande attoree ai sensi di cui in motivazione;
2. - dichiara improponibile la domanda attorea volta al riconoscimento di indennizzo per arricchimento senza causa;
3. - dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cod. proc. civ.
Così deciso in data 24 ottobre 2025
Pagina 9 di 10 Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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