TRIB
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/09/2025, n. 6704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6704 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, dott. RA DI, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia di previdenza iscritta al R.G. 5234/24 promossa DA
elettivamente domiciliata presso l'Avv. L. VESCI che la Parte_1 rappresenta e difende - ricorrente - CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. CP_1
BELLOMARÌ che lo rappresenta e difende - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto al Giudice di
“dichiarare la inesistenza e/o nullità dell'avviso di addebito n. 39720230018696359000 (…) annullare o revocare l'avviso di addebito n. 3972023001869359000 (…); - in via subordinata (…) ridurre il quantum eventualmente dovuto per sorte e, per le violazioni ex art. 116, comma 8, lett. a e b, L. 388/2000, quantomeno nella misura del minimo edittale (…); - in ogni caso accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di contribuzione è dovuto (…) quantomeno in relazione agli anni in cui la Società risulta cessata e cancellata dal registro delle imprese (e quindi dal 5 luglio 2017 in poi) (…)”. A fondamento della domanda - lo si rileva in estrema sintesi - la ricorrente ha riferito che l' le ha comunicato l'avviso di addebito (da ora, AVA) 3972023001869359000, CP_1 relativo ad omesso versamento dei contributi dovuti in riferimento alla Gestione Commercianti per il periodo 1/2016-12/2022; ha quindi sostanzialmente sostenuto: 1) l'inesistenza del procedimento amministrativo preliminare all'emissione di AVA;
2) l'invalidità dello stesso avviso, ove l' - gravato dell'onere della prova - non dimostri CP_1 la sussistenza dei requisiti per la sua emissione;
3) la carenza dei presupposti di legge per la sua iscrizione alla Gestione Commercianti;
4) l'eccessività degli importi richiesti, rispetto ai quali l' non ha fornito il calcolo adottato. CP_1
Ha riferito che la di e ha cessato Parte_2 Parte_1 Parte_3 ogni attività dal 5.7.17, ed è stata cancellata dal Registro delle imprese dal 1.8.17, come da documentazione in atti;
ha negato di aver svolto attività sociale o commerciale nella predetta azienda, e che ulteriore comunicazione di cessazione di ogni attività è stata comunicata all' in data 6.2.24. CP_1
L'istituto opposto si è costituito in giudizio;
ha preliminarmente osservato che l'effettiva cancellazione della società dal Registro delle imprese è avvenuta solo in data 16.8.17, e che dal gennaio 2016 fino a tale data sussistono in capo all'opponente i requisiti di iscrizione alla Gestione Commercianti. Ha quindi contestato la fondatezza della domanda limitatamente al periodo gennaio 2016- 16 agosto 2017, ribadendo la correttezza del proprio operato e concludendo per la conferma dell'AVA quanto al periodo appena indicato. Non si è costituita in giudizio l , dichiarata contumace. Controparte_2 Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto all'importo rivendicato con l'AVA qui impugnato in riferimento al periodo settembre 2017-dicembre 2022. Sul punto, è sufficiente rilevare che, nel costituirsi in giudizio, l' ha dato atto CP_1 dell'intervenuta cancellazione della . di e Parte_2 Parte_1 [...]
rilevando però, correttamente, che la data di decorrenza di detto evento va Parte_3 fissata al 16.8.17, come da visura allegata al suo doc. 1, pag. 1, e non invece, come sostenuto in ricorso, al luglio 2017, periodo di (in questa sede solo asserita) cessazione dell'attività. In data 22.11.24 l' ha altresì allegato in atti copia del provvedimento di annullamento CP_1 parziale dell'AVA in contestazione, riferito al periodo successivo alla data di cancellazione della società sopra indicata (suo doc. 1). La domanda è invece infondata per il periodo gennaio 2016-16 agosto 2017, rispetto al quale vanno condivise le osservazioni formulate dall' . CP_1
L'art. 29, c. 1, l. 160/75, come sostituito dall'art. 1, c. 203, l. 662/96 prevede che “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (…)”. L'art. 3 l. 45/86 dispone che “Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della L. 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della L. 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della L. 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività”. Emerge in atti che la è una società di persone avente come oggetto sociale il Parte_2 commercio al dettaglio di articoli da regalo, porcellane, cristallerie, posaterie, casalinghi, bigiotteria, articoli di antiquariato e religiosi, giocattoli e relativi accessori (cfr. visura camerale, doc. 1 ). CP_1
L' ha rilevato - e ciò non è stato contestato in questa sede - che: 1) la stessa società CP_1 non aveva dipendenti nel periodo in esame, come da verifica effettuata dall'istituto convenuto attraverso la ricerca con il C.F. dell'azienda; 2) l'opponente, nello stesso periodo, era una delle due socie e amministratrici, insieme a 3) alla Parte_3 ricorrente sono stati attribuiti dallo statuto i più ampi poteri di gestione e amministrazione della società (ancora visura camerale, doc. 1); 4) nel Modello UNICO Società di persone è stato dichiarato che la ricorrente ha svolto attività di lavoro prevalente in seno alla
. con compilazione del relativo Quadro RO (docc. 2 e 3); la ha Parte_2 Parte_1 quindi dichiarato di svolgere attività nella società in misura prevalente, risultando barrata la casella 7 del quadro RO della dichiarazione dei redditi societaria con l'indicazione di occupazione prevalente;
5) si è quindi provveduto all'iscrizione d'ufficio dell'opponente alla Gestione Commercianti con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 2016 (docc. 4 e 5); 6) dall'estratto contributivo della ricorrente non risulta lo svolgimento di altre/diverse attività lavorative nel periodo qui di interesse (estratto contributivo, doc. 6). Va anche rilevato che, comunque, neppure risulta dedotto in ricorso che nel periodo in questione l'opponente abbia svolto una diversa attività professionale, il che, in uno con l'assenza di dipendenti della società suindicata, induce a ritenere che l'attività lavorativa di commercio al dettaglio indicata quale oggetto sociale sia stata effettivamente prestata dalla ricorrente. Va a questo punto richiamata la giurisprudenza che si è pronunciata su questioni analoghe a quella in esame, le cui decisioni si intendono condividere ex art. 118 disp. att. cpc. (cfr. Cass. 17640/16, per cui la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione;
cfr. anche Cass. 18754/16, 11508/168053/12, 10222/09). In particolare, la sentenza di questo Ufficio 10756/23, alla cui motivazione si aderisce integralmente, ha - tra l'altro - osservato che “(…) Con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il legislatore ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della e detta Pt_2 equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art. 2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo". Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente” (Cass. 3835/16). La Corte di Cassazione ha altresì chiarito: che “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del dl. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa" (Cass. 1759/2021); che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. 5360/2012); che tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata, poiché si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza, laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. ord. 10426/18); che il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore), e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. ord. 10426/2018); che, sebbene ricada sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, possono assumere rilevanza, “ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova dell'apporto all'attività di impresa, la collaborazione e la abituale ingerenza dell'amministratore nell'ambito produttivo dell'azienda, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/ o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che, diversamente, possono sussistere ad es, quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti, Cass.11.7.2012, n. 11685)” (Cass., 9.8.2019, n. 21295) (…)” (enfasi del redattore). Nel caso in esame, sulla base dei principi evidenziati dalla decisione sopra riportata, si ritiene la sussistenza di concordanti elementi presuntivi che consentono di ritenere provato lo svolgimento da parte della ricorrente (anche) di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, elementi rappresentati: dal mancato svolgimento da parte della ricorrente di altra attività lavorativa;
dal carattere sostanzialmente elementare dell'organizzazione aziendale;
dal fatto che - per come emerge dalla visura Parte_2 camerale (doc. 1 ) - è composta da due socie, entrambe con la qualità di CP_1 amministratrice (la ricorrente e che ha promosso analogo ricorso Parte_3 contro , trattato congiuntamente al presente), ciascuna titolare della metà dell'intero CP_1 capitale sociale;
dal fatto che la società è stata iscritta nel registro delle imprese con decorrenza dall'ottobre 2014 (cioè da quando l'opponente ne è divenuta socia) per l'esercizio prevalente di attività di certa natura commerciale (Cass. 5496/1991); dal fatto che la stessa società non ha avuto dipendenti. Si osserva, d'altra parte, che non si è ritenuto di dar corso alla prova testimoniale richiesta da parte opponente, attesa la sostanziale genericità delle circostanze dedotte ai punti 5 e 7 del ricorso, gli unici formulati in relazione all'attività lavorativa qui in contestazione. Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda va respinta con riferimento alla somma rivendicata dall' quanto al periodo gennaio 2016-16 agosto 2022. CP_1
Le spese di lite sono compensate per metà atteso l'intervenuto provvedimento di annullamento parziale dell'AVA in contestazione, pur non rilevandosi responsabilità dell' quanto all'adozione dell'atto opposto: ciò in quanto, come già rilevato, la CP_1 comunicazione di cessazione dell'attività è stata effettuata all'istituto previdenziale in data 6.2.24, e quindi solo successivamente alla notifica dell'atto impugnato (4.1.24); la restante metà delle spese segue la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere quanto all'importo rivendicato con l'AVA in riferimento al periodo settembre 2017-dicembre 2022; PartitaIVA_1 respinge l'opposizione con riferimento al periodo gennaio 2016-agosto 2017; compensa per metà le spese di lite e condanna l'opponente alla restante quota, da liquidarsi in € 2.500,00 oltre oneri. Roma, 09/06/2025 Il Giudice
(RA DI)
elettivamente domiciliata presso l'Avv. L. VESCI che la Parte_1 rappresenta e difende - ricorrente - CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. CP_1
BELLOMARÌ che lo rappresenta e difende - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto al Giudice di
“dichiarare la inesistenza e/o nullità dell'avviso di addebito n. 39720230018696359000 (…) annullare o revocare l'avviso di addebito n. 3972023001869359000 (…); - in via subordinata (…) ridurre il quantum eventualmente dovuto per sorte e, per le violazioni ex art. 116, comma 8, lett. a e b, L. 388/2000, quantomeno nella misura del minimo edittale (…); - in ogni caso accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di contribuzione è dovuto (…) quantomeno in relazione agli anni in cui la Società risulta cessata e cancellata dal registro delle imprese (e quindi dal 5 luglio 2017 in poi) (…)”. A fondamento della domanda - lo si rileva in estrema sintesi - la ricorrente ha riferito che l' le ha comunicato l'avviso di addebito (da ora, AVA) 3972023001869359000, CP_1 relativo ad omesso versamento dei contributi dovuti in riferimento alla Gestione Commercianti per il periodo 1/2016-12/2022; ha quindi sostanzialmente sostenuto: 1) l'inesistenza del procedimento amministrativo preliminare all'emissione di AVA;
2) l'invalidità dello stesso avviso, ove l' - gravato dell'onere della prova - non dimostri CP_1 la sussistenza dei requisiti per la sua emissione;
3) la carenza dei presupposti di legge per la sua iscrizione alla Gestione Commercianti;
4) l'eccessività degli importi richiesti, rispetto ai quali l' non ha fornito il calcolo adottato. CP_1
Ha riferito che la di e ha cessato Parte_2 Parte_1 Parte_3 ogni attività dal 5.7.17, ed è stata cancellata dal Registro delle imprese dal 1.8.17, come da documentazione in atti;
ha negato di aver svolto attività sociale o commerciale nella predetta azienda, e che ulteriore comunicazione di cessazione di ogni attività è stata comunicata all' in data 6.2.24. CP_1
L'istituto opposto si è costituito in giudizio;
ha preliminarmente osservato che l'effettiva cancellazione della società dal Registro delle imprese è avvenuta solo in data 16.8.17, e che dal gennaio 2016 fino a tale data sussistono in capo all'opponente i requisiti di iscrizione alla Gestione Commercianti. Ha quindi contestato la fondatezza della domanda limitatamente al periodo gennaio 2016- 16 agosto 2017, ribadendo la correttezza del proprio operato e concludendo per la conferma dell'AVA quanto al periodo appena indicato. Non si è costituita in giudizio l , dichiarata contumace. Controparte_2 Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto all'importo rivendicato con l'AVA qui impugnato in riferimento al periodo settembre 2017-dicembre 2022. Sul punto, è sufficiente rilevare che, nel costituirsi in giudizio, l' ha dato atto CP_1 dell'intervenuta cancellazione della . di e Parte_2 Parte_1 [...]
rilevando però, correttamente, che la data di decorrenza di detto evento va Parte_3 fissata al 16.8.17, come da visura allegata al suo doc. 1, pag. 1, e non invece, come sostenuto in ricorso, al luglio 2017, periodo di (in questa sede solo asserita) cessazione dell'attività. In data 22.11.24 l' ha altresì allegato in atti copia del provvedimento di annullamento CP_1 parziale dell'AVA in contestazione, riferito al periodo successivo alla data di cancellazione della società sopra indicata (suo doc. 1). La domanda è invece infondata per il periodo gennaio 2016-16 agosto 2017, rispetto al quale vanno condivise le osservazioni formulate dall' . CP_1
L'art. 29, c. 1, l. 160/75, come sostituito dall'art. 1, c. 203, l. 662/96 prevede che “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (…)”. L'art. 3 l. 45/86 dispone che “Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della L. 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della L. 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della L. 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attività”. Emerge in atti che la è una società di persone avente come oggetto sociale il Parte_2 commercio al dettaglio di articoli da regalo, porcellane, cristallerie, posaterie, casalinghi, bigiotteria, articoli di antiquariato e religiosi, giocattoli e relativi accessori (cfr. visura camerale, doc. 1 ). CP_1
L' ha rilevato - e ciò non è stato contestato in questa sede - che: 1) la stessa società CP_1 non aveva dipendenti nel periodo in esame, come da verifica effettuata dall'istituto convenuto attraverso la ricerca con il C.F. dell'azienda; 2) l'opponente, nello stesso periodo, era una delle due socie e amministratrici, insieme a 3) alla Parte_3 ricorrente sono stati attribuiti dallo statuto i più ampi poteri di gestione e amministrazione della società (ancora visura camerale, doc. 1); 4) nel Modello UNICO Società di persone è stato dichiarato che la ricorrente ha svolto attività di lavoro prevalente in seno alla
. con compilazione del relativo Quadro RO (docc. 2 e 3); la ha Parte_2 Parte_1 quindi dichiarato di svolgere attività nella società in misura prevalente, risultando barrata la casella 7 del quadro RO della dichiarazione dei redditi societaria con l'indicazione di occupazione prevalente;
5) si è quindi provveduto all'iscrizione d'ufficio dell'opponente alla Gestione Commercianti con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 2016 (docc. 4 e 5); 6) dall'estratto contributivo della ricorrente non risulta lo svolgimento di altre/diverse attività lavorative nel periodo qui di interesse (estratto contributivo, doc. 6). Va anche rilevato che, comunque, neppure risulta dedotto in ricorso che nel periodo in questione l'opponente abbia svolto una diversa attività professionale, il che, in uno con l'assenza di dipendenti della società suindicata, induce a ritenere che l'attività lavorativa di commercio al dettaglio indicata quale oggetto sociale sia stata effettivamente prestata dalla ricorrente. Va a questo punto richiamata la giurisprudenza che si è pronunciata su questioni analoghe a quella in esame, le cui decisioni si intendono condividere ex art. 118 disp. att. cpc. (cfr. Cass. 17640/16, per cui la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione;
cfr. anche Cass. 18754/16, 11508/168053/12, 10222/09). In particolare, la sentenza di questo Ufficio 10756/23, alla cui motivazione si aderisce integralmente, ha - tra l'altro - osservato che “(…) Con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il legislatore ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della e detta Pt_2 equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art. 2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo". Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente” (Cass. 3835/16). La Corte di Cassazione ha altresì chiarito: che “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del dl. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa" (Cass. 1759/2021); che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. 5360/2012); che tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata, poiché si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza, laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. ord. 10426/18); che il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore), e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. ord. 10426/2018); che, sebbene ricada sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, possono assumere rilevanza, “ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova dell'apporto all'attività di impresa, la collaborazione e la abituale ingerenza dell'amministratore nell'ambito produttivo dell'azienda, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/ o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che, diversamente, possono sussistere ad es, quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti, Cass.11.7.2012, n. 11685)” (Cass., 9.8.2019, n. 21295) (…)” (enfasi del redattore). Nel caso in esame, sulla base dei principi evidenziati dalla decisione sopra riportata, si ritiene la sussistenza di concordanti elementi presuntivi che consentono di ritenere provato lo svolgimento da parte della ricorrente (anche) di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, elementi rappresentati: dal mancato svolgimento da parte della ricorrente di altra attività lavorativa;
dal carattere sostanzialmente elementare dell'organizzazione aziendale;
dal fatto che - per come emerge dalla visura Parte_2 camerale (doc. 1 ) - è composta da due socie, entrambe con la qualità di CP_1 amministratrice (la ricorrente e che ha promosso analogo ricorso Parte_3 contro , trattato congiuntamente al presente), ciascuna titolare della metà dell'intero CP_1 capitale sociale;
dal fatto che la società è stata iscritta nel registro delle imprese con decorrenza dall'ottobre 2014 (cioè da quando l'opponente ne è divenuta socia) per l'esercizio prevalente di attività di certa natura commerciale (Cass. 5496/1991); dal fatto che la stessa società non ha avuto dipendenti. Si osserva, d'altra parte, che non si è ritenuto di dar corso alla prova testimoniale richiesta da parte opponente, attesa la sostanziale genericità delle circostanze dedotte ai punti 5 e 7 del ricorso, gli unici formulati in relazione all'attività lavorativa qui in contestazione. Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda va respinta con riferimento alla somma rivendicata dall' quanto al periodo gennaio 2016-16 agosto 2022. CP_1
Le spese di lite sono compensate per metà atteso l'intervenuto provvedimento di annullamento parziale dell'AVA in contestazione, pur non rilevandosi responsabilità dell' quanto all'adozione dell'atto opposto: ciò in quanto, come già rilevato, la CP_1 comunicazione di cessazione dell'attività è stata effettuata all'istituto previdenziale in data 6.2.24, e quindi solo successivamente alla notifica dell'atto impugnato (4.1.24); la restante metà delle spese segue la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere quanto all'importo rivendicato con l'AVA in riferimento al periodo settembre 2017-dicembre 2022; PartitaIVA_1 respinge l'opposizione con riferimento al periodo gennaio 2016-agosto 2017; compensa per metà le spese di lite e condanna l'opponente alla restante quota, da liquidarsi in € 2.500,00 oltre oneri. Roma, 09/06/2025 Il Giudice
(RA DI)