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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12902 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1363 /2025 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dall'avv.to ZITO NICOLÒ ETTORE , Parte_1
ricorrente contro
CP_
, rappresentato e difeso dall' Avv. MAZZA CLOTILDE ,
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato in data 14.1.2025 e regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso avviso di addebito n.397 2024 0019654343000, asseritamente comunicato il
2.12.24, relativo a contributi IVS per gli anni 2022-2023 per un totale di E.4.476,71; eccepiva di non avere mai svolto alcuna attività di tipo commerciale e la mancanza di prova da parte dell'ente, che non aveva svolto alcun accertamento, deduceva di svolgere attività di lavoro dipendente, essendo stata assunta nel 20023, eccepiva la prescrizione del diritto e la decadenza ex art.25 comma 1, DLGS 46 99; chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato e annullarsi lo stesso.
1 CP_ L' si costituiva contestando le eccezioni di parte ricorrente, ma rilevando che vi era stato sgravio parziale;
chiedeva, per il resto, il rigetto del ricorso.
A seguito di istruttoria documentale , segnalata alle parti la questione preliminare della tempestività del ricorso- questione rilevabile d'ufficio- e disposta per la fase decisoria la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Va affrontata la questione preliminare della tempestività del ricorso.
Parte ricorrente erroneamente ha dedotto che la comunicazione dell'atto porti la data del
2.12.2024.
In realtà, dalla documentazione depositata dalla parte resistente, si evince che la cartolina di ricevimento risulta sottoscritta dal destinatario in data 30.11.2024.
Il timbro postale del 3.12.2024 corrisponde, invece, alla data di spedizione della cartolina, sottoscritta dal destinatario, al mittente.
Ne consegue che, ai sensi dell'art.24 V comma D.lgs 46/99, il termine di 40 giorni per impugnare sarebbe scaduto il 10.1.2025 ( venerdì).
Il ricorso, nel caso di specie, risulta invece depositato solo il 13.1.2025 (lunedì) e iscritto a ruolo successivamente per questioni di cancelleria.
Appare evidente che il ricorso è tardivo e che la domanda non era proponibile.
Il ricorso quindi deve essere rigettato;
stante la parziale cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio parziale, le spese possono ritenersi interamente compensate.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Roma, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. S.Rossi
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In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1363 /2025 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dall'avv.to ZITO NICOLÒ ETTORE , Parte_1
ricorrente contro
CP_
, rappresentato e difeso dall' Avv. MAZZA CLOTILDE ,
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, depositato in data 14.1.2025 e regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso avviso di addebito n.397 2024 0019654343000, asseritamente comunicato il
2.12.24, relativo a contributi IVS per gli anni 2022-2023 per un totale di E.4.476,71; eccepiva di non avere mai svolto alcuna attività di tipo commerciale e la mancanza di prova da parte dell'ente, che non aveva svolto alcun accertamento, deduceva di svolgere attività di lavoro dipendente, essendo stata assunta nel 20023, eccepiva la prescrizione del diritto e la decadenza ex art.25 comma 1, DLGS 46 99; chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato e annullarsi lo stesso.
1 CP_ L' si costituiva contestando le eccezioni di parte ricorrente, ma rilevando che vi era stato sgravio parziale;
chiedeva, per il resto, il rigetto del ricorso.
A seguito di istruttoria documentale , segnalata alle parti la questione preliminare della tempestività del ricorso- questione rilevabile d'ufficio- e disposta per la fase decisoria la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Va affrontata la questione preliminare della tempestività del ricorso.
Parte ricorrente erroneamente ha dedotto che la comunicazione dell'atto porti la data del
2.12.2024.
In realtà, dalla documentazione depositata dalla parte resistente, si evince che la cartolina di ricevimento risulta sottoscritta dal destinatario in data 30.11.2024.
Il timbro postale del 3.12.2024 corrisponde, invece, alla data di spedizione della cartolina, sottoscritta dal destinatario, al mittente.
Ne consegue che, ai sensi dell'art.24 V comma D.lgs 46/99, il termine di 40 giorni per impugnare sarebbe scaduto il 10.1.2025 ( venerdì).
Il ricorso, nel caso di specie, risulta invece depositato solo il 13.1.2025 (lunedì) e iscritto a ruolo successivamente per questioni di cancelleria.
Appare evidente che il ricorso è tardivo e che la domanda non era proponibile.
Il ricorso quindi deve essere rigettato;
stante la parziale cessazione della materia del contendere per avvenuto sgravio parziale, le spese possono ritenersi interamente compensate.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
Roma, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. S.Rossi
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