Sentenza breve 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 24/12/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00402/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg. -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Adriano Iannacone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, l’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Isernia, l’Istituto Omnicomprensivo “ D'IS IS ” di NE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del competente Dirigente Scolastico n. prot. 11238/2025 del 3.09.2025, con il quale l’Istituto scolastico in epigrafe ha comunicato l’assegnazione di n. 18 ore di sostegno settimanali al minore interessato per l’anno scolastico 2025/2026;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 24\11\2025:
- del verbale del G.I.T. di Isernia n. 9 del 4.07.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. GI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. I ricorrenti hanno proposto l’impugnazione all’odierno esame del Collegio al fine di garantire al figlio gravemente disabile, per l’anno scolastico 2025/2026, il riconoscimento delle ore di sostegno necessarie a coprire tutte le sue ore di frequenza (in numero di 30), secondo quanto indicato dal verbale di ricognizione del Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) del 6 giugno 2025.
Il minore, che frequenta il primo anno di scuola secondaria di secondo grado presso l’Istituto omnicomprensivo “ D’LL –Molise IS ” di NE (IS), risulta invero affetto da una disabilità certificata nelle forme richieste dalla legge e pacifica tra le parti. Si tratta di un bambino affetto da “ “-OMISSIS-[ICD-10:F 84.0] con necessità di supporto compatibile con un -OMISSIS- [ICD-10:F 79], per tale motivo necessità di sostegno scolastico per tutte le ore di frequenza (monte ore complessivo di presenza dell’alunno” ; e come tale riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, come accertato, in data 24 maggio 2017, dalla competente Commissione Medica istituita presso il Centro medico-legale dell’INPS di Isernia per l’accertamento dell’handicap.
2. Il G.L.O., in sede di verifica finale del P.E.I. 2024/2025, con verbale n. 77 redatto il 6 giugno 2025 ha deliberato all’unanimità di richiedere, per il successivo e ora corrente anno scolastico, un monte ore di sostegno a copertura dell’intero orario di presenza scolastica dell’alunno (che risulta pari a 30 ore settimanali).
3. Di converso, come risulta dal verbale della relativa riunione del 4 luglio 2025, il G.I.T. di Isernia, nonostante l’avviso espresso in quella sede dall’Istituto scolastico, che aveva insistito per la concessione di 30 ore di sostegno, ha proposto l’applicazione di sole n. 18 ore di sostegno.
E con la nota n. 11238/2025 del 3 settembre 2025 il Dirigente scolastico dell’Istituto scolastico “ D’GN IS ” ha assegnato infine all’alunno disabile in questione il numero di 18 ore di sostegno settimanali per l’anno scolastico 2025/2026, recependo i contenuti della nota dell’U.S.R. n. 2860 del 20 agosto 2025.
4. Da qui la proposizione dell’odierno gravame, mediante il quale parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Il ricorso risulta articolato mediante un unico motivo così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 38 della Costituzione – art. 12 della l. 104/1992. Eccesso di potere per illogicità e sviamento della funzione tipica del provvedimento, errata presupposizione in fatto, difetto istruttorio, carenza di motivazione e sotto altri profili di illegittimità ”.
Le doglianze proposte sono riassumibili nell’unitaria censura sostanziale riguardante la lesione arrecata all’alunno con l’attribuzione di un numero di ore di sostegno didattico inferiore all’entità del sostegno proposto dal G.L.O. (in definitiva, 18 ore invece di 30), senza adeguata motivazione e in violazione delle regole a presidio del procedimento di assegnazione delle ore di cui si tratta.
5. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato, costituitasi in giudizio per le Amministrazioni intimate, ha domandato il rigetto nel merito del ricorso richiamandosi alle conclusioni del G.I.T., il cui verbale di attribuzione delle ore di sostegno è stato contestualmente depositato agli atti del giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 il Tribunale ha rinviato la trattazione dell’affare alla data del 17 dicembre 2025 in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, che aveva chiesto tale differimento per consentirle la proposizione di motivi aggiunti avverso il verbale del G.I.T. da ultimo depositato dalla difesa erariale.
6.1. E difatti con l’atto di motivi aggiunti del 24 novembre 2025 l’impugnativa è stata poi puntualmente estesa anche al citato verbale del G.I.T..
6.2. Alla nuova camera di consiglio del 17 dicembre 2025, la causa è stata infine trattenuta in decisione con formale avviso della possibilità di una definizione integrale della controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc..
7. Il Tribunale osserva che sussistono i presupposti per la definizione completa della causa facendo applicazione della norma di rito appena citata.
Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti sono ammissibili e manifestamente fondati, in ragione delle considerazioni che seguono.
8. In limine litis , il Collegio ravvisa la sussistenza della propria giurisdizione sulla controversia in esame, vertendosi qui in materia di servizi pubblici -tale essendo anche quello dell’istruzione-, come già chiarito dalla giurisprudenza: “ rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie nelle quali si censurino i provvedimenti adottati dalla P.A. nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in tema di sostegno a favore di minori diversamente abili, come nelle ipotesi in cui si chieda l’aumento del numero delle ore di supporto concesse al minore e si metta in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell’organizzazione del servizio ” (Cass. civ., SS.UU., sentenze nn. 32416, 2159 e 2160 del 2021 e n. 20165 del 2020).
9. Riconosciuta l’ammissibilità del ricorso, deve ora mettersene in risalto anche la fondatezza nel merito. La tematica in disamina è stata più volte portata all’attenzione della giurisprudenza, le cui chiarificazioni (cfr. in particolare Consiglio di Stato, sez. VI, sentenze nn. 2023 e 2944 del 2017) consentono di rilevare agevolmente il buon fondamento del gravame alla stregua dei richiamabili precedenti conformi.
10. Merita invero immediata condivisione la parte dell’unico motivo di ricorso con cui i ricorrenti hanno dedotto il vizio di difetto di motivazione a base della scelta dell’assegnazione, al minore, di sole 18 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026.
Tale determinazione, in particolare, non è stata affatto calibrata sulle condizioni e sulle esigenze individuali del minore, così come ampiamente rilevate dall’organo tecnico G.L.O. secondo quanto prescritto dalla normativa di settore.
E, come sta per osservarsi, nessuna delle considerazioni espresse dal G.I.T. risulta adeguata a giustificare la riduzione delle ore di sostegno rispetto a quanto proposto dal G.L.O..
10.1. Innanzitutto, non integra una motivazione sufficiente il mero seguente richiamo del G.I.T. alle esigenze di organizzazione scolastica secondo cui: “ La copertura di 30 ore settimanali richiederebbe la presenza di due o più docenti di sostegno, considerato che l’orario di servizio di un singolo docente è pari a 18 ore. Tale frammentazione rischierebbe di determinare un intervento focalizzato esclusivamente sull’alunno, anziché promuovere il raccordo con i docenti curricolari e con il gruppo classe, che rappresenta lo scopo principale del sostegno didattico. Infatti, lo scopo primario è proprio la mediazione inclusiva tra alunno e contesto classe. ” (cfr. all. n.1 alla produzione della difesa erariale dell’11 novembre 2025).
10.2. Neppure vale a munire i provvedimenti impugnati di una motivazione adeguata la stereotipata formula secondo la quale “ la copertura totale delle 30 ore non incrementerebbe la qualità del processo inclusivo e potrebbe persino ostacolare il raggiungimento della zona di sviluppo prossimale, intesa come quell’area di apprendimento in cui l’alunno, con un supporto calibrato, sviluppa progressivamente autonomia e competenze personali ” (cfr. il verbale del G.I.T., all. n.1 alla produzione citata).
L’affermazione appena riportata è difatti del tutto astratta, in quanto espressa senza alcuna effettiva valutazione della persona del discente in quel momento sottoposta all’esame del G.I.T., con le sue concrete specificità e peculiari esigenze.
La conferma dell’inammissibile genericità e astrattezza di simili deduzioni si rinviene anche nella forma ipotetica/dubitativa con la quale le stesse sono state espresse, non avendo il G.I.T. argomentato:
- se, effettivamente, l’attribuzione di un numero superiore di ore di sostegno avrebbe realmente rappresentato, nel caso di specie, un concreto ostacolo allo “ sviluppo prossimale dell’alunno ”;
- né, eventualmente, in che termini una presenza protratta dell’insegnante di sostegno avrebbe potuto costituire davvero un ostacolo per l’alunno disabile.
D’altra parte, attese le competenze che i docenti di sostegno devono possedere per assolvere al delicato compito che sono chiamati a svolgere, non sembra francamente possibile opinare nel senso che -addirittura già in astratto- la presenza di un insegnante di sostegno si traduca, per ciò solo, in un potenziale ostacolo per l’alunno disabile.
10.3. Infine, una motivazione adeguata della determinazione del G.I.T. in contestazione neppure si rinviene nel rilievo secondo il quale “ Le 18 ore settimanali consentono una presenza qualificata e stabile del docente di sostegno garantendo continuità e progettazione condivisa con il team dei docenti curriculari, senza generare eccessiva dipendenza dall’adulto ” (cfr. il verbale del G.I.T., all. n. 1 alla produzione citata).
10.4. In sintesi, appare evidente che la motivazione a base degli atti impugnati poggi sul richiamo a criteri del tutto astratti e rigidi, unicamente focalizzati sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell’Amministrazione scolastica.
L’unica motivazione addotta è difatti quella già sopra richiamata, recata dal parere espresso dal G.I.T., che tuttavia non presenta alcuna relazione con la specificità del caso concreto. E il suo contenuto, risolventesi in criteri meramente astratti, generici e standardizzati, contrasta ineluttabilmente con le indicazioni già poste in chiara luce, in questa materia, dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, che questo T.A.R. ha avuto già modo di condividere, secondo la quale “ il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile. In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 29/1994, recante disposizioni legislative in materia di istruzione che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell'istituto che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie ” ( ex multis , T.A.R. Molise, nn. 285/2023, 242/2023 e 171/2023, recanti a loro volta ulteriori indicazioni giurisprudenziali; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127).
11. Le osservazioni fin qui esposte rivelano come, nella concreta vicenda, l’operato dell’Amministrazione non si sia conformato ai paradigmi normativi applicabili al caso di specie.
In proposito va difatti ricordato che il procedimento per l'assegnazione agli alunni disabili delle ore di sostegno - di recente fatto oggetto di modifiche legislative ad opera del D.lgs. n. 96/2019, che ha riformulato l’art. 10 del D.lgs. n. 66/2017 - si compone di più momenti e atti, tra i quali assumono particolare rilievo le “proposte” del G.L.O. e, parallelamente, il ruolo di verifica del G.I.T.. Invero, l’art. 7, comma 2°, lett. d del D.lgs. n. 66/2017 evidenzia la centralità della funzione e dei compiti del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, chiamato ad esplicitare, appunto, “ le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe del procedimento, dal dirigente scolastico, al fine di implementare il sistema di garanzie apprestato in favore del soggetto bisognoso di tutela ”.
11.1. Tutto ciò premesso, il Collegio deve quindi rilevare che l’attribuzione al minore per l’anno scolastico 2025/2026 di sole 18 ore settimanali di sostegno, che risulta basata esclusivamente sul suddetto parere del G.I.T., si appalesa illegittima.
Secondo la prospettazione difensiva dell’Amministrazione, detto organo, nella seduta del 4 luglio 2025, avrebbe legittimamente espresso una valutazione - connotata a suo dire da una intrinseca caratura tecnico-discrezionale - difforme rispetto a quella precedentemente espressa dal G.L.O..
Tale impostazione non può però essere condivisa.
Va in primo luogo ribadito che nel caso in esame (come in altri analoghi su cui il Tribunale si è già pronunciato) il G.I.T., come accennatosi, ha espresso una motivazione del tutto astratta, generica e stereotipata, disancorata da qualsivoglia considerazione effettivamente attinente alla condizione e alle esigenze individuali dell’alunno interessato.
Al contrario, invece, come si è anticipato negli ultimi §§, le valutazioni dei diversi organi a vario titolo coinvolti nel procedimento amministrativo di determinazione delle ore di sostegno devono essere strettamente ancorate alla fattispecie concreta, con particolare riguardo, quindi, alla condizione dell’alunno e alle sue esigenze, sì da poter effettivamente individuare la soluzione in concreto più idonea a garantirgli una fruizione piena e congrua del diritto all’istruzione scolastica.
Sennonché, il Verbale del G.I.T. innanzi citato si è limitato a giustificare l’assegnazione al minore di 18 ore settimanali di sostegno con una motivazione tutt’altro che calibrata sulla sua specifica condizione e sulle sue esigenze individuali.
Per converso, sui concreti bisogni dell’alunno si era indubbiamente focalizzato il G.L.O. nel chiedere il riconoscimento del sostegno per tutte le ore di frequenza scolastica (ossia 30), con avviso espresso nella riunione del 6 giugno 2025.
La motivazione del G.I.T. ha preteso di sorreggere un’indicazione del tutto divergente da quella espressa dal G.L.O. opponendo all’avviso di questo secondo dei criteri generali meramente astratti e impersonali, oltre che, come si vedrà anche nel prosieguo, dei richiami inconferenti. Si tratta quindi, all’evidenza, di una motivazione priva di qualsiasi riferimento alla singola posizione individuale, oltre che aliena da qualsivoglia valutazione e apprezzamento concreto, che non può essere surrogato da criteri del tutto astratti e automatizzati sul presunto grado di gravità dell’handicap.
Con ciò, quindi, il G.I.T. non ha correttamente esercitato la propria funzione di verifica e controllo successivo in ordine alla correttezza del monte-ore di sostegno di volta in volta richiesto, dal momento che tale organo collegiale ha espresso il proprio avviso senza addivenire ad alcuna considerazione concreta della specifica condizione individuale dei minori meritevoli di tutela.
11.2. Sotto altra angolazione, va ribadito che le ragioni di carattere organizzativo opposte dal G.I.T. al riconoscimento delle ore di sostegno proposte dal G.L.O. non avrebbero potuto costituire neanche in astratto una causale idonea a limitare la pienezza del diritto all’istruzione dell’alunno in condizione di disabilità grave.
Il Collegio, in proposito, non può che aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, n. 4341/2017; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740). Orientamento, questo, che denota che né le norme di organizzazione del servizio scolastico, né tanto meno quelle sui vincoli di spesa pubblica, possono giustificare l’imposizione surrettizia di limiti generali e astratti quale quelli sottesi al verbale del G.I.T., ignoti alla normativa positiva e condizionanti pregiudizievolmente il diritto all’istruzione dell’alunno affetto da grave disabilità. Infatti, i principi costituzionali in tema di diritto alla salute e all’istruzione, oltre che di tutela dell’infanzia e della disabilità, “ impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni diversamente abili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria ” (cfr. ancora Cons. Stato., sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341, e, in senso analogo, T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 12 marzo 2019 n. 184). E tale prevalenza si desume poi anche dalla normativa sulle assunzioni in deroga degli insegnanti di sostegno, e, altresì, dall’art. 10, comma 5, della L. n. 122 del 2010, anche nel testo modificato dall’art. 18, comma 1°, lett. a) del D.lgs. n. 66/2017, e poi dall’art. 1, comma 1138°, lett. b), della l. n. 145/2018, norma a mente della quale, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, il G.L.O. elabora “ proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato ” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre n. 4341/2017).
Pertanto, trova conferma il punto che il sostegno deve essere garantito nella misura occorrente a permettere all’alunno in condizione di disabilità di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, non essendovi alcuna preclusione di legge al raggiungimento del rapporto 1:1 (cfr. ancora T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051). Senza dire che, nei casi di disabilità particolarmente grave, l’attribuzione del sostegno nella misura 1:1 (rapportata, naturalmente, al tempo-scuola del minore), oltre a garantire il diritto all’istruzione dell’alunno portatore di “handicap”, salvaguarda, di riflesso, anche quello dei suoi compagni di classe (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, n. 170/2019).
11.3. Quanto fin qui illustrato acclara, dunque, il radicale vizio di motivazione che, oltre ad affliggere in via diretta il verbale del G.I.T. impugnato, inficia di riflesso le determinazioni dell’U.S.R. e del Dirigente scolastico che ne hanno recepito la posizione.
12. Per le ragioni esposte, il ricorso e l’atto di motivi aggiunti devono quindi trovare accoglimento nella parte in cui l’uno e gli altri hanno censurato il radicale vizio di motivazione della determinazione impugnata, che conseguentemente deve essere annullata.
Da tale annullamento discende, pertanto, l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di pronunziarsi nuovamente, e in via di urgenza, sull’assegnazione delle ore di sostegno a beneficio del minore tenendo finalmente pieno e debito conto del parere tecnico assunto dal G.L.O. nella seduta del 6 giugno 2025 per l’anno scolastico 2025/2026, indicazione dalla quale l’Amministrazione non potrà discostarsi se non avendo riguardo alla personale condizione e alle esigenze individuali dell’alunno affetto da disabilità.
13. Fermo quanto appena puntualizzato, il Collegio reputa invece inammissibile l’impugnazione con esclusivo riferimento all’ulteriore domanda giudiziale tesa a ottenere, da parte di questo Giudice, il diretto accertamento del diritto dell’alunno al riconoscimento di 30 ore di sostegno didattico. Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questo stesso Tribunale: “ Per quanto concerne la pretesa ricorsuale tesa ad ottenere l’accertamento del diritto all’attribuzione del massimo delle ore di settimanale, la stessa deve essere considerata inammissibile, atteso che la situazione giuridica sottostante all’assegnazione di ore di sostegno è di interesse legittimo, non tutelabile mediante un’autonoma azione di accertamento, la quale comporterebbe che l’adito Tribunale venga a sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio di un’attività riservata dalla legge alla sfera discrezionale della stessa ” (cfr., tra le molte, T.A.R. Molise, n. 285/2023; T.A.R. Lazio, sez. III bis, n. 3039/2021).
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così statuisce:
- accoglie la complessiva impugnazione, e per l’effetto annulla il provvedimento n. prot. 11238/2025 del Dirigente Scolastico del 3 settembre 2025, in uno agli atti propedeutici e consequenziali del procedimento, per la parte riferita alla minore per cui si ricorre, con le conseguenze e le prescrizioni di cui al paragrafo 12 della motivazione;
- dichiara inammissibile la domanda volta a ottenere una diretta integrazione ope iudicis delle ore di sostegno;
- condanna le Amministrazioni intimate, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre agli altri accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati, con l’oscuramento, altresì, delle condizioni di salute del medesimo minore.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
GI LL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LL | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.