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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERLA PIETRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 0001357 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, assistita, difesa ed elettivamente domiciliata nel presente giudizio come in atti agisce avverso la ingiunzione di pagamento di cui in epigrafe, emessa e notificata al debitore ricorrente dalla affidataria della gestione e riscossione volontaria e coattiva dell'entrate dell'ente creditore comune di
Ischitella, attivata con la procedura di cui all'art. 2, del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, recante T.U. delle disposizioni di legge relative alle procedure coattive per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri pubblici servizi, ai sensi dell'art. 1, comma 804, della legge n. 160/2019, per conto e nell'interesse del concedente ente locale creditore, per la riscossione coattiva della somma dovuta, resa esecutiva ex lege (art. 229, del d.lgs. n. 51/1998).
Deduce, in particolare, la illegittimità ponendo a sostegno della pretesa la nullità della notificazione, e/o il difetto di legittimazione passiva, la motivazione assente o carente, l'insussistenza e/o la non debenza del tributo, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito.
Conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, che sia accertata e dichiarata la illegittimità e infondatezza, con conseguente annullamento, dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del legale costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Ritualmente intimata si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni e chiedere conferma della pretesa dovuta, la Soget s.p.a., società privata, affidataria in regime di concessione del servizio di accertamento e riscossione delle imposte e tributi locali, iscritta all'albo previsto dell'art. 53, comma 1, del d. lgs 446/97, per conto e nell'interesse dell'ente creditore procedente comune di Ischitella, eccepisce l'infondatezza e l'inefficacia probatoria dei fatti e motivi dedotti, con i quali si sollevano vizi dell'atto impugnato, inidonei a contrastare l'attività dell'Ufficio; eccepisce, altresì, l'intervenuta modifica o estinzione del diritto vantato, ex art. 2697, comma 2, prima e seconda parte, c.c. .
Ribadisce che l'assoggettamento all'obbligo di pagamento della tassa sorga automaticamente al momento della occupazione dell'immobile ma che è possibile ottenere l'eventuale esonero dal pagamento del tributo nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di inutilizzabilità debitamente comprovate nella denuncia originaria o di variazione. Insiste nel ritenere l'obbligatorietà e la rilevanza della denuncia
Conclude, pertanto, nel chiedere, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per incompetenza territoriale ex art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 546/92, in via preliminare di merito, la estinzione del giudizio ex art. 46 del d. lgs 546/1992 per la cessazione della materia del contendere;
All'odierna camera di consiglio, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, il Giudice assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va valorizzata la circostanza dedotta dalla resistente nelle proprie memorie ove si afferma che si è proceduto alla disobbligazione della signora Ricorrente_1 con annullamento della pretesa risultando l'immobile, oggetto di imposizione tributaria, ceduto prima della notifica del provvedimento. Allo stato non vi sono elementi che possano giustificare l'imposizione del tributo.
Il medesimo concessionario della riscossione ha denegato ogni interesse a proseguire il giudizio in ordine alle posizioni debitorie.
La definizione delle spese del giudizio è regolata dalle disposizioni in materia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Pescara, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026. Il Giudice estensore
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERLA PIETRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 188/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 0001357 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, assistita, difesa ed elettivamente domiciliata nel presente giudizio come in atti agisce avverso la ingiunzione di pagamento di cui in epigrafe, emessa e notificata al debitore ricorrente dalla affidataria della gestione e riscossione volontaria e coattiva dell'entrate dell'ente creditore comune di
Ischitella, attivata con la procedura di cui all'art. 2, del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, recante T.U. delle disposizioni di legge relative alle procedure coattive per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri pubblici servizi, ai sensi dell'art. 1, comma 804, della legge n. 160/2019, per conto e nell'interesse del concedente ente locale creditore, per la riscossione coattiva della somma dovuta, resa esecutiva ex lege (art. 229, del d.lgs. n. 51/1998).
Deduce, in particolare, la illegittimità ponendo a sostegno della pretesa la nullità della notificazione, e/o il difetto di legittimazione passiva, la motivazione assente o carente, l'insussistenza e/o la non debenza del tributo, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito.
Conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, che sia accertata e dichiarata la illegittimità e infondatezza, con conseguente annullamento, dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del legale costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Ritualmente intimata si costituisce in giudizio per resistere al gravame con controdeduzioni e chiedere conferma della pretesa dovuta, la Soget s.p.a., società privata, affidataria in regime di concessione del servizio di accertamento e riscossione delle imposte e tributi locali, iscritta all'albo previsto dell'art. 53, comma 1, del d. lgs 446/97, per conto e nell'interesse dell'ente creditore procedente comune di Ischitella, eccepisce l'infondatezza e l'inefficacia probatoria dei fatti e motivi dedotti, con i quali si sollevano vizi dell'atto impugnato, inidonei a contrastare l'attività dell'Ufficio; eccepisce, altresì, l'intervenuta modifica o estinzione del diritto vantato, ex art. 2697, comma 2, prima e seconda parte, c.c. .
Ribadisce che l'assoggettamento all'obbligo di pagamento della tassa sorga automaticamente al momento della occupazione dell'immobile ma che è possibile ottenere l'eventuale esonero dal pagamento del tributo nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di inutilizzabilità debitamente comprovate nella denuncia originaria o di variazione. Insiste nel ritenere l'obbligatorietà e la rilevanza della denuncia
Conclude, pertanto, nel chiedere, in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per incompetenza territoriale ex art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 546/92, in via preliminare di merito, la estinzione del giudizio ex art. 46 del d. lgs 546/1992 per la cessazione della materia del contendere;
All'odierna camera di consiglio, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, il Giudice assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va valorizzata la circostanza dedotta dalla resistente nelle proprie memorie ove si afferma che si è proceduto alla disobbligazione della signora Ricorrente_1 con annullamento della pretesa risultando l'immobile, oggetto di imposizione tributaria, ceduto prima della notifica del provvedimento. Allo stato non vi sono elementi che possano giustificare l'imposizione del tributo.
Il medesimo concessionario della riscossione ha denegato ogni interesse a proseguire il giudizio in ordine alle posizioni debitorie.
La definizione delle spese del giudizio è regolata dalle disposizioni in materia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Pescara, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026. Il Giudice estensore