Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 63
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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    Nullità della notificazione

    La Corte ha preso atto della dichiarazione del concessionario della riscossione di aver proceduto alla disobbligazione del ricorrente con annullamento della pretesa, in quanto l'immobile era stato ceduto prima della notifica del provvedimento.

  • Altro
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha preso atto della dichiarazione del concessionario della riscossione di aver proceduto alla disobbligazione del ricorrente con annullamento della pretesa, in quanto l'immobile era stato ceduto prima della notifica del provvedimento.

  • Altro
    Motivazione assente o carente

    La Corte ha preso atto della dichiarazione del concessionario della riscossione di aver proceduto alla disobbligazione del ricorrente con annullamento della pretesa, in quanto l'immobile era stato ceduto prima della notifica del provvedimento.

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    Insussistenza e/o non debenza del tributo

    La Corte ha preso atto della dichiarazione del concessionario della riscossione di aver proceduto alla disobbligazione del ricorrente con annullamento della pretesa, in quanto l'immobile era stato ceduto prima della notifica del provvedimento.

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    Prescrizione e/o decadenza del credito

    La Corte ha preso atto della dichiarazione del concessionario della riscossione di aver proceduto alla disobbligazione del ricorrente con annullamento della pretesa, in quanto l'immobile era stato ceduto prima della notifica del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 63
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
    Numero : 63
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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