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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 942/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
IO EL, RE
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1620/2021 depositato il 15/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2180/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 18/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXX15026360 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore abilitato, impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe (notificato in data 18.1.2019) deducendo l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , rigettava il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2) Contesta il ricorrente l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, avvenuta a mezzo agenzia privata di recapito. L'eccezione è priva di fondamento. Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come "In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio..." Cass. Ord. 21071/2018.
3) Nel caso in esame il ricorrente depositava in giudizio copia dell'avviso di accertamento notificato che, pertanto, senza dubbio alcuno, entrava nella sfera conoscitiva del primo. Quanto alle ulteriori lamentele, vale rilevare quanto segue. Contesta il ricorrente, ancora, l'intervenuta prescrizione del credito azionato in quanto, a fronte di una tassa automobilistica anno 2015, l'avviso di accertamento impugnato veniva notificato, secondo la ricostruzione del primo, in data 18.1.2019.
4) Intanto, dalla documentazione prodotta dall'Ufficio (avviso di ricevimento), emerge come la consegna all'interessato sia avvenuta in data 2.1.2019. Ancora, dalla medesima documentazione si evince che la consegna del plico all'agenzia privata di recapito avveniva, quantomeno, in data 21.12.2018.
5) La Suprema Corte, con la sentenza n. 8867/2016, pronunciandosi in fattispecie relativa a contestazione di intervenuta prescrizione del credito concernente tasse automobilistiche, ha avuto modo di sancire, anche in tema di prescrizione relativa ad atti di imposizione tributaria, l'applicabilità del principio di scissione degli effetti della notifica;
in particolare: "......Come più volte affermato da questa Corte di legittimità (Cass. mn.22320/14; ord.11457/12; 15298/08 ed altre) il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come recentemente stabilito da SSUU 24822/15) ma anche agli atti d'imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo;
quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'intero processo notificatorio. Ciò è quanto si desume dal principio generale affermato dalla sentenza della corte costituzionale n.477/02 in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 149 cod.proc.civ. per le notificazioni a mezzo posta;
poi recepito dal legislatore nell'ultimo comma dell'articolo 149 cit. e - segnatamente in materia tributaria - dal sesto comma dell'articolo 60 d.P.R. 600/73 (aggiunto dall'art.37, co.27 lett.f) del d.1.223/06, conv.in 1.248/06), in base al quale "qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto". L'eccezione di prescrizione, come anticipato, deve ritenersi destituita di fondamento.
6) Alla stregua di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi nella misura complessiva di Euro 200,00, oltre accessori come per legge.
Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria condivide l'iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la legittimità della pretesa tributaria.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto l'infondatezza dei motivi del ricorso che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata.
Ad abundantiam in particolare si osserva che:
1) É infondata l'eccezione di nullità di detta comunicazione perché notificata a mezzo posta privata
“Società_1”., in quanto come ritenuto con n. 8416/2019 emessa il 3/7/2018 dalla Corte di Cassazione SS.UU a fronte di un provvedimento emanato dall'organo competente e che riveste natura di atto amministrativo e non di atto giudiziario, e non concerne violazioni al Codicedella strada, risulta “legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata”. In ogni caso, la riserva legale a favore del fornitore del servizio postale universale riguardava gli atti giudiziari e quelli concernenti le violazioni al Codice della strada, non operava alcun divieto rispetto alla notificazione a mezzo di servizio di posta privata di provvedimenti di natura amministrativa.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
1000,00, oltre gli oneri di legge.
Messina, 27 gennaio 2026
Il RE Il Presidente
EL NI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AR ANTONIO, Presidente
IO EL, RE
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1620/2021 depositato il 15/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2180/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 18/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXX15026360 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Nessuno è presente.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore abilitato, impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe (notificato in data 18.1.2019) deducendo l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina , rigettava il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello il contribuente chiedendo la riforma della sentenza.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso della contribuente.
In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1) Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2) Contesta il ricorrente l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, avvenuta a mezzo agenzia privata di recapito. L'eccezione è priva di fondamento. Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come "In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio..." Cass. Ord. 21071/2018.
3) Nel caso in esame il ricorrente depositava in giudizio copia dell'avviso di accertamento notificato che, pertanto, senza dubbio alcuno, entrava nella sfera conoscitiva del primo. Quanto alle ulteriori lamentele, vale rilevare quanto segue. Contesta il ricorrente, ancora, l'intervenuta prescrizione del credito azionato in quanto, a fronte di una tassa automobilistica anno 2015, l'avviso di accertamento impugnato veniva notificato, secondo la ricostruzione del primo, in data 18.1.2019.
4) Intanto, dalla documentazione prodotta dall'Ufficio (avviso di ricevimento), emerge come la consegna all'interessato sia avvenuta in data 2.1.2019. Ancora, dalla medesima documentazione si evince che la consegna del plico all'agenzia privata di recapito avveniva, quantomeno, in data 21.12.2018.
5) La Suprema Corte, con la sentenza n. 8867/2016, pronunciandosi in fattispecie relativa a contestazione di intervenuta prescrizione del credito concernente tasse automobilistiche, ha avuto modo di sancire, anche in tema di prescrizione relativa ad atti di imposizione tributaria, l'applicabilità del principio di scissione degli effetti della notifica;
in particolare: "......Come più volte affermato da questa Corte di legittimità (Cass. mn.22320/14; ord.11457/12; 15298/08 ed altre) il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come recentemente stabilito da SSUU 24822/15) ma anche agli atti d'imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo;
quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'intero processo notificatorio. Ciò è quanto si desume dal principio generale affermato dalla sentenza della corte costituzionale n.477/02 in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 149 cod.proc.civ. per le notificazioni a mezzo posta;
poi recepito dal legislatore nell'ultimo comma dell'articolo 149 cit. e - segnatamente in materia tributaria - dal sesto comma dell'articolo 60 d.P.R. 600/73 (aggiunto dall'art.37, co.27 lett.f) del d.1.223/06, conv.in 1.248/06), in base al quale "qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto". L'eccezione di prescrizione, come anticipato, deve ritenersi destituita di fondamento.
6) Alla stregua di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi nella misura complessiva di Euro 200,00, oltre accessori come per legge.
Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria condivide l'iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la legittimità della pretesa tributaria.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto l'infondatezza dei motivi del ricorso che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata.
Ad abundantiam in particolare si osserva che:
1) É infondata l'eccezione di nullità di detta comunicazione perché notificata a mezzo posta privata
“Società_1”., in quanto come ritenuto con n. 8416/2019 emessa il 3/7/2018 dalla Corte di Cassazione SS.UU a fronte di un provvedimento emanato dall'organo competente e che riveste natura di atto amministrativo e non di atto giudiziario, e non concerne violazioni al Codicedella strada, risulta “legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata”. In ogni caso, la riserva legale a favore del fornitore del servizio postale universale riguardava gli atti giudiziari e quelli concernenti le violazioni al Codice della strada, non operava alcun divieto rispetto alla notificazione a mezzo di servizio di posta privata di provvedimenti di natura amministrativa.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
1000,00, oltre gli oneri di legge.
Messina, 27 gennaio 2026
Il RE Il Presidente
EL NI