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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
CHIETTINI ALMA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 626/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 s.r.l. In Liquidazione -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Delle Coste 10 37138 Verona VR
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/003/DI/000003144/0/001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle Parti: come in atti.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. s.r.l., in liquidazione ma operativa fino al 31.12.2020, aveva emesso fatture nei confronti di Società_1 s.p.a. per un ammontare di euro 3.746,79, comprensive di IVA ad aliquota ordinaria. Sulla scorta di dette fatture non pagate ha chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace di
Verona il decreto ingiuntivo n. 3144/2023 dichiarato esecutivo il 12.2.2024. Su tale atto, l'Agenzia delle Entrate ha recuperato l'imposta di registro quantificandola in euro 400,00.
Tale importo è la somma di:
- l'imposta in misura fissa dovuta per un atto dell'Autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 37 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986,
- l'imposta in misura fissa dovuta, ai sensi degli artt. 5, 6 e 22 dello stesso d.P.R., per l'atto enunciato, non soggetto a registrazione in termine fisso, all'interno del provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
Ricorrente_12. ha impugnato l'atto di recupero in parte qua, esclusivamente nella parte con cui chiede l'imposta ai sensi degli artt. 5, 6 e 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 (quindi per l'atto enunciato), denunciando:
I – assenza di motivazione II – che la mera eventuale enunciazione di un atto non può soggiacere all'imposta di registro perché
“l'atto enunciato è tassabile se (e soltanto se) non sia semplicemente 'nominato' o 'richiamato', bensì sia interamente 'contenuto', quanto agli elementi essenziali, in altro atto soggetto a registrazione a termine fisso”.
La Società conclude chiedendo di annullare, in parte qua, l'avviso di liquidazione gravato.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate controdeducendo nel merito, affermando che quando nell'atto presentato per la registrazione sono inserite disposizioni contenute in altri atti scritti, mai registrati in precedenza, redatti dalle stesse parti intervenute nell'atto contenente l'enunciazione, anche questa deve essere tassata: i decreti ingiuntivi ne sono esempio: provvedimenti adottati dal
Giudice sulla base di una prova scritta;
pertanto, nel caso di fatture azionate quali “titoli” per ottenere un provvedimento monitorio, è doveroso che l'Ufficio provveda a liquidare l'imposta anche in relazione a tali atti.
L'Agenzia conclude chiedendo di respingere il ricorso e di condannare la Ricorrente alle spese di giudizio.
4. Con ordinanza n. 173/2025, depositata il 10.4.2025, questa Corte ha respinto l'istanza cautelare.
2 5. In data 14.1.2026 la Società ha depositato una memoria illustrativa per affermare che “l'imposta è stata chiesta due volte: una volta sul titolo (la fattura) e una volta sul dispositivo”; che solo “l'importo di 200 euro spetta sui decreti ingiuntivi emessi a fronte del mancato pagamento di fatture imponibili ai fini IVA”; che per potersi configurare una “enunciazione”, idonea a implicare la tassazione ai fini dell'imposta di registro, è necessario che vi sia - nell'atto sottoposto a registrazione a termine fisso, provvedimento giudiziale o altro atto o contratto - l'espresso richiamo al c.d. “atto enunciato”.
6. Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026, sentiti i difensori delle Parti, che hanno esposto le differenti posizioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è meritevole di valutazione positiva.
2. L'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, al comma 1 stabilisce: “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, art. 69…”. La Corte di cassazione affermazione con costanza il principio secondo cui, per potersi configurare una enunciazione, “è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di un contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse, e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico. In tal senso, ai fini dell'applicazione della norma è necessario che nell'atto enunciante siano contenuti elementi tali da consentire di identificare la convenzione enunciata, sia in ordine ai soggetti che al suo contenuto oggettivo e alla sua reale portata, in modo da fornire non solo la prova della sua esistenza, ma anche da costituirne il titolo” (Cass. civ. sez. V, 21.12.2025, n. 33399, e la giurisprudenza ivi citata).
3. Nel caso in esame, l'atto presupposto all'emissione del decreto ingiuntivo è non un “negozio giuridico”, non è neppure un “contratto”, bensì sono solo alcune fatture, ed esse, come risulta dal decreto ingiuntivo in atti (che peraltro menziona solo l'importo complessivo delle stesse, ossia “la somma di euro 3.746,79) non hanno quell'autonomia richiesta dal legislatore per poterle considerare
3 “atto enunciato” soggetto a tassazione o registrabile come atto a sé stante. E neppure nella motivazione dell'avviso di liquidazione (che menziona solamente, e genericamente, il “negozio contrattuale evidenziato (rapporto giuridico sottostante”) è stato citato con precisione quale negozio o contratto è stato considerato enunciato e quindi tassato.
4. L'Agenzia afferma che “il decreto ingiuntivo, ove idoneo a identificare soggettivamente ed oggettivamente il rapporto negoziale sottostante, rappresenta una fattispecie di enunciazione ai fini dell'imposta di registro”. Tuttavia, il documento “fattura” non è sufficiente per individuare il rapporto negoziale sottostante, perché se è vero che la fattura commerciale è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, è altresì affermato che: - la fattura non è prova sufficiente dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova (cfr., Cass. civ., sez. II, 8.7.2025, n. 18541); - che la fattura non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (cfr., Cass. civ., sez. II, 23.5.2024, n. 14399); che anche nell'ordinamento tributario la mera esibizione della fattura, poiché documento facilmente falsificabile, non è sufficiente a dimostrate l'oggettiva esistenza di un'operazione e la deducibilità del relativo costo (cfr., Cass. civ., sez. V, 19.4.2025, n. 10336).
5. In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, annullato in parte qua l'avviso di liquidazione impugnato.
6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Verona in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato,
- lo accoglie e, per l'effetto, annulla in parte qua l'avviso di liquidazione impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla Società ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 200,00 (duecento) per onorari oltre a 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice monocratico dott.ssa Alma Chiettini
4
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
CHIETTINI ALMA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 626/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 s.r.l. In Liquidazione -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Delle Coste 10 37138 Verona VR
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/003/DI/000003144/0/001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle Parti: come in atti.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. s.r.l., in liquidazione ma operativa fino al 31.12.2020, aveva emesso fatture nei confronti di Società_1 s.p.a. per un ammontare di euro 3.746,79, comprensive di IVA ad aliquota ordinaria. Sulla scorta di dette fatture non pagate ha chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace di
Verona il decreto ingiuntivo n. 3144/2023 dichiarato esecutivo il 12.2.2024. Su tale atto, l'Agenzia delle Entrate ha recuperato l'imposta di registro quantificandola in euro 400,00.
Tale importo è la somma di:
- l'imposta in misura fissa dovuta per un atto dell'Autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 37 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986,
- l'imposta in misura fissa dovuta, ai sensi degli artt. 5, 6 e 22 dello stesso d.P.R., per l'atto enunciato, non soggetto a registrazione in termine fisso, all'interno del provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
Ricorrente_12. ha impugnato l'atto di recupero in parte qua, esclusivamente nella parte con cui chiede l'imposta ai sensi degli artt. 5, 6 e 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 (quindi per l'atto enunciato), denunciando:
I – assenza di motivazione II – che la mera eventuale enunciazione di un atto non può soggiacere all'imposta di registro perché
“l'atto enunciato è tassabile se (e soltanto se) non sia semplicemente 'nominato' o 'richiamato', bensì sia interamente 'contenuto', quanto agli elementi essenziali, in altro atto soggetto a registrazione a termine fisso”.
La Società conclude chiedendo di annullare, in parte qua, l'avviso di liquidazione gravato.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate controdeducendo nel merito, affermando che quando nell'atto presentato per la registrazione sono inserite disposizioni contenute in altri atti scritti, mai registrati in precedenza, redatti dalle stesse parti intervenute nell'atto contenente l'enunciazione, anche questa deve essere tassata: i decreti ingiuntivi ne sono esempio: provvedimenti adottati dal
Giudice sulla base di una prova scritta;
pertanto, nel caso di fatture azionate quali “titoli” per ottenere un provvedimento monitorio, è doveroso che l'Ufficio provveda a liquidare l'imposta anche in relazione a tali atti.
L'Agenzia conclude chiedendo di respingere il ricorso e di condannare la Ricorrente alle spese di giudizio.
4. Con ordinanza n. 173/2025, depositata il 10.4.2025, questa Corte ha respinto l'istanza cautelare.
2 5. In data 14.1.2026 la Società ha depositato una memoria illustrativa per affermare che “l'imposta è stata chiesta due volte: una volta sul titolo (la fattura) e una volta sul dispositivo”; che solo “l'importo di 200 euro spetta sui decreti ingiuntivi emessi a fronte del mancato pagamento di fatture imponibili ai fini IVA”; che per potersi configurare una “enunciazione”, idonea a implicare la tassazione ai fini dell'imposta di registro, è necessario che vi sia - nell'atto sottoposto a registrazione a termine fisso, provvedimento giudiziale o altro atto o contratto - l'espresso richiamo al c.d. “atto enunciato”.
6. Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026, sentiti i difensori delle Parti, che hanno esposto le differenti posizioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è meritevole di valutazione positiva.
2. L'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, al comma 1 stabilisce: “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, art. 69…”. La Corte di cassazione affermazione con costanza il principio secondo cui, per potersi configurare una enunciazione, “è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di un contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse, e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico. In tal senso, ai fini dell'applicazione della norma è necessario che nell'atto enunciante siano contenuti elementi tali da consentire di identificare la convenzione enunciata, sia in ordine ai soggetti che al suo contenuto oggettivo e alla sua reale portata, in modo da fornire non solo la prova della sua esistenza, ma anche da costituirne il titolo” (Cass. civ. sez. V, 21.12.2025, n. 33399, e la giurisprudenza ivi citata).
3. Nel caso in esame, l'atto presupposto all'emissione del decreto ingiuntivo è non un “negozio giuridico”, non è neppure un “contratto”, bensì sono solo alcune fatture, ed esse, come risulta dal decreto ingiuntivo in atti (che peraltro menziona solo l'importo complessivo delle stesse, ossia “la somma di euro 3.746,79) non hanno quell'autonomia richiesta dal legislatore per poterle considerare
3 “atto enunciato” soggetto a tassazione o registrabile come atto a sé stante. E neppure nella motivazione dell'avviso di liquidazione (che menziona solamente, e genericamente, il “negozio contrattuale evidenziato (rapporto giuridico sottostante”) è stato citato con precisione quale negozio o contratto è stato considerato enunciato e quindi tassato.
4. L'Agenzia afferma che “il decreto ingiuntivo, ove idoneo a identificare soggettivamente ed oggettivamente il rapporto negoziale sottostante, rappresenta una fattispecie di enunciazione ai fini dell'imposta di registro”. Tuttavia, il documento “fattura” non è sufficiente per individuare il rapporto negoziale sottostante, perché se è vero che la fattura commerciale è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, è altresì affermato che: - la fattura non è prova sufficiente dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova (cfr., Cass. civ., sez. II, 8.7.2025, n. 18541); - che la fattura non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa (cfr., Cass. civ., sez. II, 23.5.2024, n. 14399); che anche nell'ordinamento tributario la mera esibizione della fattura, poiché documento facilmente falsificabile, non è sufficiente a dimostrate l'oggettiva esistenza di un'operazione e la deducibilità del relativo costo (cfr., Cass. civ., sez. V, 19.4.2025, n. 10336).
5. In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, annullato in parte qua l'avviso di liquidazione impugnato.
6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Verona in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato,
- lo accoglie e, per l'effetto, annulla in parte qua l'avviso di liquidazione impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla Società ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 200,00 (duecento) per onorari oltre a 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice monocratico dott.ssa Alma Chiettini
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