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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10857 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 12191 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.), e vertente
T R A
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli alla piazza Carlo III n. 53, presso lo studio dell'avv. PICCIRILLO GIANLUCA ( ) C.F._2
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione
- OPPONENTE -
E 2
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
EO LO ( ) in virtù di procura C.F._3
allegata in atti ed elettivamente e digitalmente domiciliato ex articolo 16 sexies del decreto-legge 18
ottobre 2012 n. 179 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 27.07.2023 l'
[...]
(di seguito solo Controparte_1
) notificava un primo atto di precetto unitamente CP_1
alla sentenza n. 4038/15 emessa il 19.04.2023 e notificata in data 12.08.2023 con cui il Tribunale di Roma condannava al pagamento delle spese legali liquidate Parte_1
in euro 885,00 oltre oneri di legge, a cui seguiva la notifica di un pignoramento presso terzi iscritto innanzi al Tribunale di Napoli, conclusosi con l'ordinanza del 3
22.04.2024. Stante il mancato soddisfo del credito di cui alla sentenza n. 4038/15, l' notificava un nuovo CP_1
atto di precetto in data 17.05.2024.
Avverso la suddetta intimazione proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data Parte_1
29.05.2024. A sostegno della presente opposizione,
l'istante eccepiva l'invalidità del titolo esecutivo in virtù dell'irregolarità formale dell'attestazione ai fini esecutivi della sentenza n. 4030/2023 del Tribunale di
Roma, in quanto non rispettosa del dettato normativo previsto dall'art. 475 c.p.c., sia per omissione di ogni riferimento all'art. 475 c.p.c. e sia perché priva di attestazione di conformità all'originale depositata nel fascicolo informatico R.G. n. 14891/2022 del Tribunale di
Roma. Contestava, inoltre, che la notifica avveniva in suo pregiudizio e che tale comportamento configurava un'ipotesi di condanna ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio l' che, eccependo la palese infondatezza CP_1
della domanda, ne chiedeva l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità
della pretesa azionata. Concludeva come in atti, il tutto con vittoria di spese di lite. 4
All'udienza del giorno 9.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
L'opposizione è risultata infondata e deve essere rigettata.
Anzitutto, va rilevato che nel giudizio di opposizione a precetto, il titolo esecutivo di formazione giudiziale può
essere preso in considerazione dal giudice dell'opposizione all'esecuzione solo sotto l'aspetto della sua validità ed esistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata su titolo valido ed efficace ovvero se questo,
originariamente esistente, sia poi venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione. Ne deriva che, una volta esclusa la inesistenza del titolo, il Giudice dell'opposizione a precetto può
riesaminare lo stesso solo sotto il profilo della sua regolarità formale, e non certo sotto il profilo del suo contenuto decisorio. Dunque, se l'esecuzione si fonda su un titolo di formazione giudiziale, l'eventuale nullità del titolo o le ragioni di infondatezza del credito in esso accertato possono essere fatte valere con il rimedio 5
finalizzato alla caducazione del titolo stesso
(nell'ipotesi di decreto ingiuntivo mediante opposizione ex art. 645 e/o 650 c.p.c.); qualora, invece, si tratti di contestazioni sull'esistenza del titolo esecutivo o altri vizi del procedimento esecutivo ovvero ancora di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, questi possono essere fatte valere solo con l'opposizione a precetto.
Quanto alle doglianze di parte opponente in merito all'irregolarità formale dell'attestazione, va preliminarmente osservato che il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”) ha novellato l'art. 475 c.p.c.
licenziando il requisito della formula esecutiva,
necessario sino al 28 febbraio 2023 per rendere esecutivi determinate tipologie di titoli. Dalla suddetta data,
infatti, le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti dai notai o da altri pubblici ufficiali, per valere come titoli per l'esecuzione forzata, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo diversa disposizione di legge. La citata riforma ha, inoltre,
interessato l'art. 479 c.p.c., sostituendo alla previgente spedizione del titolo con apposizione della formula 6
esecutiva, la spedizione dello stesso “in copia attestata conforme all'originale” ed ha introdotto gli artt. 196
octies, 196 novies, 196 decies e 196 undecies disp. att.
c.p.c. La nuova norma sancisce in capo al difensore il potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel (ed estratti dal)
fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono.
La dedotta inidoneità del titolo azionato per il mancato riferimento nell'attestazione di conformità dell'art. 475
c.p.c. è infondata in quanto, alla luce della normativa citata, ai fini di detta attestazione è sufficiente che il procuratore del creditore attesti la conformità del provvedimento giudiziale estratto dal fascicolo telematico all'originale: difatti, sul punto, nessuna norma richiede l'utilizzo di formule sacramentali o fa richiamo a particolari disposizioni normative. In definitiva,
l'attestazione di conformità come redatta dall'avv. Paolo
EO va dichiarata conforme alla legge. 7
Parte opponente lamenta anche l'irregolare notifica della sentenza ma parte opposta ha notificato titolo esecutivo e precetto in data 27 luglio 2023 nel luogo di residenza dell'opponente ai sensi dell'art. 140 c.p.c., Pt_1
perfezionata per compiuta giacenza.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
In definitiva, va rigettata l'opposizione e dichiarato fondato l'atto di precetto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) rigetta l'opposizione;
B) condanna l'opponente al pagamento delle Parte_1
spese del presente giudizio in favore dell' che CP_1
si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Napoli, 24/11/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 12191 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.), e vertente
T R A
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli alla piazza Carlo III n. 53, presso lo studio dell'avv. PICCIRILLO GIANLUCA ( ) C.F._2
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione
- OPPONENTE -
E 2
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
EO LO ( ) in virtù di procura C.F._3
allegata in atti ed elettivamente e digitalmente domiciliato ex articolo 16 sexies del decreto-legge 18
ottobre 2012 n. 179 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 27.07.2023 l'
[...]
(di seguito solo Controparte_1
) notificava un primo atto di precetto unitamente CP_1
alla sentenza n. 4038/15 emessa il 19.04.2023 e notificata in data 12.08.2023 con cui il Tribunale di Roma condannava al pagamento delle spese legali liquidate Parte_1
in euro 885,00 oltre oneri di legge, a cui seguiva la notifica di un pignoramento presso terzi iscritto innanzi al Tribunale di Napoli, conclusosi con l'ordinanza del 3
22.04.2024. Stante il mancato soddisfo del credito di cui alla sentenza n. 4038/15, l' notificava un nuovo CP_1
atto di precetto in data 17.05.2024.
Avverso la suddetta intimazione proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data Parte_1
29.05.2024. A sostegno della presente opposizione,
l'istante eccepiva l'invalidità del titolo esecutivo in virtù dell'irregolarità formale dell'attestazione ai fini esecutivi della sentenza n. 4030/2023 del Tribunale di
Roma, in quanto non rispettosa del dettato normativo previsto dall'art. 475 c.p.c., sia per omissione di ogni riferimento all'art. 475 c.p.c. e sia perché priva di attestazione di conformità all'originale depositata nel fascicolo informatico R.G. n. 14891/2022 del Tribunale di
Roma. Contestava, inoltre, che la notifica avveniva in suo pregiudizio e che tale comportamento configurava un'ipotesi di condanna ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio l' che, eccependo la palese infondatezza CP_1
della domanda, ne chiedeva l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità
della pretesa azionata. Concludeva come in atti, il tutto con vittoria di spese di lite. 4
All'udienza del giorno 9.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
L'opposizione è risultata infondata e deve essere rigettata.
Anzitutto, va rilevato che nel giudizio di opposizione a precetto, il titolo esecutivo di formazione giudiziale può
essere preso in considerazione dal giudice dell'opposizione all'esecuzione solo sotto l'aspetto della sua validità ed esistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata su titolo valido ed efficace ovvero se questo,
originariamente esistente, sia poi venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione. Ne deriva che, una volta esclusa la inesistenza del titolo, il Giudice dell'opposizione a precetto può
riesaminare lo stesso solo sotto il profilo della sua regolarità formale, e non certo sotto il profilo del suo contenuto decisorio. Dunque, se l'esecuzione si fonda su un titolo di formazione giudiziale, l'eventuale nullità del titolo o le ragioni di infondatezza del credito in esso accertato possono essere fatte valere con il rimedio 5
finalizzato alla caducazione del titolo stesso
(nell'ipotesi di decreto ingiuntivo mediante opposizione ex art. 645 e/o 650 c.p.c.); qualora, invece, si tratti di contestazioni sull'esistenza del titolo esecutivo o altri vizi del procedimento esecutivo ovvero ancora di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, questi possono essere fatte valere solo con l'opposizione a precetto.
Quanto alle doglianze di parte opponente in merito all'irregolarità formale dell'attestazione, va preliminarmente osservato che il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”) ha novellato l'art. 475 c.p.c.
licenziando il requisito della formula esecutiva,
necessario sino al 28 febbraio 2023 per rendere esecutivi determinate tipologie di titoli. Dalla suddetta data,
infatti, le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti dai notai o da altri pubblici ufficiali, per valere come titoli per l'esecuzione forzata, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo diversa disposizione di legge. La citata riforma ha, inoltre,
interessato l'art. 479 c.p.c., sostituendo alla previgente spedizione del titolo con apposizione della formula 6
esecutiva, la spedizione dello stesso “in copia attestata conforme all'originale” ed ha introdotto gli artt. 196
octies, 196 novies, 196 decies e 196 undecies disp. att.
c.p.c. La nuova norma sancisce in capo al difensore il potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel (ed estratti dal)
fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono.
La dedotta inidoneità del titolo azionato per il mancato riferimento nell'attestazione di conformità dell'art. 475
c.p.c. è infondata in quanto, alla luce della normativa citata, ai fini di detta attestazione è sufficiente che il procuratore del creditore attesti la conformità del provvedimento giudiziale estratto dal fascicolo telematico all'originale: difatti, sul punto, nessuna norma richiede l'utilizzo di formule sacramentali o fa richiamo a particolari disposizioni normative. In definitiva,
l'attestazione di conformità come redatta dall'avv. Paolo
EO va dichiarata conforme alla legge. 7
Parte opponente lamenta anche l'irregolare notifica della sentenza ma parte opposta ha notificato titolo esecutivo e precetto in data 27 luglio 2023 nel luogo di residenza dell'opponente ai sensi dell'art. 140 c.p.c., Pt_1
perfezionata per compiuta giacenza.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
In definitiva, va rigettata l'opposizione e dichiarato fondato l'atto di precetto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) rigetta l'opposizione;
B) condanna l'opponente al pagamento delle Parte_1
spese del presente giudizio in favore dell' che CP_1
si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Napoli, 24/11/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso