CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5837 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3506/2020
All'udienza collegiale del giorno 14/10/2025 ore 10:40
Presidente Dott. UL DA Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PUCA GIOVANNI
AVV. PUCA ANGELA MARIA AVV. Ferazzoli sost,
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FERRI** MARCO Avv. Severoni sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'appellante evidenzia che per mero errore materiale nelle conclusioni non e' indicato l'ammontare del danno richiesto che si desume dalle motivazioni dell'appello e dal c.u.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR UL DA
LL AN
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa UL DA - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3506/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Sant'Antimo Parte_1 C.F._1
(NA), alla via Matilde Serao n. 13, presso lo studio degli avv.ti PU Giovanni (C.F.
) e PU GE IA (C.F. ) dai quali è rappresentata C.F._2 C.F._3
e difesa in virtù di procura in atti;
- APPELLANTE –
E
, (P.I. C.F. ), in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, , giusta determinazione del responsabile settore I Controparte_2 amministrativo n. 101 del 30.08.2016 registro settoriale -n. 332 del 30.08.2016 registro generale, rappresentato e difeso dall'avv. Ferri Marco (C.F. e presso il suo studio in C.F._4
Latina, Viale Petrarca n. 38, elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado;
- APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Velletri, n. 387/2020, pubblicata il 19/02/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio il , per ottenere la Parte_1 Controparte_1 condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma ivi quantificata, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'esponente. In particolare, l'istante deduceva che, in data 12.09.2015, alle ore 20.30 circa, in in Via dei Colli Cagioli, mentre CP_1 camminava per la predetta via, cadeva in una buca presente sul manto stradale e per l'effetto rovinava al suolo;
che, in seguito a detto episodio la stessa veniva immediatamente trasportata al
Pronto Soccorso Presidio Ospedaliero di Velletri , dove le veniva diagnosticata: “Frattura biossea scomposta di polso destro – Dorsalizzazione del moncone – Contusione escoriata al ginocchio di destra ”, e che dalle lesioni subite sono residuati postumi di natura permanente oltre invalidità temporanea e parziale. Si costituiva in giudizio il , il quale negava ogni propria Controparte_1 responsabilità per l'accaduto e concludeva per il rigetto della domanda. In particolare, il convenuto eccepiva che la causa del danno andasse addebitata esclusivamente al comportamento negligente della in quanto il dissesto della strada era evidente e visibile e di conseguenza la caduta Pt_1 risultava frutto esclusivo della condotta imprudente tenuta dalla parte attrice, integrante il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità di cui all'art.2051 c.c…”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1. in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la corresponsabilità del nella causazione delle lesioni Controparte_1 per cui è causa;
2. condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore di , della complessiva somma di € 4.896,57; 3. compensa nella misura di Parte_1
1/2 le spese di lite e condanna il , in persona del p.t., al pagamento, in Controparte_1 CP_3 favore dell'attrice, del residuo 1/2, che in tale ridotta misura si liquidano in: € 272,50 per spese ed €
1.215,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Giovanni PU e GE IA PU, dichiaratisi anticipatari;
4. pone definitivamente a carico del convenuto, nella misura di 1/2, le spese di CTU, che residuano a carico dell'attrice per il restante 1/2”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: Parte_2
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto – accertare e dichiarare il esclusivo responsabile nella causazione Controparte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalla sig.ra per il sinistro per Parte_1 cui è causa, con conseguente riconoscimento del danno in misura piena;
- accertare e dichiarare , in merito alla quantificazione del danno, che il danno biologico sofferto dalla istante non può ritenersi inferiore al 6%, oltre a ritenere sussistente un danno da temporanea così quantificato: giorni 45 di
ITT al 100%, e giorni 50 di ITP mediamente valutabili al 50%. Pertanto condannando il CP_1
alla complessiva somma di euro;
- condannare il in persona del
[...] Controparte_1 CP_3
p.t. al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. per responsabilità aggravata per i motivi sopra riportati;
- ritenere illegittima la decurtazione del 50% delle spese legali, riconoscendo i compensi dovuti in misura piena per il primo grado e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio altresì del secondo grado secondo i parametri di legge, compresi accessori di legge e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari, sia per il primo che per il secondo grado”.
Si è costituito in giudizio il , e chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti, previa pronuncia d'inammissibilità ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c. e/o di rigetto dell'avverso appello e/o di giudicato, accogliere le conclusioni rassegnate dal nel corso del giudizio di primo grado Controparte_1 innanzi evidenziate e da intendersi qui riportate e trascritte. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “1) Travisamento dei fatti -Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. – contraddittorietà della motivazione”, l'appellante censura la sentenza di primo di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda proposta dichiarando il corresponsabile per i danni riportati dalla parte istante. Secondo Controparte_1 parte appellante il giudice di prime cure, avendo ritenuto la fattispecie concreta inquadrabile nell'alveo di applicabilità dell'art. 2051 c.c., avrebbe dovuto considerare che la nella fase Pt_1 istruttoria, mediante l'espletamento della CTU e l'escussione dei testi, aveva dato prova dei danni subiti e del nesso di causalità, mentre l'Ente non avrebbe invece fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Quantificazione del danno in misura ridotta al danno sofferto”, l'appellante censura la sentenza di primo grado deducendone l'erroneità nella parte in cui il Tribunale ha accolto le conclusioni raggiunte da CTU quantificando il danno subito dalla Pt_1 in misura ridotta rispetto al reale danno patito dalla richiedente. Il giudice di prime cure, infatti, non avrebbe immotivatamente considerato le osservazioni alla CTU svolte dalla difesa della che Pt_1 evidenziavano gli errori in cui lo stesso era incorso.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “3) Mancato accoglimento della domanda per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime ha omesso di pronunciarsi in merito alla domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Secondo parte appellante il avrebbe infatti ammesso in Controparte_1 corso di giudizio che il tratto di strada per cui è causa fosse privo di manutenzione e ciononostante l'Ente resisteva comunque in giudizio, con il conseguente spreco di denaro pubblico.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “4) Spese processuali”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha compensato le spese processuali nella misura di ½ e condannato il al pagamento in favore della del residuo ½, ponendo le Controparte_1 Pt_1 spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura di ½ ciascuna.
Preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. superata dall'esame nel merito dell'impugnazione e quella di cui all'art.342 c.p.c. che ha sollevato il nella propria comparsa di costituzione in appello. Controparte_1
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie paiono potersi rinvenire nell'impugnazione della parte appellante.
La sentenza è così motivata: “La domanda attorea risulta parzialmente fondata, nei termini di cui alla seguente motivazione. In forza delle risultanze istruttorie raccolte il Tribunale ritiene raggiunta la prova del fatto storico del sinistro nella dinamica sostenuta dall'attrice. Venendo alla disamina della fattispecie giuridica di cui all'art.2051 c.c., in cui va sussunta la responsabilità dedotta, relativa ad un sinistro causato dalla anomalia della strada in proprietà dell'ente comunale, secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte l'estensione del bene non è di per sé idonea ad escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. per i danni a persone o cose derivanti dall'omesso controllo del bene. Infatti, la fattispecie giuridica di cui all'art. 2051 c.c. connota una ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito. Quanto, poi, a quest'ultimo, costituisce ius receptum
(Cass.23919/2013; 287/2015, 15761/2016) che “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile)”. Tanto premesso in diritto e venendo alla disamina delle risultanze istruttorie, i testi escussi risultano attendibili, avendo reso dichiarazioni coerenti, dettagliate e convergenti sulla dinamica del sinistro, cui assistevano personalmente, hanno riferito che l'attrice, nelle condizioni di tempo e luogo indicati nell'atto di citazione, cadeva inciampando in una buca presente sul manto stradale. In particolare, pur se dal tenore delle dichiarazioni acquisite si ricava, che la correlazione eziologica della caduta con la presenza del dissesto riferito sia stata affermata, dai testi, sulla scorta di un ragionamento deduttivo, esso è, nella specie, supportato, nel loro racconto, da un sicuro elemento obiettivo idoneo a giustificarne logicamente l'inferenza. In particolare , il teste
[...]
riferisce : “ l'attrice è caduta a causa di una buca si è accasciata a terra con Testimone_1 il piede nella buca…buca profonda circa 10-15 cm e larga 30 cm”; il teste , , a sua Testimone_2 volta riferiva che: “ ho visto che mentre camminava è andata a finire nella buca ed è caduta
…l'attrice è andata a finire con l'intero piede nella buca…era un pochino profonda e larga circa 30 cm” (Verbale di udienza del 20.09.2018). I testi escussi, hanno pertanto fornito una circostanza di fatto univocamente sintomatica della dichiarata correlazione causale, anche tenuto conto della piena compatibilità logica dello sbilanciamento subito dal pedone per effetto della non integrità della sede sulla quale poggiava il piede nel suo passaggio. Sulla scorta della richiamata ricostruzione, riscontrata, altresì, dal giudizio di compatibilità, espresso dal CTU nominato, delle lesioni refertate con la - dinamica del sinistro supra descritta, ritiene questo Giudice che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente circa la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso (caduta) e la anomalia della superficie stradale nella quale incorreva. Il convenuto, CP_1 quale proprietario-custode della strada in oggetto, non ha, invece, a sua volta fornito, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria della ricorrenza del «caso fortuito». Le particolari condizioni in cui si verificava il sinistro, emergenti dalla prova testimoniale (l'ampiezza della buca di circa 30 cm. come sostenuto dai testi;
la tipologia di buca come emerge anche dalla documentazione fotografica in atti, la pubblica illuminazione che consentiva di percepirne la presenza) non attingono, infatti, ad un livello di abnormità tale da interrompere il nesso causale tra evento e danno, non avendo la danneggiata, la quale non stava facendo altro che utilizzare il bene secondo la sua tipica destinazione, tenuto un comportamento assolutamente anomalo ed imprevedibile. Le predette circostanze assumono, piuttosto, rilievo ai fini della imputabilità all'attrice di un concorso di colpa, agli effetti di cui all'art. 1227 c.c., suscettibile di graduare corrispondentemente la pur sussistente responsabilità dell'ente. L'attrice, infatti, quale utente della strada, era tenuta a preservare la propria incolumità: al riguardo, appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità; tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta. Alla stregua delle considerazioni che precedono si ritiene, pertanto, che la condotta della danneggiata, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto. Venendo alla determinazione dei danni risarcibili, occorre a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona di in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione Parte_1 della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Ciò chiarito, va rilevato che dalla consulenza medica d'ufficio espletata, è emerso che , la quale aveva 53 anni circa Parte_1 all'epoca del sinistro, riportò in conseguenza dello stesso una “ Frattura biossea scomposta di polso destro – Dorsalizzazione del moncone – Contusione escoriata al ginocchio di destra ”. Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che ne ha affermato la compatibilità di derivazione causale con la dinamica del sinistro come accertata e che questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata un'inabilità temporanea totale di giorni 30 gg al 100%, di inabilità temporanea parziale di 20gg al 50%, di inabilità temporanea parziale di ulteriori 20 gg al 25% e sono residuati dei postumi invalidanti, costituiti da limitazioni funzionali, che risultano incidenti sull'integrità psico- fisica del soggetto complessivamente intesa, nella misura che questo Tribunale, riportandosi alle valutazioni del C.T.U., alla luce dell'età, del sesso, dell'ambiente familiare e sociale, ritiene di fissare all'4% , senza alcuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica. Circa la liquidazione del danno, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, essa deve ispirarsi ai criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. Civ. 12408/2011: “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”)
e non invece, ai valori tabellari di cui alla legge n. 57/01 (successivamente trasfuse nell'art. 139 del codice delle assicurazioni), il cui ambito applicativo è limitato ai sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli. Tali tabelle, nell'elaborazione per l'anno 2014, si sono adeguate all'insegnamento delle
Sezioni Unite, la cui indicazione è quella di procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Secondo il richiamato indirizzo della Suprema
Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva. In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle di Milano propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd. “danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd “personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico. Nel caso di specie si ritiene, in considerazione delle qualità individuali e dell'età della danneggiata e in assenza dell'allegazione e prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione “standardizzata”, che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento per “personalizzazione” del danno biologico. Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità: € 4.410,00
PER IT TOTALE E PARZIALE;
€ 5.195,00 per danno non patrimoniale (componente biologica e morale). Attesa l'accertata colpevole compartecipazione dell'attrice al fatto generatore del danno, tale somma va ridotta, come precedentemente detto, nella corrispondente misura del 50% ed il danno complessivo subito da ammonta, quindi, ad € 4.802,50 all'attualità. In ordine, poi, Parte_1 alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli. Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283
c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (3.6.2010) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma originaria devalutata di €
4.680,80, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI. Tali interessi da lucro cessante ammontano ad € 74,07 , per un credito complessivo, liquidato all' attualità e comprensivo di interessi, di € 4.876,57 . Su tale somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.). La domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche, va parzialmente accolta, infatti, va riconosciuta a titolo di spese mediche la sola somma di Euro 20,00 , come documentata in atti ed esclusi gli scontrini fiscali che non riportano neppure i nominativi dei farmaci acquistati e, pertanto, non possono essere correlati al danno subito. Va rigettata la domanda avanzata da parte attrice di condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Più nello specifico, secondo consolidata giurisprudenza la domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata deve essere accompagnata dalla prova, o quantomeno dall'allegazione, dell' an e del quantum del risarcimento richiesto (Cass. n. 4443/2015). Ciò in quanto l'istituto della responsabilità aggravata rappresenta una vera e propria ipotesi di responsabilità extracontrattuale, in riferimento alla quale l'onere probatorio incombe sulla parte che sostiene di essere stata danneggiata dal comportamento processuale di controparte. Occorre quindi la dimostrazione sia dell'elemento soggettivo, ossia della mala fede o della colpa grave di controparte che abbia agito o resistito in giudizio in modo temerario, sia dell'elemento oggettivo, che consiste nel danno subito in conseguenza del predetto atteggiamento temerario. Diversamente, nel caso di specie l'istante non ha assolto siffatto onere probatorio, essendosi piuttosto limitato a sostenere in modo alquanto generico la temerarietà della lite. Le spese processuali seguono la soccombenza nella misura di 1/2, mentre il residuo 1/2 viene compensato a cagione dell'accertato contributo causale arrecato dall'attrice alla produzione del fatto pregiudizievole. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, la cui disciplina transitoria prevede espressamente l'applicabilità del novum normativo alle “liquidazioni” successive alla sua entrata in vigore, laddove l'attività processuale difensiva si sia completamente esaurita in vigenza della sopravvenuta normativa. In particolare i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento , rapportati in concreto alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale in concreto espletata. La sentenza in oggetto è titolo esecutivo;
derivando, tuttavia, tale sua natura dalla legge, non è opportuno farne oggetto di un capo autonomo di dispositivo”.
Ciò posto osserva il Collegio che il primo motivo d'appello, non è fondato.
Anzitutto occorre premettere che la fattispecie di responsabilità in esame costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera sussistenza del nesso eziologico.
L'esame sistematico dell'art.2051 c.c. rispetto alle altre forme di responsabilità per cd. colpa presunta, mette infatti in risalto come il custode possa andar esente dall'addebito di responsabilità solo laddove dia prova del caso fortuito, ossia di quel fattore interruttivo del nesso di causalità che sia del tutto indipendente dalla natura della cosa ed operante in assoluta autonomia o che pur inserendosi nel medesimo decorso possieda comunque una tale efficacia da degradare il precedente fattore a semplice occasione del danno.
Caso fortuito che, in astratto può essere costituito dallo stesso comportamento del danneggiato a seguito del quale la cosa viene svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, come nel caso di specie.
Quanto all'onere della prova ex art. 2967 c.c. deve inoltre osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante Cass.civ.n.12663/2024) incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, fermo restando che la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.
A ciò aggiungendosi che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo - in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1 c.c. - una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.,
Cass.civ.n.9315/2019).
Orbene, nel caso in esame deve ritenersi come il primo giudice abbia fatto buon governo dei suddetti principi nell'ambito delle valutazioni che caso per caso si impongono in simile fattispecie.
Come infatti correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la responsabilità dell'occorso risulta ascrivibile anche alla stessa danneggiata, oltre che all' , la quale danneggiata Controparte_4 non si è avveduta dell'importante anomalia sussistente sul manto stradale, nonostante la pacifica e documentata presenza di illuminazione pubblica che consentiva facilmente di percepirne la presenza
(vedasi rilievi fotografici depositati nel fascicolo di primo grado della . Pt_1
Deve oltretutto osservarsi che il teste di parte attrice , sentito nel primo grado Testimone_1 di giudizio all'udienza del 20.09.2018, ebbe in particolare a dichiarare quanto alle dimensioni della buca per cui è causa: “l'attrice è caduta a causa di una buca, si è accasciata a terra con il piede nella buca … buca profonda circa 10-15 cm e larga 30 cm”. Dunque, la buca era certamente di grande estensione, oltre che ben illuminata, ne consegue che con la accortezza che si richiede ai pedoni quando si transita in orari notturni, parte attrice avrebbe dovuto avvedersene.
Tra l'altro, dai rilievi fotografici presenti in atti, si evince anche che per l'intero tratto di strada ove la caduta si è verificata sono presenti diverse buche profonde e sconnessioni della pavimentazione.
Inoltre preme rilevare che la buca oggetto del presente giudizio non si trovava su un marciapiede ma bensì in prossimità delle strisce che delimitano la carreggiata di una strada a scorrimento macchine, che notoriamente i pedoni sono tenuti a non percorrere, come emerge sempre dai rilievi fotografici in atti ed anche dalle dichiarazioni testimoniali di , il quale ha a tal riguardo Testimone_1 affermato “La buca si trova sulle strisce che delimitano la carreggiata, siamo passati sempre in quel tratto di strada più verso il centro della strada perché non passano macchine essendo una strada secondaria”.
In tal contesto è di tutta evidenza che, ferme restando le non contestate responsabilità attribuibili all'Ente e come riconosciute dal primo giudice, anche la condotta del pedone doveva essere certamente improntata ad un onere di massima prudenza, in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, nonché eludibile se la avesse evitato di transitare su una strada Pt_1 adibita alla viabilità delle autovetture, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente nell'occorso un concorso colposo della vittima da ravvisarsi nella condotta imprudente tenuta dalla stessa danneggiata.
Condivisibilmente quindi, il primo giudice risulta aver così motivato “ L'attrice, infatti, quale utente della strada, era tenuta a preservare la propria incolumità: al riguardo, appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità; tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta” sottolineando, quindi, che l'occorso per il principio di cd. auto-responsabilità doveva ascriversi in corresponsabilità, oltre che all'Ente comunale anche alla stessa appellante. Quest'ultima, infatti, stante la visibilità dell'insidia, in considerazione della presenza di pubblica illuminazione sul posto e date le ampie dimensioni della stessa, ha dato dimostrazione di avere tenuto una condotta avente rilevanza causale, se non esclusiva quanto meno concorrente, alla produzione del danno e caratterizzata dalla colpa ex art. 1227 c.c. Di conseguenza, la condotta della danneggiata entrando in interazione con la cosa, ha certamente avuto un grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Per quanto concerne il secondo motivo di appello va rilevato che neppure questo coglie nel segno. Parte appellante contesta le risultanze della CTU espletata nel giudizio di primo grado ritenendo erronea la quantificazione del danno subito dalla RO in termini sia di invalidità permanente che di invalidità temporanea.
Invero il giudice non ha inteso discostarsi dalla consulenza ritenendola esaustiva e logicamente motivata e, come noto, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza
31 agosto 2018 n. 21504 confermata anche con Cass. Civ. Sent. n. 12195 del 6 maggio 2024).
Il giudice di merito, quindi, quando come nella specie aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.
Ed il consulente d' ufficio ha esaurientemente e logicamente replicato alle osservazioni mosse dal perito di parte attrice in ordine alla valutazione dell'invalidità riscontrata in concreto sulla Pt_1 rilevando che “ In riferimento alla valutazione della invalidità temporanea contestata, si precisa che la periziata, è stata sottoposta ad intervento chirurgico di stabilizzazione del polso con placca.
Questo tipo di intervento determina una sintesi stabile, che può permettere una precoce riabilitazione. In effetti alla paziente è stato prescritto, due giorni dopo l'intervento, un tutore di polso, cioè un dispositivo rimuovibile. Riguardo alla valutazione dell'invalidità permanente si rammenta che la valutazione del 6% è riferita ad esiti con limitazione funzionale della flesso- estensione pari alla metà dell'escursione articolare normale. Come si evince dall'esame obiettivo riportato, il “ Range of moviment” appare nella norma. Seppure riferito dolente agli ultimi gradi.”
L'adesione alle emergenze peritali importa, infatti, un implicito rigetto delle critiche o obiezioni della parte che nella specie risultano formulate in maniera generica ed apodittica, non suffragate cioè da osservazioni di natura scientifica ed elementi dimostrativi (cfr Cass. Civ. sent. n. 3191/2006;
19475/2005).
Si ritiene in definitiva che sulla base di tale esito peritale, giudicato completo, preciso ed esaustivo, il giudice di prime cure abbia condivisibilmente fondato la propria decisione, anche in considerazione di quanto risultato dall'istruttoria documentale.
Per quanto concerne il terzo motivo di appello va ritenuto che esso non meriti accoglimento.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe immotivatamente rigettato la domanda di responsabilità aggravata atteso oltretutto che il aveva ammesso l'omessa manutenzione della Controparte_1 strada. Orbene, ritiene la Corte che vada senz'altro condiviso quanto sostenuto dal giudicante in merito al rigetto nella specie della domanda ex art. 96 c.p.c.
Va premesso e quanto alla domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., che essa richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass. 15-4-2013, n. 9080; Cass. 30-7-2010, n. 17902; Cass.
8-6-2007, n. 13395). Essendo, nella specie, mancata incontrovertibilmente sia l'allegazione che prova del danno, la domanda va respinta.
Relativamente alla richiesta ex art. 96, comma 3, c.p.c., essa presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
che la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass.
n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n.
15629/2010).
La condanna resa ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. richiede, in sintesi, un accertamento più approfondito che va effettuato, caso per caso, in base al parametro della correttezza “dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda”. (Cass. sez. 3, ord.
n.26545 del 30/09/2021).
Nella fattispecie, la Corte ritiene che dall'esame dei fatti di causa come emersi e dal contenuto degli atti dell'ente che ha prospettato le tesi sopra esaminate argomentando in modo certamente non temerario ma esponendo in modo plausibile le ragioni dei propri assunti, non sembrano ricorrere i presupposti indicati dalla Suprema Corte di legittimità al fine poter disporre la condanna del
[...]
per responsabilità aggravata. Infatti, non soltanto non è emersa alcuna condotta processuale CP_1 palesemente arbitraria o abusiva, ma è stato altresì riconosciuto un concorso colposo nella condotta della danneggiata per cui e certamente non sono emersi elementi che depongano per la sussistenza della mala fede o della colpa grave del convenuto, elementi la cui presenza è pacificamente richiesta.
Infine neppure il motivo relativo alle spese di lite risulta avere pregio avendo il Tribunale correttamente disposto la compensazione per la metà delle spese di lite.
Va rilevato infatti che se è vero che il primo giudice ha disposto la compensazione per ½, in ragione della considerazione che la domanda è stata accolta per una somma inferiore rispetto a quella richiesta, purtuttavia risulta nella specie corretta la disposta compensazione parziale ex art. 92 c.p.c.;
e ciò, alla luce del comportamento colposo complessivamente tenuto dalla che ha Pt_1 concretamente inciso nella causazione del sinistro determinando così un sensibile abbattimento delle conseguenze lesive subite. A fronte della regola intangibile sull' an della soccombenza, la previsione di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. pur in assenza di soccombenza reciproca, consente al giudice la mera compensazione in caso di gravi motivi, come è risultato nella specie (cfr Cass. SS.UU. n.
32061/2022).
In definitiva l'appello deve essere integralmente respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 in relazione al valore della causa (compreso tra € 5.201ed € 26.000), applicando la tabella
XII^ con compensi medi per le fasi introduttiva, studio e decisionale e minimi per quella istruttoria attesa la ridotta attività espletata giungendosi a complessivi € 4.888, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge. La parte appellante resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 387/2020 del Tribunale di Velletri, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore del le spese del presente grado, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.888 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 14.10.2025
Il consigliere estensore Il presidente
ME EZ -UL DA-
Sezione VI civile
R.G. 3506/2020
All'udienza collegiale del giorno 14/10/2025 ore 10:40
Presidente Dott. UL DA Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PUCA GIOVANNI
AVV. PUCA ANGELA MARIA AVV. Ferazzoli sost,
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FERRI** MARCO Avv. Severoni sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'appellante evidenzia che per mero errore materiale nelle conclusioni non e' indicato l'ammontare del danno richiesto che si desume dalle motivazioni dell'appello e dal c.u.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR UL DA
LL AN
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa UL DA - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3506/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Sant'Antimo Parte_1 C.F._1
(NA), alla via Matilde Serao n. 13, presso lo studio degli avv.ti PU Giovanni (C.F.
) e PU GE IA (C.F. ) dai quali è rappresentata C.F._2 C.F._3
e difesa in virtù di procura in atti;
- APPELLANTE –
E
, (P.I. C.F. ), in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, , giusta determinazione del responsabile settore I Controparte_2 amministrativo n. 101 del 30.08.2016 registro settoriale -n. 332 del 30.08.2016 registro generale, rappresentato e difeso dall'avv. Ferri Marco (C.F. e presso il suo studio in C.F._4
Latina, Viale Petrarca n. 38, elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado;
- APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Velletri, n. 387/2020, pubblicata il 19/02/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio il , per ottenere la Parte_1 Controparte_1 condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma ivi quantificata, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'esponente. In particolare, l'istante deduceva che, in data 12.09.2015, alle ore 20.30 circa, in in Via dei Colli Cagioli, mentre CP_1 camminava per la predetta via, cadeva in una buca presente sul manto stradale e per l'effetto rovinava al suolo;
che, in seguito a detto episodio la stessa veniva immediatamente trasportata al
Pronto Soccorso Presidio Ospedaliero di Velletri , dove le veniva diagnosticata: “Frattura biossea scomposta di polso destro – Dorsalizzazione del moncone – Contusione escoriata al ginocchio di destra ”, e che dalle lesioni subite sono residuati postumi di natura permanente oltre invalidità temporanea e parziale. Si costituiva in giudizio il , il quale negava ogni propria Controparte_1 responsabilità per l'accaduto e concludeva per il rigetto della domanda. In particolare, il convenuto eccepiva che la causa del danno andasse addebitata esclusivamente al comportamento negligente della in quanto il dissesto della strada era evidente e visibile e di conseguenza la caduta Pt_1 risultava frutto esclusivo della condotta imprudente tenuta dalla parte attrice, integrante il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità di cui all'art.2051 c.c…”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1. in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la corresponsabilità del nella causazione delle lesioni Controparte_1 per cui è causa;
2. condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore di , della complessiva somma di € 4.896,57; 3. compensa nella misura di Parte_1
1/2 le spese di lite e condanna il , in persona del p.t., al pagamento, in Controparte_1 CP_3 favore dell'attrice, del residuo 1/2, che in tale ridotta misura si liquidano in: € 272,50 per spese ed €
1.215,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Giovanni PU e GE IA PU, dichiaratisi anticipatari;
4. pone definitivamente a carico del convenuto, nella misura di 1/2, le spese di CTU, che residuano a carico dell'attrice per il restante 1/2”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: Parte_2
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto – accertare e dichiarare il esclusivo responsabile nella causazione Controparte_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalla sig.ra per il sinistro per Parte_1 cui è causa, con conseguente riconoscimento del danno in misura piena;
- accertare e dichiarare , in merito alla quantificazione del danno, che il danno biologico sofferto dalla istante non può ritenersi inferiore al 6%, oltre a ritenere sussistente un danno da temporanea così quantificato: giorni 45 di
ITT al 100%, e giorni 50 di ITP mediamente valutabili al 50%. Pertanto condannando il CP_1
alla complessiva somma di euro;
- condannare il in persona del
[...] Controparte_1 CP_3
p.t. al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. per responsabilità aggravata per i motivi sopra riportati;
- ritenere illegittima la decurtazione del 50% delle spese legali, riconoscendo i compensi dovuti in misura piena per il primo grado e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio altresì del secondo grado secondo i parametri di legge, compresi accessori di legge e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari, sia per il primo che per il secondo grado”.
Si è costituito in giudizio il , e chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti, previa pronuncia d'inammissibilità ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c. e/o di rigetto dell'avverso appello e/o di giudicato, accogliere le conclusioni rassegnate dal nel corso del giudizio di primo grado Controparte_1 innanzi evidenziate e da intendersi qui riportate e trascritte. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “1) Travisamento dei fatti -Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. – contraddittorietà della motivazione”, l'appellante censura la sentenza di primo di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda proposta dichiarando il corresponsabile per i danni riportati dalla parte istante. Secondo Controparte_1 parte appellante il giudice di prime cure, avendo ritenuto la fattispecie concreta inquadrabile nell'alveo di applicabilità dell'art. 2051 c.c., avrebbe dovuto considerare che la nella fase Pt_1 istruttoria, mediante l'espletamento della CTU e l'escussione dei testi, aveva dato prova dei danni subiti e del nesso di causalità, mentre l'Ente non avrebbe invece fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Quantificazione del danno in misura ridotta al danno sofferto”, l'appellante censura la sentenza di primo grado deducendone l'erroneità nella parte in cui il Tribunale ha accolto le conclusioni raggiunte da CTU quantificando il danno subito dalla Pt_1 in misura ridotta rispetto al reale danno patito dalla richiedente. Il giudice di prime cure, infatti, non avrebbe immotivatamente considerato le osservazioni alla CTU svolte dalla difesa della che Pt_1 evidenziavano gli errori in cui lo stesso era incorso.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “3) Mancato accoglimento della domanda per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime ha omesso di pronunciarsi in merito alla domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Secondo parte appellante il avrebbe infatti ammesso in Controparte_1 corso di giudizio che il tratto di strada per cui è causa fosse privo di manutenzione e ciononostante l'Ente resisteva comunque in giudizio, con il conseguente spreco di denaro pubblico.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “4) Spese processuali”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha compensato le spese processuali nella misura di ½ e condannato il al pagamento in favore della del residuo ½, ponendo le Controparte_1 Pt_1 spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura di ½ ciascuna.
Preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. superata dall'esame nel merito dell'impugnazione e quella di cui all'art.342 c.p.c. che ha sollevato il nella propria comparsa di costituzione in appello. Controparte_1
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del
2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie paiono potersi rinvenire nell'impugnazione della parte appellante.
La sentenza è così motivata: “La domanda attorea risulta parzialmente fondata, nei termini di cui alla seguente motivazione. In forza delle risultanze istruttorie raccolte il Tribunale ritiene raggiunta la prova del fatto storico del sinistro nella dinamica sostenuta dall'attrice. Venendo alla disamina della fattispecie giuridica di cui all'art.2051 c.c., in cui va sussunta la responsabilità dedotta, relativa ad un sinistro causato dalla anomalia della strada in proprietà dell'ente comunale, secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte l'estensione del bene non è di per sé idonea ad escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. per i danni a persone o cose derivanti dall'omesso controllo del bene. Infatti, la fattispecie giuridica di cui all'art. 2051 c.c. connota una ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito. Quanto, poi, a quest'ultimo, costituisce ius receptum
(Cass.23919/2013; 287/2015, 15761/2016) che “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale - risultata "molto sconnessa" e contraddistinta dalla presenza di "buche e rappezzi" - costituisse esimente della responsabilità dell'ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell'utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile)”. Tanto premesso in diritto e venendo alla disamina delle risultanze istruttorie, i testi escussi risultano attendibili, avendo reso dichiarazioni coerenti, dettagliate e convergenti sulla dinamica del sinistro, cui assistevano personalmente, hanno riferito che l'attrice, nelle condizioni di tempo e luogo indicati nell'atto di citazione, cadeva inciampando in una buca presente sul manto stradale. In particolare, pur se dal tenore delle dichiarazioni acquisite si ricava, che la correlazione eziologica della caduta con la presenza del dissesto riferito sia stata affermata, dai testi, sulla scorta di un ragionamento deduttivo, esso è, nella specie, supportato, nel loro racconto, da un sicuro elemento obiettivo idoneo a giustificarne logicamente l'inferenza. In particolare , il teste
[...]
riferisce : “ l'attrice è caduta a causa di una buca si è accasciata a terra con Testimone_1 il piede nella buca…buca profonda circa 10-15 cm e larga 30 cm”; il teste , , a sua Testimone_2 volta riferiva che: “ ho visto che mentre camminava è andata a finire nella buca ed è caduta
…l'attrice è andata a finire con l'intero piede nella buca…era un pochino profonda e larga circa 30 cm” (Verbale di udienza del 20.09.2018). I testi escussi, hanno pertanto fornito una circostanza di fatto univocamente sintomatica della dichiarata correlazione causale, anche tenuto conto della piena compatibilità logica dello sbilanciamento subito dal pedone per effetto della non integrità della sede sulla quale poggiava il piede nel suo passaggio. Sulla scorta della richiamata ricostruzione, riscontrata, altresì, dal giudizio di compatibilità, espresso dal CTU nominato, delle lesioni refertate con la - dinamica del sinistro supra descritta, ritiene questo Giudice che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente circa la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso (caduta) e la anomalia della superficie stradale nella quale incorreva. Il convenuto, CP_1 quale proprietario-custode della strada in oggetto, non ha, invece, a sua volta fornito, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria della ricorrenza del «caso fortuito». Le particolari condizioni in cui si verificava il sinistro, emergenti dalla prova testimoniale (l'ampiezza della buca di circa 30 cm. come sostenuto dai testi;
la tipologia di buca come emerge anche dalla documentazione fotografica in atti, la pubblica illuminazione che consentiva di percepirne la presenza) non attingono, infatti, ad un livello di abnormità tale da interrompere il nesso causale tra evento e danno, non avendo la danneggiata, la quale non stava facendo altro che utilizzare il bene secondo la sua tipica destinazione, tenuto un comportamento assolutamente anomalo ed imprevedibile. Le predette circostanze assumono, piuttosto, rilievo ai fini della imputabilità all'attrice di un concorso di colpa, agli effetti di cui all'art. 1227 c.c., suscettibile di graduare corrispondentemente la pur sussistente responsabilità dell'ente. L'attrice, infatti, quale utente della strada, era tenuta a preservare la propria incolumità: al riguardo, appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità; tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta. Alla stregua delle considerazioni che precedono si ritiene, pertanto, che la condotta della danneggiata, tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza causale, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto. Venendo alla determinazione dei danni risarcibili, occorre a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona di in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione Parte_1 della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Ciò chiarito, va rilevato che dalla consulenza medica d'ufficio espletata, è emerso che , la quale aveva 53 anni circa Parte_1 all'epoca del sinistro, riportò in conseguenza dello stesso una “ Frattura biossea scomposta di polso destro – Dorsalizzazione del moncone – Contusione escoriata al ginocchio di destra ”. Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, che ne ha affermato la compatibilità di derivazione causale con la dinamica del sinistro come accertata e che questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata un'inabilità temporanea totale di giorni 30 gg al 100%, di inabilità temporanea parziale di 20gg al 50%, di inabilità temporanea parziale di ulteriori 20 gg al 25% e sono residuati dei postumi invalidanti, costituiti da limitazioni funzionali, che risultano incidenti sull'integrità psico- fisica del soggetto complessivamente intesa, nella misura che questo Tribunale, riportandosi alle valutazioni del C.T.U., alla luce dell'età, del sesso, dell'ambiente familiare e sociale, ritiene di fissare all'4% , senza alcuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica. Circa la liquidazione del danno, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, essa deve ispirarsi ai criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. Civ. 12408/2011: “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”)
e non invece, ai valori tabellari di cui alla legge n. 57/01 (successivamente trasfuse nell'art. 139 del codice delle assicurazioni), il cui ambito applicativo è limitato ai sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli. Tali tabelle, nell'elaborazione per l'anno 2014, si sono adeguate all'insegnamento delle
Sezioni Unite, la cui indicazione è quella di procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Secondo il richiamato indirizzo della Suprema
Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva. In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle di Milano propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd. “danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd “personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico. Nel caso di specie si ritiene, in considerazione delle qualità individuali e dell'età della danneggiata e in assenza dell'allegazione e prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione “standardizzata”, che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento per “personalizzazione” del danno biologico. Quindi, alla luce dell'età dell'infortunata al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità: € 4.410,00
PER IT TOTALE E PARZIALE;
€ 5.195,00 per danno non patrimoniale (componente biologica e morale). Attesa l'accertata colpevole compartecipazione dell'attrice al fatto generatore del danno, tale somma va ridotta, come precedentemente detto, nella corrispondente misura del 50% ed il danno complessivo subito da ammonta, quindi, ad € 4.802,50 all'attualità. In ordine, poi, Parte_1 alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli. Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283
c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (3.6.2010) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma originaria devalutata di €
4.680,80, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI. Tali interessi da lucro cessante ammontano ad € 74,07 , per un credito complessivo, liquidato all' attualità e comprensivo di interessi, di € 4.876,57 . Su tale somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.). La domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche, va parzialmente accolta, infatti, va riconosciuta a titolo di spese mediche la sola somma di Euro 20,00 , come documentata in atti ed esclusi gli scontrini fiscali che non riportano neppure i nominativi dei farmaci acquistati e, pertanto, non possono essere correlati al danno subito. Va rigettata la domanda avanzata da parte attrice di condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Più nello specifico, secondo consolidata giurisprudenza la domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata deve essere accompagnata dalla prova, o quantomeno dall'allegazione, dell' an e del quantum del risarcimento richiesto (Cass. n. 4443/2015). Ciò in quanto l'istituto della responsabilità aggravata rappresenta una vera e propria ipotesi di responsabilità extracontrattuale, in riferimento alla quale l'onere probatorio incombe sulla parte che sostiene di essere stata danneggiata dal comportamento processuale di controparte. Occorre quindi la dimostrazione sia dell'elemento soggettivo, ossia della mala fede o della colpa grave di controparte che abbia agito o resistito in giudizio in modo temerario, sia dell'elemento oggettivo, che consiste nel danno subito in conseguenza del predetto atteggiamento temerario. Diversamente, nel caso di specie l'istante non ha assolto siffatto onere probatorio, essendosi piuttosto limitato a sostenere in modo alquanto generico la temerarietà della lite. Le spese processuali seguono la soccombenza nella misura di 1/2, mentre il residuo 1/2 viene compensato a cagione dell'accertato contributo causale arrecato dall'attrice alla produzione del fatto pregiudizievole. Esse vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, la cui disciplina transitoria prevede espressamente l'applicabilità del novum normativo alle “liquidazioni” successive alla sua entrata in vigore, laddove l'attività processuale difensiva si sia completamente esaurita in vigenza della sopravvenuta normativa. In particolare i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento , rapportati in concreto alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale in concreto espletata. La sentenza in oggetto è titolo esecutivo;
derivando, tuttavia, tale sua natura dalla legge, non è opportuno farne oggetto di un capo autonomo di dispositivo”.
Ciò posto osserva il Collegio che il primo motivo d'appello, non è fondato.
Anzitutto occorre premettere che la fattispecie di responsabilità in esame costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera sussistenza del nesso eziologico.
L'esame sistematico dell'art.2051 c.c. rispetto alle altre forme di responsabilità per cd. colpa presunta, mette infatti in risalto come il custode possa andar esente dall'addebito di responsabilità solo laddove dia prova del caso fortuito, ossia di quel fattore interruttivo del nesso di causalità che sia del tutto indipendente dalla natura della cosa ed operante in assoluta autonomia o che pur inserendosi nel medesimo decorso possieda comunque una tale efficacia da degradare il precedente fattore a semplice occasione del danno.
Caso fortuito che, in astratto può essere costituito dallo stesso comportamento del danneggiato a seguito del quale la cosa viene svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, come nel caso di specie.
Quanto all'onere della prova ex art. 2967 c.c. deve inoltre osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante Cass.civ.n.12663/2024) incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, fermo restando che la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.
A ciò aggiungendosi che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo - in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1 c.c. - una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.,
Cass.civ.n.9315/2019).
Orbene, nel caso in esame deve ritenersi come il primo giudice abbia fatto buon governo dei suddetti principi nell'ambito delle valutazioni che caso per caso si impongono in simile fattispecie.
Come infatti correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la responsabilità dell'occorso risulta ascrivibile anche alla stessa danneggiata, oltre che all' , la quale danneggiata Controparte_4 non si è avveduta dell'importante anomalia sussistente sul manto stradale, nonostante la pacifica e documentata presenza di illuminazione pubblica che consentiva facilmente di percepirne la presenza
(vedasi rilievi fotografici depositati nel fascicolo di primo grado della . Pt_1
Deve oltretutto osservarsi che il teste di parte attrice , sentito nel primo grado Testimone_1 di giudizio all'udienza del 20.09.2018, ebbe in particolare a dichiarare quanto alle dimensioni della buca per cui è causa: “l'attrice è caduta a causa di una buca, si è accasciata a terra con il piede nella buca … buca profonda circa 10-15 cm e larga 30 cm”. Dunque, la buca era certamente di grande estensione, oltre che ben illuminata, ne consegue che con la accortezza che si richiede ai pedoni quando si transita in orari notturni, parte attrice avrebbe dovuto avvedersene.
Tra l'altro, dai rilievi fotografici presenti in atti, si evince anche che per l'intero tratto di strada ove la caduta si è verificata sono presenti diverse buche profonde e sconnessioni della pavimentazione.
Inoltre preme rilevare che la buca oggetto del presente giudizio non si trovava su un marciapiede ma bensì in prossimità delle strisce che delimitano la carreggiata di una strada a scorrimento macchine, che notoriamente i pedoni sono tenuti a non percorrere, come emerge sempre dai rilievi fotografici in atti ed anche dalle dichiarazioni testimoniali di , il quale ha a tal riguardo Testimone_1 affermato “La buca si trova sulle strisce che delimitano la carreggiata, siamo passati sempre in quel tratto di strada più verso il centro della strada perché non passano macchine essendo una strada secondaria”.
In tal contesto è di tutta evidenza che, ferme restando le non contestate responsabilità attribuibili all'Ente e come riconosciute dal primo giudice, anche la condotta del pedone doveva essere certamente improntata ad un onere di massima prudenza, in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, nonché eludibile se la avesse evitato di transitare su una strada Pt_1 adibita alla viabilità delle autovetture, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente nell'occorso un concorso colposo della vittima da ravvisarsi nella condotta imprudente tenuta dalla stessa danneggiata.
Condivisibilmente quindi, il primo giudice risulta aver così motivato “ L'attrice, infatti, quale utente della strada, era tenuta a preservare la propria incolumità: al riguardo, appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità; tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta” sottolineando, quindi, che l'occorso per il principio di cd. auto-responsabilità doveva ascriversi in corresponsabilità, oltre che all'Ente comunale anche alla stessa appellante. Quest'ultima, infatti, stante la visibilità dell'insidia, in considerazione della presenza di pubblica illuminazione sul posto e date le ampie dimensioni della stessa, ha dato dimostrazione di avere tenuto una condotta avente rilevanza causale, se non esclusiva quanto meno concorrente, alla produzione del danno e caratterizzata dalla colpa ex art. 1227 c.c. Di conseguenza, la condotta della danneggiata entrando in interazione con la cosa, ha certamente avuto un grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Per quanto concerne il secondo motivo di appello va rilevato che neppure questo coglie nel segno. Parte appellante contesta le risultanze della CTU espletata nel giudizio di primo grado ritenendo erronea la quantificazione del danno subito dalla RO in termini sia di invalidità permanente che di invalidità temporanea.
Invero il giudice non ha inteso discostarsi dalla consulenza ritenendola esaustiva e logicamente motivata e, come noto, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza
31 agosto 2018 n. 21504 confermata anche con Cass. Civ. Sent. n. 12195 del 6 maggio 2024).
Il giudice di merito, quindi, quando come nella specie aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.
Ed il consulente d' ufficio ha esaurientemente e logicamente replicato alle osservazioni mosse dal perito di parte attrice in ordine alla valutazione dell'invalidità riscontrata in concreto sulla Pt_1 rilevando che “ In riferimento alla valutazione della invalidità temporanea contestata, si precisa che la periziata, è stata sottoposta ad intervento chirurgico di stabilizzazione del polso con placca.
Questo tipo di intervento determina una sintesi stabile, che può permettere una precoce riabilitazione. In effetti alla paziente è stato prescritto, due giorni dopo l'intervento, un tutore di polso, cioè un dispositivo rimuovibile. Riguardo alla valutazione dell'invalidità permanente si rammenta che la valutazione del 6% è riferita ad esiti con limitazione funzionale della flesso- estensione pari alla metà dell'escursione articolare normale. Come si evince dall'esame obiettivo riportato, il “ Range of moviment” appare nella norma. Seppure riferito dolente agli ultimi gradi.”
L'adesione alle emergenze peritali importa, infatti, un implicito rigetto delle critiche o obiezioni della parte che nella specie risultano formulate in maniera generica ed apodittica, non suffragate cioè da osservazioni di natura scientifica ed elementi dimostrativi (cfr Cass. Civ. sent. n. 3191/2006;
19475/2005).
Si ritiene in definitiva che sulla base di tale esito peritale, giudicato completo, preciso ed esaustivo, il giudice di prime cure abbia condivisibilmente fondato la propria decisione, anche in considerazione di quanto risultato dall'istruttoria documentale.
Per quanto concerne il terzo motivo di appello va ritenuto che esso non meriti accoglimento.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe immotivatamente rigettato la domanda di responsabilità aggravata atteso oltretutto che il aveva ammesso l'omessa manutenzione della Controparte_1 strada. Orbene, ritiene la Corte che vada senz'altro condiviso quanto sostenuto dal giudicante in merito al rigetto nella specie della domanda ex art. 96 c.p.c.
Va premesso e quanto alla domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., che essa richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cass. 15-4-2013, n. 9080; Cass. 30-7-2010, n. 17902; Cass.
8-6-2007, n. 13395). Essendo, nella specie, mancata incontrovertibilmente sia l'allegazione che prova del danno, la domanda va respinta.
Relativamente alla richiesta ex art. 96, comma 3, c.p.c., essa presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
che la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass.
n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n.
15629/2010).
La condanna resa ai sensi dell' art. 96, comma 3, c.p.c. richiede, in sintesi, un accertamento più approfondito che va effettuato, caso per caso, in base al parametro della correttezza “dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda”. (Cass. sez. 3, ord.
n.26545 del 30/09/2021).
Nella fattispecie, la Corte ritiene che dall'esame dei fatti di causa come emersi e dal contenuto degli atti dell'ente che ha prospettato le tesi sopra esaminate argomentando in modo certamente non temerario ma esponendo in modo plausibile le ragioni dei propri assunti, non sembrano ricorrere i presupposti indicati dalla Suprema Corte di legittimità al fine poter disporre la condanna del
[...]
per responsabilità aggravata. Infatti, non soltanto non è emersa alcuna condotta processuale CP_1 palesemente arbitraria o abusiva, ma è stato altresì riconosciuto un concorso colposo nella condotta della danneggiata per cui e certamente non sono emersi elementi che depongano per la sussistenza della mala fede o della colpa grave del convenuto, elementi la cui presenza è pacificamente richiesta.
Infine neppure il motivo relativo alle spese di lite risulta avere pregio avendo il Tribunale correttamente disposto la compensazione per la metà delle spese di lite.
Va rilevato infatti che se è vero che il primo giudice ha disposto la compensazione per ½, in ragione della considerazione che la domanda è stata accolta per una somma inferiore rispetto a quella richiesta, purtuttavia risulta nella specie corretta la disposta compensazione parziale ex art. 92 c.p.c.;
e ciò, alla luce del comportamento colposo complessivamente tenuto dalla che ha Pt_1 concretamente inciso nella causazione del sinistro determinando così un sensibile abbattimento delle conseguenze lesive subite. A fronte della regola intangibile sull' an della soccombenza, la previsione di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. pur in assenza di soccombenza reciproca, consente al giudice la mera compensazione in caso di gravi motivi, come è risultato nella specie (cfr Cass. SS.UU. n.
32061/2022).
In definitiva l'appello deve essere integralmente respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 in relazione al valore della causa (compreso tra € 5.201ed € 26.000), applicando la tabella
XII^ con compensi medi per le fasi introduttiva, studio e decisionale e minimi per quella istruttoria attesa la ridotta attività espletata giungendosi a complessivi € 4.888, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge. La parte appellante resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 387/2020 del Tribunale di Velletri, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore del le spese del presente grado, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 4.888 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 14.10.2025
Il consigliere estensore Il presidente
ME EZ -UL DA-