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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/07/2024, n. 28547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28547 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON AB, nato a [...] il giorno 3/10/1974 rappresentato ed assistito dall'avv. Claudia Ciorra - di fiducia avverso la sentenza in data 26/10/2023 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che con atto in data 26/4/2024 è stata richiesta dalla difesa dell'imputato la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; letta la memoria difensiva datata 6 maggio 2024 inviata dal difensore della parte civile costituita EA UT Assicurazioni S.p.a.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28547 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 22/05/2024 udito il difensore dell'imputato, avv. Claudia Ciorra, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ai cui motivi si è riportata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 26 ottobre 2023 la Corte di Appello di Torino, per la parte che in questa sede interessa, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da AB ON avverso la sentenza in data 4 febbraio 2021 del Tribunale della medesima città con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. (capi B, D e F della rubrica delle imputazioni), unificati dal vincolo della continuazione e, riconosciute allo stesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, condannato a pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento, già determinato in sentenza, dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla parte civile costituita EA UT Assicurazioni S.p.a. In estrema sintesi si contesta al NN di avere, in concorso con altri, rispettivamente nei giorni 4 febbraio 2014, 10 marzo 2014 e 2 aprile 2014 denunciato alla sopra indicata compagnia di assicurazione tre sinistri stradali non accaduti al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Erronea applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. con riferimento alla pronuncia di inammissibilità dell'atto di appello ed alla richiesta di rideterminazione della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da valutarsi con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva. Lamenta la difesa del ricorrente che erroneamente la Corte di appello avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'atto di impugnazione rilevando che la parte impugnante si sarebbe limitata a contestare la decisione del Tribunale in relazione al trattamento sanzionatorio senza indicare le ragioni di fatto e di diritto per le quali non ne condivideva la motivazione, mentre in realtà a pag. 5 dell'atto di appello detti elementi erano stati adeguatamente enunciati. 2.2. Erronea applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. con riferimento alla pronuncia di inammissibilità dell'atto di appello per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione relativi all'asserito difetto di querela. 2 Lamenta anche in questo caso la difesa del ricorrente l'erroneità della decisione della Corte di appello in quanto nell'atto di impugnazione era stato espressamente indicato che la compagnia di assicurazioni non aveva rispettato i termini di legge. In ogni caso il difetto della condizione di procedibilità avrebbe dovuto essere rilevato anche d'ufficio e quindi mancherebbe nella sentenza impugnata una motivazione sul punto. 3. La difesa di parte civile ha depositato memoria datata 6 maggio 2024 con la quale ha evidenziato la tempestività della querela del giorno 1° agosto 2014 in quanto, nel caso in esame il termine per la presentazione della stessa decorreva dal 21 maggio 2014 data nella quale è stata depositata la relazione scritta conclusiva della DT GEST S.r.l. sul "filone NN EA CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La Corte di appello risulta, infatti, avere preso in considerazione entrambe le questioni riproposte in questa sede e già contenute nei motivi di appello (v. pagg. 17 e 18 della sentenza impugnata) e, su conforme richiesta del Procuratore Generale, ha dichiarato questi ultimi inammissibili rilevando, con motivazione congrua, che gli stessi non affrontano la motivazione spesa nella sentenza di primo grado. La Corte di appello, pertanto, risulta avere fatto corretta applicazione del principio enunciato dalla Sezioni Unite "Galtelli" di questa Corte e condiviso anche dall'odierno Collegio secondo il quale «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822). Del resto, è sufficiente esaminare gli originari motivi di appello datati 24 maggio 2021 per rilevare che: a) in quello nel quale la difesa dell'imputato asserisce l'intempestività della querela (che non risulta altrimenti eccepita in fase di giudizio) sono enunciati solo principi di diritto e regole in materia di presentazione delle querele anche nei casi 3 che vedono come persone offese le compagnie di assicurazione, senza che l'appellante faccia richiamo anche ad un solo elemento relativo ai fatti di cui è processo come ricostruiti nella loro tempistica nella sentenza del Tribunale a conforto della propria doglianza;
b) in quello relativo al trattamento sanzionatorio è, poi, contenuto esclusivamente un generico richiamo al contenuto dell'art. 133 cod. pen. e, nello stesso, l'appellante si limita a sostenere che il Giudice avrebbe dovuto anche tener conto di «elementi assolutamente metagiuridici strettamente dipendenti dal carattere e dalla personalità del reo» senza, anche in questo caso, indicare gli elementi specifici di dissenso rispetto alla valutazione contenuta nella motivazione del Tribunale sul punto. Per solo dovere di completezza deve ancora essere ricordato che: a) i motivi di appello aggiunti non possono essere presi in considerazione a fronte dell'inammissibilità dei motivi originari;
b) contrariamente a quanto asserito nel ricorso per cassazione «In tema di querela, è onere della parte che ne deduca l'intempestività fornirne la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante» (Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Rv. 284168); c) in ogni caso la querela è tempestiva alla luce di quanto correttamente evidenziato dalla difesa di parte civile nella memoria sopra richiamata;
d) del tutto irrilevante è comunque l'eccepita carenza di motivazione nella sentenza della Corte di appello in punto di dichiarazione di inammissibilità per genericità dei motivi di appello atteso che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Rv. 270799). 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 maggio 2024.
preso atto che con atto in data 26/4/2024 è stata richiesta dalla difesa dell'imputato la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art.
5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; letta la memoria difensiva datata 6 maggio 2024 inviata dal difensore della parte civile costituita EA UT Assicurazioni S.p.a.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28547 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 22/05/2024 udito il difensore dell'imputato, avv. Claudia Ciorra, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ai cui motivi si è riportata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 26 ottobre 2023 la Corte di Appello di Torino, per la parte che in questa sede interessa, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da AB ON avverso la sentenza in data 4 febbraio 2021 del Tribunale della medesima città con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. (capi B, D e F della rubrica delle imputazioni), unificati dal vincolo della continuazione e, riconosciute allo stesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, condannato a pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento, già determinato in sentenza, dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla parte civile costituita EA UT Assicurazioni S.p.a. In estrema sintesi si contesta al NN di avere, in concorso con altri, rispettivamente nei giorni 4 febbraio 2014, 10 marzo 2014 e 2 aprile 2014 denunciato alla sopra indicata compagnia di assicurazione tre sinistri stradali non accaduti al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Erronea applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. con riferimento alla pronuncia di inammissibilità dell'atto di appello ed alla richiesta di rideterminazione della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da valutarsi con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva. Lamenta la difesa del ricorrente che erroneamente la Corte di appello avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'atto di impugnazione rilevando che la parte impugnante si sarebbe limitata a contestare la decisione del Tribunale in relazione al trattamento sanzionatorio senza indicare le ragioni di fatto e di diritto per le quali non ne condivideva la motivazione, mentre in realtà a pag. 5 dell'atto di appello detti elementi erano stati adeguatamente enunciati. 2.2. Erronea applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. con riferimento alla pronuncia di inammissibilità dell'atto di appello per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione relativi all'asserito difetto di querela. 2 Lamenta anche in questo caso la difesa del ricorrente l'erroneità della decisione della Corte di appello in quanto nell'atto di impugnazione era stato espressamente indicato che la compagnia di assicurazioni non aveva rispettato i termini di legge. In ogni caso il difetto della condizione di procedibilità avrebbe dovuto essere rilevato anche d'ufficio e quindi mancherebbe nella sentenza impugnata una motivazione sul punto. 3. La difesa di parte civile ha depositato memoria datata 6 maggio 2024 con la quale ha evidenziato la tempestività della querela del giorno 1° agosto 2014 in quanto, nel caso in esame il termine per la presentazione della stessa decorreva dal 21 maggio 2014 data nella quale è stata depositata la relazione scritta conclusiva della DT GEST S.r.l. sul "filone NN EA CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La Corte di appello risulta, infatti, avere preso in considerazione entrambe le questioni riproposte in questa sede e già contenute nei motivi di appello (v. pagg. 17 e 18 della sentenza impugnata) e, su conforme richiesta del Procuratore Generale, ha dichiarato questi ultimi inammissibili rilevando, con motivazione congrua, che gli stessi non affrontano la motivazione spesa nella sentenza di primo grado. La Corte di appello, pertanto, risulta avere fatto corretta applicazione del principio enunciato dalla Sezioni Unite "Galtelli" di questa Corte e condiviso anche dall'odierno Collegio secondo il quale «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822). Del resto, è sufficiente esaminare gli originari motivi di appello datati 24 maggio 2021 per rilevare che: a) in quello nel quale la difesa dell'imputato asserisce l'intempestività della querela (che non risulta altrimenti eccepita in fase di giudizio) sono enunciati solo principi di diritto e regole in materia di presentazione delle querele anche nei casi 3 che vedono come persone offese le compagnie di assicurazione, senza che l'appellante faccia richiamo anche ad un solo elemento relativo ai fatti di cui è processo come ricostruiti nella loro tempistica nella sentenza del Tribunale a conforto della propria doglianza;
b) in quello relativo al trattamento sanzionatorio è, poi, contenuto esclusivamente un generico richiamo al contenuto dell'art. 133 cod. pen. e, nello stesso, l'appellante si limita a sostenere che il Giudice avrebbe dovuto anche tener conto di «elementi assolutamente metagiuridici strettamente dipendenti dal carattere e dalla personalità del reo» senza, anche in questo caso, indicare gli elementi specifici di dissenso rispetto alla valutazione contenuta nella motivazione del Tribunale sul punto. Per solo dovere di completezza deve ancora essere ricordato che: a) i motivi di appello aggiunti non possono essere presi in considerazione a fronte dell'inammissibilità dei motivi originari;
b) contrariamente a quanto asserito nel ricorso per cassazione «In tema di querela, è onere della parte che ne deduca l'intempestività fornirne la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante» (Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Rv. 284168); c) in ogni caso la querela è tempestiva alla luce di quanto correttamente evidenziato dalla difesa di parte civile nella memoria sopra richiamata;
d) del tutto irrilevante è comunque l'eccepita carenza di motivazione nella sentenza della Corte di appello in punto di dichiarazione di inammissibilità per genericità dei motivi di appello atteso che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Rv. 270799). 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 maggio 2024.