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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 237 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Oscar Repetto, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione in primo grado, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 12.6.2023
appellante
contro
, in Controparte_1
persona dell'amministratore in carica, elettivamente domiciliato in Oristano, presso lo studio dell'avv. Antonietta Sogos, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti
appellato
la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza
In via principale
- accogliere per i motivi di cui alla superiore espositiva il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, accogliere tutte le conclusioni avanzate dall'attore nel giudizio di primo grado, che di seguito si riportano;
“a) annullare le deliberazioni assunte dall'assemblea
condominiale del 06.09.2019 in relazione ai punti nn. 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno della
medesima, per i motivi di cui alla superiore espositiva;
b) dichiarare la nullità e/o annullare delle
deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale del 06.09.2019 in relazione ai punti nn. 1 e 5 dall'ordine del giorno della medesima, per i motivi di cui alla superiore espositiva;
c) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e della fase di mediazione obbligatoria”;
e per l'effetto
- condannare il supercondominio appellato a rimborsare all'appellante la somma di € 4.050,85 dallo stesso corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dalla dazione fino al saldo;
- con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia:
1) preliminarmente dichiarare cessata la materia del contendere essendo state approvate le nuove tabelle millesimali;
2) e per gli effetti, verificata comunque l'infondatezza dei motivi d'appello, dichiarare la soccombenza virtuale del dott. e rigettare la domanda di restituzione Parte_1
delle spese legali liquidate nel primo grado di giudizio e condannarlo al pagamento delle spese della presente lite;
3) in via degradata confermare integralmente la sentenza di primo grado resa rigettando la domanda di restituzione delle competenze liquidate nel primo grado di giudizio:
4) vinte in ogni caso le competenze professionali del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 20.12.2019 convenne in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di Oristano, il , Parti comuni A e B, chiedendo venisse Controparte_2
annullata, o dichiarata nulla, la delibera assembleare del 6.9.2019, rispettivamente ai punti 2, 3 e 4 e
1 e 5 dell'ordine del giorno, esponendo quanto segue.
Il convenuto consisteva in un supercondominio, comporti dalle parti, impianti e servizi comuni delle palazzine A e B, costituite in condominii separati, ai quali spettavano, rispettivamente, 493,68 e 506,62 millesimi.
Le parti e gli impianti comuni erano specificamente elencati nel regolamento del supercondominio,
contenuto nel più ampio regolamento di ciascun condominio afferente allo stesso, ed erano così
descritti: “1) impianti antincendio e relativa energia elettrica con elettropompe e motopompe;
2)
locali contenitori immondizie;
3) drenaggio e relativo impianto nella rimessa interrata, con relativa
elettropompa ed energia elettrica;
4) discesa di ingresso ai garages e soprastanti aiuole tra le due
palazzine; nonché i tratti della rimessa adibiti al transito comune;
5) Impianto di irrigazione, 6)
tratti di pavimento costituito da griglie di ferro tra le due palazzine, nonché quelle esistenti sul
marciapiede che corre a Sud della palazzina A;
7) quadri elettrici e contatori relativi agli impianti
di cui ai nn. 1-3-5, 8) manutenzione e pulizia e cura di tutti i beni sopra indicati".
Esso attore era proprietario di due posti auto afferenti al condominio palazzina Controparte_2
A, rientranti, di conseguenza, nel supercondominio;
tuttavia, non figurava nelle tabelle millesimali della palazzina, che avrebbero necessitato di essere aggiornate.
In data 19.8.2019 aveva ricevuto una convocazione, per la riunione del supercondominio, fissata per i giorni 5-6 settembre 2019, con il seguente ordine del giorno: "
1. rettifica contenuto verbale
assemblea del 20.06.2019 con ordine del giorno: modifica regolamento condominiale sezione parti
comuni palazzi A-B alla lettera C. Nomina amministratore supercondominio Salaris - CP_2
parti comuni pal. affidamento incarico a tecnico pratica agibilità autorimessa;
2. CP_1
Conferimento di mandato all'amministratore per procedimento di mediazione numero Med/19/001
Con 70 - +/ Parti comuni;
3. Affidamento Parte_2 Controparte_2
mandato al legale del supercondominio avv. Sogos Antonietta per procedimento di mediazione;
4.
Approvazione bilancio preventivo 2019 e ripartizione spese;
5. Affidamento incarico a tecnico per
revisione tabella millesimale parti comuni;
6. Varie ed eventuali".
Egli non aveva partecipato all'assemblea, che aveva approvato all'unanimità dei presenti tutti gli argomenti all'ordine del giorno;
segnatamente, con la deliberazione assembleare del 6 settembre
2019, quanto al punto 1 all'o.d.g., era stata approvata la modifica del regolamento del supercondominio alla lett. C, prevedendo la nomina di un amministratore del supercondominio, a titolo oneroso, da retribuirsi secondo il preventivo di spesa dallo stesso presentato;
era stato, altresì, dato incarico a un tecnico per la richiesta del certificato prevenzione incendi dell'autorimessa e valutazione di ulteriori interventi per la sua messa a norma;
al punto 2 all'o.d.g., era stato conferito mandato all'amministratore di rappresentare il condominio in un procedimento di mediazione;
al punto 3 all'o.d.g., era stato nominato un legale, per rappresentare il condominio nel procedimento di mediazione;
al punto 4 all'o.d.g., era stato approvato il bilancio preventivo 2019 e la relativa ripartizione spese;
al punto 5 all'o.d.g., era stato affidato l'incarico a medesimo tecnico per la revisione delle tabelle millesimali delle parti comuni.
Con la proposta impugnazione l'attore dedusse l'annullabilità della delibera per violazione degli artt. 1118 e 1123 c.c., in quanto votata secondo tabelle millesimali differenti da quelle vigenti, che non riportavano la presenza di alcuni condomini, tra i quali ed egli stesso che, pur CP_3
convocati, risultavano avere zero millesimi;
l'annullabilità e nullità della deliberazione di cui al punto 1 dell'ordine del giorno relativa all'autorimessa, perché adottata in violazione degli artt. 1117
e 1135 c.c., in quanto riferita alla autorimessa nella sua totalità, mentre invece tale bene non apparteneva al supercondominio, era ricompreso tra le parti comuni limitatamente ai "tratti della rimessa adibiti al transito comune" e alla discesa ai garages e soprastanti aiuole, e pertanto, esulava dalle attribuzioni dell'assemblea del supercondominio;
inoltre, era stato conferito incarico per la richiesta del CPI (Certificato Prevenzione Incendi) e per la valutazione di generici "ulteriori interventi" per la messa a norma dell'autorimessa, laddove, invece, tra gli argomenti indicati al primo punto all'ordine del giorno, vi era solamente quello relativo all'affidamento dell'incarico per la pratica di agibilità dell'autorimessa; le determinazioni afferenti all'autorimessa, infine, erano state adottate utilizzando i millesimi delle parti comuni, che ricomprendevano alcuni condomini che non possedevano alcun posto auto, estromettendo dal processo decisionale, ma non dalle sue conseguenze economiche, coloro che invece, come esso attore, erano proprietari di posti auto.
Il sostenne, ancora, l'annullabilità della deliberazione di cui al punto 4 dell'ordine del CP_2
giorno, ai sensi degli artt. 1118 e 1123 c.c., poiché con il bilancio le spese relative all'autorimessa erano state distribuite in parti uguali tra i proprietari dei posti auto, anziché in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino.
Dedusse, infine, l'annullabilità della deliberazione di cui al punto 5, ai sensi degli artt. 1117 e 1135
c.c., perché era stato dato incarico a un tecnico di revisionare le tabelle millesimali delle parti comuni nonostante la deliberazione inerente detta revisione non rientrasse nella competenza del supercondominio, essendo di competenza dei singoli condominii delle palazzine A e B.
Con Il Parti Comuni PAL. , costituitosi, contestò il fondamento Controparte_2
delle avverse domande, esponendo che lo stesso attore aveva taciuto che, sino all'anno 2019, aveva ricoperto l'incarico di amministratore delle Parti Comuni, Condomini A e B, senza provvedere ad aggiornare l'anagrafe condominiale né rappresentare al Condominio di essere proprietario, sin dall'anno 2007, di due posti auto;
circostanza che aveva comunicato solo nell'anno 2019, allorché
era stato nominato altro amministratore. In particolare, eccepì che il non aveva mai chiesto, CP_2
nelle forme di legge, la convocazione di un'assemblea per discutere della modifica o della nuova redazione delle tabelle millesimali e dei criteri di riparto delle spese, cosicché la delibera era stata assunta sulla base delle tabelle millesimali delle parti comuni condominiali esistenti e valide e riferite ai due corpi di fabbrica;
dedusse, quindi, che e erano stati invitati a CP_3 CP_2
partecipare all'assemblea, pur non avendo millesimi nelle tabelle vigenti relative alle parti comuni,
perché le spese per l'autorimessa erano state sempre divise in parti uguali tra i proprietari dei posti auto presenti nell'autorimessa e la delibera impugnata non avrebbe potuto cagionare alcun pregiudizio in capo all'attore, in quanto fino all'anno 2018 lo stesso , quale amministratore CP_2
condominiale delle Parti Comuni, aveva applicato le tabelle millesimali vigenti e non aveva mai posto all'ordine del giorno la modifica delle tabelle per chiedere di esercitare i suoi diritti di proprietario di posti auto. Peraltro, le tabelle millesimali non erano mai state oggetto di alcuna azione giudiziaria tesa alla loro revisione.
Quanto, poi, al deliberato pagamento del compenso all'amministratore per le Parti Comuni, vi era anche un difetto di interesse dell'attore, in quanto detto pagamento non avrebbe mai gravato sullo stesso non essendo proprietario di appartamenti, ma solo di due posti auto e, come tale, tenuto al pagamento degli oneri connessi esclusivamente agli stessi.
Istruita la causa mediante produzioni documentali, con sentenza n. 287/23 il Tribunale adito rigettò l'impugnazione.
Quanto al primo motivo di impugnazione, teso ad ottenere l'annullamento della deliberazione del
6.9.2019 per violazione degli artt. 1118 e 1123 c.c., perché votata con delle tabelle millesimali differenti da quelle vigenti, il primo giudice rilevò che, invece, le deliberazioni erano state assunte proprio nel rispetto delle tabelle millesimali vigenti, adottate unitamente al regolamento condominiale, nelle quali non figurava il;
in ogni caso, detta delibera era ininfluente rispetto CP_2
alla sfera giuridica dell'attore, il quale non era stato gravato da alcun onere di natura economica,
fatta eccezione per le spese relative all'autorimessa.
Era parimenti infondata la doglianza relativa alla delibera relativa all'autorimessa, dovendosi escludere che l'assemblea avesse deliberato su un argomento non indicato nell'ordine del giorno;
invero, richiamato il principio espresso della Suprema Corte, secondo cui è sufficiente che nell'avviso di convocazione vengano indicati gli argomenti all'ordine del giorno nei loro termini essenziali, nella specie all'ordine del giorno era stato indicato, tra gli argomenti della programmata discussione, quello relativo all'affidamento dell'incarico per la pratica di agibilità dell'autorimessa;
locuzione che consentiva di ritenere fosse sufficientemente chiaro ai convocati che l'argomento afferente all'ottenimento dell'agibilità dell'autorimessa, nei suoi termini essenziali, potesse riguardare anche l'ottenimento di ogni documentazione relativa alla salubrità e alla sicurezza della detta autorimessa.
Per altro verso, doveva escludersi che detta deliberazione avesse sconfinato su temi non di competenza dell'assemblea, poiché il regolamento delle parti comuni alle due palazzine ricomprendeva, al punto n. 4), la discesa di ingresso ai garages e soprastanti aiuole tra le due palazzine e i tratti della rimessa adibiti al transito comune e, agli ulteriori punti nn. 1), 3) e 5), gli impianti antincendio, elettrico, idrico e di drenaggio;
con la conseguenza che l'ottenimento della certificazione di prevenzione degli incendi e la verifica della regolarità e della sicurezza delle aree del piano interrato doveva ritenersi strumentale alla protezione dei predetti beni.
Tra l'altro, doveva rilevarsi che, come dimostrato dal convenuto, era stato lo stesso CP_2
attore, nella sua qualità di amministratore del condominio , ad avere in più occasioni Parte_3
sollecitato l'amministratore del corpo B a mettere in sicurezza l'autorimessa. Con riguardo al terzo motivo di doglianza, l'unica spesa che era stata posta a carico dell'attore era costituita dal complessivo importo di euro 114,00, dovuto per le spese relative all'autorimessa, e precisamente a titolo di pulizia autorimessa, ENEL per l'alimentazione del cancello, cosap e manutenzione cancello;
al riguardo il primo giudice osservò che tali spese erano state ripartite in parti uguali tra tutti i proprietari di posti auto, e che tale criterio, pur assunto per prassi risalente,
anche sotto la precedente gestione amministrativa affidata al medesimo attore, non era rispettoso dei criteri di cui agli artt. 1118 e 1123 c.c., giacché non teneva in conto la proporzione del valore della proprietà di ciascuno.
Tuttavia, non poteva rilevarsi in capo all'attore un concreto interesse, giuridicamente rilevante, alla caducazione della deliberazione, atteso che uno dei due posti auto di sua proprietà risultava ictu
oculi dalla planimetria di estensione e superficie maggiore rispetto agli altri posti auto;
sicché
doveva ragionevolmente escludersi che, quandanche fosse stato adottato un criterio di riparto della spesa proporzionale al valore della superficie, sarebbe conseguito nella sfera giuridica dell'attore un differente risultato sostanziale, apprezzabile sotto il profilo economico e patrimoniale.
Infine, il primo giudice ritenne infondato anche l'ultimo motivo di impugnazione della deliberazione assembleare, sul rilievo della insussistenza di un interesse dell'attore, sotto il profilo attuale e sostanziale, a dolersi della deliberata necessità di rivedere le tabelle millesimali;
infatti, per un verso, era stato lo stesso attore a lamentare la necessità di rivedere le tabelle millesimali con i relativi criteri di riparto delle spese e, per altro verso, l'assemblea non aveva approvato nuove tabelle, ma si era limitata a conferire incarico a un tecnico per verificare, sotto il profilo tecnico,
l'opportunità di aggiornamento delle tabelle precedenti, senza che i costi per il relativo onorario fossero stati posti a carico del medesimo attore, in quanto non titolare di unità abitative.
Avverso tale decisione il ha proposto appello, cui ha resistito il appellato. CP_2 CP_2
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha esposto che le tabelle millesimali individuano, da un lato le “teste” dei condomini e, dall'altro, i “millesimi” attribuiti a ciascuna testa;
nel caso di specie nelle tabelle millesimali allegate al regolamento non comparivano le “teste” dei signori e , che, invece, comparivano come teste, ma non come millesimi, nelle tabelle CP_3 CP_2
utilizzate per le decisioni assembleari, in quanto il valore millesimale loro attribuito era pari a zero;
quindi essi erano stati convocati, il presente aveva anche partecipato alla votazione, se pur CP_3
con valore millesimale pari a zero, e quindi senza avere alcun potere decisionale.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto di avere interesse ad impugnare la delibera, non potendosi escludere che in futuro, a seguito di revisione delle tabelle millesimali, venga chiamato a partecipare alle spese;
in ogni caso, l'interesse ad agire sussiste per vizi formali, anche se la delibera impugnata non abbia, ex se, alcuna incidenza diretta sul patrimonio della parte attrice, non senza rilevare che non può esistere una tabella millesimale con valore zero.
Le predette censure non sono fondate.
Il aveva specificamente sostenuto l'invalidità della delibera in quanto assunta secondo CP_2
tabelle millesimali diverse da quelle vigenti;
peraltro, come correttamente rilevato dal primo giudice, e di fatto lamentato dallo stesso attore, le tabelle vigenti erano quelle adottate unitamente al regolamento condominiale, nelle quali non compariva il;
ovvero questi, che aveva anche CP_2
omesso di provvedere all'aggiornamento dell'anagrafe condominiale quando era egli stesso amministratore del nonché di comunicare di essere divenuto proprietario Controparte_1
di due posti auto, come dedotto dal convenuto e non contestato, nelle tabelle in uso non CP_2
risultava proprietario di alcunché.
Deve essere, altresì, evidenziato che le tabelle millesimali in questione, ossia quelle con valore zero,
per quanto afferenti la proprietà millesimale relativa a unità immobiliari sono corrette, in quanto il non è proprietario di alcuna unità all'interno del condominio;
per contro, è pacifico che non CP_2
erano stati attribuiti millesimi per le proprietà dei posti auto nell'autorimessa giacché, per prassi risalente nel tempo, ed utilizzata anche sotto l'amministrazione , le spese relative ai posti CP_2
auto non venivano ripartite secondo quote millesimali proporzionali alla superficie della proprietà,
ma in parti uguali tra i relativi proprietari.
Ebbene, lo stesso aveva dedotto essere necessario procedere ad una modifica delle tabelle CP_2
millesimali, che desse conto della effettiva compagine condominiale, al fine di potere concretamente partecipare all'assemblea esprimendo un voto valido;
peraltro, con la proposta impugnazione, non ha impugnato anche le tabelle millesimali vigenti, pur non rispondenti alla mutata compagine proprietaria, né ne ha chiesto una revisione, cosicché non può, con la presente impugnazione, dolersi l'incongruenza di una tabella ove alla sua “testa” era attribuito valore millesimale zero.
Quanto, poi, all'asserito interesse ad agire, giova richiamare la recente pronuncia della Suprema
Corte, secondo cui “L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è CP_2
limitato all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare … Parallelamente, l'interesse
ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di
rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta
potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda” (Cass. 5194/24).
Con il secondo motivo di gravame, relativo all'approvazione del punto 1 dell'ordine del giorno, con il quale era stato deliberato di conferire incarico ad un tecnico per la richiesta del CPI
dell'autorimessa e la valutazione di ulteriori interventi per la messa a norma della stessa,
l'appellante ha sostenuto che il giudice aveva errato nel ritenere che l'indicazione del tema da trattare contenuto nella convocazione – affidamento incarico a tecnico pratica agibilità autorimessa
– fosse sufficientemente analitico.
Ha, altresì, dedotto che l'autorimessa non fa parte del supercondominio, ma dei singoli condominii che lo compongono, con la conseguente insussistenza di un potere deliberativo dell'assemblea del supercondominio al riguardo.
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la richiesta di messa in sicurezza dell'autorimessa, da esso appellante effettuata, quale amministratore del A Parte_4
all'amministratore del condominio B, confermava la dedotta suddivisione dei poteri Pt_4
deliberativi.
Neppure tale censura è fondata.
Sotto il primo profilo si osserva che, per costante giurisprudenza, è sufficiente che nell'avviso di convocazione vengano indicati gli argomenti all'ordine del giorno nei loro termini essenziali;
ebbene, l'indicato ordine del giorno relativo alla questione “affidamento incarico a tecnico per
pratica agibilità rimessa”- è più che sufficiente a farne comprendere la portata, atteso che la mancanza del prescritto Certificato Prevenzione Incendi, così come la messa a norma, incidono in termini negativo sulla agibilità dei garages, precludendone l'utilizzo.
Quanto, poi, al potere deliberativo del supercondominio al riguardo, basti rilevare che, secondo il regolamento del supercondominio richiamato dallo stesso appellante, sono parti comuni, e quindi rimesse a deliberazioni che deve assumere lo stesso supercondominio, l'impianto antincendio (n. 1),
il drenaggio e relativo impianto nella rimessa interrata, con relativa elettropompa ed energia elettrica (n. 3), i quadri elettrici e contatori relativi ai due predetti impianti (n. 7), e soprattutto la discesa di ingresso ai garages e i tratti della rimessa adibiti a transito comune (n. 4).
Con riferimento a tutte le predette parti comuni dei due condominii, pertanto, sussiste un potere deliberativo del supercondominio, atteso che, come correttamente rilevato dal primo giudice, la delibera volta all'ottenimento della certificazione di prevenzione degli incendi ed alla verifica della necessità di ulteriori interventi per la messa a norma riguardano dette parti comuni e sono volte a salvaguardarne agibilità e sicurezza.
E', invece, fondato il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante, con riferimento alla delibera di cui al punto 4 dell'ordine del giorno, ha lamentato che la ripartizione delle spese relative al bilancio preventivo 2019 era stata effettuata in parti uguali tra i proprietari dei posti auto, in violazione degli artt. 1118 e 1123 c.c.; né poteva soccorrere un difetto di interesse di esso attore per essere proprietario di un posto auto di superficie maggiore di quella di tutti gli altri, come ritenuto dal primo giudice, posto che tale circostanza non era affatto evincibile dalla planimetria in atti,
priva della indicazione dei mq. di ogni posto auto e neppure in scala.
In ogni caso, non potevano essere poste a suo carico spese per il posto auto in presenza di una tabella millesimale con la quale non gli era stata attribuita alcuna quota.
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti e dei servizi comuni sono distribuite tra i partecipanti in proporzione al valore economico delle rispettive proprietà e, come previsto dall'art. 68 disp. att. c.c., detto valore proporzionale deve essere espresso in millesimi in apposita tabella. Nel caso in esame è pacifico che, alla data della delibera del 6.9.2019, non fossero state mai predisposte le tabelle millesimali relative alla proprietà dei posti auto (predisposte ed approvate con delibera del 7.6.2023), e che dette spese venivano ripartite in parti uguali tra tutti i proprietari, per prassi risalente e sussistente anche allorché lo stesso era amministratore. CP_2
Peraltro, nel ripartire le spese tra i condomini non può farsi ricorso a prassi adottate nel tempo,
essendo invece necessario eseguire il riparto secondo le tabelle millesimali.
Occorre, in particolare, evidenziare che nelle tabelle vigenti, alla data della delibera qui impugnata,
al era attribuito un valore in millesimi pari a zero, cosicché la delibera di riparto delle spese CP_2
comprendente anche una quota a carico dello stesso si pone in contrasto con dette tabelle e,
conseguentemente, sul punto è invalida, restando irrilevante ogni valutazione sulla superficie maggiore o diversa di uno dei posti auto di proprietà del . CP_2
Infine, è fondato anche l'ultimo motivo di gravame con il quale l'appellante ha dedotto che il supercondominio non aveva potere deliberativo in ordine alla revisione delle tabelle millesimali relative alle parti comuni.
Va, infatti, rilevato che, come dedotto dal e sul punto non vi è contestazione, le tabelle CP_2
millesimali delle parti comuni del supercondominio si ricavano, per proporzione, dalle tabelle dei singoli condominii che lo compongono.
Con la delibera in esame era stato deciso di affidare ad un tecnico la revisione delle tabelle millesimali parti comuni, precisando che “Tale necessità scaturisce dalle svariate compravendite
dei posti auto”.
Peraltro, siffatta revisione presuppone una revisione delle tabelle dei singoli condominii, interessati da variazioni afferenti alle proprietà dei posti auto;
ed infatti l'approvazione della tabella millesimale posti auto è stata poi assunta dal A in data 7.6.2023. Parte_4
Dunque, solo a seguito di detta delibera, il supercondominio, laddove necessario, può procedere alla revisione delle tabelle delle parti comuni.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere dichiarata l'invalidità della delibera del 6.9.2019 relativamente al punto 4) e limitatamente alla ripartizione delle spese, e della delibera assunta al punto 5. Avuto riguardo all'esito globale del giudizio, attesa una sostanziale soccombenza reciproca,
sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.
Per l'effetto, deve essere accolta la domanda del di condanna del alla CP_2 CP_2
restituzione dell'importo di € 4.050,85, corrisposta a titolo di spese processuali del primo grado, con gli interessi dalla data del pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 287/23 del Tribunale di Oristano e pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara l'invalidità della deliberazione assunta in data 6.9.2019
in relazione al punto 4) limitatamente alla ripartizione delle spese ed al punto 5) dell'ordine del giorno;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio;
3. Condanna il , in persona del suo Controparte_4
amministratore, alla restituzione, in favore del della somma di € 4.050,85, oltre interessi al CP_2
tasso legale dalla data del pagamento al saldo.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 237 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Oscar Repetto, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione in primo grado, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 12.6.2023
appellante
contro
, in Controparte_1
persona dell'amministratore in carica, elettivamente domiciliato in Oristano, presso lo studio dell'avv. Antonietta Sogos, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti
appellato
la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza
In via principale
- accogliere per i motivi di cui alla superiore espositiva il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, accogliere tutte le conclusioni avanzate dall'attore nel giudizio di primo grado, che di seguito si riportano;
“a) annullare le deliberazioni assunte dall'assemblea
condominiale del 06.09.2019 in relazione ai punti nn. 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno della
medesima, per i motivi di cui alla superiore espositiva;
b) dichiarare la nullità e/o annullare delle
deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale del 06.09.2019 in relazione ai punti nn. 1 e 5 dall'ordine del giorno della medesima, per i motivi di cui alla superiore espositiva;
c) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e della fase di mediazione obbligatoria”;
e per l'effetto
- condannare il supercondominio appellato a rimborsare all'appellante la somma di € 4.050,85 dallo stesso corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dalla dazione fino al saldo;
- con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia:
1) preliminarmente dichiarare cessata la materia del contendere essendo state approvate le nuove tabelle millesimali;
2) e per gli effetti, verificata comunque l'infondatezza dei motivi d'appello, dichiarare la soccombenza virtuale del dott. e rigettare la domanda di restituzione Parte_1
delle spese legali liquidate nel primo grado di giudizio e condannarlo al pagamento delle spese della presente lite;
3) in via degradata confermare integralmente la sentenza di primo grado resa rigettando la domanda di restituzione delle competenze liquidate nel primo grado di giudizio:
4) vinte in ogni caso le competenze professionali del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 20.12.2019 convenne in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di Oristano, il , Parti comuni A e B, chiedendo venisse Controparte_2
annullata, o dichiarata nulla, la delibera assembleare del 6.9.2019, rispettivamente ai punti 2, 3 e 4 e
1 e 5 dell'ordine del giorno, esponendo quanto segue.
Il convenuto consisteva in un supercondominio, comporti dalle parti, impianti e servizi comuni delle palazzine A e B, costituite in condominii separati, ai quali spettavano, rispettivamente, 493,68 e 506,62 millesimi.
Le parti e gli impianti comuni erano specificamente elencati nel regolamento del supercondominio,
contenuto nel più ampio regolamento di ciascun condominio afferente allo stesso, ed erano così
descritti: “1) impianti antincendio e relativa energia elettrica con elettropompe e motopompe;
2)
locali contenitori immondizie;
3) drenaggio e relativo impianto nella rimessa interrata, con relativa
elettropompa ed energia elettrica;
4) discesa di ingresso ai garages e soprastanti aiuole tra le due
palazzine; nonché i tratti della rimessa adibiti al transito comune;
5) Impianto di irrigazione, 6)
tratti di pavimento costituito da griglie di ferro tra le due palazzine, nonché quelle esistenti sul
marciapiede che corre a Sud della palazzina A;
7) quadri elettrici e contatori relativi agli impianti
di cui ai nn. 1-3-5, 8) manutenzione e pulizia e cura di tutti i beni sopra indicati".
Esso attore era proprietario di due posti auto afferenti al condominio palazzina Controparte_2
A, rientranti, di conseguenza, nel supercondominio;
tuttavia, non figurava nelle tabelle millesimali della palazzina, che avrebbero necessitato di essere aggiornate.
In data 19.8.2019 aveva ricevuto una convocazione, per la riunione del supercondominio, fissata per i giorni 5-6 settembre 2019, con il seguente ordine del giorno: "
1. rettifica contenuto verbale
assemblea del 20.06.2019 con ordine del giorno: modifica regolamento condominiale sezione parti
comuni palazzi A-B alla lettera C. Nomina amministratore supercondominio Salaris - CP_2
parti comuni pal. affidamento incarico a tecnico pratica agibilità autorimessa;
2. CP_1
Conferimento di mandato all'amministratore per procedimento di mediazione numero Med/19/001
Con 70 - +/ Parti comuni;
3. Affidamento Parte_2 Controparte_2
mandato al legale del supercondominio avv. Sogos Antonietta per procedimento di mediazione;
4.
Approvazione bilancio preventivo 2019 e ripartizione spese;
5. Affidamento incarico a tecnico per
revisione tabella millesimale parti comuni;
6. Varie ed eventuali".
Egli non aveva partecipato all'assemblea, che aveva approvato all'unanimità dei presenti tutti gli argomenti all'ordine del giorno;
segnatamente, con la deliberazione assembleare del 6 settembre
2019, quanto al punto 1 all'o.d.g., era stata approvata la modifica del regolamento del supercondominio alla lett. C, prevedendo la nomina di un amministratore del supercondominio, a titolo oneroso, da retribuirsi secondo il preventivo di spesa dallo stesso presentato;
era stato, altresì, dato incarico a un tecnico per la richiesta del certificato prevenzione incendi dell'autorimessa e valutazione di ulteriori interventi per la sua messa a norma;
al punto 2 all'o.d.g., era stato conferito mandato all'amministratore di rappresentare il condominio in un procedimento di mediazione;
al punto 3 all'o.d.g., era stato nominato un legale, per rappresentare il condominio nel procedimento di mediazione;
al punto 4 all'o.d.g., era stato approvato il bilancio preventivo 2019 e la relativa ripartizione spese;
al punto 5 all'o.d.g., era stato affidato l'incarico a medesimo tecnico per la revisione delle tabelle millesimali delle parti comuni.
Con la proposta impugnazione l'attore dedusse l'annullabilità della delibera per violazione degli artt. 1118 e 1123 c.c., in quanto votata secondo tabelle millesimali differenti da quelle vigenti, che non riportavano la presenza di alcuni condomini, tra i quali ed egli stesso che, pur CP_3
convocati, risultavano avere zero millesimi;
l'annullabilità e nullità della deliberazione di cui al punto 1 dell'ordine del giorno relativa all'autorimessa, perché adottata in violazione degli artt. 1117
e 1135 c.c., in quanto riferita alla autorimessa nella sua totalità, mentre invece tale bene non apparteneva al supercondominio, era ricompreso tra le parti comuni limitatamente ai "tratti della rimessa adibiti al transito comune" e alla discesa ai garages e soprastanti aiuole, e pertanto, esulava dalle attribuzioni dell'assemblea del supercondominio;
inoltre, era stato conferito incarico per la richiesta del CPI (Certificato Prevenzione Incendi) e per la valutazione di generici "ulteriori interventi" per la messa a norma dell'autorimessa, laddove, invece, tra gli argomenti indicati al primo punto all'ordine del giorno, vi era solamente quello relativo all'affidamento dell'incarico per la pratica di agibilità dell'autorimessa; le determinazioni afferenti all'autorimessa, infine, erano state adottate utilizzando i millesimi delle parti comuni, che ricomprendevano alcuni condomini che non possedevano alcun posto auto, estromettendo dal processo decisionale, ma non dalle sue conseguenze economiche, coloro che invece, come esso attore, erano proprietari di posti auto.
Il sostenne, ancora, l'annullabilità della deliberazione di cui al punto 4 dell'ordine del CP_2
giorno, ai sensi degli artt. 1118 e 1123 c.c., poiché con il bilancio le spese relative all'autorimessa erano state distribuite in parti uguali tra i proprietari dei posti auto, anziché in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino.
Dedusse, infine, l'annullabilità della deliberazione di cui al punto 5, ai sensi degli artt. 1117 e 1135
c.c., perché era stato dato incarico a un tecnico di revisionare le tabelle millesimali delle parti comuni nonostante la deliberazione inerente detta revisione non rientrasse nella competenza del supercondominio, essendo di competenza dei singoli condominii delle palazzine A e B.
Con Il Parti Comuni PAL. , costituitosi, contestò il fondamento Controparte_2
delle avverse domande, esponendo che lo stesso attore aveva taciuto che, sino all'anno 2019, aveva ricoperto l'incarico di amministratore delle Parti Comuni, Condomini A e B, senza provvedere ad aggiornare l'anagrafe condominiale né rappresentare al Condominio di essere proprietario, sin dall'anno 2007, di due posti auto;
circostanza che aveva comunicato solo nell'anno 2019, allorché
era stato nominato altro amministratore. In particolare, eccepì che il non aveva mai chiesto, CP_2
nelle forme di legge, la convocazione di un'assemblea per discutere della modifica o della nuova redazione delle tabelle millesimali e dei criteri di riparto delle spese, cosicché la delibera era stata assunta sulla base delle tabelle millesimali delle parti comuni condominiali esistenti e valide e riferite ai due corpi di fabbrica;
dedusse, quindi, che e erano stati invitati a CP_3 CP_2
partecipare all'assemblea, pur non avendo millesimi nelle tabelle vigenti relative alle parti comuni,
perché le spese per l'autorimessa erano state sempre divise in parti uguali tra i proprietari dei posti auto presenti nell'autorimessa e la delibera impugnata non avrebbe potuto cagionare alcun pregiudizio in capo all'attore, in quanto fino all'anno 2018 lo stesso , quale amministratore CP_2
condominiale delle Parti Comuni, aveva applicato le tabelle millesimali vigenti e non aveva mai posto all'ordine del giorno la modifica delle tabelle per chiedere di esercitare i suoi diritti di proprietario di posti auto. Peraltro, le tabelle millesimali non erano mai state oggetto di alcuna azione giudiziaria tesa alla loro revisione.
Quanto, poi, al deliberato pagamento del compenso all'amministratore per le Parti Comuni, vi era anche un difetto di interesse dell'attore, in quanto detto pagamento non avrebbe mai gravato sullo stesso non essendo proprietario di appartamenti, ma solo di due posti auto e, come tale, tenuto al pagamento degli oneri connessi esclusivamente agli stessi.
Istruita la causa mediante produzioni documentali, con sentenza n. 287/23 il Tribunale adito rigettò l'impugnazione.
Quanto al primo motivo di impugnazione, teso ad ottenere l'annullamento della deliberazione del
6.9.2019 per violazione degli artt. 1118 e 1123 c.c., perché votata con delle tabelle millesimali differenti da quelle vigenti, il primo giudice rilevò che, invece, le deliberazioni erano state assunte proprio nel rispetto delle tabelle millesimali vigenti, adottate unitamente al regolamento condominiale, nelle quali non figurava il;
in ogni caso, detta delibera era ininfluente rispetto CP_2
alla sfera giuridica dell'attore, il quale non era stato gravato da alcun onere di natura economica,
fatta eccezione per le spese relative all'autorimessa.
Era parimenti infondata la doglianza relativa alla delibera relativa all'autorimessa, dovendosi escludere che l'assemblea avesse deliberato su un argomento non indicato nell'ordine del giorno;
invero, richiamato il principio espresso della Suprema Corte, secondo cui è sufficiente che nell'avviso di convocazione vengano indicati gli argomenti all'ordine del giorno nei loro termini essenziali, nella specie all'ordine del giorno era stato indicato, tra gli argomenti della programmata discussione, quello relativo all'affidamento dell'incarico per la pratica di agibilità dell'autorimessa;
locuzione che consentiva di ritenere fosse sufficientemente chiaro ai convocati che l'argomento afferente all'ottenimento dell'agibilità dell'autorimessa, nei suoi termini essenziali, potesse riguardare anche l'ottenimento di ogni documentazione relativa alla salubrità e alla sicurezza della detta autorimessa.
Per altro verso, doveva escludersi che detta deliberazione avesse sconfinato su temi non di competenza dell'assemblea, poiché il regolamento delle parti comuni alle due palazzine ricomprendeva, al punto n. 4), la discesa di ingresso ai garages e soprastanti aiuole tra le due palazzine e i tratti della rimessa adibiti al transito comune e, agli ulteriori punti nn. 1), 3) e 5), gli impianti antincendio, elettrico, idrico e di drenaggio;
con la conseguenza che l'ottenimento della certificazione di prevenzione degli incendi e la verifica della regolarità e della sicurezza delle aree del piano interrato doveva ritenersi strumentale alla protezione dei predetti beni.
Tra l'altro, doveva rilevarsi che, come dimostrato dal convenuto, era stato lo stesso CP_2
attore, nella sua qualità di amministratore del condominio , ad avere in più occasioni Parte_3
sollecitato l'amministratore del corpo B a mettere in sicurezza l'autorimessa. Con riguardo al terzo motivo di doglianza, l'unica spesa che era stata posta a carico dell'attore era costituita dal complessivo importo di euro 114,00, dovuto per le spese relative all'autorimessa, e precisamente a titolo di pulizia autorimessa, ENEL per l'alimentazione del cancello, cosap e manutenzione cancello;
al riguardo il primo giudice osservò che tali spese erano state ripartite in parti uguali tra tutti i proprietari di posti auto, e che tale criterio, pur assunto per prassi risalente,
anche sotto la precedente gestione amministrativa affidata al medesimo attore, non era rispettoso dei criteri di cui agli artt. 1118 e 1123 c.c., giacché non teneva in conto la proporzione del valore della proprietà di ciascuno.
Tuttavia, non poteva rilevarsi in capo all'attore un concreto interesse, giuridicamente rilevante, alla caducazione della deliberazione, atteso che uno dei due posti auto di sua proprietà risultava ictu
oculi dalla planimetria di estensione e superficie maggiore rispetto agli altri posti auto;
sicché
doveva ragionevolmente escludersi che, quandanche fosse stato adottato un criterio di riparto della spesa proporzionale al valore della superficie, sarebbe conseguito nella sfera giuridica dell'attore un differente risultato sostanziale, apprezzabile sotto il profilo economico e patrimoniale.
Infine, il primo giudice ritenne infondato anche l'ultimo motivo di impugnazione della deliberazione assembleare, sul rilievo della insussistenza di un interesse dell'attore, sotto il profilo attuale e sostanziale, a dolersi della deliberata necessità di rivedere le tabelle millesimali;
infatti, per un verso, era stato lo stesso attore a lamentare la necessità di rivedere le tabelle millesimali con i relativi criteri di riparto delle spese e, per altro verso, l'assemblea non aveva approvato nuove tabelle, ma si era limitata a conferire incarico a un tecnico per verificare, sotto il profilo tecnico,
l'opportunità di aggiornamento delle tabelle precedenti, senza che i costi per il relativo onorario fossero stati posti a carico del medesimo attore, in quanto non titolare di unità abitative.
Avverso tale decisione il ha proposto appello, cui ha resistito il appellato. CP_2 CP_2
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha esposto che le tabelle millesimali individuano, da un lato le “teste” dei condomini e, dall'altro, i “millesimi” attribuiti a ciascuna testa;
nel caso di specie nelle tabelle millesimali allegate al regolamento non comparivano le “teste” dei signori e , che, invece, comparivano come teste, ma non come millesimi, nelle tabelle CP_3 CP_2
utilizzate per le decisioni assembleari, in quanto il valore millesimale loro attribuito era pari a zero;
quindi essi erano stati convocati, il presente aveva anche partecipato alla votazione, se pur CP_3
con valore millesimale pari a zero, e quindi senza avere alcun potere decisionale.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto di avere interesse ad impugnare la delibera, non potendosi escludere che in futuro, a seguito di revisione delle tabelle millesimali, venga chiamato a partecipare alle spese;
in ogni caso, l'interesse ad agire sussiste per vizi formali, anche se la delibera impugnata non abbia, ex se, alcuna incidenza diretta sul patrimonio della parte attrice, non senza rilevare che non può esistere una tabella millesimale con valore zero.
Le predette censure non sono fondate.
Il aveva specificamente sostenuto l'invalidità della delibera in quanto assunta secondo CP_2
tabelle millesimali diverse da quelle vigenti;
peraltro, come correttamente rilevato dal primo giudice, e di fatto lamentato dallo stesso attore, le tabelle vigenti erano quelle adottate unitamente al regolamento condominiale, nelle quali non compariva il;
ovvero questi, che aveva anche CP_2
omesso di provvedere all'aggiornamento dell'anagrafe condominiale quando era egli stesso amministratore del nonché di comunicare di essere divenuto proprietario Controparte_1
di due posti auto, come dedotto dal convenuto e non contestato, nelle tabelle in uso non CP_2
risultava proprietario di alcunché.
Deve essere, altresì, evidenziato che le tabelle millesimali in questione, ossia quelle con valore zero,
per quanto afferenti la proprietà millesimale relativa a unità immobiliari sono corrette, in quanto il non è proprietario di alcuna unità all'interno del condominio;
per contro, è pacifico che non CP_2
erano stati attribuiti millesimi per le proprietà dei posti auto nell'autorimessa giacché, per prassi risalente nel tempo, ed utilizzata anche sotto l'amministrazione , le spese relative ai posti CP_2
auto non venivano ripartite secondo quote millesimali proporzionali alla superficie della proprietà,
ma in parti uguali tra i relativi proprietari.
Ebbene, lo stesso aveva dedotto essere necessario procedere ad una modifica delle tabelle CP_2
millesimali, che desse conto della effettiva compagine condominiale, al fine di potere concretamente partecipare all'assemblea esprimendo un voto valido;
peraltro, con la proposta impugnazione, non ha impugnato anche le tabelle millesimali vigenti, pur non rispondenti alla mutata compagine proprietaria, né ne ha chiesto una revisione, cosicché non può, con la presente impugnazione, dolersi l'incongruenza di una tabella ove alla sua “testa” era attribuito valore millesimale zero.
Quanto, poi, all'asserito interesse ad agire, giova richiamare la recente pronuncia della Suprema
Corte, secondo cui “L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è CP_2
limitato all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare … Parallelamente, l'interesse
ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di
rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta
potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda” (Cass. 5194/24).
Con il secondo motivo di gravame, relativo all'approvazione del punto 1 dell'ordine del giorno, con il quale era stato deliberato di conferire incarico ad un tecnico per la richiesta del CPI
dell'autorimessa e la valutazione di ulteriori interventi per la messa a norma della stessa,
l'appellante ha sostenuto che il giudice aveva errato nel ritenere che l'indicazione del tema da trattare contenuto nella convocazione – affidamento incarico a tecnico pratica agibilità autorimessa
– fosse sufficientemente analitico.
Ha, altresì, dedotto che l'autorimessa non fa parte del supercondominio, ma dei singoli condominii che lo compongono, con la conseguente insussistenza di un potere deliberativo dell'assemblea del supercondominio al riguardo.
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la richiesta di messa in sicurezza dell'autorimessa, da esso appellante effettuata, quale amministratore del A Parte_4
all'amministratore del condominio B, confermava la dedotta suddivisione dei poteri Pt_4
deliberativi.
Neppure tale censura è fondata.
Sotto il primo profilo si osserva che, per costante giurisprudenza, è sufficiente che nell'avviso di convocazione vengano indicati gli argomenti all'ordine del giorno nei loro termini essenziali;
ebbene, l'indicato ordine del giorno relativo alla questione “affidamento incarico a tecnico per
pratica agibilità rimessa”- è più che sufficiente a farne comprendere la portata, atteso che la mancanza del prescritto Certificato Prevenzione Incendi, così come la messa a norma, incidono in termini negativo sulla agibilità dei garages, precludendone l'utilizzo.
Quanto, poi, al potere deliberativo del supercondominio al riguardo, basti rilevare che, secondo il regolamento del supercondominio richiamato dallo stesso appellante, sono parti comuni, e quindi rimesse a deliberazioni che deve assumere lo stesso supercondominio, l'impianto antincendio (n. 1),
il drenaggio e relativo impianto nella rimessa interrata, con relativa elettropompa ed energia elettrica (n. 3), i quadri elettrici e contatori relativi ai due predetti impianti (n. 7), e soprattutto la discesa di ingresso ai garages e i tratti della rimessa adibiti a transito comune (n. 4).
Con riferimento a tutte le predette parti comuni dei due condominii, pertanto, sussiste un potere deliberativo del supercondominio, atteso che, come correttamente rilevato dal primo giudice, la delibera volta all'ottenimento della certificazione di prevenzione degli incendi ed alla verifica della necessità di ulteriori interventi per la messa a norma riguardano dette parti comuni e sono volte a salvaguardarne agibilità e sicurezza.
E', invece, fondato il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante, con riferimento alla delibera di cui al punto 4 dell'ordine del giorno, ha lamentato che la ripartizione delle spese relative al bilancio preventivo 2019 era stata effettuata in parti uguali tra i proprietari dei posti auto, in violazione degli artt. 1118 e 1123 c.c.; né poteva soccorrere un difetto di interesse di esso attore per essere proprietario di un posto auto di superficie maggiore di quella di tutti gli altri, come ritenuto dal primo giudice, posto che tale circostanza non era affatto evincibile dalla planimetria in atti,
priva della indicazione dei mq. di ogni posto auto e neppure in scala.
In ogni caso, non potevano essere poste a suo carico spese per il posto auto in presenza di una tabella millesimale con la quale non gli era stata attribuita alcuna quota.
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti e dei servizi comuni sono distribuite tra i partecipanti in proporzione al valore economico delle rispettive proprietà e, come previsto dall'art. 68 disp. att. c.c., detto valore proporzionale deve essere espresso in millesimi in apposita tabella. Nel caso in esame è pacifico che, alla data della delibera del 6.9.2019, non fossero state mai predisposte le tabelle millesimali relative alla proprietà dei posti auto (predisposte ed approvate con delibera del 7.6.2023), e che dette spese venivano ripartite in parti uguali tra tutti i proprietari, per prassi risalente e sussistente anche allorché lo stesso era amministratore. CP_2
Peraltro, nel ripartire le spese tra i condomini non può farsi ricorso a prassi adottate nel tempo,
essendo invece necessario eseguire il riparto secondo le tabelle millesimali.
Occorre, in particolare, evidenziare che nelle tabelle vigenti, alla data della delibera qui impugnata,
al era attribuito un valore in millesimi pari a zero, cosicché la delibera di riparto delle spese CP_2
comprendente anche una quota a carico dello stesso si pone in contrasto con dette tabelle e,
conseguentemente, sul punto è invalida, restando irrilevante ogni valutazione sulla superficie maggiore o diversa di uno dei posti auto di proprietà del . CP_2
Infine, è fondato anche l'ultimo motivo di gravame con il quale l'appellante ha dedotto che il supercondominio non aveva potere deliberativo in ordine alla revisione delle tabelle millesimali relative alle parti comuni.
Va, infatti, rilevato che, come dedotto dal e sul punto non vi è contestazione, le tabelle CP_2
millesimali delle parti comuni del supercondominio si ricavano, per proporzione, dalle tabelle dei singoli condominii che lo compongono.
Con la delibera in esame era stato deciso di affidare ad un tecnico la revisione delle tabelle millesimali parti comuni, precisando che “Tale necessità scaturisce dalle svariate compravendite
dei posti auto”.
Peraltro, siffatta revisione presuppone una revisione delle tabelle dei singoli condominii, interessati da variazioni afferenti alle proprietà dei posti auto;
ed infatti l'approvazione della tabella millesimale posti auto è stata poi assunta dal A in data 7.6.2023. Parte_4
Dunque, solo a seguito di detta delibera, il supercondominio, laddove necessario, può procedere alla revisione delle tabelle delle parti comuni.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere dichiarata l'invalidità della delibera del 6.9.2019 relativamente al punto 4) e limitatamente alla ripartizione delle spese, e della delibera assunta al punto 5. Avuto riguardo all'esito globale del giudizio, attesa una sostanziale soccombenza reciproca,
sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.
Per l'effetto, deve essere accolta la domanda del di condanna del alla CP_2 CP_2
restituzione dell'importo di € 4.050,85, corrisposta a titolo di spese processuali del primo grado, con gli interessi dalla data del pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 287/23 del Tribunale di Oristano e pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara l'invalidità della deliberazione assunta in data 6.9.2019
in relazione al punto 4) limitatamente alla ripartizione delle spese ed al punto 5) dell'ordine del giorno;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio;
3. Condanna il , in persona del suo Controparte_4
amministratore, alla restituzione, in favore del della somma di € 4.050,85, oltre interessi al CP_2
tasso legale dalla data del pagamento al saldo.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu