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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 955, vertente
TRA
nato il [...] a [...], ivi residente alla Parte_1 contrada Melfi di Sopra snc, (C.F. ), assistito in via C.F._1
amministrativa dal Patronato Èpaca di Pontecorvo (FR), rappresentato e difeso dall'avv.
AN Di UA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino (FR), via G. Puccini n. 16,
RICORRENTE
CONTRO
, CF Controparte_1
Contr
- Sede di Formia - in persona del Dirigente generale p.t. della P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bontempo, Controparte_3 elettivamente domiciliato presso la sede in Cassino alla piazza A. Labriola n. 49, CP_1
RESISTENTE
oggetto: malattia professionale conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, il sig. si rivolgeva al Parte_1
Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso il mancato riconoscimento dell'origine professionale delle malattie denunciate.
Esponeva di aver svolto la propria attività lavorativa a far data dall'1.08.1976 con qualifica dapprima di apprendista meccanico e successivamente meccanico. esposto a lavorazioni usuranti tali da comprometterne l'integrità fisica, giusti provvedimenti
INAIL del 29 e 30 giugno 2022 ove l'Istituto gli riconosceva un complessivo danno biologico del 12%. Affermava di aver presentato due denunce di malattia professionale afferente diagnosi di “A. “Periartrite scapolo omerale-bilaterale – danno biologico permanente 8%” (doc. 6); B. “Ipoacusia percettiva destra e mista a sinistra - danno biologico permanente 10%” (doc. 7)”, di aver ricevuto provvedimenti del 17.06.2022 di rigetto della denuncia relativa al riconoscimento dell'origine professionale della periartrite scapolo omerale bilaterale e di non aver ricevuto alcun riscontro relativamente all'altra denuncia presentata, di aver proposto ricorso amministrativo, senza alcun riscontro. Tanto premesso, chiedeva accertare e dichiarare l'origine professionale delle patologie denunciate nonché il diritto all'unificazione ex art. 80 del
D.P.R. n. 1124/1965 delle singole percentuali di danno biologico accertate per le diverse patologie, con le percentuali di danno biologico già riconosciute in via amministrativa e con le ulteriori riconosciute e riconoscende anche in via amministrativa, compresa la refusione delle spese mediche sostenute a seguito della tecnopatia insistente gli arti superiori nella misura di € 700,00 o diversa misura ritenuta
Pag. 2 di 6 di giustizia e, per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento di tutti i benefici di natura economica previsti dalla legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, oltre alla refusione delle spese mediche sostenute pari ad € 700,00 o diversa misura ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di compensi professionali maggiorati del
30% ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. del 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'art. 1 del
Decreto del 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, stante la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre accessori di legge e spese generali al 15%, refusione del C.U. per €
43.00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' convenuto contestando la domanda e chiedendone il rigetto in CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
Veniva disposta ed espletata prova testimoniale nonché CTU medico legale e, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11 giugno 2025, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
I testi escussi confermavano l'attività lavorativa svolta dal ricorrente quale manutentore/aggiustatore meccanico, effettuata prevalentemente utilizzando gli arti superiori nonché l'esposizione a fonti rumorose seppur con l'ausilio di cuffie. In tal senso quanto affermato dal sig. collega di lavoro del Controparte_4
ricorrente dal 2002 al 2009 e dal 2015 al 2022 (il ricorrente ha sempre svolto l'attività di manutentore/aggiustatore meccanico … ha lavorato per oltre quaranta anni con turni di lavoro di otto ore al giorno per sei giorni su sette presso officine, occupandosi di aggiustare dei mezzi pesanti quali camion, autobus, macchine agricole escavatori, utilizzando gli arti superiori e movimentando carichi pesanti di circa 20 Chilogrammi;
il ricorrente lavorata vicino a fonti di rumore, per esempio nello smontare i pneumatici dei camion, autobus, nello smontare gli alberi di trasmissione, i trapezi;
parte
Pag. 3 di 6 ricorrente provvedeva a smontare i pezzi da cambiare;
alla riparazione o sostituzione dei pezzi con quelli nuovi, quindi provvedeva all'assemblaggio delle parti sottoposte a riparazione;
utilizzava chiavi inglesi, pistole elettriche, anche pistole avvitatrici pneumatiche per la maggior parte del tempo… La fase di smontaggio avveniva sia da disteso che in piedi;
venivano utilizzate grosse chiavi inglesi e gli avvitatori erano rumorosi ma erano utilizzati con le cuffie, almeno nel periodo in cui c'ero io … la fase della riparazione o sostituzione delle parti danneggiate con parti nuove avveniva manualmente;
la fase di assemblaggio anch'essa avveniva manualmente ovvero con
l'utilizzo di chiave inamometrica … il ricorrente utilizzava gli arti superiori al di sopra delle spalle, allorquando con una sdraietta veniva posizionato sotto l'auto da riparare e sotto le fosse di ispezione) e dal sig. , collega di lavoro dal 1979 al Persona_1
1988 e dal 1991 sino al 2022 (il ricorrente svolgeva l'attività di aggiustatore meccanico
… mediante l'utilizzo prevalente degli arti superiori, sia nello smontare le parti da riparare nei camino, autobus, macchine agricole, industriali, sia nella riparazione delle parti che nel montaggio delle stesse;
l'attività veniva svolta sino a fine anni novanta con l'utilizzo manuale di chiavi inglesi, cacciaviti, martelli di grosse dimensioni;
successivamente sono state utilizzate le pistole avvitatrici pneumatiche e quelle elettriche … gli avvitatori venivano utilizzati sia in locali chiusi che aperti, senza
l'utilizzo di cuffie sino all'anno 2004/2005, quindi successivamente con l'utilizzo di cuffie e tappi per le orecchie;
il rumore nell'utilizzo degli avvitatori era forte;
il ricorrente lavorava anche sul lettino sotto la macchina da riparare utilizzando gli arti superiori sia per smontare i pezzi da riparare sia nel rimontaggio dei pezzi stessi.
A.D.R. Ho visto il ricorrente lavorare nelle fosse di ispezione utilizzando l'avvitatore pneumatico).
Ammessa la consulenza tecnica, il consulente nominato, dott. , Persona_2
sulla base della documentazione medica e dopo aver sottoposto il ricorrente a visita, riconosceva l'origine professionale delle patologie denunciate e concludeva
Pag. 4 di 6 riconoscendo un danno biologico complessivo nella misura del 26% (“1) - Alla luce della documentazione disponibile, si può ragionevolmente concludere per una origine professionale della infermità/deficit di cui è affetto – Periartrite scapolo omerale- bilaterale – danno biologico permanente, Ipoacusia percettiva destra e mista a sinistra
- determinatesi per cause attribuibili all'attività professionale come documentato dal lavoratore;
2) - Tale infermità/deficit funzionale appare verosimilmente di origine professionale per la presenza di esposizione a fattori di rischio specifici per tecnopatia da uso di strumenti meccanici vibranti con interessamento funzionale del distretto braccio-spalla in ambiente lavorativo connotato da esposizione a rumore in assenza di
DPI fino al 2005; 3) – Tale infermità … determina un D.B. nella misura del 6.%. per la limitazione funzionale dolorosa delle spalle e un D.B. del 10% per l'ipoacusia bilaterale (perdita media di 40db) per un danno biologico complessivo nella misura del
26%”).
Tanto premesso, vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate,
l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Per quanto innanzi, sulla base della consulenza espletata, si ritiene che debba riconoscersi in capo al ricorrente l'origine professionale delle patologie denunciate con valutazione del danno biologico nella misura del 26%, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo nonché rimborso delle spese mediche sostenute per € 700,00, giuste fatture agli atti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Pag. 5 di 6 Le spese per la consulenza, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. accerta e dichiara la malattia denunciata dal ricorrente come malattia professionale con valutazione del danno biologico nella misura del 6% relativamente alla limitazione funzionale dolorosa delle spalle e nella misura del 10% per l'ipoacusia bilaterale (perdita media di 40db) per un danno biologico complessivo nella misura del 26%, come da CTU, e per l'effetto condanna l' , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento del relativo beneficio economico oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo nonché alla refusione delle spese mediche sostenute pari a € 700,00 come da fatture agli atti;
3. condanna l' resistente, in persona del l.r.p.t., a rifondere alla ricorrente le CP_1
spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, maggiorate del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del DM del 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto del
8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, stante la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre accessori di legge e spese generali al 15%, refusione del C.U. per € 43.00, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate con separato CP_1
decreto.
Cassino, 23 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 955, vertente
TRA
nato il [...] a [...], ivi residente alla Parte_1 contrada Melfi di Sopra snc, (C.F. ), assistito in via C.F._1
amministrativa dal Patronato Èpaca di Pontecorvo (FR), rappresentato e difeso dall'avv.
AN Di UA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino (FR), via G. Puccini n. 16,
RICORRENTE
CONTRO
, CF Controparte_1
Contr
- Sede di Formia - in persona del Dirigente generale p.t. della P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bontempo, Controparte_3 elettivamente domiciliato presso la sede in Cassino alla piazza A. Labriola n. 49, CP_1
RESISTENTE
oggetto: malattia professionale conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, il sig. si rivolgeva al Parte_1
Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso il mancato riconoscimento dell'origine professionale delle malattie denunciate.
Esponeva di aver svolto la propria attività lavorativa a far data dall'1.08.1976 con qualifica dapprima di apprendista meccanico e successivamente meccanico. esposto a lavorazioni usuranti tali da comprometterne l'integrità fisica, giusti provvedimenti
INAIL del 29 e 30 giugno 2022 ove l'Istituto gli riconosceva un complessivo danno biologico del 12%. Affermava di aver presentato due denunce di malattia professionale afferente diagnosi di “A. “Periartrite scapolo omerale-bilaterale – danno biologico permanente 8%” (doc. 6); B. “Ipoacusia percettiva destra e mista a sinistra - danno biologico permanente 10%” (doc. 7)”, di aver ricevuto provvedimenti del 17.06.2022 di rigetto della denuncia relativa al riconoscimento dell'origine professionale della periartrite scapolo omerale bilaterale e di non aver ricevuto alcun riscontro relativamente all'altra denuncia presentata, di aver proposto ricorso amministrativo, senza alcun riscontro. Tanto premesso, chiedeva accertare e dichiarare l'origine professionale delle patologie denunciate nonché il diritto all'unificazione ex art. 80 del
D.P.R. n. 1124/1965 delle singole percentuali di danno biologico accertate per le diverse patologie, con le percentuali di danno biologico già riconosciute in via amministrativa e con le ulteriori riconosciute e riconoscende anche in via amministrativa, compresa la refusione delle spese mediche sostenute a seguito della tecnopatia insistente gli arti superiori nella misura di € 700,00 o diversa misura ritenuta
Pag. 2 di 6 di giustizia e, per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento di tutti i benefici di natura economica previsti dalla legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, oltre alla refusione delle spese mediche sostenute pari ad € 700,00 o diversa misura ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di compensi professionali maggiorati del
30% ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. del 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'art. 1 del
Decreto del 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, stante la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre accessori di legge e spese generali al 15%, refusione del C.U. per €
43.00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' convenuto contestando la domanda e chiedendone il rigetto in CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
Veniva disposta ed espletata prova testimoniale nonché CTU medico legale e, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11 giugno 2025, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
I testi escussi confermavano l'attività lavorativa svolta dal ricorrente quale manutentore/aggiustatore meccanico, effettuata prevalentemente utilizzando gli arti superiori nonché l'esposizione a fonti rumorose seppur con l'ausilio di cuffie. In tal senso quanto affermato dal sig. collega di lavoro del Controparte_4
ricorrente dal 2002 al 2009 e dal 2015 al 2022 (il ricorrente ha sempre svolto l'attività di manutentore/aggiustatore meccanico … ha lavorato per oltre quaranta anni con turni di lavoro di otto ore al giorno per sei giorni su sette presso officine, occupandosi di aggiustare dei mezzi pesanti quali camion, autobus, macchine agricole escavatori, utilizzando gli arti superiori e movimentando carichi pesanti di circa 20 Chilogrammi;
il ricorrente lavorata vicino a fonti di rumore, per esempio nello smontare i pneumatici dei camion, autobus, nello smontare gli alberi di trasmissione, i trapezi;
parte
Pag. 3 di 6 ricorrente provvedeva a smontare i pezzi da cambiare;
alla riparazione o sostituzione dei pezzi con quelli nuovi, quindi provvedeva all'assemblaggio delle parti sottoposte a riparazione;
utilizzava chiavi inglesi, pistole elettriche, anche pistole avvitatrici pneumatiche per la maggior parte del tempo… La fase di smontaggio avveniva sia da disteso che in piedi;
venivano utilizzate grosse chiavi inglesi e gli avvitatori erano rumorosi ma erano utilizzati con le cuffie, almeno nel periodo in cui c'ero io … la fase della riparazione o sostituzione delle parti danneggiate con parti nuove avveniva manualmente;
la fase di assemblaggio anch'essa avveniva manualmente ovvero con
l'utilizzo di chiave inamometrica … il ricorrente utilizzava gli arti superiori al di sopra delle spalle, allorquando con una sdraietta veniva posizionato sotto l'auto da riparare e sotto le fosse di ispezione) e dal sig. , collega di lavoro dal 1979 al Persona_1
1988 e dal 1991 sino al 2022 (il ricorrente svolgeva l'attività di aggiustatore meccanico
… mediante l'utilizzo prevalente degli arti superiori, sia nello smontare le parti da riparare nei camino, autobus, macchine agricole, industriali, sia nella riparazione delle parti che nel montaggio delle stesse;
l'attività veniva svolta sino a fine anni novanta con l'utilizzo manuale di chiavi inglesi, cacciaviti, martelli di grosse dimensioni;
successivamente sono state utilizzate le pistole avvitatrici pneumatiche e quelle elettriche … gli avvitatori venivano utilizzati sia in locali chiusi che aperti, senza
l'utilizzo di cuffie sino all'anno 2004/2005, quindi successivamente con l'utilizzo di cuffie e tappi per le orecchie;
il rumore nell'utilizzo degli avvitatori era forte;
il ricorrente lavorava anche sul lettino sotto la macchina da riparare utilizzando gli arti superiori sia per smontare i pezzi da riparare sia nel rimontaggio dei pezzi stessi.
A.D.R. Ho visto il ricorrente lavorare nelle fosse di ispezione utilizzando l'avvitatore pneumatico).
Ammessa la consulenza tecnica, il consulente nominato, dott. , Persona_2
sulla base della documentazione medica e dopo aver sottoposto il ricorrente a visita, riconosceva l'origine professionale delle patologie denunciate e concludeva
Pag. 4 di 6 riconoscendo un danno biologico complessivo nella misura del 26% (“1) - Alla luce della documentazione disponibile, si può ragionevolmente concludere per una origine professionale della infermità/deficit di cui è affetto – Periartrite scapolo omerale- bilaterale – danno biologico permanente, Ipoacusia percettiva destra e mista a sinistra
- determinatesi per cause attribuibili all'attività professionale come documentato dal lavoratore;
2) - Tale infermità/deficit funzionale appare verosimilmente di origine professionale per la presenza di esposizione a fattori di rischio specifici per tecnopatia da uso di strumenti meccanici vibranti con interessamento funzionale del distretto braccio-spalla in ambiente lavorativo connotato da esposizione a rumore in assenza di
DPI fino al 2005; 3) – Tale infermità … determina un D.B. nella misura del 6.%. per la limitazione funzionale dolorosa delle spalle e un D.B. del 10% per l'ipoacusia bilaterale (perdita media di 40db) per un danno biologico complessivo nella misura del
26%”).
Tanto premesso, vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate,
l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Per quanto innanzi, sulla base della consulenza espletata, si ritiene che debba riconoscersi in capo al ricorrente l'origine professionale delle patologie denunciate con valutazione del danno biologico nella misura del 26%, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo nonché rimborso delle spese mediche sostenute per € 700,00, giuste fatture agli atti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Pag. 5 di 6 Le spese per la consulenza, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. accerta e dichiara la malattia denunciata dal ricorrente come malattia professionale con valutazione del danno biologico nella misura del 6% relativamente alla limitazione funzionale dolorosa delle spalle e nella misura del 10% per l'ipoacusia bilaterale (perdita media di 40db) per un danno biologico complessivo nella misura del 26%, come da CTU, e per l'effetto condanna l' , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento del relativo beneficio economico oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo nonché alla refusione delle spese mediche sostenute pari a € 700,00 come da fatture agli atti;
3. condanna l' resistente, in persona del l.r.p.t., a rifondere alla ricorrente le CP_1
spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, maggiorate del 30% ex art. 4, comma 1 bis, del DM del 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto del
8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, stante la redazione del presente atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, oltre accessori di legge e spese generali al 15%, refusione del C.U. per € 43.00, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate con separato CP_1
decreto.
Cassino, 23 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
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