Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2003, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
ESKINTE DA AGINTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 30 . 21-11-1991, N.374 (UD 19.11.20 PACE) Reg. Gen. N. 10570/00 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO ITALIAN02 949 0 3 LA CORTE U REMA ASSIZIONE SEZIONE 2a CIVILECIVILE 4046794 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 10570/00 proposto Oggetto: Risarcimento da danni. MA GI, domiciliato ex lege presso la Can- celleria della Corte di Cassazione, difeso dall'Avv. Sergio Fio- rito come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
NA SE, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Via Monte Santo n. 25, presso lo studio dell'Avv. Pietro Paternò Raddusa, difeso dall'Avv. Daniele Aiello come da pro- cura a margine del controricorso. 1493/02 CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Ma- scalucia n. 24/00 del 03.01.2000/ 19.01.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.11.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Liberti- no Alberto Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 09.03.1999, AN ZZ, nell'interesse del Condominio di via A. de Gasperi n. 97, premesso di aver avuto conoscenza dei vizi arrecati all' edificio nel corso di un procedimento definito dal Pretore di Mascalucia con sentenza n. 135/93, chiedeva al Giudice di pace di tale città la condanna, ex art. 1669 c.c., di PP TO, costruttore dell'edificio, al pagamento della somma di £. 1.020.000, con interessi dal febbraio 1999, a titolo di ri- sarcimento danni arrecati da una tubatura alle parti comuni dell'edificio. Costituitosi, il TO eccepiva in via preliminare la de- cadenza e prescrizione della proposta azione di garanzia ex art. 1669 c.c., nonché il difetto di legittimazione attiva dell' ня attore;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda. Con sentenza n. 24/00 del 03/19.01.2000, il Giudice di pa- ce rigettava la domanda del ZZ, in quanto riteneva fon- 2 date tutte le eccezioni proposte dal TO, osservando che il termine di decadenza di un anno per la denuncia dei vizi, nel caso specifico, decorreva dalla perizia del c.t.u., depositata nel marzo 1990, o tuttalpiù dalla data di notifica della senten- za del Pretore di Mascalucia del 15.11.1993; che il termine de- cennale di prescrizione dell' azione risarcitoria decorreva dalla data (26.2.1983) in cui l'opera era stata compiuta;
che sol- tanto l'amministratore del condominio era legittimato a pro- porre l'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. e non anche il singolo condomino. Avverso questa sentenza il ZZ ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi, illustrati da memoria. II TO ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applica- zione dell'art. 1669 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in re- lazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente censura l' im- pugnata sentenza per aver accolto l'eccezione di decadenza, ai fini della denuncia, ritenendo che il termine di un anno dalla scoperta dei vizi decorreva dalla data di notifica, avvenuta il 25.11.93, del deposito della sentenza del Pretore di Mascalu- cia, senza considerare che, invece, tale termine incominciava a decorrere dal passaggio in giudicato di tale decisione, cioè 3 dalla data (9.2.99) di deposito della sentenza d'appello perché soltanto a questa data, in base alla definitività dell' accerta- mento giudiziale, vi era stata sicura e completa conoscenza sia dei vizi sia soprattutto del loro collegamento causale con l' at- tività di esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore. Sostiene il ricorrente che, essendo stata proposta la do- manda il 9.3.99, la decadenza non si sarebbe verificata, ed inoltre sarebbe stato rispettato sia il termine prescrizionale di un anno dalla denuncia per l'utile inizio della causa, sia il termine decennale per la proposizione dell'azione risarcitoria.
2. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 1130, 4° comma, c.c. e dell'art. 1669 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente sostiene che erroneamente il Giudice di pace ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, senza considerare che l'amministratore di condominio lungi dall'avere una rappresentanza di tipo organico, assimilabile a quella delle persone giuridiche, ha solo una rappresentanza ex mandato, per effetto della nomina ex art. 1129 c.c., dei vari condomini, sicché la sua presenza non priva affatto questi ul- fl timi del potere di agire personalmente a difesa dei propri dirit- ti, sia esclusivi, sia comuni, a nulla valendo la differenza, che 4 il Giudice di pace ha evidenziato, tra responsabilità contrat- tuale ed extracontrattuale con riguardo all'art. 1669 c.c.. Ciò posto, osserva la Corte che i motivi sono infondati, in base alle seguenti considerazioni. Innanzitutto va premesso che la sentenza del Giudice di pa- ce resa in una controversia del valore non eccedente i due mi- lioni (come quella in esame) è sempre pronunciata secondo equità (ex art. 113, comma secondo, c.p.c. nel testo sostituito, con decorrenza 1 maggio 1995, dall'art. 21 della legge n. 374 del 1991), anche se il giudicante non abbia fatto alcun riferi- mento all'equità (v. ex plurimis: Cass.
8.1.1999 n. 107; 11.6. 1998 n. 5794). La sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità è impugnabile per cassazione solo per motivi attinenti alla giu- risdizione e per violazione delle norme sulla competenza (ex art. 360 nn. 1 e 2 c.p.c.), ovvero (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) solo per violazioni di norme costituzionali, di norme comunitarie, di norme processuali e dei principi gene- rali dell'ordinamento, mentre non è denunciabile la violazione dei “principi regolatori della materia", avendo la novella dell' art. 113, 2° comma, c.p.c., soppresso il riferimento a tali prin- A cipi, quale limite al potere equitativo del Giudice di pace (Cass. 12.1.1999 n. 227), né le altre violazioni di legge (Cass. 29.3. 1999 n. 2984). In tali controversie, infatti, deve farsi imme- 5 diata applicazione dell'equità cosiddetta formativa o sostituti- va, e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa, e la decisione deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuiti- vo e non sillogistico (Sez. Un. 15.10.1999 n. 716). Inoltre, tale sentenza equitativa del Giudice di pace è impu- gnabile per cassazione (in relazione al n. 4 dell'art. 360) per vi- zi della motivazione, quando questa sia assolutamente man- cante o apparente, ovvero illogica, oppure fondata su afferma- zioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evi- denziare la "ratio decidendi" (Cass.
5.2.1999 n. 1007), ma non anche quando la motivazione sia solo insufficiente o incom- pleta (Sez. Un. 15.10.1999 n. 716). Alla luce di tali considerazioni, il primo mezzo va disatteso perché il Giudice di pace ha giustificato la propria decisione allorché, dopo aver correttamente osservato che il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 1669 c.c. è rappresentato dalla data dell' acquisizione di un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva e completa dei di- fetti dell'opera e del loro collegamento causale all'attività di esecuzione espletata dall'appaltatore, ha ritenuto, con accer- tamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, che il ZZ aveva acquisito tale apprezzabile grado di co- noscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro deriva- zione causale alla data della c.t.u. (luglio 1989 / marzo 1990). 6 La contestazione del ricorrente, secondo cui la conoscenza obiettiva e certa della gravità dei vizi e del loro collegamento causale sarebbe stata acquisita solo alla data del deposito della sentenza d'appello, è sterile tendente oltretutto a censura un apprezzamento di fatto. Invero l'accertamento del momento nel quale l'anzidetta conoscenza sia stata acquisita costituisce materia riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, se sufficientemente motivato. Per il resto è sufficiente rilevare che mentre il termine di de- cadenza, essendo connesso, per la decorrenza, alla scoperta della gravità dei difetti e della loro imputabilità alla prestazio- ne dell'appaltatore, postula un apprezzabile grado di cono- scenza dell'entità dei difetti e della loro riferibilità causale a quest'ultimo; il termine di prescrizione, invece, essendo cro- nologicamente legato alla denunzia, prescinde dall'epoca della predetta sufficiente conoscenza. Infine anche il secondo motivo è infondato, atteso che a differenza del difetto di "legitimatio ad causam", il difetto di effettiva titolarità attiva (o passiva) del rapporto non può esse- re dedotto come motivo di ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace (cfr. Cass. 24 febbraio 2000, n. 2105). 7 In base alle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro. !5.00 , oltre Euro 300,00 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 19 novembre 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino Elifarikпо Spadan IL CANCELLIERE C1 Padio Talarico 2:00 DEPOSITATO CANCELLERIA Roma 27 FEB 2003 8