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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/07/2025, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 06/07/2022 al numero 5898/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 86/2022 nel giudizio recante
R.G. 9281/18, resa il 28/10/2021 e pubblicata il 12/01/2022;
TRA
(c.f. ) IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1 P.IVA_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iannicelli;
APPELLANTE
E
(c.f. ), IN Controparte_1 P.IVA_2
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall' avv. Mario Amatruda;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 31.08.2018 in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno (R.G.
9281/2018) la in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 al fine di sentir dichiarare l'operatività della polizza n.000586.32.300016 stipulata in data
30.05.2013 dalla con la Parte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, il diritto ad essere manlevata e garantita da ogni eventuale esito negativo
[...]
conseguente al giudizio di risarcimento danni (R.G. 11551/2015) incardinato da Parte_2
genitore del minore a seguito del sinistro avvenuto in data 14.07.2013 in Salerno Persona_1 presso la Piscina Nicodemi gestita dall'associazione sportiva nonché sentir Parte_1
1 condannare la società convenuta, in proprio favore, al risarcimento di tutti i danni subiti, a qualsiasi titolo, e causati dalla mala gestio dell'impresa assicuratrice nel rapporto contrattuale intercorso tra le stesse con il pagamento, in favore dell'attrice, della somma accertata in corso di causa, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria con rivalsa delle spese di lite.
Premetteva, al riguardo, l'attrice che in data 30.05.2013 aveva stipulato un contratto di assicurazione con la (con polizza Rc Generale Controparte_2
n.000586.32.300016) a copertura della responsabilità civile in caso di sinistro durante la gestione degli impianti sportivi, provvedendo al regolare pagamento del premio stabilito per l'operatività assicurativa della predetta polizza;
che a seguito della richiesta di risarcimento danni inviata il
14.10.2013 a mezzo lettera raccomandata da – genitore del minore Parte_2 Persona_1
che il 14.07.2013 presso la piscina Nicodemi di Salerno gestita da Parte_1
rovinava al suolo riportando la rottura dei denti incisivi superiori a causa della scivolosità
[...]
della pavimentazione del bordo piscina – l'attrice, con missiva del 31.10.2013, denunciava prontamente il sinistro alla che, tuttavia, sebbene più volte Controparte_2
sollecitata, non provvedeva ad istruire il sinistro aperto con pratica n. 58613000039 e, pertanto,
si vedeva costretto ad evocare in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno Parte_2
e per sentirle condannare in solido al Parte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni subiti dal minore iscrivendo ritualmente il giudizio a ruolo Persona_1
generale con il numero di RG n.11551/2015; costituitasi in giudizio la Compagnia assicuratrice richiedeva di essere estromessa dal giudizio, in virtù della carenza di azione diretta spiegata dal nei propri confronti e che, con ordinanza del 30.06.2018, il Giudice di Pace in accoglimento Pt_2 della richiesta disponeva l'estromissione della dal giudizio;
che, la società assicuratrice - CP_2
pur avendo regolarmente incassato il premio assicurativo - non ottemperava agli obblighi contrattuali e non dava evasione alla polizza assicurativa in virtù della quale era tenuta a gestire il sinistro e la eventuale lite e, comunque, a garantire e manlevare l'assicurata in caso di eventuale accertamento della responsabilità e, quindi, in caso di condanna;
per tali motivi al fine di far accertare la operatività della polizza n.000586.32.300016 stipulata in data 30.05.2013 e sentir condannare la compagnia assicurativa al risarcimento danni per mala gestio Parte_1
iscriveva a ruolo innanzi al Giudice di Pace di Salerno dott. Raimo la causa numero
[...]
RG 9281/2018 convenendo in giudizio la in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. la quale si costituiva in giudizio con comparsa del 19.06.2019 in cui eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014 ed escludendo la possibilità di
2 riunione del procedimento 9281/2018 al precedente 11551/2015 pendente innanzi al Giudice di
Pace di Salerno dott.ssa De RI atteso che quest'ultimo versava in una fase già avanzata del giudizio deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda per mala gestio dell'impresa assicurativa di cui chiedeva il rigetto sostenendo che la propria negazione alla richiesta di risarcimento avanzata dal signor fosse giustificata dal fatto che l'infortunio al Parte_2
minore si verificava unicamente per colpa del minore che correndo a bordo piscina inciampava cadendo.
Espletato il procedimento di negoziazione assistita con esito negativo, il Giudice di Pace di Salerno
- seppur ripetutamente sollecitato da plurime istanze avanzate dalla difesa attrice - non si pronunciava né sulla richiesta di riunione del giudizio RG n.9281/2018 a quello precedente RG
n.11551/2015 pendente dinanzi al Giudice di Pace di Salerno dott. ES De RI né su quella di sospensione ex art. 295 cpc del giudizio RG n.9281/2018 in attesa dell'esito della causa RG
n.11551/2015.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'udienza del 17.06.2021 il Giudice differiva il giudizio al 28.10.2021 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ove la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 86 del 2022 resa il 28.10.2021 e depositata il 12.01.2022 nell'ambito del procedimento n. 9281/2018 R.G., il Giudice di Pace di Salerno rigettava la domanda poiché infondata e compensava le spese di lite tra le parti.
2. Con atto di citazione in appello notificato a mezzo p.e.c. il 06.07.2022 Parte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio innanzi al
[...]
Tribunale di Salerno in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore per sentire totalmente riformata la sentenza su indicata per nullità, omissione, insufficienza, contraddittorietà, illogicità ed erroneità della motivazione richiedendo espressamente la modifica della ricostruzione del fatto e delle risultanze probatorie compiuta dal
Giudice di Pace di Salerno da cui è derivata la violazione degli articoli 115 cpc e 2697 cc, avendo il
Giudice erroneamente disatteso le prove documentali prodotte dalla Parte_1
ed acquisite in corso di causa.
[...]
In particolare, l'appellante lamentava la carenza, erroneità, sinteticità e contraddittorietà della motivazione della sopracitata sentenza per il mancato accoglimento da parte del Giudice di Pace della domanda di accertamento della operatività della polizza e per l'effetto del diritto dell'assicurata ad essere manlevata e garantita dall'assicuratore riferendosi, principalmente, alla parte in cui il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda statuendo che “Quanto all'operatività della garanzia della polizza in esame, va rilevato che l'art. 33 delle condizioni generali di
3 assicurazione, intercorse tra le parti, fondava il presupposto dell'intervento della polizza sull'accidentalità degli eventi, per i quali a nulla rilevano le osservazioni di parte convenuta circa la loro serialità quale indice di negligenza da parte dell'attrice nella gestione dell'impianto sportivo;
dal momento che ogni vicenda va valutata singolarmente e, per di più, nessuna di quelle richiamate è oggetto del presente giudizio, ragion per cui la domanda appare destituita di fondamento. Resta assorbito ogni altro motivo” e facendo rilevare, sul punto, che l'art.33 delle condizioni generali di assicurazione citato dal Giudice è, in realtà, inesistente. Inoltre, con il secondo motivo di appello, l'appellante censurava l'omesso pronunciamento del Giudice di prime cure sulla domanda di risarcimento danni per violazione del patto di gestione della lite e cioè sulla responsabilità per mala gestio dell'impresa assicuratrice fondata sulla violazione dell'art.18 delle
Condizioni generali di polizza che si è concretata nell'ingiustificato rifiuto dell'Assicuratore a gestire la predetta vertenza prima in sede stragiudiziale e poi in quella giudiziaria e, comunque, a garantire e manlevare l'assicurata in caso di eventuale accertamento della responsabilità.
In conclusione, l'appellante, in accoglimento dei motivi di appello, chiedeva:
a) accogliere le domande spiegate nel processo di Primo Grado dalla Parte_1
, odierna appellante, perché del tutto fondate in fatto e in diritto, e perché pienamente
[...] provate, e per l'effetto accertare e dichiarare la operatività della polizza n.000586.32.300016 stipulata in data 30.05.2013 dalla con la Parte_1 [...]
e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di garanzia, dichiarare il Controparte_2 diritto da parte dell'assicurata ad essere manlevata e garantita dall'assicuratore da ogni eventuale esito negativo conseguente al giudizio di risarcimento descritto in premessa ed incardinato, a seguito del sinistro del 14.07.2013, da nei confronti dell'attrice dinanzi al Giudice Parte_2
di Pace di Salerno (RG n.11551/2015 - Giudice dott. ES De RI);
b) condannare la società convenuta al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni subiti, a qualsiasi titolo, e causati dalla mala gestio della impresa assicuratrice nel rapporto contrattuale intercorso con l'assicurata per la violazione del patto di gestione della lite previsto dall'art.18 delle
Condizioni Generali del medesimo contratto di assicurazione, con il pagamento, in favore dell'attrice (odierna appellante), della somma di euro 1.205,00 oltre accessori di legge per le causali di cui in narrativa o di quel diverso importo che l'Ill.mo Giudicante, riterrà equo e di diritto, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla data della domanda;
c) condannare parte appellata al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi
del giudizio oltre maggiorazione del 15% ex art.
2.2 del DM 55/2014 ed accessori come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
4 Con comparsa di costituzione depositata il 05.12.2022 in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t. contestava il proposto appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto chiedendone l'integrale rigetto con condanna dell'appellante alle spese di lite.
Nello specifico, l'appellata, chiarendo, con ogni evidenza, che il riferimento negli atti di parte e nella sentenza all'art. 33 delle Condizioni generali di assicurazione, rappresentava un mero errore intendendo, invero, riferirsi all'art. 13 delle CGA rispetto all'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa sollevata dalla Società assicurativa evidenziava, nel merito, la distinzione tra
“operatività della polizza” ed “operatività della garanzia” laddove la prima attiene alla sussistenza della stessa ed alla sua regolarità, mentre l'operatività della garanzia riguarda il diverso profilo della specifica copertura di uno specifico ed individuato evento. In secondo luogo, rimarcava l'assoluta inammissibilità ed inconfigurabilità della richiesta di manleva avanzata dall'appellante così come l'infondatezza della domanda per mala gestio correttamente respinta dal Giudice di prime cure sul presupposto che, non vertendosi in una delle ipotesi di instaurazione di rapporto diretto tra il danneggiato e assicuratore, la suddetta responsabilità non potesse giammai profilarsi.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, all'udienza del
04.02.2025, la cui trattazione avveniva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di sintetiche note scritte, le parti costituite precisavano le conclusioni ed il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del
05.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto
5 alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui
6 viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Tanto premesso, deve ritenersi, nel merito, che l'appello è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Preliminarmente, occorre dare atto che il giudizio R.G. 11551/2015 incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Salerno da del minore confronti di Parte_3 Persona_2 [...]
e poi estromessa dal processo, è stato Parte_1 Controparte_2
definito con sentenza n. 1441/2023 depositata in data 26.04.2023 con cui il Giudice di Pace ha accolto la domanda di risarcimento danni e, per l'effetto, ha condannato Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'attore della
[...] somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione dall'evento al soddisfo oltre condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Con la suddetta statuizione è stata dunque accertata la responsabilità dell'assicurata
[...]
qualità di società di gestione della piscina Nicodemi in Salerno-nella Controparte_4
causazione del sinistro avvenuto ai danni del minore figlio di con Persona_1 Parte_2 condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c. al risarcimento del danno nei confronti del padre
[...]
. Pt_2
Su tale presupposto, l'appellante ha invocato l'applicazione della polizza n.000586.32.300016 stipulata con . Controparte_3
Fatta tale premessa, quanto ai dedotti motivi di appello giova evidenziare che con il primo motivo l'appellante ha inteso censurare il mancato accoglimento da parte del Giudice di prime cure della domanda di accertamento della operatività della polizza e per l'effetto del diritto di manleva e garanzia. Sul punto, il Giudice di prime cure motivava il proprio rigetto adducendo che “…Quanto all'operatività della garanzia della polizza in esame, va rilevato che l'art. 33 delle condizioni generali di assicurazione, intercorse tra le parti, fondava il presupposto dell'intervento della polizza sull'accidentalità degli eventi per i quali a nulla rilevano le osservazioni di parte convenuta circa la loro serialità quale indice di negligenza da parte dell'attrice nella gestione dell'impianto sportivo;
dal momento che ogni vicenda va valutata singolarmente e, per di più, nessuna di quelle richiamate è oggetto del presente giudizio, ragion per cui la domanda appare destituita di fondamento”.
Orbene, tale statuizione non può essere condivisa osservando, anzitutto, che alla data del
14.07.2013, giorno di verificazione del sinistro, la polizza RC Generale-Agenzia di Portici
7 n.000586.32.300016 posta a copertura della responsabilità civile del contraente Parte_1
era pienamente operativa decorrendo dal 30.05.2013 con rinnovo annuale;
in secondo
[...] luogo, dalla lettura dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Responsabilità Civile (“La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per: morte e lesioni personali;
distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza”), relativo all'oggetto della garanzia della responsabilità civile verso Terzi, cui il Giudice di prime cure intendeva riferirsi in luogo del menzionato art. 33, si desume l'applicabilità della garanzia ai soli eventi accidentali rientranti nei rischi garantiti dalla polizza, con esclusione, di quelli di natura
“seriale”, quindi non meramente accidentali, perché indice dell'esistenza di una serie di eventi tutti simili tra loro avvenuti a causa della ricorrente negligenza da parte dell'attrice nella gestione dell'impianto sportivo.
Tuttavia, non essendo stata dimostrata la non accidentalità del fatto prevista come condizione di operatività della polizza, nulla esclude l'applicabilità al caso concreto della garanzia prevista dalla polizza n. 000586.32.300016, essendo, invece, provato per tabulas che la polizza posta a copertura di uno specifico evento fosse pienamente valida ed operante al momento del sinistro e che la
[...]
avesse regolarmente pagato il premio di cui alla polizza in oggetto. Ragion per cui, la Parte_1 domanda di garanzia e manleva dell'assicurata va accolta in quanto adeguatamente provata e, tra l'altro, mai specificamente contestata dall'impresa assicuratrice.
Ciò anche in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1917 c.c. che nell'assicurazione della responsabilità civile, prevede che l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare al terzo danneggiato in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, compresi gli interessi e la rivalutazione entro e non oltre il limite stabilito nel contratto stesso.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, va accertata l'operatività della polizza n.000586.32.300016 stipulata in data 30.05.2013 dalla con la Parte_1
e, per l'effetto, va dichiarato il diritto, da parte Controparte_2 dell'assicurata, ad essere manlevata e tenuta indenne dall'assicuratore dall'esito negativo conseguente al giudizio di risarcimento danni incardinato, a seguito del sinistro del 14.07.2013, da nei confronti dell'attrice dinanzi al Giudice di Pace di Salerno (RG n.11551/2015) Parte_2
conclusosi con sentenza n. 1441/2023, per capitale, rivalutazione, interessi e spese.
Il secondo motivo di appello relativo alla dedotta responsabilità dell'assicuratore per violazione del patto di gestione della lite è privo di pregio e non merita accoglimento.
8 La cd. mala gestio invocata dall'assicurato-danneggiante si manifesta quando l'assicuratore della responsabilità civile, in esecuzione del patto di gestione della lite intervenuto con l'assicurato, assume una condotta processuale ed extraprocessuale dilatoria, indolente, o comunque non caratterizzata dalla cura diligente dei comuni interessi.
Sul punto, nel provvedimento impugnato il Giudice di prime cure si era così pronunciato: “Con riguardo all'assicurazione sulla responsabilità civile, essa non viene annoverata tra i contratti in favore del terzo, dal momento che con la stipula dell'accordo non nasce alcun rapporto giuridico diretto tra danneggiato e società assicuratrice, ragion per cui non si rileva nella descritta condotta di parte convenuta alcun comportamento riconducibile alla responsabilità per mala gestio”.
Ebbene, nel caso di specie, il Giudice di Pace ha correttamente escluso la configurabilità dell'invocata responsabilità per mala gestio sul fondato presupposto che, non vertendosi in una delle ipotesi di instaurazione di rapporto diretto tra il danneggiato e assicuratore, la suddetta responsabilità non possa mai profilarsi. Difatti, l'assicurazione per la responsabilità civile ex art. 1917 c.c. non può essere inquadrata nei contratti a favore di terzo poiché, per effetto della stipulazione, non sorge alcun rapporto diretto ed immediato tra il danneggiato e l'assicuratore ma, essendo l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento a cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato, quest'ultimo non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore. Sicché, in virtù della carenza di azione diretta del nei propri confronti, la società era stata Pt_2 Controparte_2
correttamente estromessa dal giudizio n. R.G. 11551/2015, promosso dinanzi al G.d.P. di Salerno dott.ssa ES De RI, non essendovi domanda di manleva da porte dell'attuale appellante. Il rifiuto di , dunque, non può dar luogo ad un inadempimento degli obblighi Controparte_2 contrattuali previsti dall'art. 18 della polizza relativo alla gestione delle vertenze da parte della società assicuratrice sia in sede stragiudiziale che giudiziale considerato che in base a quanto previsto dal suddetto articolo “L' è tenuto a prestare la propria collaborazione per Parte_4 permettere la gestione delle suddette vertenze” e che, contrariamente a quanto affermato dall'assicurata nella propria comparsa di costituzione e risposta, giammai l'associazione sportiva aveva trasmesso al proprio assicuratore l'originale dell'atto di citazione ad essa notificato dal
[...]
, curando, in via del tutto autonoma la propria costituzione nel giudizio n. r.g. 11551/2015 Pt_2
cosicché che la compagnia non potesse assumere la gestione della vertenza che pertanto era rimasta inevasa.
Considerato l'accoglimento solo parziale dell'appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate in ragione della metà, con condanna della parte appellata al pagamento della restante
9 parte delle spese, liquidate per intero (ossia comprensive della parte compensata) come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel proc. n. 5898/22 R.G., così provvede:
a) accerta l'operatività la polizza n.000586.32.300016 stipulata in data 30.05.2013 dalla
[...]
con la e, per l'effetto, in Parte_1 Controparte_2
accoglimento del primo motivo di appello relativo alla fondatezza della domanda di garanzia ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto da parte dell'assicurata ad essere manlevata e tenuta indenne dall'assicuratore dall'esito negativo conseguente al giudizio di risarcimento danni incardinato, a seguito del sinistro del 14.07.2013, da nei Parte_2 confronti dell'attrice dinanzi al Giudice di Pace di Salerno (RG n.11551/2015 -) conclusosi con sentenza n. 1441/2023, per capitale, rivalutazione, interessi e spese;
b) rigetta il secondo motivo di appello, e, condanna alla Parte_1
c) compensa per ½ le spese processuali dell'intero giudizio e condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante della restante parte di tali spese, che vengono liquidate per intero:
- per il primo grado, in €200,00 per esborsi ed €2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppe
Iannicelli;
- per il secondo grado, in € 300,00 per esborsi ed €3.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppe
Iannicelli.
Così deciso in Salerno, il 19/07/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 06/07/2022 al numero 5898/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 86/2022 nel giudizio recante
R.G. 9281/18, resa il 28/10/2021 e pubblicata il 12/01/2022;
TRA
(c.f. ) IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1 P.IVA_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iannicelli;
APPELLANTE
E
(c.f. ), IN Controparte_1 P.IVA_2
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall' avv. Mario Amatruda;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 31.08.2018 in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno (R.G.
9281/2018) la in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 al fine di sentir dichiarare l'operatività della polizza n.000586.32.300016 stipulata in data
30.05.2013 dalla con la Parte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, il diritto ad essere manlevata e garantita da ogni eventuale esito negativo
[...]
conseguente al giudizio di risarcimento danni (R.G. 11551/2015) incardinato da Parte_2
genitore del minore a seguito del sinistro avvenuto in data 14.07.2013 in Salerno Persona_1 presso la Piscina Nicodemi gestita dall'associazione sportiva nonché sentir Parte_1
1 condannare la società convenuta, in proprio favore, al risarcimento di tutti i danni subiti, a qualsiasi titolo, e causati dalla mala gestio dell'impresa assicuratrice nel rapporto contrattuale intercorso tra le stesse con il pagamento, in favore dell'attrice, della somma accertata in corso di causa, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria con rivalsa delle spese di lite.
Premetteva, al riguardo, l'attrice che in data 30.05.2013 aveva stipulato un contratto di assicurazione con la (con polizza Rc Generale Controparte_2
n.000586.32.300016) a copertura della responsabilità civile in caso di sinistro durante la gestione degli impianti sportivi, provvedendo al regolare pagamento del premio stabilito per l'operatività assicurativa della predetta polizza;
che a seguito della richiesta di risarcimento danni inviata il
14.10.2013 a mezzo lettera raccomandata da – genitore del minore Parte_2 Persona_1
che il 14.07.2013 presso la piscina Nicodemi di Salerno gestita da Parte_1
rovinava al suolo riportando la rottura dei denti incisivi superiori a causa della scivolosità
[...]
della pavimentazione del bordo piscina – l'attrice, con missiva del 31.10.2013, denunciava prontamente il sinistro alla che, tuttavia, sebbene più volte Controparte_2
sollecitata, non provvedeva ad istruire il sinistro aperto con pratica n. 58613000039 e, pertanto,
si vedeva costretto ad evocare in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno Parte_2
e per sentirle condannare in solido al Parte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni subiti dal minore iscrivendo ritualmente il giudizio a ruolo Persona_1
generale con il numero di RG n.11551/2015; costituitasi in giudizio la Compagnia assicuratrice richiedeva di essere estromessa dal giudizio, in virtù della carenza di azione diretta spiegata dal nei propri confronti e che, con ordinanza del 30.06.2018, il Giudice di Pace in accoglimento Pt_2 della richiesta disponeva l'estromissione della dal giudizio;
che, la società assicuratrice - CP_2
pur avendo regolarmente incassato il premio assicurativo - non ottemperava agli obblighi contrattuali e non dava evasione alla polizza assicurativa in virtù della quale era tenuta a gestire il sinistro e la eventuale lite e, comunque, a garantire e manlevare l'assicurata in caso di eventuale accertamento della responsabilità e, quindi, in caso di condanna;
per tali motivi al fine di far accertare la operatività della polizza n.000586.32.300016 stipulata in data 30.05.2013 e sentir condannare la compagnia assicurativa al risarcimento danni per mala gestio Parte_1
iscriveva a ruolo innanzi al Giudice di Pace di Salerno dott. Raimo la causa numero
[...]
RG 9281/2018 convenendo in giudizio la in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. la quale si costituiva in giudizio con comparsa del 19.06.2019 in cui eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014 ed escludendo la possibilità di
2 riunione del procedimento 9281/2018 al precedente 11551/2015 pendente innanzi al Giudice di
Pace di Salerno dott.ssa De RI atteso che quest'ultimo versava in una fase già avanzata del giudizio deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda per mala gestio dell'impresa assicurativa di cui chiedeva il rigetto sostenendo che la propria negazione alla richiesta di risarcimento avanzata dal signor fosse giustificata dal fatto che l'infortunio al Parte_2
minore si verificava unicamente per colpa del minore che correndo a bordo piscina inciampava cadendo.
Espletato il procedimento di negoziazione assistita con esito negativo, il Giudice di Pace di Salerno
- seppur ripetutamente sollecitato da plurime istanze avanzate dalla difesa attrice - non si pronunciava né sulla richiesta di riunione del giudizio RG n.9281/2018 a quello precedente RG
n.11551/2015 pendente dinanzi al Giudice di Pace di Salerno dott. ES De RI né su quella di sospensione ex art. 295 cpc del giudizio RG n.9281/2018 in attesa dell'esito della causa RG
n.11551/2015.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'udienza del 17.06.2021 il Giudice differiva il giudizio al 28.10.2021 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ove la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 86 del 2022 resa il 28.10.2021 e depositata il 12.01.2022 nell'ambito del procedimento n. 9281/2018 R.G., il Giudice di Pace di Salerno rigettava la domanda poiché infondata e compensava le spese di lite tra le parti.
2. Con atto di citazione in appello notificato a mezzo p.e.c. il 06.07.2022 Parte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio innanzi al
[...]
Tribunale di Salerno in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore per sentire totalmente riformata la sentenza su indicata per nullità, omissione, insufficienza, contraddittorietà, illogicità ed erroneità della motivazione richiedendo espressamente la modifica della ricostruzione del fatto e delle risultanze probatorie compiuta dal
Giudice di Pace di Salerno da cui è derivata la violazione degli articoli 115 cpc e 2697 cc, avendo il
Giudice erroneamente disatteso le prove documentali prodotte dalla Parte_1
ed acquisite in corso di causa.
[...]
In particolare, l'appellante lamentava la carenza, erroneità, sinteticità e contraddittorietà della motivazione della sopracitata sentenza per il mancato accoglimento da parte del Giudice di Pace della domanda di accertamento della operatività della polizza e per l'effetto del diritto dell'assicurata ad essere manlevata e garantita dall'assicuratore riferendosi, principalmente, alla parte in cui il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda statuendo che “Quanto all'operatività della garanzia della polizza in esame, va rilevato che l'art. 33 delle condizioni generali di
3 assicurazione, intercorse tra le parti, fondava il presupposto dell'intervento della polizza sull'accidentalità degli eventi, per i quali a nulla rilevano le osservazioni di parte convenuta circa la loro serialità quale indice di negligenza da parte dell'attrice nella gestione dell'impianto sportivo;
dal momento che ogni vicenda va valutata singolarmente e, per di più, nessuna di quelle richiamate è oggetto del presente giudizio, ragion per cui la domanda appare destituita di fondamento. Resta assorbito ogni altro motivo” e facendo rilevare, sul punto, che l'art.33 delle condizioni generali di assicurazione citato dal Giudice è, in realtà, inesistente. Inoltre, con il secondo motivo di appello, l'appellante censurava l'omesso pronunciamento del Giudice di prime cure sulla domanda di risarcimento danni per violazione del patto di gestione della lite e cioè sulla responsabilità per mala gestio dell'impresa assicuratrice fondata sulla violazione dell'art.18 delle
Condizioni generali di polizza che si è concretata nell'ingiustificato rifiuto dell'Assicuratore a gestire la predetta vertenza prima in sede stragiudiziale e poi in quella giudiziaria e, comunque, a garantire e manlevare l'assicurata in caso di eventuale accertamento della responsabilità.
In conclusione, l'appellante, in accoglimento dei motivi di appello, chiedeva:
a) accogliere le domande spiegate nel processo di Primo Grado dalla Parte_1
, odierna appellante, perché del tutto fondate in fatto e in diritto, e perché pienamente
[...] provate, e per l'effetto accertare e dichiarare la operatività della polizza n.000586.32.300016 stipulata in data 30.05.2013 dalla con la Parte_1 [...]
e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di garanzia, dichiarare il Controparte_2 diritto da parte dell'assicurata ad essere manlevata e garantita dall'assicuratore da ogni eventuale esito negativo conseguente al giudizio di risarcimento descritto in premessa ed incardinato, a seguito del sinistro del 14.07.2013, da nei confronti dell'attrice dinanzi al Giudice Parte_2
di Pace di Salerno (RG n.11551/2015 - Giudice dott. ES De RI);
b) condannare la società convenuta al risarcimento, in favore dell'attrice, di tutti i danni subiti, a qualsiasi titolo, e causati dalla mala gestio della impresa assicuratrice nel rapporto contrattuale intercorso con l'assicurata per la violazione del patto di gestione della lite previsto dall'art.18 delle
Condizioni Generali del medesimo contratto di assicurazione, con il pagamento, in favore dell'attrice (odierna appellante), della somma di euro 1.205,00 oltre accessori di legge per le causali di cui in narrativa o di quel diverso importo che l'Ill.mo Giudicante, riterrà equo e di diritto, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla data della domanda;
c) condannare parte appellata al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi
del giudizio oltre maggiorazione del 15% ex art.
2.2 del DM 55/2014 ed accessori come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
4 Con comparsa di costituzione depositata il 05.12.2022 in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t. contestava il proposto appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto chiedendone l'integrale rigetto con condanna dell'appellante alle spese di lite.
Nello specifico, l'appellata, chiarendo, con ogni evidenza, che il riferimento negli atti di parte e nella sentenza all'art. 33 delle Condizioni generali di assicurazione, rappresentava un mero errore intendendo, invero, riferirsi all'art. 13 delle CGA rispetto all'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa sollevata dalla Società assicurativa evidenziava, nel merito, la distinzione tra
“operatività della polizza” ed “operatività della garanzia” laddove la prima attiene alla sussistenza della stessa ed alla sua regolarità, mentre l'operatività della garanzia riguarda il diverso profilo della specifica copertura di uno specifico ed individuato evento. In secondo luogo, rimarcava l'assoluta inammissibilità ed inconfigurabilità della richiesta di manleva avanzata dall'appellante così come l'infondatezza della domanda per mala gestio correttamente respinta dal Giudice di prime cure sul presupposto che, non vertendosi in una delle ipotesi di instaurazione di rapporto diretto tra il danneggiato e assicuratore, la suddetta responsabilità non potesse giammai profilarsi.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, all'udienza del
04.02.2025, la cui trattazione avveniva ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante il deposito di sintetiche note scritte, le parti costituite precisavano le conclusioni ed il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del
05.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto
5 alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
2. Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui
6 viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
3. Tanto premesso, deve ritenersi, nel merito, che l'appello è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Preliminarmente, occorre dare atto che il giudizio R.G. 11551/2015 incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Salerno da del minore confronti di Parte_3 Persona_2 [...]
e poi estromessa dal processo, è stato Parte_1 Controparte_2
definito con sentenza n. 1441/2023 depositata in data 26.04.2023 con cui il Giudice di Pace ha accolto la domanda di risarcimento danni e, per l'effetto, ha condannato Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'attore della
[...] somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione dall'evento al soddisfo oltre condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio.
Con la suddetta statuizione è stata dunque accertata la responsabilità dell'assicurata
[...]
qualità di società di gestione della piscina Nicodemi in Salerno-nella Controparte_4
causazione del sinistro avvenuto ai danni del minore figlio di con Persona_1 Parte_2 condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c. al risarcimento del danno nei confronti del padre
[...]
. Pt_2
Su tale presupposto, l'appellante ha invocato l'applicazione della polizza n.000586.32.300016 stipulata con . Controparte_3
Fatta tale premessa, quanto ai dedotti motivi di appello giova evidenziare che con il primo motivo l'appellante ha inteso censurare il mancato accoglimento da parte del Giudice di prime cure della domanda di accertamento della operatività della polizza e per l'effetto del diritto di manleva e garanzia. Sul punto, il Giudice di prime cure motivava il proprio rigetto adducendo che “…Quanto all'operatività della garanzia della polizza in esame, va rilevato che l'art. 33 delle condizioni generali di assicurazione, intercorse tra le parti, fondava il presupposto dell'intervento della polizza sull'accidentalità degli eventi per i quali a nulla rilevano le osservazioni di parte convenuta circa la loro serialità quale indice di negligenza da parte dell'attrice nella gestione dell'impianto sportivo;
dal momento che ogni vicenda va valutata singolarmente e, per di più, nessuna di quelle richiamate è oggetto del presente giudizio, ragion per cui la domanda appare destituita di fondamento”.
Orbene, tale statuizione non può essere condivisa osservando, anzitutto, che alla data del
14.07.2013, giorno di verificazione del sinistro, la polizza RC Generale-Agenzia di Portici
7 n.000586.32.300016 posta a copertura della responsabilità civile del contraente Parte_1
era pienamente operativa decorrendo dal 30.05.2013 con rinnovo annuale;
in secondo
[...] luogo, dalla lettura dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Responsabilità Civile (“La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per: morte e lesioni personali;
distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza”), relativo all'oggetto della garanzia della responsabilità civile verso Terzi, cui il Giudice di prime cure intendeva riferirsi in luogo del menzionato art. 33, si desume l'applicabilità della garanzia ai soli eventi accidentali rientranti nei rischi garantiti dalla polizza, con esclusione, di quelli di natura
“seriale”, quindi non meramente accidentali, perché indice dell'esistenza di una serie di eventi tutti simili tra loro avvenuti a causa della ricorrente negligenza da parte dell'attrice nella gestione dell'impianto sportivo.
Tuttavia, non essendo stata dimostrata la non accidentalità del fatto prevista come condizione di operatività della polizza, nulla esclude l'applicabilità al caso concreto della garanzia prevista dalla polizza n. 000586.32.300016, essendo, invece, provato per tabulas che la polizza posta a copertura di uno specifico evento fosse pienamente valida ed operante al momento del sinistro e che la
[...]
avesse regolarmente pagato il premio di cui alla polizza in oggetto. Ragion per cui, la Parte_1 domanda di garanzia e manleva dell'assicurata va accolta in quanto adeguatamente provata e, tra l'altro, mai specificamente contestata dall'impresa assicuratrice.
Ciò anche in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1917 c.c. che nell'assicurazione della responsabilità civile, prevede che l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare al terzo danneggiato in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, compresi gli interessi e la rivalutazione entro e non oltre il limite stabilito nel contratto stesso.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, va accertata l'operatività della polizza n.000586.32.300016 stipulata in data 30.05.2013 dalla con la Parte_1
e, per l'effetto, va dichiarato il diritto, da parte Controparte_2 dell'assicurata, ad essere manlevata e tenuta indenne dall'assicuratore dall'esito negativo conseguente al giudizio di risarcimento danni incardinato, a seguito del sinistro del 14.07.2013, da nei confronti dell'attrice dinanzi al Giudice di Pace di Salerno (RG n.11551/2015) Parte_2
conclusosi con sentenza n. 1441/2023, per capitale, rivalutazione, interessi e spese.
Il secondo motivo di appello relativo alla dedotta responsabilità dell'assicuratore per violazione del patto di gestione della lite è privo di pregio e non merita accoglimento.
8 La cd. mala gestio invocata dall'assicurato-danneggiante si manifesta quando l'assicuratore della responsabilità civile, in esecuzione del patto di gestione della lite intervenuto con l'assicurato, assume una condotta processuale ed extraprocessuale dilatoria, indolente, o comunque non caratterizzata dalla cura diligente dei comuni interessi.
Sul punto, nel provvedimento impugnato il Giudice di prime cure si era così pronunciato: “Con riguardo all'assicurazione sulla responsabilità civile, essa non viene annoverata tra i contratti in favore del terzo, dal momento che con la stipula dell'accordo non nasce alcun rapporto giuridico diretto tra danneggiato e società assicuratrice, ragion per cui non si rileva nella descritta condotta di parte convenuta alcun comportamento riconducibile alla responsabilità per mala gestio”.
Ebbene, nel caso di specie, il Giudice di Pace ha correttamente escluso la configurabilità dell'invocata responsabilità per mala gestio sul fondato presupposto che, non vertendosi in una delle ipotesi di instaurazione di rapporto diretto tra il danneggiato e assicuratore, la suddetta responsabilità non possa mai profilarsi. Difatti, l'assicurazione per la responsabilità civile ex art. 1917 c.c. non può essere inquadrata nei contratti a favore di terzo poiché, per effetto della stipulazione, non sorge alcun rapporto diretto ed immediato tra il danneggiato e l'assicuratore ma, essendo l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento a cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato, quest'ultimo non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore. Sicché, in virtù della carenza di azione diretta del nei propri confronti, la società era stata Pt_2 Controparte_2
correttamente estromessa dal giudizio n. R.G. 11551/2015, promosso dinanzi al G.d.P. di Salerno dott.ssa ES De RI, non essendovi domanda di manleva da porte dell'attuale appellante. Il rifiuto di , dunque, non può dar luogo ad un inadempimento degli obblighi Controparte_2 contrattuali previsti dall'art. 18 della polizza relativo alla gestione delle vertenze da parte della società assicuratrice sia in sede stragiudiziale che giudiziale considerato che in base a quanto previsto dal suddetto articolo “L' è tenuto a prestare la propria collaborazione per Parte_4 permettere la gestione delle suddette vertenze” e che, contrariamente a quanto affermato dall'assicurata nella propria comparsa di costituzione e risposta, giammai l'associazione sportiva aveva trasmesso al proprio assicuratore l'originale dell'atto di citazione ad essa notificato dal
[...]
, curando, in via del tutto autonoma la propria costituzione nel giudizio n. r.g. 11551/2015 Pt_2
cosicché che la compagnia non potesse assumere la gestione della vertenza che pertanto era rimasta inevasa.
Considerato l'accoglimento solo parziale dell'appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate in ragione della metà, con condanna della parte appellata al pagamento della restante
9 parte delle spese, liquidate per intero (ossia comprensive della parte compensata) come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel proc. n. 5898/22 R.G., così provvede:
a) accerta l'operatività la polizza n.000586.32.300016 stipulata in data 30.05.2013 dalla
[...]
con la e, per l'effetto, in Parte_1 Controparte_2
accoglimento del primo motivo di appello relativo alla fondatezza della domanda di garanzia ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto da parte dell'assicurata ad essere manlevata e tenuta indenne dall'assicuratore dall'esito negativo conseguente al giudizio di risarcimento danni incardinato, a seguito del sinistro del 14.07.2013, da nei Parte_2 confronti dell'attrice dinanzi al Giudice di Pace di Salerno (RG n.11551/2015 -) conclusosi con sentenza n. 1441/2023, per capitale, rivalutazione, interessi e spese;
b) rigetta il secondo motivo di appello, e, condanna alla Parte_1
c) compensa per ½ le spese processuali dell'intero giudizio e condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante della restante parte di tali spese, che vengono liquidate per intero:
- per il primo grado, in €200,00 per esborsi ed €2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppe
Iannicelli;
- per il secondo grado, in € 300,00 per esborsi ed €3.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Giuseppe
Iannicelli.
Così deciso in Salerno, il 19/07/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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