TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5233/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZUTI MARIA Parte_1 P.IVA_1
AN elettivamente domiciliato in VIALE PIETRAMELLARA 11 BOLOGNA, presso il difensore avv. PIZZUTI MARIA AN
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERCHIARA Controparte_1 C.F._1
CO, elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 2 BOLOGNA presso il difensore avv.
CERCHIARA CO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
“Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge anche presupposta o conseguente od in via di accertamento incidentale, ritenuto quanto pagina 1 di 6 esposto dalla società attrice, per i titoli indicati in narrativa dell' atto di citazione e tenuto conto delle ulteriori precisazioni ed integrazioni in atti di parte attrice, dato atto che la concludente non accetta il contraddittorio su avverse domande, eccezioni e/o conclusioni nuove o modificate rispetto a quelle già formulate in atti a mente dell'art. 189 n.1 c.p.c.
1.1) Accertare e dichiarare il diritto della società attrice alla restituzione della somma indebitamente pagata al Sig. nell'ammontare di €.17.500,00 e, per l'effetto, condannare il Sig. Controparte_1
a pagare a l'importo predetto di €.17.500,00 indebitamente percepito, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento di ciascuna fattura sino al saldo
1.2) In via assolutamente subordinata e salvo gravame, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il convenuto Sig. al pagamento della somma di cui al punto 1.1) a titolo Controparte_1 di indebito arricchimento oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento di ciascuna fattura sino al saldo
In ogni caso
2) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Sig. a rifondere alla società Controparte_1
a titolo di danno emergente o come meglio, le spese sostenute a titolo di compensi per Parte_1 il procedimento di negoziazione assistita, da liquidare secondo i parametri di legge, nell'ammontare di €. 1.930,42 o quella diversa ed anche maggior somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al saldo
3) Respingere ogni e qualsivoglia domanda, eccezione e conclusione, sia principale, sia subordinata, sia svolta in via riconvenzionale in quanto inammissibile, infondata, non provata o come meglio
4) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il sig. al pagamento di una Controparte_1 somma determinata ex art. 96 comma I C.p.c. a titolo risarcitorio e ulteriore somma equitativamente determinata a norma dell'art.96 comma III C.p.c nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre condanna ex art. 96 comma IV C.p.c. in favore della Cassa
Ammende
5) Con vittoria di spese e compensi di avvocato per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge;
spese di eventuale CTU e CT di parte interamente rifuse
In via istruttoria, dichiarando di non accettare alcuna inversione o modificazione dell'onere probatorio
- ribadisce la contestazione della rilevanza, efficacia e/o idoneità probatoria e concludenza della avversa documentazione e in particolare i docc.2, 4,5,6,7 e 8
pagina 2 di 6 - rimarca che i fatti non contestati e quelli, anche indirettamente, ammessi dal convenuto non necessitano di prova ex art.115 c.p.c. e che ai sensi dell'art. 116, II comma C.p.c. anche dal contegno del convenuto il Giudice può desumere argomenti di prova
-si oppone all'avversa istanza di esibizione documentale formulata in assenza dei requisiti di cui agli artt. 210 e 212 c.p.c., totalmente generica, inammissibile e inconcludente oltre che irrituale, neppur avendo specificato il convenuto quali sarebbero le “scritture contabili” – ulteriori rispetto a Registro
IVA e Giornale contabile che sono già stati depositati dall'attore (nostri docc. 3-4) e che il convenuto non ha contestato - dai quali dovrebbe potersi trarre dimostrazione di una causale dei pagamenti (a dire del “operati a titolo di minimo garantito e come tali registrati”) differente da quella CP_1 esposta nelle fatture ricevute e registrate”.
Parte convenuta chiede e conclude:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- In via principale, respingere tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.
-In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, riqualificare la somma eventualmente dovuta dal convenuto in favore dell'attrice in un importo non superiore ad euro 10.000,00, tenuto conto del carico fiscale da questi sopportato in virtù delle fatture emesse a giustificazione dei pagamenti ricevuti.
- In via riconvenzionale, condannare parte attrice al pagamento a favore del convenuto della somma pari ad euro 5000,00, ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà equa e/o dovuta in esito alla espletanda istruttoria, a titolo di indennità di mancato preavviso a seguito dell'intervenuta risoluzione unilaterale del rapporto di cui è causa da parte dell'attrice senza preavviso.
Vinte le spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 05/04/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale per sentirlo condannare alla restituzione Controparte_1 dell'importo di €. 17.500,00 da lui indebitamente incassato a titolo di acconto su “provvigioni”
pagina 3 di 6 mai maturate. La società attrice ha esposto che nell'anno 2021 fra le parti era intercorso un rapporto di collaborazione commerciale nel quale il (socio di – doc.1) si era CP_1 Parte_1 impegnato a portare nuovi clienti e/o nuovi contratti alla società e avrebbe riconosciuto Pt_1 un compenso in relazione ai risultati raggiunti.
La società attrice ha esposto che il convenuto, profittando della fiducia in lui riposta e del pluriennale rapporto societario che lo lega a dal gennaio all'agosto 2021 ha Parte_1 emesso fatture a titolo di “anticipo provvigioni 2021”, ciascuna per € 2500,00, incassando a tale titolo la complessiva somma di €. 17.500,00, senza tuttavia che lo stesso avesse svolto un'attività funzionale al risultato e, dunque, nulla che potesse generare compensi.
Ha, quindi, dedotto che il contratto è stato risolto per mutuo consenso, ancorchè il convenuto non abbia mai restituito gli acconti ricevuti, così dando origine al presente contenzioso.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha affermato che fra le parti sarebbe intercorso un rapporto di agenzia “sebbene non ratificato in forma scritta”; che i compensi sarebbero stati percepiti quale “fisso mensile indipendentemente dalle vendite propiziate”; che in ogni caso dovrebbe al più restituire la minor somma di €.10.000,00 tenuto conto del carico fiscale sopportato in virtu' delle fatture da lui stesso emesse;
che esso convenuto sarebbe creditore dell'importo di €.5.000,00 a titolo di indennità di mancato preavviso, per la quale ha svolto domanda riconvenzionale di condanna a carico di Parte_1
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali delle parti.
Infine all'udienza del 11.12.2025 il Giudice, all'esito del deposito degli scritti conclusivi ai sensi del novellato art. 189 c.p.c. ,tratteneva la causa in decisione.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che la domanda attorea alla luce delle acquisite risultanze processuali sia fondata e meritevole di accoglimento.
Secondo prospettazione attorea tra le parti era intercorso un rapporto di collaborazione commerciale nel quale il (socio di – doc.1) si era impegnato a portare nuovi CP_1 Parte_1 clienti e/o nuovi contratti alla società e avrebbe riconosciuto un compenso in relazione Pt_1 ai risultati raggiunti.
Lamenta, tuttavia, che le fatture emesse dal convenuto nel 2021 a titolo di acconto su provvigioni per un importo ciascuna di € 2.500,00 sarebbero rimaste senza causa, in quanto il convenuto non avrebbe portato alcun nuovo cliente, in violazione degli impegni assunti.
pagina 4 di 6 La difesa del convenuto assume al contrario che tra le parti sarebbe intercorso un vero e proprio rapporto di agenzia, mai formalizzato per iscritto, con la previsione di un “fisso mensile”, cui avrebbe avuto diritto a prescindere dall'attività e dai risultati, che avrebbe giustificato l'emissione delle fatture mensili nel corso del 2021 ed il relativo pagamento da parte dell'attrice, come peraltro avvenuto anche nell'anno precedente senza contestazione.
Tale assunto è rimasto del tutto privo di riscontro probatorio, posto che la prova del contratto di agenzia e del suo contenuto, in caso di contestazione, deve essere fornita per iscritto ex art.1742 comma II c.c. e nel caso di specie risulta del tutto mancante.
Non può pertanto sopperirsi al difetto di prova del contenuto dell'accordo con la mera comunicazione data in data 09/07/2020 all invocata dalla difesa del nonché CP_2 CP_1 dall'emissione unilaterale di fatture da parte del convenuto medesimo.
Va peraltro detto, a confutazione dell'allegato accordo verbale in ordine ad un fisso mensile che solo giustificherebbe il pagamento in contestazione, che le stesse fatture emesse dal convenuto nel 2021 (vedi doc.to 2 di parte attrice), pacificamente pagate dall'attrice, riportano comunque tutte la causale “anticipo provvigioni”.
In conclusione, in difetto di prova del contenuto del contratto di agenzia inter partes ed in particolare della correlata pattuizione di un fisso mensile, nonché comunque in difetto di prova di ordini conclusi nell'interesse della preponente e/o di nuovi clienti causalmente ricollegabili al suo apporto causale, va condannato alla restituzione del complessivo importo di Controparte_1
€.17.500,00, di cui alle fatture emesse nel 2021 (vedi doc.to 2 di parte convenuta), versato dall'attrice per anticipo provvigioni, di cui non è stata dimostrata per quanto detto la debenza e, quindi, rimasti privi di giustificazione causale, oltre interessi di legge ex art. 2033 c.c. dalla domanda (05/04/2024), in difetto di prova della mala fede dell'accipiens, al saldo.
Non può poi evidentemente trovare accoglimento la pretesa del convenuto di riduzione del quantum dovuto in restituzione tenuto conto del carico fiscale da questi sopportato in virtù delle fatture emesse, per quanto detto, prive di giustificazione causale.
La superiore conclusione, in ordine al difetto di prova del contenuto del contratto di agenzia, è di per sé dirimente anche in ordine alla domanda riconvenzionale del convenuto di condanna dell'attrice al pagamento di un'indennità di mancato preavviso nell'ammontare di €.5.000,00.
Infine, quantunque sia astrattamente dovuto in favore di parte attrice anche il rimborso, a titolo delle spese stragiudiziali, di quelle sostenute per la prevista procedura di negoziazione assistita,
pagina 5 di 6 non è stato documentato il relativo pagamento. Non può procedersi, come richiesto, alla loro liquidazione, giacché, avendo secondo la giurisprudenza di legittimità natura differente rispetto alle spese di lite e rappresentando, infatti, un danno emergente, soggiacciono ai normali oneri di domanda, allegazione e prova (vedi da ultimo Cass. sentenza n. 9849/2025).
Va poi rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96 comma I c.p.c. in difetto di allegazione e prova di un concreto ulteriore pregiudizio patrimoniale di per sé non desumibile dagli atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste come da dispositivo a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara tenuto e condanna al pagamento ex art. 2033 c.c. in favore di Controparte_1 di € 17.500,00 oltre interessi di legge dal 05/04/2024 al saldo;
Parte_1
- rigetta nel resto le domande delle parti;
- condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 265,50 per spese, € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a..
Bologna, 17/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5233/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZUTI MARIA Parte_1 P.IVA_1
AN elettivamente domiciliato in VIALE PIETRAMELLARA 11 BOLOGNA, presso il difensore avv. PIZZUTI MARIA AN
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERCHIARA Controparte_1 C.F._1
CO, elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 2 BOLOGNA presso il difensore avv.
CERCHIARA CO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice chiede e conclude:
“Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge anche presupposta o conseguente od in via di accertamento incidentale, ritenuto quanto pagina 1 di 6 esposto dalla società attrice, per i titoli indicati in narrativa dell' atto di citazione e tenuto conto delle ulteriori precisazioni ed integrazioni in atti di parte attrice, dato atto che la concludente non accetta il contraddittorio su avverse domande, eccezioni e/o conclusioni nuove o modificate rispetto a quelle già formulate in atti a mente dell'art. 189 n.1 c.p.c.
1.1) Accertare e dichiarare il diritto della società attrice alla restituzione della somma indebitamente pagata al Sig. nell'ammontare di €.17.500,00 e, per l'effetto, condannare il Sig. Controparte_1
a pagare a l'importo predetto di €.17.500,00 indebitamente percepito, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento di ciascuna fattura sino al saldo
1.2) In via assolutamente subordinata e salvo gravame, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il convenuto Sig. al pagamento della somma di cui al punto 1.1) a titolo Controparte_1 di indebito arricchimento oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento di ciascuna fattura sino al saldo
In ogni caso
2) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Sig. a rifondere alla società Controparte_1
a titolo di danno emergente o come meglio, le spese sostenute a titolo di compensi per Parte_1 il procedimento di negoziazione assistita, da liquidare secondo i parametri di legge, nell'ammontare di €. 1.930,42 o quella diversa ed anche maggior somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al saldo
3) Respingere ogni e qualsivoglia domanda, eccezione e conclusione, sia principale, sia subordinata, sia svolta in via riconvenzionale in quanto inammissibile, infondata, non provata o come meglio
4) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il sig. al pagamento di una Controparte_1 somma determinata ex art. 96 comma I C.p.c. a titolo risarcitorio e ulteriore somma equitativamente determinata a norma dell'art.96 comma III C.p.c nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre condanna ex art. 96 comma IV C.p.c. in favore della Cassa
Ammende
5) Con vittoria di spese e compensi di avvocato per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge;
spese di eventuale CTU e CT di parte interamente rifuse
In via istruttoria, dichiarando di non accettare alcuna inversione o modificazione dell'onere probatorio
- ribadisce la contestazione della rilevanza, efficacia e/o idoneità probatoria e concludenza della avversa documentazione e in particolare i docc.2, 4,5,6,7 e 8
pagina 2 di 6 - rimarca che i fatti non contestati e quelli, anche indirettamente, ammessi dal convenuto non necessitano di prova ex art.115 c.p.c. e che ai sensi dell'art. 116, II comma C.p.c. anche dal contegno del convenuto il Giudice può desumere argomenti di prova
-si oppone all'avversa istanza di esibizione documentale formulata in assenza dei requisiti di cui agli artt. 210 e 212 c.p.c., totalmente generica, inammissibile e inconcludente oltre che irrituale, neppur avendo specificato il convenuto quali sarebbero le “scritture contabili” – ulteriori rispetto a Registro
IVA e Giornale contabile che sono già stati depositati dall'attore (nostri docc. 3-4) e che il convenuto non ha contestato - dai quali dovrebbe potersi trarre dimostrazione di una causale dei pagamenti (a dire del “operati a titolo di minimo garantito e come tali registrati”) differente da quella CP_1 esposta nelle fatture ricevute e registrate”.
Parte convenuta chiede e conclude:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- In via principale, respingere tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.
-In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, riqualificare la somma eventualmente dovuta dal convenuto in favore dell'attrice in un importo non superiore ad euro 10.000,00, tenuto conto del carico fiscale da questi sopportato in virtù delle fatture emesse a giustificazione dei pagamenti ricevuti.
- In via riconvenzionale, condannare parte attrice al pagamento a favore del convenuto della somma pari ad euro 5000,00, ovvero di quella somma maggiore o minore che risulterà equa e/o dovuta in esito alla espletanda istruttoria, a titolo di indennità di mancato preavviso a seguito dell'intervenuta risoluzione unilaterale del rapporto di cui è causa da parte dell'attrice senza preavviso.
Vinte le spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 05/04/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale per sentirlo condannare alla restituzione Controparte_1 dell'importo di €. 17.500,00 da lui indebitamente incassato a titolo di acconto su “provvigioni”
pagina 3 di 6 mai maturate. La società attrice ha esposto che nell'anno 2021 fra le parti era intercorso un rapporto di collaborazione commerciale nel quale il (socio di – doc.1) si era CP_1 Parte_1 impegnato a portare nuovi clienti e/o nuovi contratti alla società e avrebbe riconosciuto Pt_1 un compenso in relazione ai risultati raggiunti.
La società attrice ha esposto che il convenuto, profittando della fiducia in lui riposta e del pluriennale rapporto societario che lo lega a dal gennaio all'agosto 2021 ha Parte_1 emesso fatture a titolo di “anticipo provvigioni 2021”, ciascuna per € 2500,00, incassando a tale titolo la complessiva somma di €. 17.500,00, senza tuttavia che lo stesso avesse svolto un'attività funzionale al risultato e, dunque, nulla che potesse generare compensi.
Ha, quindi, dedotto che il contratto è stato risolto per mutuo consenso, ancorchè il convenuto non abbia mai restituito gli acconti ricevuti, così dando origine al presente contenzioso.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha affermato che fra le parti sarebbe intercorso un rapporto di agenzia “sebbene non ratificato in forma scritta”; che i compensi sarebbero stati percepiti quale “fisso mensile indipendentemente dalle vendite propiziate”; che in ogni caso dovrebbe al più restituire la minor somma di €.10.000,00 tenuto conto del carico fiscale sopportato in virtu' delle fatture da lui stesso emesse;
che esso convenuto sarebbe creditore dell'importo di €.5.000,00 a titolo di indennità di mancato preavviso, per la quale ha svolto domanda riconvenzionale di condanna a carico di Parte_1
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali delle parti.
Infine all'udienza del 11.12.2025 il Giudice, all'esito del deposito degli scritti conclusivi ai sensi del novellato art. 189 c.p.c. ,tratteneva la causa in decisione.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che la domanda attorea alla luce delle acquisite risultanze processuali sia fondata e meritevole di accoglimento.
Secondo prospettazione attorea tra le parti era intercorso un rapporto di collaborazione commerciale nel quale il (socio di – doc.1) si era impegnato a portare nuovi CP_1 Parte_1 clienti e/o nuovi contratti alla società e avrebbe riconosciuto un compenso in relazione Pt_1 ai risultati raggiunti.
Lamenta, tuttavia, che le fatture emesse dal convenuto nel 2021 a titolo di acconto su provvigioni per un importo ciascuna di € 2.500,00 sarebbero rimaste senza causa, in quanto il convenuto non avrebbe portato alcun nuovo cliente, in violazione degli impegni assunti.
pagina 4 di 6 La difesa del convenuto assume al contrario che tra le parti sarebbe intercorso un vero e proprio rapporto di agenzia, mai formalizzato per iscritto, con la previsione di un “fisso mensile”, cui avrebbe avuto diritto a prescindere dall'attività e dai risultati, che avrebbe giustificato l'emissione delle fatture mensili nel corso del 2021 ed il relativo pagamento da parte dell'attrice, come peraltro avvenuto anche nell'anno precedente senza contestazione.
Tale assunto è rimasto del tutto privo di riscontro probatorio, posto che la prova del contratto di agenzia e del suo contenuto, in caso di contestazione, deve essere fornita per iscritto ex art.1742 comma II c.c. e nel caso di specie risulta del tutto mancante.
Non può pertanto sopperirsi al difetto di prova del contenuto dell'accordo con la mera comunicazione data in data 09/07/2020 all invocata dalla difesa del nonché CP_2 CP_1 dall'emissione unilaterale di fatture da parte del convenuto medesimo.
Va peraltro detto, a confutazione dell'allegato accordo verbale in ordine ad un fisso mensile che solo giustificherebbe il pagamento in contestazione, che le stesse fatture emesse dal convenuto nel 2021 (vedi doc.to 2 di parte attrice), pacificamente pagate dall'attrice, riportano comunque tutte la causale “anticipo provvigioni”.
In conclusione, in difetto di prova del contenuto del contratto di agenzia inter partes ed in particolare della correlata pattuizione di un fisso mensile, nonché comunque in difetto di prova di ordini conclusi nell'interesse della preponente e/o di nuovi clienti causalmente ricollegabili al suo apporto causale, va condannato alla restituzione del complessivo importo di Controparte_1
€.17.500,00, di cui alle fatture emesse nel 2021 (vedi doc.to 2 di parte convenuta), versato dall'attrice per anticipo provvigioni, di cui non è stata dimostrata per quanto detto la debenza e, quindi, rimasti privi di giustificazione causale, oltre interessi di legge ex art. 2033 c.c. dalla domanda (05/04/2024), in difetto di prova della mala fede dell'accipiens, al saldo.
Non può poi evidentemente trovare accoglimento la pretesa del convenuto di riduzione del quantum dovuto in restituzione tenuto conto del carico fiscale da questi sopportato in virtù delle fatture emesse, per quanto detto, prive di giustificazione causale.
La superiore conclusione, in ordine al difetto di prova del contenuto del contratto di agenzia, è di per sé dirimente anche in ordine alla domanda riconvenzionale del convenuto di condanna dell'attrice al pagamento di un'indennità di mancato preavviso nell'ammontare di €.5.000,00.
Infine, quantunque sia astrattamente dovuto in favore di parte attrice anche il rimborso, a titolo delle spese stragiudiziali, di quelle sostenute per la prevista procedura di negoziazione assistita,
pagina 5 di 6 non è stato documentato il relativo pagamento. Non può procedersi, come richiesto, alla loro liquidazione, giacché, avendo secondo la giurisprudenza di legittimità natura differente rispetto alle spese di lite e rappresentando, infatti, un danno emergente, soggiacciono ai normali oneri di domanda, allegazione e prova (vedi da ultimo Cass. sentenza n. 9849/2025).
Va poi rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96 comma I c.p.c. in difetto di allegazione e prova di un concreto ulteriore pregiudizio patrimoniale di per sé non desumibile dagli atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste come da dispositivo a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara tenuto e condanna al pagamento ex art. 2033 c.c. in favore di Controparte_1 di € 17.500,00 oltre interessi di legge dal 05/04/2024 al saldo;
Parte_1
- rigetta nel resto le domande delle parti;
- condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 265,50 per spese, € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a..
Bologna, 17/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 6 di 6