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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 4696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4696 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9520/2019
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 20.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 20.11.25 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 9520 del R.G. dell'anno 2019 vertente
TRA
L'AVV. , nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Danila Rocchi presso il cui studio elettivamente domicili in Napoli alla Via Toledo n. 256;
-attore opponente
E
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa in virtù di procura in atti, dall'avv. Alessandra Mazzola presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno Via M. Mascia n. 8.
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2259/2019.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2259/2019, emesso dal Tribunale di Salerno in data 10/07/2019, veniva ingiunto all'Avv. di pagare, in favore dell'Avv. , la somma di € 44.000,00, oltre Parte_1 CP_1 gli interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 286,00 per spese ed € 1.305,00 per onorari di difesa, oltre accessori. La ricorrente assumeva di aver effettuato, nel 2018, un prestito di pagina 1 di 8 denaro a titolo personale all'Avv. per la ristrutturazione della sua abitazione mediante la Pt_1 corresponsione a tal titolo di € 44.000,00 in più tranche mediante bonifico bancario e di aver sollecitato l'Avv. alla restituzione e di aver ricevuto da costui un messaggio col quale riconosceva di esservi Pt_1 tenuto. Nonostante la ricognizione del debito la ricorrente non otteneva quanto richiesto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Salerno per l'emissione del decreto ingiuntivo, in favore del competente Tribunale di Napoli quale giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza o del luogo in cui si potrebbe ritenere sorta l'obbligazione.
L'opponente sosteneva che, in assenza di un credito certo, liquido ed esigibile risultante da un preciso titolo negoziale, l'obbligazione pecuniaria non poteva ritenersi portabile, bensì querable, e doveva quindi essere adempiuta presso il domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c.
Pertanto, mancando un contratto scritto, ma anche un qualsiasi titolo negoziale dal quale desumere la misura del presunto credito, il credito non poteva considerarsi liquido e quindi il luogo dell'adempimento dell'eventuale obbligazione doveva individuarsi presso il domicilio del debitore, sito in Napoli, e conseguentemente il foro competente per l'instaurazione del procedimento monitorio sarebbe stato quello di Napoli.
Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'azione proposta dal creditore disconoscendo la ricostruzione dei fatti operata dallo posta impugnando e contestando il ricevimento di denaro a titolo di prestito personale con obbligo di restituzione, precisando che tra e vi era stata una relazione CP_1 Pt_1 sentimentale nell'ambito della quale entrambi, in funzione della convivenza, avevano preso in fitto un immobile sito il Napoli alla via Nicola Nicolini 68 presso il quale venivano eseguiti i lavori di ristrutturazione ed arredato secondo il gusto comune.
Precisava che la anziché eseguire direttamente i pagamenti relativi alla ristrutturazione ed CP_1 all'arredo dell'immobile, preferiva bonificare le somme occorrenti direttamente sul conto del Pt_1 indicando nella causale dei bonifici “prestito”. Sosteneva che i pagamenti effettuati da in favore CP_1 del rientravano nell'ambito di una convivenza more uxorio che aveva portato alla costituzione di una Pt_1 famiglia di fatto riconosciuta a livello costituzionale ai sensi dell'articolo 2 Cost.
Sulla scorta di ciò, sosteneva l'opponente che la natura delle obbligazioni che nascono tra due conviventi è quella prevista dall'articolo 2034 c.c. che disciplina le obbligazioni naturali ovvero quei doveri di solidarietà ed assistenza reciproca di cui all'articolo 2 della Costituzione ispirate prettamente a ragioni morali, pertanto se un convivente esegue la prestazione non può chiederne sic et simpliciter la restituzione se l'esecuzione è stata spontanea.
pagina 2 di 8 Contestava poi la totale assenza di prove circa l'esistenza di un prestito con obbligo di restituzione precisando e ribadendo di non aver mai richiesto denaro a titolo di prestito alla e che le somme CP_1 versate da quest'ultima erano versamenti frutto di una sua iniziativa spontanea posto che tali somme transitavano momentaneamente sul conto del per essere da questi poi girate ai fornitori dei mobili o Pt_1 alle ditte che ristrutturavano l'appartamento.
Disconosceva poi la trascrizione della nota vocale ad opera del perito dott sostenendo che la Per_1 trascrizione di chat WhatsApp come prova documentale in un processo civile può essere accettata e utilizzata solo se il deposito viene effettuato in maniera integrale o con il dispositivo originale.
Contestava pertanto che tale trascrizione della nota WhatsApp potesse rappresentare una ricognizione del debito
Eccepiva infine la richiesta degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 5 decreto legislativo 231/2002 ritenendo che questi ultimi sono previsti solo ed unicamente per le transazioni commerciali.
Concludeva pertanto per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Salerno;
in accoglimento dell'opposizione, declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo numero 2259/19 emesso dal Tribunale di Salerno. Vittoria di spese di rete con attribuzione.
Si costituiva in giudizio , la quale, in via preliminare, riteneva infondata l'eccezioe di CP_1 incompetenza per territorio sollevata da parte opponente posto che il credito vantato fatto valere nella fase monitoria traeva origine da una ricognizione del debito ex art. 1988 c.c. e pertanto competente a decidere era il Tribunale del luogo dove doveva adempiersi l'obbligazione ai sensi del 1882 co. 3 ovverosia domicilio del creditore, quindi Tribunale di Salerno.
Precisava, inoltre, che la ricognizione del debito era stata accertata mediante una relazione tecnica forense giurata dal dottor dinanzi al Giudice di Pace di Salerno;
pertanto, il credito era certo liquido Per_1 ed esigibile nonché provato attravreso il deposito delle copie dei bonifici.
Per quanto attiene la qualificazione giuridica delle prestazioni, contestava quanto dedotto da parte opponente in ordine alla qualificazione delle prestazioni come naturali, deducendo che tra le parti non vi era mai stata una convivenza more uxorio e che inoltre la non aveva mai avuto il possesso delle CP_1 chiavi e quindi libero accesso all'immobile del e non aveva mai lasciato i propri effetti personali Pt_1 presso la dimora dello stesso.
Per quanto attiene il disconoscimento del titolo posto a fondamento del decreto monitorio operato dall'opponente, ribadiva che la Relazione tecnica forense veniva eseguita dal dott. CP_1 Per_1 giurata dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno ed espletata secondo la normativa vigente in materia di trascrizioni forensi che, previa acquisizione del dispositivo di proprietà dell'avv. , ne ha CP_1
pagina 3 di 8 indicato l'intero meccanismo di trascrizione e paternità dei contenuti in termini di certezza ed autenticità dei documenti (autenticità su indirizzo IP, file di log, data, ora, pagina richiesta, login, account etc. etc.).
Chiedeva pertanto, previa concessione della provvisora esecuzione, accertare e dichiarare la totale infondatezza dell'opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la cusa veniva istruita mediante deposito di documentazione e prove testimoniali all'udienza del 24.03.2023; lo scrivente magistrato, divenuto assegnatario della causa, la rinviava all'udienza odierna del 20.11.2025 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti i fatti di causa, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' opponente è infondata e va rigettata, posto che il credito azionato in fase monitoria trae la sua origine dalla ricognizione del debito, da parte del , di un prestito in suo favore effettuato da Pt_1 CP_1 mediante bonifici bancari sul conto corrente dello stesso con la precisa causale di “prestito”; il tutto Pt_1 suffragato dalla relazione tecnica forense eseguita dal dott. Invero l'art. 1988 c.c. stabilisce che “Il Per_1 riconoscimento di un debito dispensa colui a favore del quale è fatto dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Tuttavia, resta salva la facoltà di provare che il debito non esisteva”.
Pertanto, per le cause relative a diritti di obbligazione, ai sensi dell'art 20 c.p.c. “è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”. Inoltre ai sensi dell'art 1182 c.c. comma 3 “l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.
La competenza territoriale è pertanto quella del domicilio del creditore, posto che l'obbligazione oggetto del presente giudizio deve adempiersi presso il domicilio del creditore, in conformità al disposto di cui all'articolo 1182, III comma, c.c., che nel caso di specie risiede in Salerno alla Via Mario Mascia n. 8, pertanto competente a decidere è il Tribunale di Salerno.
Passando al merito della controversia, va innazitutto precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall' opposto, che assume la posizione sostanziale di attore mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore il quale peraltro può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge compresa la mancata contestazione in tutto in parte da parte dell'opponente convenuto del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pagina 4 di 8 predizionale. E' infatti onere del convenuto e quindi dell'opponente, quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda;
dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni.
Orbene, muovendo da questi principi, nel caso di specie, il creditore ha depositato CP_1 copie dei bonifici allegati agli atti in uno alla relazione tecnica forense eseguita dal dott. giurata Per_1 dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno nel rispetto dellla normativa in materia di trascrizioni forensi che, previa acquisizione del dispositivo di proprietà dell'avv. , ne ha indicato l'intero CP_1 meccanismo di trascrizione e paternità dei contenuti in termini di certezza ed autenticità dei documenti
(autenticità su indirizzo IP, file di log, data, ora, pagina richiesta, login, account etc. etc.). Si evidenzia, inoltre, che l'ammissione spontanea contenuta nel messaggio WhatsApp – confermata dalla perizia giurata
– costituisce manifestazione inequivoca di volontà ricognitiva, non viziata da errore, violenza o dolo, e pertanto pienamente idonea a fondare la pretesa creditoria.
Invero, non vi sono dubbi sulla riconducibilità del messaggio all'odierna opposta convenuta, CP_1 posto che, come detto, è stata accertata l'autenticità del messaggio;
la circostanza è quindi oltre
[...] che comprovata, anche pacifica ex art. 115 cpc. Merita di essere segnalata la recente pronuncia n. 1254
Cass. Civ., Sez. II, del 18 gennaio 2025 secondo cui “lo screenshot dei messaggi "whatsapp" e "sms" forma piena prova ex art. 2712 c.c. dei fatti e delle cose rappresentate se non disconosciuto" .. quanto alla contestazione del messaggio whatsapp prodotto, si rileva che i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n.
11197 del 27/04/2023). Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica
(c.d. e-mail) - e cosi i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-
2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702
c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023). Infine, anche nel caso di una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che consista cioè nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, il giudice può comunque trarre elementi di convincimento dalla riproduzione contestata, dal momento che tale contestazione non produce gli effetti del disconoscimento di una scrittura privata (a norma dell'art. 215, comma 2, c.p.c.); cosicché, la riproduzione informatica contestata può essere accertata come conforme all'originale dal giudice, anche attraverso altri mezzi di
pagina 5 di 8 prova comprese le presunzioni” (cfr. Cass. 5141/2019 e Cass. n. 19155/2019). Nel caso di specie, tale dubbio è superato stando a quanto accertato dal Dott. Per_1
Ciò posto, in base all'art. 1988 c.c., la ricognizione di un debito ha efficacia probatoria in quanto dispensa colui a favore del quale è resa dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Nel caso di specie, la ricognizione del debito risulta validamente provata mediante relazione tecnica forense eseguita dal dott. che attesta l'autenticità e la provenienza di un messaggio WhatsApp inviato dal debitore, Per_1 contenente un'esplicita dichiarazione di debito;
copie dei bonifici bancari effettuati dal a favore di CP_1
, con causali coerenti e riferibili al rapporto sottostante. Pt_1
Tali elementi, ad avviso di questo Giudicante, integrano una prova sufficiente, univoca e concordante dell'esistenza e del riconoscimento del debito da parte del convenuto, con piena efficacia ai sensi della normativa civilistica vigente, anche in considerazione del generico disconoscimento sollevato dal in Pt_1 relazione alla perizia esegutia dal Dott. a tal proposito, il debitore, nel proporre l'opposizione a Per_1 decreto ingiuntivo, si è limitato a disconoscere il titolo costitutivo della ricognizione del debito, deducendo testualmente ed in modo generico che: “ L'Avv. pertanto, ribadisce di disconoscere assolutamente il titolo Pt_1 posto alla base dell'avversa procedura monitoria”.
Orbene, ad avviso di questo Giudice, il disconoscimento operato dall'opponente, che sarebbe dovuto essere chiaro e circostanziato, non è valido né produttivo di effetti posto che si palesa come una generica contestazione del titolo posto a base della procedura monitoria che pertanto è irrilevante.
Neppure le deduzioni in fatto dell'opponente convincono questo giudicante in ordine alla Pt_1 circostanza di aver ricevuto tali somme come atti spontanei, e quindi obbligazioni naturali, eseguiti dalla ex compagna nell'ambito della loro convevenza more uxorio ed utilizzati unicamente per la ristrutturazione dell'immobile in cui convivevano. Ora, muovendo dal principio sancito dall'art. 2697 c.c. secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”, ritiene questo
Giudice che l'opponente, convenuto in senso sostanziale su cui gravava l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto, non ha provato quanto dedotto in ordine alla convivenza more uxorio con la creditrice opposta e in ordine alla natura di obbligazioni naturali dei versamenti da questa effettuati. Infatti, dall'analisi delle risultanze probatorie, non è emerso che le parti convivevano in modo stabile, che le somme versate dalla in favore del venivano da quesi utilizzate unicamente CP_1 Pt_1 per ristrutturare l'immobile in cui entrambi convivevano;
in altre parole, non è emersa la natura di obbligazione naturale prevista dall'art. 2034 c.c. ed invocata dall'opponente.
Piu in particolare, la teste dichiarava che l'Avv. trascorreva la maggior Testimone_1 CP_1 parte della settimana tra la casa di Napoli, alla Via Nicola Nicolini n. 68, e lo studio del partner in Via pagina 6 di 8 Toledo n. 256, tornando a Salerno solo per alcune indifferibili incombenze, alcune volte portando con sé anche i figli dell'Avv. , con i quali aveva instaurato uno stabile legame;
tanto poteva confermare Pt_1 poiché era vicina di casa dell'avv. che conosceva da circa 20 anni. Ora, la lunga e duratura amicizia Pt_1 tra la teste e l'opponente, unitamente al fatto che la stessa si dichiarava vicina di casa del ma non Pt_1 poteva sapere se la trascorresse il tempo a Via Toledo (studio di ) ed a Salerno, rende non CP_1 Pt_1 convincente la deposizione.
Cosi come il teste dichiarava che l'avv. era residente a [...]e qui Tes_2 CP_1 trascorreva la maggior parte della settimana;
dichiarava ancora di incontrare l'avv. negli uffici CP_1 giudiziari ovvero fuori presso bar e luoghi di ricreazione;
di aver accompagnato l'avv. alla fine CP_1 della sua relazione con l'avv. a ritirare i suoi oggetti e altre cose sue presso lo stesso avv. ; Pt_1 Pt_1 detti oggetti erano riposti in un trolley di medie dimensioni. Orbene, la circostanza che la avesse CP_1 ritirato presso l'abitazione di effetti personali riposti in un trolley di medie dimensioni, fa desumere Pt_1 che l'opposta non vivesse nella medesima abitazione in maniera stabile, non potendo di certo vivere con effetti personali trasportabili in una valigia di medie dimensioni.
Cosi come la teste riferiva di essere avvocato iscritto all'ordine degli avvocati di Testimone_3
Salerno; dichiarava che abitava in via M. Mascia n. 8 in Salerno dove aveva ed ha tuttora CP_1 anche lo studio di avvocato;
di frequentare, 2-3 volte alla settimana lo studio di che la ospitava a CP_1
Salerno nel suo Studio per ragioni lavorative a partire dal 2006, allorquando si trasferiva a Roma, sino al all'inizio della pandemia da Covid-Sars; riferiva che ogni volta che telefonava allo studio, all'utenza telefonica dello studio di a Salerno, la trovavo presente nello stesso;
la stessa le diceva che CP_1 CP_1 andava a trascorrere i fine settimana dal fidanzato avv. a Napoli;
la relazione tra e l'avv. Pt_1 CP_1
iniziava dai primi mesi del 2018 alla fine dell'estate dello stesso 2018. Pertanto, da tali dichiarazioni Pt_1 emerge che non vi era una convivenza more uxorio tra le parti in causa venendo meno uno dei presupposti essenziali per attribuire natura di obbligazione naturale ai versamenti effettuati dalla al . CP_1 Pt_1
In conclusione, l'opposizione a decreto ingiuntivo come proposta da è infondata e va Parte_1 pertanto rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non è di competenza di questo Tribunale, evocato per la cognizione del credito, valutare i pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto. E' un adempimento parziale successivo che non ha modificato la pretesa creditoria come originariamente vantata nel ricorso monitorio.
Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, determinate sulla base dei criteri previsti nel D.M. n. 55/2014, vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni sottese alla decisione.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
➢ Rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo. n. 2259/2019 del Parte_1
11.07.209, RG. 7038/2019 emesso dal Tribunale di Salerno per l'importo di € 36.400,00 oltre interessi, già dichiarato esecutivo;
➢ condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore di controparte che si Parte_1 liquidano in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., se dovuta, c.p.a. e 15% per rimborso spese forfettarie, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Salerno
20.11.25
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 20.11.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 20.11.25 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 9520 del R.G. dell'anno 2019 vertente
TRA
L'AVV. , nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Danila Rocchi presso il cui studio elettivamente domicili in Napoli alla Via Toledo n. 256;
-attore opponente
E
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa in virtù di procura in atti, dall'avv. Alessandra Mazzola presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno Via M. Mascia n. 8.
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2259/2019.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2259/2019, emesso dal Tribunale di Salerno in data 10/07/2019, veniva ingiunto all'Avv. di pagare, in favore dell'Avv. , la somma di € 44.000,00, oltre Parte_1 CP_1 gli interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 286,00 per spese ed € 1.305,00 per onorari di difesa, oltre accessori. La ricorrente assumeva di aver effettuato, nel 2018, un prestito di pagina 1 di 8 denaro a titolo personale all'Avv. per la ristrutturazione della sua abitazione mediante la Pt_1 corresponsione a tal titolo di € 44.000,00 in più tranche mediante bonifico bancario e di aver sollecitato l'Avv. alla restituzione e di aver ricevuto da costui un messaggio col quale riconosceva di esservi Pt_1 tenuto. Nonostante la ricognizione del debito la ricorrente non otteneva quanto richiesto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Salerno per l'emissione del decreto ingiuntivo, in favore del competente Tribunale di Napoli quale giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza o del luogo in cui si potrebbe ritenere sorta l'obbligazione.
L'opponente sosteneva che, in assenza di un credito certo, liquido ed esigibile risultante da un preciso titolo negoziale, l'obbligazione pecuniaria non poteva ritenersi portabile, bensì querable, e doveva quindi essere adempiuta presso il domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c.
Pertanto, mancando un contratto scritto, ma anche un qualsiasi titolo negoziale dal quale desumere la misura del presunto credito, il credito non poteva considerarsi liquido e quindi il luogo dell'adempimento dell'eventuale obbligazione doveva individuarsi presso il domicilio del debitore, sito in Napoli, e conseguentemente il foro competente per l'instaurazione del procedimento monitorio sarebbe stato quello di Napoli.
Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'azione proposta dal creditore disconoscendo la ricostruzione dei fatti operata dallo posta impugnando e contestando il ricevimento di denaro a titolo di prestito personale con obbligo di restituzione, precisando che tra e vi era stata una relazione CP_1 Pt_1 sentimentale nell'ambito della quale entrambi, in funzione della convivenza, avevano preso in fitto un immobile sito il Napoli alla via Nicola Nicolini 68 presso il quale venivano eseguiti i lavori di ristrutturazione ed arredato secondo il gusto comune.
Precisava che la anziché eseguire direttamente i pagamenti relativi alla ristrutturazione ed CP_1 all'arredo dell'immobile, preferiva bonificare le somme occorrenti direttamente sul conto del Pt_1 indicando nella causale dei bonifici “prestito”. Sosteneva che i pagamenti effettuati da in favore CP_1 del rientravano nell'ambito di una convivenza more uxorio che aveva portato alla costituzione di una Pt_1 famiglia di fatto riconosciuta a livello costituzionale ai sensi dell'articolo 2 Cost.
Sulla scorta di ciò, sosteneva l'opponente che la natura delle obbligazioni che nascono tra due conviventi è quella prevista dall'articolo 2034 c.c. che disciplina le obbligazioni naturali ovvero quei doveri di solidarietà ed assistenza reciproca di cui all'articolo 2 della Costituzione ispirate prettamente a ragioni morali, pertanto se un convivente esegue la prestazione non può chiederne sic et simpliciter la restituzione se l'esecuzione è stata spontanea.
pagina 2 di 8 Contestava poi la totale assenza di prove circa l'esistenza di un prestito con obbligo di restituzione precisando e ribadendo di non aver mai richiesto denaro a titolo di prestito alla e che le somme CP_1 versate da quest'ultima erano versamenti frutto di una sua iniziativa spontanea posto che tali somme transitavano momentaneamente sul conto del per essere da questi poi girate ai fornitori dei mobili o Pt_1 alle ditte che ristrutturavano l'appartamento.
Disconosceva poi la trascrizione della nota vocale ad opera del perito dott sostenendo che la Per_1 trascrizione di chat WhatsApp come prova documentale in un processo civile può essere accettata e utilizzata solo se il deposito viene effettuato in maniera integrale o con il dispositivo originale.
Contestava pertanto che tale trascrizione della nota WhatsApp potesse rappresentare una ricognizione del debito
Eccepiva infine la richiesta degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 5 decreto legislativo 231/2002 ritenendo che questi ultimi sono previsti solo ed unicamente per le transazioni commerciali.
Concludeva pertanto per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per difetto di competenza territoriale del Tribunale di Salerno;
in accoglimento dell'opposizione, declaratoria di nullità e revoca del decreto ingiuntivo numero 2259/19 emesso dal Tribunale di Salerno. Vittoria di spese di rete con attribuzione.
Si costituiva in giudizio , la quale, in via preliminare, riteneva infondata l'eccezioe di CP_1 incompetenza per territorio sollevata da parte opponente posto che il credito vantato fatto valere nella fase monitoria traeva origine da una ricognizione del debito ex art. 1988 c.c. e pertanto competente a decidere era il Tribunale del luogo dove doveva adempiersi l'obbligazione ai sensi del 1882 co. 3 ovverosia domicilio del creditore, quindi Tribunale di Salerno.
Precisava, inoltre, che la ricognizione del debito era stata accertata mediante una relazione tecnica forense giurata dal dottor dinanzi al Giudice di Pace di Salerno;
pertanto, il credito era certo liquido Per_1 ed esigibile nonché provato attravreso il deposito delle copie dei bonifici.
Per quanto attiene la qualificazione giuridica delle prestazioni, contestava quanto dedotto da parte opponente in ordine alla qualificazione delle prestazioni come naturali, deducendo che tra le parti non vi era mai stata una convivenza more uxorio e che inoltre la non aveva mai avuto il possesso delle CP_1 chiavi e quindi libero accesso all'immobile del e non aveva mai lasciato i propri effetti personali Pt_1 presso la dimora dello stesso.
Per quanto attiene il disconoscimento del titolo posto a fondamento del decreto monitorio operato dall'opponente, ribadiva che la Relazione tecnica forense veniva eseguita dal dott. CP_1 Per_1 giurata dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno ed espletata secondo la normativa vigente in materia di trascrizioni forensi che, previa acquisizione del dispositivo di proprietà dell'avv. , ne ha CP_1
pagina 3 di 8 indicato l'intero meccanismo di trascrizione e paternità dei contenuti in termini di certezza ed autenticità dei documenti (autenticità su indirizzo IP, file di log, data, ora, pagina richiesta, login, account etc. etc.).
Chiedeva pertanto, previa concessione della provvisora esecuzione, accertare e dichiarare la totale infondatezza dell'opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la cusa veniva istruita mediante deposito di documentazione e prove testimoniali all'udienza del 24.03.2023; lo scrivente magistrato, divenuto assegnatario della causa, la rinviava all'udienza odierna del 20.11.2025 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Ricostruiti i fatti di causa, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' opponente è infondata e va rigettata, posto che il credito azionato in fase monitoria trae la sua origine dalla ricognizione del debito, da parte del , di un prestito in suo favore effettuato da Pt_1 CP_1 mediante bonifici bancari sul conto corrente dello stesso con la precisa causale di “prestito”; il tutto Pt_1 suffragato dalla relazione tecnica forense eseguita dal dott. Invero l'art. 1988 c.c. stabilisce che “Il Per_1 riconoscimento di un debito dispensa colui a favore del quale è fatto dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Tuttavia, resta salva la facoltà di provare che il debito non esisteva”.
Pertanto, per le cause relative a diritti di obbligazione, ai sensi dell'art 20 c.p.c. “è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”. Inoltre ai sensi dell'art 1182 c.c. comma 3 “l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”.
La competenza territoriale è pertanto quella del domicilio del creditore, posto che l'obbligazione oggetto del presente giudizio deve adempiersi presso il domicilio del creditore, in conformità al disposto di cui all'articolo 1182, III comma, c.c., che nel caso di specie risiede in Salerno alla Via Mario Mascia n. 8, pertanto competente a decidere è il Tribunale di Salerno.
Passando al merito della controversia, va innazitutto precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall' opposto, che assume la posizione sostanziale di attore mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore il quale peraltro può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge compresa la mancata contestazione in tutto in parte da parte dell'opponente convenuto del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pagina 4 di 8 predizionale. E' infatti onere del convenuto e quindi dell'opponente, quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda;
dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni.
Orbene, muovendo da questi principi, nel caso di specie, il creditore ha depositato CP_1 copie dei bonifici allegati agli atti in uno alla relazione tecnica forense eseguita dal dott. giurata Per_1 dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno nel rispetto dellla normativa in materia di trascrizioni forensi che, previa acquisizione del dispositivo di proprietà dell'avv. , ne ha indicato l'intero CP_1 meccanismo di trascrizione e paternità dei contenuti in termini di certezza ed autenticità dei documenti
(autenticità su indirizzo IP, file di log, data, ora, pagina richiesta, login, account etc. etc.). Si evidenzia, inoltre, che l'ammissione spontanea contenuta nel messaggio WhatsApp – confermata dalla perizia giurata
– costituisce manifestazione inequivoca di volontà ricognitiva, non viziata da errore, violenza o dolo, e pertanto pienamente idonea a fondare la pretesa creditoria.
Invero, non vi sono dubbi sulla riconducibilità del messaggio all'odierna opposta convenuta, CP_1 posto che, come detto, è stata accertata l'autenticità del messaggio;
la circostanza è quindi oltre
[...] che comprovata, anche pacifica ex art. 115 cpc. Merita di essere segnalata la recente pronuncia n. 1254
Cass. Civ., Sez. II, del 18 gennaio 2025 secondo cui “lo screenshot dei messaggi "whatsapp" e "sms" forma piena prova ex art. 2712 c.c. dei fatti e delle cose rappresentate se non disconosciuto" .. quanto alla contestazione del messaggio whatsapp prodotto, si rileva che i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n.
11197 del 27/04/2023). Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica
(c.d. e-mail) - e cosi i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-
2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702
c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023). Infine, anche nel caso di una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che consista cioè nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, il giudice può comunque trarre elementi di convincimento dalla riproduzione contestata, dal momento che tale contestazione non produce gli effetti del disconoscimento di una scrittura privata (a norma dell'art. 215, comma 2, c.p.c.); cosicché, la riproduzione informatica contestata può essere accertata come conforme all'originale dal giudice, anche attraverso altri mezzi di
pagina 5 di 8 prova comprese le presunzioni” (cfr. Cass. 5141/2019 e Cass. n. 19155/2019). Nel caso di specie, tale dubbio è superato stando a quanto accertato dal Dott. Per_1
Ciò posto, in base all'art. 1988 c.c., la ricognizione di un debito ha efficacia probatoria in quanto dispensa colui a favore del quale è resa dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Nel caso di specie, la ricognizione del debito risulta validamente provata mediante relazione tecnica forense eseguita dal dott. che attesta l'autenticità e la provenienza di un messaggio WhatsApp inviato dal debitore, Per_1 contenente un'esplicita dichiarazione di debito;
copie dei bonifici bancari effettuati dal a favore di CP_1
, con causali coerenti e riferibili al rapporto sottostante. Pt_1
Tali elementi, ad avviso di questo Giudicante, integrano una prova sufficiente, univoca e concordante dell'esistenza e del riconoscimento del debito da parte del convenuto, con piena efficacia ai sensi della normativa civilistica vigente, anche in considerazione del generico disconoscimento sollevato dal in Pt_1 relazione alla perizia esegutia dal Dott. a tal proposito, il debitore, nel proporre l'opposizione a Per_1 decreto ingiuntivo, si è limitato a disconoscere il titolo costitutivo della ricognizione del debito, deducendo testualmente ed in modo generico che: “ L'Avv. pertanto, ribadisce di disconoscere assolutamente il titolo Pt_1 posto alla base dell'avversa procedura monitoria”.
Orbene, ad avviso di questo Giudice, il disconoscimento operato dall'opponente, che sarebbe dovuto essere chiaro e circostanziato, non è valido né produttivo di effetti posto che si palesa come una generica contestazione del titolo posto a base della procedura monitoria che pertanto è irrilevante.
Neppure le deduzioni in fatto dell'opponente convincono questo giudicante in ordine alla Pt_1 circostanza di aver ricevuto tali somme come atti spontanei, e quindi obbligazioni naturali, eseguiti dalla ex compagna nell'ambito della loro convevenza more uxorio ed utilizzati unicamente per la ristrutturazione dell'immobile in cui convivevano. Ora, muovendo dal principio sancito dall'art. 2697 c.c. secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”, ritiene questo
Giudice che l'opponente, convenuto in senso sostanziale su cui gravava l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto, non ha provato quanto dedotto in ordine alla convivenza more uxorio con la creditrice opposta e in ordine alla natura di obbligazioni naturali dei versamenti da questa effettuati. Infatti, dall'analisi delle risultanze probatorie, non è emerso che le parti convivevano in modo stabile, che le somme versate dalla in favore del venivano da quesi utilizzate unicamente CP_1 Pt_1 per ristrutturare l'immobile in cui entrambi convivevano;
in altre parole, non è emersa la natura di obbligazione naturale prevista dall'art. 2034 c.c. ed invocata dall'opponente.
Piu in particolare, la teste dichiarava che l'Avv. trascorreva la maggior Testimone_1 CP_1 parte della settimana tra la casa di Napoli, alla Via Nicola Nicolini n. 68, e lo studio del partner in Via pagina 6 di 8 Toledo n. 256, tornando a Salerno solo per alcune indifferibili incombenze, alcune volte portando con sé anche i figli dell'Avv. , con i quali aveva instaurato uno stabile legame;
tanto poteva confermare Pt_1 poiché era vicina di casa dell'avv. che conosceva da circa 20 anni. Ora, la lunga e duratura amicizia Pt_1 tra la teste e l'opponente, unitamente al fatto che la stessa si dichiarava vicina di casa del ma non Pt_1 poteva sapere se la trascorresse il tempo a Via Toledo (studio di ) ed a Salerno, rende non CP_1 Pt_1 convincente la deposizione.
Cosi come il teste dichiarava che l'avv. era residente a [...]e qui Tes_2 CP_1 trascorreva la maggior parte della settimana;
dichiarava ancora di incontrare l'avv. negli uffici CP_1 giudiziari ovvero fuori presso bar e luoghi di ricreazione;
di aver accompagnato l'avv. alla fine CP_1 della sua relazione con l'avv. a ritirare i suoi oggetti e altre cose sue presso lo stesso avv. ; Pt_1 Pt_1 detti oggetti erano riposti in un trolley di medie dimensioni. Orbene, la circostanza che la avesse CP_1 ritirato presso l'abitazione di effetti personali riposti in un trolley di medie dimensioni, fa desumere Pt_1 che l'opposta non vivesse nella medesima abitazione in maniera stabile, non potendo di certo vivere con effetti personali trasportabili in una valigia di medie dimensioni.
Cosi come la teste riferiva di essere avvocato iscritto all'ordine degli avvocati di Testimone_3
Salerno; dichiarava che abitava in via M. Mascia n. 8 in Salerno dove aveva ed ha tuttora CP_1 anche lo studio di avvocato;
di frequentare, 2-3 volte alla settimana lo studio di che la ospitava a CP_1
Salerno nel suo Studio per ragioni lavorative a partire dal 2006, allorquando si trasferiva a Roma, sino al all'inizio della pandemia da Covid-Sars; riferiva che ogni volta che telefonava allo studio, all'utenza telefonica dello studio di a Salerno, la trovavo presente nello stesso;
la stessa le diceva che CP_1 CP_1 andava a trascorrere i fine settimana dal fidanzato avv. a Napoli;
la relazione tra e l'avv. Pt_1 CP_1
iniziava dai primi mesi del 2018 alla fine dell'estate dello stesso 2018. Pertanto, da tali dichiarazioni Pt_1 emerge che non vi era una convivenza more uxorio tra le parti in causa venendo meno uno dei presupposti essenziali per attribuire natura di obbligazione naturale ai versamenti effettuati dalla al . CP_1 Pt_1
In conclusione, l'opposizione a decreto ingiuntivo come proposta da è infondata e va Parte_1 pertanto rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non è di competenza di questo Tribunale, evocato per la cognizione del credito, valutare i pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto. E' un adempimento parziale successivo che non ha modificato la pretesa creditoria come originariamente vantata nel ricorso monitorio.
Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e, determinate sulla base dei criteri previsti nel D.M. n. 55/2014, vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni sottese alla decisione.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
➢ Rigetta l'opposizione proposta e conferma il decreto ingiuntivo. n. 2259/2019 del Parte_1
11.07.209, RG. 7038/2019 emesso dal Tribunale di Salerno per l'importo di € 36.400,00 oltre interessi, già dichiarato esecutivo;
➢ condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore di controparte che si Parte_1 liquidano in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., se dovuta, c.p.a. e 15% per rimborso spese forfettarie, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Salerno
20.11.25
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
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