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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/12/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4335/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Ottava Urto ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4335/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.
UC OR, presso il cui studio, sito in Lattarico (CS), alla via Piana
n.1, elettivamente domicilia
- PARTE ATTRICE -
contro
(C.F. e P.IVA. Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 26/11/2009, per Notaio Rep. Persona_1
161783, Racc. 36010, dall'Avv. SERGIO GRECO, presso il cui studio, sito in
Cosenza (CS), P.zza Carlo Bilotti n. 24, è elettivamente domiciliata
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI
Parte attorea: «Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, che tutte s'impugnano e si contestano fin d'ora, così
pagina 1 di 23 provvedere: nel merito in via principale accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata al presente atto, la nullità (relativa) di tutte le pattuizioni che, stabilendo il tasso di interesse, la misura di commissioni, l'importo delle spesse, hanno avuto come effetto quello di determinare una remunerazione usuraria in ordine al rapporto contrattuale in questione;
accertare e dichiarare, per effetto della rideterminazione del saldo portato dall'impugnato rapporto di mutuo in fatto specificato, il diritto in favore dell'attore, alla restituzione – a titolo di ripetizione dell'indebito ovvero a titolo di risarcimento del danno o restituzione da fatto/reato – della somma complessiva e prudenziale di € 17.459,85, salve quelle maggiori o minori accertate all'esito del giudizio, più interessi sino al soddisfo. nel merito, in via subordinata accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata al presente atto, che nel contratto la misura del TAEG indicata è superiore a quella effettivamente applicata, dichiarare la nullità della clausola relativa all'indicazione dell'ISC per violazione dell'art. 1325, n. 1, c.c., del 4 comma dell'art. 11 TUB e dell'art. 1346 c.c. e della normativa secondaria sulla trasparenza bancaria /delibera CICT 4.03.2003 e Circolare 229/99, IX modifica, titolo X, sez. II e III) con conseguente declaratoria di illegittimità delle somme percepite dalla a titolo di interessi e sostituzione del tasso di CP_1 interesse convenuto con quello previsto dall'art. 1117, settimo comma, TUB, con condanna della banca al pagamento della somma di € 6.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa oltre agli interessi legali quale importo pari alla differenza tra le quote interessi corrisposti e le quote interessi ricalcolate sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto – o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi illegittimi ex art 117 T.U.B. successivamente applicati al suddetto contratto e dall'odierna convenuta indebitamente percepiti e gli interessi legali maturati e maturandi sulle singole spettanze al saldo;
accertata l'applicazione di un regime di capitalizzazione composta e quindi di interessi anatocistici, in violazione dell'art. 1283 c.c. nel piano d'ammortamento alla “francese” allegato al contratto di muto del 28.02.1008, senza peraltro che fosse esplicitamente
pagina 2 di 23 convenuto quale regime di capitalizzazione applicare, disporre il ricalcolo del piano di ammortamento con il regime della capitalizzazione semplice al tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 11, 7 comma TUB, per effetto della mancata indicazione ai sensi del 4 co. dell'art. 117 del regime di capitalizzazione composta, con conseguente condanna della banca a restituire agli attori le somme dagli stessi versate in eccedenza, oltre agli interessi legali ed al maggior danno dalla costituzione in mora (coincidente con la data della mediazione) al saldo;
nel merito, in via ulteriormente subordinata dichiarare che le clausole del contratto di mutuo, elencate nella narrativa del presente atto, sono affette da nullità ovvero da annullabilità ex artt. 1283, 1325 n. 1, 1346 e 1418, II co. c.c. nonché ex art. 117 TUB in mancanza di accordo tra le parti e/o previsioni contrattuali a favore della convenuta nonché ai sensi dell'art. 2
Cost., 1175-1337-1338-1366-1375 c.c. in relazione all'art. 1439 c.c. ovvero in subordine all'art. 1440 c.c. è stato stipulato ed eseguito in violazione dei doveri di solidarietà reciproca, e del dovere di comportarsi con correttezza e buona fede nonché del dovere di trattare in sede precontrattuale in modo leale, astenendosi da comportamenti reticenti e dl dovere di fornire alla controparte ogni dato rilevante conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, tale da aver cagionato un danno rilevante all'attore; dichiarare, per effetto della non correttamente determinazione del TAEGA in contratto, la responsabilità della convenuta banca, a titolo di responsabilità precontrattuale per informazioni inesatte in violazione degli obblighi di trasparenza, e, per
l'effetto, condannarla, in favore del sig. al Parte_1 risarcimento dei danni per una somma, equitativamente determinata;
disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il competente
Tribunale, atteso che nella fattispecie risultano astrattamente configurabili sia
l'elemento oggettivo sia l'elemento soggettivo del reato di usura, procedibile penalmente anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 644 cod.pen. Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio, oltre che di quelle di mediazione, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Con condanna della banca ad una sanzione ex art. 96, terzo comma, c.p.c. a favore dell'attore, per non aver esplicitato le ragioni atte a giustificare l'impossibilità a dar corso al procedimento di mediazione.»;
pagina 3 di 23 Parte convenuta: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'avversa nulla, inammissibile, infondata e indimostrata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio la
[...] Controparte_1 premettendo: che egli, in qualità di consumatore, aveva stipulato in
Catanzaro, in data 28 febbraio 2008, un contratto di prestito personale identificato con il n. 578657 di € 37.234,04, che prevedeva il rimborso in 10 anni mediante pagamento di 120 rate mensili posticipate ad un tasso nominale pari al 7,25% fisso annuo;
che il predetto contratto veniva integralmente estinto con il pagamento dell'ultima rata del piano di ammortamento in data
28 febbraio 2018; che, sulla base di una perizia tecnico -contabile di parte, egli si avvedeva dell'illegittimità dell'operato della CA la quale, anche in sede di tentativo di mediazione esperito dall'attore ai sensi del D.lgs. 28/2010, rifiutava la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Tanto premesso, parte attrice ha dedotto: che il predetto contratto prevede un tasso d'interesse effettivo usurario, in quanto il costo complessivo del mutuo supera il tasso soglia vigente all'epoca della stipula pari al 15,375%, sia nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento del mutuatario (35,84%) che nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento (20.169%) nonché nell'ipotesi di mora;
che per il principio di onnicomprensività del TAEG, tutti i costi legati all'erogazione del credito - eventuali, fisiologici o patologici – devono partecipare alla verifica dell'usurarietà del finanziamento, atteso che non vi sarebbe ragione per escludere il costo promesso per il ritardo o l'estinzione anticipata o la decadenza dal beneficio del termine , dal momento che la legge punisce la sola promessa di pagare costi usurari;
che, tenendo conto, al fine di stabilire il reale costo dell'operazione, degli interessi corrispettivi, degli interessi moratori, della penale di estinzione anticipata e delle penali da inadempimento del cliente – costi che rientrerebbero tra le pagina 4 di 23 commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate all'erogazione del credito di cui tener conto per la determinazione del tasso d'interesse usurario ai sensi dell'art. 644 c.p. - il reale costo del finanziamento erogato su base annua sarebbe ben superiore rispetto al tasso soglia di riferimento;
che le Istruzioni della CA d'TA, a mente delle quali le penali per estinzione anticipata sono escluse dal calcolo del T.E.G.M. in quanto oneri eventuali, non hanno alcuna efficacia precettiva e dunque non sarebbero in grado di derogare alla legge, in quanto atti amministrativi con valenza esclusivamente interna;
che, dunque, stante l'usurarietà del costo complessivo (TAEG) del credito contrattualmente pattuito si avrebbe nullità ai sensi dell'articolo 1815, comma
2, c.c., delle relative clausole contrattuali ed esclusione della debenza degli interessi, con diritto della CA mutuante soltanto alla restituzione della rata senza interessi;
che il tasso di mora pattuito risulterebbe da solo superiore alla soglia dell'usura; che, in ogni caso, la previsione che sulle somme scadute maturano gli interessi moratori darebbe luogo ad un fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.; che, inoltre, nel contratto di mutuo in esame non è indicato l'I.S.C., il quale in quanto valore diverso dal T.A.E.G. avrebbe dovuto essere indicato anch'esso in contratto, con conseguente violazione della delibera
CICR 4.03.2003 e della circolare 229/99; che vi sare bbe una discrasia tra
T.A.E.G. pattuito ed applicato in concreto , con conseguente nullità delle clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi rispetto a quelli effettivamente computati nell'I.S.C. ovvero responsabilità della CA mutuante per informazioni inesatte;
che nel TA.E.G. effettivamente applicato si deve includere anche il costo della polizza assicurativa sottoscritta dall'attore, in quanto obbligatoria, con la conseguenza che il piano di ammortamento andrebbe rideterminato con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'articolo 117 T.U.B.; che il piano di ammortamento cd. “alla francese” violerebbe il divieto di capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 1283 c.c.; che, nel contratto di mutuo de quo, non sarebbe stato indicato il regime finanziario di capitalizzazione adottato (nella specie “composto”), così determinando una divergenza tra il T.A.N. contrattualmente indicato e quello pagina 5 di 23 (maggiore) concretamente applicato, con conseguente violazione degli articoli
821, comma 3, 1346, 1418, e 1284 c.c.; che, essendo pattiziamente indicato solo il Tasso Annuo Nominale (c.d. “T.A.N.”), e non anche il regime finanziario adottato, cioè la modalità di capitalizzazione degli interessi prescelta, nella specie “composta”, il cliente non sarebbe in grado di percepire il reale costo del finanziamento, considerato altresì che l'ammortamento “alla francese” e il regime di capitalizzazione “composto” degli interessi comporta per il cliente costi diversi ed ulteriori rispetto ad altri tipi di ammortamento e al regime di capitalizzazione “semplice” degli interessi debitori;
che, pertanto, il piano di ammortamento del mutuo in esame deve essere rideterminato con rata costante in regime finanziario di interesse semplice e con applicazione del tasso di interesse sostitutivo ai sensi dell'art. 117, co. VI, T.U.B. o del tasso legale;
che le prestazioni illegittimamente effettuate sulla base delle pattuizioni nulle vanno restituite all'attore, atteso che si è verificato un pagamento indebito da restituire ai sensi dell'art. 2033 c.c.; che, essendo ravvisabile nella condotta della CA il reato di usura di cui all'art. 644 c.p.,
l'attore avrebbe in ogni caso diritto alla ripetizione di quanto pagato per interessi convenzionali e moratori a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2043 c.c..
Per tali ragioni, parte attrice ha agito in giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la
[...] deducendo: che, contrariamente a quanto dedotto Controparte_1 dall'attore, non può ritenersi che il contratto di mutuo sia usurario dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore, gli interessi moratori si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi in conformità a quanto consentito dall'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000; che il c.d.
“ è un parametro del tutto inattendibile, atteso che prevede la Pt_2 sommatoria di interessi ed oneri agli interessi moratori, effettuando un'analogia con il concetto di senza tenere conto che quest'ultimo Pt_3 parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludersi tale accessorietà degli pagina 6 di 23 oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore;
che l'usurarietà degli interessi moratori, i quali non costituiscono un costo collegato all'erogazione del credito da includere nel calcolo del T. CP_2 dovrebbe al più vagliarsi autonomamente in rapporto al TSU maggiorato del
2,1% secondo quanto rilevato dalla CA d'TA, per evitare il confronto tra tassi disomogenei;
che la penale per estinzione anticipata non assume rilievo ai fini della determinazione del costo complessivo del finanziamento, trattandosi di un costo meramente eventuale, del quale si può tener conto solo ove effettivamente applicato;
che va esclusa la nullità del contratto per mancata indicazione del TAEG/ISC, che non risulta omessa nel caso in esame;
che il legislatore commina la sanzione della nullità del contratto o delle singole clausole solo in caso di omessa indicazione del T.A.E.G. e non in ipotesi di erronea indicazione dell'I.S.C., che può al più integrare una violazione della normativa in materia di trasparenza e della buona fede nell'esecuzione del contratto, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale;
che nel piano di ammortamento c.d.
“alla francese” non vi è alcuna applicazione di interessi anatocistici, in quanto gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e che quindi gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti;
che la mancata applicazione nel caso concreto degli interessi moratori renderebbe irrilevante sotto il profilo dell'interesse ad agire valutare se gli interessi di mora superino di per sé il tasso soglia;
che, infine, risulterebbe del tutto infondata la domanda di condanna della CA convenuta ai sensi dell'art. 96, co. terzo,
c.p.c. per la sua indisponibilità a valutare la possibilità di un accordo in sede di mediazione obbligatoria.
In virtù di quanto innanzi esposto, la Controparte_1 ha rassegnato, dunque, le conclusioni riportate in premessa.
[...]
pagina 7 di 23 Il precedente Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.; quindi, istruita tramite una C.T.U. contabile , la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 27.06.2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che, all'udienza del 5.4.2025, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 23 ottobre 2025, la scrivente - ritenuto rilevante ai fini della decisione della controversia invitare il C.T.U. a rideterminare il piano di ammortamento ai sensi dell'art. 117, co. 7, T.U.B. alla luce della riscontrata divergenza tra .A.E.G. contrattualmente pattuito e quello Pt_4 effettivamente applicato, effettuando un separato calcolo - rimetteva la causa sul ruolo, assegnando i termini di cui all'art. 195, co. 3, c.p.c.
Quindi, con ordinanza del 7.12.2025, resa all'esito dell'udienza del 5.12.2025 svoltasi in “modalità cartolare”, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 12.12.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato con l'emissione della presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., che viene depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del
28.02.2023.
***
Passando ad analizzare il merito della controversia, il sig. ha Parte_1 introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia che accerti e dichiari la nullità del contratto di prestito personale n. 578657 , deducendo: in primo luogo, in forza del principio di onnicomprensività del T.A.E.G.,
l'usurarietà del costo complessivo del finanziamento, in violazione del divieto di cui all'art. 644 c.p., con conseguente nullità parziale del mutuo ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., e conversione del mutuo da feneratizio in pagina 8 di 23 gratuito;
in secondo luogo, la divergenza tra T.A.E.G. pattuito e quello applicato in concreto, con conseguente nullità delle clausole contrattuali che prevedono costi ulteriori ovvero responsabilità precontrattuale della CP_1 infine, che il piano di ammortamento cd. “alla francese” violerebbe il divieto di capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 1283 c.c. e che la mancata indicazione del regime finanziario di capitalizzazione adottato (nella specie
“composto”) comporterebbe la violazione degli articoli 821, comma 3, 1346,
1418, e 1284 c.c. e quindi la rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione del tasso di interesse sostitutivo ai sensi dell'art. 117, co. VI,
T.U.B. o del tasso legale.
Per tali ragioni, ha chiesto la condanna della convenuta alla CP_1 restituzione di quanto dallo stesso già corrisposto a titolo di interessi illegittimamente versati.
Questo Giudice ritiene innanzitutto di dover fare proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U., atteso che esse appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose della documentazione agli atti di causa.
Con riguardo alla dedotta usurarietà degli interessi pattuiti, il C.T.U. ha appurato che “a) Il TEGM (Tasso effettivo globale medio) rilevato per la categoria di operazioni corrispondente, ovvero quella dei CREDITI
PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI
risulta essere – al momento della stipula – pari a 10,25 Parte_5 per cento. Il corrispondente TSU (Tasso soglia usura) in vigore al momento della stipula, risultava allora essere pari al 15,38 per cento. Il TAEG
(tasso annuo effettivo globale) al momento della stipula, determinato includendo le spese iniziali della polizza assicurativa risulta essere pari al 9,007%, inferiore al tasso-soglia del periodo considerato pari a
15,38%.”
Quanto invece all'eccepita usurarietà degli interessi moratori convenzionali il
C.T.U. ha accertato “che gli stessi non sono da considerarsi usurari in quanto inferiori al tasso-soglia di riferimento vigente alla data della stipula del contratto. Infatti, il tasso moratorio risulta essere pari al 7,25 % inferiore
pagina 9 di 23 rispetto alla soglia del 15,38%.” (cfr. pp. 16 e 17 dell'elaborato peritale).
Per quanto riguarda l'usurarietà del contratto di mutuo in esame , parte attrice ha eccepito che, mediante l'inclusione degli interessi di mora, della penale di estinzione anticipata e di tutte le penali da inadempimento pattuite nel
T.A.E.G. e tenendo conto di tutte le commissioni, remunerazioni e delle spese a qualsiasi titolo corrisposte, secondo i criteri di cui alla legge 108/1996, sarebbe stato superato il tasso -soglia, con conseguente usurarietà degli interessi: ciò sul rilievo che, ai fini della determinazione del T.E.G. M., l'unica norma vincolante per il Giudice sia la disciplina recata dalla l. 108/1996, a nulla rilevando le circolari emesse dalla CA d'TA, in quanto sprovviste di portata normativa.
Sul punto, questo Giudice ritiene di dover aderire all'orientamento (“ex multis” Trib. Milano, n. 10421/2017) – apparendo l'unico condivisibile – secondo cui, per la verifica del superamento del tasso -soglia, devono essere applicate le Istruzioni emanate dalla CA d'TA.
Ed infatti, la formula indicata dalle Istruzioni della CA d'TA, come ritenuto da ripetuta e condivisibile giurisprudenza di legittimità, consente il rispetto del principio di simmetria ed omogeneità, in virtù del quale debbono essere utilizzati, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili, di talché appare l'unica formula in concreto utilizzabile (Cass. Civ., SS.UU., n. 12965/2016; Cass. Civ., n. 16303/2018;
Cass. Civ., n. 26286/2019; Cass. Civ., SS.UU., n. 19597/2020).
Ed invero, "la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tassosoglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM;
posto che il
TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della B.I., a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico
pagina 10 di 23 TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato. In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla B.I. dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti -usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il
TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla
B.I., con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio".
Non può, pertanto, ritenersi applicabile, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, una formula di calcolo che tenga conto di tutti gli oneri sopportati dal cliente in connessione con il suo uso del credito, in quanto,
l'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del
T.E.G.M. prendendo in considerazione i medesimi elementi (Cass. civ., sez. un., 20/06/2018, n.16303), mentre un eventuale calcolo del T. A.E.G. effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.
pagina 11 di 23 Inoltre, le circolari della CA d'TA, oltre a rispondere all'esigenza logica e metodologica di raffronto tra dati omogenei, hanno natura di norme tecniche autorizzate e, benché non comprese nell'elenco delle fonti di cui all'art. 1 delle preleggi, non possono essere qualificate come mere circolari, ciò in quanto esse trovano una collocazione peculiare all'interno dell'architettura della normativa anti-usura, atteso che la rilevazione dei tassi effettivi globali è stata demandata alla CA d'TA dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23 settembre 1996
e che, inoltre, i decreti ministeriali trimestrali, con i quali venivano resi pubblici i dati rilevati, hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, devono attenersi ai criteri di calcolo indicati nelle predette Istruzioni: nell'ottica di assicurare la certezza del diritto ed il principio di non contraddizione dell'ordinamento, non si può da un lato riconoscere ad un soggetto, la CA d'TA, il potere di emanare Istruzioni in un determinato settore e poi, dall'altro, non tenerne conto agli effetti di legge.
Tale interpretazione si rende necessaria al fine di assicurare l'unitarietà dell'ordinamento ed il principio di non contraddizione, atteso che non avrebbe senso che da una parte il legislatore (art. 644, comma 3, c.p.) demandi l'individuazione dei tassi-soglia alla CA d'TA e che, dall'altra parte, di tale determinazione non si tenga poi conto, appunto, in sede giurisdizionale.
Inoltre, tale orientamento ha ricevuto di recente l'autorevole avallo della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con la citata pronuncia n. 19597 del
2020, ha individuato proprio nel tasso come enucleato dalla CA d'TA nei vari trimestri dell'anno il riferimento quale “soglia”, “limite” per verificare anche l'usurarietà degli interessi di mora.
Parte attrice ha, inoltre, richiamato le risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico di parte che, in relazione alla verifica dell'usurarietà degli interessi di mora, ha ipotizzato l'inadempienza del mutuatario sin dalla prima rata e la decadenza dal beneficio del termine entro 185 giorni dalla scadenza della prima rata di ammortamento.
Al riguardo, secondo consolidata giurisprudenza di merito, cui questo Giudice
pagina 12 di 23 intende aderire, (cfr. Trib. Sulmona n. 209/2018; Trib. Cremona n. 426/2019;
Trib. Bologna, n. 20554/2019; Trib. Napoli, n. 231/2020) “Non può condividersi la tesi secondo cui andrebbe preso in considerazione, ai fini delle verifiche anti-usura, il cosiddetto tasso effettivo di mora (…). Ritiene il
Tribunale, infatti, che l'unico controllo consentito allorquando si assuma quale riferimento la data di stipulazione del contratto attenga alla verifica della conformità astratta della pattuizione in punto di interessi rispetto al tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento. Tale soluzione esegetica, peraltro, non è destinata a mutare, come vorrebbero gli attori, in ragione dell'applicazione degli interessi di mora sull'intero ammontare della rata scaduta, e, dunque, anche sulla quota di interessi in essa ricompresa. Non può essere condiviso, infatti, il metodo dagli stessi proposto, che muove dal ricorso ad una formula di calcolo tesa ad enucleare il tasso di rendimento effettivo del rapporto in costanza del ritardo del debitore nel rimborso di una o più rate del finanziamento (cd. T.E.M.O.). Detta formula, invero, non solo non rinviene il proprio fondamento in alcuna disposizione di legge o regolamentare, ma risulta anche scorretta sotto il profilo della matematica finanziaria, giacché non esprime un tasso comparabile con i tassi soglia pubblicati in G.U., dato che non considera tutti i flussi del finanziamento e, dunque, la durata dell'intero finanziamento. Parimenti infondata, pertanto, deve ritenersi l'operazione con la quale si ipotizza un ritardo di una certa entità (ad esempio, di 29 giorni) nel pagamento della prima rata (nella quale, non a caso, la quota interessi è di molto superiore rispetto alla quota capitale) e si prospetta un conteggio che, muovendo dal computo degli interessi complessivamente versati (previa aritmetica addizione tra la quota di interessi della rata e l'importo corrisposto a titolo di moratori), ne verifichi, successivamente, l'incidenza percentuale rispetto alla quota di capitale della singola rata. Per confutare l'anzidetta impostazione, basti considerare, in primo luogo, che essa ignora del tutto la nece ssità di tener conto della differente base di calcolo degli interessi di mora, oltre che della loro soggezione a variabili comunque imponderabili al momento della stipulazione del contratto, quali, ad esempio, l'effettiva incidenza
pagina 13 di 23 percentuale della quota interessi della rata scaduta (rispetto al capitale complessivamente da rimborsare), il numero dei giorni di ritardo, il tasso soglia di riferimento nel trimestre in cui ha luogo l'inadempimento del mutuatario;
in secondo luogo, che essa pretende di riannodare l'incidenza percentuale degli interessi (corrispettivi e di mora) eventualmente dovuti in caso di ritardo nel pagamento della rata alla quota capitale della medesima rata, anziché, come appare più corretto, al capitale ancora da corrispondere
(e ciò proprio in ragione della necessità di ricondurre ad omogeneità la base di calcolo dell'una e dell'altra tipologia di interessi). Non si vede, poi, come tali valutazioni possano influire sulla verifica del carattere usurario della pattuizione, la quale va compiuta, come si è visto, in astratto, dal momento che la nullità prevista dall'art. 1815, 2° co. c.c., non diversamente dalle altre fattispecie di nullità conosciute, costituisce un vizio tipicamente genetico della clausola”.
Per tali ragioni, non può condividersi l'elaborazione formulata dal consulente di parte facendo ricorso al parametro del Tasso Effettivo di Mora, con la conseguenza che la domanda di accertamento e declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo in relazione alla clausola che prevede interessi di mora in quanto usurari va rigettata poiché infondata.
Allo stesso modo, appare destituita di ogni fondamento la tesi attorea relativa all'asserito superamento del tasso soglia in relazione al tasso derivante dalla sommatoria di interessi moratori ed interessi corrispettivi.
Sul punto, come chiarito da giurisprudenza granitica, “In prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo
pagina 14 di 23 caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni” (cfr.
Cass. Civ., n. 17447/2019).
La sommatoria dei tassi potrebbe ammettersi solo a condizione che il tasso di mora e il tasso corrispettivo siano applicati all'intero capitale, nello stesso periodo di tempo e in modo cumulativo (“ex multis” Trib. Torino del
14/12/2019).
La stessa struttura del contratto di mutuo, in generale e nel caso particolare, impedisce tuttavia che si verifichi questa sommatoria.
Il tasso corrispettivo si applica solo sul capitale a scadere, visto che la causa dell'interesse-frutto civile consiste nel diritto del mutuatario a godere della somma secondo il piano di rimborso graduale (art. 820 e 1815 c.c.). Viceversa, il tasso di mora non può mai applicarsi al debito per il quale non è ancora decorso il termine di esigibilità, perché per definizione finché il termine pende non si dà mora (arg. ex art. 1219 n. 3 c.c.). Egualmente, sulle rate scadute non spetta e non può competere altro che l'interesse moratorio: gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, sia per la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento sia per la parte corrispondente agli interessi corrispettivi già previsti prima ma che per effetto della mora hanno cambiato natura.
Secondo il meccanismo contrattuale previsto dalle parti gli interessi moratori non si sommano a quelli corrispettivi. Questi ultimi sono dovuti fisiologicamente quale remunerazione per il costo del denaro, a prescindere da qualsiasi inadempimento e si sommano alla sort e capitale, contribuendo così a formare la rata di mutuo. Gli interessi di mora sono dovuti solo nel momento eventuale dell'inadempimento e non si sommano a quelli corrispettivi ma si sostituiscono ad essi.
pagina 15 di 23 Né si può giustificare la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori richiamando la clausola che prevede che, in ipotesi di ritardato adempimento, il tasso di mora si applica sull'intero importo della rata scaduta, ovvero sia sulla quota capitale che sulla quota interessi. Tale meccanismo, infatti, non determina alcuna sommatoria, atteso che la base del calcolo, alla quale si applicano gli interessi moratori, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.
Si tratta, a bene vedere, di un'ipotesi di anatocismo contemplata come lecita dall'ordinamento e, segnatamente, dall'articolo 3 della Delibera C.I.C.R. del
09/2/2000. Tale norma, infatti, rubricata “Finanziamenti con piano di rimborso rateale”, sancisce che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”.
Ne deriva, dunque, l'erroneità dal punto di vista giuridico di quanto dedotto da parte attrice.
Inoltre, nel caso in esame, il C.T.U. ha appurato che non risultano pagamenti ritardati e ha condivisibilmente ritenuto ininfluente il calcolo del “worst case”, considerata la mancanza di effettiva incidenza sui costi del finanziamento.
Il consulente di parte, poi, al fine della verifica di usurarietà del finanziamento computa anche la clausola di estinzione anticipata, pari al 1% del capitale residuo.
Sul punto, si osserva che le c.d. “penali” di estinzione anticipata sono da ritenersi meramente eventuali e, pertanto, non possono essere ricomprese nei costi collegati all'erogazione del credito. Si tratta, infatti, di costi che vengono ad esistenza solo ove il mutuatario decida di esercitare il diritto potestativo conferitogli convenzionalmente di recedere dal contratto di mutuo, mentre la
CA non avrà, in relazione alle stesse, alcuna facoltà d'interferire al fine di anticipare la chiusura dell'operazione e far maturare il diritto di credito nei pagina 16 di 23 confronti del cliente.
“A riprova dell'estraneità delle “penali” di estinzione anticipata ai costi previsti per l'erogazione del credito cfr. le Istruzioni di CA d'TA sub §
C4 (“Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”). In definitiva, non può affermarsi il superamento della soglia d'usura per effetto della pattuizione della commissione di estinzione anticipata, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito” (Trib. Torino,
14/12/2019; App. Bari, n. 2267 del 24/11/2020).
Preme inoltre osservare che, nella fattispecie, la parte mutuataria non risulta avere mai esercitato la facoltà di recesso da l contratto di mutuo e che, pertanto, non si sono mai verificate le condizioni perché l'obbligo di corrispondere la commissione venisse ad esistenza.
Dunque, in virtù di quanto innanzi esposto, anche tali assunti appaiono radicalmente infondati.
Con riferimento, invece, alla asserita indeterminatezza del T.A.E.G., parte attrice ha chiesto che il piano di ammortamento venga rideterminato, previa sostituzione del tasso contrattualmente pattuito con quello minimo B.O.T. ai sensi dell'art. 117 T.U.B., deducendo la divergenza tra il T.A.E.G indicato in contratto e quello effettivamente applicato.
Ebbene, la divergenza tra (o pattuito e (o Pt_3 Pt_6 Pt_3 Pt_6 applicato assume rilevanza giuridica in termini di validità/invalidità parziale del contratto di finanziamento laddove si tratti di contratto di “credito al consumo”. La sanzione della nullità parziale è stata, infatti, espressamente prevista dal legislatore solo nell'ambito della disciplina del “credito al consumo”, in particolare all'interno dell'art. 125-bis, comma 6 T.U.B., introdotto dal d.lgs. 141/2010, il quale espressamente dispone che le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi rispetto a quelli effettivamente computati nell' sono da considerarsi nulle. Pt_6
Diversamente, in caso di contratti di finanziamento non stipulati da consumatori, la difformità tra I.S.C. pattuito ed I.S.C. applicato non rende pagina 17 di 23 nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, per porlo nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
L'erronea quantificazione dell' quindi, non potrebbe comportare una Pt_6 maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma
6, T.U.B., ovvero la sanzione della nullità delle relative pattuizioni.
Del resto, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra l'I.S.C. pattuito ed applicato nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, in base al principio ermeneutico per cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, sesto comma, T.U.B.
Né potrebbe farsi ricorso all'interpretazione analogica della succitata disposizione, stante l'assenza dall'eadem ratio legis, dal momento che la sanzione della nullità parziale è giustificata dalla debolezza della parte contrattuale del consumatore, nonché considerato che le norme che prevedono ipotesi di nullità testuale debbano essere interpretate restrittivamente.
Nel caso di specie, il contratto è stato stipulato dal in veste di Parte_1 consumatore, circostanza allegata dallo stesso e non contestata dalla controparte nonché desumibile dal contratto in atti (importo del credito finanziato, indicazione del codice fiscale) , per cui il mutuo deve essere qualificato come contratto di “credito al consumo”.
Sul punto, il C.T.U. ha accertato che “Dall'analisi effettuata al presente contratto risulta che lo stesso presenta degli elementi di indeterminatezza, comportando allo stesso tempo uno scostamento tra il tasso enunciato in contratto (T.A.N. 7,25% e T.A.E.G. 7,50%), ed il tasso effettivamente applicato. Infatti, il Tasso Annuo Effettivo iniziale risulta essere pari a
7,496% ed il T.A.E.G. al 9,007%” (cfr. p. 16 della C.T.U.).
Come constatato dal C.T.U., nel caso di specie ricorrono i presupposti per pagina 18 di 23 considerare “obbligatoria” la stipulazione della polizza da parte del sig.
e, pertanto, per includerla ai sensi dell'articolo 121 T.U.B. nel Parte_1
Tasso Annuo Effettivo Globale.
Ed invero alla luce della contestualità cronologica tra la sottoscrizione del finanziamento e della copertura assicurativa , della coincidenza tra la durata della copertura assicurativa e del finanziamento, nonché della circostanza che il premio assicurativo è stato pagato anticipatamente dall'intermediario per conto del cliente (mutuatario), il quale poi lo rimborsa secondo il piano di ammortamento previsto nel contratto , sussiste la presunzione di obbligatorietà della stipulazione della polizza assicurativa da parte dell'attore, presunzione non superata da alcuna prova contraria fornita dalla CP_1 convenuta, di talché essa va inclusa nel computo del T.A.E.G.
Il C.T.U. ha quindi appurato che includendo i costi assicurativi nel calcolo del
T.A.E.G., esso è pari al 9,007%, maggiore rispetto a quello contrattualmente indicato pari al 7,50%.
Tuttavia, il caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice, in considerazione della data di conclusione del contratto - 28 febbraio 2008 – è assoggettato, ratione temporis, all'art. 124 T.U.B. nella sua precedente formulazione, dal momento che l'art. 125-bis T.U.B. è entrato in vigore nel settembre del 2010 e non ha efficacia retroattiva.
La Suprema Corte ha chiarito che “la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 -bis, comma
6, dell'appena menzionato D.Lgs. (peraltro entrato in vigore solo nel 2010, successivamente, quindi, sia alla stipula del contratto di locazione finanziaria per cui è causa, risalente al (Omissis), sia alla sua modificazione di cui alla scrittura privata del (Omissis)) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi
o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
1.3.7. Ne consegue,
pagina 19 di 23 pertanto, che, l'unico rimedio di cui può avvalersi il soggetto finanziato, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il primo sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'eventuale erronea indicazione dell'ISC, integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di locazione finanziaria applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (cfr. Cass., SU, n. 26724 del 2007) e può dare luogo, quindi, soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (cfr. Cass. n. 4579 del 2023) […]” (Cass. civile sez. I, 15/05/2023, n.13146). Dunque, nel caso in esame – ritenuta l'applicabilità dell'art. 124 T.U.B. nel testo vigente alla data di stipulazione del contratto di presti to personale, il quale ricollega la sanzione dell'applicazione del tasso sostitutivo solo all'ipotesi di assenza di indicazione del T.A.E.G. o nullità delle clausole contrattuali – dall'erronea indicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale, non può farsi discendere l'applicazione della sanzione della rideterminazione del costo del finanziamento al tasso previsto per i buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto.
Ne consegue l'infondatezza della doglianza.
Parte attrice ha altresì prop osto domanda risarcitoria, a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale della per violazione della CP_1 disciplina sulla trasparenza finanziaria.
La domanda è infondata e va disattesa.
Invero, il pregiudizio patrimoniale di c ui parte attrice domanda il ristoro consiste nel c.d. danno differenziale, sia che la domanda attorea venga qualificata come di responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c. per violazione degli obblighi informa tivi durante la fase precontrattuale, sia come di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. per violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva o correttez za: ed infatti, parte attrice non prospetta la lesione del suo interesse negativo a non concludere contratti invalidi o intraprendere trattative inutili, né del suo interesse positivo alla esatta pagina 20 di 23 esecuzione del contratto, bensì la lesione del suo interesse positivo differenziale alla conclusione di un contratto valido ma non svantaggioso a cagione del comportamento illecito della controparte contrattuale (cfr. Trib.
Salerno, sent. n. 3809/2025).
Nel caso di specie, il mutuatario era tenuto , in forza dell'art. 2697 c.c., a fornire la prova dell'esistenza e dell'ammontare del pregiudizio subito a causa del comportamento della CA mutuante, ovvero che, all'epoca in cui è stato sottoscritto il contratto (2008) avrebbe potuto concludere contratti di finanziamento della medesima tipologia ed importo di quello per cui è causa ottenendo condizioni più vantaggiose e sopportando un costo comp lessivo inferiore a quello effetti vamente sopportato.
Ebbene, nella fattispecie concreta, il , non solo non ha fornito la Parte_1 prova dell'esistenza e dell'ammontare del pregiudizio da lesione dell'interesse differenziale positivo subito, ma non ha neanche allegato di essere stato indotto, a causa dell'erronea indicazione del T.A.E.G., a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria va rigettata.
Passando all'esame delle ulteriori doglianze di parte attrice, per quanto, invece, riguarda la presunta violazione del divieto di anatocismo in considerazione della predisposizione del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, si condivide quanto stabilito dalla giurisprudenza assolutamente dominante sul punto (ex multis, Trib. Roma, n. 6897/2020; Trib. Lecce, n.
1510/2020), “Il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè “alla francese”) non importa né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente.”
pagina 21 di 23 Quanto, invece, all'asserita illegittimità del contratto di mutuo con ammortamento “alla francese” per mancata indicazione del regime finanziario impiegato dall'Istituto di credito per determinare la rata dovuta dal mutuatario, si osserva che la recente sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite 20 maggio 2024, n. 15130, ha chiarito i presupposti di validità dell'ammortamento alla francese nel contratto di mutuo a tasso fisso.
Ha statuito la Corte che la mancata esplicitazione dettagliata in contratto del regime composto applicato, ivi comprese la modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piani, non comport i l'indeterminatezza dell'oggetto nel caso in cui il contratto rechi le indicazioni essenziali, quali l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità
(numero e composizione della rata) del rimborso ed il tasso d'interesse nominale (T.A.N.) ed effettivo (T.A.E.G.).
Dunque, laddove comunque le complessive informazioni permettano al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e del relativo costo, deve essere esclusa la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione della trasparenza.
Nel caso di specie, il contratto indica importo finanziato e tasso d'interesse pattuito, mentre l'allegato piano di ammortamento riporta per ogni rata, di importo costante, sia la quota di interessi che di capitale, oltre al capitale residuo, così che la parte è stata messa in condizione di valutare il costo economico dell'operazione negoziale prima della conclusione del contratto: dunque la mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi non incide, nella specie, negativamente sui requisiti di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, dovendosi escludere la nullità parziale del contratto in esame.
In virtù di tutto quanto innanzi esposto, dunque, consegue l'infondatezza e il rigetto delle domande attoree.
Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza e della causalità e, considerato che l e domande di parte attrice sono state rigettate, sono poste a carico di e, tenuto conto della Parte_1
pagina 22 di 23 natura della controversia, del valore e della complessità delle questioni trattate (media), in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 5.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A..
Per le medesime ragioni le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di Parte_1
[...]
Quanto alla domanda dell'attore di condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni per lite temeraria, essa è infondata e va rigettata: non risultano esservi, nel caso di specie, il presupposto della soccombenza né la “mala fede”
o “colpa grave” della convenuta che legittimano la comminatoria dei danni punitivi di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. (così Corte Cost. n.
152/2016).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- RIGETTA le domande attoree;
- CONDANNA al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.;
- PONE definitivamente le spese di C.T.U. a carico di
[...]
; Parte_1
- RIGETTA la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice.
Così deciso in Catanzaro, lì 13.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Ottava Urto ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4335/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.
UC OR, presso il cui studio, sito in Lattarico (CS), alla via Piana
n.1, elettivamente domicilia
- PARTE ATTRICE -
contro
(C.F. e P.IVA. Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 26/11/2009, per Notaio Rep. Persona_1
161783, Racc. 36010, dall'Avv. SERGIO GRECO, presso il cui studio, sito in
Cosenza (CS), P.zza Carlo Bilotti n. 24, è elettivamente domiciliata
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI
Parte attorea: «Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, che tutte s'impugnano e si contestano fin d'ora, così
pagina 1 di 23 provvedere: nel merito in via principale accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata al presente atto, la nullità (relativa) di tutte le pattuizioni che, stabilendo il tasso di interesse, la misura di commissioni, l'importo delle spesse, hanno avuto come effetto quello di determinare una remunerazione usuraria in ordine al rapporto contrattuale in questione;
accertare e dichiarare, per effetto della rideterminazione del saldo portato dall'impugnato rapporto di mutuo in fatto specificato, il diritto in favore dell'attore, alla restituzione – a titolo di ripetizione dell'indebito ovvero a titolo di risarcimento del danno o restituzione da fatto/reato – della somma complessiva e prudenziale di € 17.459,85, salve quelle maggiori o minori accertate all'esito del giudizio, più interessi sino al soddisfo. nel merito, in via subordinata accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata al presente atto, che nel contratto la misura del TAEG indicata è superiore a quella effettivamente applicata, dichiarare la nullità della clausola relativa all'indicazione dell'ISC per violazione dell'art. 1325, n. 1, c.c., del 4 comma dell'art. 11 TUB e dell'art. 1346 c.c. e della normativa secondaria sulla trasparenza bancaria /delibera CICT 4.03.2003 e Circolare 229/99, IX modifica, titolo X, sez. II e III) con conseguente declaratoria di illegittimità delle somme percepite dalla a titolo di interessi e sostituzione del tasso di CP_1 interesse convenuto con quello previsto dall'art. 1117, settimo comma, TUB, con condanna della banca al pagamento della somma di € 6.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa oltre agli interessi legali quale importo pari alla differenza tra le quote interessi corrisposti e le quote interessi ricalcolate sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto – o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi illegittimi ex art 117 T.U.B. successivamente applicati al suddetto contratto e dall'odierna convenuta indebitamente percepiti e gli interessi legali maturati e maturandi sulle singole spettanze al saldo;
accertata l'applicazione di un regime di capitalizzazione composta e quindi di interessi anatocistici, in violazione dell'art. 1283 c.c. nel piano d'ammortamento alla “francese” allegato al contratto di muto del 28.02.1008, senza peraltro che fosse esplicitamente
pagina 2 di 23 convenuto quale regime di capitalizzazione applicare, disporre il ricalcolo del piano di ammortamento con il regime della capitalizzazione semplice al tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 11, 7 comma TUB, per effetto della mancata indicazione ai sensi del 4 co. dell'art. 117 del regime di capitalizzazione composta, con conseguente condanna della banca a restituire agli attori le somme dagli stessi versate in eccedenza, oltre agli interessi legali ed al maggior danno dalla costituzione in mora (coincidente con la data della mediazione) al saldo;
nel merito, in via ulteriormente subordinata dichiarare che le clausole del contratto di mutuo, elencate nella narrativa del presente atto, sono affette da nullità ovvero da annullabilità ex artt. 1283, 1325 n. 1, 1346 e 1418, II co. c.c. nonché ex art. 117 TUB in mancanza di accordo tra le parti e/o previsioni contrattuali a favore della convenuta nonché ai sensi dell'art. 2
Cost., 1175-1337-1338-1366-1375 c.c. in relazione all'art. 1439 c.c. ovvero in subordine all'art. 1440 c.c. è stato stipulato ed eseguito in violazione dei doveri di solidarietà reciproca, e del dovere di comportarsi con correttezza e buona fede nonché del dovere di trattare in sede precontrattuale in modo leale, astenendosi da comportamenti reticenti e dl dovere di fornire alla controparte ogni dato rilevante conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, tale da aver cagionato un danno rilevante all'attore; dichiarare, per effetto della non correttamente determinazione del TAEGA in contratto, la responsabilità della convenuta banca, a titolo di responsabilità precontrattuale per informazioni inesatte in violazione degli obblighi di trasparenza, e, per
l'effetto, condannarla, in favore del sig. al Parte_1 risarcimento dei danni per una somma, equitativamente determinata;
disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il competente
Tribunale, atteso che nella fattispecie risultano astrattamente configurabili sia
l'elemento oggettivo sia l'elemento soggettivo del reato di usura, procedibile penalmente anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 644 cod.pen. Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio, oltre che di quelle di mediazione, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Con condanna della banca ad una sanzione ex art. 96, terzo comma, c.p.c. a favore dell'attore, per non aver esplicitato le ragioni atte a giustificare l'impossibilità a dar corso al procedimento di mediazione.»;
pagina 3 di 23 Parte convenuta: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare l'avversa nulla, inammissibile, infondata e indimostrata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio la
[...] Controparte_1 premettendo: che egli, in qualità di consumatore, aveva stipulato in
Catanzaro, in data 28 febbraio 2008, un contratto di prestito personale identificato con il n. 578657 di € 37.234,04, che prevedeva il rimborso in 10 anni mediante pagamento di 120 rate mensili posticipate ad un tasso nominale pari al 7,25% fisso annuo;
che il predetto contratto veniva integralmente estinto con il pagamento dell'ultima rata del piano di ammortamento in data
28 febbraio 2018; che, sulla base di una perizia tecnico -contabile di parte, egli si avvedeva dell'illegittimità dell'operato della CA la quale, anche in sede di tentativo di mediazione esperito dall'attore ai sensi del D.lgs. 28/2010, rifiutava la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Tanto premesso, parte attrice ha dedotto: che il predetto contratto prevede un tasso d'interesse effettivo usurario, in quanto il costo complessivo del mutuo supera il tasso soglia vigente all'epoca della stipula pari al 15,375%, sia nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento del mutuatario (35,84%) che nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento (20.169%) nonché nell'ipotesi di mora;
che per il principio di onnicomprensività del TAEG, tutti i costi legati all'erogazione del credito - eventuali, fisiologici o patologici – devono partecipare alla verifica dell'usurarietà del finanziamento, atteso che non vi sarebbe ragione per escludere il costo promesso per il ritardo o l'estinzione anticipata o la decadenza dal beneficio del termine , dal momento che la legge punisce la sola promessa di pagare costi usurari;
che, tenendo conto, al fine di stabilire il reale costo dell'operazione, degli interessi corrispettivi, degli interessi moratori, della penale di estinzione anticipata e delle penali da inadempimento del cliente – costi che rientrerebbero tra le pagina 4 di 23 commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate all'erogazione del credito di cui tener conto per la determinazione del tasso d'interesse usurario ai sensi dell'art. 644 c.p. - il reale costo del finanziamento erogato su base annua sarebbe ben superiore rispetto al tasso soglia di riferimento;
che le Istruzioni della CA d'TA, a mente delle quali le penali per estinzione anticipata sono escluse dal calcolo del T.E.G.M. in quanto oneri eventuali, non hanno alcuna efficacia precettiva e dunque non sarebbero in grado di derogare alla legge, in quanto atti amministrativi con valenza esclusivamente interna;
che, dunque, stante l'usurarietà del costo complessivo (TAEG) del credito contrattualmente pattuito si avrebbe nullità ai sensi dell'articolo 1815, comma
2, c.c., delle relative clausole contrattuali ed esclusione della debenza degli interessi, con diritto della CA mutuante soltanto alla restituzione della rata senza interessi;
che il tasso di mora pattuito risulterebbe da solo superiore alla soglia dell'usura; che, in ogni caso, la previsione che sulle somme scadute maturano gli interessi moratori darebbe luogo ad un fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.; che, inoltre, nel contratto di mutuo in esame non è indicato l'I.S.C., il quale in quanto valore diverso dal T.A.E.G. avrebbe dovuto essere indicato anch'esso in contratto, con conseguente violazione della delibera
CICR 4.03.2003 e della circolare 229/99; che vi sare bbe una discrasia tra
T.A.E.G. pattuito ed applicato in concreto , con conseguente nullità delle clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi rispetto a quelli effettivamente computati nell'I.S.C. ovvero responsabilità della CA mutuante per informazioni inesatte;
che nel TA.E.G. effettivamente applicato si deve includere anche il costo della polizza assicurativa sottoscritta dall'attore, in quanto obbligatoria, con la conseguenza che il piano di ammortamento andrebbe rideterminato con applicazione del tasso sostitutivo di cui all'articolo 117 T.U.B.; che il piano di ammortamento cd. “alla francese” violerebbe il divieto di capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 1283 c.c.; che, nel contratto di mutuo de quo, non sarebbe stato indicato il regime finanziario di capitalizzazione adottato (nella specie “composto”), così determinando una divergenza tra il T.A.N. contrattualmente indicato e quello pagina 5 di 23 (maggiore) concretamente applicato, con conseguente violazione degli articoli
821, comma 3, 1346, 1418, e 1284 c.c.; che, essendo pattiziamente indicato solo il Tasso Annuo Nominale (c.d. “T.A.N.”), e non anche il regime finanziario adottato, cioè la modalità di capitalizzazione degli interessi prescelta, nella specie “composta”, il cliente non sarebbe in grado di percepire il reale costo del finanziamento, considerato altresì che l'ammortamento “alla francese” e il regime di capitalizzazione “composto” degli interessi comporta per il cliente costi diversi ed ulteriori rispetto ad altri tipi di ammortamento e al regime di capitalizzazione “semplice” degli interessi debitori;
che, pertanto, il piano di ammortamento del mutuo in esame deve essere rideterminato con rata costante in regime finanziario di interesse semplice e con applicazione del tasso di interesse sostitutivo ai sensi dell'art. 117, co. VI, T.U.B. o del tasso legale;
che le prestazioni illegittimamente effettuate sulla base delle pattuizioni nulle vanno restituite all'attore, atteso che si è verificato un pagamento indebito da restituire ai sensi dell'art. 2033 c.c.; che, essendo ravvisabile nella condotta della CA il reato di usura di cui all'art. 644 c.p.,
l'attore avrebbe in ogni caso diritto alla ripetizione di quanto pagato per interessi convenzionali e moratori a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2043 c.c..
Per tali ragioni, parte attrice ha agito in giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la
[...] deducendo: che, contrariamente a quanto dedotto Controparte_1 dall'attore, non può ritenersi che il contratto di mutuo sia usurario dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore, gli interessi moratori si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi in conformità a quanto consentito dall'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000; che il c.d.
“ è un parametro del tutto inattendibile, atteso che prevede la Pt_2 sommatoria di interessi ed oneri agli interessi moratori, effettuando un'analogia con il concetto di senza tenere conto che quest'ultimo Pt_3 parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludersi tale accessorietà degli pagina 6 di 23 oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore;
che l'usurarietà degli interessi moratori, i quali non costituiscono un costo collegato all'erogazione del credito da includere nel calcolo del T. CP_2 dovrebbe al più vagliarsi autonomamente in rapporto al TSU maggiorato del
2,1% secondo quanto rilevato dalla CA d'TA, per evitare il confronto tra tassi disomogenei;
che la penale per estinzione anticipata non assume rilievo ai fini della determinazione del costo complessivo del finanziamento, trattandosi di un costo meramente eventuale, del quale si può tener conto solo ove effettivamente applicato;
che va esclusa la nullità del contratto per mancata indicazione del TAEG/ISC, che non risulta omessa nel caso in esame;
che il legislatore commina la sanzione della nullità del contratto o delle singole clausole solo in caso di omessa indicazione del T.A.E.G. e non in ipotesi di erronea indicazione dell'I.S.C., che può al più integrare una violazione della normativa in materia di trasparenza e della buona fede nell'esecuzione del contratto, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale;
che nel piano di ammortamento c.d.
“alla francese” non vi è alcuna applicazione di interessi anatocistici, in quanto gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e che quindi gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti;
che la mancata applicazione nel caso concreto degli interessi moratori renderebbe irrilevante sotto il profilo dell'interesse ad agire valutare se gli interessi di mora superino di per sé il tasso soglia;
che, infine, risulterebbe del tutto infondata la domanda di condanna della CA convenuta ai sensi dell'art. 96, co. terzo,
c.p.c. per la sua indisponibilità a valutare la possibilità di un accordo in sede di mediazione obbligatoria.
In virtù di quanto innanzi esposto, la Controparte_1 ha rassegnato, dunque, le conclusioni riportate in premessa.
[...]
pagina 7 di 23 Il precedente Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.; quindi, istruita tramite una C.T.U. contabile , la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 27.06.2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che, all'udienza del 5.4.2025, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con ordinanza del 23 ottobre 2025, la scrivente - ritenuto rilevante ai fini della decisione della controversia invitare il C.T.U. a rideterminare il piano di ammortamento ai sensi dell'art. 117, co. 7, T.U.B. alla luce della riscontrata divergenza tra .A.E.G. contrattualmente pattuito e quello Pt_4 effettivamente applicato, effettuando un separato calcolo - rimetteva la causa sul ruolo, assegnando i termini di cui all'art. 195, co. 3, c.p.c.
Quindi, con ordinanza del 7.12.2025, resa all'esito dell'udienza del 5.12.2025 svoltasi in “modalità cartolare”, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 12.12.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato con l'emissione della presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., che viene depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, applicabile in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/2024 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia), anche ai processi già pendenti alla data del
28.02.2023.
***
Passando ad analizzare il merito della controversia, il sig. ha Parte_1 introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia che accerti e dichiari la nullità del contratto di prestito personale n. 578657 , deducendo: in primo luogo, in forza del principio di onnicomprensività del T.A.E.G.,
l'usurarietà del costo complessivo del finanziamento, in violazione del divieto di cui all'art. 644 c.p., con conseguente nullità parziale del mutuo ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., e conversione del mutuo da feneratizio in pagina 8 di 23 gratuito;
in secondo luogo, la divergenza tra T.A.E.G. pattuito e quello applicato in concreto, con conseguente nullità delle clausole contrattuali che prevedono costi ulteriori ovvero responsabilità precontrattuale della CP_1 infine, che il piano di ammortamento cd. “alla francese” violerebbe il divieto di capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 1283 c.c. e che la mancata indicazione del regime finanziario di capitalizzazione adottato (nella specie
“composto”) comporterebbe la violazione degli articoli 821, comma 3, 1346,
1418, e 1284 c.c. e quindi la rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione del tasso di interesse sostitutivo ai sensi dell'art. 117, co. VI,
T.U.B. o del tasso legale.
Per tali ragioni, ha chiesto la condanna della convenuta alla CP_1 restituzione di quanto dallo stesso già corrisposto a titolo di interessi illegittimamente versati.
Questo Giudice ritiene innanzitutto di dover fare proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U., atteso che esse appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose della documentazione agli atti di causa.
Con riguardo alla dedotta usurarietà degli interessi pattuiti, il C.T.U. ha appurato che “a) Il TEGM (Tasso effettivo globale medio) rilevato per la categoria di operazioni corrispondente, ovvero quella dei CREDITI
PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI
risulta essere – al momento della stipula – pari a 10,25 Parte_5 per cento. Il corrispondente TSU (Tasso soglia usura) in vigore al momento della stipula, risultava allora essere pari al 15,38 per cento. Il TAEG
(tasso annuo effettivo globale) al momento della stipula, determinato includendo le spese iniziali della polizza assicurativa risulta essere pari al 9,007%, inferiore al tasso-soglia del periodo considerato pari a
15,38%.”
Quanto invece all'eccepita usurarietà degli interessi moratori convenzionali il
C.T.U. ha accertato “che gli stessi non sono da considerarsi usurari in quanto inferiori al tasso-soglia di riferimento vigente alla data della stipula del contratto. Infatti, il tasso moratorio risulta essere pari al 7,25 % inferiore
pagina 9 di 23 rispetto alla soglia del 15,38%.” (cfr. pp. 16 e 17 dell'elaborato peritale).
Per quanto riguarda l'usurarietà del contratto di mutuo in esame , parte attrice ha eccepito che, mediante l'inclusione degli interessi di mora, della penale di estinzione anticipata e di tutte le penali da inadempimento pattuite nel
T.A.E.G. e tenendo conto di tutte le commissioni, remunerazioni e delle spese a qualsiasi titolo corrisposte, secondo i criteri di cui alla legge 108/1996, sarebbe stato superato il tasso -soglia, con conseguente usurarietà degli interessi: ciò sul rilievo che, ai fini della determinazione del T.E.G. M., l'unica norma vincolante per il Giudice sia la disciplina recata dalla l. 108/1996, a nulla rilevando le circolari emesse dalla CA d'TA, in quanto sprovviste di portata normativa.
Sul punto, questo Giudice ritiene di dover aderire all'orientamento (“ex multis” Trib. Milano, n. 10421/2017) – apparendo l'unico condivisibile – secondo cui, per la verifica del superamento del tasso -soglia, devono essere applicate le Istruzioni emanate dalla CA d'TA.
Ed infatti, la formula indicata dalle Istruzioni della CA d'TA, come ritenuto da ripetuta e condivisibile giurisprudenza di legittimità, consente il rispetto del principio di simmetria ed omogeneità, in virtù del quale debbono essere utilizzati, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili, di talché appare l'unica formula in concreto utilizzabile (Cass. Civ., SS.UU., n. 12965/2016; Cass. Civ., n. 16303/2018;
Cass. Civ., n. 26286/2019; Cass. Civ., SS.UU., n. 19597/2020).
Ed invero, "la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tassosoglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM;
posto che il
TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della B.I., a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico
pagina 10 di 23 TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato. In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla B.I. dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti -usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il
TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla
B.I., con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio".
Non può, pertanto, ritenersi applicabile, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, una formula di calcolo che tenga conto di tutti gli oneri sopportati dal cliente in connessione con il suo uso del credito, in quanto,
l'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del
T.E.G.M. prendendo in considerazione i medesimi elementi (Cass. civ., sez. un., 20/06/2018, n.16303), mentre un eventuale calcolo del T. A.E.G. effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.
pagina 11 di 23 Inoltre, le circolari della CA d'TA, oltre a rispondere all'esigenza logica e metodologica di raffronto tra dati omogenei, hanno natura di norme tecniche autorizzate e, benché non comprese nell'elenco delle fonti di cui all'art. 1 delle preleggi, non possono essere qualificate come mere circolari, ciò in quanto esse trovano una collocazione peculiare all'interno dell'architettura della normativa anti-usura, atteso che la rilevazione dei tassi effettivi globali è stata demandata alla CA d'TA dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23 settembre 1996
e che, inoltre, i decreti ministeriali trimestrali, con i quali venivano resi pubblici i dati rilevati, hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, devono attenersi ai criteri di calcolo indicati nelle predette Istruzioni: nell'ottica di assicurare la certezza del diritto ed il principio di non contraddizione dell'ordinamento, non si può da un lato riconoscere ad un soggetto, la CA d'TA, il potere di emanare Istruzioni in un determinato settore e poi, dall'altro, non tenerne conto agli effetti di legge.
Tale interpretazione si rende necessaria al fine di assicurare l'unitarietà dell'ordinamento ed il principio di non contraddizione, atteso che non avrebbe senso che da una parte il legislatore (art. 644, comma 3, c.p.) demandi l'individuazione dei tassi-soglia alla CA d'TA e che, dall'altra parte, di tale determinazione non si tenga poi conto, appunto, in sede giurisdizionale.
Inoltre, tale orientamento ha ricevuto di recente l'autorevole avallo della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con la citata pronuncia n. 19597 del
2020, ha individuato proprio nel tasso come enucleato dalla CA d'TA nei vari trimestri dell'anno il riferimento quale “soglia”, “limite” per verificare anche l'usurarietà degli interessi di mora.
Parte attrice ha, inoltre, richiamato le risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico di parte che, in relazione alla verifica dell'usurarietà degli interessi di mora, ha ipotizzato l'inadempienza del mutuatario sin dalla prima rata e la decadenza dal beneficio del termine entro 185 giorni dalla scadenza della prima rata di ammortamento.
Al riguardo, secondo consolidata giurisprudenza di merito, cui questo Giudice
pagina 12 di 23 intende aderire, (cfr. Trib. Sulmona n. 209/2018; Trib. Cremona n. 426/2019;
Trib. Bologna, n. 20554/2019; Trib. Napoli, n. 231/2020) “Non può condividersi la tesi secondo cui andrebbe preso in considerazione, ai fini delle verifiche anti-usura, il cosiddetto tasso effettivo di mora (…). Ritiene il
Tribunale, infatti, che l'unico controllo consentito allorquando si assuma quale riferimento la data di stipulazione del contratto attenga alla verifica della conformità astratta della pattuizione in punto di interessi rispetto al tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento. Tale soluzione esegetica, peraltro, non è destinata a mutare, come vorrebbero gli attori, in ragione dell'applicazione degli interessi di mora sull'intero ammontare della rata scaduta, e, dunque, anche sulla quota di interessi in essa ricompresa. Non può essere condiviso, infatti, il metodo dagli stessi proposto, che muove dal ricorso ad una formula di calcolo tesa ad enucleare il tasso di rendimento effettivo del rapporto in costanza del ritardo del debitore nel rimborso di una o più rate del finanziamento (cd. T.E.M.O.). Detta formula, invero, non solo non rinviene il proprio fondamento in alcuna disposizione di legge o regolamentare, ma risulta anche scorretta sotto il profilo della matematica finanziaria, giacché non esprime un tasso comparabile con i tassi soglia pubblicati in G.U., dato che non considera tutti i flussi del finanziamento e, dunque, la durata dell'intero finanziamento. Parimenti infondata, pertanto, deve ritenersi l'operazione con la quale si ipotizza un ritardo di una certa entità (ad esempio, di 29 giorni) nel pagamento della prima rata (nella quale, non a caso, la quota interessi è di molto superiore rispetto alla quota capitale) e si prospetta un conteggio che, muovendo dal computo degli interessi complessivamente versati (previa aritmetica addizione tra la quota di interessi della rata e l'importo corrisposto a titolo di moratori), ne verifichi, successivamente, l'incidenza percentuale rispetto alla quota di capitale della singola rata. Per confutare l'anzidetta impostazione, basti considerare, in primo luogo, che essa ignora del tutto la nece ssità di tener conto della differente base di calcolo degli interessi di mora, oltre che della loro soggezione a variabili comunque imponderabili al momento della stipulazione del contratto, quali, ad esempio, l'effettiva incidenza
pagina 13 di 23 percentuale della quota interessi della rata scaduta (rispetto al capitale complessivamente da rimborsare), il numero dei giorni di ritardo, il tasso soglia di riferimento nel trimestre in cui ha luogo l'inadempimento del mutuatario;
in secondo luogo, che essa pretende di riannodare l'incidenza percentuale degli interessi (corrispettivi e di mora) eventualmente dovuti in caso di ritardo nel pagamento della rata alla quota capitale della medesima rata, anziché, come appare più corretto, al capitale ancora da corrispondere
(e ciò proprio in ragione della necessità di ricondurre ad omogeneità la base di calcolo dell'una e dell'altra tipologia di interessi). Non si vede, poi, come tali valutazioni possano influire sulla verifica del carattere usurario della pattuizione, la quale va compiuta, come si è visto, in astratto, dal momento che la nullità prevista dall'art. 1815, 2° co. c.c., non diversamente dalle altre fattispecie di nullità conosciute, costituisce un vizio tipicamente genetico della clausola”.
Per tali ragioni, non può condividersi l'elaborazione formulata dal consulente di parte facendo ricorso al parametro del Tasso Effettivo di Mora, con la conseguenza che la domanda di accertamento e declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo in relazione alla clausola che prevede interessi di mora in quanto usurari va rigettata poiché infondata.
Allo stesso modo, appare destituita di ogni fondamento la tesi attorea relativa all'asserito superamento del tasso soglia in relazione al tasso derivante dalla sommatoria di interessi moratori ed interessi corrispettivi.
Sul punto, come chiarito da giurisprudenza granitica, “In prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo
pagina 14 di 23 caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni” (cfr.
Cass. Civ., n. 17447/2019).
La sommatoria dei tassi potrebbe ammettersi solo a condizione che il tasso di mora e il tasso corrispettivo siano applicati all'intero capitale, nello stesso periodo di tempo e in modo cumulativo (“ex multis” Trib. Torino del
14/12/2019).
La stessa struttura del contratto di mutuo, in generale e nel caso particolare, impedisce tuttavia che si verifichi questa sommatoria.
Il tasso corrispettivo si applica solo sul capitale a scadere, visto che la causa dell'interesse-frutto civile consiste nel diritto del mutuatario a godere della somma secondo il piano di rimborso graduale (art. 820 e 1815 c.c.). Viceversa, il tasso di mora non può mai applicarsi al debito per il quale non è ancora decorso il termine di esigibilità, perché per definizione finché il termine pende non si dà mora (arg. ex art. 1219 n. 3 c.c.). Egualmente, sulle rate scadute non spetta e non può competere altro che l'interesse moratorio: gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, sia per la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento sia per la parte corrispondente agli interessi corrispettivi già previsti prima ma che per effetto della mora hanno cambiato natura.
Secondo il meccanismo contrattuale previsto dalle parti gli interessi moratori non si sommano a quelli corrispettivi. Questi ultimi sono dovuti fisiologicamente quale remunerazione per il costo del denaro, a prescindere da qualsiasi inadempimento e si sommano alla sort e capitale, contribuendo così a formare la rata di mutuo. Gli interessi di mora sono dovuti solo nel momento eventuale dell'inadempimento e non si sommano a quelli corrispettivi ma si sostituiscono ad essi.
pagina 15 di 23 Né si può giustificare la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori richiamando la clausola che prevede che, in ipotesi di ritardato adempimento, il tasso di mora si applica sull'intero importo della rata scaduta, ovvero sia sulla quota capitale che sulla quota interessi. Tale meccanismo, infatti, non determina alcuna sommatoria, atteso che la base del calcolo, alla quale si applicano gli interessi moratori, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.
Si tratta, a bene vedere, di un'ipotesi di anatocismo contemplata come lecita dall'ordinamento e, segnatamente, dall'articolo 3 della Delibera C.I.C.R. del
09/2/2000. Tale norma, infatti, rubricata “Finanziamenti con piano di rimborso rateale”, sancisce che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”.
Ne deriva, dunque, l'erroneità dal punto di vista giuridico di quanto dedotto da parte attrice.
Inoltre, nel caso in esame, il C.T.U. ha appurato che non risultano pagamenti ritardati e ha condivisibilmente ritenuto ininfluente il calcolo del “worst case”, considerata la mancanza di effettiva incidenza sui costi del finanziamento.
Il consulente di parte, poi, al fine della verifica di usurarietà del finanziamento computa anche la clausola di estinzione anticipata, pari al 1% del capitale residuo.
Sul punto, si osserva che le c.d. “penali” di estinzione anticipata sono da ritenersi meramente eventuali e, pertanto, non possono essere ricomprese nei costi collegati all'erogazione del credito. Si tratta, infatti, di costi che vengono ad esistenza solo ove il mutuatario decida di esercitare il diritto potestativo conferitogli convenzionalmente di recedere dal contratto di mutuo, mentre la
CA non avrà, in relazione alle stesse, alcuna facoltà d'interferire al fine di anticipare la chiusura dell'operazione e far maturare il diritto di credito nei pagina 16 di 23 confronti del cliente.
“A riprova dell'estraneità delle “penali” di estinzione anticipata ai costi previsti per l'erogazione del credito cfr. le Istruzioni di CA d'TA sub §
C4 (“Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”). In definitiva, non può affermarsi il superamento della soglia d'usura per effetto della pattuizione della commissione di estinzione anticipata, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito” (Trib. Torino,
14/12/2019; App. Bari, n. 2267 del 24/11/2020).
Preme inoltre osservare che, nella fattispecie, la parte mutuataria non risulta avere mai esercitato la facoltà di recesso da l contratto di mutuo e che, pertanto, non si sono mai verificate le condizioni perché l'obbligo di corrispondere la commissione venisse ad esistenza.
Dunque, in virtù di quanto innanzi esposto, anche tali assunti appaiono radicalmente infondati.
Con riferimento, invece, alla asserita indeterminatezza del T.A.E.G., parte attrice ha chiesto che il piano di ammortamento venga rideterminato, previa sostituzione del tasso contrattualmente pattuito con quello minimo B.O.T. ai sensi dell'art. 117 T.U.B., deducendo la divergenza tra il T.A.E.G indicato in contratto e quello effettivamente applicato.
Ebbene, la divergenza tra (o pattuito e (o Pt_3 Pt_6 Pt_3 Pt_6 applicato assume rilevanza giuridica in termini di validità/invalidità parziale del contratto di finanziamento laddove si tratti di contratto di “credito al consumo”. La sanzione della nullità parziale è stata, infatti, espressamente prevista dal legislatore solo nell'ambito della disciplina del “credito al consumo”, in particolare all'interno dell'art. 125-bis, comma 6 T.U.B., introdotto dal d.lgs. 141/2010, il quale espressamente dispone che le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi rispetto a quelli effettivamente computati nell' sono da considerarsi nulle. Pt_6
Diversamente, in caso di contratti di finanziamento non stipulati da consumatori, la difformità tra I.S.C. pattuito ed I.S.C. applicato non rende pagina 17 di 23 nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, per porlo nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
L'erronea quantificazione dell' quindi, non potrebbe comportare una Pt_6 maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma
6, T.U.B., ovvero la sanzione della nullità delle relative pattuizioni.
Del resto, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra l'I.S.C. pattuito ed applicato nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, in base al principio ermeneutico per cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, sesto comma, T.U.B.
Né potrebbe farsi ricorso all'interpretazione analogica della succitata disposizione, stante l'assenza dall'eadem ratio legis, dal momento che la sanzione della nullità parziale è giustificata dalla debolezza della parte contrattuale del consumatore, nonché considerato che le norme che prevedono ipotesi di nullità testuale debbano essere interpretate restrittivamente.
Nel caso di specie, il contratto è stato stipulato dal in veste di Parte_1 consumatore, circostanza allegata dallo stesso e non contestata dalla controparte nonché desumibile dal contratto in atti (importo del credito finanziato, indicazione del codice fiscale) , per cui il mutuo deve essere qualificato come contratto di “credito al consumo”.
Sul punto, il C.T.U. ha accertato che “Dall'analisi effettuata al presente contratto risulta che lo stesso presenta degli elementi di indeterminatezza, comportando allo stesso tempo uno scostamento tra il tasso enunciato in contratto (T.A.N. 7,25% e T.A.E.G. 7,50%), ed il tasso effettivamente applicato. Infatti, il Tasso Annuo Effettivo iniziale risulta essere pari a
7,496% ed il T.A.E.G. al 9,007%” (cfr. p. 16 della C.T.U.).
Come constatato dal C.T.U., nel caso di specie ricorrono i presupposti per pagina 18 di 23 considerare “obbligatoria” la stipulazione della polizza da parte del sig.
e, pertanto, per includerla ai sensi dell'articolo 121 T.U.B. nel Parte_1
Tasso Annuo Effettivo Globale.
Ed invero alla luce della contestualità cronologica tra la sottoscrizione del finanziamento e della copertura assicurativa , della coincidenza tra la durata della copertura assicurativa e del finanziamento, nonché della circostanza che il premio assicurativo è stato pagato anticipatamente dall'intermediario per conto del cliente (mutuatario), il quale poi lo rimborsa secondo il piano di ammortamento previsto nel contratto , sussiste la presunzione di obbligatorietà della stipulazione della polizza assicurativa da parte dell'attore, presunzione non superata da alcuna prova contraria fornita dalla CP_1 convenuta, di talché essa va inclusa nel computo del T.A.E.G.
Il C.T.U. ha quindi appurato che includendo i costi assicurativi nel calcolo del
T.A.E.G., esso è pari al 9,007%, maggiore rispetto a quello contrattualmente indicato pari al 7,50%.
Tuttavia, il caso sottoposto all'attenzione di questo Giudice, in considerazione della data di conclusione del contratto - 28 febbraio 2008 – è assoggettato, ratione temporis, all'art. 124 T.U.B. nella sua precedente formulazione, dal momento che l'art. 125-bis T.U.B. è entrato in vigore nel settembre del 2010 e non ha efficacia retroattiva.
La Suprema Corte ha chiarito che “la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 -bis, comma
6, dell'appena menzionato D.Lgs. (peraltro entrato in vigore solo nel 2010, successivamente, quindi, sia alla stipula del contratto di locazione finanziaria per cui è causa, risalente al (Omissis), sia alla sua modificazione di cui alla scrittura privata del (Omissis)) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi
o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
1.3.7. Ne consegue,
pagina 19 di 23 pertanto, che, l'unico rimedio di cui può avvalersi il soggetto finanziato, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il primo sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'eventuale erronea indicazione dell'ISC, integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di locazione finanziaria applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (cfr. Cass., SU, n. 26724 del 2007) e può dare luogo, quindi, soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (cfr. Cass. n. 4579 del 2023) […]” (Cass. civile sez. I, 15/05/2023, n.13146). Dunque, nel caso in esame – ritenuta l'applicabilità dell'art. 124 T.U.B. nel testo vigente alla data di stipulazione del contratto di presti to personale, il quale ricollega la sanzione dell'applicazione del tasso sostitutivo solo all'ipotesi di assenza di indicazione del T.A.E.G. o nullità delle clausole contrattuali – dall'erronea indicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale, non può farsi discendere l'applicazione della sanzione della rideterminazione del costo del finanziamento al tasso previsto per i buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto.
Ne consegue l'infondatezza della doglianza.
Parte attrice ha altresì prop osto domanda risarcitoria, a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale della per violazione della CP_1 disciplina sulla trasparenza finanziaria.
La domanda è infondata e va disattesa.
Invero, il pregiudizio patrimoniale di c ui parte attrice domanda il ristoro consiste nel c.d. danno differenziale, sia che la domanda attorea venga qualificata come di responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c. per violazione degli obblighi informa tivi durante la fase precontrattuale, sia come di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. per violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva o correttez za: ed infatti, parte attrice non prospetta la lesione del suo interesse negativo a non concludere contratti invalidi o intraprendere trattative inutili, né del suo interesse positivo alla esatta pagina 20 di 23 esecuzione del contratto, bensì la lesione del suo interesse positivo differenziale alla conclusione di un contratto valido ma non svantaggioso a cagione del comportamento illecito della controparte contrattuale (cfr. Trib.
Salerno, sent. n. 3809/2025).
Nel caso di specie, il mutuatario era tenuto , in forza dell'art. 2697 c.c., a fornire la prova dell'esistenza e dell'ammontare del pregiudizio subito a causa del comportamento della CA mutuante, ovvero che, all'epoca in cui è stato sottoscritto il contratto (2008) avrebbe potuto concludere contratti di finanziamento della medesima tipologia ed importo di quello per cui è causa ottenendo condizioni più vantaggiose e sopportando un costo comp lessivo inferiore a quello effetti vamente sopportato.
Ebbene, nella fattispecie concreta, il , non solo non ha fornito la Parte_1 prova dell'esistenza e dell'ammontare del pregiudizio da lesione dell'interesse differenziale positivo subito, ma non ha neanche allegato di essere stato indotto, a causa dell'erronea indicazione del T.A.E.G., a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria va rigettata.
Passando all'esame delle ulteriori doglianze di parte attrice, per quanto, invece, riguarda la presunta violazione del divieto di anatocismo in considerazione della predisposizione del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, si condivide quanto stabilito dalla giurisprudenza assolutamente dominante sul punto (ex multis, Trib. Roma, n. 6897/2020; Trib. Lecce, n.
1510/2020), “Il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè “alla francese”) non importa né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente.”
pagina 21 di 23 Quanto, invece, all'asserita illegittimità del contratto di mutuo con ammortamento “alla francese” per mancata indicazione del regime finanziario impiegato dall'Istituto di credito per determinare la rata dovuta dal mutuatario, si osserva che la recente sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite 20 maggio 2024, n. 15130, ha chiarito i presupposti di validità dell'ammortamento alla francese nel contratto di mutuo a tasso fisso.
Ha statuito la Corte che la mancata esplicitazione dettagliata in contratto del regime composto applicato, ivi comprese la modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piani, non comport i l'indeterminatezza dell'oggetto nel caso in cui il contratto rechi le indicazioni essenziali, quali l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità
(numero e composizione della rata) del rimborso ed il tasso d'interesse nominale (T.A.N.) ed effettivo (T.A.E.G.).
Dunque, laddove comunque le complessive informazioni permettano al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e del relativo costo, deve essere esclusa la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione della trasparenza.
Nel caso di specie, il contratto indica importo finanziato e tasso d'interesse pattuito, mentre l'allegato piano di ammortamento riporta per ogni rata, di importo costante, sia la quota di interessi che di capitale, oltre al capitale residuo, così che la parte è stata messa in condizione di valutare il costo economico dell'operazione negoziale prima della conclusione del contratto: dunque la mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi non incide, nella specie, negativamente sui requisiti di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, dovendosi escludere la nullità parziale del contratto in esame.
In virtù di tutto quanto innanzi esposto, dunque, consegue l'infondatezza e il rigetto delle domande attoree.
Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza e della causalità e, considerato che l e domande di parte attrice sono state rigettate, sono poste a carico di e, tenuto conto della Parte_1
pagina 22 di 23 natura della controversia, del valore e della complessità delle questioni trattate (media), in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 5.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A..
Per le medesime ragioni le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di Parte_1
[...]
Quanto alla domanda dell'attore di condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni per lite temeraria, essa è infondata e va rigettata: non risultano esservi, nel caso di specie, il presupposto della soccombenza né la “mala fede”
o “colpa grave” della convenuta che legittimano la comminatoria dei danni punitivi di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. (così Corte Cost. n.
152/2016).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- RIGETTA le domande attoree;
- CONDANNA al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.;
- PONE definitivamente le spese di C.T.U. a carico di
[...]
; Parte_1
- RIGETTA la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata da parte attrice.
Così deciso in Catanzaro, lì 13.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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