TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4210/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4210/2025 V.G. posta in decisione il
10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Loretta Chiesa)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...] (avv. Marinella Matteucci)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
27/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 14/04/1990 in Faggiano (TA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 1, Parte I, anno 1990; preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Faggiano (TA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati. Trasferiranno entrambi la propria residenza dalla casa familiare, in corso di alienazione (cfr. infra).
2. sarà collocato con e presso la madre. Per_1
3. I genitori sono consapevoli del fatto che abbia diritto di mantenere un rapporto Per_1 equilibrato e continuativo sia con il padre che con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Gli stessi intendono garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità.
4. I genitori concordano di assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso di , Per_1 benché quasi maggiorenne, esercitandone separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione saranno assunte di comune accordo tra i genitori. In ogni caso i medesimi si terranno reciprocamente aggiornati, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione di . Per_1
5. Quanto alle modalità frequentazione del minore, attesa l'età di , sarà lo stesso a Per_1 determinare modalità e tempi di frequentazione del padre.
6. . Il signor si impegna a versare alla signora , a titolo Controparte_1 Pt_2 Pt_1 di contributo al mantenimento del figlio e sino all'autosufficienza economica del figlio, Per_1 in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Tale versamento verrà effettuato dal signor in favore della signora sulle coordinate di conto corrente Pt_2 Parte_1 nominativamente a lei intestato ed acceso su La Cassa di Ravenna SPA, di Pinarella, coordinate IBAN:
IT 52 D 06270 23655 CC0550337674 .
Sulle spese straordinarie: I genitori convengono di ripartire nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che dovranno sostenere in favore del figlio seguendo i criteri e le Per_1 modalità stabiliti dal Protocollo del Tribunale di Ravenna che si allega (doc. 3).
Fiscalità. Il figlio fiscalmente a carico del padre e pertanto le relative deduzioni e Per_1 detrazioni saranno a beneficio esclusivo dello stesso.
L'assegno universale sarà percepito nella misura del 100% dalla signora . Parte_1
7. I genitori acconsentono reciprocamente all'espatrio del figlio minore per motivi turistici o di svago. I genitori, pertanto, si impegnano a fornire tutta la documentazione e/o firme necessarie per il rilascio del passaporto e della carta d'identità di . Per_1
8. Questioni patrimoniali tra i coniugi:
a) Assegnazione Immobile I coniugi hanno convenuto che la casa familiare e di proprietà esclusiva del signor sia alienata e che in ragione di ciò non sia assegnata Parte_2
a nessuno dei coniugi.
Immobile. Con la sottoscrizione del presente atto le parti concordano che l'importo corrisposto al marito dall'acquirente a seguito della vendita sarà ripartito tra i coniugi, nel senso che il signor verserà alla moglie la somma complessiva concordata di € 110.000,00 (euro Pt_2 centodieci mila virgola zero zero), mediante bonifico sulle coordinate di conto corrente di cui al punto 6 del presente ricorso.
Caparra. Dalla caparra ricevuta dal promittente acquirente per l'acquisto dell'immobile che ha costituito la casa familiare, il signor , all'atto del deposito del presente ricorso, si Pt_2 obbliga a corrispondere alla moglie la somma di € 10.000,00 (euro diecimila virgola zero zero), somma che sarà computata in acconto sulla maggior somma complessiva di € 110.000,00
(euro centodiecimila virgola 00), riconosciuta alla moglie dalla vendita;
per cui all'atto della compravendita e alla immediata disponibilità della somma, il marito corrisponderà alla moglie sulle sopra indicate coordinate bancarie, l'importo residuo di € 100.000,00 (euro centomila virgola 00).
Mobili: per separato accordo tra le parti i coniugi spartiranno i beni acquistati nel corso del matrimonio, ad eccezione di elettrodomestici e arredi di cucina e bagno da vendersi con l'immobile.
Occupazione: i coniugi concordano che temporaneamente, sino al trasferimento della proprietà dell'immobile, la casa familiare rimarrà nella disponibilità del signor . Pt_2
Tuttavia qualora il tentativo di vendita dell'immobile dovesse inutilmente protrarsi sino al 30 giugno 2026, sin da ora i coniugi concordano che la signora unitamente al figlio Pt_1
potrà, oltre tale data temporaneamente trasferirvisi in attesa che si perfezioni la Per_1 compravendita, e il signor ne lascerà pertanto la disponibilità in favore del figlio, con Pt_2 obbligo della moglie di lasciare libero l'immobile da persone, animali e cose entro la data di vendita, trasferendosi altrove insieme a . Per_1
Veicoli:
b 1) L'autoveicolo in uso alla signora : Opel Corsa, targata GZ7466PD, Telaio N.: Pt_1
W0L05DL6894281368 ed intestato al signor sarà ceduto alla signora Parte_2
con spese di trasferimento e di assicurazione in capo alla medesima. Pt_1
b 2) Il ciclomotore Yamaha AEROX, con contrassegno XB7M48 intestato al signor Pt_2 ed in uso al figlio sarà intestato al medesimo, con spese di trasferimento e di Per_1 assicurazione in capo alla signora . Pt_1
La cessione dell'intestazione dei veicoli sub b1) e b2) avvengono in ragione ed in occasione dell'accordo di separazione e pertanto ai sensi dell'art. 19 della L. 74/1987 saranno esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
9) Definizione questione penale. Con la sottoscrizione e con il deposito del presente atto la signora si impegna alla remissione di ogni querela sporta nei confronti del sig. Pt_1
e dichiara di non avere più qualsivoglia interesse al procedimento penale R.G.N.R. Pt_2
2976/2025 a carico del medesimo sig. avanti la Procura di Ravenna, in ragione degli Pt_2 accordi raggiunti con il signor , non intendendo pertanto costituirsi parte civile e Pt_2 avanzare pretese risarcitorie nel procedimento penale suddetto, concordando che le questioni patrimoniali tra loro resteranno esclusivamente regolate nella sede civile dell'odierna separazione e impegnandosi ella ad agevolare, per quanto a lei consentito legalmente, la definizione bonaria e senza conseguenze del procedimento penale R.G.N.R. 2976/2025. 10) Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno per il contributo al loro mantenimento, e dichiarano che, con l'adempimento delle condizioni sopra indicate, e fatte salve le disposizioni legate al contributo al mantenimento di di cui al presente Per_1 atto, non hanno null'altro a pretendere reciprocamente per nessuna ragione e titolo e di avere risolto ogni questione, anche di carattere economico, nessuna esclusa. Le parti concordano di dare attuazione alle presenti condizioni fin dalla loro sottoscrizione.
11) Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le Parti, con rinunzia dei procuratori alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, Legge n. 247/2012.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4210/2025 V.G. posta in decisione il
10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Loretta Chiesa)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...] (avv. Marinella Matteucci)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
27/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 14/04/1990 in Faggiano (TA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 1, Parte I, anno 1990; preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Faggiano (TA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati. Trasferiranno entrambi la propria residenza dalla casa familiare, in corso di alienazione (cfr. infra).
2. sarà collocato con e presso la madre. Per_1
3. I genitori sono consapevoli del fatto che abbia diritto di mantenere un rapporto Per_1 equilibrato e continuativo sia con il padre che con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Gli stessi intendono garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità.
4. I genitori concordano di assumere la responsabilità dell'affidamento condiviso di , Per_1 benché quasi maggiorenne, esercitandone separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione saranno assunte di comune accordo tra i genitori. In ogni caso i medesimi si terranno reciprocamente aggiornati, sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la salute, l'istruzione e l'educazione di . Per_1
5. Quanto alle modalità frequentazione del minore, attesa l'età di , sarà lo stesso a Per_1 determinare modalità e tempi di frequentazione del padre.
6. . Il signor si impegna a versare alla signora , a titolo Controparte_1 Pt_2 Pt_1 di contributo al mantenimento del figlio e sino all'autosufficienza economica del figlio, Per_1 in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Tale versamento verrà effettuato dal signor in favore della signora sulle coordinate di conto corrente Pt_2 Parte_1 nominativamente a lei intestato ed acceso su La Cassa di Ravenna SPA, di Pinarella, coordinate IBAN:
IT 52 D 06270 23655 CC0550337674 .
Sulle spese straordinarie: I genitori convengono di ripartire nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che dovranno sostenere in favore del figlio seguendo i criteri e le Per_1 modalità stabiliti dal Protocollo del Tribunale di Ravenna che si allega (doc. 3).
Fiscalità. Il figlio fiscalmente a carico del padre e pertanto le relative deduzioni e Per_1 detrazioni saranno a beneficio esclusivo dello stesso.
L'assegno universale sarà percepito nella misura del 100% dalla signora . Parte_1
7. I genitori acconsentono reciprocamente all'espatrio del figlio minore per motivi turistici o di svago. I genitori, pertanto, si impegnano a fornire tutta la documentazione e/o firme necessarie per il rilascio del passaporto e della carta d'identità di . Per_1
8. Questioni patrimoniali tra i coniugi:
a) Assegnazione Immobile I coniugi hanno convenuto che la casa familiare e di proprietà esclusiva del signor sia alienata e che in ragione di ciò non sia assegnata Parte_2
a nessuno dei coniugi.
Immobile. Con la sottoscrizione del presente atto le parti concordano che l'importo corrisposto al marito dall'acquirente a seguito della vendita sarà ripartito tra i coniugi, nel senso che il signor verserà alla moglie la somma complessiva concordata di € 110.000,00 (euro Pt_2 centodieci mila virgola zero zero), mediante bonifico sulle coordinate di conto corrente di cui al punto 6 del presente ricorso.
Caparra. Dalla caparra ricevuta dal promittente acquirente per l'acquisto dell'immobile che ha costituito la casa familiare, il signor , all'atto del deposito del presente ricorso, si Pt_2 obbliga a corrispondere alla moglie la somma di € 10.000,00 (euro diecimila virgola zero zero), somma che sarà computata in acconto sulla maggior somma complessiva di € 110.000,00
(euro centodiecimila virgola 00), riconosciuta alla moglie dalla vendita;
per cui all'atto della compravendita e alla immediata disponibilità della somma, il marito corrisponderà alla moglie sulle sopra indicate coordinate bancarie, l'importo residuo di € 100.000,00 (euro centomila virgola 00).
Mobili: per separato accordo tra le parti i coniugi spartiranno i beni acquistati nel corso del matrimonio, ad eccezione di elettrodomestici e arredi di cucina e bagno da vendersi con l'immobile.
Occupazione: i coniugi concordano che temporaneamente, sino al trasferimento della proprietà dell'immobile, la casa familiare rimarrà nella disponibilità del signor . Pt_2
Tuttavia qualora il tentativo di vendita dell'immobile dovesse inutilmente protrarsi sino al 30 giugno 2026, sin da ora i coniugi concordano che la signora unitamente al figlio Pt_1
potrà, oltre tale data temporaneamente trasferirvisi in attesa che si perfezioni la Per_1 compravendita, e il signor ne lascerà pertanto la disponibilità in favore del figlio, con Pt_2 obbligo della moglie di lasciare libero l'immobile da persone, animali e cose entro la data di vendita, trasferendosi altrove insieme a . Per_1
Veicoli:
b 1) L'autoveicolo in uso alla signora : Opel Corsa, targata GZ7466PD, Telaio N.: Pt_1
W0L05DL6894281368 ed intestato al signor sarà ceduto alla signora Parte_2
con spese di trasferimento e di assicurazione in capo alla medesima. Pt_1
b 2) Il ciclomotore Yamaha AEROX, con contrassegno XB7M48 intestato al signor Pt_2 ed in uso al figlio sarà intestato al medesimo, con spese di trasferimento e di Per_1 assicurazione in capo alla signora . Pt_1
La cessione dell'intestazione dei veicoli sub b1) e b2) avvengono in ragione ed in occasione dell'accordo di separazione e pertanto ai sensi dell'art. 19 della L. 74/1987 saranno esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
9) Definizione questione penale. Con la sottoscrizione e con il deposito del presente atto la signora si impegna alla remissione di ogni querela sporta nei confronti del sig. Pt_1
e dichiara di non avere più qualsivoglia interesse al procedimento penale R.G.N.R. Pt_2
2976/2025 a carico del medesimo sig. avanti la Procura di Ravenna, in ragione degli Pt_2 accordi raggiunti con il signor , non intendendo pertanto costituirsi parte civile e Pt_2 avanzare pretese risarcitorie nel procedimento penale suddetto, concordando che le questioni patrimoniali tra loro resteranno esclusivamente regolate nella sede civile dell'odierna separazione e impegnandosi ella ad agevolare, per quanto a lei consentito legalmente, la definizione bonaria e senza conseguenze del procedimento penale R.G.N.R. 2976/2025. 10) Con la sottoscrizione del presente atto i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a richiedere un assegno per il contributo al loro mantenimento, e dichiarano che, con l'adempimento delle condizioni sopra indicate, e fatte salve le disposizioni legate al contributo al mantenimento di di cui al presente Per_1 atto, non hanno null'altro a pretendere reciprocamente per nessuna ragione e titolo e di avere risolto ogni questione, anche di carattere economico, nessuna esclusa. Le parti concordano di dare attuazione alle presenti condizioni fin dalla loro sottoscrizione.
11) Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le Parti, con rinunzia dei procuratori alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, Legge n. 247/2012.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè