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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10316 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 10 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 8139/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. BE SO, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO contumace, Controparte_1
appellato
NONCHÉ
, in persona del Controparte_2
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Alfredo Buccella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
***
Oggetto: Opposizione ex art. 7 d. lgs. 150/2011.
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. BE SO Parte_1
per parte appellata, , l'avv. Alfredo Controparte_2
Buccella;
Pagina 1 di 7 i quali precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 7 d. lgs. 150/2011, ha citato in Parte_1
giudizio, dinnanzi l' Giudice di Pace di Napoli, l' CP_3 [...]
ed il proponendo opposizione alla Controparte_2 Controparte_1
cartella di pagamento n. 07120210039114242000, notificata il 26.7.2022,
dell'importo di € 301,13, relativa a contravvenzioni al CdS. Eccependo
l'omessa notifica del presupposto verbale di accertamento, ne ha domandato l'annullamento con vittoria di spese.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 39147/23, depositata il
24.10.2023, ha accolto l'opposizione sul rilievo della mancata prova, da parte dei convenuti, entrambi contumaci, della regolare notifica del verbale,
compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale pronuncia il ricorrente ha spiegato tempestivo appello,
evidenziando l'errore materiale del primo giudicante nell'indicare quale ente impositore il anziché quello di e Controparte_4 CP_1
domandandone la riforma nella parte relativa alla compensazione delle spese.
Pagina 2 di 7 L , resistendo allo spiegato gravame, Controparte_2
ne ha domandato il rigetto con conferma della sentenza gravata e dev'esserne revocata la dichiarazione di contumacia, erroneamente pronunciata in luogo di quella del Controparte_1
Quest'ultimo, infatti, sebbene validamente citato, è rimasto contumace.
2. L'appello è fondato.
Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente eccepisce l'errore materiale del primo Giudice nell'indicare il quale Ente Controparte_4
impositore, in luogo del Controparte_1
L'errore materiale consiste in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentanza grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento, causato da mera svista o disattenzione. Pertanto, l'errore, per poter essere qualificato come tale, non deve incidere sulla sostanza della decisione. “E' principio giurisprudenziale
consolidato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di
correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la
manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si
risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione
letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della
sentenza e come tale percepibile e rilevabile 'ictu oculi'” (Cass., Sez. I civ.,
Sent. n. 19601/2011).
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta, appare indubbio che l'Ente creditore risulti il e che, pertanto, vi sia stato Controparte_1
un mero errore materiale del primo giudicante.
Pagina 3 di 7 2.1 Parte appellata sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva,
sul rilievo della circostanza che unico soggetto responsabile delle fasi antecedenti la notifica della cartella di pagamento sia l'Ente creditore. Al
riguardo, va chiarito che “l'agente deve rispondere, nei confronti
dell'opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di
causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae
origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere
proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto
il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché, a mente
del cit. art. 39, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie
aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non
rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle
spese processuali". Ne consegue, pertanto, la legittimità della condanna solidale tra l'ente impositore ed il concessionario. La doglianza sollevata da parte convenuta attiene al rapporto interno tra essi: “La condanna solidale
alla refusione delle spese processuali di ente creditore e agente della
riscossione è, in conclusione, legittima, quale conseguenza della
legittimazione passiva, mentre la doglianza del concessionario deve essere
trasferita sul piano del rapporto con l'ente creditore” (Cass. Sez. Civ. III,
Ord. n. 02570/2017).
2.2 L'appellante censura la violazione degli artt. 132, c. II, n. 4, 91 e 92
c.p.c., avendo il primo giudice compensato le spese di lite tra le parti.
Tale ultima norma stabilisce che, “se vi è soccombenza reciproca
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
Pagina 4 di 7 spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non estende il potere giudiziale di compensazione delle spese ai casi che presentino “altre analoghe gravi ed
eccezionali ragioni”.
L'appellante evidenzia non solo l'assenza delle gravi ed eccezionali ragioni, ma anche l'omessa motivazione che legittimi il ricorso al regime compensatorio.
La regolamentazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata non appare corretta.
Invero, nel caso di specie, non vi è stata soccombenza reciproca né
l'oggetto della controversia è stato caratterizzato da novità o da mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti. Nemmeno sono state enunciate le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto legittimare tale regolamentazione, essendovi uno mero riferimento alla “peculiarità della vertenza” che, di fatto, si sostanzia in un'omessa motivazione.
D'altronde, anche prescindendo dall'assenza delle motivazioni addotte in primo grado, non si ravvisano in ogni caso circostanze ulteriori, che possano giustificare la deviazione dal generale principio della soccombenza.
Il primo giudice, pertanto, nel compensare le spese di lite, è incorso in violazione della norma predetta.
3. Ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55/14, il valore della domanda, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, è determinato in conformità alle norme del codice di procedura civile.
Nel caso di specie, avendo l'odierno appellante chiesto l'accertamento
Pagina 5 di 7 negativo di un credito, vantato dalla sua controparte, in ipotesi pari a €
301,13, tale deve ritenersi il valore, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Esso corrisponde allo scaglione fino ad € 1.100,00 della tabella n. 1
allegata al d.m. cit., la quale, a sua volta, nella formulazione ratione temporis
vigente, prevede compensi medi pari a € 68,00 per la fase di studio, a € 68,00
per la fase introduttiva e a € 142,00 per quella decisionale, per un totale di €
278,00. Nulla può essere, invece, riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile.
In tali limiti, pertanto, l'appello è fondato e la sentenza gravata dev'essere riformata.
4. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Appare per esse giustificata la riduzione dei compensi rispetto alla misura media, per l'estrema semplicità
della questione trattata.
Lo scaglione di riferimento per il secondo grado va individuato in relazione alla questione devoluta in appello, ovverosia all'entità delle spese di lite non riconosciute dal primo giudice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti dell' e del
[...] Controparte_2 [...]
per la riforma della sentenza n. 39147/23, emessa dal Giudice di CP_1
Pace di Napoli, depositata il 24.10.23, disattesa ogni contraria istanza, così
provvede:
1. revoca la dichiarazione di contumacia dell'
[...]
; Controparte_5
Pagina 6 di 7
2. dichiara la contumacia del Controparte_1
3. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma,
condanna le parti appellate, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio,
liquidate in € 278,00, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. BE SO, dichiaratosi antistatario;
4. condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, liquidate ex d.m.
n. 55/14 (scaglione fino a € 1.100,00), per il grado di appello, in complessivi € 232,00 per compensi (dei quali € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
BE SO, dichiaratosi antistatario;
5. dispone che, a correzione della sentenza impugnata, alla pagina prima, riga quindicesima, le parole siano Controparte_4
sostituite dalle parole . Controparte_1
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza, anche ai fini della correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata.
IL GIUDICE
LM RA
Pagina 7 di 7
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 8139/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. BE SO, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO contumace, Controparte_1
appellato
NONCHÉ
, in persona del Controparte_2
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Alfredo Buccella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
***
Oggetto: Opposizione ex art. 7 d. lgs. 150/2011.
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. BE SO Parte_1
per parte appellata, , l'avv. Alfredo Controparte_2
Buccella;
Pagina 1 di 7 i quali precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 7 d. lgs. 150/2011, ha citato in Parte_1
giudizio, dinnanzi l' Giudice di Pace di Napoli, l' CP_3 [...]
ed il proponendo opposizione alla Controparte_2 Controparte_1
cartella di pagamento n. 07120210039114242000, notificata il 26.7.2022,
dell'importo di € 301,13, relativa a contravvenzioni al CdS. Eccependo
l'omessa notifica del presupposto verbale di accertamento, ne ha domandato l'annullamento con vittoria di spese.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 39147/23, depositata il
24.10.2023, ha accolto l'opposizione sul rilievo della mancata prova, da parte dei convenuti, entrambi contumaci, della regolare notifica del verbale,
compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale pronuncia il ricorrente ha spiegato tempestivo appello,
evidenziando l'errore materiale del primo giudicante nell'indicare quale ente impositore il anziché quello di e Controparte_4 CP_1
domandandone la riforma nella parte relativa alla compensazione delle spese.
Pagina 2 di 7 L , resistendo allo spiegato gravame, Controparte_2
ne ha domandato il rigetto con conferma della sentenza gravata e dev'esserne revocata la dichiarazione di contumacia, erroneamente pronunciata in luogo di quella del Controparte_1
Quest'ultimo, infatti, sebbene validamente citato, è rimasto contumace.
2. L'appello è fondato.
Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente eccepisce l'errore materiale del primo Giudice nell'indicare il quale Ente Controparte_4
impositore, in luogo del Controparte_1
L'errore materiale consiste in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentanza grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento, causato da mera svista o disattenzione. Pertanto, l'errore, per poter essere qualificato come tale, non deve incidere sulla sostanza della decisione. “E' principio giurisprudenziale
consolidato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di
correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la
manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si
risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione
letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della
sentenza e come tale percepibile e rilevabile 'ictu oculi'” (Cass., Sez. I civ.,
Sent. n. 19601/2011).
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta, appare indubbio che l'Ente creditore risulti il e che, pertanto, vi sia stato Controparte_1
un mero errore materiale del primo giudicante.
Pagina 3 di 7 2.1 Parte appellata sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva,
sul rilievo della circostanza che unico soggetto responsabile delle fasi antecedenti la notifica della cartella di pagamento sia l'Ente creditore. Al
riguardo, va chiarito che “l'agente deve rispondere, nei confronti
dell'opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di
causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae
origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere
proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto
il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché, a mente
del cit. art. 39, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie
aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non
rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle
spese processuali". Ne consegue, pertanto, la legittimità della condanna solidale tra l'ente impositore ed il concessionario. La doglianza sollevata da parte convenuta attiene al rapporto interno tra essi: “La condanna solidale
alla refusione delle spese processuali di ente creditore e agente della
riscossione è, in conclusione, legittima, quale conseguenza della
legittimazione passiva, mentre la doglianza del concessionario deve essere
trasferita sul piano del rapporto con l'ente creditore” (Cass. Sez. Civ. III,
Ord. n. 02570/2017).
2.2 L'appellante censura la violazione degli artt. 132, c. II, n. 4, 91 e 92
c.p.c., avendo il primo giudice compensato le spese di lite tra le parti.
Tale ultima norma stabilisce che, “se vi è soccombenza reciproca
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
Pagina 4 di 7 spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non estende il potere giudiziale di compensazione delle spese ai casi che presentino “altre analoghe gravi ed
eccezionali ragioni”.
L'appellante evidenzia non solo l'assenza delle gravi ed eccezionali ragioni, ma anche l'omessa motivazione che legittimi il ricorso al regime compensatorio.
La regolamentazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata non appare corretta.
Invero, nel caso di specie, non vi è stata soccombenza reciproca né
l'oggetto della controversia è stato caratterizzato da novità o da mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti. Nemmeno sono state enunciate le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto legittimare tale regolamentazione, essendovi uno mero riferimento alla “peculiarità della vertenza” che, di fatto, si sostanzia in un'omessa motivazione.
D'altronde, anche prescindendo dall'assenza delle motivazioni addotte in primo grado, non si ravvisano in ogni caso circostanze ulteriori, che possano giustificare la deviazione dal generale principio della soccombenza.
Il primo giudice, pertanto, nel compensare le spese di lite, è incorso in violazione della norma predetta.
3. Ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55/14, il valore della domanda, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, è determinato in conformità alle norme del codice di procedura civile.
Nel caso di specie, avendo l'odierno appellante chiesto l'accertamento
Pagina 5 di 7 negativo di un credito, vantato dalla sua controparte, in ipotesi pari a €
301,13, tale deve ritenersi il valore, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Esso corrisponde allo scaglione fino ad € 1.100,00 della tabella n. 1
allegata al d.m. cit., la quale, a sua volta, nella formulazione ratione temporis
vigente, prevede compensi medi pari a € 68,00 per la fase di studio, a € 68,00
per la fase introduttiva e a € 142,00 per quella decisionale, per un totale di €
278,00. Nulla può essere, invece, riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile.
In tali limiti, pertanto, l'appello è fondato e la sentenza gravata dev'essere riformata.
4. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Appare per esse giustificata la riduzione dei compensi rispetto alla misura media, per l'estrema semplicità
della questione trattata.
Lo scaglione di riferimento per il secondo grado va individuato in relazione alla questione devoluta in appello, ovverosia all'entità delle spese di lite non riconosciute dal primo giudice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti dell' e del
[...] Controparte_2 [...]
per la riforma della sentenza n. 39147/23, emessa dal Giudice di CP_1
Pace di Napoli, depositata il 24.10.23, disattesa ogni contraria istanza, così
provvede:
1. revoca la dichiarazione di contumacia dell'
[...]
; Controparte_5
Pagina 6 di 7
2. dichiara la contumacia del Controparte_1
3. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma,
condanna le parti appellate, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio,
liquidate in € 278,00, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. BE SO, dichiaratosi antistatario;
4. condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, liquidate ex d.m.
n. 55/14 (scaglione fino a € 1.100,00), per il grado di appello, in complessivi € 232,00 per compensi (dei quali € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
BE SO, dichiaratosi antistatario;
5. dispone che, a correzione della sentenza impugnata, alla pagina prima, riga quindicesima, le parole siano Controparte_4
sostituite dalle parole . Controparte_1
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza, anche ai fini della correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata.
IL GIUDICE
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