Articolo 5 della Legge 11 novembre 1986, n. 771
Articolo 4Articolo 6
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25 novembre 1986
Art. 5. Finanziamento 1. Per l'attuazione dei programmi biennali per gli anni 1986-1989 e' assegnato al comune di Matera un contributo dello Stato di 100 miliardi di lire, di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. E' costituito presso il comune un fondo globale specificamente destinato alle finalita' di cui all'articolo 1, nel quale confluiscono le risorse finanziarie acquisite.
L'amministrazione del fondo spetta al comune che provvedera' ad aprire apposita contabilita' speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Matera.
3. All'onere di 70 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1986, 1987, 1988 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento alla voce "Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 25 novembre 1986
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