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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 37 /2018 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via S. Jemma n. 2, Condominio Parte_1
, presso lo studio dell'avv. Rosella Virdò (PEC: che lo rappresenta Controparte_1 Email_1
e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 08/01/2018, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920170000762213000, ricevuto il
2.12.2017, a titolo di contributi IVS, sul reddito eccedente il minimale, Gestione Artigiani, per il periodo intercorrente fra gennaio 2011 e dicembre 2011.
Il ricorrente deduceva la non debenza dell'importo preteso, scaturente dall'avviso di accertamento n. TD9010100293, relativo all'anno 2011 e notificato il 19.05.2016, in ragione della pendenza di un'opposizione del predetto avviso di accertamento, presso la Corte Tributaria, ritenuta pregiudiziale della questione di odierna impugnazione
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, sospendere l'esecutività dell'atto impugnato, con provvedimento emesso in audita altera parte, o previa comparizione delle parti. Dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di addebito n. 43920170000762213000 emesso nei confronti del ricorrente, per i motivi suesposti. Condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni in favore di parte ricorrente determinati in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse CP_2 pretese e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente agisce per la non debenza delle pretese contributive riportate dall'avviso di addebito impugnato, in ragione dell'illegittimità dell'accertamento posto in essere dal . CP_3
3. La sentenza emessa dalla Corte Giustizia Tributaria di secondo grado, il 25.11.2021, ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente contro l'avviso di accertamento n. TD9010100293, statuendo come: «rilevato il venir meno dei presupposti in ordine all'inattendibilità della contabilità del contribuente su cui è fondato l'atto impositivo (e su cui è incentrata la parte motivazionale della pronuncia dei primi giudici), che aveva giustificato il superamento del vincolo normativo del valore premiale degli studi di settore congrui e coerenti riscontranti in capo al contribuente ricorrente, mediante il ricorso all'accertamento analitico di cui all'art. 39, co. 1, lett. d), Riforma la sentenza impugnata ed accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza
e vengono liquidate nei termini indicati nel dispositivo. In riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso del contribuente».
4. Per tale ragione, venuto meno il presupposto fondante la pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito impugnato, ne discende la non debenza delle somme richieste dall' sulla base CP_2 dell'accertamento di un maggior reddito, poi annullato, e qindi l'annullamento dell'avviso di addebito n. 43920170000762213000.
5. Pertanto, il ricorso va accolto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara come non dovuto da Parte_1
l'importo riportato dall'avviso di addebito n. 43920170000762213000;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00, oltre spese generali, CP_2
IVA e CPA, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
Vibo Valentia, 20/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via S. Jemma n. 2, Condominio Parte_1
, presso lo studio dell'avv. Rosella Virdò (PEC: che lo rappresenta Controparte_1 Email_1
e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 08/01/2018, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920170000762213000, ricevuto il
2.12.2017, a titolo di contributi IVS, sul reddito eccedente il minimale, Gestione Artigiani, per il periodo intercorrente fra gennaio 2011 e dicembre 2011.
Il ricorrente deduceva la non debenza dell'importo preteso, scaturente dall'avviso di accertamento n. TD9010100293, relativo all'anno 2011 e notificato il 19.05.2016, in ragione della pendenza di un'opposizione del predetto avviso di accertamento, presso la Corte Tributaria, ritenuta pregiudiziale della questione di odierna impugnazione
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, sospendere l'esecutività dell'atto impugnato, con provvedimento emesso in audita altera parte, o previa comparizione delle parti. Dichiarare nullo e/o inefficace l'avviso di addebito n. 43920170000762213000 emesso nei confronti del ricorrente, per i motivi suesposti. Condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni in favore di parte ricorrente determinati in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse CP_2 pretese e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente agisce per la non debenza delle pretese contributive riportate dall'avviso di addebito impugnato, in ragione dell'illegittimità dell'accertamento posto in essere dal . CP_3
3. La sentenza emessa dalla Corte Giustizia Tributaria di secondo grado, il 25.11.2021, ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente contro l'avviso di accertamento n. TD9010100293, statuendo come: «rilevato il venir meno dei presupposti in ordine all'inattendibilità della contabilità del contribuente su cui è fondato l'atto impositivo (e su cui è incentrata la parte motivazionale della pronuncia dei primi giudici), che aveva giustificato il superamento del vincolo normativo del valore premiale degli studi di settore congrui e coerenti riscontranti in capo al contribuente ricorrente, mediante il ricorso all'accertamento analitico di cui all'art. 39, co. 1, lett. d), Riforma la sentenza impugnata ed accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza
e vengono liquidate nei termini indicati nel dispositivo. In riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso del contribuente».
4. Per tale ragione, venuto meno il presupposto fondante la pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito impugnato, ne discende la non debenza delle somme richieste dall' sulla base CP_2 dell'accertamento di un maggior reddito, poi annullato, e qindi l'annullamento dell'avviso di addebito n. 43920170000762213000.
5. Pertanto, il ricorso va accolto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara come non dovuto da Parte_1
l'importo riportato dall'avviso di addebito n. 43920170000762213000;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00, oltre spese generali, CP_2
IVA e CPA, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
Vibo Valentia, 20/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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