Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg:
dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 845 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 24.04.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Martellotta Rosanna;
ATTORE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Finisia Di CP_1 C.F._2
Cianni
CONVENUTA con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva contratto matrimonio concordatario in San Marco Parte_1
Argentano il 13.09.2008, trascritto in data 17.09.2008 nei registri dello Stato Civile della Casa
Comunale di San Marco Argentano dell'anno 2008, parte II, serie A, numero 42, con CP_1
dalla cui unione era nato il figlio in data 20.09.2011, che il
[...] Persona_1
Tribunale di Cosenza, con provvedimento reso in data 26.01.2022, aveva omologato la separazione alle condizioni specificate nel ricorso di separazione consensuale, che era decorso il termine di legge, che era impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le
1
Si costituiva che, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, formulava richiesta di conferma delle medesime condizioni di affidamento e di mantenimento inserite nell'omologa di separazione, in particolare, con conferma dell'assegno di mantenimento per il minore di euro 300,00 mensili, oltre il 50% dell'assegno unico Per_1 universale e 50% delle spese straordinarie, con l'obbligo di concordare solo quelle che superano gli euro 150,00.
Intervenuta la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data
02.11.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso istruttorio.
Tanto premesso, deve darsi atto che all'udienza del 24.04.2025 le parti sono addivenute ad un accordo, che si ritiene equo e confacente all'interesse morale e materiale della prole nonché di entrambi, in base al quale viene disposto l'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione della casa coniugale alla stessa, ponendo a carico del ricorrente, un contributo al mantenimento per il figlio, nella misura di €
230,00, mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, assegno unico al 50% come per legge e spese straordinarie, come da protocollo del CNF, al 50%, da concordarsi preventivamente, visite come omologa della separazione.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dispone l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso Persona_1
la madre, cui è assegnata la casa coniugale, con diritto di visita del padre secondo quanto stabilito in sede di omologa;
- dispone che versi a la somma di euro 230,00 mensili, a titolo Parte_1 CP_1
di contributo al mantenimento del figlio rivalutabili secondo gli indici Persona_1
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del CNF, da concordarsi preventivamente;
2 - dichiara compensate le spese di lite.
Cosenza, 28.5.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco
Il Presidente
dott. Andrea Palma
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