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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5850 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6330 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del giorno 27/02/2025 tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., domiciliata c/o l'Avvocatura della Città di Guidonia Montecelio in
Piazza Matteotti 20 00012 , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
ON CI
APPELLANTE
E
( , domiciliata in Via Mario Controparte_1 C.F._1
Calderara 4 00012 , presso lo studio dell'Avv. Vittorio Messa, Parte_1 che la rappresenta e difende
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 495/2021 emessa dal Tribunale di
Tivoli in data 07/04/2021.
Conclusioni dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: 1.
Riformare in tale modo la sentenza appellata: “In accoglimento dell'appello, rigetta il ricorso proposto dalla IGnora avverso l'ordinanza della Città di Parte_2
Guidonia Montecelio, n.138/18. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi gradi di giudizio, e, in particolare, relativamente al primo grado di
r.g. n. 1 giudizio, nella misura di € 3235,00 per compenso professionale e, per il secondo grado di giudizio, nella misura di € 5338,00 per compenso professionale, ed € 777,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge”; Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello così come proposto. Con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«Con ricorso in opposizione all'ordinanza della Città di Guidonia Montecelio n.
138 del 16 maggio 2018, notificata in data 8 giugno 2018, ha dedotto Controparte_1 che l'Amministrazione comunale le ha illegittimamente ordinato lo sgombero dall'alloggio di edilizia pubblica residenziale sito in Guidonia Montecelio (Rm) alla
Via G. Garibaldi, 208, ed, A sc. B, deducendo di essere stata immessa quale inquilina nell'alloggio in questione.».
All'esito del giudizio il tribunale ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, annullato l'ordinanza della Città di Guidonia Montecelio condannandola alla rifusione delle spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha ritenuto che l'ordinanza impugnata dovesse essere apprezzata non quale provvedimento espressione di poteri autoritativi da parte dell'Amministrazione comunale bensì nella sua consistenza privatistica, e che dovesse essere annullata in quanto constavano in atti documenti, provenienti dalla Amministrazione ed indirizzati alla IG.ra , in cui Parte_2
l'opponente veniva espressamente qualificata quale inquilino dell'alloggio comunale, con relativa richiesta di pagamento del canone di locazione e richiesta di “certificazione redditi” ai fini del calcolo del canone di locazione dell'anno successivo (doc. 9 del ricorso introduttivo), emergendo pertanto la carenza del presupposto di occupazione sine titulo del bene dedotta dal a fondamento dell'atto impugnato. CP_2
ON ha proposto appello al quale resiste Parte_1
r.g. n. 2 . Parte_2
L'appello è stato trattenuto in decisione a seguito dell'udienza del 27/02/2025 tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello contiene un unico motivo con il quale si sostiene che il giudice avrebbe errato ad accogliere la domanda della ricorrente, dal momento che quest'ultima non ha provato una regolare assegnazione (tramite produzione di un contratto di locazione), al contrario, il giudicante, mediante un'illegittima inversione dell'onere probatorio, avrebbe ritenuto sussistente la carenza del presupposto di occupazione sine titulo del bene dedotta dal a fondamento dell'atto (dal momento che nella CP_2 documentazione prodotta la ricorrente veniva qualificata come “inquilina” dell'alloggio comunale, con relativa richiesta di pagamento del canone di locazione e richiesta di
“certificazione redditi” ai fini del calcolo del canone di locazione dell'anno successivo).
Sul punto, parte appellante sostiene l'illegittimità della pronuncia dal momento che il giudice ha ritenuto provato un rapporto di locazione in assenza di un valido contratto in forma scritta, ritenendo sufficienti le mere richieste di pagamento del canone.
Osserva la Corte quanto segue.
L'odierna appellante, con ordinanza n. 138 del 16.05.2018, contestava alla IG.ra l'occupazione sine titulo dell'alloggio ERP de quo. La violazione invocata CP_1 dall'ente comunale è costituita dall'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, ovvero caratterizzata:
- dalla mancanza di regolare provvedimento di assegnazione che presuppone la partecipazione del richiedente ad un bando di concorso nonché l'accertamento della sua idoneità ad essere soggetto destinatario di assegnazione (art. 11 L.R. Lazio 12/1999; artt. 8 – 10 Regolamento regionale 2/2000 Lazio);
- dalla mancanza di un contratto di locazione la cui sottoscrizione avviene contestualmente alla consegna dell'alloggio all'assegnatario (art. 11 Regolamento regionale 2/2000 Lazio).
Ad avviso dell'odierna appellata l'attestazione prodotta in atti (prot. n. 21602 del
14.03.2008 - doc. 3 fascicolo introduttivo di primo grado), ed indirizzata al marito
, costituisce un titolo valido ed è, pertanto, sufficiente ad escludere la Parte_3 sussistenza di un'occupazione abusiva impedendo all'ente comunale di emettere r.g. n. 3 un'ordinanza di sgombero.
In contrario avviso deve rilevarsi che la ricorrente, a seguito della notifica dell'ingiunzione allo sgombero (ordinanza n. 138), era onerata di provare il titolo in virtù del quale occupava l'alloggio ERP, contrapponendo all'anzidetta ordinanza un contratto di locazione in forma scritta.
La ricorrente ha prodotto in primo grado un'attestazione proveniente dall'ente comunale (doc. 3 fasc. di primo grado – di cui peraltro non risulta essere la diretta destinataria) che non ha alcuna validità come titolo di occupazione, al contrario, detto atto si limita a descrivere una mera situazione di fatto (come comprovato dall'utilizzo del termine “alloggiati”).
Le richieste di pagamento dei canoni non sono altresì idonee a certificare la sussistenza di un rapporto locatizio intercorrente tra le parti, trattasi infatti di richieste di pagamento di una mera indennità di occupazione, anche se chiamata “canone”, la quale viene reclamata a prescindere dalla legittimità o meno dell'occupazione in essere.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i nuovi parametri introdotti con d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 dello stesso decreto.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di contro l'ordinanza della Città di Guidonia Montecelio n. Parte_2
138 del 16 maggio 2018;
- condanna al rimborso in favore della Città di Guidonia Controparte_1
Montecelio delle spese di lite del primo grado liquidate in euro 3.245,00 e di quelle del presente grado di giudizio liquidate in euro 3.0000,00per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 08/10/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4