Art. 85.
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell' articolo 1 - comma secondo - della legge 21 maggio 1960, n. 556 , e' stabilito per l'anno finanziario 1968 in 300 unita'.
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell' articolo 1 - comma secondo - della legge 21 maggio 1960, n. 556 , e' stabilito per l'anno finanziario 1968 in 300 unita'.