Articolo 85 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 84Articolo 86
Versione
15 marzo 1968
Art. 85.
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell' articolo 1 - comma secondo - della legge 21 maggio 1960, n. 556 , e' stabilito per l'anno finanziario 1968 in 300 unita'.
Entrata in vigore il 15 marzo 1968