Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1725 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n° 1725/2024 tra
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente, in Via Rio Cozzi n.24/b, Villanova-Forlì con il patrocinio dell'avv. RANIERI PIERLUIGI
- ricorrente
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. C.F._2
RANIERI PIERLUIGI
- resistente
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Tribunale
vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio formalizzata dai coniugi predetti nelle note depositate in data 26/02/2025 e confermate all'udienza del 27/03/2025, nel procedimento instaurato in forma giudiziale con ricorso depositato in data 19/07/2024; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n° 898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale (avvenuta il 18 ottobre 2005) nella procedura di
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considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
dato atto che dall'unione è nata la figlia (10 luglio 1986); Per_1
visto l'intervento in giudizio spiegato dal Pubblico Ministero in data 6 settembre 2024;
ritenuto che non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, di seguito integralmente trascritte, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico: “-1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15.02.1986, nel Comune di San Stino di Livenza (VE), trascritto negli elenchi dello Stato Civile di detto Comune, Parte II, Serie A, 1986, dei coniugi
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Villanova- Parte_1
Forlì e , nata a [...], il [...] e residente a [...]
Mario Colletto n.32; 2) Dichiarare detti coniugi economicamente indipendenti ed autosufficienti e che pertanto nulla dovuto l'un l'altro a titolo di assegno divorzile;
all'uopo le parti dichiarano di non possedere ulteriore disponibilità‚ reddituale, oltre quella emergente dalle dichiarazioni reddituali in atti;
3) Dare atto che la figlia nata dal matrimonio, nata a [...]_2
il 10.07.1986, economicamente autosufficiente, dipendente nel settore assicurativo;
4) Dare atto che
i coniugi, a far data dalla separazione degli stessi (anno 2005) e comunque da quando la figlia Í divenuta economicamente autonoma (anno 2007/2008) non hanno più avuto alcun rapporto personale e/o economico, di alcun tipo. 5) le spese legali relative alla presente causa civile, saranno
a carico del Sig. ”; Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 15 febbraio 1986 nel comune di San Stino di Livenza (VE) tra nato a [...] il Parte_1
13/10/1965, e , nata a [...] il [...], Parte_2
alle condizioni di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune San Stino di Livenza di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 1986 Atto n° 2 Parte II Serie A
- spese di lite integralmente a carico di secondo quanto concordato tra Parte_1
le parti.
2 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice est. e rel. dott.ssa Serena Chimichi
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