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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 4/02/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1157/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
(C.F.: ), nata a Parte_1 C.F._1
MA (CL) il 19.09.1948, rappresentata e difesa dell'avv. Patrizia
Vincenti, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento l. 508/1988 e ss. modificazioni;
status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art. 3 co. 3 conclusioni per le parti (ud. 04 febbraio 2025): “...concludono le parti
richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 TER CPC, così, per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale, contestando le risultanze della CTU in sede di ATP, che venisse concesso il riconoscimento del diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento in capo al ricorrente ed il diritto conseguente al percepimento delle provvidenze economiche.
Ha chiesto, inoltre, che venissero riconosciuti tutti i benefici di legge benefici di status di soggetto portatore di handicap grave (L. 104/1992)
dalla data di presentazione della domanda (mese successivo).
Contestava, a tal uopo, le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di ATP.
Si è costituita l' formulando questione pregiudiziale di CP_1
decadenza.
È stata disposta la rinnovazione della CTU al fine di verificare la sussistenza dei presupposti sanitari e sulle eccezioni di merito.
Le parti hanno discusso e concluso, richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 04 febbraio 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza formulata dall' , stante che la ricorrente avverso il CP_1
decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, comunque, la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, è stato disposto il rinnovo della CTU. Il consulente nell'ambito dell'ATPO, la cui consulenza qui dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero si tratta di: “…soggetto affetto da Cirrosi epatica HCV correlata con varici esofagee in buon compenso, sindrome ansioso depressiva in paziente senza alcun deficit cognitivo e con MMSE 26/30, poliartrosi del rachide in toto in obesa di classe 2 con compromissione funzionale di grado lieve/moderato in paziente con ADL e IADL nella norma ecc…”.
Così, confermando l'assunto peritale del CTU, che andrà integralmente recepito dal momento che esso appare immune da errori o vizi logici o tecnici, nonché fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non comporterà il diritto a potere beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ma semplicemente uno status invalidante del 100% per come già riconosciuto dalla Commissione periferica per l'accertamento delle invalidità civili.
Or dunque, non sarà configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento per quei soggetti le cui malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento.
Invece, il CTU evidenzia come, nel caso in specie, detti impedimenti non fossero presenti e non fossero idonei ad impedire gli atti quotidiani giornalieri.
Inoltre, neppure sussistono i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 L.
104/1992.
Per l'appunto, dovrà intendersi una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, invece, il
CTU riconosce la ricorrente titolare di un handicap medio-grave (art. 3
comma 1 L. 104/1992, così, per come già riconosciuto dalla
Commissione periferica . CP_1
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno compensarsi ex lege.
Le spese di CTU della fase di ATP dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto rigetta nei termini anzi descritti il ricorso promosso da (C.F.: ). Parte_1 C.F._1
Compensa spese e competenze di lite ex lege.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 4/02/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1157/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
(C.F.: ), nata a Parte_1 C.F._1
MA (CL) il 19.09.1948, rappresentata e difesa dell'avv. Patrizia
Vincenti, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento l. 508/1988 e ss. modificazioni;
status di soggetto portatore di handicap graveL. 104/1992 art. 3 co. 3 conclusioni per le parti (ud. 04 febbraio 2025): “...concludono le parti
richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 TER CPC, così, per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale, contestando le risultanze della CTU in sede di ATP, che venisse concesso il riconoscimento del diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento in capo al ricorrente ed il diritto conseguente al percepimento delle provvidenze economiche.
Ha chiesto, inoltre, che venissero riconosciuti tutti i benefici di legge benefici di status di soggetto portatore di handicap grave (L. 104/1992)
dalla data di presentazione della domanda (mese successivo).
Contestava, a tal uopo, le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di ATP.
Si è costituita l' formulando questione pregiudiziale di CP_1
decadenza.
È stata disposta la rinnovazione della CTU al fine di verificare la sussistenza dei presupposti sanitari e sulle eccezioni di merito.
Le parti hanno discusso e concluso, richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 04 febbraio 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza formulata dall' , stante che la ricorrente avverso il CP_1
decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, comunque, la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, è stato disposto il rinnovo della CTU. Il consulente nell'ambito dell'ATPO, la cui consulenza qui dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero si tratta di: “…soggetto affetto da Cirrosi epatica HCV correlata con varici esofagee in buon compenso, sindrome ansioso depressiva in paziente senza alcun deficit cognitivo e con MMSE 26/30, poliartrosi del rachide in toto in obesa di classe 2 con compromissione funzionale di grado lieve/moderato in paziente con ADL e IADL nella norma ecc…”.
Così, confermando l'assunto peritale del CTU, che andrà integralmente recepito dal momento che esso appare immune da errori o vizi logici o tecnici, nonché fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non comporterà il diritto a potere beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ma semplicemente uno status invalidante del 100% per come già riconosciuto dalla Commissione periferica per l'accertamento delle invalidità civili.
Or dunque, non sarà configurabile un diritto all'indennità di accompagnamento per quei soggetti le cui malattie che per il grado di gravità comportano un impedimento.
Invece, il CTU evidenzia come, nel caso in specie, detti impedimenti non fossero presenti e non fossero idonei ad impedire gli atti quotidiani giornalieri.
Inoltre, neppure sussistono i requisiti di cui all'art. 3 comma 3 L.
104/1992.
Per l'appunto, dovrà intendersi una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione della persona.
Questa è la definizione contenuta nella Legge per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n.
104/1992), la quale disciplina anche le agevolazioni lavorative, fiscali e sociali di cui queste persone beneficiano.
Le agevolazioni sono di portata maggiore, e sono previste priorità di intervento, se l'handicap è considerato grave (cd. handicap con connotazione di gravità), cioè quando la minorazione ha ridotto l'autonomia personale (in base all'età di ognuno), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Nel qual caso, invece, il
CTU riconosce la ricorrente titolare di un handicap medio-grave (art. 3
comma 1 L. 104/1992, così, per come già riconosciuto dalla
Commissione periferica . CP_1
Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno compensarsi ex lege.
Le spese di CTU della fase di ATP dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto rigetta nei termini anzi descritti il ricorso promosso da (C.F.: ). Parte_1 C.F._1
Compensa spese e competenze di lite ex lege.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di ATP siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla