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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/11/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/1879
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 13/11/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 11:00 compaiono:
Per l'avv. TANCREDI PATRIK Parte_1
Per nessuno. CP_1
Il G.I. invita il difensore a concludere e discutere la causa.
L'avv. Tancredi si riporta alle conclusioni di cui alla memoria integrativa e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi
Dopo la discussione, il G.I. pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale. N. R.G. 1879/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1879/2025 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Patrik Parte_1 C.F._1 Tancredi, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Gianluca Parentini in Croce sull'Arno (PI), Via Provinciale Francesca Sud, n. 42
ATTORE e
C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto del 26.3.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa per ivi sentir convalidato lo sfratto per CP_1 morosità, in ragione del contratto di locazione ad uso abitativo del 2.5.2021 e registrato il 13.5.2021 (n. 1902 serie T) avente ad oggetto l'immobile sito in San Miniato (PI), alla Via Antonio Gramsci n. 30.
Ha allegato, nella qualità di erede dell'originario locatore che il conduttore si è reso Parte_2 moroso nel pagamento del canone, pari ad € 350,00 da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese, relativo alle mensilità da settembre 2024 a marzo 2025, per complessivi euro 2.400,00.
All'udienza di convalida fissata per il 9.6.2025, è comparso personalmente che ha CP_1 eccepito l'avvenuto pagamento di alcuni canoni in nero e che, a causa di parte locatrice ha dovuto pagare bollette dell'acqua per importi esorbitanti, ascrivibili a perdite di cantiere, ciò che avrebbe giustificato il suo parziale inadempimento;
a sostegno, ha esibito varie bollette con attestazione di avvenuto pagamento.
Disposto rinvio per esame e replica, all'udienza del 23.6.2025, il Giudice ha concesso l'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c., e ha disposto la conversione del rito, fissando l'udienza ex art. 420 c.p.c. e concedendo termini per memorie integrative.
Con memoria integrativa depositata il 20.10.2025, la locatrice ha precisato:
- che la mediazione radicata ha avuto esito negativo;
- che la morosità ammonta a complessivi € 4.850,00 a cagione del mancato pagamento delle mensilità successive all'atto di intimazione relative ai mesi da marzo 2025 a ottobre 2025;
- che non è ancora avvenuto il rilascio dell'immobile;
- che l'affermazione di parte conduttrice di aver eseguito pagamenti non supportati da quietanza è mendace;
- che non vi è prova delle perdite d'acqua e della responsabilità della locatrice per i versamenti effettuati dal conduttore;
Ha quindi concluso chiedendo la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento a sensi degli artt. 1453, 1455, 1456 c.c. e la condanna del conduttore al pagamento della somma complessiva di €. 4.850,00, oltre interessi legale dalle singole scadenze al saldo, nonché il pagamento dei canoni che matureranno successivamente fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile.
All'udienza del 30.10.2025, nessuno è comparso per e la causa è stata rinviata CP_1 all'udienza del 13.11.2025 per la discussione ex art. 429 c.p.c.
*****
Le domande di parte ricorrente sono meritevoli di accoglimento.
Parte attrice prova il titolo della pretesa restitutoria, ossia il contratto di locazione e il suo subentro in qualità di unico erede del locatore originario.
Ha altresì allegato il mancato pagamento di 7 canoni mensili (da settembre 2024 a marzo 2025) che ai sensi dell'art. 5 della legge 392/1978 è da qualificarsi come inadempimento rilevante, tale da giustificare la pronuncia di accertamento costitutivo della risoluzione del contratto.
Avendo il locatore assolto al proprio onere della prova, agli atti non vi sono elementi per riconoscere fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
Devono delibarsi in questa sede le eccezioni sollevate dal conduttore in proprio in sede di convalida, tenuto conto che nel giudizio a cognizione piena questi non si è costituito e non le ha coltivate.
L'eccezione estintiva di pagamento parziale, con mezzi non tracciati, dei canoni di locazione è rimasta a livello di mero asserto, non essendo stato provato o richiesto di provare da parte del conduttore alcun elemento a supporto.
Ha contestato altresì il conduttore di aver dovuto sostenere costi sproporzionati per consumo idrico, dovuti a perdite sulla rete ascrivibili ad un cantiere aperto nell'interesse della locatrice. Anche siffatta eccezione, sussumibile sub art. 1460 c.c., è rimasta priva di riscontro, non avendo la parte onerata dimostrato l'anomalia dei consumi rispetto al periodo precedente, né tantomeno, anche in via presuntiva, la responsabilità della controparte per siffatto avvenimento.
Si conferma l'ordine di rilascio dell'immobile
In definitiva, deve pronunciarsi la risoluzione del contratto per l'inadempimento di non scarsa importanza del conduttore e la conferma dell'ordinanza di rilascio già emessa.
Trova, altresì, accoglimento la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione fino ad ottobre 2025 incluso, pari ad oggi ad € 4.850,00, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, nonché il pagamento dei canoni che matureranno successivamente fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, nella misura mensile di €350,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenendo conto della contenuta attività processuale e delle questioni trattate e della natura contumaciale del processo, come da nota spese allegata siccome congrua.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la contumacia di CP_1
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo del 2.5.2021 avente ad oggetto l'immobile sito in San Miniato (PI), alla Via Antonio Gramsci n.30, per inadempimento di non scarsa importanza del conduttore;
- conferma l'ordinanza di rilascio;
- condanna al pagamento, in favore di , di € 4.850,00, CP_1 Parte_1 oltre interessi dalla scadenza delle componenti periodiche del credito al saldo, a titolo di canoni scaduti, oltre ai canoni a scadere fino al rilascio effettivo;
- condanna l rimborso in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1 che liquida in € 1.449,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, ed € 349,70 per spese anticipate.
Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 13/11/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 11:00 compaiono:
Per l'avv. TANCREDI PATRIK Parte_1
Per nessuno. CP_1
Il G.I. invita il difensore a concludere e discutere la causa.
L'avv. Tancredi si riporta alle conclusioni di cui alla memoria integrativa e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi
Dopo la discussione, il G.I. pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale. N. R.G. 1879/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1879/2025 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Patrik Parte_1 C.F._1 Tancredi, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Gianluca Parentini in Croce sull'Arno (PI), Via Provinciale Francesca Sud, n. 42
ATTORE e
C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto del 26.3.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa per ivi sentir convalidato lo sfratto per CP_1 morosità, in ragione del contratto di locazione ad uso abitativo del 2.5.2021 e registrato il 13.5.2021 (n. 1902 serie T) avente ad oggetto l'immobile sito in San Miniato (PI), alla Via Antonio Gramsci n. 30.
Ha allegato, nella qualità di erede dell'originario locatore che il conduttore si è reso Parte_2 moroso nel pagamento del canone, pari ad € 350,00 da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese, relativo alle mensilità da settembre 2024 a marzo 2025, per complessivi euro 2.400,00.
All'udienza di convalida fissata per il 9.6.2025, è comparso personalmente che ha CP_1 eccepito l'avvenuto pagamento di alcuni canoni in nero e che, a causa di parte locatrice ha dovuto pagare bollette dell'acqua per importi esorbitanti, ascrivibili a perdite di cantiere, ciò che avrebbe giustificato il suo parziale inadempimento;
a sostegno, ha esibito varie bollette con attestazione di avvenuto pagamento.
Disposto rinvio per esame e replica, all'udienza del 23.6.2025, il Giudice ha concesso l'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c., e ha disposto la conversione del rito, fissando l'udienza ex art. 420 c.p.c. e concedendo termini per memorie integrative.
Con memoria integrativa depositata il 20.10.2025, la locatrice ha precisato:
- che la mediazione radicata ha avuto esito negativo;
- che la morosità ammonta a complessivi € 4.850,00 a cagione del mancato pagamento delle mensilità successive all'atto di intimazione relative ai mesi da marzo 2025 a ottobre 2025;
- che non è ancora avvenuto il rilascio dell'immobile;
- che l'affermazione di parte conduttrice di aver eseguito pagamenti non supportati da quietanza è mendace;
- che non vi è prova delle perdite d'acqua e della responsabilità della locatrice per i versamenti effettuati dal conduttore;
Ha quindi concluso chiedendo la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento a sensi degli artt. 1453, 1455, 1456 c.c. e la condanna del conduttore al pagamento della somma complessiva di €. 4.850,00, oltre interessi legale dalle singole scadenze al saldo, nonché il pagamento dei canoni che matureranno successivamente fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile.
All'udienza del 30.10.2025, nessuno è comparso per e la causa è stata rinviata CP_1 all'udienza del 13.11.2025 per la discussione ex art. 429 c.p.c.
*****
Le domande di parte ricorrente sono meritevoli di accoglimento.
Parte attrice prova il titolo della pretesa restitutoria, ossia il contratto di locazione e il suo subentro in qualità di unico erede del locatore originario.
Ha altresì allegato il mancato pagamento di 7 canoni mensili (da settembre 2024 a marzo 2025) che ai sensi dell'art. 5 della legge 392/1978 è da qualificarsi come inadempimento rilevante, tale da giustificare la pronuncia di accertamento costitutivo della risoluzione del contratto.
Avendo il locatore assolto al proprio onere della prova, agli atti non vi sono elementi per riconoscere fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
Devono delibarsi in questa sede le eccezioni sollevate dal conduttore in proprio in sede di convalida, tenuto conto che nel giudizio a cognizione piena questi non si è costituito e non le ha coltivate.
L'eccezione estintiva di pagamento parziale, con mezzi non tracciati, dei canoni di locazione è rimasta a livello di mero asserto, non essendo stato provato o richiesto di provare da parte del conduttore alcun elemento a supporto.
Ha contestato altresì il conduttore di aver dovuto sostenere costi sproporzionati per consumo idrico, dovuti a perdite sulla rete ascrivibili ad un cantiere aperto nell'interesse della locatrice. Anche siffatta eccezione, sussumibile sub art. 1460 c.c., è rimasta priva di riscontro, non avendo la parte onerata dimostrato l'anomalia dei consumi rispetto al periodo precedente, né tantomeno, anche in via presuntiva, la responsabilità della controparte per siffatto avvenimento.
Si conferma l'ordine di rilascio dell'immobile
In definitiva, deve pronunciarsi la risoluzione del contratto per l'inadempimento di non scarsa importanza del conduttore e la conferma dell'ordinanza di rilascio già emessa.
Trova, altresì, accoglimento la domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione fino ad ottobre 2025 incluso, pari ad oggi ad € 4.850,00, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, nonché il pagamento dei canoni che matureranno successivamente fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, nella misura mensile di €350,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenendo conto della contenuta attività processuale e delle questioni trattate e della natura contumaciale del processo, come da nota spese allegata siccome congrua.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara la contumacia di CP_1
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo del 2.5.2021 avente ad oggetto l'immobile sito in San Miniato (PI), alla Via Antonio Gramsci n.30, per inadempimento di non scarsa importanza del conduttore;
- conferma l'ordinanza di rilascio;
- condanna al pagamento, in favore di , di € 4.850,00, CP_1 Parte_1 oltre interessi dalla scadenza delle componenti periodiche del credito al saldo, a titolo di canoni scaduti, oltre ai canoni a scadere fino al rilascio effettivo;
- condanna l rimborso in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1 che liquida in € 1.449,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, ed € 349,70 per spese anticipate.
Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni