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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 14357 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via
Properzio n. 27 presso lo studio dell'Avv. Irene Strangis che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione in appello appellante
E
[...]
(già ), in persona del Procuratore Controparte_1 Controparte_2
Dott.ssa elettivamente domiciliata in Roma Via dei Podesti n. 16 presso Controparte_3
1 lo studio dell'Avv. Fernada Fiorini e rappresentata e difesa dall'Avv. Furio De Palma giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale appellata e appellante incidentale
NONCHE' CONTRO
Controparte_4
elettivamente domiciliato in Roma Via Nizza n. 53 presso lo studio dell'avv. Fabio Caiaffa che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio chiamato in causa
OGGETTO: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno -
Appello
CONCLUSIONI - come da conclusioni rassegnate all'udienza del 08.07.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato, la Società ha adito il Tribunale Civile Parte_1
di Roma per la riforma della sentenza n. 15910/2021 depositata il 9.07.2021 con la quale il
Giudice di Pace di Roma ha rigettato la domanda attorea con condanna alle spese di lite.
Nell'atto di appello ha chiesto al Tribunale adito, in via principale, di dichiarare Pt_1
l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat 00, tg. EJ 260PF, nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannarlo in solido con la compagnia CP_2
al risarcimento del danno in favore della alla somma di euro 8.065,27
[...] Parte_1
ovvero quella maggiore o minore ritenuta di Giustizia, maggiorata di rivalutazione e interessi.
2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre Iva e Cpa come per legge, in favore del difensore antistatario.
----------
nel proprio atto premetteva di essere cessionaria del credito risarcitorio Parte_1
vantato dal Sig. ed esponeva di aver citato in giudizio la Parte_2 CP_5
, ora , il sig. e la ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
nelle rispettive qualità, per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dal cedente
, a seguito del sinistro occorso il 05.08.2011. Parte_2
Ha quindi dedotto quanto segue.
Il 5 agosto 2011, alle ore 19,40 circa, in Roma, il Sig. , alla guida della Parte_2
propria autovettura OR CU, tg. DD881DR, si trovava in sosta, parcheggiato regolarmente su Via Laurentina, all'altezza del civico n. 994, quando veniva improvvisamente tamponato dal veicolo OR ES, tg. CC785PZ, di proprietà di CP_4
e condotto dal Sig. , il quale, a sua volta, era stato tamponato dal
[...] Parte_3
veicolo Fiat 00, tg. EJ 260PF, di proprietà della società e condotta Controparte_8
nell'occasione dal Sig. . Controparte_7
Sul luogo del sinistro intervenivano i Vigili Urbani che redigevano relativo verbale ed erano, altresì, presenti diversi testimoni.
A seguito della collisione, il veicolo OR CU del Sig. riportava notevoli danni alla Pt_2
parte posteriore, quantificati in Euro 8.065,27 come da fattura emessa dalla Carrozzeria
CA S.r.l.. L'autovettura del era assicurata con la Pt_2 Controparte_9
con polizza n. DLI000000003683948, il veicolo Fiat 00 condotto dal Sig.
[...] CP_7
, di proprietà della era assicurato con oggi
[...] Controparte_10 CP_11
, polizza n. P630798, ed il veicolo condotto dal sig. , di Controparte_2 Parte_3
proprietà di , era assicurato con , polizza n. 0000055242667, poi Controparte_4 CP_12
oggi Zurich Insurance Company Ltd;
CP_13
Nel procedimento instauratosi dinanzi al Giudice di Pace, veniva dichiarata la contumacia della e del NO mentre la chiamava in causa il CP_14 Controparte_7 CP_2
NO per sentirne accertare la responsabilità concorsuale per la Controparte_4
causazione del sinistro, che regolarmente costituito impugnava e contestava la domanda
3 attorea e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la . Nonostante CP_15
l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio accordatagli dal Giudice, egli non vi provvedeva.
Conclusasi l'istruttoria con produzione di documenti e con espletamento della prova testimoniale, la causa veniva decisa con la sentenza che rigettava la domanda risarcitoria con condanna della al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_2
del giudizio, liquidate in euro 1.990,00, oltre accessori di legge.
Nei motivi di appello censurava la sentenza sotto i seguenti profili. Pt_1
Il Giudice di Primo grado aveva mal interpretato le risultanze istruttorie, ricostruendo la dinamica del sinistro in maniera contrastante con le risultanze processuali e non tenendo conto in particolare dell'elevata velocità sostenuta dalla Fiat 00 nel momento dell'urto con la vettura del . Non erano state correttamente valutate le dichiarazioni testimoniali CP_4
assunte, mentre la circostanza che l'auto del fosse parcheggiata in divieto di sosta Pt_2
davanti al bar ove si era fermato per prendere un caffè, non consentiva di dedurne l'interruzione del nesso causale con la collisione della Fiat 00 con la ES, in quanto egli non aveva ostruito la banchina, non concorrendo alla causazione del danno.
Insisteva, pertanto, per il risarcimento della somma complessiva di euro 8.065,27 per i danni subiti dalla autovettura di . Parte_2
--------------
Si costituiva in giudizio la chiedendo al Tribunale, in via preliminare, voler Controparte_1
disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Sig. ; nel merito, Controparte_4
rigettare l'appello principale e le domande avanzate dalla nei confronti della Parte_1
medesima, in quanto infondate;
in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 15910/2021, chiedeva di dichiarare in ogni caso ammissibile la domanda proposta da nei confronti di , CP_1 Controparte_4
dichiarando non tenuta la al pagamento in favore dello stesso CP_1 CP_4
delle spese di giudizio e, per l'effetto condannarlo a restituire alla , la
[...] CP_1
somma di Euro 2.903,65. Nel merito, in via subordinata, nel caso di accoglimento dell'appello principale, respingere le domande così come formulate perché infondate;
sempre in subordine e salvo gravame, in caso di riforma della sentenza impugnata e nel
4 caso di condanna emessa nei confronti di , contenere l'onere risarcitorio Controparte_2
di quest'ultima secondo il grado di responsabilità accertato in capo al conducente della vettura Fiat 00, tg. EJ260PF. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
La compagnia convenuta preliminarmente chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. . Controparte_4
Nel merito deduceva che le dichiarazioni rilasciate dal Sig. conoscente del Per_1
, ai Vigili in data 12.08.2011risultavano generiche e non idonee a ricostruire la CP_4
dinamica del sinistro, essendo riferite alla fase finale del sinistro oltre che non confermate in fase di escussione testimoniale, ove il teste rilasciava dichiarazioni ancor più generiche.
Anche il teste aveva reso dichiarazioni contraddittorie ed inattendibili. Tes_1
Pertanto il Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che la dinamica non risultasse provata.
In realtà i fatti si erano svolti diversamente. Non si trattava di un tamponamento, in quanto il
, conducente della ES, aveva effettuato un repentino e non segnalato cambio di CP_4
corsia, spostandosi da sinistra a destra di via Laurentina e tagliando quindi la strada alla Fiat
00, che nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto, come era dimostrato dalla ubicazione dei danni riportati.
Inoltre, il veicolo OR ES si trovava sulla banchina, in sosta irregolare, ragion per cui andava escludeva il diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1227, 2 comma, c.c. come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado.
La sentenza era invece erronea là dove aveva condannato la a rifondere al CP_2
le spese di giudizio. Infatti la aveva chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa CP_4
sia il che la sua compagnia ( ), ma con il giudice di pace aveva autorizzato CP_4 CP_12
unicamente la chiamata del Saputo. Solo dopo che l'CA aveva esteso la domanda di condanna, in via subordinata, al , il giudice aveva disposto l'integrazione del CP_4
contraddittorio anche nei confronti della , ma nessuna delle parti vi aveva provveduto. CP_12
Nondimeno il contraddittorio non doveva essere integrato da essa , bensì la o lo Pt_1
stesso . CP_4
----------
5 Integrato il giudizio nei confronti del Sig. , quest'ultimo si costituiva in Controparte_4
giudizio chiedendo al Tribunale adito di in via preliminare di accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, tardività o, comunque, l'infondatezza dell'appello incidentale proposto dalla in quanto proposto oltre lo spirare del termine di Controparte_1
cui all'art. 327 c.p.c. con conseguente decadenza dal potere di impugnare il capo della sentenza n. 15910/2021 con cui era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda nei confronti del NO;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare CP_4
l'inammissibilità, improponibilità e tardività di qualsivoglia richiesta di riforma della sentenza in ordine alla posizione del NO giacché non impugnata entro Controparte_4
il termine decadenziale di cui all'art. 327 c.p.c.; ancora in via preliminare, nel caso in cui l'impugnazione della sentenza (nel capo relativo alla posizione del NO ) venisse CP_4
dichiarata ammissibile e proponibile, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, ex art. 348 bis c.p.c., poiché lo stesso non aveva ragionevole probabilità di essere accolto;
in via principale, nel caso di rigetto delle eccezioni preliminari, rigettare l'appello proposto, in quanto infondato, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata, n. 15910/2021 resa dal Giudice di Pace di Roma, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio;
in via subordinata, nel caso di accoglimento, anche parziale, del gravame proposto, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente del veicolo Fiat 00 e, per l'effetto, ridurre, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., il risarcimento eventualmente dovuto in favore dell'appellante in considerazione dell'effettivo apporto causale del NO nella CP_4
determinazione del sinistro per cui è causa e nella minor misura che ritenuta congrua e di giustizia in esito alle risultanze istruttorie. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge.
Eccepiva l'improponibilità e/o l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto dalla stante la formazione del giudicato sul capo della sentenza con cui era Controparte_1
stata dichiarata inammissibile la domanda formulata (in primo grado) dalla nei CP_2
confronti del terzo chiamato ( ). Avverso tale statuizione del Giudice del Controparte_4
primo grado, la che aveva notificato l'atto di citazione in appello in data 9.2.2022 Pt_1
senza chiederne alcuna riforma sul punto e la non proponevano appello nei CP_2
termini di cui all'art. 327 c.p.c. con conseguente decadenza dal potere d proporre impugnazione e passaggio in giudicato di tale capo della sentenza. Qualsivoglia richiesta di riforma della sentenza - nella parte in cui dichiarava l'inammissibilità della domanda
6 spiegata nei confronti del NO (nonché in ordine alle spese di lite) doveva essere CP_4
dichiarata improponibile, inammissibile e comunque tardiva. Non accettava il contraddittorio su qualsiasi domanda di riforma della sentenza - rispetto alla posizione del NO - che non era stata oggetto di tempestiva impugnazione. Controparte_4
L'appello incidentale tardivo poteva essere ammesso nei limiti in cui l'interesse ad impugnare fosse sorto dall'appello proposto dall'altra parte. Nel caso di specie, l'interesse a impugnare il capo della sentenza con cui era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dalla nei confronti del terzo chiamato (e la condanna al CP_2
pagamento delle spese di lite di cui ora chiede la restituzione nei confronti del NO
) non era conseguenza dell'appello principale proposto dalla CA. Quest'ultima, CP_4
infatti, come già in primo grado, avanzava le proprie pretese e chiedeva la riforma della sentenza nella sola parte in cui era stata rigettata la sua domanda di condanna del conducente del veicolo Fiat 00, tg. EJ260PF, e della (quale sua assicuratrice per CP_2
la RCA) al risarcimento dei danni lamentati. Non veniva impugnato il capo della sentenza in cui era stata dichiarata inammissibile la diversa domanda di condanna proposta nei confronti del NO dalla . La declaratoria di inammissibilità della domanda CP_4
formulata nei confronti del NO aveva determinato il Giudice di prime cure a CP_4
condannare la chiamante in causa alla refusione delle spese di lite nei suoi confronti.
Esistevano dunque effetti pregiudizievoli autonomi rispetto ai quali la avrebbe CP_2
dovuto proporre autonomo appello per la riforma del relativo capo della sentenza. Questi non erano certo insorti per effetto dell'impugnazione principale.
Contestava quanto dedotto dalla compagnia di assicurazione per sminuire quella che, invece, era stata la corretta statuizione del Giudice di prime cure circa la inammissibilità della domanda formulata nei confronti di NO . CP_4
Nel merito la sentenza di prime cure andava confermata non essendo stata fornita la prova della dinamica del sinistro, così come andava confermata l'inammissibilità della domanda proposta dalla AIG.
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Il giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea formulata da in quanto, all'esito Pt_1
della disamina del materiale istruttorio, pur ritenendo provato l'urto tra la Fiat 00 e la
7 ES, non ha giudicato dimostrata la successiva collisione tra quest'ultima e la Ha Pt_4
inoltre soggiunto che il fatto che la si trovasse parcheggiata sulla banchina, in divieto Pt_4
di sosta, aveva interrotto l'eventuale nesso causale tra il tamponamento tra Fiat 00 e la
, da una parte, e il successivo presunto urto tra la e la CP_16 CP_16 Pt_4
Orbene, per una complessiva valutazione della dinamica del sinistro occorre tener conto di quanto segue.
Parte attrice ha dedotto che in data 05.08.2011, alle ore 19,40 circa, in Roma, il Sig. Parte_2
, alla guida della propria autovettura OR CU, tg. DD881DR, si trovava in sosta,
[...]
parcheggiato su Via Laurentina, all'altezza del civico n. 994, quando veniva improvvisamente tamponato dal veicolo OR ES, tg. CC785PZ, di proprietà di CP_4
e condotto dal Sig. , il quale, a sua volta, era stato tamponato dal
[...] Parte_3
veicolo Fiat 00, tg. EJ 260PF, di proprietà della società e condotta Controparte_8
nell'occasione dal Sig. . Controparte_7
, conducente del veicolo OR CU, targato DD881DR, ha dichiarato Parte_2
spontaneamente agli agenti intervenuti sul posto, di aver lasciato in sosta il proprio veicolo su Via Laurentina, in prossimità del civico 994, e mentre si trovava all'interno dell'attività commerciale presente al suddetto civico, udiva un forte rumore, usciva in strada e si rendeva conto che il proprio veicolo era rimasto coinvolto in un incidente stradale in quanto era stato tamponato dal veicolo OR ES, targato CC785PZ, il cui conducente dopo l'urto aveva ammesso la propria responsabilità.
, conducente della OR ES, targata CC785PZ, ha riferito anch'esso di Parte_3
percorrere Via Laurentina, direzione Pomezia, quando giunto in prossimità del civico 990, mentre si trovava sulla corsia di destra, veniva urtato violentemente nella parte posteriore destra dal veicolo Fiat 00, targato EJ260PF. A seguito dell'urto, perdeva il controllo e tamponava l'autovettura OR CU che si trovava in sosta a bordo carreggiata.
, conducente della Fiat 00, targata EJ260PF, ha riferito di trovarsi a bordo Controparte_7
della propria autovettura, insieme a due suoi amici, mentre percorreva Via Laurentina sulla corsia destra del proprio senso di marcia. In prossimità del civico 988, un veicolo OR ES di colore grigio che si trovava nella corsia di sinistra, gli tagliava la strada per portarsi sulla corsia di destra proprio di fronte al suo veicolo senza neanche azionare l'indicatore di direzione, colpendo con la parte posteriore destra la parte anteriore sinistra della 00. Pur
8 avendo frenato, colpiva un furgone Fiat CA in sosta sul lato destro del marciapiede di via
Laurentina altezza civico 992.
Successivamente e precisamente in data 12.08.2011 si è presentato agli agenti il Sig.
, il quale, dichiaratosi teste oculare, ha spontaneamente dichiarato il giorno Testimone_2
dell'incidente, stava uscendo dal parcheggio del supermercato a bordo della CP_17
propria autovettura per immettersi su Via Laurentina, direzione Trigoria, quando vedeva una
Fiat 00 tamponare una OR ES.
Nel corso della fase istruttoria è stato nuovamente ascoltato il teste che ha Per_1
dichiarato di conoscere e di aver visto “molta confusione” mentre usciva Controparte_4
dal parcheggio del supermercato, proseguendo verso casa. Solo qualche giorno, parlando con , aveva scoperto che in quell'incidente era rimasto coinvolto il figlio del suo CP_4
amico.
È stato ascoltato anche il teste , il quale, dopo aver ha dichiarato in un Testimone_3
primo momento di aver visto l'incidente dalla vetrata del suo bar, ha precisato di aver udito solo gli urti e di non aver assistito alla dinamica del sinistro.
Le deposizioni degli altri testi non hanno fornito elementi utili alla ricostruzione del fatto.
Quanto alla relazione di sinistro stradale, i Vigili hanno rinvenuto a destra all'altezza del civico 996 la OR CU di parcheggiata sulla banchina, in divieto di sosta (per tale Pt_2
motivo hanno provveduto a sanzionarlo per violazione dell'art. 158 comma 6 c.d.s.); a sinistra la OR ES di con la parte anteriore rivolta nell'opposta direzione di CP_4
marcia e con danni nella parte anteriore e posteriore e agli sportelli;
il veicolo Fiat CA anch'esso parcheggiato sulla destra (anche quest'ultimo sanzionato) con danni alla parte posteriore sinistra;
la Fiat 00 sulla destra davanti al furgone CA posto trasversalmente con danni alla parte anteriore e a terra segni di scarrocciamento per circa 16 metri riconducibili alla Fiat 00.
-----------------
Orbene, ritiene il Tribunale che la pronuncia di prime cure debba essere in parte riformata per le considerazioni che seguono.
Il giudice di pace ha correttamente valutato le prove testimoniali assunte. In particolare, risponde al vero che nessun teste ha fornito convincenti dichiarazioni in ordine alla
9 collisione tra la OR ES condotta dal e la CU del in sosta a lato della CP_4 Pt_2
carreggiata. A questo riguardo vanno confermate le considerazioni del giudice di pace circa il fatto che il teste on ha assistito alla collisione tra e e che il teste Per_1 CP_16 Pt_4
, dopo aver in un primo momento affermato di aver visto la dinamica Tes_1
dell'incidente, ha poi precisato di aver solo udito gli urti.
D'altra parte, di nessuna utilità risultano le dichiarazioni degli altri testi.
Quindi il giudice di prime cure ha conclusivamente affermato che mentre è certo che vi è stata una collisione tra la Fiat 00 e la OR ES, non altrettanto può dirsi avuto riguardo all'urto della ES contro la OR CU.
Ritiene nondimeno il Tribunale che non possa contestarsi l'urto tra la OR ES e la CU parcheggiata in sosta vietata, in quanto – sebbene nessuno dei testi abbia assistito all'impatto – lo stesso (conducente della ES) ha dichiarato ai vigili di aver perso il CP_4
controllo del veicolo a seguito del contatto con la Fiat 00 e di aver colpito la CU. D'altro canto, anche dall'esame del grafico allegato al verbale di sinistro i due veicoli si vedono strettamente affiancati nella fase terminale dell'evento, mentre la Fiat 00 e il quarto veicolo coinvolto nello scontro (un Fiat CA) si trovano ad alcuni metri di distanza.
Quindi risulta logicamente verosimile, oltre che apertamente affermato dal conducente della OR ES (e non negato da alcuno), che quest'ultima vettura è andata ad urtare la
Pt_4
Quella che risulta dubbia in base al materiale istruttorio assunto in corso di causa, è piuttosto la precisa dinamica del precedente contatto tra la Fiat 00 e la OR ES che ha originato la successiva collisione della ES con la Si fronteggiano al riguardo due Pt_4
diverse ricostruzioni: secondo il e la sua compagnia assicuratrice ( ) la CP_7 CP_2
si sarebbe repentinamente spostata dalla corsia di sinistra a quella di destra, senza CP_16
segnalare la manovra, tagliando la strada al conducente della Fiat 00; a dire invece del
, la Fiat 00 lo avrebbe tamponato, sospingendolo verso la CP_4 Pt_4
Stanti le incertezze derivanti dalle prove testimoniali, le contrapposte ricostruzioni proposte dalle parti e la non decisività degli elementi ritraibili dalla ubicazione dei danni materiali sofferti (anche in considerazione dei plurimi urti con veicoli diversi), nell'impossibilità di attribuire maggior fede all'una piuttosto che all'altra ipotesi, deve applicarsi la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. quanto alla collisione tra Fiat 00 e OR ES.
10 Residua da ultimo l'esame della circostanza relativa al parcheggio in divieto di sosta sulla banchina stradale da parte della condotta per la quale tale ultimo veicolo è stato Pt_4
contravvenzionato dai vigili intervenuti sul luogo del sinistro. Anche in questo caso non è nota la posizione precisa del mezzo prima dell'incidente, ma si può ritenere che l'avvenuto parcheggio in zona vietata abbia prodotto un ingombro maggiore e che pertanto esso abbia concorso in parte qua alla dinamica del sinistro.
Conclusivamente, ritiene il Tribunale, anche in applicazione del principio residuale di presunzione di pari responsabilità, che quest'ultima debba essere distribuita paritariamente tra i tre veicoli di cui si discute, e pertanto attribuita nella misura di un terzo al conducente della Fiat 00, un terzo a quello della ES e un terzo alla Pt_4
Passando al quantum, è stata prodotta da la fattura relativa alle spese di riparazione Pt_1
del veicolo OR CU, pari ad euro 8132,48. Tale importo, che appare congruo in ragione dei danni analiticamente indicati, va quindi riconosciuto alla odierna appellante nella misura di 1/3, tale essendo la misura della responsabilità ascritta al conducente della Fiat
00. Dunque la , e la vanno condannati, in solito tra Controparte_8 Controparte_7
loro, al pagamento in favore della CA, quale cessionaria del credito risarcitorio spettante a , dell'importo di euro 2710,00, che viene attualizzato alla data Parte_2
odierna in euro 3325,00.
Sulla sorte capitale, così come sopra indicata, competono gli interessi legali intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come lucro cessante, computabili sulla somma liquidata e devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
-----------------
Quanto all'appello incidentale proposto da si tratta effettivamente di CP_2
impugnazione incidentale tardiva, perché proposta dopo la scadenza del termine per proporre appello. Infatti la sentenza del giudice di pace è stata pubblicata in data 9 luglio
2021, sicché il termine semestrale per l'appello – tenuto anche conto del periodo di
11 sospensione dei termini feriali – è scaduto il 9 febbraio 2022, mentre la comparsa di risposta contenente l'appello incidentale di è stata depositata solo il 9 giugno 2022. CP_2
Osserva il Tribunale che in base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale. (cfr. ad es. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024).
Si è anche precisato che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione ( Sez. 3 - , Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022).
Ciò posto, la censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la sua domanda rivolta nei confronti del terzo chiamato per Controparte_4
mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio con la compagnia assicurativa del medesimo , stante la situazione di litisconsorzio necessario. CP_4
Ebbene, deve ritenersi che sussista l'interesse ad impugnare della compagnia assicuratrice, anche se essa ha impugnato un capo di sentenza diverso ed autonomo rispetto a quello oggetto di appello principale. Infatti, con l'impugnazione incidentale tardiva, essa mira ad affermare che la responsabilità del sinistro non è ascrivibile al proprio assicurato
(conducente della Fiat 00) ma ad altro soggetto (conducente della OR ES), e tale interesse ben può ritenersi insorto a seguito dell'impugnazione principale della CA (che insiste nel chiedere l'accertamento della responsabilità esclusiva del assicurato CP_7
con ).
Ciò premesso, occorre valutare il merito della impugnazione incidentale.
Giova anzitutto notare che nell'azione promossa dal danneggiato, in materia di circolazione stradale, sussiste litisconsorzio necessario tra proprietario del veicolo e il proprio
12 assicuratore r.c.a., al fine di consentire all'assicuratore di rendere opponibile al proprio assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista di una eventuale azione di regresso. Proprio per tale motivo, avendo la chiesto l'autorizzazione a chiamare in giudizio sia il che la propria assicurazione (Zurich LTD) adducendo la responsabilità CP_4
del primo nella causazione del sinistro (e rivolgendo nei confronti del e della CP_4 CP_12
sia domanda di accertamento della responsabilità che di condanna al risarcimento dei danni: cfr. comparsa di risposta in primo grado), il giudice di pace aveva concesso la relativa autorizzazione.
Per la precisione, all'udienza del 5 marzo 2019 il giudice aveva autorizzato la chiamata del terzo . fa leva su tale circostanza assumendo che, non essendo stata autorizzata CP_4
anche la chiamata della , essa compagnia non era tenuta ad estendere la chiamata CP_12
alla . Tuttavia, alla successiva udienza del 10.9.2019, il giudice disponeva CP_12
l'integrazione del contraddittorio sia nei confronti del che della sua compagnia. CP_4
Ebbene, nessuna delle parti interessate ( e che aveva subordinatamente esteso Pt_1
la domanda di condanna al ) ha inteso provvedere a detta chiamata, sicché la CP_4
pronuncia oggi gravata non presta il fianco alla censura della , atteso che anch'essa, al pari della doveva considerarsi destinataria dell'ordine di integrazione. Dunque Pt_1
correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da nei confronti del condannandola alla rifusione delle spese di giudizio in favore di CP_4
costui.
L'appello incidentale va in conclusione disatteso.
Stante l'esito dell'appello principale, vittorioso solo in parte, e considerato quindi il complessivo esito del giudizio, deve condannarsi la alla rifusione delle spese di CP_2
lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di nella misura di 1/3, compensati i Pt_1
restanti 2/3.
Le spese di lite del relative a questo grado di giudizio (tenendosi fermo il capo di CP_4
sentenza di primo grado sul punto) vanno invece poste a carico di , stante la CP_2
soccombenza di questa nell'appello incidentale.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello principale proposto da accerta la Pt_1
responsabilità della (proprietario del veicolo) e di Controparte_8 Controparte_7
(conducente) nella causazione del sinistro oggetto di controversia nella misura di 1/3;
- Per l'effetto condanna , e , in solido tra Controparte_8 Controparte_7 CP_2
loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di quale cessionaria del Parte_1
credito di , dell'importo di euro 3325,00 oltre interessi legali come Parte_2
da parte motiva;
- rigetta l'appello incidentale proposto da e conferma sul punto la Controparte_1
sentenza impugnata;
- condanna la al pagamento, in favore dell'appellante, di 1/3 delle Controparte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per l'intero in euro 1800,00 per compensi professionali oltre contributo unificato quanto al primo grado, ed in euro
2000,00 per compensi professionali e contributo unificato quanto al presente grado, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Controparte_4
presente grado di giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Roma, 3 gennaio 2025
Il GIUDICE
Dott. Guido Marcelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Silvia Sarnataro in qualità di GOP.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 14357 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via
Properzio n. 27 presso lo studio dell'Avv. Irene Strangis che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione in appello appellante
E
[...]
(già ), in persona del Procuratore Controparte_1 Controparte_2
Dott.ssa elettivamente domiciliata in Roma Via dei Podesti n. 16 presso Controparte_3
1 lo studio dell'Avv. Fernada Fiorini e rappresentata e difesa dall'Avv. Furio De Palma giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale appellata e appellante incidentale
NONCHE' CONTRO
Controparte_4
elettivamente domiciliato in Roma Via Nizza n. 53 presso lo studio dell'avv. Fabio Caiaffa che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio chiamato in causa
OGGETTO: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno -
Appello
CONCLUSIONI - come da conclusioni rassegnate all'udienza del 08.07.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato, la Società ha adito il Tribunale Civile Parte_1
di Roma per la riforma della sentenza n. 15910/2021 depositata il 9.07.2021 con la quale il
Giudice di Pace di Roma ha rigettato la domanda attorea con condanna alle spese di lite.
Nell'atto di appello ha chiesto al Tribunale adito, in via principale, di dichiarare Pt_1
l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat 00, tg. EJ 260PF, nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannarlo in solido con la compagnia CP_2
al risarcimento del danno in favore della alla somma di euro 8.065,27
[...] Parte_1
ovvero quella maggiore o minore ritenuta di Giustizia, maggiorata di rivalutazione e interessi.
2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre Iva e Cpa come per legge, in favore del difensore antistatario.
----------
nel proprio atto premetteva di essere cessionaria del credito risarcitorio Parte_1
vantato dal Sig. ed esponeva di aver citato in giudizio la Parte_2 CP_5
, ora , il sig. e la ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
nelle rispettive qualità, per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dal cedente
, a seguito del sinistro occorso il 05.08.2011. Parte_2
Ha quindi dedotto quanto segue.
Il 5 agosto 2011, alle ore 19,40 circa, in Roma, il Sig. , alla guida della Parte_2
propria autovettura OR CU, tg. DD881DR, si trovava in sosta, parcheggiato regolarmente su Via Laurentina, all'altezza del civico n. 994, quando veniva improvvisamente tamponato dal veicolo OR ES, tg. CC785PZ, di proprietà di CP_4
e condotto dal Sig. , il quale, a sua volta, era stato tamponato dal
[...] Parte_3
veicolo Fiat 00, tg. EJ 260PF, di proprietà della società e condotta Controparte_8
nell'occasione dal Sig. . Controparte_7
Sul luogo del sinistro intervenivano i Vigili Urbani che redigevano relativo verbale ed erano, altresì, presenti diversi testimoni.
A seguito della collisione, il veicolo OR CU del Sig. riportava notevoli danni alla Pt_2
parte posteriore, quantificati in Euro 8.065,27 come da fattura emessa dalla Carrozzeria
CA S.r.l.. L'autovettura del era assicurata con la Pt_2 Controparte_9
con polizza n. DLI000000003683948, il veicolo Fiat 00 condotto dal Sig.
[...] CP_7
, di proprietà della era assicurato con oggi
[...] Controparte_10 CP_11
, polizza n. P630798, ed il veicolo condotto dal sig. , di Controparte_2 Parte_3
proprietà di , era assicurato con , polizza n. 0000055242667, poi Controparte_4 CP_12
oggi Zurich Insurance Company Ltd;
CP_13
Nel procedimento instauratosi dinanzi al Giudice di Pace, veniva dichiarata la contumacia della e del NO mentre la chiamava in causa il CP_14 Controparte_7 CP_2
NO per sentirne accertare la responsabilità concorsuale per la Controparte_4
causazione del sinistro, che regolarmente costituito impugnava e contestava la domanda
3 attorea e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la . Nonostante CP_15
l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio accordatagli dal Giudice, egli non vi provvedeva.
Conclusasi l'istruttoria con produzione di documenti e con espletamento della prova testimoniale, la causa veniva decisa con la sentenza che rigettava la domanda risarcitoria con condanna della al pagamento in favore della delle spese Parte_1 Controparte_2
del giudizio, liquidate in euro 1.990,00, oltre accessori di legge.
Nei motivi di appello censurava la sentenza sotto i seguenti profili. Pt_1
Il Giudice di Primo grado aveva mal interpretato le risultanze istruttorie, ricostruendo la dinamica del sinistro in maniera contrastante con le risultanze processuali e non tenendo conto in particolare dell'elevata velocità sostenuta dalla Fiat 00 nel momento dell'urto con la vettura del . Non erano state correttamente valutate le dichiarazioni testimoniali CP_4
assunte, mentre la circostanza che l'auto del fosse parcheggiata in divieto di sosta Pt_2
davanti al bar ove si era fermato per prendere un caffè, non consentiva di dedurne l'interruzione del nesso causale con la collisione della Fiat 00 con la ES, in quanto egli non aveva ostruito la banchina, non concorrendo alla causazione del danno.
Insisteva, pertanto, per il risarcimento della somma complessiva di euro 8.065,27 per i danni subiti dalla autovettura di . Parte_2
--------------
Si costituiva in giudizio la chiedendo al Tribunale, in via preliminare, voler Controparte_1
disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Sig. ; nel merito, Controparte_4
rigettare l'appello principale e le domande avanzate dalla nei confronti della Parte_1
medesima, in quanto infondate;
in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 15910/2021, chiedeva di dichiarare in ogni caso ammissibile la domanda proposta da nei confronti di , CP_1 Controparte_4
dichiarando non tenuta la al pagamento in favore dello stesso CP_1 CP_4
delle spese di giudizio e, per l'effetto condannarlo a restituire alla , la
[...] CP_1
somma di Euro 2.903,65. Nel merito, in via subordinata, nel caso di accoglimento dell'appello principale, respingere le domande così come formulate perché infondate;
sempre in subordine e salvo gravame, in caso di riforma della sentenza impugnata e nel
4 caso di condanna emessa nei confronti di , contenere l'onere risarcitorio Controparte_2
di quest'ultima secondo il grado di responsabilità accertato in capo al conducente della vettura Fiat 00, tg. EJ260PF. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
La compagnia convenuta preliminarmente chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. . Controparte_4
Nel merito deduceva che le dichiarazioni rilasciate dal Sig. conoscente del Per_1
, ai Vigili in data 12.08.2011risultavano generiche e non idonee a ricostruire la CP_4
dinamica del sinistro, essendo riferite alla fase finale del sinistro oltre che non confermate in fase di escussione testimoniale, ove il teste rilasciava dichiarazioni ancor più generiche.
Anche il teste aveva reso dichiarazioni contraddittorie ed inattendibili. Tes_1
Pertanto il Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che la dinamica non risultasse provata.
In realtà i fatti si erano svolti diversamente. Non si trattava di un tamponamento, in quanto il
, conducente della ES, aveva effettuato un repentino e non segnalato cambio di CP_4
corsia, spostandosi da sinistra a destra di via Laurentina e tagliando quindi la strada alla Fiat
00, che nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto, come era dimostrato dalla ubicazione dei danni riportati.
Inoltre, il veicolo OR ES si trovava sulla banchina, in sosta irregolare, ragion per cui andava escludeva il diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1227, 2 comma, c.c. come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado.
La sentenza era invece erronea là dove aveva condannato la a rifondere al CP_2
le spese di giudizio. Infatti la aveva chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa CP_4
sia il che la sua compagnia ( ), ma con il giudice di pace aveva autorizzato CP_4 CP_12
unicamente la chiamata del Saputo. Solo dopo che l'CA aveva esteso la domanda di condanna, in via subordinata, al , il giudice aveva disposto l'integrazione del CP_4
contraddittorio anche nei confronti della , ma nessuna delle parti vi aveva provveduto. CP_12
Nondimeno il contraddittorio non doveva essere integrato da essa , bensì la o lo Pt_1
stesso . CP_4
----------
5 Integrato il giudizio nei confronti del Sig. , quest'ultimo si costituiva in Controparte_4
giudizio chiedendo al Tribunale adito di in via preliminare di accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, tardività o, comunque, l'infondatezza dell'appello incidentale proposto dalla in quanto proposto oltre lo spirare del termine di Controparte_1
cui all'art. 327 c.p.c. con conseguente decadenza dal potere di impugnare il capo della sentenza n. 15910/2021 con cui era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda nei confronti del NO;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare CP_4
l'inammissibilità, improponibilità e tardività di qualsivoglia richiesta di riforma della sentenza in ordine alla posizione del NO giacché non impugnata entro Controparte_4
il termine decadenziale di cui all'art. 327 c.p.c.; ancora in via preliminare, nel caso in cui l'impugnazione della sentenza (nel capo relativo alla posizione del NO ) venisse CP_4
dichiarata ammissibile e proponibile, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, ex art. 348 bis c.p.c., poiché lo stesso non aveva ragionevole probabilità di essere accolto;
in via principale, nel caso di rigetto delle eccezioni preliminari, rigettare l'appello proposto, in quanto infondato, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata, n. 15910/2021 resa dal Giudice di Pace di Roma, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio;
in via subordinata, nel caso di accoglimento, anche parziale, del gravame proposto, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente del veicolo Fiat 00 e, per l'effetto, ridurre, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., il risarcimento eventualmente dovuto in favore dell'appellante in considerazione dell'effettivo apporto causale del NO nella CP_4
determinazione del sinistro per cui è causa e nella minor misura che ritenuta congrua e di giustizia in esito alle risultanze istruttorie. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge.
Eccepiva l'improponibilità e/o l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto dalla stante la formazione del giudicato sul capo della sentenza con cui era Controparte_1
stata dichiarata inammissibile la domanda formulata (in primo grado) dalla nei CP_2
confronti del terzo chiamato ( ). Avverso tale statuizione del Giudice del Controparte_4
primo grado, la che aveva notificato l'atto di citazione in appello in data 9.2.2022 Pt_1
senza chiederne alcuna riforma sul punto e la non proponevano appello nei CP_2
termini di cui all'art. 327 c.p.c. con conseguente decadenza dal potere d proporre impugnazione e passaggio in giudicato di tale capo della sentenza. Qualsivoglia richiesta di riforma della sentenza - nella parte in cui dichiarava l'inammissibilità della domanda
6 spiegata nei confronti del NO (nonché in ordine alle spese di lite) doveva essere CP_4
dichiarata improponibile, inammissibile e comunque tardiva. Non accettava il contraddittorio su qualsiasi domanda di riforma della sentenza - rispetto alla posizione del NO - che non era stata oggetto di tempestiva impugnazione. Controparte_4
L'appello incidentale tardivo poteva essere ammesso nei limiti in cui l'interesse ad impugnare fosse sorto dall'appello proposto dall'altra parte. Nel caso di specie, l'interesse a impugnare il capo della sentenza con cui era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dalla nei confronti del terzo chiamato (e la condanna al CP_2
pagamento delle spese di lite di cui ora chiede la restituzione nei confronti del NO
) non era conseguenza dell'appello principale proposto dalla CA. Quest'ultima, CP_4
infatti, come già in primo grado, avanzava le proprie pretese e chiedeva la riforma della sentenza nella sola parte in cui era stata rigettata la sua domanda di condanna del conducente del veicolo Fiat 00, tg. EJ260PF, e della (quale sua assicuratrice per CP_2
la RCA) al risarcimento dei danni lamentati. Non veniva impugnato il capo della sentenza in cui era stata dichiarata inammissibile la diversa domanda di condanna proposta nei confronti del NO dalla . La declaratoria di inammissibilità della domanda CP_4
formulata nei confronti del NO aveva determinato il Giudice di prime cure a CP_4
condannare la chiamante in causa alla refusione delle spese di lite nei suoi confronti.
Esistevano dunque effetti pregiudizievoli autonomi rispetto ai quali la avrebbe CP_2
dovuto proporre autonomo appello per la riforma del relativo capo della sentenza. Questi non erano certo insorti per effetto dell'impugnazione principale.
Contestava quanto dedotto dalla compagnia di assicurazione per sminuire quella che, invece, era stata la corretta statuizione del Giudice di prime cure circa la inammissibilità della domanda formulata nei confronti di NO . CP_4
Nel merito la sentenza di prime cure andava confermata non essendo stata fornita la prova della dinamica del sinistro, così come andava confermata l'inammissibilità della domanda proposta dalla AIG.
--------------
Il giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea formulata da in quanto, all'esito Pt_1
della disamina del materiale istruttorio, pur ritenendo provato l'urto tra la Fiat 00 e la
7 ES, non ha giudicato dimostrata la successiva collisione tra quest'ultima e la Ha Pt_4
inoltre soggiunto che il fatto che la si trovasse parcheggiata sulla banchina, in divieto Pt_4
di sosta, aveva interrotto l'eventuale nesso causale tra il tamponamento tra Fiat 00 e la
, da una parte, e il successivo presunto urto tra la e la CP_16 CP_16 Pt_4
Orbene, per una complessiva valutazione della dinamica del sinistro occorre tener conto di quanto segue.
Parte attrice ha dedotto che in data 05.08.2011, alle ore 19,40 circa, in Roma, il Sig. Parte_2
, alla guida della propria autovettura OR CU, tg. DD881DR, si trovava in sosta,
[...]
parcheggiato su Via Laurentina, all'altezza del civico n. 994, quando veniva improvvisamente tamponato dal veicolo OR ES, tg. CC785PZ, di proprietà di CP_4
e condotto dal Sig. , il quale, a sua volta, era stato tamponato dal
[...] Parte_3
veicolo Fiat 00, tg. EJ 260PF, di proprietà della società e condotta Controparte_8
nell'occasione dal Sig. . Controparte_7
, conducente del veicolo OR CU, targato DD881DR, ha dichiarato Parte_2
spontaneamente agli agenti intervenuti sul posto, di aver lasciato in sosta il proprio veicolo su Via Laurentina, in prossimità del civico 994, e mentre si trovava all'interno dell'attività commerciale presente al suddetto civico, udiva un forte rumore, usciva in strada e si rendeva conto che il proprio veicolo era rimasto coinvolto in un incidente stradale in quanto era stato tamponato dal veicolo OR ES, targato CC785PZ, il cui conducente dopo l'urto aveva ammesso la propria responsabilità.
, conducente della OR ES, targata CC785PZ, ha riferito anch'esso di Parte_3
percorrere Via Laurentina, direzione Pomezia, quando giunto in prossimità del civico 990, mentre si trovava sulla corsia di destra, veniva urtato violentemente nella parte posteriore destra dal veicolo Fiat 00, targato EJ260PF. A seguito dell'urto, perdeva il controllo e tamponava l'autovettura OR CU che si trovava in sosta a bordo carreggiata.
, conducente della Fiat 00, targata EJ260PF, ha riferito di trovarsi a bordo Controparte_7
della propria autovettura, insieme a due suoi amici, mentre percorreva Via Laurentina sulla corsia destra del proprio senso di marcia. In prossimità del civico 988, un veicolo OR ES di colore grigio che si trovava nella corsia di sinistra, gli tagliava la strada per portarsi sulla corsia di destra proprio di fronte al suo veicolo senza neanche azionare l'indicatore di direzione, colpendo con la parte posteriore destra la parte anteriore sinistra della 00. Pur
8 avendo frenato, colpiva un furgone Fiat CA in sosta sul lato destro del marciapiede di via
Laurentina altezza civico 992.
Successivamente e precisamente in data 12.08.2011 si è presentato agli agenti il Sig.
, il quale, dichiaratosi teste oculare, ha spontaneamente dichiarato il giorno Testimone_2
dell'incidente, stava uscendo dal parcheggio del supermercato a bordo della CP_17
propria autovettura per immettersi su Via Laurentina, direzione Trigoria, quando vedeva una
Fiat 00 tamponare una OR ES.
Nel corso della fase istruttoria è stato nuovamente ascoltato il teste che ha Per_1
dichiarato di conoscere e di aver visto “molta confusione” mentre usciva Controparte_4
dal parcheggio del supermercato, proseguendo verso casa. Solo qualche giorno, parlando con , aveva scoperto che in quell'incidente era rimasto coinvolto il figlio del suo CP_4
amico.
È stato ascoltato anche il teste , il quale, dopo aver ha dichiarato in un Testimone_3
primo momento di aver visto l'incidente dalla vetrata del suo bar, ha precisato di aver udito solo gli urti e di non aver assistito alla dinamica del sinistro.
Le deposizioni degli altri testi non hanno fornito elementi utili alla ricostruzione del fatto.
Quanto alla relazione di sinistro stradale, i Vigili hanno rinvenuto a destra all'altezza del civico 996 la OR CU di parcheggiata sulla banchina, in divieto di sosta (per tale Pt_2
motivo hanno provveduto a sanzionarlo per violazione dell'art. 158 comma 6 c.d.s.); a sinistra la OR ES di con la parte anteriore rivolta nell'opposta direzione di CP_4
marcia e con danni nella parte anteriore e posteriore e agli sportelli;
il veicolo Fiat CA anch'esso parcheggiato sulla destra (anche quest'ultimo sanzionato) con danni alla parte posteriore sinistra;
la Fiat 00 sulla destra davanti al furgone CA posto trasversalmente con danni alla parte anteriore e a terra segni di scarrocciamento per circa 16 metri riconducibili alla Fiat 00.
-----------------
Orbene, ritiene il Tribunale che la pronuncia di prime cure debba essere in parte riformata per le considerazioni che seguono.
Il giudice di pace ha correttamente valutato le prove testimoniali assunte. In particolare, risponde al vero che nessun teste ha fornito convincenti dichiarazioni in ordine alla
9 collisione tra la OR ES condotta dal e la CU del in sosta a lato della CP_4 Pt_2
carreggiata. A questo riguardo vanno confermate le considerazioni del giudice di pace circa il fatto che il teste on ha assistito alla collisione tra e e che il teste Per_1 CP_16 Pt_4
, dopo aver in un primo momento affermato di aver visto la dinamica Tes_1
dell'incidente, ha poi precisato di aver solo udito gli urti.
D'altra parte, di nessuna utilità risultano le dichiarazioni degli altri testi.
Quindi il giudice di prime cure ha conclusivamente affermato che mentre è certo che vi è stata una collisione tra la Fiat 00 e la OR ES, non altrettanto può dirsi avuto riguardo all'urto della ES contro la OR CU.
Ritiene nondimeno il Tribunale che non possa contestarsi l'urto tra la OR ES e la CU parcheggiata in sosta vietata, in quanto – sebbene nessuno dei testi abbia assistito all'impatto – lo stesso (conducente della ES) ha dichiarato ai vigili di aver perso il CP_4
controllo del veicolo a seguito del contatto con la Fiat 00 e di aver colpito la CU. D'altro canto, anche dall'esame del grafico allegato al verbale di sinistro i due veicoli si vedono strettamente affiancati nella fase terminale dell'evento, mentre la Fiat 00 e il quarto veicolo coinvolto nello scontro (un Fiat CA) si trovano ad alcuni metri di distanza.
Quindi risulta logicamente verosimile, oltre che apertamente affermato dal conducente della OR ES (e non negato da alcuno), che quest'ultima vettura è andata ad urtare la
Pt_4
Quella che risulta dubbia in base al materiale istruttorio assunto in corso di causa, è piuttosto la precisa dinamica del precedente contatto tra la Fiat 00 e la OR ES che ha originato la successiva collisione della ES con la Si fronteggiano al riguardo due Pt_4
diverse ricostruzioni: secondo il e la sua compagnia assicuratrice ( ) la CP_7 CP_2
si sarebbe repentinamente spostata dalla corsia di sinistra a quella di destra, senza CP_16
segnalare la manovra, tagliando la strada al conducente della Fiat 00; a dire invece del
, la Fiat 00 lo avrebbe tamponato, sospingendolo verso la CP_4 Pt_4
Stanti le incertezze derivanti dalle prove testimoniali, le contrapposte ricostruzioni proposte dalle parti e la non decisività degli elementi ritraibili dalla ubicazione dei danni materiali sofferti (anche in considerazione dei plurimi urti con veicoli diversi), nell'impossibilità di attribuire maggior fede all'una piuttosto che all'altra ipotesi, deve applicarsi la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. quanto alla collisione tra Fiat 00 e OR ES.
10 Residua da ultimo l'esame della circostanza relativa al parcheggio in divieto di sosta sulla banchina stradale da parte della condotta per la quale tale ultimo veicolo è stato Pt_4
contravvenzionato dai vigili intervenuti sul luogo del sinistro. Anche in questo caso non è nota la posizione precisa del mezzo prima dell'incidente, ma si può ritenere che l'avvenuto parcheggio in zona vietata abbia prodotto un ingombro maggiore e che pertanto esso abbia concorso in parte qua alla dinamica del sinistro.
Conclusivamente, ritiene il Tribunale, anche in applicazione del principio residuale di presunzione di pari responsabilità, che quest'ultima debba essere distribuita paritariamente tra i tre veicoli di cui si discute, e pertanto attribuita nella misura di un terzo al conducente della Fiat 00, un terzo a quello della ES e un terzo alla Pt_4
Passando al quantum, è stata prodotta da la fattura relativa alle spese di riparazione Pt_1
del veicolo OR CU, pari ad euro 8132,48. Tale importo, che appare congruo in ragione dei danni analiticamente indicati, va quindi riconosciuto alla odierna appellante nella misura di 1/3, tale essendo la misura della responsabilità ascritta al conducente della Fiat
00. Dunque la , e la vanno condannati, in solito tra Controparte_8 Controparte_7
loro, al pagamento in favore della CA, quale cessionaria del credito risarcitorio spettante a , dell'importo di euro 2710,00, che viene attualizzato alla data Parte_2
odierna in euro 3325,00.
Sulla sorte capitale, così come sopra indicata, competono gli interessi legali intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come lucro cessante, computabili sulla somma liquidata e devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
-----------------
Quanto all'appello incidentale proposto da si tratta effettivamente di CP_2
impugnazione incidentale tardiva, perché proposta dopo la scadenza del termine per proporre appello. Infatti la sentenza del giudice di pace è stata pubblicata in data 9 luglio
2021, sicché il termine semestrale per l'appello – tenuto anche conto del periodo di
11 sospensione dei termini feriali – è scaduto il 9 febbraio 2022, mentre la comparsa di risposta contenente l'appello incidentale di è stata depositata solo il 9 giugno 2022. CP_2
Osserva il Tribunale che in base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale. (cfr. ad es. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024).
Si è anche precisato che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione ( Sez. 3 - , Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022).
Ciò posto, la censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la sua domanda rivolta nei confronti del terzo chiamato per Controparte_4
mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio con la compagnia assicurativa del medesimo , stante la situazione di litisconsorzio necessario. CP_4
Ebbene, deve ritenersi che sussista l'interesse ad impugnare della compagnia assicuratrice, anche se essa ha impugnato un capo di sentenza diverso ed autonomo rispetto a quello oggetto di appello principale. Infatti, con l'impugnazione incidentale tardiva, essa mira ad affermare che la responsabilità del sinistro non è ascrivibile al proprio assicurato
(conducente della Fiat 00) ma ad altro soggetto (conducente della OR ES), e tale interesse ben può ritenersi insorto a seguito dell'impugnazione principale della CA (che insiste nel chiedere l'accertamento della responsabilità esclusiva del assicurato CP_7
con ).
Ciò premesso, occorre valutare il merito della impugnazione incidentale.
Giova anzitutto notare che nell'azione promossa dal danneggiato, in materia di circolazione stradale, sussiste litisconsorzio necessario tra proprietario del veicolo e il proprio
12 assicuratore r.c.a., al fine di consentire all'assicuratore di rendere opponibile al proprio assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista di una eventuale azione di regresso. Proprio per tale motivo, avendo la chiesto l'autorizzazione a chiamare in giudizio sia il che la propria assicurazione (Zurich LTD) adducendo la responsabilità CP_4
del primo nella causazione del sinistro (e rivolgendo nei confronti del e della CP_4 CP_12
sia domanda di accertamento della responsabilità che di condanna al risarcimento dei danni: cfr. comparsa di risposta in primo grado), il giudice di pace aveva concesso la relativa autorizzazione.
Per la precisione, all'udienza del 5 marzo 2019 il giudice aveva autorizzato la chiamata del terzo . fa leva su tale circostanza assumendo che, non essendo stata autorizzata CP_4
anche la chiamata della , essa compagnia non era tenuta ad estendere la chiamata CP_12
alla . Tuttavia, alla successiva udienza del 10.9.2019, il giudice disponeva CP_12
l'integrazione del contraddittorio sia nei confronti del che della sua compagnia. CP_4
Ebbene, nessuna delle parti interessate ( e che aveva subordinatamente esteso Pt_1
la domanda di condanna al ) ha inteso provvedere a detta chiamata, sicché la CP_4
pronuncia oggi gravata non presta il fianco alla censura della , atteso che anch'essa, al pari della doveva considerarsi destinataria dell'ordine di integrazione. Dunque Pt_1
correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da nei confronti del condannandola alla rifusione delle spese di giudizio in favore di CP_4
costui.
L'appello incidentale va in conclusione disatteso.
Stante l'esito dell'appello principale, vittorioso solo in parte, e considerato quindi il complessivo esito del giudizio, deve condannarsi la alla rifusione delle spese di CP_2
lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di nella misura di 1/3, compensati i Pt_1
restanti 2/3.
Le spese di lite del relative a questo grado di giudizio (tenendosi fermo il capo di CP_4
sentenza di primo grado sul punto) vanno invece poste a carico di , stante la CP_2
soccombenza di questa nell'appello incidentale.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello principale proposto da accerta la Pt_1
responsabilità della (proprietario del veicolo) e di Controparte_8 Controparte_7
(conducente) nella causazione del sinistro oggetto di controversia nella misura di 1/3;
- Per l'effetto condanna , e , in solido tra Controparte_8 Controparte_7 CP_2
loro, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di quale cessionaria del Parte_1
credito di , dell'importo di euro 3325,00 oltre interessi legali come Parte_2
da parte motiva;
- rigetta l'appello incidentale proposto da e conferma sul punto la Controparte_1
sentenza impugnata;
- condanna la al pagamento, in favore dell'appellante, di 1/3 delle Controparte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida per l'intero in euro 1800,00 per compensi professionali oltre contributo unificato quanto al primo grado, ed in euro
2000,00 per compensi professionali e contributo unificato quanto al presente grado, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Controparte_4
presente grado di giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Roma, 3 gennaio 2025
Il GIUDICE
Dott. Guido Marcelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Silvia Sarnataro in qualità di GOP.
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